SPECIE CONSACRATE (DELITTO CONTRO LE)

SPECIE CONSACRATE (DELITTO CONTRO LE).

- La profanazione dell’Eucaristia è un sacrilegio, una ingiuria reale verso Dio. Già anticamente costituiva un gravissimo delitto, per il quale era stabilita, nonostante la minore età del reo, la consegna al braccio secolare, nel cui foro era contemplata la pena di morte. Per i chierici era inoltre prevista la pena della degradazione reale.

Il CIC enumera varie specie di questo delitto: qui species consecratas abiecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit (can. 2320).

Innanzi tutto si deve trattare di Specie di pane o di vino validamente consacrate, anche se in parte minima. Perché si abbia il delitto non è necessaria nel delinquente la fede nella Eucaristia; è sufficiente che egli sia battezzato e cosciente.

Abicere significa gettar via, spargere, versare irriverentemente le Specie in luogo profano, anche se non sordido, come in terra, sul pavimento, fuori della chiesa, ecc. Non è richiesto il fine cattivo; basta solamente il fatto dell’effusione o del gettito delle S. c. in luogo inadatto, perché il fine cattivo è già implicito nell’atto che si compie. Abducere si dice di chi trasferisce le S. c. dal proprio in altro luogo. Così abducit chi estrae dal tabernacolo, dalla pisside, dall’ostensorio, dalla bocca, e nasconde le S. c. Retinere si dice di chi conserva le S. c. presso di sé, ossia in tasca, in casa o altrove, ovvero presso altri, sia occultamente che pubblicamente, sia gratuitamente che dietro compenso.

Nel caso dell’addurre e del ritenere, tra gli estremi del reato è richiesto lo scopo cattivo (ad malum finem), la profanazione, cioè, dell’Eucaristia; ad es., l’uso delle S. c. a scopo di maleficio, di sortilegio, di divinazione, ecc. Abicere, abducere e retinere costituiscono tre delitti e quindi importano una triplice pena (cf. can. 2244 §§ 1-2), eccettuato il caso in cui i tre atti siano così strettamente legati tra loro da potersi considerare un unico atto.

Secondo il can. 2320 chi commette il delitto in ciascuna delle figure descritte: a) è sospetto d’eresia (cf. can. 2315); b) incorre nella scomunica latae sententiae riservata specialissimo modo alla Sede Apostolica; c) è ipso facto infame d’infamia di diritto; d) se chierico, è inoltre soggetto alla deposizione ferendae sententiae (cf. can. 2207).

BIBL.: per la storia: G. Pertile, Storia del dir. pen. ital., Milano 1905, p. 194; per il diritto vigente, cf. i commenti al can. 2320. Angelo Criscito