ESCLAUSTRAZIONE E SECOLARIZZA- ZIONE

ESCLAUSTRAZIONE e SECOLARIZZA- ZIONE. -

I. E

L'é. o s. temporanea, *saeculari- zatio ad tempus*, come la si chiamava prima del CIC, è il permesso accordato ad un religioso, o religiosa che sia, dalla competente autorità ecclesiastica, di dimorare per alcun tempo fuori della religione alla maniera dei secolari (*more saecularium*). È in questo precisamente che sta la differenza fra l'é. e gli altri permessi concessi ai religiosi di vivere fuori della casa religiosa per compiere determinate attività.

o ministeri o per ragione di studio (can. 606), di malattia, ecc., ma come religiosi e sotto l'immediata ed effettiva dipendenza dai superiori. L'indulto di e. è concesso dalla S. Sede ai religiosi di diritto pontificio, dall'Ordinario del luogo a quelli di diritto diocesano (can. 638).

La posizione giuridica del religioso escluso trae regola come segue. Innanzi tutto egli rimane vero religioso e quindi soggetto ai voti e agli obblighi comuni e anche i quelli specifici che possono conciliarsi con lo stato attuale (can. 639). Perciò, nonostante il voto di povertà, gli esclusi hanno beni il libero uso dei beni necessari per la loro sussistenza, ma, riguardo all'acquisto dei medesimi, rimangono in pieno vigore i cani. 540 e 582; cioè, il professo solenne acquista per l'Ordine, a per la S. Sede qualora quello non sia capace di possedere, mentre il professo di voti semplici acquista solo per la Religione, salvo il diritto particolare, i frutti della propria industria o attività e quello che gli viene dato per riguardo alla medesima Religione. Ferme pure restano in essere dell'amministrazione dei beni e la disposizione dell'uso e usufrutto fatte a norma del can. 569. L'ubbidienza, anche in virtù del voto, è dovuta dall'escluso all'Ordine del luogo dove dimora, che per lui fa le veci del superiore (can. 639). L'escluso non può indossare l'abito proprio della Religione e veste, se chierico, quello dei chierici secolari, salvo che, trattandosi di religiosi di diritto diocesano, l'Ordine del luogo autorizza la ritenzione dell'abito religioso (della Commissione per la interpretazione del CIC; risposta del 12 nov. 1922; AAS 14 [1922], p. 642 ad 2); inoltre perde, durante il tempo che dura l'è, la voce attiva e passiva nella Religione (can. 639). Invece continua a godere i privilegi meramente spirituali, come indulgenze, facoltà di benedire, ecc., nonché il diritto ai suffragi in caso di morte (ibid.), salvo, per altro, le costituzioni che espressamente dicano il contrario. Sembra pure che, in caso di bisogno, la Religione sia tenuta verso l'escluso al sussidio caritativo al quale sarebbe obbligata verso il religioso dimesso a norma del can. 671; 2; anzi da alcuno si ritiene quest'obbligo di stretta giustizia, se l'è. si è verificata di pieno consenso dei superiori. Finito il tempo per il quale è stata concessa l'è, e qualora l'indulto non venga prorogato, l'escluso atto deve ritornare immediatamente alla Religione. Può per altro ritornare anche prima che scada il tempo, specie se la causa dell'è, è cessata; ed i superiori possono richiamarlo per giusti motivi prima della scadenza, ciò che viene riconosciuto espressamente nell'indulto di concessione (formola n. 5).

Vi è un'altra specie di è, ad nutum Sanctae Sedis, in uso presso la S. Congregazione dei Religiosi, per cui si concede, in casi speciali, ad un religioso la facoltà sine die di rimanere nel secolo come il semplice escluso. In questi casi non si esige che i religiosi trovino un vescovo che li riceva come per gli altri esclusi, ma c'è licenza di rimanere fuori della Religione soggetti alla S. Sede. S'intende che per esercitare i ministeri sacri, per celebrare ecc., abbisogna il permesso dell'Ordine del luogo.

II. S

È, secondo la disciplina introdotta dal CIC, la dispensa o rilassazione assoluta e perfetta della professione religiosa (can. 638). Si è detto secondo la disciplina introdotta dal CIC, perché prima vi era la dispensa dei voti semplici e la propria dei Regolari, temporanea o perpetua, che non implicava però dispensa dei voti. Conseguentemente il secolarizzato rimaneva vero religioso legato dai voti, ma con l'indulto di rimanere fuori della Religione o per un tempo determinato o anche perpetuamente. Adesso, invece, il concetto di secolarizzato è la cessazione dei voti semplici e non è comunque a tutti i religiosi. Il secolarizzato è dunque ridotto allo stato secolare. Conseguentemente: 1) si separa completamente dalla Religione, depone l'abito e sia nella Messa e nelle Ore canoniche, sia nell'uso e nell'amministrazione dei Sacramenti viene equiparato ai secolari (can. 640 e 1; 2; risposta del 12 nov. 1922 della Commissione per la interpretazione del CIC; AAS, 14 [1922], p. 642 ad 1; 2) è sciolto dai voti religiosi, restando però fermi gli obblighi ammessi agli Ordini sacri; ma non è più tenuto né alle Ore canoniche imposte dalla professione né alle regole e costituzioni (loc. cit., 2; 3) se per indulto apostolico viene rimanesso nella Religione, deve rifare il noviziato e la professione a norma delle costituzioni, e prende il posto fra gli altri religiosi secondo l'ordine della nuova professione (loc. cit., 3). Questo però non avrebbe per i secolarizzati prima del CIC, perché la s. non produceva allora lo scioglimento dei voti.

