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 chiese, come S. Eustachio e S. Isidoro, e munifico verso l'ospedale di S. Gallicano del quale fu protettore. Chiamò a Roma Giovanni Gaetano Bottari e Pier Francesco Foggini i quali ebbero su di lui illimitata influenza come consiglieri; fu in contatto con il card. Domenico Pessioneı che con quei due era legato da tenace amicizia; e questo fece si che dagli avversari dei Gesuiti e dai giansenisti romani fosse considerato ed invocato quale sostegno e protettore. Questa sua tendenza lo condusse ad immischiarsi nelle faccende del noto p. Norberto cappuccino e de1 giansenisti olandesi. Non ebbe molto favore sotto Benedetto XIV ed ancor meno sotto Cíc nente XIII. Morì a 86 anni e fu sepolto al Laterano, dov'era stato arciprete, nella cappella di famiglia.

Bibl.: L. Passerini, op. cit., p. 176 sgg.: Pastor, XV, p. 668 sg., A. C. Jemolo, Il giantenismo in Itatia, Bari 1928, p. 163; E. Dammig, Il movimento giansenista a Roma, Città del Vaticano 1945, p. 228; Forcella, op. cit., VIII, p. 85, n. 233; p. 416 , n. 633 .

Andrea C., nipote del card. Neri, n. a Roma l'ir giugno 1735, m. ivi il 19 genn. 1795. Ammesso giovanissimo alla corte pontificia, fu creato cardinale diezono di S. Angelo in Pescheria a 24 anni da Clemente XIII il 19 dic. 1759. Passò al titolo presbiterale di S. Matteo in Merulana l'ir sett. 1769, al vescovato di Sabina il 16 luglio 1776. Fu educato dal Bottari e dal Foggini amicissimi dello zio. Non eccelleva per ingegno e segul la corrente dello zio nell'atteggiamento verso i giansenisti romani. Si mostrò molto attivo nel procurore la soppressione dei Gesuiti, e procedette senza alcun riguardo nel dare esecuzione alla soppressione. Protesse Scipione de' Ricci e favorì la sua nomina a vescovo di Pistoia; ma sull'ultimo si staccò da lui. Fu prefetto della Segnatura di giustizia ed arciprete di S. Maria Maggiore.

Bibl.: L. Passerini, op. cit., pp. 183-84; Pastor, XVI, n. p. 216 sgg. e passim: A. C. Jemolo, op. cit., p. 105 sg; E. Dammig, op. cit., p. 231 sg.; Forcella, op. cit. VIII, n. 264.

Andrea fu l'ultimo grande prelato della casa, la quale continuò a dare uomini di governo al granducato di Toscana e poi al Regno d'Italia. Cf. G. B. Picotti, s. v. in Enc. Ital., XI (1031), p. 525 sgg.

Niccolò Del Re
Tommaso. - Uomo politico, n. in Firenze il 7 nov. 1767 , m. a Roma il 6 genn. 1856. Colto, prudente ed abile nei pubblici negozi, incrementò la splendida biblioteca e le pregiate raccolte avite di Roma e di Firenze, ed ebbe parte non trascurabile nelle vicende cie caratterizzano la storia dello Stato pontificio durante il secolo passato.

Membro delle corti del granduca di Toscana e di Maria Luigia di Borbone, ebbe missioni diplomatiche presso la Repubblica (1796) ed il primo Impero francese (1805). Chiamato a Parigi nel 1809, da Napoleone fu nominato senatore, ciambellano, conte dell'impero, con l'incarico di costituire a Roma i collegi elettorali e di insediare al palazzo della Cancelleria la suprema Corte di giurisdizione imperiale. Per breve tempo senatore dell'Urbe si tempi di Pio VII, poi fu al séguito del card. Marini nel chiedere conto al generale austriaco Weldon della neutralità dello Stato romano ( 1848 ) brutalmente violata.

Partito Pio IX per Gaeta, partecipò alla Giunta provvisoria di governo, ma poi, oppostosi alla convocazione della Costituente, si vide costretto a fuggire nella natia Firenze. A restaurazione avvenuta, Pio IX lo annoverò fra i componenti la nuova Consulta di Stato per le finanze, e nei brevi anni rimastigli contribul non

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poco al risanamento dell'erario ed al riordinamento della pubblica amministrazione.

