Laureti civitas

Motu proprio sul governo della città di Loreto

Motu proprio di papa Leone XII ·

Relazione sulla amministrazione civile di Loreto nel Piceno

Leone PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

1 § 1. Loreto, città nel Piceno, sempre tenuta in grande considerazione e degna di ogni onore, poiché in essa è eretta una sacra chiesa nella quale si conserva quella dimora in cui il Verbo si è fatto carne. Pertanto i Romani Pontefici, Nostri predecessori, mentre ebbero cura e sollecitudine delle cose dei cittadini, così pure provvidero alla custodia e amministrazione di questa sacra chiesa, delle altre case e dei beni, o di qualunque cosa di cui fosse sufficientemente fornita. Tra essi il beato Innocenzo XII per mezzo delle sue lettere apostoliche munite di piombo e date il 13 agosto dell'anno 1698, che incominciano «Sacrosancta redemptio», istituì una particolare congregazione di cardinali della Santa Romana Chiesa e di prelati della Romana curia, che denominò Lauretana. In quelle lettere inoltre, tra le altre cose, stabilì anche che uno dei prelati della Romana curia fosse scelto come prefetto o governatore di Loreto, e che la medesima congregazione si servisse della sua opera e ministero in quelle cose che appartenessero a quella custodia e amministrazione. Ora, poiché da alcuni anni la città Lauretana non era annoverata tra quei luoghi nei quali soleva risiedere un prefetto o governatore scelto dal numero dei prelati, Noi, portando male questa cosa, che essa non avesse alcun onore che la distinguesse dalle altre città, non abbiamo ritenuto inopportuno per mezzo delle Nostre lettere apostoliche date il 24 luglio dell'anno corrente e munite dell'anello del pescatore, di ripristinare ivi un prelato della Romana curia, con minore giurisdizione che prima, il quale cioè, onorato del titolo di commissario della Santa Casa Lauretana, si dedicasse a quella sacra chiesa, la amministrasse, e nell'amministrazione dei beni potesse anche usare quella via più breve che comunemente si chiama via regia.

2 § 2. Ma poiché abbiamo ritenuto opportuno di istituire una nuova distribuzione delle Nostre disposizioni, che in questo stesso giorno abbiamo ordinato per mezzo di una costituzione o motu proprio, e poiché abbiamo maturo considerato che la santità e il decoro della stessa sacra chiesa postulano certamente che il vecchio costume di Loreto reviviscesse, cioè che a quel munere presiedesse un prefetto di una sola città, abrogando completamente quelle Nostre lettere e volendo seguire le orme di Innocenzo XII, desiderando e, come si suol dire, di moto proprio, con certa scienza e piena Nostra autorità, ordiniamo che la giurisdizione della congregazione Lauretana sia mantenuta intatta e inviolata, tanto in quelle cose che riguardano la sacra chiesa e la sua amministrazione, quanto verso tutti coloro che le servono e ad essa sono addetti, così tuttavia che nulla sia contrario alla costituzione del venerabile memoria Pio VII, Nostro predecessore, il cui inizio è «Post dilectum». Costituiamo inoltre e decretiamo che uno dei prelati della Romana curia, da Noi o dai Nostri successori da eleggersi, abbia sede nella città di Loreto, e sia denominato commissario della Santa Casa Lauretana per onore, con quel medesimo titolo di cui un tempo godevano i suoi patroni. Affinché pertanto egli provveda con sollecitudine alla sacra chiesa Lauretana e a tutte le cose che ad essa appartengono, amministri bene i suoi beni e disponga dell'opportuna autorità nell'esercizio della giurisdizione, che per mezzo di queste lettere è di nuovo attribuita alla medesima congregazione Lauretana.

3 § 3. Nella gestione della prefettura urbana vogliamo che sia fornito di facoltà il locumtenente, che alle medesime si deferiscono dai prefetti delle province. E sarà presente nelle cause civili e criminali un locumtenente, il quale user dei medesimi diritti che nella nostra odierna Costituzione si concedono ai prefetti o governatori del territorio pontificio. Il cancelliere e altri due sostituiti insigniti di nome presso il commissario civile e criminale completeranno gli atti. Vogliamo inoltre che il commissario del giudice superiore, ossia dell'appello, rappresenti la persona in giudizi civili, agendo dal locumtenente; agisca invece da giudice di prima istanza nelle questioni civili che superino la somma di trecento scudi, e in tutte quelle in cui il locumtenente non può pronunciare sentenza, con quella medesima ragione che nella stessa Costituzione si stabilisce per i pretori. § 4. Le cause civili dal prefetto commissario decise in prima istanza, o dall'appello superiore, quando il commissario dissentisse dalla sentenza del locumtenente, si deferiscono ai tribunali supremi della città, secondo la loro natura e le leggi vigenti. E benché tutte queste cose siano stabilite da Noi, tuttavia alla curia ecclesiastica e al suo vicario generale, oltre la propria giurisdizione, sia lecito pronunciare sentenza in questa città e nel suo territorio nelle cause civili, di qualunque somma di denaro e condizione di persone, purché le parti avverse vi consentano, secondo la Costituzione di felice memoria di Benedetto XIV, similmente nostro predecessore, emanata il ventunesimo dicembre dell'anno millesettecentoquarantaquattro, la cui forza con la ricordata nostra Costituzione confermiamo interamente. A ciò aggiungiamo che nella medesima città assista un tribunale per le inchieste criminali, il quale nella provoca zione superiore conosca le sentenze del locumtenente, che può infliggere la pena dei lavori forzati fino al massimo annuale; similmente in prima istanza pronunci sentenza in quelle cause degne di pena maggiore. Questo tribunale sarà composto di tre uomini, cioè il commissario come presidente, il locumtenente, e un probo e onesto consigliere della città scelto tra uomini dotti e periti di diritto dallo stesso commissario. § 5. Il locumtenente avrà cura di non giudicare in quelle cause in cui in prima istanza avrà giudicato, cosicché ove accada, anche ove manchi causa legittima a lui stesso o al commissario, il prefetto commissario della città di Recanati chiamerà il prefetto o governatore, il quale ne faccia le veci. Le questioni sollevate da questo tribunale in giudizio di prima istanza, poiché secondo la nostra odierna Costituzione emanata in questo giorno possono avere appello, come pure quelle dallo stesso tribunale decise in appello superiore, se per caso le sentenze discordino, si deferiscono al nostro Consiglio delle consultazioni sacre. L'amministrazione economica di questa città, come pure delle altre nostre terre, sarà sottoposta alla sacra congregazione del Buon Governo.

4 6. Queste cose vogliamo e sanciscono inoltre decernendo queste nostre lettere ferme, valide ed efficaci esistere e essere, e i loro pieni e interi effetti sortire e ottenere, e nulla mai, anche se coloro che ne hanno interesse non avessero consentito, per vizio di surrezione o di obbrezione, o per difetto del nostro consenso, possa essere impugnato; e così nei premessi da qualunque giudice ordinario e delegato, anche dai revisori delle cause del nostro palazzo apostolico; dai nunzi della Sede apostolica e dai cardinali della Santa Romana Chiesa anche come legati, tolta loro e a ciascuno di essi qualsiasi altra facoltà e autorità di giudicare e interpretare, debba essere giudicato e definito, e sia irritum e inane se altrimenti su queste cose da chiunque con qualsiasi autorità consapevolmente o inconsapevolmente sarà tentato.

5 7. Non ostante il diritto acquisito non da togliersi e le altre nostre e della cancelleria apostolica regole, di felice memoria Benedetto XIV sulla divisione delle materie, e le ricordate lettere di Innocenzo XII, e le costituzioni generali o speciali e i decreti emanati da concili universali, provinciali e sinodali; come pure i statuti e le consuetudini della stessa sacra basilica Lauretana, o della sua congregazione, e delle chiese o di qualsiasi luogo pio, anche corroborati da giuramento, confermazione apostolica o da qualsiasi altra fermezza; come pure i privilegi concessi, le indulte e le lettere apostoliche in contrario dei premessi in qualunque modo, confermate e rinnovate, con qualsiasi forma ricercata, di cui anche dovrebbe farsi espressa menzione, e qualsiasi altra cosa contraria. Dato a Roma presso san Pietro sotto l'anello del Pescatore il ventunesimo dicembre milleottocentoventisette, del nostro pontificato anno quinto.

6 Digitized by Google Leone XII. Decimo Secondo

7 CCXIII.

8 Reintegrazione del diritto di percepire sportule e propine nelle cause decise nella sacra Rota.

9 Notificazione § 1. Con Nostra cedola di Motu-proprio del 22 novembre 1826, essendo stata abolita la percezione della tassa camerale di registrazione proporzionale alle somme, al cui pagamento le parti litiganti erano condannate o assolte dai tribunali, con la disposizione del contemporaneo Nostro motu-proprio, la detta abolizione delle tasse proporzionali sui decreti e sentenze essendo confermata, e la tassa fissa essendo nella prima istanza ulteriormente diminuita, cessa ogni ragione, perché i litiganti laici non abbiano da pagare le propine e sportole, che pagavano al Tribunale della Rota in antecedenza alla suddetta imposizione delle tasse proporzionali, le quali continuarono costantemente a pagarsi nelle cause ecclesiastiche per la ragione che la prima ed ulteriore istanza non pagavano che le tasse fisse come in oggi le pagano egualmente i litiganti laici. § 2. Per queste ragioni ordiniamo, che monsignore Nostro uditore partecipi a monsignore decano della Rota, che a partire dal primo gennaio 1828 potrà il tribunale esigere nuovamente dai litiganti laici le sportole e propine come si esigevano in precedenza alla istituzione della tassa proporzionale, o partecipi contemporaneamente a monsignor tesoriere generale, che regolato il conto delle propine e sportole che la Nostra camera pagava invece dei litiganti al tribunale della Rota a tutto il 31 dicembre 1827 non dovrà più pagarsi dal Nostro erario per questo titolo alcuna somma per l'avvenire.

