INFORMTUNISTICA. - L’io, studia l’infortunio dal punto di vista medico legale e sociale. La voce infortunio deriva dal latino in (=contro) fors (=caso fortunato). Una definizione molto antica è quella del francese Maestang (1869), secondo cui l’infortunio consiste in «un attacco al corpo umano proveniente dall’azione improvvisa e violenta di una causa esterna». Oggi la definizione più in uso è quella del Moriani, secondo cui infortunio è «l’evento per il quale una causa violenta, che nell’ambiente è capace di ledere, messa da fortuito contatto in rapporto con l’essere umano, ne lede in data misura il corpo o la psiche».
L’infortunio è dunque caratterizzato dei seguenti attributi: casualità ed imprevedibilità, evento improvviso estraneo alla volontà di chi lo subisce, esteriorità e anormalità dell’evento.
La causalità e imprevedibilità dell’evento dannoso vanno intese nel senso che pur essendo prevedibile, in maniera generica, la possibilità dell’infortunio, non si conosce né il momento in cui verrà a verificarsi, né la persona che ne sarà oggetto.
Un evento è improvviso ed estraneo alla volontà di chi lo subisce, quando si sviluppa non solo in modo inatteso, ma anche in breve tempo, senza l’intervento di quella volontà che giuridicamente è chiamata, secondo il caso, colposa o dolosa.
L’esteriorità dell’evento va intesa nel senso che il danno deve essere conseguenza di un fatto esterno lesivo e non di fenomeni puramente fisiologici o patologici che si svolgono secondo le comuni leggi della fisiologia e della patologia. Esistono infortuni in cui le esteriorità della causa apportatrice di danno non appare evidente, come nel caso di un epilettico che cada dall’alto di una scala su cui lavora; però in tali circostanze l’evento esterno non è costituito dall’epilessia ma dalle condizioni in cui l’operaio lavorava. Anormalità dell’evento, secondo il Biondi, vuol dire che l’avvenimento dannoso deve essere costituito da qualche cosa di insolito nel lavoro, che ne interrompa il normale andamento. Secondo il Diez non è carattere indispensabile dell’infortunio la sua anormalità rispetto al lavoro; anormale è il fatto che un dato avvenimento, anche normale nella lavorazione, pro-
duca danno. Anche la disattenzione, la negligenza, la temerarietà costituiscono un fenomeno anormale che si inserisce nel corso della lavorazione.
Le leggi assicurative italiane, al pari della quasi totalità delle leggi assicurative straniere, si astengono dal dare una definizione dell'infortunio allo scopo di lasciare via libera a più ampie applicazioni di una legge che è stata votata per proteggere il lavoratore dai rischi del lavoro.
Nel R. Decreto 17 ag. 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) l'oggetto dell'assicurazione viene precisato dall'art. 2° con queste parole: «l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'assistenza dal lavoro per più di tre giorni».
L'applicazione pratica della legge ha dato luogo a discussioni tra gli infortunisti sulla interpretazione da darsi alla dizione «causa violenta in occasione di lavoro».
Quanto alla dizione «causa violenta» si ritiene generalmente che debba essere così considerata non solo quella che produce il danno repentinamente, ma anche ogni altro evento generatore di danno con la ripetizione di azioni lesive in un tempo ristretto, durante un unico turno di lavoro. Tale è il caso di una dilatazione acuta di cuore che insorga dopo una serie di sforzi inadeguati durante un turno lavorativo. Si ammette inoltre che non sia necessario che il danno segua immediatamente; basta che l'evento dannoso segni l'inizio di fatti morbosi che si sviluppassero in seguito, tardivamente. Tale può essere il caso di una tubercolosi polmonare che si manifesti in prosieguo di tempo, per un grave trauma toracico.
La causa violenta può essere costituita da fattori meccanici, da agenti chimici, microbici, meteorologici, elettrici ed inoltre da strappazioni fisici, da emozioni gravi ecc.
L'occasione di lavoro sta nel rischio cui il lavoro ha dato occasione.
Si fa distinzione tra rischio generico e rischio specifico; il primo grava in egual modo sull'operaio e sulla generalità degli uomini; il secondo incombe sull'operaio che esegue un determinato lavoro; il primo non dà titolo ad indennizzo, il secondo si. È ammessa tuttavia la risolubilità in caso di rischio generico aggravato, come nel caso in cui un operaio, nell'interesse dell'azienda, sia obbligato a sottostare all'azione di fattori dannosi, cui, se fosse libero, potrebbe sottrarsi. Un tipico esempio di rischio generico aggravato può aversi nel caso che un operaio venga colto da folgorazione, mentre lavora in un campo coltivato ad alberi ad alto fusto in una giornata di cattivo tempo, costretto a rimanere sul posto di lavoro da imprescindibili necessità dell'azienda.
