EDITO DI MILANO

EDITO DI MILANO. — Dopo la vittoria su Massenzio del 312, gli imperatori Costantino e Li-cinio si incontrarono a Milano nei primi mesi del 313. Il loro buon accordo fu rinsaldato anche con vincoli di parentela, che Li-cinio sposò Costanza sotto di Costantino. E tra i provvedimenti liberali e munifici presi in quel convegno ne fu furono certamente anche di relativi al problema cristiano. Euse-bio (Hist. eccl., X, 5) e Lattanzio (De mort. persec., 48) riportano con lievi varianti una lettera di Li-cinio al governatori delle province da lui dipendenti, lettera scritta in nome dei due imperatori, e che molto impropriamente fu da scrittori moderni chiamata E. di M., mentre tutt'al più essa presuppone un atto legislativo, e lo spiega. I passi essenziali del documento sono questi: a Mentre io Costantino Auz-gusto ed io Li-cinio Augusto eravamo felicemente riuniti a Milano e discutevamo insieme di tutto quello che riguarda l'interesse e la sicurezza dello Stato, fra le cose che ci parvero utili alla moltitudine cre-demmo dovere assegnare il primo posto a quanto concerne il culto della divinità, concedendo ai cristiani e a tutti la libertà di seguire la religione che vogliono, affinché tutto ciò che vi è di divino in cielo potesse esserci favorevole e propizio, sia a noi come a quanti sono soggetti alla nostra autorità... Inol-tre, per quanto concerne i cristiani, abbiano deciso che i luoghi dove solevano radunarsi — intorno ai quali già erano state indirizzate ai vostri uffici let-tere di istruzione — se qualcuno li ha comprati dal nostro fisco o da chiunque altro, debba restituirli ai cristiani senza denaro né esigere prezzo, senza cer-care pretesti o sollevare discussioni; quelli che li hanno ricevuti in dono li restituiscano pure quanto prima ai medesimi cristiani. Coloro, poi, che li hanno comprati o ricevuti in donazione, se desiderano ottenere qualche cosa dalla nostra benevolenza, si rivolgano al vicario (della diocesi) affinché si possa provvedere premurosamente alle loro domande dalla nostra clemenza. Avrete cura che tutto ciò sia re-stituito alla comunità dei cristiani (corpori Clari-stianorum) e senza ritardo...» (Fliche-Martin-Fru-taz, III, p. 22).

Il documento pertanto non è una professione di fede cristiana, né crea ai cristiani una situazione di pri-vilegio, ma ad essi come ai seguaci di qualunque altra religione riconosce libertà di culto. Lo Stato non ritiene più necessario un atto di ossequio alle divinità della reli-gione ufficiale; la grande conquista della libertà del pen-siero religioso è compiuta, e per conseguenza la prece-dente politica delle persecuzioni è sconfessata e condan-nata. È un grande progresso rispetto all'editto di tolle-ranza di Galerio del 311; mentre questi riprovò e biasima coloro che hanno abbandonato la religione dei padri per seguirne la dottrina di Cristo, e solo per ragioni di oppor-tunità, e, come egli dice, di clemenza, fa cessare le perse-cuzioni, il documento di Milano rinnega tutta la politica persecutrice dei predecessori. Posto il principio che se-guire la religione cristiana non è più colpa verso lo Stato, la restituzione dei beni confiscati ai cristiani ne deriva quale legittima conseguenza.

Notevole è in ogni modo, che le restituzioni sono fatte alle comunità (conventiculis, dice il testo di Lat- tanzio) sicché le comunità cristiane sono riconosciute come enti capaci di possedere.

Data la celebrità del documento imperiale, al quale scrittori cristiani attribuirono una maggior portata di quanto esso non abbia, lasciando nell'ombra così l'editto di Galerio come la partecipazione di Li-cinio per conferire al solo Costantino tutto il merito delle disposizioni favo-revoli ai cristiani, si comprende come tra i critici degli ultimi cinquanta anni siano sorte della reazione. Alcuni hanno esagerato impugnando addirittura come falsifica-zione cristiana tutto il documento; il che non può essere perché i due scrittori che lo riportano sono contemporanei agli avvenimenti, e se avessero inventato un atto della cancelleria imperiale, avrebbero esposto i loro scritti a vittoriosamente. Altri meno radicali sono più nel vero: O. Seeck ha dimostrato, che il testo conservato non può esser chiamato editto; H. Grégoire ha aggiunto la dimo-strazione, che l'atto non è stato promulgato a Milano, ma a Nicomedia nel giugno e non nel febbr. del 313. E ha voluto trarre la conseguenza, che esso si debba non a Costantino, ma soltanto a Li-cinio al quale dovrebbe riconoscersi una priorità nelle disposizioni favorevoli al cristianesimo. Il che forse è troppo, ed è stato ribattuto da J.-B. Palanque.

Bibl.: O. Seeck. Das sogenannte Edikt von Mailand, in Zeitschrift für Kirchengeschichte, 12 (1857), p. 181 ssgr.; G. Wittig, Das Toleranzeskript von Mailand, in Römische Quartalschrift, 1933. Supplementheft: H. Grégoire, La contorsione de Constantin. Revue de l'Université de Bruxelles, 1930-31, p. 263 ssgr. e in Bonnetin, 7 (1932), p. 64 ssgr.; A. Piganiol, L'empereur Constantin, Paris, 1932, p. 61 ssgr.; J. B. Palanque, A propos du prétendu Edikt de Milan, ibid., 10 (1935), p. 607 ssgr.

EDMONDO, santo, martire, re d'ESTANGLIA. — N. a Normbergan nell'840, m. il 20 nov. 876. Di antica stirpe reale sassone, fin da fanciullo professò il cri-stineismo; a 13 anni cominciò a regnare nell'Estan-glia, di cui fu l'ultimo re. Ca. l'a. 866-67 i Danesi in-vassero le province orientali inglesi e nessuno dei principi poté resistere. E, stesso, rifiutando di sorto-mettersi, fu catturato e, dopo il supplizio delle saette, decapitato.

Bibl.: J. B. Mackinlay, St Edmund, king and martyr, Londra 1893; F. Hervey, The history of king Edmund the martyr and the early years of his abbey, Oxford 1929; H. Kjellman, La vie sein Edmund le rei, Göteborg 1935. Ulderico Vicentini.