FORMULE GIURIDICHE. - Sono determinati complessi di parole che riproducono nell’insieme altrettante norme o modelli per atti fornisci o amministrativi.
Nella storia del diritto e dei vari ordinamenti giuridici le f. g. ebbero spesso funzioni e significati diversi.
I. DIRITTO ROMANO
Il processo romano nella sua seconda fase di sviluppo è caratterizzato dall’uso di f. g., dote o approvate dal magistrato competente (il prete), sulla base delle quali aveva corso l’azione giudiziaria. La procedura formulare, introdotta dalla lex Aebutia, sulla falsariga della prassi instaurata dal prete peregrino e integrata, sotto Augusto, dalle due leggi giuridiche (indiciarum privatorum e indiciorum publicorum), rimase in vigore per tutto il periodo classico della giurisprudenza romana.La formula era una istruzione scritta che il prete rilasciava alle parti litiganti, dopo udite le loro pretese, perché servisse di norma al giudice da loro scelto al quale egli le rinviava; nel quale documento, riassunti schematizzando i termini della lite, si comandava al giudice designato di condannare o di assolvere il convenuto in ragione della controllata sussistenza o meno dei fatti allegati. La formula corrispondeva quindi a un giudizio ipotetico.
Elementi principali di essa erano : la intentio, che esprime la pretesa dell’attore; la demonstratio, che espone la fattispecie in esame o i presupposti dell’azione intentata; la condemnatio, attribuzione al giudice della facoltà di condannare o di assolvere il convenuto in base alla verità dei fatti; la adducatio, che dà al giudice il potere, nei giudizi divisori, di assegnare a ciascuna delle parti la proprietà di singole cose o di porzioni di cose. Parti accessorie possibili erano : la praescriptio, premessa alla formula allo scopo di limitare gli effetti e ad evitare che siano considerate dedotte in giudizio pretese che si vogliono riservare, la exceptio, clausola inserita i richiesti di convenuto e diretta ad opporre all’azione una circostanza che le toglie efficacia.
Le formule per i casi frequenti erano proposte e tenute esposte dal prete nell’EDITO (v.) disposizione degli interessati : altre però potevano essere concrete da comune accordo dai litiganti con l’approvazione dello stesso magistrato.
II. DIRITTO COMUNE
Nell’ambito del diritto comune ed ecclesiastico sono dette f. g. gli esemplari o modelli di atti processuali e di documenti giuridici pubblici e privati, redatti in base al diritto e alla prassi del tempo, per servire ad altri di guida nella compilazione di atti della stessa natura. La letteratura formulare, vestissima e interessante, costituisce oggetti una preziosa fonte per la storia del diritto specialmente medievale.Raccolte di f. g. furono in uso, fino dai primi secoli, in Roma e a Costantinopoli, presso la curia imperiale, con il nome di monumenta, o presso i pubblici notai, più tardi presso la Curia pontificia. Ebbero in seguito rapida e rigogliosa diffusione, specialmente nel periodo barbarico, presso le curie minori, i tribunali e le scuole di tabellone, toccando il massimo sviluppo nella prassi formale e specialmente nella professione del pubblico notariato. I più antichi centri di produzione erano le scuole monacali dove s’insegnava l’ars dictandi, ossia l’arte di redigere i documenti. La Francia detiene il primato nella produzione di formularie.
Sono denominate in genere dalla regione in cui furono in uso, talvolta dal nome dello scopritore (p. es., le salicace Bignoniae, le salicace Merkelianae, ambedue del sec. VIII, e le salicace Lindenbrogianae, di epoca incerta), qualcuna appena dal nome del compilatore (p. es., le marculfiane).
Le principali collezioni di f. g. del periodo barbarico sono : le Ostrogothicae (sec. VI) cantamente nelle Verræ di Cassiodoro, segretario del re Teodoro; le Visigothicae (sec. VII) del re Siebut; in Francia le Andecavenses (An- gers, sec. VI-VII), le Marculfiane (sec. VII), raccolti dal monaco Marcolfo per le scuole del notariato; le Turoneses (Tours, sec. VIII) e le Avrenenses (Clermont-Ferrand, sec. VIII). Di minore importanza sono le Senoneses (Sens, sec. VII-X), le Flavianaceses (Flavigny, sec. IX) e le Bituri- censes (Bourges, sec. VIII).
In Italia furono dapprima in uso le ostrogote di Cassiodoro e le visigote; in seguito ogni regione ebbe formazione dei propri, andati per lo più perduti : oltre le f. g. Langobardicae (sec. X-XI) contenute nel Liber Papinensis e nel Chartularium Langobardicum, e le Bononenses, molto celebre anche fuori d’Italia, ebbero particolare fama, nel medioevo, le formule Florentinae, e più tardi, le Senenses e le Piaceninae.
Benché quasi scomparse in seguito alle moderne codificazioni, alcune f. g. si trovano tuttora in uso nella pratica forense e notarile.
III. DIRITTO CANONICO
La letteratura formulare, che anche nel genere sopra descritto è in buona parte dominata dall’elemento ecclesiastico, trovò particolare significato nel campo specifico del diritto canonico e nella prassi culturale ecclesiastica.La principale è più antica collezione di formule presso la Curia romana i I Liber Diurnus (v.) che comprende, divise in tre serie, le f. per gli atti pontifici in uso dal pontificato di S. Gregorio Magno (590-604) fino a quello di Leone III (795-816) e che restò in uso ufficiale presso la Cancelleria Apostolica fino al pontificato di Gregorio VII (1073-815). Dal 1228, presso la stessa Cancelleria si trova in uso un altro formulario detto Provinciale o Liber Provincialis, al quale fa seguito, a opera dei papi avignonesi, il Quaternus albus, rimasto in uso fino al 1560. Partecipa del genere formulare il Liber regularium cancellae, trascritto dalla Collectio regularium cancellaria, compilata sotto Giovanni XXII (1316-134).
L’uso di proprie f. g. divenne comune, in seguito, presso ogni dicastero della Curia romana. Proprio formulario ebbe, fino dal medioevo, la S. Penitenziana. Ebbero ed hanno tuttora le proprie formule le SS. Congregazioni Concistoriale, di Propaganda Fide e dei Religiosi, per la concessione delle facoltà apostoliche agli Ordinari di rispettiva competenza, ai nunzi, internunzi, delegati apostolici ai superiori regolari (v. facoltà).
Come nella pratica forense civile, l’uso di formulari ebbe grande sviluppo nella prassi processuale canonica. I cosiddetti Ordinari indiciarini, di cui si ha abbondante letteratura nel medioevo, sono per lo più, almeno in parte, dei formulari. Così il Curialis, compilato tra il 1251 e il 1270, molto diffuso presso le curie vescovili della Francia; così il Formularium di Martino da Fano, che risale al 1232; così il classico Ordo indicialis in fava ecclesiastica del decretista bolognese Egidio de Fuscarinis (m. nel 1289), così lo Speculum indiciale di Guglielmo Durante tanti altri.
Anche nel campo ecclesiastico l’uso di formule, benché oggetti molto limitato, non può dirsi ancora totalmente scomparso.