I. NEL DIRITTO ROMANO
In diritto romano ebbero il nome di e. (edicta o leges edicales) le ordinanze dei magistrati con cui si promulgavano taluni provvedimenti o si comunicavano al popolo le norme relative all'esercizio di una determinata magistratura.Il diritto di emanare e. (ius edicendi) competeva pro- priamente ai magistrati forniti d'imperium, cioè al con- sole, al pretore e, in provincia, al governatore; era esteso puro ai censori, agli edili curuli, ai tribuni e al pontefice massimo; più tardi spettò in particolare all'imperatore.
Originariamente la pubblicazione avveniva per co- municazione orale (edictio) fatta dal magistrato in pub- blica assemblea di popolo (contio); al che ben presto si usò far seguire, fin da epoca remota, la pubblica affis- sione del testo relativo scritto in lettere nere su appo- sitte tavolete bianche (proponee in albo).
Fra tutti gli e. dei vari magistrati, quello del pre- tore urbano, al quale è dato per antonomasia il nome di edictum, è rimasto famoso e molto importante, per la storia del diritto romano, come base e fonte principale del cosiddetto ius honorarium = praetorium. Veniva ema- nato dal singolo magistrato all'inizio dell'ufficio ed era detto edictum perpetuum in quanto restava in vigore per tutta la durata della magistratura. Constava di un com- plesso di principi relativi al diritto processuale (ma che
in realtà si risolvevano praticamente in norme di diritto sostanziale), che il pretore avrebbe seguito nel concedere le azioni e le eccezioni processuali. Mentre nell'egemelare o perpetuo si provvedeva ai casi ordinari espressamente in esso elencati, con gli edicta repentina veniva provvisto ai casi di emergenza (pront res inediti) in quello non contemplati. Il nucleo centrale dell'egemelare, che, collaudato ormai dall'esperienza, sollevava rimandare intatto da pretore a pretore, ebbe il nome di edictum tra latticum o vetus.
L'imperatore Adriano, ca. il 130 d. C., avvalendosi dell'opera del giurista Salvio Giuliano, codificò definitiamente l'egemelare (edictum perpetuum).
II. E. Imperiale. - L'impractore poteva emanare editti in forza dell'imperium proconsulare che gli veniva conferito, e poiché il suo era un imperium minus, i suoi e, avevano valore non per le sole province delle quali egli era proconsule (le cosiddette province imperiali, cioè le «non pacata»), ma anche per le province lasciate al governo del Senato, e per l'Italia. La prova che finaglia inizia dell'emigrarsi sia stato così, è data dalla celebre iscrizione di Cirene, contenente cinque e, di Augusto riferimenti a questioni locali, valevoli cioè anche per la provincia senatoria della Cirenaica. Col tempo naturalmente, affermandosi sempre più il carattere di monarchia assoluta dell'Impero, le fonti del diritto non furono più «leges», plebis scita, senatus consulta, ma le «constitutiones principis». Il valore legislativo ogni deliberazione dell'imperatore era anche teoricamente indisputato nell'edizione del Senato, ma in pratica già da prima le norme, le istruzioni del principe furono considerate come aventi valore ed efficacia giuridica equivalente, se non identica, a quella delle leggi (cf. Ulpiano in Dig., 1, 4, 1, «Quod cumque imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecipit legem esse constat»).
Le forme in cui queste deliberazioni erano rese, portavano i nomi di «edicta», decreta, rescripta, epistolae, mandata, allocutiones, tra le quali gli «edicta» erano al primo posto. La formula era come per gli «edicta» maggiori retributivi: «Imperator ille... dicit»; la pubblicazione veniva mediante l'affissione «in albo»; e copie venivano inviate ai magistrati e ai funzionari che dovevano prendere conoscenza e curare l'attuazione.
Data estensione nello spazio e nel tempo dei poteri del principe, gli «imperiali», a differenza di quelli dei magistrati repubblicani, hanno valore continuo, senza che sia necessario un atto di conferma del successore, e valgono non solo per attuare misure amministrative contingenti e provvisorie, ma anche per introdurre principi generali e durevoli. Come esemplari si possono prendere gli «edicta» di Augusto ai Cirenei, se si vuole una forma più genuina (perché degli «edicta» di Cirenei rimane solo la versione greca), l'edictum adduci «de civitate Anauorum» (cf. Fonte iuris Romani anteiustiniani, ed. S. Riccobono, I, Firenze 1941, pp. 404 e 417).
S'intende, pertanto, che le relazioni dell'impero con il cristianesimo furono per gran parte regolate mediante. Non è sicuro che l'iscrizione greca intitolata Adaequae Kalocaeo probabilmente trovata a Nazareth, abbia relazione con la Risurrezione di Gesù. Menziescia, quell'edicto di un imperatore non nominato, per via violatori di sepolture, a qualche studioso propose, che l'intervento imperiale fosse stato provocato dal clamore fattosi per il sepolcro di Cristo trovato vuoto (abbondante letteratura, lavoro riassuntivo recente di M. Gurducei, in Rendic. della Pont. Accademia romana d'archeologia, 18 [1941-42], pp. 85-98). Così pure è dubbio, se si riferisca alla prima predicazione cristiana e alle agitazioni che ne seguivano, una Lettera di Claudio agli Alexandrini, nella quale l'imperatore ammonisce gli Ebrei di quella città non chiamava altri Giudei dalla Siria o dall'Egitto per suscitare una comune pestilenza nel mondo (pubblicazione recente con la bibliografia anticorica: H. Janne, Lettre de Claude aux Alexandrins, in Métalages Cumeoi, I, Bruxelles 1936, pp. 273-95).