10 § 3. Vogliamo ancora che quei litiganti i quali spedissero dal 1. gennaio 1828 in qualche causa, la quale nella prima istanza avesse pagato le tasse proporzionali dal primo settembre 1816 a tutto il 31 dicembre 1826 riceva dal Nostro erario un adeguato compenso, non maggiore né delle tasse proporzionali pagate, né della propina che dovrà pagare al tribunale della Rota, il quale compenso, verificato che sia dall'amministrazione del registro il pagamento della tassa proporzionale, e documentato il pagamento delle propine rotali, gli verrà indilatamente accordato dal Nostro tesoriere generale. Li 29 dicembre 1827.

11 Leo PP. XII. CCXLIII.

12 Reformatio taxae respicientis registrationem, et tribunal, relata ad legem anno 1826.

13 Leo PP. XII.

14 Motu-proprio § 1. La riforma sui regolamenti del bollo e registro pubblicata col Nostro motu-proprio dei 22 novembre anno caduto 1826 lungi dal soddisfare il Nostro cuore, che bramava di ridurli a termini di più proporzionata equità, e di sollevare i Nostri amatissimi sudditi con quella minorazione, che i gravi bisogni dell'erario potevano permettere, lo lasciò anzi pieno di desiderio di tornare sul medesimo oggetto, subitocché più propizie circostanze lo avessero permesso; ora quantunque siamo costretti con Nostro dolore ad aver sempre in vista le gravissime obbligazioni, che pesano sull'erario medesimo, alle quali è forza corrispondere, tuttavia volendo Noi fare quel più che è possibile a fine di ottenere a poco a poco l'intento propostoci, ordiniamo una ulteriore riforma nei termini seguenti. § 2. Per ampliazione dell'articolo 8 e del § 11, nelle cause economiche ivi enunciate, e nel seguente paragrafo, sono dichiarati esenti dal registro non solo gli atti giudiziari, ma eziandio quelli di cancelleria, meno la delibera.

15 § 3. Per ampliazione del detto articolo 12, sono pareggiati ai giudizi di fallimento, ivi dichiarati esenti, eziandio i giudizi di cessione de' beni dei debitori ammessi a questo benefizio.

16 § 4. Per dichiarazione dell'articolo 9, dove è ordinata la registrazione degli atti di offerte reali, e delle accettazioni delle medesime, sia che queste accettazioni vengano emesse nello stesso atto di offerta, sia che vengano emesse in foglio separato, è stabilito che se vengono emesse nello stesso atto di offerta, l'accettazione di essa non pagherà che il minimo diritto fisso.

17 § 5. Per ampliazione dell'articolo 13, è determinato che gli atti civili e giudiziari, i quali si stipuleranno d'ora in avanti, e che secondo il regolamento del 6 luglio 1816 sarebbero stati soggetti ad un diritto fisso, perché erano le conseguenze di un atto e di una sentenza precedente, la quale aveva pagato i diritti proporzionali, non saranno soggetti che al minimo diritto fisso o civile o giudiziale stabilito nel motu-proprio del 22 novembre 1826 per gli atti siano civili, siano giudiziali. Incombe alla parte che domanda questo privilegio dimostrarne gli estremi coll'esibita dell'atto in precedenza registrato, e l'ufficiale del registro li enuncierà per esteso così nel libro, come a piè dell'atto.

18 Se l'atto registrato, che si esibisce non è della classe de' giudiziari, o de' notarili, la parte esibente dovrà rilasciarne al preposto una copia letteralmente conforme in carta semplice, acciò l'amministrazione possa farne verificare la registrazione, e a piè di essa copia si obbligherà di tornare ad esibime ad ogni richiesta l'originale.

19 § 6. Per dichiarazione dell'articolo § 1. dove è stabilito che si registrino le delibere e le aggiudicazioni, e dell'articolo 56 che dispone l'applicazione di tante tasse, quanti sono i differenti contratti; è stabilito che nelle registrazioni delle delibere e aggiudicazioni non si debba attendere il numero delle delibere, o degli aggiudicatari, ma la somma risultante dal complesso dei lotti di una stessa aggiudicazione e delibera, e sopra questo totale si debba percepire la tassa competente.

20 § 7. Per ampliazione dello stesso articolo, che statuisce la registrazione delle costituzioni di dote è stabilito che la tassa fissa ivi enunciata sarà applicabile a tutte le doti, che non superino scudi mille; e che per quelle superiori agli scudi mille sarà applicabile la sola metà della tassa stabilita nel seguente articolo 8. agli atti e contratti civili.

21 § 8. Per limitazione dell'articolo 51 e § 10 dove si stabilisce il pagamento della tassa delle descrizioni e inventari in ragione del numero delle sessioni, è stabilito che se non compierà l'inventario e descrizione di una sessione, qualunque sia per essere il loro numero, non potrà percepirsi più che due volte la tassa ivi enunciata.

VIII.

22 § 9. Per limitazione ed emendazione rispettiva degli articoli 52, 53, 54, è stabilito che tutti gli atti e contratti enunciati, o chiamati nei detti articoli pagheranno la tassa come siegue cioè Sino alla somma di

23 — dai

24 dai

25 a — dai

26 dai

27 _ dai

28 dai

29 dai

30 Sopra i 4000 ad ogni altra somma 8 —

IX.

31 § 10. Per dichiarazione degli articoli 56 e 61 non s'intendono comporsi nella disposizione che riguarda due, o più contratti differenti per l'effetto della percezione di tasse separate e distinte sia negli atti civili, sia nei giudiziari. La enunciazione di una precedente convenzione senza precisarne la data o riportarne le singole disposizioni (salvi i casi espressamente nominati nel regolamento). La riunione di due, o più crediti secchi e fruttiferi in una sola quietanza, quando appartengono ad uno stesso creditore contro uno stesso debitore in uno stesso atto. E maggiormente la riunione dei frutti alle sorti principali, o dei danni o penali alle azioni principali, o all'inadempimento dei patti.

32 § 11. A restrizione degli articoli 59 e 60 dalla publicazione del presente, le tasse ivi stabilite per le ordinanze, decreti, e sentenze saranno ridotte alla metà nella prima istanza, e saranno conservate nella misura ivi stabilita nella seconda, e ulteriori istanze, tanto nei tribunali laicali, che negli ecclesiastici.

33 Le ordinanze, decreti, e sentenze sieano in minuta, sieao in spedizione, che non enuncieranno nel corpo del decreto, della sentenza, della ordinanza il giudizio essere in prima istanza, saranno soggette al maggior diritto di registro. Non è permesso supplire al difetto di questa enunciazione con dichiarazione per apostilla nel titolo, o in calce dell'atto, ancorché segnata dal giudice. Essa sarà considerata come non fatta. Gli attuari, notai, cancellieri laicali od ecclesiastici, che saranno convinti di aver usata frode in questa dichiarazione, o enunciazione saranno processati, come rei di falso, e soggetti alla multa di scudi cinquanta. Il cancelliere in capo dell'ufficio è personalmente responsabile della pena pecuniaria per i suoi sostituti, commessi, e dipendenti.

34 A dichiarazione dell'articolo 62 è stabilito, che le percezioni dei diritti del titolo non registrato, o richiamato, o stabilito col decreto, o con la sentenza siano permesse solamente sopra quelle specie di atti, e contratti, che stabiliscono il titolo o titoli giudiziali, o canonizzati, senza potersi in verun conto estendere a qualsiasi altro fatto, o atto, che non servisse a stabilire il titolo nel rispettivo giudizio.

35 § 12. Per limitazione dell'articolo 79 dove si stabiliscono i modi di valutare le transazioni, è stabilito che nel caso in cui la transazione cada sopra cosa, alla quale due o più persone pretendono di avere lo stesso diritto, il valore della transazione non si desumerà più dall'intero valore della transazione stessa, ma dalla metà del medesimo.

XII.

36 § 13. In aggiunta all'articolo 94 è dichiarato, che la esibizione di un atto di quietanza alla registrazione non dà diritto alla percezione della tassa sul titolo, né a domanda di dichiarazione alla parte registrante. Molto più la registrazione di un consenso a radiare l'ipoteca non dà diritto a domandare dichiarazione sulla seguita o non seguita quietanza del credito o estinzione del titolo, ma l'uno, e l'altro atto debbono essere registrati semplicemente secondo i loro competenti diritti.

XIII.

37 § 14. Per limitazione degli articoli 10, 10.5 la tassa tra fratelli ivi stabilita al due per cento nelle successioni, donazioni, ed altri atti di liberalità si riduce d'ora in avanti al mezzo per cento.

XIV.

38 § 15. Negli articoli 129 e 74 è prescritto che per valutare il capitale dei censi si stia alle somme, per cui il censo in origine è stato creato, eccettuati solamente i consolidati, ed i censi comunitativi. A limitazione equitativa di essi articoli è stabilito che riguardo ai censi il nominativo del capitale si formerà dalla loro rendita annua moltiplicata venti volte, quando essa rendita non superi il cinque per cento. Per quelli poi di un fruttato maggiore del cinque si starà alla somma capitale, per cui il censo è imposto.

