ALBINAGGIO (FRANC. AUBAINE, MEDIO INGLESE ESCHEAT)

ALBINAGGIO (franc. aubaine, medio inglese escheat). - Diritto di a. o di albinato (forse dal latino alibi natus, nato altrove) è, in senso proprio, quel di- ritto per il quale il feudatario o il re o lo Stato, a se- conda delle epoche e dei luoghi, raccoglieva l’eredità dello straniero non naturalizzato, morto nel territorio soggetto alla sua giurisdizione. In un senso più largo, la parola a. sta anche a significare il complesso di incapacità legali a cui erano un tempo soggetti gli stranieri, specialmente nel campo delle successioni testamentarie.

Varia fu nei diversi paesi l’evoluzione storica del- l’a. sopravvissuto almeno in parte, fino al sec. XIX, in alcuni paesi. È vanto della Chiesa l’essere insorta, per prima, contro questo barbaro istituto, banden- dolo dai suoi territori (v. anche STRANIERO, condizione giuridica dello).

BIBL.: G. Fusinato, A., in Nuovo Digesto Italiano, I, To- rino 1937, p. 300 e la bibliografia ivi raccolta; G. H. Hackworth, Digest of Internat. Law, III, Washington 1942, p. 667 sgg.: IV, ivi 1942, p. 872.