Il grande giureconsulto Ulpiano aveva raccolto gli atti di governo relativi al cristianesimo, evidentemente rendendosi conto, anche dal punto di vista dell'interesse scientifico, dell'importanza delle questioni di nuovo aspetto che la predicazione cristiana e la reazione imperiale avevano fatto sorgere. La notizia è data da Lattanzio (Divin. Institutionum, V, 11), ma la raccolta che, se fosse stata conservata, avrebbe risparmiato tante discussioni sul fondamento giuridico delle persecuzioni, è perduta. Qualche cosa in ogni modo di questi atti di governo relativi alle questioni cristiane è rimasta, per lo più però non nella forma precisa di C. Prima in ordine di tempo di importanza è la Lettera di Plinio a Traiano, e la risposta di detto imperatore che mostra, come ancora una soluzione chiara e rettilinea non era stata trovata (v. TAZIANO). Si ha poi il Rescripto di Adriano a Minicio Fundano, processuale d'Asia, sulla traccia segnata da Traiano. Perdute sono tutte le costituzioni che ordinavano le persecuzioni, conservata invece una epistola dell'imperatore Galliano ad alcuni vescovi di Asia per disporre la restituzione di beni confiscati nella persecuzione di Valeriano, e la notizia di un Decretum di Aureliano in una questione tra Paolo di Samosata e Domino per il possesso della casa episcopale di Antiochia e altre documentazioni varie (non però i testi degli e.).
Rimane intero l'ed. di tolleranza di Galeno del 311, conservato nel testo greco da Eusebio (Hist. ecc., VIII, 17), nel testo latino da Lattanzio (De suor. persecut., 34) con variazioni insignificanti, né vi sono ragioni valide per dubitare della autenticità di esso. Da questo e, dipendono lettere ed atti di Massimo Daia che accetta, ma di mala voglia, le disposizioni di tolleranza. Del cosiddetto e, famoso di Milano (v. EDITO DI MILANO) non si ha il testo, ma l'epistola che Licinio e Costantino inviano ai magistrati per far note le disposizioni dell'ed.
Divenuto cristiano l'impero, e, ed altri atti di governo sono rivolti a consolidare le conquiste del cristianesimo, a limitare e finalmente a vietare affatto la professione di culti pagani, a regolare questioni disciplinari, a intervenire nelle polemiche tra la Chiesa e le sotte eretiche. Un discreto numero di questa costituzioni si trova raccolto nel Codex Theodosianus e nelle raccolte giustiniane. P. es., con la costituzione conservata nel Cod. Theod., XVI, 11, 3, 6, Costantino esonera dal peso gravissimo dei numeri, ossia dall'obbligo di esercitare gratuite e costose funzioni pubbliche, gli appartenenti al clero cristiano, e definisce e riconosce quali siano le persone alle quali il privilegio si estende. Atti diversi di Costantino furono richiesti dalle contese dei donatisti dalla questione ariana, e certo per un atto imperiale fu convocato il Concilio ecumenico di Nicea che doveva definire quale dovesse essere la genuina fede dei cristiani. Come degne di nota sono le costituzioni di Costantino II degli aa. 340 e 346 con le quali sono vietate le pubbliche manifestazioni di culto pagano (Cod. Theod., XVI, 1, 2 e 4) e quelle di Graziano che rinnova le proibizioni di culto pubblico, ordina la chiusura dei templi, ne confisca i beni, e proibisce lasciti in loro favore. Vivace fu l'attività legislativa di Giuliano l'Apostata che per quanto riguardava la politica religiosa agli in senso del tutto contrario al cristianesimo, ma di essa
quasi nulla è rimasto nelle raccolte ordinate da Teodosi II e da Giustiniano.
III. NEL DIRITTO CANONICO
In diritto canonico ebbero e conservano tuttora l'appellativo di e. le citazioni giudiziali fatte per pubblica affissione per inserzione nel commentario ufficiale della S. Sede (citationes edictales o per edictum: cf. can. 1720, 1721 § 3), talvolta pure, nella prassi, le citazioni estraguidiziali, fatte in comune a più interessati, per la trattazione di un affare o per la risoluzione di una vertenza in sede amministrativa.Anticamente ebbero questo nome alcuni atti legislativi dei sommi pontefici relativi al governo del loro dominio temporale e, in genere, le pubbliche proclamazioni fatte al popolo dai papi e dai vescovi circa avvenimenti, indulti e deliberazioni interessanti la collettività.
Zaccaria da San Mauro