FABBRI, FABBRICERIA. - In diritto canonico s'intende per fabbrica la chiesa o edificio sacro nella sua struttura materiale, e così il tempio e gli eventuali fabbricati annessi necessari al culto. Fabbriceria è l'organo che provvede all'amministrazione di quella parte del patrimonio di una Chiesa che è destinato alla conservazione e manutenzione della fabbrica, e alle spese per il culto, ed anche l'ente costituito, nel suo substrato materiale, da una massa patrimoniale i cui redditi sono destinati per una determinata Chiesa agli scopi suddetti.
Non in ogni chiesa vi è né deve necessariamente esserci una fabbriceria, perché agli scopi di cui si tratta si può provvedere anche senza l'esistenza di un distinto patrimonio di una propria amministrazione, e con le rendite del beneficio o in altro modo: offerte dei fedeli, contribuzioni di comuni o di enti, ecc., non si tratta quindi di un istituto che tragga dal diritto canonico secondo un modello tipico norme costanti di esistenza, ma che è andato nei vari luoghi costituendosi con forme e caratteri talora anche profondamente diversi.
La genesi della fabbriceria può vedersi nell'antichissimo istituto della cosiddetta portio o quarta fabrica, che si incontra nell'organizzazione finanziaria della Chiesa a partire dal V. sec., quando sentendosi la necessità di regolare l'erogazione delle rendite ecclesiastiche, concentrate completamente nelle mani del vescovo in un'unica massa da lui amministrata, per disposizioni dei papi Simplicio e Gelasio veniva reso obbligatorio un sistema uniforme di ripartizione. Il reddito veniva cioè diviso in quattro parti (tre, in Spagna), delle quali una era destinata al vescovo (quarta episcopi), una al clero della diocesi (quarta cleri), una ai poveri (quarta panhermi) e l'ultima alla fabbrica ecclesiastica (quarta fabrica), ossia alla manutenzione della chiesa e accessori e all'esercizio del culto. L'estendersi della fede e la necessità del culto fuori delle sedi vescovili, e il conseguente sorgere di nuove chiese nelle città e nelle campagne, anche per fondazione da parte di privati, determinarono man mano il cambiamento dell'antico sistema di amministrazione del patrimonio ecclesiastico, con l'eliminazione dell'amministrazione centrale del vescovo e la costituzione del nuovo sistema beneficiario, fondato sull'indipendenza economica delle singole Chiese. Veniva così a trasferirsi sull'investito del beneficio l'oma fabrica, in quanto le rendite del patrimonio ecclesiastico affidato al beneficio erano assegnate indivisibilmente alla sua rimunerazione e alle finalità della manutenzione e ufficiatura della chiesa (beneficiari indistintivi). Ma il molti luoghi si addivenne invece alla costituzione di due separato e autonomo masse di beni (beneficiari indistintivi) una delle quali costituente
il patrimonio beneficiario, e l'altra, detta patrimonium fabricae, destinata a sopperire con le relative rendite alla conservazione ed abbellimento della chiesa e all'esercizio del culto. Questa seconda massa patrimoniale autonoma, particolarmente alimentata dalle offerte dei fedeli e spesso di enti pubblici, era perciò destinata a subire in maggiore minore misura le ingerenze dei laici, che desideravano avere la gestione o quanto meno il controllo, e che pertanto intervennero sotto diverse forme nella sua amministrazione. Sorsero così amministrazioni con intervento generalmente preponderante dell'elemento laico e che, riconosciute dal Concilio di Trento (cap. 9, sess. XXII de ref.), assumerono nelle varie regioni non solo diversa forma e denominazione (in Italia settentrionale fabbricerie e fabbriche, in Toscana e Umbria opere, nel napoletano cappelle, in Sicilia maranone, ecc.), ma spesso anche sostanzialmente differenza di natura giuridica. Talora infatti costituirono veri enti morali o persone giuridiche distinte, titolari del patrimonio, e aventi un consiglio d'amministrazione (consilium fabricae) con partecipazione più meno larga di laici, e talora soltanto di laici con l'assistenza di qualche ecclesiastico; altra volta invece la fabbriceria era semplicemente l'organo collegiale competente per l'amministrazione del patrimonio destinato ai bisogni della fabbrica, separato ma sempre in dominio della singola parrocchia o chiesa.