Bil.: L. Passerini, Genealogia e storia della famiglia C., Firenze (838; F. Sartini, s. v. in Enc. storico-mobiliare it., diretta dalla Sprotti, II, Milano 1920, p. 250 sgr.; E. Michel, s. v. in Diz. Ril. Noz., II, p. 735; G. B. Picotti, s.v. in Enc. Ital., XI (1931), p. 226; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministra. tiva di Pio IX, tra il 1830 ed il 1870 , Roma 1945. Paolo Dalla Torre

Neri, fratello di Tommaso, ministro toscano, n. il 23 nov. 1771 a Firenze, m. ivi il 23 ott. 1845 . Dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese fu incaricato della ricerca di un modus vivendi con Parigi (1796), ma falli in questa missione. Occupata la Toscana da Napoleone, fu chiamato, soprattutto per la sua particolare competenza finanziaria, a far parte del Consiglio di Stato a Parigi (1809). Alla restaurazione lorenese il C. divenne plenipotenziario toscano al Congresso di Vienna, comportandosi con tatto e con misura, doti queste che non gli vennero meno neppure nei Congressi di Lubiana (1821) e di Verona (1822), dove pure rappresentò la sua corte. Direttore della Segreteria di Stato dal 1814 , collaboratore e successore del Fossombroni, la politica toscana della Restaurazione si identifica in buona parte col suo nome.

Le provvidenze di carattere economico e finanziario durante questo periodo, la strenua resistenza opposta ai tentativi d'intervento dell'Austria negli affari interni del granducato, insomma quella moderata politica toscana rifuggente tanto dalla reazione quanto dalla rivoluzione, è merito del C.

Nelle relazioni con la S. Sede il C. tenne fermo alle teorie giuseppiniste, fissate nella vecchia legislazione leopoldina. Durante i pontificati di Pio VII, di Leone XII e di Pio VIII, le relazioni tra la S. Sede e la Toscana furono in complesso cordiali, anche se talora sorsero degli screzi per certe pretese giurisdizionali delle autorità fiorentine. I rapporti peggiorarono invece sensibilmente verso la fine del pontificato di Gregorio XVI. Da una parte ciò fu dovuto ad alcune disposizioni governative (divieto di stampa delle pastorali il cui testo non fosse stato preventivamente approvato dall'autorità civile, ecc.), dall'altra, all'essersi rifiutato il C. di procedere all'estradizione di individui richiesti dalla S. Sede a norma di una convenzione speciale conclusa nel 1827. Vedi tav. XXXIV.

Bibl.: E. Michel, s. v. in Diz. Risorg., II, p. 754. Si cf. inoltre A. Zubi, Storia civile della Toscana, IV, Firenze 1852, passim; G. Boldossaroni, Leopoldo II granduca di Toscana e i suoi tempi, ivi 1871 , p. 58 sgr.; E. Piola Caselli, Un minitivo toscano al congiutco di Vienna, in Rassegna nazionale, 194 (1913), pp. 487-502; 192 (1914), pp. 48-70; 196 (1915), pp. 39-70. Per le relazioni con la S. Sede cf. J. Schmidlin, Palsigeschichte der neuesten Zeit, I, Monaco 1933, pp. 192 e 603. Silvio Purlani

