ABU 'HANIFA, AN-NU'MĀN IBN THĀBIT

**ABU 'HANIFA**, an-Nu'mān Ibn Thābit. - Tra-dizionista e giureconsulto musulmano, fondatore di uno dei quattro principali sistemi o riti (*madhhab*) giuridici attualmente vigenti nell'islamismo. Di origine afghana, n. a Kūfa nell'Iraq il 670 d. C., ivi trascorse quasi intera la vita, dedicata allo studio e all'insegnamento orale, provvedendo al proprio sostenimento con il commercio delle stoffe. Vecchissimo, secondo tradizioni che non si possono con esattezza verificare, avrebbe tenacemente respinta la carica di giudice, profferragli dal califfo 'abbaside al-Mansūr, e sarebbe stato per tale rifiuto imprigionato e fustigato, morendo in carcere per i maltrattamenti subiti (767 d. C.).

Di suo ci resta solo un trattatello di dogmatica intitolato *al-Figh al-akbar* (La somma conoscenza religiosa), importante per la sua alta antichità, ma di contestata autenticità. L'insegnamento di A. nel campo, in cui è soprattutto noto, del diritto, ci è giunto solo attraverso gli scritti dei suoi immediati discepoli Abū Yūsuf e Muhammad al-Shabānī. Caratteristica dell'opera di esegesi ed elaborazione giuridica hanafita (cosiddetta appunto dal caposcuola A. H.) è una meno rigorosa aderenza alla tradizione medinese (quale sarà invece poco dopo rappresentata dalla scuola mālikita), e una maggior parte concessa al criterio personale (*ra*). Questo atteggiamento, in parte spiegabile con la minore possibilità pratica di disporre di un largo

materiale della tradizione o hadith, che invece fu a disposizione della scuola malikita di Medina, è stato da storici europei frainteso nel senso di un maggiore intenzione di liberalismo di interpretazione e costruzione da parte della scuola haafita. Anche questa, in realtà, tenne grandissimo conto del valore normativo della parola e del l'azione del profeta e della sua cerchia, solo integrando le lacune che la tradizione di cui era a conoscenza presentava, e risolvendo le contraddizioni e le discrepanze, con alquanto più largo uso di criteri interpretativi, contrapponendosi in ciò nettamente alla sola scuola giuridica haabita, strettamente fondata sulla interpretazione letterale della tradizione.

Sorda a Baghdad ad opera dei due ricordati giuristi discepoli di A. H., e presto diffusasi col favore dei califfi 'abbasidi in Mesopotamia ed in Persia, la scuola haafita finì col prevalere in modo assoluto nell'Asia centrale. Essa fu quindi accolta da quelle popolazioni turco-tartare islamizzate, e tra queste da quei Turchi Osmani, che dovevano fondare l'ultimo grande stato musulmano, sul finire del medioevo, tra l'Asia e l'Europa.

L'impero ottomano diffuse il rito haafita con valore ufficiale in tutte le province del suo dominio, pur ammette il suo sussistere accanto ad esso degli altri riti seguiti dalla popolazione indigena (p. es. il malikita nell'Africa del Nord). Ma con lo spiarire di questo dominio, le varie regioni già sottomesse all'impero ottomano, e tra queste la Libia, hanno ripreso l'uso praticamente esclusivo del loro riti, mentre nella Turchia stessa le leggi laicizzatrici dello stato kemalista han confinato l'uso del diritto musulmano haafita alle sole pratiche private individuali del culto. Analoga abrogazione ha compiuto l'Unione Sovietica per le popolazioni turco-tartare comprese nel suo territorio. Cosicché i paesi musulmani ove la scuola haafita è attualmente riconosciuta e praticata sono il Hijáza, la Siria, la Palestina, la Mesopotamia, l'Afghanistán, l'India e parzialmente l'Egitto; anche la Bosnia, la Bulgaria e la Romania, per la parte musulmana della loro popolazione, seguono con alcune limitazioni il sistema haafita.

Alla pratica del diritto haafita si accompagna nella dogmatica la professione delle dottrine teologiche di al-Ash'arî (del resto comuni anche ai seguaci di altre scuole giuridiche), e per i musulmani haafita turco-tartari di quelle di al-Māturīdī, assai vicine alle ash'arite.

BML.: L. W. C. van den Berg, Principes de droit musulman selon les rites d'Aleóu Hanifah et de Chāfīt, trad. francese, Algeri 1816.