volume-04

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Teologia - Firenze.
Matthiae Guglielmo, Dott., Ispettore nella Soprintendenza ai monumenti del Lazio - Roma.
Mauro Antonio, Mons., della Segreteria di Stato di Sua Santità - Roma.
Mazza Antonio, Sac., Aiutante di studio della S. Congregaz. di Propaganda Fide - Roma.
Melzi Celestino, Sac., Prof. nel Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore (Varese).
Mengoni Luigi, Dott., Assistente nell'Ist. giuridico nell'Univ. Cattolica di Milano.
Messineo Antonio, S.J., Scrittore de "La Civiltà Cattolica" - Roma.
Metzinger Adalberto, O.S.B., Prof. di S. Scrittura nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Meza Giovanni - Roma.
Mezzana Corrado, Dott. in Lettere, Pittore - Roma.
Mezzetti Amalia, Dott. in Lettere - Roma.
Michel Ersilio, Prof., comandato nella Facoltà di Lettere dell'Univ. di Pisa.
Miller Atanasio, Segretario della Pont. commissione per gli studi biblici - Roma.
Minisci Teodoro, Ieromonaco della Badia di Grottaferrata.
Mira Giuseppe, Prof., Incaricato di Storia economica nell'Univ. di Roma.

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Mirabella Roberti Mario, Prof., Ispettore nella Soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste.
Mohlberg Cuniberto, O.S.B., Consultore della Sezione storica nella S. Congr. dei Riti, Prof. nel Pont. Istituto di Archeologia cristiana - Roma.
Montanari Fausto, Libero Docente di Letteratura italiana nell'Univ. di Genova.
† Monti Giuseppe, Mons., Prof. di Teologia nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Monticone Giuseppe, Mons., Archivista generale della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Montini Renzo Umberto, Ordinario di storia nelle scuole medie superiori - Roma.
Moretti Gennaro, O.M., Postulatore generale dell'Ordine - Roma.
Morin Corrado, O.F.M., Prof. di Storia religiosa nell'Univ. di Montréal (Canada).
Morseletto Maria, Dott. in Lettere, Bibliotecaria della biblioteca di Archeologia e storia dell'arte - Roma.
Morstabilini Luigi, Sac., Prof. di Teologia Morale, Ascetica e Sociologia nel Seminario di Bergamo.
Mostardi Faustino, O.S.B. - Badia di Praglia.
Muller Giovanni, O.S.B., Prof. di Storia della filosofia nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Musters Anselmo, O.E.S.A., Prof. di Teologia Gand.
Navarra Enzo, Dott. in Lettere - Roma.
Neppi Alberto - Roma.
Nevejan Giuseppe, Procuratore Generale della Congreg. del Cuore Immacolato di Maria - Roma.
Odoardi Giovanni, O.F.M. Conv., Prof. di Storia della Chiesa e Storia della teologia nella Pont. Facoltà teol. dei Frati Minori Conventuali - Roma.
Oldani Luigi, Sac., Prof. nel Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore (Varese).
Oliger Livario, O.F.M., Prof. nel Pont. Ateneo Lateranense e Antoniano - Roma.
Olivieri San Giacomo Laura, Dott., Direttrice della Biblioteca Alessandrina - Roma.
Olar Giuseppe, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale Roma.
Onelli Onello, Prof., Incaricato di Scienze Politiche nell'Univ. di Roma.
Onorato Ettore, Ordinario di Mineralogia nell'Univ. di Roma.
† Oppenheim Filippo, O.S.B., Prof. di Liturgia nei Pont. Ist, di S. Anselmo, Lateranense e Propaganda Fide - Roma.
Orazi Ausenda Renata, Dott. in Lettere e diplomata in Paleografia - Roma.
Ortiz de Urbina Ignazio, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Ottaviano Quintavalle Armando, Soprintendente alle Gallerie - Parma.
Orto Alfredo, S.J., Prof. nel Collegio di S. Canuto Copenaghen.
Pacelli Giulio, Principe, Avv. Rotale civile - Roma.
Palazzini Pietro, Mons., Prof. di Teologia morale nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Palmarocchi Roberto, Provveditore agli Studi L'Aquila.
Palumbo Pier Fausto, Prof. di Storia medievale nell'Univ. di Bari, Presidente della Deputazione di Storia patria per la Puglia - Roma.
Parente Pietro, Mons. Ordinario di Teologia dogmatica nella Pont. Univ. di Propaganda Fide - Roma.
Paribeni Roberto, Ordinario di Storia antica e Archeologia nell'Univ. del S. Cuore di Milano.

Paschini Pio, Mons., Rettore Magnifico del Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Pasquazi Silvio, Dott. in Lettere - Roma.
Pasquaro Fedele, S.S.P., Prof. di Scienze bibliche Roma.
Paventi Saverio Maria, Mons., Aiutante di studio della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Pellegrino Michele, Sac., Straordinario di Letteratura cristiana antica nell'Univ. di Torino.
Pelzer Augusto, Mons., Scrittore della biblioteca Vaticana - Roma.
Pende Nicola, Ordinario di Patologia e clinica medica nell'Univ. di Roma, Direttore dell'Ist. di Biotipologia ed Ortogenesi - Roma.
Penna Angelo, C.R.L., Dott. in S. Scrittura Roma.
Pericoli Ridolfini Francesco Saverio, Dott. in Lettere e filosofia - Roma.
Perini Dario, Direttore dell'Ist. di economia e politica agraria nell'Univ. di Pisa.
Perito Maria, Prof. di Filosofia - Roma.
† Perrella Gaetano Maria, C.M. - Piacenza.
Pesci Benedetto, O.F.M., Prof. di Storia eccl. nel Pont. Ateneo Antoniano - Roma.
Peterson Erik, Prof. nel Pont. Ist. di Archeologia cristiana - Roma.
Petino Cosimo, Mons., Prof. di Teologia nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Petrocchi Massimo, Ordinario di Materie letterarie nel Conservatorio di musica «S. Cecilia ", Libero Docente di Storia moderna nell'Univ. di Roma.
Piacentini Tullio, Sac., Prof. di Filosofia morale e sociale nella Pont. Univ. di Propaganda Fide - Roma.
Piatti Tommaso, O.M.V., Rettore Maggiore della Congregazione - Roma.
Picanyol Leodegario, S.P., Procuratore e archivista dell'Ordine - Roma.
Pietrobono Luigi, S.P., Prof. - Roma.
Pilkington Rinaldo, Prof. di Liturgia sacra - Westminster (Inghilterra).
Pincherle Alberto, Ordinario di Storia del cristianesimo nell'Univ. di Roma.
Piolanti Antonio, Mons., Ordinario di Teologia Sacramentaria nella Pont. Univ. di Propaganda Fide e di Introduzione alla Teologia nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Pirri Pietro, S.J., dell'Ist. storico della Compagnia di Gesù - Roma.
Pittaluga Mary, Docente di Storia dell'arte nell'Univ. di Firenze.
Pompeati Arturo, Ordinario di Letteratura Italiana nell'Univ. di Venezia.
Pou y Marti Giuseppe, O.F.M., Prof. di Storia eccl. e Paleografia nel Pont. Ateneo Antoniano - Roma.
Prandi Adriano, Incaricato di Storia dell'arte nell'Univ. di Bari e di Letteratura artistica nell'Univ. di Roma.
Pratesi Alessandro, Assistente incaricato di Paleografia e diplomatica nell'Univ. di Roma.
Prati Raffaello, Dott. in Lettere - Roma.
Prestipino Vincenzo, Prof. di Filosofia - Roma.
Prete Serafino, Sac., Prof. di Storia nel Pont. Seminario Regionale di Fano (Pesaro).
Provenzal Giulio, Dott., Presidente dell'Ist. italiano di Storia della chimica - Roma.
Pugliese Francesco, Dott. in Teologia - Roma.
Pugliese Vincenzo, C.R.L. - Roma.
Raes Alfonso, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale Roma.

