HĀLĀKHĀH (da hālakh «camminare»). - Nel linguaggio rabbinico, è la norma statuita che va seguita nella prassi religioso-giuridica; è norma statuita per la prassi e non in linea teorica. La h. è il risultato delle discussioni ed interpretazioni che tendono a conciliare la prassi corrente con la lettera della Legge, anzi a trovare nella Legge un appoggio per la prassi.
Il divieto di uscire dalla propria dimora nel giorno di sabato per raggiungere distanze notevoli (ter. 17, 20 sgg.) viene allargato diventando una proibizione di portar fuori degli oggetti nel giorno sabatico dall'ambiente di stabile dimora. Si cambia quindi la vocalizzazione nel testo che dice «non uscirà» in «non farà uscire»; il divieto appare quindi come contenuto nella Scrittura. Le forme legali si evolvono. Vi sono di quelle che diventano un ricordo puramente storico, così, p. es., il simbolico atto di levarsi la scarpa all'atto del passaggio di proprietà da una persona all'altra (Ruth 4, 7-8). Altre norme sorgono dall'uso costante di una specie di giurisprudenza popolare e diventano così prassi religioso-giuridica che i dot-
tori tendono a conciliare con la lettera della Legge. È il costume popolare che ascende al valore di legge.
Notevole il fatto che nella versione aramaica alla parola miṣpāṭ (diritto) corrisponde hilbātā, termine che comprende tutte le prescrizioni a carattere religiosogiuridico, mentre nelle fonti talmudiche al termine miṣpāṭ che riguarda le norme puramente giuridiche corrisponde la parola dīn, il cui equivalente arabo significa religione.