DEFENSOR CIVITATIS. - Magistrato cittadino per la difesa delle classi umili contro gli abusi e l'accessivo potere dei magistrati locali.
Fu creato sul principio del sec. IV, quando la compagine dell'Impero dava già segni d'indebolimento. L'ufficio del d. c. ricevette un proprio ordinamento, almeno per l'Illlyricum, nel 368 da Valentiniano I.
Il d. c. aveva avuto un precedente nel patronus civitatis o coloniae, ma non ne fu una continuazione né una semplice sostituzione. Il patronus faceva da intermediario tra la colonia e il Senato o le autorità centrali, il d. c., invece, era un institutum di assistenza sociale, una avvocatura di Stato per difendere i diritti dei poveri e degli oppressi davanti alle autorità locali. Il d. c. ottenne molto favore. Non solo le città, ma ogni collettività capace di diritti ebbe, in breve, il suo d. c.: le associazioni, le gentes, il Senato, il fisco. L'ufficio del d. c. fu dapprima vitalizio (d. perpetuus), poi fu ridotto a cinque anni, e da Giustiniano (527-65) a due.
Il d. c. doveva avere per i suoi protetti sollecitudini paterne: imprimis parentis vicem plebi exhibens, dice Giustiniano (Cod. Inst., I, 55, 8). Interessanti sono i dati offerti dai papiri, nei quali s'incontra uno che si rivolge al d. c. per esser liberato dalla prigionia, dove è tenuto per debiti, e un altro che chiede di esser liberato dalla tortura (cf. P. De Francisci, Storia del diritto romano, III, I, Milano 1943, p. 153).
Per esplicar più agevolmente le sue funzioni il d. c. aveva libero accesso presso il praeses, il praefectus praetorio, il magister equitum e perfino presso l'imperatore, al quale poteva denunciare direttamente gli abusi. Originalmente il d. c. veniva nominato dal praefectus praetorio e scelto tra le persone dell'ordo senatorius, che avessero ricoperto cariche importanti. Ma non fu facile trovare un numero sufficiente di persone capaci, degne e disinteressate, per cui nel 387 Teodosio I ricorse al sistema dell'elezione. Il d. c. veniva proposto dalla città interessata mediante decisione del proprio senato (Cod. Theod. 1, 29, 6). Onorio nel 409 rimise l'elezione al vescovo assieme alle tre classi dei primores civitatis. L'elezione era poi approvata dal praefectus praetorio, per disposizioni di Maioriano, dall'imperatore e, sotto gli Ostrogoti, dai re.
Nonostante tutti questi rimaneggiamenti, limitazioni e precauzioni, il d. c. non raggiunse che in rari casi il suo scopo. I funzionari imperiali compresero che era un'arma contro di loro e gradatamente ne annullarono il potere rendendolo strumento dei propri interessi e limitando sempre più l'azione del d. c. al campo giudiziario per cause di minor entità. Giustiniano fece un ultimo tentativo per salvare l'istituzione, accrescendone il potere ed il prestigio, ma non pare che la situazione migliorasse. Se ne può scorgere un segno nel fatto che già da parecchio tempo i poveri e gli oppressi non avevano più fiducia nel d. c. e ricorrevano alla protezione della Chiesa. Un canone del Concilio di Cartagine del 401 denuncia «afflictionem pauperum quorum molestius sine intermissione fatigatur Ecclesia» (Conc. Carth. V, can. 9; Mansi, Conc. ampl. coll., III, 778), per cui lo stesso Concilio stabilisce di chiedere agli imperatori la nomina di un d. pauperum per la tutela dei diritti dei poveri, quindi con attribuzioni simili al d. c. Ciò sta a dimostrare che il d. c., già al principio del sec. V aveva perso molta importanza e rivela pure la tendenza della Chiesa ad
affiancare l'azione del d. c., esercitato da laici, all'azione pastorale dei vescovi. Gli organi creati nella sfera ecclesiastica venivano gradatamente a sostituirsi a quelli imperiali, man mano che questi venivano a mancare.