CORSIVA, SCRITTURA. - Per s. c. s'intende quella tracciata rapidamente, currenti calamo, in opposizione a quella dritta o posata.
I. Nella paleografia greca. - Nell'antichità greca, dal sec. in a. C. in poi, accanto all'onciale (v.) si trova un tipo di scrittura più corrente, che serviva per la corrispondenza ordinaria, per contratti, testamenti, ricevute, appunti e, in breve, per tutti gli affari della vita giornaliera. Questo tipo di scrittura, detta c., si distingue dall'onciale per il fatto che le lettere presentano determinate caratteristiche derivanti dalla concuranza dello scriba o dal desiderio di sollevare il meno possibile la penna, per scrivere con maggiore celerità; così che alcune lettere risultano tracciate con un minor numero di tratti di quelle onciali corrispondenti (l'uta in due tratti, invece che in tre; h per H; il toa in un sol tratto, invece che in due: v per T); altre si legano tra loro mediante un tratto che unisce l'ultima parte di una lettera con la prima di quella successiva; gli angoli a volte si arratondano, a volte si restringono o scompaiono; alcuni tratti si semplificano, si accorciano o vengono addirittura soppressi. Ma, a parte le deformazioni che logicamente ne derivano, la forma fondamentale delle lettere nella s. c. rimane la stessa che in quella onciale: è essenziale,
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(da Pupuri Greco-Egizi pubbl. dall' Arcad. dei Lineri sotto la dir. di D. Comperetti e G. Vicilli, II, fasc. 10, Milano 506, p. 61, taz. Ida CORSIVA SCRITTURA - Lettera di Alipio a Heronino frontista di Thraso, in data 29 ott. 264 a. C.
perciò, non confondere la s. c. con la minuscola (v.), che è un prodotto prettamente bizantino.

I più antichi esempi databili di s. greca c. a noi pervenuti, risalgono all'incirca alla metà del sec. III a. C., ma è assai difficile, se non addirittura impossibile, fissare un limite netto di demarcazione tra la scrittura onciale e quella c., perché il passaggio tra i due tipi è insensibile. Alcuni papiri in onciale del sec. III a. C. presentano anche caratteristiche della s. c.: H e T nella forma già accennta ( h e v ) e diverse legature tra le lettere. Si può, quindi, solamente affermare che nel sec. III a. C. la s. c. è in pieno sviluppo.

Come si trova in papiri, ostraka, tavolette cerate, ecc., la s. c. suole essere distinta in tre fasi, corrispondenti alle tre diverse dominazioni che subì l'Egitto dopo la caduta dell'antico impero egiziano: la tolemaica, dal 323 al 30 a. C.; la romana, dalla conquista di Augusto sino alla fine del sec. III; e la bizantina, fino alla data della conquista araba ( 640-43 ) ed oltre. A ciascun cambiamento di dominazione corrispondende un cambiamento nel carattere generale della s. c., per l'influenza della scrittura ufficiale del tempo (cf. E. M. Thompson, p. 151). Tentare, però, una classificazione delle s. c. dal sec. III a. C. al sec. viII d. C., è un'impresa pressoché vana, come per le scritture dei nostri giorni, perché la c., tranne che negli atti ufficiali, negli altri documenti, com'è naturale, ha carattere troppo soggettivo, per cui anche nei secoli più recenti, accanto alle forme nuove delle lettere, s'incontrano quelle antiche. Comunque, in linea assai generale, la s. c. dell'età tolemaica, come si vede in papiri del sec. III e II a. C. (non si ha materiale per giudicare i caratteri generali di quella del sec. I a. C.) presenta delle forme assai semplici e inconfondibili, rispetto a quelle dell'epoca romana, arrotondate e flessuose. La s. c. del periodo bizantino, invece, è caratterizzata da un'artificiosità di forme, che si rivela nella lunghezza esagerata dei tratti di alcune lettere, proiettati in alto o in basso tra gli spazi delle righe : si nota, in chi scriveva, lo sforzo verso l'originalità. Dalla s. c. di stile bizantino nascerà poi la minuscola.
II. Nella paleografia latina. - S'incontrano forme

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corsive quasi per ogni tipo di scrittura. Si rinvia perciò alle singole voci, e, in particolare, a minuscola c.

