DEFENSOR ECCLESIAE

DEFENSOR ECCLESIAE. - Fu dapprima un rappresentante legale della Chiesa, con il compito di assisterla nei giudizi.

Il can. 97 del Codex can. Eccl. Afric. (XI Concilio cartaginese del 13 giugno 497 (Mansi, III, p. 802), aveva infatti incaricato due vescovi di chiedere all'Imperatore la nomina di évxovoi incaricati di difendere la Chiesa con funzione pubblica. Accogliendo tale richiesta l'imperatore Onorio, con una costituzione del 15 nov. 497 (Cod. Teod., XVI, 2, 38) stabilì che i privilegi speciali ottenuti dalla Chiesa dovessero esser fatti valere dagli advocati; questi ultimi, che non sono però indicati con il nome di d., erano laici scelti fra i professionisti. Questi d. non durarono però a lungo; giacché abbastanza presto (Nov. XXXV di Valentiniano III, a. 432) si parla di d. non più laici, ma membri del clero ed ugualmente di d. clerici si trovano tracce nella compilazione giustiniane. È certo che già al principio del sec. VI d. sono chierici minori, con la tonnatura, ma senza ordine, anche se talora ascendono agli Ordini (Gregorio di Tours, Vitae Patr., 6, 6: PL 51, 103 parla di un Illuans defensor, presbyter deinceps) fino all'episcopato. Si tratta di eccezioni. Secondo un testo tardo (trattasi di un'aggiunta al capitolo 10 della Descriptio Lateranensis Ecclesiae, cf. ed. R. Valentini-G. Zucchetti, Codex top. della città di Roma, III, Roma 1946, p. 352) i d. a Roma sarebbero clerici ad nullus unquam alios ordines promovendi.

Un decennio dopo il Concilio di Cartagine, una lettera di papa Zosimo (417-18) attesta la presenza di d. in Roma (Zosimo, Ep. 9, cap. 3: PL 20, col. 673). Sia qui che in Africa il d. ha una funzione spiccatamente sociale: è il protettore dei poveri e degli oppressi, tratta e difende negativa ecclesiastica. Questo carattere primitivo andò gradatamente sviluppandosi, e il d. finì per penetrare nella sfera diplomatica e politica che la Chiesa ebbe nell'alto medioevo.

In questo senso pare l'intenda l'autore degli Acta s. Sebastiani, quando fa dare al suo eroe da papa Caio il titolo di d. E. (Acta s. Sebastiani, cap. 19, n. 68) (v. BIBLICA).

Alla fine del sec. V. sotto Felice II (483-92) si trova un Tutus, eletto defensor ad tempus, in missione a Costantinopoli, latore della bolla di deposizione di Acacio. Tutus si rese indegno della fiducia accordatagli dal Pontefice, facendo lega con gli scismatici, fu privato del suo ufficio e scomunicato da un Sinodo Romano (485?; s. Felice II, Ep. 12, I; ed. A. Thiel, Epist. Roman. Pont., I, Braunshberg 1868, p. 258; Hefele-Leclercq, II, pp. 925-26).

Da questo momento l'attività diplomatica diventa uno degli uffici più importanti dei d. E.

Con Gelasio I (492-96) per la prima volta appaiono in qualità di alti ufficiali amministrativi, incarico che risulta chiaro e preciso mezzo secolo dopo con Pelagio I (556-60). Una lettera di questo pontefice enumera alcune delle occupazioni del d. E. (causarum cognitio, conventiones, actus, publica litigia). Egli deve provvedere a tutti i bisogni materiali della Chiesa, quaecumque vel ecclesiastica instituta vel supplicantium necessitas poscit (Pelagio II, Ep. et decr., VIII: PL 72, col. 745).

Nel regesto di Gregorio Magno (596-604), principale fonte per la storia che ci interessa, l'istituto dei d. E. si presenta con i contorni ormai ben definiti. La mansione di amministratori del patrimonio della Chiesa e non di rado di legati del papa, muniti di ampie facoltà, li pone in condizioni di particolare favore.

Li troviamo un po' dappertutto, talvolta con funzione di governatori dei territori che appartengono al patrimonio di S. Pietro. Il papa li nomina e dirige personalmente, dando loro le più minute istruzioni su tutti gli affari: la disciplina e l'ordine pubblico, le relazioni tra il clero ed i vescovi, il modo di provvedere ai monaci, alle religie, alle vedove, alle fanciulle abbandonate, ai trovatelli. Tratta con loro fin il prezzo delle derrate.