39 § 16. Per ampliazione dell'articolo 160 è stabilito che il donatario, il quale non vada al possesso della cosa donata, per il caso in detto articolo contemplato, potrà protrarre il pagamento della tassa all'epoca del possesso, quante volte la donazione cada sopra oggetti suscettibili d'ipoteca, ed il donatario si obblighi di pagare alla detta epoca un terzo di più di quello, che pagherebbe all'atto della stipolazione, e che in quest'obbligo sia presa a sue spese, e a diligenza dell'ufficio del Registro iscrizione nei registri ipotecari.

XVI.

40 § 17. Dalla pubblicazione del presente in appresso la tassa di bollo di quattro bajocchi per ogni foglio ad uso di cursore è ridotta a bajocchi due e mezzo per riduzione di quanto viene stabilito all'articolo 225.

XVII.

41 § 18. Per ampliazione dell'articolo 217 sono dichiarati esenti dal bollo i biglietti, ed obblighi de' monti d'impegno, e de' monti frumentarj, i quali costituiscono il debito dell'impegnante. Per ampliazione dello stesso articolo, e per erezione dell'articolo 219 tutte le ricevute dei dazi camerali, e doganali sono e si dichiarano esenti dal bollo.

42 Per dichiarazione dell'articolo anzidetto gli atti nelle cause delle qualità privilegiate, che ivi si enunciano, o non superiori per la somma agli scudi cinque sono esenti dal bollo e registro inclusivamente alla delibera, anche quando le disposizioni economiche dei gonfalonieri si mettano ad esecuzione dai cursori ordinari avanti ai giudici. Per godere della continuazione del privilegio in questo caso i cancellieri dovranno a loro responsabilità enunciar sempre la quantità della somma, e la disposizione economica del gonfaloniere, che si eseguisce.

XVIII.

43 § 18. Per ampliazione dell'articolo 252 att. i decreti dei giudici possono essere scritti a tergo delle citazioni, o in uno stesso registro di udienza in carta bollata a scelta dei giudici stessi, senzachè siano obbligati d'impiegare per ogni decreto un separato foglio da bollo.

XIX.

44 § 20. Per restrizione degli articoli 277 e 279, la multa che pagheranno i contribuenti, che contravenissero alla legge del bollo, in luogo di essere di scudi due per ogni foglio, sarà il quintuplo del valore del foglio, che avrebbero dovuto impiegare.

45 Quella degli ufficiali pubblici in luogo di essere di scudi cinque per ogni foglio, sarà il decuplo del valore di quello.

46 § 21. Per restrizione dell'articolo 292 il rimedio del ricorso economico ivi stabilito per interrompere la prescrizione così a favore dei contribuenti, come a favore dell'erario, non è conservato, che a favore dei contribuenti, ma è abolito in favor dell'erario, il quale non potrà interrompere la prescrizione, che col mezzo della procedura giudiziale, o della interpellazione per atto di cursore.

XXI.

47 § 22. In addizione alle disposizioni transitorie enunciate all'articolo 339 e seguenti, è stabilito che nella registrazione degli atti fatti nella dichiarazione di successioni, i cui termini fossero già decorsi sotto il regime del regolamento 6 luglio 1816 e delle precedenti legislazioni, o nella vidimazione per bollo di carte cadute in contravvenzione nell'epoca, o epoche suddette, la valutazione de' capitali, la esazione delle tasse, quella delle multe non potrà farsi nè percepirsi che colle riduzioni, restrizioni, e limitazioni stabilite colla riforma del 22 novembre 1826 e con la presente, le quali saranno applicate senza distinzione di tempo a tutti gli atti, ed a tutte le carte in questione.

XXII.

48 § 23. Si stabilisce poi come massima generale per regolare nei casi particolari l'applicazione, o la interpretazione de' regolamenti di registro, e di bollo, che il diritto fiscale alla esigenza di esse tasse non potrà in verun caso stabilirsi per congruenza, per illazioni, e per deduzioni, specialmente quanto all'applicazione di più tasse sopra un atto solo (salva la esazione sul titolo stabilito giudizialmente, e non risultante da atto registrato in precedenza). Questo diritto dovrà applicarsi al nudo contesto dell'atto, che si registra, tantocchè un atto, il quale possa presupporsi, non dia diritto alla esazione di un'altra tassa. Nei casi dubbj per la qualità delle tasse sarà sempre applicata la maggiore. Nei casi dubbj per le multe, o pene sarà sempre adottata la interpretazione più favorevole al contravventore.

XXIII.

49 § 24. Le disposizioni del Nostro motu-proprio del 22 novembre, e del susseguente regolamento 22 dicembre 1826 le quali non sono ristrette, ampliate, emendate dal presente, continueranno ad essere in piena osservanza. Quindi rimane incaricato il Nostro tesoriere generale di rifonderle nel regolamento anzidetto affinché facciano un sol corpo di legge. § 25. Volendo, e decretando che il presente Nostro motu-proprio e quanto in esso, e negli aggiunti regolamenti viene ordinato, e prescritto, debba sempre ed in tutte le parti del Nostro stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutto o singole cose contenute nel medesimo mai darsi, né opporsi eccezione di correzione, o sorrezione, né di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali o altri pretesti, colori, e titoli, di qualsivoglia validità od efficacia essi siano ancorché di iure quaesito o di pregiudizio del terzo, non possa mai, quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato e prescritto, essere impugnato, moderato, revocato, ridotto ad nihilum, neppure per apertionem oris, che così e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale, congregazione, ancorché di reverendissimi cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra autorità, benché degna d'individua, speciale, o specialissima menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, o dichiarando fin d'adesso, nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma o disposizione del presente Nostro motu-proprio, il quale vogliamo che valga, e sortisca il suo pieno effetto ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, o privilegiatissime, ecclesiastiche, e luoghi pii, che avessero o pretendessero avervi interesse e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente ed espressamente nominarle.

50 § 26. Nonostante la bolla di Pio IV de regulandis, la regola della Nostra cancelleria de iure quaesitorum tollendo e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni apostoliche Nostre, e de' Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, o singole, avendone qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente motu-proprio, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorché tali costituzioni apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie.

51 Dato dal Nostro palazzo apostolico al Vaticano questo dì 29 dicembre 1827 anno quinto del Nostro pontificato.

52 Leo PP. XII.

Note

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Traduzione automatica, non rivista. Fa fede il testo originale.

Testo latino

relanae super guberoio civilalis Laureti in Picaeno

Leo PP. XII.

Ad perpetuam rei meinoriam.

1 $. 1. Laureti civitas io Picaeoo . magni quidem semper habita, omniquo boDore digna, quippe quod sacra io aede ibidem excilata, ea dorous asservalur, in qua vorbum caro factum est. Itaquo Homani poniifioes praedecessores Nostri cum de civium rebus curam solHcitudinamque habuere, tum vero hujus sacrae aedis, caeteraruraque domorum, ac honorum, seu rerum quarumeumque, quibus affatìm ioslructa, cuslodiaeeL administra- Uooi consuluerunt. Inter eo.s vero feKcis reeordationis Inoocentius XII per stia» apostolicas Jitcras plumbeo sigillo fnuniias ac datas tv. idus augusti anni MDCXCVIU quae incipiunt ■ Saerosoacia nàemptioftù = peculiarem instiluit congregationem DOODullorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, ac Romanae curiae praesuluni quam Lauretanam nominavit. Iis autem in literia praeler alia illud eliam constituit, ut unus ex Romanae curiae praesulibus in praefeclum seu gubcrnalorcm Laureti ndlegeretur, cgusque opera et ministerìo eadem coogregatio uleretur in iis, quae ad eam custodiam et administrationem perUaereol. NonnnuHis porro ab bine anois Laurelana civitas ea inter loca oequaquatn recensebatur, quibus praefeotus seu gubernator ex praesulum numero solebat consistere. Nos interim aegre fereotes eam ipaam nibil honorificeDliaeha* bere, qua ab aliis civiiatibos discemeretur, non abs re duximus per Nostras aposlolicas literas datas die zxiv. julii vertentis anni, atqoe annulo piscatoris obsigoalas, inibì Romanae curiae praesulem reatituere, minore quam antea jurisdictione, qui scilicet comraissarii Almmdomus Laurelanae titulo honestaius in eam sacram aedem ineumberet, ilKos administris , pmesideret, atqoe in booorum admioistra- " tiooe ea etiam uU possel compendiaria via, quae «lamis regia dioitur.

2 $. 2. At vero quom no vara ditkmis Nostrae dìstributionem ioslttoendam curammìmii. verimus, quam hoc ipso die constHutione, seu molli proprio odici jussimus, qunmqoe maturo perpenderimus, sanclitatem et decorem sacrae ipsius aedis profeclo postulare, ut Laureti mos vetus revivisceret, nimirum ut illi muneri praefeclus una civitati praoesset, easdem Nostras literas omnino abrogaotes, atque Inoocentii XII. vesltgiis inhaereotes volentes lubenlesque, vel, ut dici Bolet, motu proprio, ac certa scientia, plenaque aoctorilate Nostra mandamus, sartam tectamque haberi congregatkmis Laurotanae jarisdiclionem, tum io iis qoae sacram aedem, ejusque administratiooem spectaol, tiun erga eos omnes, qui eidem inserriuot, addiotique siint, ita tamen ut constitutiooì ree. metn. Pii VII. peritcr praedecessoris Nostri, cujus initium » Posi diìUumcu n ucquid adversetor. CoDstituimus praeterea atque dccerainius, ut unus ex Romanae curiae praesulibusa Nobis, vcl successoribus Nostris idlcgendus in urbe Laureto sedem babeal, atque honoris causa coromissarius Almae domns Laurotanae dicator, eodem nempe litulo qoo illius patroni aliquando fruebanlur. lire idcirco sacrae aedi Liuretaoue, ar cc- bus quibuscumque ad eam perlinenlibus I vacet, ìllius bona sedulo admìnistret. atque opporlurfa polkat auctoritate io exerceii- I da jurisdiclioiia, quae bisce literìs eidem Laurelanae congrcgationi denuo trìbui> tur.