Il diritto canonico, come si è accennato, non ha dato di questo istituto uno schema tipico, e anzi, essendo per sé il fatto della partecipazione normale dell'elemento laico all'amministrazione ecclesiastica difforme dal generale indirizzo della restante disciplina canonica, e anche in vista degli abusi cui tale partecipazione dava luogo con intrusioni in questioni meramente di culto e di liturgia, la Chiesa cercò sempre di restringere l'azione e vincolarla quanto più poteva al controllo e alla direzione dei superiori ecclesiastici. Il diritto canonico quindi si limitò a prevedere l'esistenza del consiglio della fabbrica (consilium fabricae) come un'eventualità tollerata, ma sempre con carattere di collaborazione e restando impregiudicata in principio la qualità originaria di amministratore ecclesiastico al titolare dell'ufficio (cf. cam. 1182-84).
La legislazione dei vari Stati mirò invece a favorire la tendenza all'amministrazione laica dei patrimoni destinati alla manutenzione delle fabbriche, e venne così costituendosi nei singoli ordinamenti una disciplina giuridica delle fabbricerie indipendente dalle norme canoniche e che ne ampliava notevolmente il concetto e le funzioni. Parteciparono notevoli furono in tal senso le leggi francesi del periodo napoleonico, che fecero di queste istituzioni dei sodalizi autonomi composti di laici per governare e amministrare quanto avesse attinenza al patrimonio delle chiese, con la semplice partecipazione dei rettori e limitata ingerenza dell'autorità diocesana, sotto la vigilanza delle autorità civili. Ispirati più o meno a tali direttive furono, in Italia, il decreto napoleonico del 30 nov. 1869 (per le province liguri e piemontesi) e la legge intima 15 sett. 1867 (per il Lombardo-Veneto), che ebbero vigore per più di un secolo; in Piemonte invece, dopo la restaurazione del 1814, abolito il diritto francese, le fabbricerie cessarono di essere disciplinate da disposizioni civili, mentre nelle altre province esse si reggevano per consuetudini o disposizioni ecclesiastiche, e in qualche luogo con statuti particolari. Permanevano così profondissime differenze nel funzionamento e nella natura giuridica, soprattutto in quanto talune fabbricerie esistevano come persone giuridiche, e altre come semplici istituzioni interne con funzioni amministrative.
Il Concordato del 1929 si limitò a stabilire, con una disposizione negativa che «i consigli d'amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica» (art. 29, lett. A). La legge applicativa del 27 maggio 1929, n. 848 ribadiva il principio, e il regola-
mento esecutivo 2 dic. 1929 dettava le norme per il funzionamento delle istituzioni in parola sotto la vigilanza e tutela del ministro per la Giustizia (ora dell'Interno), da esercitarsi d'intesa con l'autorità ecclesiastica. Vive questioni sorsero sull'interpretazione di queste norme, soprattutto in ordine al punto se dovesse ritenersi per effetto di queste soppresse la personalità giuridica delle fabbricerie che ne fossero precedentemente fornite, alla rappresentanza rispettiva della fabbriceria e della chiesa, ecc.; dubbi solo in parte risolti dal successivo R. D. 26 sett. 1933, n. 2032. Prescindendo qui da tali questioni troppo tecniche, importa però rilevare come quest'ultimo provvedimento abbia giovato a chiarire il concetto di fabbriceria agli effetti della legge e regolamento citati, nel senso che devono intendersi come tali soltanto i Consigli che abbiano voto deliberativo nell'amministrazione dei beni, e non anche le commissioni che condizionano, con semplice attività consultiva, l'ordinario diocesano, o il parroco o il rettore quali amministratori delle rispettive chiese. Queste amministrazioni non sono perciò soggette a vigilanza e tutela governativa, ma sono semplicemente regolate dalle norme del diritto canonico.
Bras.: A. Galante, Benefici ecclesiastici, cap. 1, in Enciclo-pedagogia, III, 1; F. Ruffini, La rappresentanza giuridica della parrocchia, Torino 1896; M. Moresco, Le fabbricerie scondo il decr. napol. 3° dic. 1869, Milano 1905; id., Fabbricerie, in Nuovo diesto italiano, V, pp. 77-78; S. Tessitore, La maranona fabbriceria in Sicilia, Torino 1910; A. Bertola, In tema di fabbricerie nel Piemonte, in Giur. It., 1 (1935, 1); G. Reggio, Il murove regione delle fabbricerie, Genova 1936; V. GIUDICE, Memorie di dir. ecclesiastica, 7° ed., Milano 1949, p. 167 seg., e letteratura ivi citata. Armando Bertola