Al di sotto dei grandi d. patrimoniali c'è tutta una schiera di piccoli d. o impiegati di second'ordine, che partecipa alle prerogative e ai poteri dei d. principali.

Il pontificato di Gregorio M. segna il periodo di maggior splendore per il d. Al momento dell'elezione il riceveva uno speciale diploma di nomina, nel quale venivano fissate le sue attribuzioni.

Gregorio stabilì che in seno alla corporazione dei d., detti di essi formassero un collegio speciale con il titolo di regione (Gregorio I, Reg. ep., I, VIII, ep. 16 marzo 598; ed. P. Ewald-L. M. Hartmann, in MGH, Epistulae, II, Berlino 1899, p. 18). L'Ordo Romanus I (della fine del sec. VII, ma che riflette gli usi della Curia romana del tempo di s. Gregorio), parla dei d. che a cavallo precedono il papa quando si reca in corteo dal Laterano alla chiesa stazionale (cf. M. Andricu, Les Ordines Romani du haut moyen âge, II: Les textes (Ordines I-XIII), Lovanio 1948; Ordo Rom., I, nn. 7, 9, 18, 25). Nel secretarium essi restano presso il pontefice mentre riveste i paramenti (M. Andricu, op. cit., I, n. 32), occupano un posto speciale nelle sacre funzioni (M. Andricu, op. cit., I, n. 81). Il primicerius defensorum ritorna spesso tra i dignitari della corte pontificia (M. Andricu, op. cit., I, nn. 32, 68, 69, 74, 79, 81, 113).

La situazione dei d. nel sec. VIII non è molto chiara; ma da alcune testimonianze, dal loro ufficio nelle funzioni papali, da una pittura (metà del sec. VIII) in S. Maria Antiqua, rappresentante un Theodotus primicerius defensorum (J. Wilpert, Erlebnisse und Ergebnisse, Friburgo 1909, pp. 107-108) si può, forse, dedurre che i fasti dei d. dei tempi di s. Gregorio non erano svaniti. Essi continuarono ancora, con alterne vicende, fino alla scomparsa dell'istituzione alla fine del sec. XII.
In Gallia i poteri dei d. dovettero adattarsi ai principi di governo che prevalsero nel Regno di Carlomagno. Un capitolare del 790 (MGH, Reg. Franc., I, p. 201) ordinava che l'alto clero pro ecclesiastico honore et pro sacerdotum reverentia abbia dei propri «advocati». Carlomagno prescrisse lo stesso per gli abati, le abbadesse, i monasteri, ecc. Ma in queste disposizioni è chiaro che il d. E. abbandona il significato giuridico originario, per rivestire il senso specifico di avvocato ritenuto in seguito.

Non si deve confondere con il d. E. il defensor pauperum, che ebbe origini quasi contemporanee, giacché il VI Concilio di Cartagine del 401 (Mansi, II, 778) decise di chiedere agli imperatori la nomina di speciali évxovoi, i quali, sotto la sorveglianza vescovile, difendessero i poveri adversus potentias divitum. Il defensor pauperum aveva però dei compiti comuni con il d. E., come si può ricavare da un decreto di nomina che si trova nelle lettere di s. Gregorio Magno (Epist., V, 26 e IX, 97, ed. L. M. Hartmann, MGH).

Bibl.: F. L. Ferraris, Bibliotheca canonica, I (Advocati ecclesiastiani), Roma 1885, pp. 141-148; J. P. Kirsch, Advocatus Ecclesiae, in Cath. Enc., I, coll. 168-69; F. Martroye, Les d. E., in Revue histor. de droit francais et étranger, 1923, p. 597 sqq.; M. Andricu, Les Ordres Minours dans l'ancien Rite, Romain, in Revue des sciences relig., 5 (1925), pp. 232-74; B. Fischer, Die Entwicklung des Instituts der Defensoren in der römischen Kirche, in Ephemerides liturgicae, 48 (1934), pp. 443-54; G. Ferrari Dalle Spade, Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale, in Atti del R. Istituto Veneto, 99 (1939-1940), p. 244 sqq.