IPSOP FACTO E IPSO IURE

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IPSOP FACTO e IPSO IURE. - Queste due forse le si equivalgono nel loro significato e il loro uso trova riscontro specialmente nella materia penale: precisamente per indicare in modo equivalente le pene latae sententiae. La sinonimia delle due espressioni è data autorevolmente dal legislatore del CIC (can. 2217,2).

Con esse si vuol esprimere la coincidenza perfetta che vi è tra la trasgressione della legge e la pena incorsa automaticamente, senza il concorso di volontà umane. Posto il reato, completo nel suo genere, ne segue necessariamente la pena, vinde del turbamento sociale. Nelle fonti del diritto canonico si trovano frequentemente queste espressioni con identico significato. Ipso facto si riscontra in c. 2, de rebus ecclesiae non alienandis, III, 9, in VI, unitamente all'espressione eo ipso; c. 1, de homici, IV, 4, in VI; c. 1, de usuris, V, 5, in VI; c. 3, de poenis, V, 8, in Clem. Anche Pio VI l'adopera nella sua cost. Auctorem fidei, 28 ag. 1794, prop. 47, contro i giansenisti (cf. Denz-U, 1547). Ipso iure si trova in c. 25, X, de sententiae excommunicationis, V, 39; c. 37, de electione et electi potestate, I, 6 in VI; c. 5, de poenis, V, 9, in VI unitamente all'espressione eo ipso che si riscontra isolata anche in c. 16, de electione et electi potestate, I, 6 in VI; c. 11, de sententiae excommunicationis, suspensionis et interdicti, V, 11 in VI. Il CIC conserva questa dizione solo nei can. 2346, 2365, 2381 n. 1. Le altre espressioni usate nelle fonti canoniche sono ipso actu: c. 24, X, de appellatioibus, recusationibus et relationibus, II, 28 e ipso suo genere in c. 26, X, II, 28. Nel CIC si trova varie volte l'espressione ipso iure; più usata è ipso facto.

Degna di particolare rilievo, per il tema di cui si tratta, è la privazione del beneficio che si può avere ipso iure et per sententiam declaratoriam del giudice. In questo caso la pena viene retròtratta fino al giorno in cui si commise il delitto e da quel tempo il reo cessa di essere titolare del beneficio.

Queste espressioni vengono usate dal CIC anche per indicare la legge che immediatamente irrita un atto o inabilità una persona; cf. cann.: 162,63; 165; 166; 181,62; 150; 185; 188; 192; 646; 1068; 1307,63; 1684; 1679; 2167.

Bibl.: A. van Hove, De legibus ecclesiasticis, Malines 1930, p. 164; H. J. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad librum primum codicis iuris canonici, I, Roma 1939, p. 101; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, Bruges 1949, p. 327.

Giuseppe Damizia