3 $. 3. In gcrcnda aulcm urbis praeco«ai*"ar*c* ììs instruclum volumus facoUalipr««>tiadr quae ad prat'sulcs proviociis delega* i los deferuntur. Ei praesto erìt in rebus I ciyilibus et crìminatibus locurolenens, qui iisdem utalur juribus » quae in hodier* Da coiislitutiooc Nostra praefectis seu gubernatoribos pontiBciae ditionis ulris» quu in rebus conceduntur. Cancellarius» | aliique duo substiluli nomine insigniti penes I commisaarium civiics et crtminalos actus confìcient. Volumus praetcrea^ ut commìssarius superioris judicis, seu appellalioj nis peraonam gerat in civilibus judiciis, a { lucuraleoenle aclis; judicem voro primae I' contenlionis agat in quaestionibus civilibus» i quae summam nuroinorum scutatorum ter^ j centuin excedant, al({ue in iis omnibus, li in quibus locumtericcs sentenliara - nequit | proferrc, ca piano ratiooe, quae in ea- !| dem conslitutione prò praeloribus slatuilur.. j| 5. 4. Civiles causae a praesule commi»- crauiiitor serio in prima contentionc, vel superiori prò- [ vocatioDC dijudìcalac, quum cumniisssrii ab '1 f?inBiin"ii* ^ocmnleneniis senlentia dissentiat, ad suprema tribunalia urbis deferenlur, prò ea« rum natura ^ et vigenlibus legibue. Et quaisquam haec omnia u N<^is slaluta, lamen occlesiasticac curine I^uerti, eju^ que vicario generali, praeler propriam jurisdictiooem, liceat ea in civitale, ejus* que territorio senlenliam pronunciare in civilibus causis, cujusque demum pecuniae summae et hominum conditionis, si modo adversae partcs in id conveniant, ex costi* Uitione felicih rccordationis Bcnedicli XIV. similiter praedecessoris Nostri die vicesima prima decerobris anni cniilesimi scplingeni lesimi quadrìgcsimi quarti edita, cujus vini ili commemorala coetilulione Nostra omnino confirmamus. Ad baec sancimus, ut eadem in civitalc tribunal adsit criminii bus iiiquirendis, qood in superiori provocalione cognoscal aentcnlias locumteneo- Us, qui potest poenaiu operariam, ad sumroum anuuam intligere; itemquc prima coDtentionc senlentiam dical iis in causis majori poena dignis. Hoc aulem tribunal Iribus .constabil viris, riempo commissario vcluli praestde, lociimtenente, ac probo honestoque civilatia consiliario e viris doctis, jurisquc periti» ab eodem commissario adlegcndo. 5. Cavebit locumteDens sulTra- De giuiD forre iis in causis, in quibus pri- U«*"'^'*** nia contentkme judicaveril, quod ubi ev#.. niat» itim eliam ubi vel ipsO) ve! con^arius legitima causa absit, praesul comroissarius urbis Recineli praefectum , seu guberoatorem advocabit, qui ìllius vioes impleat. Quaestiones ab eo tribunali io (Hrima contenlione judicìum sublatae, quum ex constilulione Nostra hodicrDO die edita provocationcm possint linbere^ nec non illae ab eodem tribunali in superiori prò* Tocatiooe dijudicalae, si forte eanimseo- Icntiac discrcpenl, ad Nostrum a sacris coosuilationibus coosiiium deferentur. Islius tandem civilatis oeconomica admi- ' nistratio» uti et aliarum Nostrae ditioois, * sacrae congregalioni Boni Regirainis erìt obnoxia.

4 6. Haec voliimiis, %tque sancimus deccmcntcs ìnsuper has literas Grmas, validas et efQcacea existcre, et fore, suos- 'mi»», que plenarios, et integros eilectus sortili, et obtioere, nullaque causa unquam, etiam si ii, quorum interest, baud conseoseriot, do subrepUonis, aut obreplionss vitio, seu coQsiiii Nostri defeolu impugnali posse ; sicque io praemiasis per qooscuoique judicea « ordtnarios , et delegatos , etiam causarum palati! Nostri apostolici auditore»; Sedis apostolicae nuncioe, ac S. R. E. cardinales etiam de lacere legatos sublata cis, et eorum cuilibel quavis aliler judicandi et inlerpretandi facultate, et aucto* ritatc,judicari, et definir! debere, ac irrìtom et inane ù secus super bis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ìgnoraoter conligcril aUentari.

5 7. Non obstautibus do jure quaesilo non lullendo» et alìis Noslris, et can- «outr«rt«»r««. cellariae apostolicae regulis, felicis recordationis Bcncdicti XIV. super divisione maleriarum, ac iDcmoratis literis lnno« ' ccntii XII. atque universalibus provin- '' ' -r cìalibusqiie, et svnodalibus coficiliis editis geueralibus» vcl specialìbus constitutionibus , et sanclìonibus ; itemquc ipsius sacrac aedis Laurelanae, vel ijus congregationis, et ccclesiarum , aut piorum locorum quorumeumque etiam juramento, confirmalìone apostolica» vel quavis firmilale alia roboratis slalutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis, et lileris apostolicis in contrarium praomisaorum quomodolibet concesais, confiimialis, et inoovalis, qualibel cxquisila forma excepiis, qua- . rum etiam expreasa facienda csset mentio, caelcrisqne conlrariis quibuscumque. Daium Romae apud sanctum Pelrum sub annulo piscatoria die vicesima prima deeembris roillosimo octìngentesimo vicesimo septimo, pontificatus Nostri anno quinto.

6 Digitized by Coog[e Leo M*. Decìnms Secundas

7 CCXU1.

8 ,1 Sti. di* ^ I^eiotegratio juris percipicDJi sporlulas. et •M* T. propinas io causi* dirimeodis in sacra Rota.

9 Notificazione $. 1 . Crolla Nostra cedola dì Moiii**nh *** tu«proprio del 22 novembre 1826 es- ^ Bendo stata abolita la percezione della tassa camerale di registrazione proporzionale alle somme, al cui pagamento le parti litiganti erano condannale o assolute .dai tribunali, con la disposizione del con» temporaneo Nostro molu-proprìo, la detta abolizione delle tasse proporzionali sui decreti e sentenze essendo confermala, c la tassa fissa essendo nella prima istanza ùlteriormenfe diminoita , cessa ogni ragione, perchè i litiganti laici non abbiano da pagare le propine, ‘e sportole, die pagavano al Fribunaie delta Ròta in antecedenza'alla 'suetjuficiata imposizione delle (asse proporzionali , le quali coolinuaroDo coslantetneute a pagarsi nelle cause eccldsiasiicbe per la ragione che Ib prima éd ulteriore tstanZa non pagavano ohe le tasse fisse conie in oggi le pagano egualmente i litiganti laici. ~~ S* queste ragioni ordiniamo, '-die inònsigoore Nostro uditore partecipi rmoDsignoré decano delta Rota, che a partire dal primo gennaro 1828 potrà il tribunale esigere nuovamente dai litiganti laici le sportale, e propine come sì esigevano in precedenza alla istituzione della '.tassa proporzionale, o partecipi contemporaneamente a monsignor tesoriere genèrelc, che -regolato il conto delle propine, e sporlule che la Nostra camera pagava invece del litiganti al tribunale della Rota a tutto li 81 dicembre 1827 non dovrà pià pagarsi dal Nostre erario per questo titolo alcuna somma per l’avvenire.

10 $ 3. Vogliamo ancora che quei lisb^im* tiganlt i quali spedissero dal 1. gennaro 1888* in qualche càusa, la quale nella prima istanza avesse pagale le tasse propòrzionaii dal primo settembre 1816. a luUO' li 31 dicembre 1826 riceva dal Nostro erario nn adequalo compenso, non maggiore nè delle tasse proportionali pagate, nè della propina clic dovrà pagare al tribunale della Rolà, il quale compenso, verificato che aia dalla amnunistrazione r^' del registro il pagaroeoio deHa tàtsa proporzionale, e documentato il pagamento delie propine rotali, gli verrà indilatamenle accordalo dal Nostro tesoriere generale. Li 29 dicembre 1827.