Bibl.: W. Wattenbach, Anleitung zur griechischen Paläographie, 3^{e} ed., Lipsia 1895, p. 43 sgg.; F. G. Kenyon, The palaeography of greek papyri, Oxford 1899, p. 34 sgg.; E. M. Thompson, An introduction to greeh and latin palaeography, ivi 1912, p. 148 sgg.; V. Gardthausen, Griechische Paläographie, II, Lipsia 1913, p. 159 sgg.; P. Mass, Griechische Paläographie, in Gercke e Norden, Einl. in die Altertumswissenschaft, 3^{e} ed., I, ix, ivi 1924, p. 75 sgg.; W. Schubart, Griechische Paläographie, Monaco 1925, p. 18 sgg.; A. Sigalas, "Ioragia vhg "Eklayvody ypaghy, Tessalonica 1934, p. 179 sgg.
Mario Bursachechi
CORTE (Corti, Curte), Niccolò da. - Scultore n. a Cima di Valsolda (Lugano), non si sa quando; m. a Granata nel 1552. A Genova nel 1530 eseguì il portale del palazzo Doria, le decorazioni per l'urna delle reliquie di s. Giovanni Battista (Duomo) e collaborò con Guglielmo e Giacomo della Porta (portale di palazzo Salvago, ciborio della cappella di S. Giovanni e altare degli Apostoli nella Cattedrale). Nel 1537 l'ammiraglio de Bazán lo condusse in Spagna : lavorò con leggiadra abilità a Valladolid ed a Granata (statua della Fama per un portale di un palazzo di Carlo V nell'Alhambra, per cui poi eseguì pure una Vittoria e un bassorilievo dell'Abbondanza). Dopo di aver per qualche tempo ( 1539-4 \mathrm{I} ) tentato la pittura "retablo" della chiesa di Gava firmato «Nicolasin pintor»), forse eseguì, con l'aiuto del milanese Niccolò de Longhi, la fontana dell'Alhambra, su disegni di P. Machuca, che restò incompiuta come anche il portale meridionale di cui aveva assunto l'impresa nel 1548.

Bibl.: M. H. Bernath, s. v. in Thieme-Becker, VII, pp. 480481; C. Chiesa Galli, s. v. in Enc. Ital., XI (1931), p. 248. Fabia Borroni

CORTENOVIS, Gherardo. - Missionario barnabita, vicario apostolico di Ava e Pegu, n. a Bergamo il 28 ott. 1729: fattosi barnabita nel 1748 , insegnò dapprima filosofia ad Arpino, dove ebbe a discepolo il b. F. M. Bianchi (v.), e poi nautica a Finale e teologia ad Asti e Thonon (Savoia). Nel 1764, con i pp. M. Carpani (v.), A. Miconi, F. Re, partì per la missione barnabitica della Birmania. Lavorò prima a Monlà, dove fece costruire un seminario, ben presto distrutto dai bonzi, e dal 1774 a Rangoon. Dopo la morte ( 1776 ) di mons. Percolo (v.), gli succedette nella direzione della missione, ma, a causa delle febbri malariche, al suo ritorno da Mylapore doveva stato consacrato vescovo e mentre si accingeva ad evangelizzare l'arcipelago delle Nicobari, m. in un'isoletta di quell'arcipelago, il 5 maggio 1780.

Bibl.: L. Gallo, Storia del cristianesimo nell'impero barmano, II, Milano 1862, p. 58 sgg.; III, ivi 1862, p. I sgg.; O. Premoli, Storia dei Barnabiti, III, Roma 1925, p. 204 sgg.; G. Boffito, Biblioteca degli scrittori barnabiti, I, Firenze 1933, p. 530; L. Levati, Menologio dei Barnabiti, V, Genova 1934, pp. 28-35; lettere autografe sono nell'Archivio generale dei Barnabiti a Roma.

Virginia M. Colciago
CORTENOVIS, Marcello. - Missionario barnabita naturalista, n. a Bergamo nel 1732. Fratello di Gherardo (v.) e di altri quattro barnabiti, partì per il regno di Ava e Pegu (Birmania) nel 1771, giungendovi nel sett. del seguente 1772; fu designato vescovo e vicario apostolico di quella missione, ma non consacrato per il sopraggiungere della morte.

Alle cure apostoliche delle anime per 26 anni (a Monlà, a Rangoon, a Nabock nella direzione del seminario per indigeni, e infine ancora a Rangoon nel governo della chiesa dell'Assunta e dell'orfanotrofio, dove anche raccolse pie donne sotto una regola simile a quella delle Angeliche) accoppiò lo studio della storia naturale, di cui aveva già dato qualche saggio mentre era professore di lettere e di scienze nel seminario di Bologna e aggre-
gato all'Accademia agraria di Udine (1768), nel Giornale d'Italia edito dal Grisellini a Venezia (1770). Tra i suoi manoscritti sono due Zibaldoni contenenti memorie storiche, geografiche, botaniche e zoologiche della Birmania, succheggiati dal p. Gallo e dal p. Gobio per la Storia del cristianesimo nell'impero barmano. Da ricordare un suo viaggio nella provincia cinese di Yun-nan, allo scopo di allacciare relazioni con quei missionari francesi e insegnare ad essi la via più breve dalla Cina all'Ava. Una lettera del p. Sangermano, che ne ricevette l'ultimo respiro, riportata dal Premoli (III, p. 409) stabilisce le data precisa della morte (errata nel Boffito e nel Levati), al 5 giugno 1798.

