SCRIBA (ebr. sôphêr, plur. sôphêrim, gr. γραμματεύς). - I. Nel senso di «scrivano, amanuense, segretario» vi furono «s. » in Israele fino dall'età di David e per tutta l'età regia (II Sam. 8, 17; ecc.); vi fu di questo nome anche un funzionario militare (II Reg. 25, 79; Ier. 52, 25). Ma «s. » per eccellenza nella Bibbia sono i membri di una delle classi dirigenti del giudaismo, che, accanto e in parziale sostituzione del sacerdozio e del profetismo, per le nuove circostanze si formarono nell'esilio, in seguito sempre più largamente rappresentate e autorevoli. Erano loro affini i «decisori», letteralmente «intenditori» (mê-bhîmîm): gli s. erano i copisti che curavano la trascrizione della legge, e quindi i suoi dotti conoscentori e custodi; i mêbhîmîm erano i giuristi che decidevano nei casi dubbi. Ambedue gli uffici potevano trovarsi in un sacerdote e un profeta, come è il caso di Esdra (Esd. 7, 11) e, prima, di Ezechiele.
Agli s. è dovuta l'attività che, durante l'esilio, portò alla raccolta e sistemazione del patrimonio religioso-letterario israelitico, da cui si ebbe la Bibbia canonizzata
come complesso: ciò procurò loro un posto eminente nella stima del popolo, e «s.» diventò nome autorevole al pari di sacerdote e profeta, e anche di più in seguito, quando il profeta scomparve e il sacerdote decade a funzionario del governo.
Il caso accennato di Esdra, «s. dotto nella legge di Mosè, che Jahweh Dio d'Israele aveva dato» (Esd. 7, 6), come tale noto ufficialmente alle autorità persiane (ibid. 7, 12, 21, aran.), è il più adatto a esprimere la nuova funzione, da cui nasce la nuova autorità in Israele: Esdra viene una prima volta a Gerusalemme, invitato da Neemia, portando la «legge», una copia del libro sacro che con gli altri s. ha preparato e che viene promulgata solennemente, perché sia il fondamento della rinata nazione (ibid. 7, 1-26; Neh. 8, 1-8).
Un segno del sempre maggiore credito e autorità in cui erano tenuti gli s. appare nel crescente numero di quelli di essi che entravano a far parte del sinedrio, fino a diventare la parte preponderante già dal tempo degli Asmonei. Acquistarono così importanza politica, ma non venendo mai meno alla loro funzione propria di studiosi della legge, in cui anzi si trova la caratteristica con cui si presentano nel Nuovo Testamento, ove sono detti «s.» (γραμματεῖς), «periti nella legge» (γραμματοῦ), «maestri della legge» (γραμμαδάσκαλοι). Ormai essi non dovevano solo dare responsi, prendere decisioni sul modo di osservare la legge, ma anche conoscere e far conoscere con un'autorità generalmente riconosciuta («dalla cattedra di Mosè» ecc.). Mt. 23, 2) i responsi e le decisioni dati precedentemente, «le tradizioni degli antichi» (ibid. 15, 2; Mc. 7, 3), di cui facevano gran conto e con la cui osservanza caricavano le coscienze.
Il Nuovo Testamento traccia un quadro vivissimo delle loro attività sotto i portici del Tempio (Lc. 2, 46), nelle sinagoghe (cf. Ac. 18, 4) e scuole (ibid. 22, 3). La loro menzione ricorre specialmente a proposito delle polemiche con Gesù o dei rimproveri che loro rivolge Gesù: con la massa delle loro prescrizioni minute, pesi impossibili da portare, facevano perdere di vista ai fedeli ciò che è essenziale nella legge stessa (Mt. 15, 1; Lc. 11, 46): la giustizia e la carità (Mt. 23, 25; Lc. 11, 42). Dimentichi dei doveri primordiali ed essenziali della religione, vivevano nell'inganno di una giustizia puramente esteriore, che facevano apparire come giustizia vera; erano quindi ipocriti e iniqui, vanitosi, avari, rapinatori e immondi, ingannatori, che toglievano il moscerino con il filtro e ingoiavano il cammello (Mt. 23, 13-39).
La loro ostilità per Gesù, dapprima come «scandalo» per la sua familiarità con i pubblicani e peccatori (Lc. 5, 31; 15, 2), cieca invidia per i suoi miracoli e gelosia della sua popolarità (Mt. 22, 15), diventa odio sempre più deciso: gli s. lo accusano, gli azzano contro la folla, preparano i singoli momenti della sua Passione. Tra loro tuttavia non vi furono solo perversi, come Gesù riconosce, ammaestrando quello che gli chiese di seguirlo (Mt. 8, 19 sg.) e dicendo a un altro che non è lontano dal regno di Dio (Mc. 12, 28-34). Giovanni Rinaldi
II. Con lo stesso nome furono designati presso i Romani gli scrittori di mestiere, uomini liberi divisi in varie categorie a seconda delle mansioni.
Erano per lo più segretari di magistrati e funzionari di Roma e delle province, alcuni addetti all'amministrazione della cassa dello Stato (aerarium) e alla redazione delle copie dei documenti, altri incaricati della tenuta dei registri di stato civile. Lo stesso nome fu dato anche ai segretari particolari degli imperatori, detti pure amanuenses (a manu) per distinguerli dai segretari ufficiali detti ab epi-stulis, e, in età medievale, ai notai di alcuni territori (Amalfi, Gaeta ecc.). Nell'uso comune il termine indica pure genericamente l'amanuense dei manoscritti, che in età classica era invece chiamato libriarius, e si differenziava dallo s. per essere di condizione servile e con mansioni puramente private (uno scriba egizio è riprodotto alla tav. VII di questo vol.).