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e la conservazione dell'integrità della fede, richiedevano l'applicazione di tale misura. Infatti, la cosiddetta traditio curiae si aveva specialmente nel caso di condanna di un chierico delinquente od eretico, oppure di un laico condannato per eresia. La traditio di un chierico era preceduta dalla degradazione, compiuta alla presenza del giudice laico e si praticava particolarmente in caso di condanna a morte o mutilazione. In genere, la consegna al b. s. avveniva per i seguenti delitti : eresia, falsificazione di lettere apostoliche, cospirazione contro il proprio vescovo, incorreggibilità, assassinio, sodomia abituale, simulazione di celebrazione di Messa o di confessione da parte di un non sacerdote, fabbricazione di false monete e procurato aborto. La consegna al b. s. avveniva solo dopo d'aver inutilmente ammonito e scomunicato il delinquente e doveva essere accompagnata dalla preghiera del vescovo, perché si risparmiasse la vita del delinquente ( Gregorio IX, c. 27, mathrm{X}, 5,40 ).
Già da Stefano di Tournai, commentatore di Graziano, si pose la questione se l'abbandono al b. s., conseguente la degradazione, fosse esecuzione di sentenza di altro giudice o nuova istanza presso il magistrato civile; secondo le varie epoche, prevalse questo o quel criterio.
Mentre, infatti, con Teodosio e Giustiniano, riconoscendosi il privilegio del fòro e la esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici in determinate materie, il potere civile si fa esecutore della sentenza del giudice ecclesiastico, nel periodo franco invece si hanno due giudizi indipendenti con l'applicazione di pene proprie. In questo caso, la traditio curiae equivale a rimettere il delinquente all'autorità civile perché lo tratti come delinquente comune.
Oltre alla traditio, la Chiesa però ha sempre il diritto di chiedere l'aiuto secolare. Così Pipino e Carlomagno fanno imprigionare nel 745 due preti eretici e scismatici ad istanza di Bonifacio (Capitularia, II, p. 38) e nel sec. XI, per il continuo progresso dell'eresia, la Chiesa sollecita l'appoggio del potere secolare stabilendo: "per potestates exteras coerceri praecepimus" (Mansi, XXI, 227). Efficace si dimostra questo rimedio, poiché, per timore della morte, Berengario nel 1092 abiura l'eresia e, come lui, poi altri.
Nel Decretum Gratiani la traditio curiae di un chierico rappresenta l'unica eccezione al privilegio del fòro; si dice infatti: «a gradu debet decidi ac curiae tradi». E però da notare che mentre Rufino e Stefano di Tournai ammettono la traditio curiae solo per la pena di morte e la mutilazione, la dottrina posteriore a Graziano ammette la universalità di essa nei casi di degradazione. I commentatori di Graziano trovano il mezzo di distinguere la traditio curiae "ut puniatur", la più grave ma più rara che si ha nel caso di incorreggibilità, e la traditio "ut serviat" (Comment. in c. 18, caus. XI, q. 1*). Il Decretum per reprimere gli errori contro la fede, tratta dei
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laici eretici ed ammette la traditio anche per essi in caso di eretico contumace (caus. XXIII, q. IV, c. 38, 39, 40, 4I; q. V, c. 43, 44, q. VII). \ Questa dottrina sugli eretici, tolta da s. Agostino, sarà più tardi legge fondamentale dell'Inquisizione. L'applicazione della pena di morte mediante il b. s. fino al sec. xv è riassunta da U. Durand (Thesaurus novus anecdotorum, V, Parigi 1717, col. 1741) che dice: «Papa noster non occidit, nec praecipit aliquem occidi, sed lex occidit quos Papa permittit occidi».
La legislazione dei tribunali d'Inquisizione nei riguardi del b. s., si può così riassumere : i) Gli inquisitori possono costringere tutti i magistrati, anche i secolari, a far osservare gli statuti promulgati contro gli eretici, i loro fautori e ricettatori, obbligandoli anche a prestare giuramento di tale osservanza; nel caso di rifiuto di giuramento saranno dichiarati infami, sospetti nella fede e privati dell'ufficio. In caso di eresia, possono usare del b. s. e ad essi sono tenuti ad obbedire tutti i signori temporali, anche nel caso di appello del reo, e se essi lo condannano al carcere, questi son tenuti a custodirlo fedelmente (c. 10 in 6^{°}, mathrm{V}, 2 ). 2) Possono obbligare i magistrati tutti ad eseguire le loro sentenze e questi, sub poena excommunicationis, son tenuti ad obbedire (Innoc. VIII, const. 10, Dilectus). 3) Possono costringere chiunque, anche i magistrati, a dare i loro documenti, se son necessari, al S. Uffizio (Alessandro IV, const. 18, Cupientes).
Il b. s. però esplica la sua maggiore attività nella repressione dell'eresia. Con la decadenza perciò del tribunale d'Inquisizione, l'antica procedura dell'abbandono al b. s. va in desuetudine cosi in Italia come in tutti i paesi d'Europa. Infatti, il giudice ecclesiastico dovrà limitarsi alla dichiarazione che una determinata dottrina o posizione è eretica e a dover sollecitare l'appoggio del b. s. per l'esecuzione di quel potere giurisdizionale che gli rimane
ancora. La Rivoluzione Francese e tutte le legislazioni che ad essa s'ispirarono con l'abolizione di ogni privilegio, aboli il privilegio del fòro e con esso pure l'istituto del b. s. In Italia, l'art. 17 della legge delle Guarentigie non riconoscendo, né accordando alcuna esecuzione coatta agli atti delle autorità ecclesiastiche, applica la teoria dell'egemonia dello Stato, negando ogni diritto alla Chiesa. Il can. 2198 del CIC però, a proposito di delitti e di cause mere ecclesiastiche, rivendica al giudice ecclesiastico l'esclusiva competenza (can. 1553, § i) con il diritto di richiedere, secondo l'opportunità e la necessità, l'aiuto del b. s. E dunque radicale la differenza con l'istituto antico, tanto più che gli Stati moderni raramente assicurano alla Chiesa il soccorso del b. s. Infatti, più che reviviscenza dell'antico istituto, si trovano esempi di effetti limitati di esso nei concordati. Esplicitamente nell'art. 4 del Concordato fra la S. Sede e la Polonia e nell'art. 4 di quello della Lituania (A. Perugini, Concordata vigentia, Roma 1934, pp. 34, 60).
In Italia, la legislazione concordataria ha portato rilevanti innovazioni e l'abrogazionedell'art. 17 della legge delle Guarentigic. Si riconosce infatti alla Chiesa competenza esclusiva nelle cause mere ecclesiastiche e in materia matrimoniale (Concordato: art. 1, 34); si dà pieno riconoscimento ed efficacia giuridica, anche agli effetti civili, alle sentenze e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare, purché però riguardino ecclesiastici o religiosi (Trattato, art. 23; cf. anche Concordato, art. 1, 5, 29 i, ecc.).
Bibl.: M. André, Bras séculier, in Cours alphabétique et méthodique de droit canonique, Parigi 1860; R. Laprat, Bras séculier (iteraison oci, in DDC, II, coll. 981-1060; M. Piacentini, s. v. in Nuovo Digesto ital., II, p. 526; N. Tamassia, Appunti di diritto ecclesiastico, Padova 1930, pp. 27-29; M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, I, Padova 1933, p. 351 ; II, ivi 1935, pp. 172, 293; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Roma 1936, pp. 159-60.
Isidoro Mattiello
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