CRIMINE, IMPEDIMENTO del. - I. L'adulterio e l'omicidio consumato nella persona di un coniuge, contemplati dal CIC rispettivamente ai cann. 2317 § 2 e 2354, costituiscono l'elemento base di uno specifico impedimento matrimoniale, appunto denominato impedimentum criminis, che può definirsi l'incapacità a contrarre valido matrimonio fra coloro
che, in determinate condizioni, si resero complici del delitto di adulterio o di omicidio. Infatti, non la semplice complicità nell'adulterio o nel coniugicidio, fa nascere l'impedimento, ma solo quella complicità nella quale con i due delitti concorrano altri determinati elementi e peculiari circostanze previste dalla legge.
L'impedimentum criminis ebbe una lunga evoluzione, per cui gravi considerazioni della morale matrimoniale furono gradatamente assunte dall'ordine giuridico e fissate definitivamente da una norma generale.
Per primo Giustiniano sancì la nullità del matrimonio di due complici nell'adulterio (Novella 134, cap. 12). La Chiesa, che nei primi secoli applicò all'adulterio la disciplina della penitenza pubblica senza costituire uno specifico impedimento, canonizzò, in Oriente, la legislazione giustiniana, mentre in Occidente continuò il sistema penitenziale, per cui due adulteri, eseguita la penitenza e scioltosi il matrimonio con la morte del coniuge, validamente potevano contrarre tra di loro. In seguito, con il decadere del sistema penitenziale, si venne affermando anche in Occidente il concetto di uno specifico impedimento quando l'adulterio fosse qualificato, e, precisamente, nel Concilio di Mesux (845) apparve come impedimento l'adulterio se vi concorresse il coniugicidio (cf. Decreto di Graziano, c. 5, C. XXXI, q. 1). A questo punto, però, il distacco dal sistema penitenziale non si verificò in forma netta, poiché, dopo un periodo di penitenza, potevasi validamente contrarre il matrimonio. Fu nel Concilio di Treviri (895) che apparve, per la prima volta, la costituzione di un vero e proprio impedimento nell'adulterio con promessa di matrimonio da celebrarsi dopo la morte del coniuge innocente (c. 4, C. XXXI, q. 1). Clemente III (1191-98) vi aggiunse la figura consistente nell'adulterio con l'attentatio matrimonii (c. 4, X, 4, 7) e, finalmente, ancora una quarta specie costituita da coniugicidium utroque machinante sine adulterio (c. 1, X, 3, 33). L'impedimento, trasmessoci in tale ambito dalle Decretali, pervenne, senza altre sostanziali modifiche, fino al CIC che lo contempla al can. 1075 secondo le quattro anzidette figure:
3) adulterium cum coniugicidio uno patrante;
Benché, per diritto naturale, nel matrimonio di due persone che si siano rese complici di delitti di coniugicidio o di adulterio, debba ravvisarsi una gravissima sconvenienza ed indegnità, tuttavia il solo diritto naturale non rende nullo il matrimonio, in quanto che tale unione non contrasterebbe essenzialmente alla natura né ai fini del matrimonio stesso; pertanto l'impedimento, in tutto il suo ambito, si pone per diritto umano. La Chiesa, costituendo tale impedimento, ha voluto garantire la fedeltà coniugale e l'incolumità dei coniugi (tolta, infatti, la possibilità di contrarre matrimonio con il complice nel coniugicidio o nell'adulterio qualificato, c'è un motivo di meno per commettere tali delitti), nonché punire i delinquenti che recarono così grave ingiuria sia al coniuge innocente sia allo stesso matrimonio.
