ABŪ HANĪFA, AN-NU'MĀN IBN THĀBIT. - Tradizionista e giureconsulto musulmano, fondatore di uno dei quattro principali sistemi o riti (madhhab) giuridici attualmente vigenti nell'islamismo. Di origine afghana, n. a Kūfa nell'Iraq il 670 d. C., ivi trascorse quasi intera la vita, dedicata allo studio e all'insegnamento orale, provvedendo al proprio sostentamento con il commercio delle stoffe. Vecchissimo, secondo tradizioni che non si possono con esattezza verificare, avrebbe tenacemente respinta la carica di giudice, proffertagli dal califfo 'abbāsīde al-Manṣūr, e sarebbe stato per tale rifiuto imprigionato il fustigato, morendo in carcere per i maltrattamenti subiti (767 d. C.).
Di suo ci resta solo un trattatello di dogmatica intitolato al-Fiqh al-abbar (La somma conoscenza religiosa), importante per la sua alta antichità, ma di contestata autenticità. L'insegnamento di A. nel campo, in cui è soprattutto noto, del diritto, ci è giunto solo attraverso gli scritti dei suoi immediati discepoli Abū Yūsuf e Muḥammad ash-Shaibānī. Caratteristica dell'opera di esegesi ed elaborazione giuridica banafita (cosiddetta appunto dal caposcuola A. H.) è una meno rigorosa aderenza alla tradizione medinese (quale sarà invece poco dopo rappresentata dalla scuola mālikita), e una maggior parte concessa al criterio personale (ra'). Questo atteggiamento, in parte spiegabile con la minore possibilità pratica di disporre di un largo
ABŪ ḤANĪFA - ABŪ 'I KHAIR IBN aṭ-ṬAYYIB
materiale della tradizione o hadīth, che invece fu a disposizione della scuola mālikita di Medina, è stato da storici europei frainteso nel senso di un maggiore intenzionale «liberalismo» di interpretazione e costruzione da parte della scuola ḥanafita. Anche questa, in realtà, tenne grandissimo conto del valore normativo della parola e dell'azione del profeta e della sua cerchia, solo integrando le lacune che la tradizione di cui era a conoscenza presentava, e risolvendo le contraddizioni e le discrepanze, con alquanto più largo uso di criteri interpretativi, contrapponendosi in ciò nettamente alla sola scuola giuridica ḥanbalita, strettamente fondata sulla interpretazione letterale della tradizione.
Sorta a Baghdād ad opera dei due ricordati giuristi discepoli di A. H., e presto diffusi col favore dei califfi 'abbāsidi in Mesopotamia ed in Persia, la scuola ḥanafita finì col prevalere in modo assoluto nell'Asia centrale. Essa fu quindi accolta da quelle popolazioni turco-tartare islamizzate, e tra queste da quei Turchi Osmanli, che dovevano fondare l'ultimo grande stato musulmano, sul finire del medioevo, tra l'Asia e l'Europa.
L'impero ottomano diffuse il rito ḥanafita con valore ufficiale in tutte le province del suo dominio, pur ammettendo il sussistere accanto ad esso degli altri riti seguiti dalla popolazione indigena (p. es. il mālikita nell'Africa del Nord). Ma con lo sparire di questo dominio, le varie regioni già sottomesse all'impero ottomano, e tra queste la Libia, hanno ripreso l'uso praticamente esclusivo dei loro riti, mentre nella Turchia stessa le leggi laidazzatrici dello stato kemalista han confinato l'uso del diritto musulmano ḥanafita alle sole pratiche private individuali del culto. Analoga abrogazione ha compiuto l'Unione Sovietica per le popolazioni turco-tartare comprese nel suo territorio. Cosicché i paesi musulmani ove la scuola ḥanafita è attualmente riconosciuta e praticata sono il Hīgāz, la Siria, la Palestina, la Mesopotamia, l'Afghānistan, l'India e parzialmente l'Egitto; anche la Bosnia, la Bulgaria e la Romania, per la parte musulmana della loro popolazione, seguono con alcune limitazioni il sistema ḥanafita.
Alla pratica del diritto ḥanafita si accompagna nella dogmatica la professione delle dottrine teologiche di al-Ash'arī (del resto comuni anche ai seguaci di altre scuole giuridiche), e per i musulmani ḥanafiti turco-tartari di quelle di al-Māturīdī, assai vicine alle ash'arite.
BIBLI: L. W. C. van den Berg, Principes de droit musulman selon les rites d'Alewā Hanīfah et de Chāffī?, trad. francese, Algeri 1816. Francesco Gabrieli