DISCOORDIA

DISCOORDIA. -

I. DEFINIZIONE

La d. non è solo divergenza di opinioni e neppure soltanto di-sperzione di sforzi nel realizzare scopi comuni; pro-priamente parlando è formale divergenza di due o più volontà circa lo stesso bene. Questo bene può essere libero o obbligatorio.

La divergenza di volontà circa lo stesso bene libero non è ancora colpa di d., alla quale si richiede la diver-genza di due o più volontà obbligate ad amare lo stesso bene. Tale obbliga-toricità consiste nella necessità degli stessi mezzi per gli stessi scopi, comuni a mol-ti e si può presen-tare sia sotto forma o di carità verso Dio o verso il prossimo, sia sotto forma di giustizia o di altra virtù. Si noti però che la malizia della d. non è nel sem-plice fatto che di due volontà una si discosta dall'altra; ma è in ciò che una delle volontà rifiuta di amare quel bene necessario, che l'altra invece accetta.

Se la divergenza di opinioni non co-stituisce d., ne può essere la fonte; ma la fonte più frequen-te è la volontà di affermare la propria volontà di fronte alle altre, siano o no in vista vantaggi personali. Quasi sempre la d. produce forte dispersione e contrasto nell'azione; allora i danni privati e pubblici possono essere gravi, secondo la parola di Gesù Cristo: «Omne regnum contra se divisum desolabitur» (Mt. 12, 25).

II. MORALITÀ

La d. offende quella virtù, per la quale è obbligatorio alle volontà lo stesso bene; generalmente la carità. Ma può essere anche la giu-stizia, quando la d. è tra persone aventi comuni in-teressi, ovvero un'altra virtù, come la pietà, se la d. opera tra i membri di una stessa famiglia. In pratica le responsabilità della d. facilmente sfuggono alla coscienza del colpevole, sia per l'illusione di essere egli dalla parte del bene e non gli altri, sia perché le conseguenze cattive della d. prendono rilievo solo tardi, quando ormai esse sono confuse agli influssi di molti estranei fattori. Perciò a promuovere l'unione dei buoni giova più insistere sui vantaggi della pace e della concordia che non sulle responsabilità e i danni della d. Ciò non vale per i seminatori di d., nei quali la colpa c'è sempre e difficilmente non è grave e senza ingiustizia.
BIBL.: Sum Theol., 2.°-2.°, q. 37; D. M. Prümmer, Manuale theologiae moralis, I, 6.°-7.° ed., Friburgo in Br. 1931, nn. 414, 604, pp. 287, 436; St. Carton de Wiart, Tractatus de peccatis et vitiis in genere, 5° ed., Malines 1932, p. 160, n. 108; B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis, I, 5° ed., Parigi 1947, n. 954, pp. 727-28.