L'impedimento, appunto perché di natura meramente canonica, non vige per i non battezzati, pur potendo questi essere colpiti di incapacità quando questa fosse posta dal legislatore civile. Ed ancorché due infedeli ricevessero il Battesimo (o uno di essi) dopo aver commesso, nella infedeltà, gli atti criminosi di cui sopra, non vi sarebbe l'impedimento; ugualmente esso non avrebbe luogo, perché non verrebbero a verificarsi gli estremi della legge, quando constando di due elementi (ad es., adulterio e promessa di matrimonio) uno di essi fosse posto quando non si era ancora ricevuto il Battesimo, e l'altro dopo
la recezione del Battesimo; al contrario se si tratta di un battezzato, che abbia commesso con un infedele gli atti previsti dall'impedimento, l'incapacità verrebbe a verificarsi, in quanto che l'impedimento direttamente colpirebbe la parte battezzata e quindi indirettamente anche la parte non battezzata.
Per tutte le figure di impedimento previste dal can. 1075, è essenziale che i due complici apportino ingiuria, con la loro attività criminosa, ad un medesimo matrimonio: pertanto occorre che almeno uno dei complici sia legato da valido matrimonio canonico, né sarebbe sufficiente un matrimonio putativo non potendosi recare ingiuria a ciò che non esiste; che gli estremi previsti dall'impedimento siano posti mentre perdura un medesimo matrimonio; che gli atti criminosi siano perpetrati con vera colpa formale di ambedue i concorrenti. Tenuti presenti questi essenziali principi, si vengono ora ad esaminare le quattro figure dell'impedimento, non dimenticando che, nel giudicare sui vari elementi delittuosi, occorre applicare le norme relative alla interpretazione delle norme penali.
II. La prima figura è posta dal CIC nei termini seguenti: Valide contrahere nequeunt matrimonium: qui, perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo (can. 1075, n. 1). Gli elementi essenziali onde si verifichi l'impedimento, in questo caso, sono due: adulterio e promessa di matrimonio. Quanto al primo: è necessario che si commetta un vero e proprio adulterio, al che si richiede che almeno una delle due persone, fra cui intercedettero rapporti carnali, sia vincolata da valido matrimonio canonico (non importa se non ancora consumato).
I canonisti poi, basandosi sulla lettera della legge (adulterium inter se consummarunt) esigono che l'adulterio sia perfetto cioè consumato mediante copula perfetta (ma la copula perfetta sempre si presume quando vi siano stati rapporti); cosicché, se si potesse dimostrare ch'essa non fu tale (sebbene, nel campo morale, le irregolarità dei rapporti sessuali ne accrescano il carattere peccaminoso) l'impedimento non avrebbe luogo. È inoltre necessaria in entrambi gli adulteri la scienza relativa alla sussistenza di uno stesso (almeno) valido matrimonio (adulterio formale ex utroque parte); il che non si verificherebbe, ad es., nel caso che uno dei due, non coniugato, ignorasse che l'altro è coniugato.
Per quanto riguarda il secondo elemento e, cioè, la promessa di matrimonio: è necessaria una promessa vera (non semplice desiderio o proposito unilaterale), seria (non simulata, ma in foro esterno occorrerebbe la dimostrazione della fictio), pura (cioè assoluta, non sotto condizione), esteriormente manifestata, e mutua (cioè proposta da una parte, accettata e contraccambiata dall'altra), libera (non viziata da errore o metus o dolus), con scienza in entrambi dell'esistenza di uno stesso valido matrimonio. Si intende poi che tale promessa deve aver per oggetto il matrimonio da celebrarsi, nella forma prescritta, fra i due adulteri quando sarà morto il coniuge innocente.
I due elementi (adulterio e promessa) debbono verificarsi durante la sussistenza di un medesimo matrimonio (ma è irrilevante il lasso di tempo che intercorra tra i due elementi): cosicché non vi sarebbe l'impedimento se uno dei due anzidetti elementi si verificasse mentre è esistente un dato matrimonio ed il secondo durante la esistenza di altro matrimonio. È poi indifferente se preceda l'adulterio e segua la promessa o viceversa, purché, in questo secondo caso, la promessa non sia stata efficacemente revocata almeno da uno degli adulteri, giacché, in tal caso, l'adulterio non sarebbe più qualificato; mentre non avrebbe rilevanza la revocazione, anche da ambo le parti, della promessa di matrimonio, se precedentemente siasi commesso l'adulterio, poiché con il nesso dei due elementi si sarebbe già verificato l'impedimento.