11 Leo PP. XII. CCXLIÌI.

12 Reformatio laxae respiciectis regìslratìo- D*t. si* nem, et tvihbnim, relale ad Icgemao-** tri 1826.

13 Leo PP. XII.

14 Motu-proprio $. 1. Xja riforma sui regolamenti del bollo, e registro pubblicata col Nostro motu-proprio dei 22 novembre anno caduto 1826 lungi dal soddisfare il Nostro cuore, che bramava e di ridurli a termini di pià proporzionata equità, e dì sollevare j Nostri amalissiiTH sudditi con quella minorazione, che i gravi bisogni deirerario poleano pcrmcUerc, lo lasciò .inzi pieno di desiderio di tornare sul medesimo oggetto , subitocchè più propizie cffcostanzo lo avessero permesso ; ora quantunque siamo costretti eoo Nostro dolore ad ‘ater sempre in vista le gravissì-' me obbligazioni, che pesano sull’ erario medesimo, alle quali ò forza oorrisponderét tuttavia voleodo Noi fare quel più che ò possibile a fine di ottenere a poco a poco rinteolo propostoci, ordiniamo una ulteriore rifonna nei tennini seguenti. I. 2. Per «mpliazione dell'articolo 8 am.u*u* $. 11, nelle cause economiche ivi enun-*^*’*^^*- ciate, e nel seguente paragrafo, snno dichiarati esenti dal registro non solo gli atti 'giudiziari, ma eziandio quelli di cancelleria, meno la delibera.

15 $, 3. Per ampliazione del detto ar-Ai-.u, ^ |, licolo 12. sono pareggiali ai giudìq di fallimento , ivi dichiarati esenti , eziandio ì giudizi di cessione de’ beni dei debitori ammessi a questo benefizio.

16 A. Per dichiarazione deD^articolo ^ ' 9 S> ^ (^ove è ordinata la registrazione degli atti dì offerte reali, c delle aocettaziu- ni delle medesime si» che questo accctlsziooi vengano emesse nello stesso allodi oiTerta, sia che vengano emesse io foglio separato, è stabilito che se vengono emesse nello stesso atto di offerta, Tacccettazionc di essa non pagherà che il minimo diritto Baso,

17 5. Per ampliazione delP articolo è determinato che gli atti civili, e giudiziari, i quali si stipoleranno dì ora in avanti, e che secondo il regolamento del 6 luglio 1816 sarebbero stati soggetti ad un diritto fisso, perchè erano le conseguenze di un alto e di una sentenza precedente , la quale aveva pagato I diritti proporzionali , non saranno soggetti che ai minimo diritto fisso o civile o giudiziale stabilito nel molu-proprio del 22 novembre 1826 per gii atti sieno civili, sieiio giudiziali. Incombe alla parler che domanda questo privilegio dimostrarne gli estremi coiresibila dell'atto in precedenza ■ registrato, e l’ufOcialo del registro li enuncierà per esteso cosi nel libro, come a piedi dell'atto.

18 Se l’atto registrato, che si esibisce non è delia clas.se da'giudìziaij, o de'notarilì, la parlo esibente dovrà rilasciarne tl preposto una copia letteralmente conforme in carta semplice, acciò T amministrazione possa farne verificare la registrazione, e a piè di essa copia si obbligherà di tornare ad eaibìme ad ogni richiesta l’originale.

19 $. 6. Per dichiarazione dell* artìcolo $. 1. dove è stabilito che si registrino le delibere e le aggiudicazioni, e d^U’articolo 56 che dispone 1’ applicazione dì (ante tasse, quanti sono i differenti contratti ; è stabilito che nelle registrazioni delle delibere, e aggiudicaaiooi non si debba attendere il. numero delle delibere, o degli aggiudicatari , ma la somma risultante dal complesso de' lotti di una siesta aggiudicazione e delibera, e sopra questo totale si debba percepire la tassa competente,

20 S. 7. Per ampliazione dello stesso MUi M n. Articolo, che statuisce la registrazione, delle costituzioni di dote è stabilito che la tassa fissa ivi enunciata sarà applicabile a tutte le doti, ebe non superino scudi mille; e che per quelle superiori agli ^ scudi mille sarà applicabile la sola metà della tassa stabilita nel seguente articolo 8. agli alti, e contratti civili, vn.

21 $. 8. Per limitazione delPartìcolo 51 [jygi >t $.10 dove si stabilisce il pagamento dell^ tassa delle descrizioni, e rnventarj in ragione del numero delle sesstooi, è stabilito che se non compierà l’ inventario e descrizione di una sessione, qualunque sia per essere il loro numero, non potrà percepirsi piò che due volte la tassa ivi enunciata.

vin.

22 $. 9. Per limitazione ed emendazio- , ^ ne rpspetliva degli articoli 52 53. 5à. stabilito che tutti gli atti e contratti enunciati, o chiamati nei detti artìcoli pagheranno la tassa come siegue cioè Sino alia i somma di •n •n dai )) ai »

23 — dai n ai »

24 dai »

25 a — dai u ai »

26 dai )i ai n »

27 _ dai n ai »

28 dai n ai a »

29 n dai »

30 Sopra i -PT 4000 ad ogni altra sompia 8 —

IX. i

31 $.10 Per dichiarazione degli arlH coli 56 e 61 non s'inlendono comppto-^t*JS!*»rf dersi nella disposizione che riguarda due, o piò contratti differenti per Teffetto della percezione di lasse separate e distinte sia negli atti civili, sia nei giudiziari. La enunciazioDe di una precedente convenzione senza precisarne la data o riportarne le singole disposizioni (salvi i casi espressamente nominati nel regolamento). La riunione di due , o piò crediti secchi, e fniUiferì in una sola lenienze o quietanza, quando a(q>artengono ad uno stesso creditore contro uno stesso debitore in UDO stesso atto. £ maggiormente k riunione dei frutti alle sorti principali, o dei danni o penali alle azioni principali, o all'iDadempiateQto dei patti.

32 $. 11. A restrìztone degli artiooli 59 «n sT^i* e 60 dalla publicazione del presente, le lasse ivi stabilite per le ordinanze, decreti, e sentenze saranno ridotte alla metà nella prima istonza, e saranno conservato nella misura ivi stabilita nella seconda, e ulteriori istanze, tanto nei tribunali laicali, che negli ecclesiastici.

33 Le ordinanze , ' decreti, e sentenze sieno in minuta, sieoo in spedizione, che non ennneieranno nel corpo del decreto, della sentenza, delta ordinanza il giudizio essere in prima istanza, saranno soggette al maggior diritto di registro. Non ò permesso supplire al difetto di questa enunciazione con dichiarazione per apostilla nel titolo, o io calce dell'atto, ancorché segnata dal giudice. Essa sarà considerata come non fatta. Gli attuar], notar), cancellieri laicali od ecclesiastici, che saranno convinti di aver usata frode in questa dichiarazione, o enunciazione saranno processali, come rei di falso, e soggetti alia multa di scudi cinquanta. Il cancelliere in capo deirufhcio ò personalmente responsabile della pena peeuniarìa pe* suoi sostituti, commessi, e dipendenti.

34 A dichiarazione dell* articolo 62 è stabilito, che le percezioni dei diritti del titolo non registrato, o richiamato, o stabilito col decreto, o con la sentenza siano permesse solamente sopra quelle specie di atti, e contralti, che stabiliscono il titolo o titoli giudicali, 6 canonizzati, senza potersi io verun conto estendere a qualsiasi altro fatto, o atto, che. non servisse a stabilire il tìtolo nel rispettivo giudizio.

35 V $. tl. Per limitazione delP artico- LMuua ari. lo 79 dove SÌ Stabiliscono i modi di valutare le transazioni, è stabilito che oeft caso in cui la transazione cada sopra coca, alla quale due o più persone pretendono di avere lo stesso diritto, il valore della transazione non si desumerà più dall' intero valore della transazione stessa, ma dalla metà del medesinao.

XII.

36 f3. In aggiunta aìrarticolo 94 Assiu* *s è dichiarato, che la esibizione di un atto di quietanza alla registrazione non dà diritto alla percezione della tassa sul titolo , nò a domanda di dichiarazione alla parta registrante. Molto più la registrazione di un consenso a radiare P ipoteca non dà diritto a domandare dichiarazione sulla seguila o non seguita quietanza del erej9uU. Aom. Tom. XV Ù. dito o estinzione del titolo, ma l’uno , e V altro alto debbono essere registrali semplieemente secondo i loro competenti dirìtlì.

XIII.

37 $. li. Per limitanooe dell* articolì«ìuu» «n. 10 10.5 la tassa tra fratelli ivi stabilita aP^ due per cento nelle successioni, donazioni , ed altri alti di liberalità si riduce d'ora io avanti al mezzo per cento.

XIV.

38 $. 15. Negli articoli 129 e 74 è «■lUMn.its prescritto che per valutare il capitale dei censi si stia alle somme , per cui il censo in origine è stato creato, eccettuati solamente i consolidati, ed i censi comunitativi. A limitazione equitativa di essi articoli è slabilito che riguardo ai censi 11 noTimum del capitale si formerà dalla loro rendita annua moltiplicala venti volto , quando essa rendila non superi il cinque per cento. Per quelli poi ili un fruttalo maggiore del cinque ai starà alla somma capitale, per cui il censo è imposto. .

39 $. 16. Per ampliazione dell’ articos«»u«uoirt lo 160 è slabilito che il donatario , iP^‘ quale non vada al possesso della cosa donata, per il caso in detto articolo contemplato , potrà protrarre il pagamento della tassa airepoca del possesso, quante volto la donazione cada sopra oggetti suscettibili d’ipoteca , ed il dooatarìn ai oblighi di pagare alla detta epoca un terzo di più di quello , che pagherebbe ali’ atto della stipolazione, e die io quesl'obblìgo sìa presa a sue spese, e a diligenza deir ufficio del Registro iscrizione nei registri ipotecar].

XVI.