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Rambaldi Giuseppe, S.J., Prof. di Teologia dogmatica nella Facoltà Teol. di Chieri (Torino).
Rapisarda Emanuele, Direttore dell'Ist. di Letteratura cristiana antica nell'Univ. di Catania.
Rathe Kurt, Dott. in Lettere e filosofia, Storico d'Arte - Roma.
Redigonda Abele, O.P., Dott. in Teologia - Roma.
Remotti Ettore, Prof., Ordinario di Anatomia comparata nell'Univ. di Genova, Rettore della Scuola Normale superiore di Pisa.
Rey Amilcare, C.P.S., Postulatore Generale dell'Ordine - Roma.
Riberi Alfonso Maria, Mons., Prof. nel Seminario vescovile di Cuneo.
Ricciotti Giuseppe, C.R.L., Abate - Roma.
Rinaldi Giovanni, C.R.S., Prof. di Ebraico e Lingue semitiche comparate nell'Univ. Catt. del S. Cuore di Milano - Como.
Rista Carlo, Preposito generale dei Dottrinari - Roma.
Riva Sanseverino Luisa, Ordinario di Diritto del lavoro nell'Univ. di Pisa.
Rogger Igino, Sac., Licenziato in Teologia e in Storia ecclesiastica - Roma.
Romanelli Emanuele, O.F.M., Dott. in Teologia Roma.
Romanelli Pietro, Prof., Soprintendente al Foro Romano, al Palatino e agli Scavi di Ostia - Roma.
Romani Romano, Pubblicista - Roma.
Romeo Antonino, Mons., Aiutante di Studio della S. Congr. dei Seminari e delle Univ. degli Studi Roma.
Romeri Candido, O.F.M., Vice Postulatore Generale - Roma.
Rommersckirchen Giovanni, O.M.I., Assistente della Pont. Biblioteca Missionaria della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Ronci Gilberto, Dott., Storico d'arte - Roma.
Rondini Maria Luisa, Dott. in Lettere - Roma.
Ronga Luigi, Ordinario di Storia della Musica nel Conservatorio di musica "S. Cecilia", Incaricato della stessa materia nell'Univ. di Roma.
Rope Enrico, Sac. del Ven. Collegio Inglese - Roma.
Roschini Gabriele Maria, O.S.M., Prof. di Dogmatica nel Collegio internaz. "S. Alessio Falconieri" Roma.
Rota Antonio, Libero Docente di Diritto comune nell'Univ. di Roma.
Roué Paterno, C.SS.CC., Postulatore generale dell'Ordine.
Ruggieri Ruggero, Prof. di Filologia romanza nell'Ist. di Magistero "Maria SS. Assunta" - Roma.
Russo Francesco, M.S.C. - Roma.
Sabucchi Maria, Dott. in Lettere - Roma.
Sacchetti Alfredo, Direttore dell'Ist. di Antropologia presso l'Univ. di Napoli.
Salvini Roberto, Prof., Soprintendente alle Gallerie di Modena.
Sammartano Nino, Libero Docente di Pedagogia nell'Univ. di Roma.
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Sanità Giuseppe, O.F.M., Prof. di Storia eccl. Cori (Latina).
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Schaeffer Giuseppe, C.R., Procuratore generale della Congregazione.
Scherzer Agostino, O.P., Vice Rettore del Convitto Internazionale dell'«Angelicum» - Roma.
Schultze Bernardo, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Sciacca Michele Federico, Ordinario di Filosofia teoretica nell'Univ. di Genova.
Scimé Salvatore, S.J., Prof. di Filosofia teoretica e Storia nel Collegio "Ignatianum" - Messina.
Scognamillo Giuseppe, C. M., Postulatore generale della Congregazione - Roma.
Scola Alberto, Mons., Aiutante di studio nella S. Congr. Concistoriale - Roma.

Scremin Luigi, Prof. di Farmacologia nell'Univ. di Camerino.
Scudieri Ruggeri Jole, Incaricata di Letteratura spagnola nell'Univ. di Roma.
Sette Giuseppe, Sac., Prof. di Teologia Morale nel Seminario Vescovile di Vicenza.
Sevesi Paolo Maria, O.F.M. - Milano.
Sherwood Policarpo, O.S.B., Prof. di Patrologia nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Siffrin Pietro, O.S.B., Prof. di Liturgia nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Sirna Giuseppe, O.F.M. Conv., Prof. di Teologia Morale fondamentale della Pont. Facoltà Teol. dell'Ordine - Roma.
Soleri Giacomo, Prof. di Filosofia nell'Ist. Magistrale di Saluzzo.
Sorrento Luigi, Prof. di Filologia romanza nell'Univ. Cattolica del S. Cuore di Milano.
† Souarn Romualdo, A.A.
Spadafora Francesco, Sac., Prof. di Scienze bibliche nel Pont. Seminario regionale di Benevento.
Spini Bartolomeo, S.S.S., Vice Segretario generale dei Congressi Eucaristici.
Sposato Maria Teresa, Prof. di Letteratura francese Roma.
Staffa Dino, Mons., Prelato Uditore alla Sacra Romana Rota - Roma.
Stefanelli Alberto, Straordinario di Zoologia nell'Univ. di Cagliari, Incaricato di Istologia e di Embriologia nell'Univ. di Roma.
Stefanini Luigi, Ordinario di Filosofia - Padova.
Stein Giovanni, S.J., Direttore della Specola Vaticana. Stumpf Miroslav, Prof. di Filosofia - Roma.
† Suñol Gregorio Maria, O.S.B., Abate, Preside del Pont. Ist. di Musica sacra - Roma.
Tailliez Federico S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale Roma.
Tambrorra Angelo, Prof., Pubblicista - Roma.
Tarocchi Igino, O.F.M., Prof. di Teologia morale Siena.
Tentori Tullio, Prof., Assistente di Etnologia nell'Univ. di Roma.
Teodorico da Castel S. Pietro, O.F.M. Cap., Dott. in Teologia, Prof. di S. Scrittura - Roma.
Testini Pasquale, Assistente di Archeologia cristiana nell'Univ. di Roma.
Testore Celestino, S.J., Scrittore de "La Civiltà Cattolica" - Roma.
Thomás Pietro, O.S.B., Prof. di Teoria e Paleografia gregoriana e Storia del canto gregoriano nel Pont. Ist. di Musica sacra - Roma.
Thum Beda, O.S.B., Prof. di Filosofia nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Tinivella Felicissimo, O.F.M., Prof. di Psicologia nel Pont. Ateneo Antoniano - Torino.