Su tali distinzioni si fonda la risarcibilità o meno degli infortuni in itinere. Il danno non è risarcibile quando l'infortunio si verifica mentre l'operaio percorre le comuni vie per recarsi al luogo di lavoro; allora infatti il lavoratore si espone a un rischio generico e non è sufficiente la finalità lavorativa a stabilire un nesso causale fra lavoro e danno. È invece risarcibile il danno originario dall'uso di mezzi particolarmente rischiosi, come telefoniche, funivie, ecc. di cui l'operaio debba servirsi necessariamente per recarsi al luogo di lavoro; o anche quando il lavoratore sia obbligato a transitare su passerelle o per sentieri malagevoli tracciati sul ciglio di precipizi, generalmente non praticati da altri, oppure per strade ferrate, ecc.
In ogni caso la risarcibilità non è legata al rischio affrontato nel tempo strettamente destinato alla lavorazione e nel luogo vero e proprio di lavoro; ma sono indennizzabili anche gli infortuni che si verificano durante le piccole pause del lavoro e quelli che si verificano quando il lavoratore si sposta da un punto all'altro per prendere ordini o per provvedere ai fisiologici bisogni dell'organismo.
Per quel che riguarda il rischio affrontato per la esecuzione di mansioni estranee a quelle proprie del lavoratore, si ammette la non risarcibilità, quando il lavoro venga eseguito per divertimento o per utilità propria o di terzi; invece è risarcibile il danno originario dall'opera di salvataggio dei compagni di lavoro o dei superiori, come pure è indennizzabile il danno causato da azioni delittuose di terze persone (aggressioni, rissa, ecc.), purché il sinistro sia stato causato da ragioni direttamente o indirettamente connesse con il lavoro.
In base alle norme sopra esposte viene riconosciuto infortunio risarcibile il carbonchio, mentre non lo è l'infezione malarica, perché chi contrae la malaria in una data località è vittima di un rischio generico, comune a tutti gli abitanti di quella regione; però in caso di morte per perniciosa malaria l'art. 329 del Testo Unico delle Leggi sanitarie dispone il pagamento di una sovvenzione. Parimenti è indennizzabile la polmonite a frigore, il tetano, la rabbia, la tubercolosi inoculata per mezzo di ferite (inservienti di sale anatomiche, beccai, ecc.).
Si distinguono dall'infortunio le malattie professionali, che derivano da condizioni inevitabili di insalubrità insita in alcune lavorazioni. Non esistono nelle malattie professionali quella casualità e quella imprevedibilità che sono invece attribuito dell'infortunio.
In Italia è stata resa obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con R. Decreto 17 ag. 1935, n. 1765. L'art. 7 dispone che la spesa dell'assicurazione deve essere a esclusivo carico del datore di lavoro e l'art. 11 stabilisce che la denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico. L'art. 21 elenca poi le prestazioni dell'assicurazione che sono le seguenti: 1) una indennità giornaliera per la inabilità temporanea; 2) una rendita per la inabilità permanente; 3) una rendita ai superstiti in caso di morte; 4) le cure mediche e chirurgiche; 5) la fornitura degli apparecchi di protesi. Nell'art. 39 sono contenute le norme da seguire per stabilire il salario in base al quale va calcolata la misura della rendita da corrispondersi all'operaio o ai superstiti. A norma dell'art. 25 la misura della rendita per inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita o dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro e a norma degli artt. 32 e 35 l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operatori, che l'istituto assicuratore ritenga necessari, anche dopo la costituzione della rendita. L'assicurazione è esercitata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le eccezioni di cui l'art. 48. Esistono disposizioni relative alla composizione delle controversie sul diritto alla indennità e alla liquidazione di esse (art. 51 sgg.). Per la valutazione del grado percentuale di inabilità esiste una tabella in cui sono elencate le alterazioni anatomiche e funzionali più importanti che danno titolo a costituzione di rendita. Tra le provvidenze a favore dei lavoratori che hanno riportato un danno nel lavoro si ricorda l'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai grandi invalidi del lavoro, creato con legge 19 luglio 1929, n. 1416.
Meritano infine di essere menzionati l'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni, organismo di diritto pubblico, riconosciuto giuridicamente con R. Decreto 25 ott. 1938, n. 2176 e gli Istituti di patronato e di assistenza sociale riordinati con Decreto 29 luglio 1947, n. 804.
È dimostrato che più della metà dei casi di infortunio è attribuibile al fattore umano; gli sforzi degli studiosi tendono pertanto a mettere in evidenza, mediante l'analisi del mestiere e la elaborazione di profili psicofisiologici professionali, le attitudini maggiormente impegnate secondo il lavoro, per potere attuare un efficace orientamento professionale e, se possibile, una efficace selezione.
1957 INFORNTUISTICA - INGEGNO ANDREA D'ALOIGI D'ASSISI 1958
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