40 S- 17, Dalla publicazione del presente in appresso la tassa di bollo di *** quattro bajocchi per ogni foglio ad uso dì cursore e ridotta a bajocchi due e mefzzo per ridutìone di quanto viene stabilito all'articolo 225.

XVII.

41 18. Per ampliazione dell’ articolo 217 sono dichiarati esenti dal bollo ì biglietti, ed oblighi do' monti d* impegno, e de’ monti fnimentarj, i qual! costituiscono il debito dell’impegnaotG. Por ampliazione dello stesso artico- lO) e per eroejxlaiioDo dell' artìcolo 219 tutte le riceTute dei dazi camerali, e docanali sono • e si dichiarano esenti dal bollo.

42 Per dichiarazioDe dell* articolo anzidetto SS* ® ® gli atti nelle cause delle qualità privilegiate, che ivi sì enunciano, 0 non saperiori per la somma agli scudi cinque sono esenti dal bollo e registro incIusivamcDte alla delibera, anche quando le disposizioni economiche dei gonfalonieri si mettano ad esecuzione dai cursori ordinarj avanti ai giudici. Per godere della continuazione dd privilegio in questo caso i cancellieri do> vranno a loro reeponaabtlità enunciar sempre la quantità della somma, e la disposizione economica del gonfaloniere, che si eseguisce,

XVIII.

43 S-lS.Per ampUazione deirnrticolo 252 att. i decreti dei giudici possono essere scrìtti a tergo delle citazioni, o in uno stesso registro di udienza in carta bollata a scelta dei giudici stessi, senzachè sìeno obligati I d’impiegare per ogni decreto un separato fl foglio da bollo. I

XIX.

44 5.20.Per restrizione degli articoli 277 e 279. la multa che pagheranno i •rt. sn, rs contribuenti, che contravenissero allaleg- ^ gu del bollo, in luogo di essere di scudi due per ogni foglio, sarà il quintuplo del valore del foglio, che avrebbero dovuto impiegare.

45 Quella degli ufficiali pubblici in luog;o di essere di scudi cinque per ogni fc^Uo, sarà il decuplo del valore di quealo.

46 $.21 .Per restrizione dell’articolo 292$.3 sMiti ^*1 rimedio del ricorso economico ivi stali x bililo per interrompere la prescrizione cosi a favore dei contribuenti, come a favore deU’erario, non è conservalo, che a favore dei contribuenti, ma è abolii# in favor deU’erario, il quale non potrà inlerrompere la prescrizione, che col mezzo della procedura giudiziale, o della interpellazione per atto dì cursore.

XXI.

47 $.22.In addizione alle disposizioni transilorie enunciate all’ articolo 339 e seguenti, è stabilito che nella registrazione degli alti fatti nella dichiarazione di successioni, i cui termini fossero già decorsi sotto il regime del regolamento 6 luglio 1816 e delle precedenti legislazioni, 0 nella vidimazione per bollo di carte cadute in contravenzione nell’epoca, o epcK che suddette, la valutazione de' capitali, la esazione dell# tasse, quella delle multe non potrà farsi nè |>ercepirsi che colle riduzioni, restrizioni, e limitazioni stabilite colla riforma del 22 novembre 1826 e con la presente, le quali saranno applicate senza distinzione di tempo a tutti gli atti, ed a tutte le carte in questione,

XXII.

48 $. 23. Si stabilisce poi come massi* 1«. ma generale per regolare nei casi particoleri lapplicazioDe, o la interpretazione de’ regolamenti di registro, c di bollo, che il diritto fiscale alla esigenza di esse tasse non potrà in verun caso stabilirsi per congruenza, per illazioni, e per deduzioni, specialmente quanto all’ applicazione di più tasse sopra un atto solo ( salva la esazione sul titolo stabilito giudizialmente , e non risultante da atto registraU) in precedenza). Questo diritto dovrà ap^icarsi al nudo contesto deirallo, che si registra, tantocchè un atto, il quale possa presupporsi, non dìa diritto alla esazione di un'altxa lassa. Nei casi dubbj per la qualità dello lasse sarà sempre applicala la maggiore. Nei casi dubbj per le multe, o pene sarà sempre adottata la inlerprelazione pìCt favorevole ul coutravenlore.

XXIII.

49 $. 24. Le disposizioni del Nostro moto-proprio del 22 novembre, e del susseguente regolamento 22 dicembre 1826 le quali non sono ristretto, ampliate, emendate dal presente, continueranno ad essere in piena osservanza. Quindi rimane incaricato il Nostro lesorier generale di rifonderle nei regolamento anzidetto acciò facciano un sol corpo di ie^^e. $. 25. Volendo, e decretando che il presente Nostro motu-proprio e quanto tniwiM.' in esso, c negli aggiunti regolamenti viene ordinato, e presoritlo, debba sempre ed in tulle le parli del Nostro stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutto « singole cose contenute nel medesimo mai darsi, oè opporsi eccozJooe di orreziooe, o sorrezione, oè di alcun altro vizio 0 difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali o altri pretesti, colorì, e titoli, di qualsivoglia validità od efficacia essi aieoo» aocorchè di jus guaestfo o di pregudizio del terzo, non pos&a mai, quanto si è da Noi con questa Nostra logge ordinato e prescritto, essere impugnalo, moderato, rirocato, ridotto ad vìamjuns, neppure per apenttonefn oris, ebe cosi e non allrìmenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale, congregazioDC, ancorché di re- Torendissimi cardinali, Rota, Camera, c qualunque altra autorità, benché degna d'individua, speciale, o specialissima menzione, togliendo a tulli indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpetrare in contrario, o dichiarando fin d'adesso, nullo, irrito, cd invalido tuU tociò, che do ciascnuo di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicalo, e prescritto, o si tentasse dì giudicare, c prescrivere contro la forma o disposizione del presente Nostro moUi-proprio , il quale vogliamo che vaglia, e sortisca il suo pieno effetto ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiùmate, e sentile qualsisiano persone privilegiale, ti privilegiatissime, ecclesiastiche, e luoghi pii, che avessero o (HTtendessero avervi interesso e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente ed espressamente nominarle.

50 S. 26 Nonostante la bolla di Pio IV de regù/ra$idis, la regola della Nostra cancelleria de jttre quaesito rum toUeado e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni apostoliche Noetre, e de’ Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, c qualunque altra cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali cose tulle, o singole, avendone qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente motu-proprio, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorché tali coslitQziooi apostoliche, cd altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, c derogatorie delle derogatorie.

51 Dato dal Nostro palazzo apostolico al Vaticano questo di 29 dicembre 1827 anno quinto del Nostro pontificato.

52 Leo PP. XII.

Note

  1. The OCR source may not give this act complete (heading or dating clause not recognised); text as extracted.

Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Clementis 13., Clementis 14., Pii 6., Pii 7., Leonis 12. et Pii 8. dal v. 11 ..., Pii 8. et Gregorii 16. constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque allocutiones poi anche alloquutiones complectens quas collegit dal v. 11 al v. 17 usque ad (1855) — Internet Archive OCR text, restored to continuous text (page breaks, hyphenation, running heads, footnotes); OCR errors of the source remain. Fonte: Internet Archive.

Testo inglese

concerning the government of the city of Loreto in Piceno

Leo PP. XII.

For perpetual memory of the matter.

1 § 1. The city of Loreto in Piceno, always held in great esteem and worthy of all honor, inasmuch as the sacred edifice erected therein preserves that house in which the Word was made flesh. Wherefore the Roman Pontiffs, Our predecessors, both took care and solicitude for the affairs of the citizens, and likewise consulted for the custody and administration of this sacred edifice, and of the other houses and goods, or whatever things with which it was sufficiently furnished. Among them, however, Innocent XII of happy memory, by his apostolic letters sealed with a leaden seal and given on the 13th day of August in the year 1698, which begin "Sacrosancta redemptio," instituted a special congregation of cardinals of the Holy Roman Church and prelates of the Roman Curia, which he named the Lauretan congregation. In those letters, moreover, besides other things, he also established that one of the prelates of the Roman Curia should be chosen as prefect or governor of Loreto, and that the same congregation should make use of his work and ministry in those matters which pertained to its custody and administration. For some years now, however, the city of Loreto has not been numbered among those places in which a prefect or governor from the number of prelates was accustomed to reside. We, meanwhile, bearing it ill that it should have no honor by which it might be distinguished from other cities, did not think it amiss by Our apostolic letters given on the 24th day of July of the current year, and sealed with the fisherman's ring, to restore therein a prelate of the Roman Curia with less jurisdiction than before, who, namely, honored with the title of Commissary of the Almae Domus Lauretanae, should be incumbent upon that sacred edifice, preside over those administrators, and in the administration of goods might also use that which is called the shorter way.

2 § 2. But when We turned Our attention to the distribution of Our new arrangement to be instituted, which on this very day We ordered to be inscribed in a constitution or motu proprio, and when We had maturely considered that the sanctity and dignity of that sacred edifice surely demanded that the ancient custom of Loreto should be revived, namely that one prefect should preside over that city, entirely abrogating those same letters of Ours, and wishing to follow in the footsteps of Innocent XII, and being willing, or as it is said, of Our own motion, and with certain knowledge and full authority of Ours, We command that the jurisdiction of the Lauretan congregation be preserved intact and unimpaired, both in those matters which concern the sacred edifice and its administration, and toward all those who serve it and are attached to it, provided nevertheless that it be not contrary to the constitution of the reverend memory of Pius VII, Our predecessor, whose beginning is "Post dilutum." We further constitute and decree that one of the prelates of the Roman Curia, to be chosen by Us or by Our successors, shall have his seat in the city of Loreto, and shall be called Commissary of the Almae Domus Lauretanae for the sake of honor, with that very title which the patrons thereof once enjoyed. Let him therefore diligently administer the goods of the sacred edifice of Loreto and of the houses whatsoever pertaining to it, and let him possess the fitting authority in exercising the jurisdiction which by these letters is again granted to the same Lauretan congregation.