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Toffanin Giuseppe, Prof. di Letteratura italiana nell'Univ. di Napoli.
Toffoli Francesco, Incaricato di Chimica farmaceutica nell'Univ. di Roma.
† Tommasini Anselmo Maria, O.F.M., Ing. - Roma.
Tondi Alighiero, S.J., Prof. di Apologia cristiana nella Pont. Univ. Gregoriana - Roma.
Toschi Paolo, Docente di Letteratura delle tradizioni popolari nell'Univ. di Roma.
Tragella Giovanni Battista, Archivista del Pont. Ist. delle Missioni estere di Milano - Roma.
Trasselli Carmelo, Dott. - Roma.
Tricoli Angelo, Mons., Vicario Generale - Patti (Messina).
Turchi Nicola, Sac., Docente di Storia delle religioni nell'Univ. di Roma.
Ulivi Ferruccio, Dott. in Legge - Roma.
Umile Bonzi da Genova, O.F.M. Cap., Prof. emerito di Teologia dogmatica nel Seminario Teol. dei Cappuccini - Genova.
Urbani Enrico, Prof. Assistente alla cattedra di Anatomia comparata nell'Univ. di Roma.
Vaccari Alberto, S.J., Prof. nel Pont. Ist. biblico Roma.
Vagaggini Cipriano, O.S.B., Prof. di Teologia dogmatica nel Pont. Ist. di S. Anselmo - Roma.
Valentini Giuseppe, S.J. già Consigliere del R. Ist. di Studi Albanesi e del Centro Studi Albania R. Accademia d'Italia - Milano.

Vannicelli Luigi, O.F.M., Libero docente di Etnologia nell'Univ. di Roma.
Vannini Enrico, Incaricato di anatomia comparata nell'Univ. di Padova.
Vercillo Oslavia, Dott. - Roma.
Vian Nello, Dott., Segretario della Biblioteca Vaticana - Città del Vaticano.
Viglino Ugo, I.M.C., Ordinario di Critica, Logica e

Filosofia dell'arte nella Pont. Univ. di Propaganda Fide - Roma.
Villaret Emilio, S.J., Direttore emerito del Segretariato centrale delle Congregazioni Mariane - Roma.
Violardo Giacomo, Mons., Prof. di Diritto canonico nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Virgili Romeo, Dott., Assistente volontario nella Clinica delle malattie nervose e mentali nell'Univ. di Roma.
Vittorio Ippolito, fratel, Postulatore generale della Congr. dei fratelli dell'Istruzione cristiana di Plöermel - Roma.
Voelkl Ludovico, Sac., Licenziato in Archeologia cristiana - Roma.
Volbach Guglielmo Federico, Dott. - Magonza.
† Vosté Giacomo Maria, O.P., Segretario della Comm. Pont. per gli Studi biblici - Roma.
Walz Angelo, O.P., Prof. di Storia eccl. nel Pont. Ateneo Angelico - Roma.
Widloecher Nicola, C.R.L., Abate di S. Pietro in Vincoli - Roma.
Zaccaria Varalta da S. Mauro, O.F.M. Cap., Prof. nel Collegio Internaz. S. Lorenzo da Brindisi - Roma.
Zanetta Enrico, O.S.M., Dott. in Diritto canonico e civile - Roma.
Zannoni Guglielmo, Sac., Prof. di Teologia dogmatica nel Seminario Vescovile di Rimini.
Zanoni Felice, Sac., Dott. - Cremona.
Zazzetta Mario, Dott. - Roma.
Zocca Emma, Dott., della Direzione generale delle antichità e Belle Arti - Roma.
Zocca Mario, Incaricato di Urbanistica nell'Univ. di Bari - Roma.
Zolli Eugenio, Incaricato di Ebraico e di lingue semitiche comparate nell'Univ. di Roma.
Zollini Vito, Sac., Dott., Postulatore generale dei Servi della Carità - Roma.

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COLONIALE, DIRITTO. - L'aspetto morale e giuridico della questione coloniale ha cominciato ad attirare l'attenzione dei teorici cattolici fin dal sec. xv1, quando la scoperta del nuovo mondo, e la conseguente occupazione di quei territori da parte dei conquistatori spagnoli, la impose non solo alla meditazione dei missionari, che si crano trasferiti nelle terre d'oltreoceano, ma ancora dei teologi e moralisti del tempo. Le gesta del Las Casas e la sua eroica lotta contro gli abusi dei colonizzatori, alla quale si associarono gli altri Ordini religiosi, le contromanovre e le dissertazioni dei canonisti aulici, quali, ad es., un Supelveda, suscitarono nella Spagna delle controversie ardenti, attraverso le quali a mano a mano si andarono chiarendo alcuni principi, che ancora oggi servono di base al d. c.

Il primo e più noto antesignano ne è stato il domenicano Francisco de Vitoria, professore di teologia all'Università di Salamanca. Nelle sue Relectiones Theologicae, egli ebbe il grande merito di impostare per la prima volta la questione in modo strettamente scientifico, liberandola da tutte le influenze passionali, che ne oscuravano la soluzione. Il problema centrale del quale egli si occupa nella Relectio de Indis riguarda la legittimità della conquista spagnola, ma viene da lui trattato in modo da trascendere dal caso particolare alla sfera eterna del diritto.

