TRULLANO, CONCILIO. - Nell'autunno del 691 l'imperatore Giustiniano II convocò a Costantinopoli un Concilio, chiamato poi T. dalla grande sala a cupola (τροῦλος) ove si radunava, o anche πεν-θέντη (quinisesto) perché destinato a supplire l'opera legislativa disciplinare del V (553) e VI (680) Concilio ecumenico. Di fronte all'ascendente avuto dalla Sede Romana nel 680, si voleva accentuare l'autorità centrale della nuova Roma. Perciò vengono censurati certi usi, non solo della Chiesa romana, ma anche degli Armeni, degli Iberi e degli Africani. Degli atti del Concilio sono conservati soltanto l'allocuzione del Concilio all'Imperatore e 102 canoni con le firme dei partecipanti. Sotto la firma dell'Imperatore è lasciato posto libero per quella del Papa.
Ma Sergio I, nonostante le minacce, rifiutò di acconsentire e la missione punitiva del protospatario Zac-

Vi erano però testimonianze contraddittorie sulla data del Concilio, sul numero dei partecipanti, sulla sua autorità. I Greci lo consideravano come ecumenico, i Latini lo ebbero per spurio. Vi si trovavano le firme dei tre patriarchi orientali, mentre queste sedi erano vacanti o, almeno, i loro titolari non potevano venire a Costantinopoli. Non si trovano nei manoscritti firme di legati romani, i quali secondo il racconto del Liber Pontificalis sarebbero stati presenti e «ingannati» avrebbero sottoscritto. I canonisti e i polemisti hanno dunque considerato questo Sinodo con grande diffidenza. Beda il Venerabile lo chiama «reprobra», Paolo Diacono «synodus erratica», Binio «synodus erratica, conventus malignantium et synagoga diaboli», Baronio lo rigetta e spiega la citazione di Adriano I con l'esempio di Davide che si servì della spada dell'empio Goliat. Anche G. S. Assemani e molti altri non ne vogliono sapere.
Da rimproverare al Sinodo erano specialmente i canoni antiromani: i can. 3 e 13 biasimano l'uso del celibato vigente nella Chiesa romana; il can. 36 rinnova quanto il can. 3 del II e il can. 28 del IV Concilio ecumenico avevano decretato sui diritti della sede della nuova Roma; il can. 55 rigetta il digiuno del sabato; il can. 67 prescrive l'astinenza dal sangue e dagli animali soffocati, ecc. Ma non si può negare che la maggior parte dei canoni è ispirata da sano zelo e dal desiderio di riformare gli abusi.
Vi sono leggi utili sulla disciplina del clero, del monachismo, sui doveri dei laici; fondamentali sono i canoni sul matrimonio dei chierici (can. 3), sull'età degli ordinandi (can. 14), sugli impedimenti matrimoniali di parentela spirituale (can. 53), e di affinità (can. 54). Il can. 2 riconosce per la prima volta ufficialmente la Collezione dei canoni dei concili ecumenici e locali, come dei SS. Padri, che rimarrà la base del diritto canonico bizantino.