FORZA MAGGIORE (Vis maior, vis divina, casus cui resisti non potest). - Quando l'agente è in tali condizioni da non poter impedire l'evento, o da non poter salvare se stesso senza offendere o lasciar offendere il diritto altrui, si dice agire per f. m. Nella f. m. il diritto dell'agente si trova in collisione con il diritto di persona innocente, e la collisione è l'effetto di eventi naturali o di terzi.
Perché ci sia responsabilità è, di regola, presupposto necessario una certa libertà, la quale a sua volta presuppone un'elezione, che manca nel caso di azione posta per f. m. Il legislatore ecclesiastico (can. 2203 § 2) ed il legislatore italiano (art. 45 Codice penale) caso fortuito (v.) e della f. m.; anzi il legislatore italiano nel nuovo Codice civile (artt. 1218, 1250) a volte ricorre ad un'unica formula, che si richiama all'assenza di colpa ("causa... non imputabile") per indicare i due eventi.
Difatti tradizionalmente i contrappongono insieme il caso fortuito e la f. m. alla responsabilità per colpa non manca chi ritiene le due espressioni sinonimi, che stanno ad indicare lo stesso fenomeno. Ma per sé caso fortuito e f. m. sono concetti, a giudizio dei più, che si dovrebbero tenere distinti, pur avendo un comune rilievo per il loro significato negativo di assenza di libertà di irresistibilità. Si è molto discusso che cosa precisamente sia da collocarsi la ratio distinctionis, ricercandola alcuni nella straordinarietà dei fenomeni, che renderebbero prevedibile (caso fortuito) o meno (f. m.) l'evento lamentato; altri nella diversa provenienza dei fenomeni determinati l'evento, che possono essere naturali (f. m.) o provocati dal fatto di un terzo (caso fortuito); altri nella imprevedibilità o prevedibilità congiunta ad irresistibilità, ritenendo f. m. l'accidentale che, sebbene prevedibile, non dia né tempo né modo per evitare l'evento; caso fortuito l'evento stesso impreveduto; altri nella teoria della conoscenza, ritenendo f. m. il movimento di forze naturali, caso fortuito quello derivante da qualche cosa che la nostra esperienza non riesce a stabilire. Per altri lo stesso avvenimento può essere chiamato caso fortuito o f. m., a seconda che sia considerato dall'aspetto dell'incertezza del suo avversario dall'aspetto dell'azione che esercita sulla volontà di una persona. Ambedue i fenomeni hanno un carattere di inevitabilità, ma il caso fortuito deriva questo fatto dall'imprevedibilità dell'evento, la f. m. invece dalla irresistibilità di esso.
Si deve però convenire che i due termini hanno perfetta equivalenza etica e giuridica. L'uno e l'altro in tanto interessano il diritto civile, in quanto creano una inadempienza, in cui si riscontra la inosservanza di un dovere di diligenza o la violazione di un diritto; interessano il campo etico ed il diritto penale, in quanto sono causa, che escludono l'elemento psichico del peccato e del reato: la volontarietà.
Per una più precisa esemplificazione della considerazione che gli eventi causati da f. m. hanno nel campo delle obbligazioni e del diritto penale canonico e italiano V. CASO FORTUITO. Quanto ivi è detto si applica perfettamente al caso di f. m.