Per il Vitoria la colonizzazione, in quanto conquista di nuovi territori e soggiogamento di popoli prima indipendenti, non è altro che un aspetto del problema della guerra giusta, e va quindi risolto alla stregua dei principi, morali e giuridici, che regolano le relazioni tra le nazioni secondo il diritto delle genti. Le idee fondamentali sulle quali egli basa la sua trattazione del caso particolare della espansione coloniale sono: l'eguaglianza naturale di tutti i popoli, indipendentemente dal loro grado di civiltà, l'insufficenza di ogni raggruppamento sociale a bastare a se stesso, l'esistenza di una società universale che si estende a tutto il modo abitato.

Appoggiato su questa idea, egli non condanna in modo assoluto ogni annessione territoriale, ma, applicando al caso coloniale le norme generali, sulle quali riposa la giustizia e l'ingiustizia della guerra, ammette soltanto quella che è sorretta da una causa giusta. Perciò distingue in doppia serie i titoli che si possono allegare in favore della colonizzazione : falsi, che confuta e rigetta, veri, che ammette, stabilendone il fondamento morale e giuridico.

La parte negativa del suo trattato non ha grande importanza teorica. La maggior parte degli argomenti, addotti a suo tempo in favore della occupazione delle terre di recente scoperte, veniva ricavata da speciali dottrine politico-giuridiche dell'epoca e da pregiudizi e fatti accidentali. Alcuni di essi avevano, infatti, addentellati con pregiudizi politici e religiosi, quali, ad es., il dominio dell'imperatore su tutto il mondo, il diritto universale del Papa su tutte le terre conosciute e sconosciute, il rifiuto dei barbari ad accettare la fede, i peccati contro la legge naturale. Altri si fondavano su un falso presupposto, come quello che riteneva le popolazioni del nuovo mondo prive del diritto di proprietà sulle terre da esse occupate e sui beni posseduti; altri, infine, portavano tutta l'apparenza della verità, quale il titolo della scoperta e la scelta volontaria degli indigeni.

Il Vitoria rigetta i primi con una frase sdegnosa, precisa rispetto al secondo che le popolazioni arretrate erano da considerarsi come veri padroni, distingue nei terzi l'aspetto astratto dalla loro applicazione o ne distrugge la base. In astratto, egli dice, ogni popolo è libero di unirsi ad un altro con un contratto di sottomissione; in concreto però tale transazione tra i barbari e gli Spagnoli, se fosse avvenuta, non poteva sortire effetto giuridico, mancandole due dei presupposti alla validità di ogni vero contratto: la piena libertà del contraente e la coscienza degli effetti prossimi e remoti dell'atto. Esclude poi il titolo della scoperta, appellandosi al principio di eguaglianza, sul quale si fondano le relazioni tra popoli indipendenti. Gli Spagnoli, egli afferma, hanno tanto diritto di occupare le terre da essi scoperte e di sottomettere al loro dominio le popolazioni relative, quanto ne avrebbero avuto queste se avessero scoperto la Spagna.

In modo indiretto egli è riuscito cosi a stabilire alcuni principi generali. La propagazione della fede e l'intento di porre un termine ai delitti contro natura non legittimano un'espansione coloniale; i popoli arretrati godono di un vero diritto di proprietà, che le nazioni civili devono rispettare; il contratto di sottomissione è valido solo nel caso in cui sia fatto in piena libertà e con piena consapevolezza; gli indigeni possiedono i medesimi diritti fondamentali degli altri popoli.

Questa parte duratura della sua dottrina riceve una magnifica integrazione nella discussione dei titoli da lui ritenuti legittimi. Secondo il Vitoria, un titolo legittimo può derivare unicamente da un diritto isso, e quindi muove alla ricerca di quei diritti universali, la cui lesione può generare nell'offeso la facoltà di domandare all'of-

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fensore una riparazione e di infliggergli una pena, nel caso estremo, con l'uso della forza, fino a privarlo dell'indipendenza. Tali diritti universali sono: il libero transito e il libero scambio, che egli deduce dalla naturale socievolezza umana, in virtù della quale ogni uomo ha il diritto di comunicare con gli altri, di viaggiare nel loro territorio e di stabilirvi domicilio, e della destinazione originaria dei beni della terra all'utilità di tutto il genere umano e da conseguente obbligo dei popoli di scambiarsi i prodotti del suolo.

Che cosa dovranno fare gli Spagnoli, domanda il Vitoria, se i diritti di libero transito e di domicilio, di traffico e di scambio venissero ingiustamente lesi dagli indiani? Gli Spagnoli, risponde, dovranno prima domandare riparazione con la persuasione; se, tuttavia, non arrivassero ad ottenerla, potranno usare la forza, occupandone il territorio e spodestandone i possessori.

Oltre a questi titoli legittimi egli ne ammette altri due, rimanendo però dubbioso rispetto alla validità del secondo. Il primo consiste nella salvezza degli innocenti, ingiustamente privati dei loro diritti naturali e sacrificati in riti religiosi e costumanze barbare, e viene appoggiato, coerentemente con la dottrina generale, al torto recato alla vita dei deboli, della cui difesa l'ordine di natura incartica il prossimo, quando quelli non possono difenderla da se stessi. Rimane invece dubbioso rispetto al titolo, che si può chiamare di civiltà. Concede all'argomento un certo valore, se gli indiani fossero talmente barbari da potersi paragonare a fanciulli inetti a governarsi da se stessi e a provvedere ai propri bisogni. Tuttavia non sa indursi a concedere ai popoli civili un diritto vigoroso di usar la forza, per far loro accettare la civiltà, ed inclina a richiamarsi ad un dovere di carità, in virtù del quale il popolo civile potrebbe prendere sotto la sua tutela il popolo fanciullo, per educarlo: tutela da esercitarsi ad esclusivo vantaggio della popolazione selvaggia e nella stretta misura del bisogno. Così il Vitoria precorreva di qualche secolo una delle più moderne istituzioni del diritto internazionale, il mandato e l'amministrazione fiduciaria.

I principi finora esposti non mutano nella susseguente elaborazione dottrinale. Un progresso soltanto si nota rispetto al titolo di civiltà presso il Suárez, secondo il quale, perché un tal motivo possa ritenersi valido, non basta giudicare una nazione inferiore di ingegno e di civiltà, ma dovrebbe essere talmente misera che i suoi membri vivano piuttosto alla maniera delle bestie che degli uomini. Richiedere per la validità del titolo siffatte condizioni significa negarle in pratica; ma anche in sede speculativa egli riconosce soltanto qualche valore nella supposizione che accadano presso i popoli arretrati uccisioni di uomini innocenti e simili misfatti.

