ORIGINI E VICENDE STORICHE. — L'origine dell'a. p. a. (rappresentante oggi poco più che un ricordo stori- co) è strettamente legata al sorgere di quelle dottrine cosiddette regalistiche, che attribuivano allo Stato il di- ritto di esercitare un vero e proprio sindacato di legitti- mità sugli atti compiuti dagli organi della Chiesa (v. REALISMO). I primi esempi di a. p. a. si riscontrano nel sec. XV. in Francia, dove il Parlamento, incaricato di vi- Prammatica Sanzione (v.), andò a poco a poco estendendo i limiti della propria competenza, sino a ricevere ogni sorta di ricorsi contro i prelati. Nel sec. XVI l'a. p. a. (appel comme d'abus) costituì uno dei mezzi più efficaci per la difesa delle libertà della Chiesa gallicana (v. GALLICANESIMO) e fu regolato da apposite norme legislative, come l'ordinanza di Villers-Cotterets (ag. 1539), l'editto di Carlo IX del 16 apr. 1571 e l'ordinanza di Blois (maggio 1579): se il Parlamento riconosceva abu- sivo l'atto ecclesiastico, questo era dichiarato nullo, e a carico del suo autore potevano imporsi multe, per l'esa- zione delle quali era consentito il sequestro delle tempora- lità; contro la decisione del Parlamento le parti potevano ricorrere al Consiglio del re. La Rivoluzione, in seguito alla abolizione dei vecchi organi giudiziari, attribuì ai tribunali distrettuali la cognizione degli a. p. a. (de- creto 15 nov. 1790). Più tardi, articoli organici (v.) — aggiunti dalla legge 8 apr. 1802 al Concordato napo- leonico ed abrogati soltanto dalla legge di separazione 9 dic. 1905 — regolarono ex novo la materia, prevedendo la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato «dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques» e specificando tali casi nei seguenti: usur- pazione o eccesso di potere; contravvenzione alle leggi e ai regolamenti della Repubblica; infrazione alle norme san- cite dai canoni ricevuti in Francia; attentato alle libertà, franchigie e consuetudini della Chiesa gallicana; ed infine qualsiasi atto o procedimento che, nell'esercizio del culto, potesse compromettere l'onore dei cittadini, turbare ar- bitrariamente le loro coscienze o risolversi contro di essi in oppressione, ingiuria o pubblico scandalo.
Analoga evoluzione ebbe l'a. p. a. in Spagna, dove, nei secoli XVI e XVII, fu conosciuto sotto il nome di recurso de fuerza. In Germania venne invece disciplinato molto più tardi, a cagione delle particolari relazioni tra auto- rità ecclesiastica e secolare, ivi esistenti fino alla seconda metà del '700.
Dalla Francia e dalla Spagna l'istituto passò in tempi diversi nelle legislazioni dei vari Stati italiani. In Piemonte, la legge 30 ott. 1859 stabiliva, conformemente al modello napoleonico, che il Consiglio di Stato in assemblea generale fosse competente a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti abusivi delle autorità ecclesiastiche; e tale norma fu conservata, dopo la proclamazione del regno d'Italia, nella legge 20 marzo 1865. La legge detta delle guarentigie (13 maggio 1871) si preoccupò di statuire, all'art. 17: «In ma- teria spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od a. contro gli atti delle autorità ecclesiastiche». Ma po- teva dirsi con ciò definitivamente abolito in Italia l'a. p. a.? Qualcuno mostrò di dubitarne, argomentando dal fatto che la disposizione della legge 20 marzo 1865 veniva ripetuta, molto probabilmente per errore, nei testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato del 1889, del 1907 e del 1924. Oggi però nessun dubbio è più possibile al riguardo, dacché l'art. 1 del Concordato con la S. Sede espressamente di-
chaira che «l’Italia assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, come pure della sua giurisdizione in materia ecclesiastica », e l’art. 23 cpv. del Trattato lateranense dà piena esecutorietà in Italia alle sentenze emesse dai tribunali della Chiesa nei confronti di persone ecclesiastiche o religiose.
DOTTRINA DELLA CHIESA. – L’atteggiamento della Chiesa di fronte all’istituto in questione fu sempre, come ben si comprende, di aperta ed intransigente ostilità. Ed infatti, l’a. p. a. costituiva in primo luogo un assurdo giuridico, in quanto deferiva l’interpretazione e l’applicazione delle leggi ecclesiastiche ad organi appartenenti a un ordinamento diverso da quello onde le leggi stesse promanavano; rappresentava poi una palese menomazione della sovranità della Chiesa, le cui gerarchie venivano poste in condizione di inferiorità rispetto a quelle dello Stato; e procurava infine alle autorità civili una comoda occasione di perpetrare ingiustizie e soprusi.
Non può dunque recar meraviglia che la Chiesa abbia in ogni tempo colpito con severe sanzioni coloro che, valendosi delle leggi dello Stato, osavano ricorrere al fòro secolare per ottenere l’annullamento dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica. Sarebbe troppo lungo elencare le numerose costituzioni promulgate in proposito dai Pontefici, a partire dal sec. XV. Ricorderemo soltanto che il Concilio di Trento (sess. 25, de ref., c. 3) riprovava solennemente l’uso da qualche tempo invalido di appellare ai giudici laici contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici; che la bolla In coena Domini di Gregorio XIII (1577) comminava la scomunica a carico di quanti «praetextantes frivolanti quamdam appellationem a gravamine » avessero fatto ricorso alle magistrature civili; e che il Sillabo di Pio IX condannava, tra le altre, la proposizione: «Civili potestati, vel ab infideli imperanti exercitate, competit... nedum ius quod vocant Exequatur, sed etiam ius appellationis quam nuncupant ab abusu ».
Il vigente CIC prevede il delitto di chi ricorre all’autorità secolare per impedire gli atti della Sede Apostolica o l’esercizio, in genere, della giurisdizione ecclesiastica, nei can. 2333 e 2334, n. 2 (v. AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, delitti contro le).