capitolari che non intervengono al coro quando è prescritto.
Ogni Capitolo ne nomina uno o più a norma dei rispettivi statuti. I nominati prestano il giuramento di compiere fedelmente l'incarico, o dinanzi al Capitolo o dinanzi al preside del Capitolo stesso. Il vescovo può nominare, per suo conto, un altro p. in aggiunta a quelli nominati dal Capitolo. Qualora i p. non fossero stati nominati, o comunque non fossero presenti in coro, il più anziano dei canonici presenti li supplisce (CIC, can. 395 § 4).
L'incarico dei p. non è perpetuo, anzi, per essere ufficio odioso, converrebbe che fossero designati per turno e per un tempo relativamente breve (sei mesi o un anno). Può essere p. qualsiasi chierico di quel determinato Capitolo; qualche autore sostiene che possa anche essere un chierico non capitolare; tuttavia non lo sarà mai il sacrestano o il canonico penitenziere. Si assentirà anche coloro che, pur materialmente presenti in coro, non prendono parte alle preghiere o al canto comune, o frequentemente se ne allontanano. I motivi delle temporanee assenze dal coro devono essere comunicate al p. il quale, a sua volta, li annota sul registro delle puntature. Questo registro fa fede in giudizio.