3 § 3. In governing the city, however, We wish the prefect to be furnished with faculties which are delegated to the bishops of the provinces. And there shall be at hand in civil and criminal matters a locum tenens, who shall use the same rights which in this Our present constitution are granted to the prefects or governors of the pontifical dominion in both kinds of matters. The chancellor and two other substitutes bearing the title shall complete civil and criminal acts with the commissioner. We further wish that the commissioner of the superior judge, or of appeals, shall hold the person of a judge in civil cases, acting through the locum tenens; but shall act as judge of first instance in civil questions which exceed the sum of three hundred scudi, and in all those matters in which the locum tenens cannot render a sentence, by that same procedure which in the same constitution is established for praetors. § 4. Civil cases judged by the prefect commissioner seriously in first instance, or in superior appeal, when the sentence of the commissioner or locum tenens dissents, shall be referred to the supreme tribunals of the city, according to their nature and the laws in force. And although all these things are thus established by Us, nevertheless it shall be permitted to the ecclesiastical curia and its vicar general, apart from their own jurisdiction, to pronounce sentence in the city and its territory in civil cases of whatever sum of money and condition of persons, provided that the adverse parties agree to it, by the constitution of Our happy memory predecessor Benedict XIV, likewise Our predecessor, issued on the twenty-first day of December in the year one thousand seven hundred and forty-four, the force of which constitution thus commemorated We altogether confirm in this Our constitution. To these things We further ordain that the same tribunal be present in the city for inquiring into crimes, which in superior appeal shall know the sentences of the locum tenens, who can inflict penal servitude to the maximum annual amount; likewise in first instance shall pronounce sentence in those cases worthy of greater penalty. This tribunal, however, shall consist of three men, namely the commissioner as presiding officer, the locum tenens, and an honest and upright counselor of the city from men learned and expert in law, to be appointed by the same commissioner. § 5. The locum tenens shall take care to abstain from those cases in which he shall have judged in first instance, which if it happen, then also if either he or the commissioner lack legitimate cause, the prefect commissioner of the city shall call upon the prefect or governor of Recineti, who shall fulfill his duties. Questions raised by that tribunal in first instance judgment, since by Our constitution issued this day they can have appeal, and likewise those judged by the same tribunal in superior appeal, if perchance their sentences should differ, shall be referred to Our council of sacred consultations. Finally, the economic administration of this city, as well as of the other parts of Our dominion, shall be subject to the sacred congregation of Good Government.

4 We will and decree moreover that these letters be valid and efficacious, and shall be, and shall obtain their full and complete effects, and be obtained, nor can they ever be impugned for any cause, even if those to whom it pertains have not consented, by reason of the vice of subreptitiousness or obreption, or by defect of Our counsel; and thus in the premises by whosoever judges, ordinary and delegated, even auditors of causes of Our apostolic palace; nuncios of the Apostolic See, and cardinals of the Holy Roman Church even acting as legates, with power and authority of judging and interpreting in any other manner being taken away from them and from each of them, it ought to be judged and defined, and null and void shall be whatever is knowingly or unknowingly attempted otherwise in these matters by anyone whatsoever by any authority.

5 7. Notwithstanding any right acquired and not lost, and Our other and the rules of the apostolic treasury, of blessed memory Benedict XIV concerning the division of matters, and the aforesaid letters of Innocent XII, and universal provincial and synodal councils issued general or special constitutions and sanctions; likewise the statutes and customs of the sacred shrine of Loreto itself, or of its congregation, and of churches or pious places whatsoever, even those strengthened by oath, apostolic confirmation, or any other firmness; also privileges granted, indults, and apostolic letters issued in any manner whatsoever in contravention of the aforesaid, confirmed, and renewed, with any most elaborate form excepted, of which also express mention ought to be made, and all other things whatsoever to the contrary. Given at Rome at St. Peter's under the Fisherman's Ring on the twenty-first day of December in the year one thousand eight hundred twenty-seven, in the fifth year of Our pontificate.

6 Digitized by Google Leo M*. Decimus Secundus

7 CCXU1.

8 1 St. [of] the reintegration of the right to receive fees and gratuities in cases decided in the Sacred Rota.

9 Notification § 1. By Our motu-proprio of 22 November 1826, inasmuch as the collection of the proportional registration tax of the Camera, which was proportional to the sums for the payment of which the litigant parties were condemned or absolved by the tribunals, has been abolished by the disposition of Our contemporaneous motu-proprio, the said abolition of the proportional taxes on decrees and sentences being confirmed, and the fixed tax in the first instance being further diminished, there ceases every reason why lay litigants should not pay the fees and gratuities which they paid to the Tribunal of the Rota prior to the aforementioned imposition of proportional taxes, which have continued constantly to be paid in ecclesiastical cases for the reason that in the first and further instance they paid only fixed taxes, as today lay litigants equally pay them. For these reasons We order that Our auditor notify the Dean of the Rota that beginning from the first of January 1828 the tribunal may again exact from lay litigants the gratuities and fees as they were exacted prior to the institution of the proportional tax, and that he notify at the same time the General Treasurer that, the account of the gratuities and fees which Our Camera paid in place of the litigants to the Tribunal of the Rota through 31 December 1827 having been settled, no sum shall henceforth be paid from Our treasury for this reason.

10 § 2. We further wish that those lay litigants who have had a case pending from 1 January 1828, in which in the first instance proportional taxes were paid from 1 September 1816 through 31 December 1826, shall receive from Our treasury an adequate compensation, not greater than either the proportional taxes paid or the gratuity which they shall pay to the Tribunal of the Rota, which compensation, once the administration of the registry has verified the payment of the proportional tax and the payment of the Rota gratuities has been documented, shall be granted to them without delay by Our General Treasurer. 29 December 1827.

11 Leo PP. XII. CCXLIII.

12 Reformatio taxae respicientis registrationem, et tribunal, relatae ad legem anno 1826.

13 Leo PP. XII.

14 Motu-proprio § 1. The reform concerning the regulations of the stamp and registry published by Our motu-proprio of 22 November of the past year 1826, far from satisfying Our heart, which desired both to reduce them to terms of more proportionate equity and to relieve Our most beloved subjects with that reduction which the grave needs of the treasury could permit, left it rather full of desire to return to the same matter as soon as more propitious circumstances would have allowed; now although We are constrained with Our sorrow to keep always in view the most grave obligations which weigh upon the treasury itself, to which it is necessary to correspond, nevertheless, wishing Us to do what more is possible in order to obtain little by little the goal proposed to Us, We order a further reform in the following terms. § 2. For amplification of article 8 § 11, in the economic cases enumerated therein and in the following paragraph, are declared exempt from registration not only judicial acts but also those of the chancery, except the deliberation.

15 § 3. For amplification of the said article 12, are made equal to the judgments of bankruptcy declared exempt therein, also the judgments of cession of the goods of debtors admitted to this benefit.

16 § 4. For declaration of article 9, where the registration of acts of real offers and of acceptances of the same is ordered, whether these acceptances are issued in the same act of offer or whether they are issued in a separate sheet, it is established that if they are issued in the same act of offer, the acceptance thereof shall pay only the minimum fixed right.

17 § 5. For amplification of article [number], it is determined that civil and judicial acts which shall be stipulated henceforth, and which according to the regulation of 6 July 1816 would have been subject to a fixed right, because they were the consequences of an act and of a preceding sentence which had paid proportional rights, shall not be subject except to the minimum fixed right, either civil or judicial, established in the motu-proprio of 22 November 1826 for acts whether civil or judicial. It falls upon the party demanding this privilege to demonstrate its particulars with the exhibit of the previously registered act, and the registry official shall set them forth at length both in the book and at the foot of the act.

18 If the registered act which is exhibited is not of the class of judicial or notarial acts, the exhibiting party shall be required to release to the official a copy literally conforming in plain paper, so that the administration may verify its registration, and at the foot of that copy shall be obliged to return to exhibit it at every request the original.

19 § 6. By declaration of article § 1, where it is established that deliberations and adjudications are to be registered, and of article 56 which provides for the application of as many taxes as there are different contracts; it is established that in the registrations of deliberations and adjudications one should not wait for the number of deliberations or of those adjudicated to, but the sum resulting from the aggregate of the lots of one and the same adjudication and deliberation, and upon this total the competent tax should be levied.

20 § 7. By amplification of the same article n. Article, which provides for the registration of dowry constitutions, it is established that the fixed tax therein stated shall be applicable to all dowries which do not exceed one thousand scudi; and that for those exceeding one thousand scudi the sole half of the tax established in the following article 8 shall be applicable to other civil acts and contracts, vn.

21 § 8. By limitation of article 51 and § 10 where the payment of the tax for descriptions and inventories is established in proportion to the number of sessions, it is established that if the inventory and description of one session does not comprise, whatever their number may be, no more than twice the tax therein stated may be levied.

VIII.

22 § 9. By limitation and respective amendment of articles 52, 53, 54, it is established that all acts and contracts mentioned or named in the said articles shall pay the tax as follows, namely: Up to the sum of — from — to —

23 — from — to —

24 from —

25 to — from — to —

26 from — to — —

27 — from — to —

28 from — to — —

29 — from —

30 Upon 4000 to every other sum 8 —

IX.