In tempi più vicini il Tapanelli ha adottato la medesima soluzione. In contrasto con l'opinione del Grozio, sostiene che i delitti enormi contro l'onestà naturale non possano da soli generare il titolo di intervento: discute il motivo di civiltà, pigliando occasione della teoria del Damiron, secondo il quale i popoli più saggi avrebbero il diritto di intervenire nella vita dei popoli fanciulli, per insegnar loro a ben regolarsi. Egli rigetta in modo sarcastico questa teoria, appoggiandosi sui principi già noci della eguaglianza naturale di tutti i popoli indipendenti e dell'assenza, nel caso contemplato, di un fondamento giuridico, che legittimi l'uso della forza. La società difende l'ordine con la forza, quando si tratta di stretta giustizia; ma quando si tratta del proprio perfezionamento si è fuori del campo della stretta giustizia, non essendo gli individui cosi rigorosamente obbligati alla perfezione che rechino torto agli altri se non vi tendano.

Come si può raccogliere dal quadro schematicamente tracciato, la dottrina cattolica dal Vitoria al Tapanelli ha continuato a considerare l'espansione coloniale come un aspetto del problema più generale della guerra giusta, e in conformità di questo suo atteggiamento è andata alla ricerca dei motivi morali e giuridici, dai quali si potesse dedurre la legittimità dell'atto di occupazione del territorio altrui. Dopo il Tapanelli la questione rimase a
dormire, sebbene il sec. xix la riproponesse in modo urgente in Francia e nel Belgio, dove si è tentato con nuovi titoli, sconosciuti o rigettati dalla precedente tradizione, di trovare una base giuridica al fatto compiuto della conquista coloniale, operata dalle nazioni europee. I titoli, ai quali si fa cenno, si possono ridurre a tre: la necessità economica causata dal progresso industriale, l'espropriazione a causa di utilità comune, l'incivilimento dei popoli selvaggi. I primi due sono nuovi, l'ultimo aveva ricevuto da tempo una trattazione ampia ed accurata.

I sostenitori del primo titolo muovono da un doppio stato di fatto. Da una parte l'ingente bisogno di materie prime nelle nazioni industrializzate e la conseguente necessità di avere abocchi commerciali, dall'altra le immense riserve naturali giacenti inoperose nei paesi abitati da popolazioni ad economia primitiva. Dal doppio fatto sorge il problema, risolto in modo positivo da alcuni, se i popoli ad economia progredita possano impadronirsi di queste fonti di materie prime, per procedere al loro adeguato sfruttamento, a beneficio dell'umanità. L'argomento, sul quale si cerca di fondare tale soluzione positiva, è derivato dal principio, già dal Vitoria stabilito, della originaria destinazione dei beni della terra a beneficio di tutto il genere umano, e dal concetto, che da esso si deduce, che l'uomo non sarebbe un vero proprietario ma un usufruttuario. Si è però fatto notare che la conclusione non segue dalle premesse. Innanzi tutto non è esatto definire l'uomo un semplice usufruttuario, avendo egli sui beni collegati con la sua persona e con i suoi fini un vero diritto di proprietà, cosa diversa dall'usufrutto; sebbene l'esercizio rimanga subordinato alle prescrizioni del sommo padrone, Dio. Dinanzi a Dio l'uomo è un amministratore, dinanzi agli eguali è un vero proprietario, il cui diritto non può venire intaccato, se un diritto superiore e più forte non lo elide, restituendo al bene posseduto la natura di bene comune, come in origine aveva. Ora il diritto delle nazioni ad economia progredita e fortemente industrializzate, se pure può essere riconosciuto come diritto, non è tale da vincere quello di proprietà dei popoli arretrati, giacché l'imprevidenza di tali nazioni nel lasciar sviluppare l'industrialismo oltre i limiti consentiti dalle loro possibilità interne, non può essere addotta come ragione sufficente per impadronirsi delle materie prime in possesso di altri. L'industrialismo moderno poi si appoggia sopra un sistema economico intrinsecamente viziato, qual'è quello capitalistico.

Non si presenta più fondato del precedente il secondo, che applica alle relazioni internazionali il principio dell'espropriazione a causa di utilità pubblica. L'errore principale, nel quale incorre chi lo sostiene, consiste nell'illegittimo trasferimento di una norma valida nella società organica a quella inorganica, qual'è quella internazionale. Nell'interno dello Stato la necessità pubblica legittima l'intervento dell'autorità costituita nella proprietà privata e anche l'espropriazione; nella società internazionale però, non esistendo un'autorità centrale, gli Stati stanno di fronte come soggetti eguali legati dai doveri che unicamente derivano dalla giustizia commutativa e non da quella legale, che non esiste. Come sarebbe un assurdo affermare che un individuo possa spogliare un altro dei suoi beni, perché il lascia inoperosi, cosi sarebbe assurdo sostenere che i popoli civili abbiano facoltà di espropriare i popoli barbari dei territori che essi non sfruttano. Ad indebolire ancora di più la forza dell'argomento si aggiunge

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un equivoco. Si suppone che tali beni, una volta espropriati, gioveranno all'umanità. L'astrazione di tale supposizione è evidente, giacché le ricchezze coloniali vanno unicamente a beneficio della nazione che ne ha il dominio, e non a beneficio dell'ipotetica umanità, se pure non si voglia identificare l'umanità con questa o con quella nazione civile.

Maggiori consensi raccoglie oggi il titolo dell'incivilimento dei popoli arretrati, sebbene non manchino delle forti opposizioni. Si conviene da tutti nell'ammettere che esiste presso le nazioni progredite il dovere di porgere aiuto ai popoli barbari, affinché si elevino ad un superiore grado di civiltà. Il dissenso si manifesta inconciliabile quando si passa alla determinazione della natura di tale dovere, da alcuni ritenuto un puro dovere di carità, in conformità con la tradizione precedente, da altri invece connesso con un diritto rigoroso. Chi continua a ritenere che le nazioni civili hanno soltanto un dovere di benevolenza sociale, nega l'esistenza del diritto di adoperare la forza, per rompere le barriere che si frapponessero alla dilatazione della civiltà. Chi, invece, attribuisce a tali nazioni un diritto rigoroso ammette non soltanto la legittimità dell'uso della forza, ma deve anche scivolare verso il riconoscimento della sua doverosità, in caso di irragionevole e ingiustificata resistenza da parte dei popoli, ai quali si intende apportare il beneficio di un superiore grado di cultura.