III. La seconda ipotesi richiede pure il concorso di due elementi: adulterio e matrimonio attentato (can. 1075, n. 1).
Quanto all'adulterio, deve verificarsi quanto più di esso si è detto al n. II.
L'attentatio matrimonii consiste nel porre in essere un atto che importi la espressione del consenso matrimoniale in determinate circostanze che possano significare una forma di matrimonio sapendo che tale atto non darà vita al matrimonio per un vincolo precedentemente valido. Non sarebbe dunque sufficiente un semplice concubinato, mentre avrebbe luogo l'impedimento se detto tentativo si ponesse davanti all'ufficiale di stato civile (come dice il canone stesso) o davanti ad un ministro di culto (non importa se cattolico o acattolico) o ancora semplicemente con atto privato, purché si esprima un consenso matrimoniale. Ma per quest'ultimo caso occorrerebbe che tale atto privato potesse avere qualche riferimento alla forma del matrimonio.
Anche per questa figura si richiede che entrambe le parti conoscano l'esistenza di almeno un matrimonio canonicamente valido, come più sopra si è detto; come pure è necessario che i due elementi (adulterium e attentatio) siano posti durante la esistenza di uno stesso matrimonio, pur essendo indifferente che preceda o segua l'uno o l'altro dei due.
IV. La terza figura comprende il caso di adulterio con coniugicidio da parte di uno degli adulteri (can. 1075, n. 2). Occorre sempre l'adulterio nelle forme suddette e per quanto riguarda l'omicidio commesso nella persona di un coniuge, non è necessario che vi concorra l'opera dei due adulteri, ma è sufficiente che tale delitto sia commesso da uno di essi, sia pure all'insaputa o contro la volontà dell'altro (com'è evidente, questa figura non si verificherebbe se all'omicidio del coniuge non sia preceduto l'adulterio). Tra la morte (che realmente deve verificarsi) del coniuge e l'opera (fisica e morale) posta da uno degli adulteri deve intercedere il nesso di causalità, onde non sorgerebbe l'impedimento quando il coniuge fosse deceduto per altra causa (ad es., l'imperizia del medico). Inoltre si richiede che tale coniugicida abbia agito con l'intenzione di contrarre matrimonio (animus nubendi) con l'altro adultero: tale intenzione (che si presume fino a prova contraria) è richiesta dal fine della legge o dal fatto che i due elementi (adulterio e coniugicidio, i quali debbono verificarsi nella sussistenza di un medesimo matrimonio), debbono recare ingiuria al coniuge innocente nonché al matrimonio. Naturalmente occorre che i due adulteri conoscano l'esistenza di quel matrimonio che poi verrebbe a sciogliersi con il coniugicidio (diversamente l'adulterio non sarebbe qualificato).
V. La quarta figura si ha per coloro che mutua opera physica vel morali, etiam sine adulterio, mortem coniugi intulerunt (can. 1075, n. 3).
Occorre: che realmente si verifichi la morte di un coniuge (non sarebbe sufficiente l'omicidio tentato o mancato); che la morte succeda per opera fisica o morale (non dovuta a concausa) posta da due complici (machinatio), uno dei quali sia coniuge dell'ucciso (non sarebbe sufficiente un comportamento passivo da parte di uno di essi); che tale delitto siasi commesso con intenzione, che si presume fino a prova contraria, di contrarre matrimonio tra i due correi (o con uno dei correi nel caso che il coniugicidio fosse commesso da più di due). A riguardo di quest'ultimo requisito la dottrina non è concorde, richiedendo alcuni che l'animus nubendi debba verificarsi da parte di ambo i complici e che debba essere da una parte manifestato all'altra; mentre altri solo esigono l'animus in una parte senza esigere la manifestazione all'altra.
