ALBINAGGIO (FRANC. AUBAINE, MEDIO INGLESE ESCHEAT)

ALBINAGGIO (franc. aubaine, medio inglese escheat). - Diritto di a. o di albinato (forse dal latino alibi natus, nato altrove) è, in senso proprio, quel diritto per il quale il feudatario o il re o lo Stato, a seconda delle epoche e dei luoghi, raccoglieva l'eredità dello straniero non naturalizzato, morto nel territorio soggetto alla sua giurisdizione. In un senso più largo, la parola a. sta anche a significare il complesso di incapacità legali a cui erano un tempo soggetti gli stranieri, specialmente nel campo delle successioni testamentarie.

Varia fu nei diversi paesi l'evoluzione storica dell'a. sopravvissuto almeno in parte, fino al sec. XIX, in alcuni paesi. È vanto della Chiesa l'essere insorta, per prima, contro questo barbaro istituto, bandendolo dai suoi territori (v. anche STRANIERO, condizione giuridica dello).

BIBL.: G. Fusinato, A., in Nuovo Digesto Italiano, I, Torino 1937, p. 300 e la bibliografia ivi raccolta; G. H. Hackworth, Digest of Intersex. Law, III, Washington 1942, p. 667 sgg.; IV, ivi 1942, p. 872.
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“ALBINAGGIO (FRANC. AUBAINE, MEDIO INGLESE ESCHEAT).” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 442. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/albinaggio-franc-aubaine-medio-inglese-escheat.