A questa seconda opinione aderisce oggi un buon numero di teorici. A superare però la difficoltà che si presenterebbe, se si continuasse a considerare la colonizzazione come un aspetto del problema della guerra giusta, essi inclinano ad innovare in ciò la dottrina tradizionale, concependola come una dilatazione di bene, operata dalle singole nazioni a nome e per incarico della società internazionale. Ma è da osservare che, se la colonizzazione nel suo secondo momento può essere riguardata come una dilatazione di bene, è difficile concepirla semplicemente come tale nel primo momento, che consiste nella conquista violenta di un territorio altrui, ed è quindi impossibile sganciarla, come si vuole, dal problema generale della guerra giusta. In ciò videro meglio i teologi e moralisti antichi, i quali inoltre ebbero il merito di non lasciarsi fuorviare da ragioni apparentemente luminose, ma in realtà poco solide. Tale è, ad es., la supposizione che attribuisce la colonizzazione ad un incarico avuto dalla società solidale delle genti. Concezione fittizia, finché tale società rimane allo stato organico, e pericolosa perché in definitiva abbandona all'estimazione soggettiva di ciascun popolo l'interpretazione della inesistente volontà universale della società internazionale.

Comunque sia, dato che si rivela vano il tentativo di uscire dal solco della tradizione, la questione si riduce a vedere se i popoli arretrati abbiano o no un dovere rigoroso di progredire, al quale faccia ricompro nelle nazioni civili un vero diritto, che si possa ritenere lese se quelli non provvedono al loro progresso. Posta la questione in questi termini, la soluzione negativa sembra la più probabile. Il dovere di raggiungere un certo grado di perfezionamento, non avendo di sua natura un riflesso bilaterale, non entra nel campo riservato alla giustizia, e perciò stesso non genera negli altri un diritto di richiesta, che possa dar luogo ad un'offesa, sulla quale si possa in qualche modo fondare la facoltà di adoperare
la forza, per punire il trasgressore, fino alla privazione della sua indipendenza.

Un ultimo titolo ancora discusso è quello che si fonda sulla necessità estrema di vita, determinata dall'eccesso della popolazione sulle risorse alimentari e produttive di un paese sovrapopolato, che non riesce a nutrire adeguatamente i suoi figli né a procurare loro lavoro sufficente, per guadagnarsi i mezzi indispensabili all'esistenza. Speculativamente non sembra si possa negar valore all'argomento. Come nelle relazioni individuali la necessità estrema comunica all'indigente il diritto di prendere il bene che gli è indispensabile a superarla, cosi nelle relazioni internazionali, se mai si avverassero tutti gli estremi della necessità estrema di vita, il popolo indigente avrebbe a fortiori il medesimo diritto, in quanto la vita di una collettività è nell'ordine obiettive più importante della vita fisica individuale. Tuttavia tale diritto, in linea speculativa certo, rimane poi circondato da tante e tali limitazioni, che in pratica si rivela più astratto che concreto. Contro la sua validità si è opposto che la soluzione del caso di necessità vitale, causato dall'eccedenza di popolazione, non va risolto con l'espansione coloniale, ma con l'emigrazione, valvola molto comoda per lasciar deffuire le aliquote che il paese non può nutrire. Ma l'eccezione non sembra solida, giacché per essere tale si dovrebbe dimostrare l'obbligo della nazione sovrapopolata a scegliere il mezzo dell'emigrazione, con le perdite che essa comporta, mentre esistono terre scarsamente popolate e risorse naturali non sfruttate per mancanza di braccia.

Da quanto è stato sommariamente esposto appare come la materia sia tuttora allo stato fluido, non essendo ancora i teorici riusciti a mettersi d'accordo su alcuni punti essenziali, per costruire un sistema organico di d. c. Il parziale abbandono della tradizione morale e giuridica, che si estende dal tempo del Vitoria fino al Taparelli, è stata causa di smarrimento. Si potrà forse imboccare la giusta via, tornando ai principi già posti dai teologi e moralisti del sec. xvI, ai quali spetta il grande merito di aver fondato il diritto internazionale moderno.

Bibl.: F. de Vitoria. Relectiones theologicae: De Indis recenter incentis, Lione 1237; F. Suárez, De bello; J. Folliet, Le droit de colonisation. Parigi 1920; J.-T. Delos. L'espansion coloniale est-elle légitime?, in Semaines sociales de France, Marsiglia-Parigi 1930, pp. 109-36; P. Collin, Cathofizisme et colonisation (Brochures de l'cducamn, 5); J. B. Scott, Francisco de Vitoria and his Law of Nations, Washington 1934; Vari autori, Vitoria et Suárez. Contribution de théologiens au droit international moderne, Parigi 1939; Azion., Codice di morale internazionale, Roma 1944; A. Messineo, Giustizia ed espansione coloniale, ivi 1945; L. Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale, 2 voll., 5² ed., Roma 1949.

Antonio Messineo
COLONIZZAZIONE. - La storia della c. moderna comincia con la scoperta delle terre oltre oceano, alla cui ricerca mossero gli esploratori portoghesi e spagnoli. Uno dei principali motivi delle loro imprese avventurose, oltre che estendere il dominio nazionale, fu quello di dilatare la fede. Cosi i sovrani dei due principali popoli colonizzatori del sec. xvi come i navigatori non riuscivano a separare i motivi politici ed economici dal motivo religioso, e perciò uno spirito di crociata alitava su tutta la rischiosa opera di esplorazione, del quale resterà sempre un simbolo Cristoforo Colombo, che, non appena sbarcato sulla nuova terra, vi inalberà il vessillo della Croce e la bandiera di Castiglia.

Per effetto di questo atteggiamento spirituale, conforme alla religiosità del tempo, la c. tendeva alla dilata-

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(da V. T. Harlow, Colonising expuditions on the West Indire and Guiana [1673-81], Londra 1921)
Colonizzazione - Carta dell'isola di S. Cristoforo. Inciome di A. Peyrouain (Parigi ca. 1667). Londra, British Museum Maps. 82170 (1).
zione della civiltà cristiana, per la quale i sovrani stessi sollecitavano l'invio di missionari nei nuovi possedimenti affinché si dedicassero all'educazione degl'indigeni. Grazie a questo interessamento sovrano, sciamarono dall'Europa schiere numerose di missionari, sovvenzionati dal pubblico erario. Insieme con i conquistatori presero il mare Agostiniani, Francescani, Domenicani e Gesuiti, direnti verso tutti gli angoli dei vasti imperi coloniali che si andavano formando. Per espressa richiesta del re di Portogallo, Giovanni III, salpa per le Indie Francesco Saverio, e dietro le sue orme si incamminano i numerosi missionari del nuovo Ordine religioso cui egli apparteneva. La stessa politica segue la Spagna in America. Ai primi Domenicani e Francescani, approdati subito dopo la scoperta, seguono gli Agostiniani, e tutti iniziano l'incivilimento delle tribù barbare.

