GIOVANNI D'ANDREA. - Canonista italiano laico, n. verso il 1270 a Rifredo nel Mugello, m. a Bologna il 7 luglio 1348. Il padre Andrea e la madre Novella non erano legati in matrimonio. Già prima dell'età di dieci anni cominciò lo studio delle Decretali. Furono suoi maestri nel diritto romano Martino Sillimano e Riccardo Malombra, e nel diritto canonico Egidio e l'arcidiacono Guido da Baisio. Quest'ultimo lo addottorò, come egli dice, usando il dolo buono, in quanto gli avrebbe dichiarato che gli studi giuridici gli sarebbero piaciuti trascorsa l'infanzia (Novella in sextum, proemium). Insegnò a Bologna, dove interpretò il Decreto (1303), poi a Padova (1307), quindi ancora a Bologna (1309), dove rimase fino alla fine della vita.
Il comune di Bologna gli conferì molti incarichi pubblici. Fu amico del Petrarca, del Calderini e di Ugo re di Cipro e di Gerusalemme.
Ancora vivente poté godere di una meritata fama. I suoi scritti erano ricercatissimi, e la sua notevole erudizione storica li rende, ancora oggi, per questa parte di notizie, assai preziosi. Sotto questo aspetto sono particolarmente notevoli le Additiones che egli fece allo Speculum di Durante e che terminò verso la fine della sua vita (1346); nelle quali con abbondanti informazioni dirette di manoscritti e ragionata critica storica, addita le fonti di letteratura giuridica per lo più italiana, da cui il procedurista francese attinse largamente, e talora letteralmente.
Da quanto tuttavia indica Baldo degli Ubaldi nelle sue successive Additiones allo Speculum (l. 40, tit. de concessione praebendae), neppure G. d'A. poté sottrarsi al vezzo dell'epoca di appropriarsi talora degli scritti altrui, specie di quelli di Oldrado; e Baldo afferma in quel luogo, con particolare riferimento agli scritti di Oldrado, « insignis fur aliorum laborum Ioh. Andrese fuerit ».
Tuttavia le notizie storiche che G. d'A. offre sono frutto originale della sua spiccata tendenza critica che ne fa il padre della letteratura storica canonistica e civilistica. Ma anche la sua particolare versatilità nell'interpretazione giuridica ne rese preziosissimi gli scritti. Egli fu detto dai contemporanei fons et tuba iuris.
Con G. d'A. si chiude il cosiddetto periodo classico del diritto canonico. Egli si può considerare altresì il riassuntore del pensiero giuridico canonistico precedente, per l'ampio riferimento che egli fa delle migliori dottrine altrui e il tentativo spesso riuscito di un quadro generale della scienza giuridica canonistica, per le varie materie, fino ai suoi tempi. Dove esprime la propria tesi, la rinforza con forte ingegno e grande solerzia.
La sua produzione si svolge soprattutto con commentari alle varie raccolte delle Decretali.
Il suo primo commentario lo compose al Liber Sextus di Bonifacio VIII, e fu opera giovanile la quale egli stesso corresse con aggiunte successive, e la redazione definitiva pare fosse compiuta avanti la morte di Bonifacio VIII (1303). Detto commentario passò come glossa ordinaria al Liber Sextus, preferendosi esso agli altri commentari scritti nel testo stesso.
Secondi, in ordine di tempo, i suoi Commentaria novella alle Decretali di Gregorio IX, compilati non prima del 1338: opera importante dove egli riferisce molte sentenze di dottori e propone con fine ingegno le proprie risoluzioni. Alle stesse Decretales gregoriane pose i suoi Casus breves. Indi scrisse una sua Lectura in librum sextum decretalium, opera che non terminò prima del 1339. Si deve a lui altresì la prima Glossa in Clementinas. Notevoli sono pure di lui le Quaestiones Mercuriales dove non sempre tuttavia è avvertibile vera originalità. Non mancano d'altra parte tra i suoi scritti opere dedicate ad argomenti particolari, come la sua Lectura super arboribus consanguinitatis et adimitatis, che ebbe larga fortuna nel medioevo, e la Summa de sponsalibus et matrimonio, rifacimento con aggiunte dell'opera di Giovanni di Cesena o di Anguissola.
Gli si ascrivono ancora Tractatus varii: De interdicto, De consuetudine (riferito nei Commentaria novella) e un Tractatus de renuntiatione beneficiorum.