PROFESSIONI INTELLETTUALS

PROFESSIONI INTELLETTUALS. - Il contrario che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è una specie contratto di lavoro (v.) autonomo, regolato da proprie norme del Codice civile, nonché, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni generali sul contratto d'opera, oltre quelle delle leggi speciali sulle p. i., che tra l'altro determinano le professioni per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi.

Il professionista ha un diritto-dovere all'esercizio della sua attività. Diritto di libertà anzitutto nella scelta e nell'esercizio della professione, quale aspetto allo stesso tempo della libertà di lavoro e della libertà economica, costituzionalmente garantito, e diritto soggettivo, ricorrendone le condizioni, per l'iscrizione negli albi. Dovre anche e non solo nel senso generico, previsto dalla stessa Carta costituzionale (art. 4, cpv.), ma nel senso specifico delle leggi professionali come soprattutto per i nomi di quali costituiscono una particolare categoria di pubblici funzionari, nonché per gli esercenti le professioni legali (in specie per il patrocinio gratuito dei poveri) e quelle sanitarie, i quali più accentuatamente di altri componenti servizi di pubblica necessità (cf. art. 359 Cod. pen.). Mentre da un canto è poi riconosciuto il dovere-diritto del segreto professionale (Cod. pen., art. 622; Cod. proc. pen., art. 351), sono dall'altro perseguiti reati dei professionisti, o reati comuni con l'aggravante dell'esercizio di una professione.

I liberi professionisti godono del diritto costituzionale della libertà sindacale (art. 39); ma indipendentemente da questa essi sono tutelati, nei modi di legge, dai propri ordini e collegi. Non v'è una legislazione speciale protettiva del loro lavoro, analoga a quella per il lavoro subordinato nelle imprese. Alla previdenza ed assistenza provvedono alcuni enti, ma inadeguatamente e frammentariamente, salvo la Cassa nazionale per i notai con diritto a pensione; V. ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.

Sul delicatissimo problema della responsabilità, nell'esercizio professionale, il legislatore si è trovato di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d'insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il Codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di particolare difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve (relazione ministeriale al Re); in tali casi cioè non si risponde dei danni se non per dolo o colpa grave. Circa l'altro problema dei rapporti tra professione e impresa il Codice «fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti organizzativi (indicati nello stesso Codice). Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma di impresa (relazione cit.). Indipendentemente da questa sorgono problemi a proposito dell'avviamento professionale, della patrimonialità o meno della clientela e della cessione di essa ad altro professionista.

BIBL.: cf. la seconda parte del vol. di C. Lega, *La libera professione*, Milano 1950 e le opere ivi citate. Ferruccio Pergolesi.