In queste direttive della politica coloniale spagnola e portoghese non tutto fu puro ideale; resta però sempre che la c. non venne allora intesa come semplice opera di sfruttamento, ma insieme come una sacra missione di civiltà. Le istruzioni di Isabella a Cristoforo Colombo in occasione del suo secondo viaggio mettono in rilievo tale significato, giacché ingiungono all'ammiraglio di considerare come primo e principale negozio la conversione degl'indigeni al cristianesimo, nulla importandole se, per ottenerla, l'erario ne avesse gravame. La Chiesa non manco di incoraggiare e di confermare questo indirizzo politico. Le concessioni dei papi al Portogallo e alla Spagna erano a cio dirette. Due atti di Alessandro VI documentano quest'azione. Nel 1497 egli concedeva alla corona portoghese il diritto di esclusività sulle colonie dell'Africa occidentale e una serie di privilegi, con la clausola restrittiva dello spontaneo assoggettamento degli indigeni. Una simile concessione, fatta alla Spagna nel 1493, in tre atti consecutivi, ingiungeva a Ferdinando, con la bolla del 3 maggio - di inviare nelle terreferme e nelle isole menzionate uomini probi, timorati di Dio, abili, capaci di istruire gli abitanti delle dette regioni nella fede cattolica e nei buoni costumi».

Non mancarono certo nella c. spagnola e portoghese gli abusi, contro i quali si sollevarono i missionari. Cib tuttavia non toglie che le direttive delle corti fossero sane ed umane, come dimostra la legislazione coloniale spagnola. Non si pud non riconoscere, leggendo la collezione delle
leggi per le Indie, la saggezza delle leggi spagnole e lo spirito umanitario che le ha dettate. Venne, infatti, dato sempre l'ordine di considerare gli indiani come sudditi della Spagna e uomini liberi, di proteggerli e di difenderli: vennero, anzi, a questo scopo ad essi accordati i privilegi che la legge riconosceva ai minori di età, col diritto di disporre dei propri beni e il favore eccezionale di poter rescindere i contratti. A queste disposizioni generali, emanate dall'autorità regia e dal Consiglio delle Indie, fecero sovente seguito ordinanze particolari improntate allo stesso spirito.

Nonostante gli abusi, il problema coloniale si pre-
sentò sempre alla mente del legislatore spagnolo come un problema di civiltà e di umanità. L'indigeno non viene disprezzato, nessun odio di razza lo separa dai dominatori, nessuna ordinanza lo inabilita al matrimonio con i bianchi; solo da Madrid si insiste che si regolino col matrimonio legittimo le unioni contratte con donne di colore. A causa di questa larga politica colonizzatrice nacque nella nuova Spagna una popolazione mista, che divenne la culla delle moderne nazioni dell'America latina e della loro cultura.

Come termine di contrasto può servire la parellela legislazione della Virginia nell'America del nord. L'Assemblea generale di questo Stato nel 1660 concedeva ai bianchi il potere di catturare gli indigeni e di venderli come schiavi in riparazione di eventuali danni da essi arrecati; nel 1663 stabiliva il principio della responsabilità collettiva di tutto il villaggio, nel caso che un bianco fosse stato ucciso nelle vicinanze; nel 1665 privava gli indiani del diritto di eleggersi i capi; nel 1676 decretava che ogni indiano fatto prigioniero cadeva nella condizione di schiariti perpetua; nel 1692 interdiceva qualsiasi unione matrimoniale tra bianchi e genti di colore, mentre con un articolo del codice privava negri, mulatti e indiani del diritto di possedere.

L'effetto ultimo di questa politica coloniale, dalla quale esula ogni senso di umanità, fu lo sterminio delle popolazioni indigene, contro le quali venne condotta una guerra spietata. Nell'America del nord non sorsero per conseguenza nuove nazioni dalla fusione delle popolazioni indigene e immigrate, ma la razza bianca, dilatandosi, spense intorno a sé la vita. Gli abusi dei colonizzatori non furono dunque meno gravi nell'America del nord; ma mentre qui ebbero sanzione legale, nel sud rimasero quasi sempre illegali e vennero in parte corretti dall'opera dei missionari e dell'intervento della Chiesa.

La storia delle missioni nell'America del sud si intreccia intimamente con la storia della c. L'incresciosa e spesso barbara condizione degli indigeni, ridotti in schiavitù, venne combattuta dai missionari con un ardimento che ancora oggi riscuote l'ammirazione dello storico. Nel Brasile, dove la legislazione è meno coerente, lavorano e lottano per la causa degli indiani il p. M. Nobrega e il p. Anchieta, tuttora ricordati nei fasti della storia brasiliana.

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La medesima battaglia combattono nei possedimenti spagnoli altre nobili figure, scese in campo contro il regime dell'Encomienda, degenerato in larvata schiavitù, tra le quali più note sono quelle dei domenicani Antonio Montesinos e Bartolomeo Las Casas.

La Chiesa appoggiò col suo intervento l'opera di questi pionieri. Nel 1537 Paolo III pubblica la celebre bolla Veritas ipsa, nella quale, dopo aver riconosciuto negli indiani dei veri uomini, vieta che siano privati della libertà, del godimento dei loro beni o che siano ridotti in schiavitù. Più tardi Benedetto XIV, nel 1741, riconfermando quanto avevano già disposto Paolo III e Urbano VIII, commina la scomunica latae sententiae contro tutti coloro che avessero privato gli indiani della libertà, includendo nella condanna, non soltanto chi in modo diretto pigliava parte a negozi tendenti a spogliarli dei beni e a ridurli in schiavitù, ma persino quelli che indirettamente avessero concorso a mantenere e a favorire tali pratiche.

Le concezioni cambiano col sec. xviri, durante il quale le potenze europee si lanciano a gara alla conquista delle terre ultramarine definite nullina, per estendere la loro influenza, aumentare il prestigio nazionale, rafforzare posizioni strategiche e soprattutto per accaparrarsi nuove fonti di materie prime per le industrie nazionali in crescente sviluppo, e sbocchi commerciali per i loro manufatti. In conformità dello spirito egoistico, dal quale venivano suggeriti i motivi accennati, la c. viene impostata sul principio del massimo sfruttamento delle ricchezze del suolo e del mercato, ad esclusivo vantaggio della potenza colonizzatrice e con scorso riguardo alle popolazioni indigene, assoggettate sovente ad un duro servaggio, come merce tra le altre merci. Questa mentalità mercantesca è perdurata quasi fino ai nostri giorni, sebbene non siano mancati movimenti di idee per far prevalere una concezione più umana.

