DE CRETA AUTHENTICA SACRAE RI-
TUUM CONGREGATIONIS. - Viene sotto questo
nome la raccolta dei decreti e delle altre decisioni della
S. Congregazione dei Riti in materia liturgica. La
liturgia infatti, che costituisce il culto pubbli-
co e sociale che la Chiesa cattolica rende ufficial-
mente a Dio, ha il suo fondamento nella istituzione
divina. Per il Sacrificio eucaristico quindi e per gli
altri sacramenti, che sono i principali elementi della
liturgia, la Chiesa ebbe cura di determinare ben presto
la forma che doveva adorarli, per far sempre meglio
comprendere ai fedeli la loro dignità ed efficacia,
con preghiere, riti e cerimonie che dessero loro mag-
giore risalto. Diede vita anche ad altri atti di
culto, quali il divino Ufficio ed i sacramentali
ed alla edificazione dei fedeli ha sempre proposto
le virtù eroiche dei più perfetti suoi membri. Es-
sendo quindi oggetto della sacra liturgia il culto di
Dio e dei santi, ne deriva che la relativa legislazione
deve procedere dal capo supremo della Chiesa, il
romano pontefice, il quale, per il rito latino, prima
della istituzione della S. Congregazione dei Riti,
emanava, con speciali costituzioni od altri atti, si-
fatte leggi, come, ad es., le Rubriche dei libri
liturgici, convalidate da bolle pontifice. In seguito
poi quasi tutte le leggi sono state emanate dalla
stessa S. Congregazione, costituita dal sommo pon-
tefice come l'organo competente in materia, ed alle
sue decisioni fu dato tanto valore che «decreta ab
ca emanata et responsiones quaecumque ab ipsa pro-
positis dubiis [formiter] editae, eandem habeant aucto-
ritatem ac si immediate ab ipso summo pontifice
promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem
relatio Sanctitati Suae» (Dubbio proposto dall'Ordine
dei Frati Predicatori, con risposta affermativa della
S. Congregazione dei Riti, 1846, fol. 109). Nei Decreta
authent., II, Roma 1898, n. 2996, la parola «for-
miter» non appartiene all'originale).
Questi decreti si distinguono in generali e particolari.
I generali, con forza di legge in tutta la Chiesa, hanno per
titolo: Decretum o Decretum generale, oppure Urbis et
Orbis, mentre i particolari han forza di legge per luoghi,
ceti di persone o casi singoli. È da notare tuttavia che se
qualche decreto, emanato in risposta ad un quesito
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particolare, dichiara il senso di una legge generale, di una Rubrica, ecc., questa dichiarazione costituisce una interpretazione autentica della legge stessa, ed ha forza di legge. Questo si ricava non solo dall’oggetto del decreto, ma anche dalle clausole finali, le quali son varie. Il Responsiuto o Rescripto è formola generale, e significa solo che la Congregazione risponde ad una domanda fattuale. La clausola Indulsi o simile indica la concessione di un privilegio, la conferma di una consuetudine, ecc.; che, se per quest’indulto fosse occorsa la grazia sovrana, allora si userebbe: Facto verbo cum Sanctissimo. La clausola Declaravit, dice che il decreto interpreta autenticamente la legge. Finalmente la clausola Servari mandavit rafforza l’antecedente risposta, imponendo il precetto di osservarla rigorosamente. La S. Congregazione non ha pubblicato le molte migliaia dei suoi decreti, ma solo i generali per la Chiesa universale. Essi formano la collezione pubblicata negli an. 1898-99 con i tipi della S. Congregazione di Propaganda Fide, che contiene quelli emanati dal 1588, anno in cui fu istituita la S. Congregazione dei Riti, fino al 15 dic. 1899, sub auspiciis Leonis Papae XIII, con i tipi della Vaticana, poi, negli an. 1912-1927, sub auspiciis Pii Papae X e Pii Papae XI, fino al 14 maggio 1926, con il n. 4103. Il titolo è: Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata. Dopo questa data la collezione non è stata proseguita; però i più importanti decreti sono stati pubblicati in AAS.
I singoli decreti, prescindendo dalla loro inserzione nella collezione, sono autentici, ma la loro esistenza sarebbe rimasta ignota ai più. La pubblicazione pertanto non solo li ha resi noti, ma, come espressamente dice il decreto di approvazione pontificia, fa sì che i decreti che non concordano con quelli della collezione «veluti abrogata esse censenda, exceptis tantum quae pro particularibus ecclesiis indulti seu privilegi rationem habeant». Questi decreti dunque con le Rubriche contenute nei libri liturgici formano la giurisprudenza della S. Congregazione dei Riti. È da osservare però che, con la riforma delle Rubriche introdotta da Pio X nel Messale e nel Breviario e con il CIC, molti decreti hanno perduto del loro valore.