VI. L'impedimento può moltiplicarsi per il verificarsi delle diverse ipotesi che pongono in essere l'impedimento stesso (ratione delicti), oppure quando si recasse ingiuria a più matrimoni (ratione matrimonii). Può, cioè, recarsi ingiuria ad uno stesso matrimonio con l'adulterio con promessa, adulterio cum attentatione, adulterio con coniugicidio commesso da uno solo dei complici (in tal caso triplice sarebbe l'impedimento). Può recarsi ingiuria a più matrimoni, se entrambi i delinquenti fossero coniugati e si recasse in-
giuria ad ambedue i matrimoni commettendo gli atti previsti dalle ipotesi sopra esaminate; oppure se uno o entrambi i complici siano più volte successivamente vincolati da valido matrimonio e nella sussistenza di ogni matrimonio venissero a verificarsi le singole ipotesi dalle quali si origina l'impedimento. Ma non si moltiplicherebbe l'impedimento se si ripetesse una delle forme criminose contro il medesimo matrimonio (ad es., ripetizione di adulterio con promessa).
La moltiplicazione dell'impedimento viene in considerazione per la richiesta e concessione della dispensa: dell'impedimento molteplice deve farsi menzione nella domanda di dispensa.
Essendo l'impedimento, in ogni sua specie, di diritto canonico, in ogni caso la S. Sede potrebbe dispensare; tuttavia, di fatto, se vi fosse stato coniugicidio pubblico la S. Sede (dato il gravissimo scandalo) non dispensa, tanto per il caso di matrimonio da contrarsi quanto per la convalidazione del matrimonio già contratto. Se invece il coniugicidio sia stato occulto, la S. Penitenzieria concede la dispensa, sebbene raramente e solo per causa gravissima, aggiungendo nel rescritto alcune clausole: «de gravi et diuturna poenitentia imponenda, quae saltem per annum duret; cum obligatione heredibus coniugis occisi in eo in quo tenentur et possunt a tout de iure satisfaciendi, caute tamen ne se prodant».
Negli altri casi la S. Sede suole dispensare alle consuete condizioni. E anzi da notare che le prime due figure di impedimento sono classificate tra gli impedimenti minori (can. 1042 § 2, n. 5), e quindi la dispensa in quei casi viene concessa per qualsiasi giusto motivo ed inoltre è valida anche se la domanda per ottenerla fosse stata mendace o reticente (can. 1054). Per queste stesse figure di impedimento (che sono quelle in cui non vi è coniugicidio) si ha poi la dispensa (pso iure, ossia la cessazione dell'impedimento, quando il matrimonio a cui si è recata ingiuria è stato sciolto per dispensa pontificia come non consumato, o quando la S. Sede ha permesso ad uno dei due contraenti di esso di contrarre nuove nozze perché l'altro contraente è presunto morto (can. 1053).
VII. La legislazione italiana contempla l'impedimentum criminis all'art. 88 del Codice civile, il quale testualmente dispone: «Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».
Notevoli sono, come si vede, le differenze tra il diritto canonico e il diritto civile. Per quest'ultimo infatti solo l'omicidio del coniuge dell'altro contraente produce l'impedimento di cui si tratta. Non si richiede che l'omicidio (volontario, s'intende) sia stato consumato, bastando a costituire l'impedimento il semplice tentativo; né occorre, d'altra parte, che vi abbia partecipato con il terzo anche l'altro coniuge.
L'art. 2 della legge 27 maggio 1929 n. 847, per l'applicazione del Concordato con la S. Sede, introdusse per l'impedimentum criminis la possibilità della dispensa; ma tale disposizione non si trova riprodotta nel Codice del 1942.