Questi movimenti condussero nel sec. xix all'abolizione della schiavitù e indussero le potenze ad accettare, con l'Atto generale di Berlino del 1885, principi alquanto più elevati. In esso, rispetto alla c. dell'Africa centrale, le potenze che ne erano interessate si obbligarono a rivolgere la loro opera all'accrescimento del benessere materiale e morale delle popolazioni indigene e a stabilire le condizioni più
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(Int. UStS)
Colonizzazione - Chiesa di Williamsburg, capitale della Virginia, all'epoca della c., eretta nel sec. xviri, ricostruita sulla pianta originale da J. P. Rockfeller iuniora nel 1930.
favorevoli allo sviluppo del commercio e della civiltà. Tali disposizioni vennero poi confermate dall'Atto generale di Bruxelles, nel 1890 , e a St-Germain, nel sett. del 1909, con qualche mutamento. Nondimeno, con le convenzioni rammentate le nazioni non andavano oltre ad una comune dichiarazione di intenti umanitari, alla cui attuazione si impegnavano singolarmente, senza creare organo alcuno di vigilanza sull'adempimento degli obblighi assunti.

Soltanto con la Società delle nazioni, il regime coloniale dei paesi sottratti al dominio delle potenze vinte nella prima guerra mondiale, viene decisamente fondato sulla preminenza del benessere delle popolazioni arretrate e nuovamente la c. viene intesa come una sacra missione di civiltà. Per attuare tale nuovo programma, fu creato col Patto della Società delle nazioni l'istituto del Mandato, che ha introdotto nell'ordinamento internazionale la nuova figura giuridica del regime tutelare, ripreso dalla Carta delle Nazioni Unite, dopo la seconda guerra mondiale, sotto il nome di amministrazione fiduciaria. In questa ultima convenzione, tuttavia, il concetto che la c. è una missione di civiltà confidata alle nazioni più progredite, è stato accertato da tutte le potenze coloniali, come principio che va applicato, non solo ai territori ceduti in amministrazione fiduciaria, ma anche alle colonie soggette alla loro sovranità, e ciò segna un sensibile progresso sul Patto societario.

Le idee però, che sono riuscite finalmente a penetrare nell'ordinamento internazionale dopo cosi lunga e lenta evoluzione, rimontano alla lontana tradizione del pensiero cattolico. Già nella legislazione spagnola si affaccia la figura dell'indiano come di un immaturo da sottoporsi a tutela. Il concetto che la c. è una missione di civiltà predomina nelle memorie scritte dal Las Casas in favore degli indigeni. Egli vi sostiene che gli abitanti originari delle Indie erano uomini liberi prima della conquista, e tali sono rimasti dopo di essa. Essi in tanto sono sudditi del re di Spagna in quanto sono disposti a riconoscerlo come tale, e solo su questo atto di soggezione volontaria si appoggia il suo diritto di governarli, e non sopra un diritto inerente alla sua potenza. La c. non è, dunque, conquista arbitraria, ma sottomissione spontanea di popolazioni arretrate ad una signoria più evoluta, affinché questa provveda alla loro educazione civile e religiosa. Questi principi, appena abbozzati dal Las Casas, ottennero una sistemazione teorica dalla mente lucida di Francisco de Vitoria, col quale si inizia propriamente il ciclo dottrinale.

Il problema generale sollevato dalla c. involge due questioni: la prima riguarda la legittimità dell'occupazione, la seconda le norme etico-giuridiche che devono regolare le relazioni tra colonizzatore e popolo colonizzato. La dottrina cattolica si è soffermata di preferenza sulla prima di più difficile soluzione. Il primo ad occuparsene in modo sistematico fu il Vitoria nelle sue celebri Relectiones de Indis insulanis. L'anima del suo sistema è il principio di eguaglianza tra gli Stati, i quali hanno gli stessi diritti fondamentali, cui immediatamente fa seguito quello dell'interdipendenza, avendo bisogno i popoli della collaborazione altrui per vivere e progredire, e perciò esiste una società universale delle genti voluta dalla natura.

Tale comunità è retta da leggi speciali, le quali derivano parte dalla natura, parte dal consenso e dalle convenzioni, e tutte hanno come principio comune quello della giustizia. Posti questi principi generali, il Vitoria passa a discutere la questione dell'espansione coloniale, che non condanna in modo assoluto, ma ammette se sorretta da causa giusta, riducendo il problema particolare a quello più generale della giustizia della guerra. Conseguentemente egli rigetta molti dei titoli, a suo tempo allegati

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Colonizzazione - Carovana di emigranti sotto le Montagne Rocciose. Litografia del 1849.
dagli aulici, perché non sorretti dalla giustizia: né il dominio dell'Imperatore su tutto il mondo, né il preteso diritto universale del Papa, né la dilatazione della fede, né i costumi barbari, né la scoperta possono validamente fondare l'occupazione delle colonie.

Ammette il titolo della scelta volontaria, perché volenti non fit iniuria, e tuttavia nel caso degli indiani non la ritiene sufficente, perché mancano i requisiti alla stipulazione di un vero contratto di soggezione a causa dell'immaturità di uno dei contraenti. L'espansione coloniale può solamente fondarsi su alcuni diritti universali, quali sono quelli di libero transito, di commercio e di scambio, posseduti da tutti i popoli, e la cui violazione da parte dei popoli arretrati può far sorgere la causa giusta per assoggettarli mediante l'uso della forza, dopo aver esauriti i mezzi pacifici. Ammette inoltre come titolo legittimo la salvezza delle persone innocenti, perché del loro aiuto la legge naturale incarica il prossimo; rimane, invece, dubbioso rispetto al titolo di civiltà, a proposito del quale precorre i tempi, proponendo per il conseguimento di questo scopo un regime tutelare, i cui termini sono tornati a rivivere nel sistema del mandato. La dottrina dei padri Francesco Suárez e Taparelli si allontana di poco da quella del Vitoria; essa si mostra soltanto più decisa nel respingere il titolo di civiltà, sostenendo che il progresso individuale e sociale non può essere imposto con la forza, perché non è un dovere giuridico, la cui trasgressione possa recare offesa agli altri.

La teoria si è mantenuta sulle posizioni descritte fino a pochi anni addietro, quando in Francia particolarmente e in Belgio si è cercato di sganciare l'espansione coloniale dalla dottrina generale della guerra giusta. A tale scopo si sono proposti nuovi titoli. Movendo dal principio, già sostenuto dal Vitoria, che i beni della terra sono stati originariamente dati all'umanità, affinché li usasse per raggiungere gli scopi della vita e avanzasse nel progresso, se ne è concluso che i popoli non sono veri proprietari dei
loro territori, ma semplici amministratori a nome dell'umanità. Se quindi le loro risorse rimangono infruttuose nelle mani di un popolo, questi ne può essere privato giustamente da un altro più progredito, affinché il loro sfruttamento concorra al benessere generale.

Su questo argomento si sono fondati due nuovi tito