31 § 10. By declaration of articles 56 and 61, the following are not understood to be comprised in the provision which regards two or more contracts different for the purpose of the levying of separate and distinct taxes, whether in civil acts or in judicial ones: The mention of a previous agreement without specifying its date or setting forth its individual provisions (except in cases expressly named in the regulation). The union of two or more dry credits and fruitful ones in a single receipt or acquittance, when they belong to one and the same creditor against one and the same debtor in one and the same act. And more particularly the union of fruits to principal sums, or of damages or penalties to principal actions, or to non-performance of agreements.

32 § 11. By restriction of articles 59 and 60, from the publication of the present, the taxes therein established for ordinances, decrees, and sentences shall be reduced to one half in the first instance, and shall be preserved in the measure therein established in the second and further instances, both in lay tribunals and in ecclesiastical ones.

33 Ordinances, decrees, and sentences, whether in draft or in execution, which do not state in the body of the decree, sentence, or ordinance that the judgment is in first instance, shall be subject to the greater right of registration. It is not permitted to supply the defect of this statement with a declaration by apostille in the title or at the foot of the act, even if signed by the judge. It shall be considered as not made. Notaries, notaries public, lay or ecclesiastical chancellors, who shall be convicted of having used fraud in this declaration or statement shall be prosecuted as guilty of forgery, and subject to a fine of fifty scudi. The chief chancellor of the office is personally responsible for the pecuniary penalty for his substitutes, clerks, and dependents.

34 By declaration of article 62, it is established that the levying of the rights of the title not registered, or recalled, or established by decree or by sentence shall be permitted only upon those kinds of acts and contracts which establish the title or titles judicial or canonized, without being able in any way to extend to any other fact or act which did not serve to establish the title in the respective judgment.

35 § 12. By limitation of article 79 where the modes of valuing transactions are established, it is established that in the case in which the transaction falls upon a thing to which two or more persons claim to have the same right, the value of the transaction shall not be ascertained from the entire value of the transaction itself, but from one half of the same.

XII.

36 § 13. In addition to article 94, it is declared that the presentation of an act of acquittance for registration does not give the right to the levying of the tax on the title, nor to a demand for declaration to the registering party. Much more the registration of a consent to strike the mortgage does not give the right to demand declaration upon the following or non-following acquittance of the creditor or extinction of the title, but the one and the other act must be registered simply according to their respective rights.

XIII.

37 § 14. By limitation of articles 10, 10.5, the tax between brothers therein established at two per cent in successions, donations, and other acts of liberality is reduced henceforth to one half per cent.

XIV.

38 § 15. In articles 129 and 74 it is prescribed that in order to evaluate the capital of annuities, one shall have regard to the sums for which the annuity was originally created, excepting only consolidated annuities and communal annuities. As an equitable limitation of these articles, it is established that with regard to annuities the valuation of capital shall be formed from their annual income multiplied twenty times, when that income does not exceed five per cent. For those with a yield greater than five per cent, one shall have regard to the capital sum for which the annuity is imposed.

39 § 16. For the amplification of article 160, it is established that the donee, who does not take possession of the thing donated, in the case contemplated in that article, may defer payment of the tax until the time of taking possession, as many times as the donation falls upon objects susceptible of mortgage, and the donee shall be obliged to pay at that time one third more than what he would have paid at the time of execution, and that this obligation shall be registered at his expense and by the diligence of the Registry office in the mortgage registers.

XVI.

40 § 17. From the publication of the present onwards, the stamp tax of four bajocchi for each sheet for use of the courier is reduced to two and one-half bajocchi by the reduction of what is established in article 225.

XVII.

41 § 18. For the amplification of article 217, the notes and obligations of the pawn banks and of the grain banks, which constitute the debt of the pawner, are declared exempt from stamp duty. For the amplification of the same article, and for the correction of article 219, all receipts of chamber and customs duties are and are declared exempt from stamp duty.

42 For the clarification of the aforesaid article, the acts in cases of the privileged classes which are there enumerated, or not exceeding in amount five scudi, are exempt from stamp duty and registration inclusively to the decision, even when the economic dispositions of the gonfaloniers are put into execution by ordinary couriers before the judges. In order to enjoy the continuation of the privilege in this case, the chancellors must at their responsibility always state the amount of the sum and the economic disposition of the gonfalonier which is being executed.

XVIII.

43 § 18. For the amplification of article 252, the decrees of judges may be written on the back of the citations, or in one and the same register of hearing on stamped paper at the choice of the judges themselves, without the judges being obliged to employ for each decree a separate sheet of stamp paper.

XIX.

44 § 20. For the restriction of articles 277 and 279, the fine which shall be paid by contributors who contravene the stamp law, in place of being two scudi for each sheet, shall be five times the value of the sheet which they ought to have employed.

45 That of public officials in place of being five scudi for each sheet, shall be ten times the value of that.

46 § 21. For the restriction of article 292, the remedy of economic recourse established there to interrupt prescription both in favour of contributors and in favour of the treasury, is preserved only in favour of contributors, but is abolished in favour of the treasury, which shall not be able to interrupt prescription except by means of judicial procedure or of interpellation by act of courier.

XXI.

47 § 22. In addition to the transitory dispositions enumerated in article 339 and following, it is established that in the registration of acts made in the declaration of successions, whose terms had already elapsed under the regime of the regulation of 6 July 1816 and of the preceding legislations, or in the authentication for stamp of documents fallen into contravention in that epoch or in the aforesaid, the valuation of capitals, the collection of taxes, that of fines cannot be made nor collected except with the reductions, restrictions, and limitations established by the reform of 22 November 1826 and by the present, which shall be applied without distinction of time to all acts and to all documents in question.

XXII.

48 § 23. It is established as a general maximum for regulating in particular cases the application or the interpretation of the regulations of registration and stamp duty, that the fiscal right to the exaction of these taxes cannot in any case be established by congruence, by inferences, and by deductions, especially as to the application of more than one tax upon a single act (saving the exaction on the title established judicially and not resulting from a previously registered act). This right must be applied to the bare text of the act which is registered, so that an act which may be presumed does not give the right to the exaction of another tax. In doubtful cases as to the quality of the taxes, the greater shall always be applied. In doubtful cases as to fines or penalties, the interpretation most favourable to the contravener shall always be adopted.

XXIII.

49 § 24. The dispositions of Our motu proprio of 22 November, and of the subsequent regulation of 22 December 1826, which are not restricted, enlarged, amended by the present, shall continue to be in full observance. Therefore Our general treasurer is charged with incorporating them into the aforesaid regulation so that they form a single body of law. § 25. Willing and decreeing that the present Our motu proprio and whatever is contained therein, and in the attached regulations is ordered and prescribed, must always and in all parts of Our state be inviolably observed; that to all and to individual things contained in the same there can never be given, nor opposed exception of correction or correction, nor of any other vice or defect of Our will; that never under such or other pretexts, colors, and titles, of whatsoever validity or efficacy they may be, even though of jus quaesitum or of prejudice to a third party, can ever, insofar as it has been by Us with this Our law ordered and prescribed, be impugned, moderated, revoked, reduced to nothing, not even by apostolic letter, but that thus and not otherwise it must in perpetuity be judged, defined, and interpreted by whatsoever tribunal, congregation, even of most reverend cardinals, the Rota, the Camera, and whatsoever other authority, however worthy of individual, special, or most special mention, removing from all indistinctly every faculty and jurisdiction of defining and interpreting to the contrary, or declaring from now null, void, and invalid all that which by each one of whatsoever authority furnished knowingly or unknowingly should be judged and prescribed, or should be attempted to be judged and prescribed against the form or disposition of the present Our motu proprio, which We will to have force and to produce its full effect and execution with the simple Our subscription, although there have not been called and heard whatsoever privileged, or most privileged persons, ecclesiastical, and pious places, which should have or claim to have interest therein and that to include them there should be need to name them individually and expressly.

50 § 26. Notwithstanding the bull of Pius IV de regularibus, the rule of Our chancery de jure quaesitorum being removed, and notwithstanding moreover all and whatsoever apostolic constitutions of Ours and of Our predecessors, ordinances, briefs, decrees, chirographs, edicts, laws, statutes, reforms, styles, and customs, and whatsoever other thing which should make or could make to the contrary, to which things all or individual, having here the tenor expressly and referred word for word insofar as they can be opposed to the full and total execution of what is contained in the present motu proprio, and in every more valid manner We derogate, although such apostolic constitutions and other ordinances were clothed with derogatory clauses and derogatory of derogatory clauses.

51 Given from Our apostolic palace at the Vatican this 29 December 1827, the fifth year of Our pontificate.

52 Leo PP. XII.

Note

  1. The OCR source may not give this act complete (heading or dating clause not recognised); text as extracted.

Traduzione automatica, non rivista. Fa fede il testo originale.

Le voci che lo citano

Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Clementis 13., Clementis 14., Pii 6., Pii 7., Leonis 12. et Pii 8. dal v. 11 ..., Pii 8. et Gregorii 16. constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque allocutiones poi anche alloquutiones complectens quas collegit dal v. 11 al v. 17 usque ad (1855) — Internet Archive OCR text, restored to continuous text (page breaks, hyphenation, running heads, footnotes); OCR errors of the source remain. Public domain (19th-century or earlier printed edition); Internet Archive scan, OCR text

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