Speciale considerazione meritano i secolarizzati ordinati in sacris. Innanzi tutto va notata la differenza che passa fra quelli che perdettero la diocesi per la professione (can. 585) e quelli che non l'hanno perduta; questi, ottenuto il rescritto, devono ritornare alla propria diocesi e l'Ordine non può non riceverli, mentre quelli non possono lasciare la Religione se non trovano un vescovo che li accetti, e, se lo fanno, viene loro vietato l'esercizio degli Ordini sacri (can. 641 e 1). Questa proibizione non è la sospensione canonica di cui si parla al can. 2278 e 1, che sanciva il decreto Autoris admonitum (S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, 4 nov. 1892, n. VI; CIC, Fontes, IV, p. 1054 sgg.). Attivamente con facilità si concedeva al secolarizzato licenza ad annum et interim di uscire dalla casa religiosa per cercare più agevolmente il vescovo che lo accogliesse; adesso, invece, non si autorizza la uscita prima di averlo trovato, anzi nella petizione dell'indulto vuole la prassi che si aggiunga il documento dell'accettazione. Soltanto il vescovo, non il vicario generale senza speciale mandato, né il vicario capitolare su non dopo l'anno di vacanza della sede e con il consenso del Capitolo (can. 113) può ricevere il secolarizzato, il che fa a assolutamente ad esprimere per un triennio. Nel primo caso, si ha senz'altro l'incardinazione nella diocesi; nell'altro, si concede al vescovo di poter prorogare l'esperimento per un nuovo triennio, compiuto il quale, se il secolarizzato prima non è stato rimandato, rimane incardinato nella diocesi (can. 641 e 1). Sembra che il vescovo non sia tenuto ad attendere il triennio per congedare il religioso che non risponde ai suoi desideri, il che appare chiaro dall'indulto di s. ad esperimento, dove si dice che il religioso deve far immediatamente ritorno alla Religione qualora, per durante esperimenti tempore ab Ordinario, premonitis Superioribus, dimittatur (formola n. 12). In verità, la s. ad experimentum, secondo la prassi della S. Congregazione dei Religiosi, non è che una. In via della effettiva S. Quindi, se il religioso è rimandato dall'Ordine, deve far ritorno alla Religione e questa è tenuta a riceverlo. Secondo una dichiarazione della Congregazione del 1 ag. 1922 (AAS, 14 [1922], p. 501), l'indulto di s. non ha nessun valore, anche se domandato dal religioso ed eseguito dal superiore, se non viene accettato dal religioso medesimo, cosa alla quale questi non è tenuto.

Da notarsi anche le incapacità introdotte prima dal decreto Quum minoris del 15 giugno 1909 (AAS, 1 [1909], 526) e riportate dal can. 642 del CIC. Secondo il citato canone, ogni professo che ritorna al secolo, anche se a norma del can. 641 possa esercitare gli Ordini sacri, non può senza speciale indulto della S. Sede: 1) ottenere nessun beneficio nelle basiliche maggiori e minori e nelle cattedrali; 2) esercitare alcun magistero o alcun ufficio nei seminari maggiori e minori o collegi dove si educano i chierichi, né nelle università e istituiti che godono il privilegio apostolico di conferire i gradi accademici; 3) tenere uffici o cariche nelle curie episcopali e nelle case religiose di uomini o di donne, anche se di diritto diocesano (can. 642 e 1). Questo vale pure per i religiosi di voti temporanei che, dopo essere stati legati per sei anni completi, ne furono dispensati (loc. cit., 2; 3). Questa legge, restituita dei diritti, va interpretata strettamente (can. 19). Conseguentemente non comprende, così pare, i non ordinati in sacris, né gli esclusi, né i religiosi di voti tem

porataci che escono dalla Religione, ma spontaneamente, finito il sempe per cui li emisero. Invece, secondo una risposta della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice (24 nov. 1920; AAS, 12 [1920], p. 573 sg.), comprende i secolarizzati prima della promulgazione del CIC.

Finalmente, il religioso secolarizzato non ha nessun diritto ad essere ricompensato per i servizi, anche straordinari, prestati alla Religione (canr. 643 § 1, 580 § 2, 582), né questa può esigere nessun indemniso per le spese fatte per il religioso secolarizzato. Questo riacquista la piena capacità di possedere, amministrare e disporre delle sue cose, ma la Religione ritiene come perfettamente acquisito quello che le pervenne in virtù della professione solenne del religioso a norma del can. 582. Alla religiosa secolarizzata deve però restituirsi l'intero dato senza i frutti già maturati (can. 551 § 1); ma se fu ricevuta senza dare e con dolo insufficente e non ha onde provvedere a se stessa, deve la Religione darle per carità quel tanto che sia necessario per ritornare convenientemente e sicuramente a casa sua e anche perché possa vivere per qualche tempo, da determinarsi di mutuo secondo e, in caso di discorso, dall'Ordinario del luogo (can. 643 § 2).

BISL.: P. Piot, Pradectiones iuris regularis, 1. Tounni 1888. p. 114 ag.; F. Pizzocli, De induita exsituatronizati secuan iuonide. ricalionis. Grecu Bay 1922, p. 182 sgg.; S. Gowvache, De religinis et lauris, Roma 1917, nn. 90 sgg.; J. Creuers, Religinus et religinus, 2² ed., Bruxelles 1940, nn. 222 sgg.; T. Scheele, De religinis, 4² ed., Münster in West. 1947, nn. 1220 sgg.

Servo Goymishe