Bibl.: L. Gallo, Storia del cristianesimo nell'impero barmano, II, Milano 1862, p. 82; III, ivi 1862, pp. 26, 99 sgg.; O. Premoli, Storia dei Barnabiti, III, Roma 1925, p. 279 sgg.; G. Boffito, Biblioteca degli scrittori barnabiti, I, Firenze 1933, pp. 530-31; Streit, Bibl., VIII, p. 740; L. Levati, Menologio dei Barnabiti, X, Genova 1936, pp. 198-202. Virginia M. Colciago

CORTE PONTIFICIA. - Nome introdotto nel sec. xir, non esistendo prima le distinzioni tra: C. p., Corte di Roma, S. Sede e Sede Apostolica. Fin da quando esso incominciò ad usarsi fu disapprovato da molti, come, ad es., da Gerboh, provosto di Reichersberg (m. il 27 giugno 1169 ).

Lo Zaccaria scrive che cardinali, prelati e ministri formano la C. p. Ma giustamente il Moroni (s. v. Curia romana, in Dic. di erudiz. storico eccles., XIX) fa osservare che occorre averne idee ben chiare, poiché possono nascere equivachi. Ad es., il De Luca nel cap. I della sua Relatio Romanae Curiae enumera come ultimi appartenenti alla Curia romana quelle persone che assistono e servono il pontefice, i cardinali ed i prelati e che son detti dal volgo cortigiani. La C.p., che il De Luca chiama curia aulica, non sarebbe altro che una parte della Curia romana, che ha attinenza esclusiva con la cerimonie e riti aulici, cioè di corte. In tutto ciò, però, nulla è discorde ed equivoco, poiché questo nome può prendersi o in senso estensivo ed allora si aderisce alla formazione della C.p., quale l'esponc lo Zaccaria, oppure in senso restrittivo ed allora si concorda con lo scritto del De Luca.

Non tanto l'uso di tal nome si deve disapprovare quanto l'abuso che se ne fece in seguito, quando col distinguere la C. dalla Sede romana si trovò in modo di sfogare il più triste veleno contro la Sede Apostolica. Ben si comprende come questo abuso fosse comunissimo ai tempi della riforma protestante, quando cioè i novatori inferivano contro la S. Sede, chiamata in dispregio C. di Roma.

Man mano però anche questo nome entrò nel buon uso comune e nella metà del sec. xvir Girolamo Lunadoro faceva uscire, per i tipi di Andrea Fei in Bracciano, la sua Relazione della C. di Roma, in cui si contengono notizie veridiche delle varie cariche, che compongono tale C. Il nome, però, fu di rado usato ufficialmente. Infatti nello pubblicazione ufficioso La gerarchia cattolica e la famimiglia pontificia, edita a Roma dai fratelli Monaldi, si accenna ad esso solo quando si dànno gli Indirizzi dei dignitari e primari ufficiali cardinali, prelati, laici, ecc. della c. p. e Curia romana. Tale menzione fu ripetuta fino a qualche anno fa nell'Annuario pontificio, pubblicazione ufficiale della S. Sede, ma ora è scomparsa del tutto. Si trova però usata nell'art. 10 del Trattato Lateranense, e nel Protocollo tra la S. Sede e l'Italia del 6 sett. 1932, il quale dà anche un elenco delle cariche di cui è composto la C. p.

Bibl.: G. Lunadaro, Relazione della C. di Roma, Bracciano 1630; F. Zaccaria, Lo stato presente ossia la relazione della C. di Roma, già pubblicato dal cav. Lunadaro, ritoccata, accresciuta ed illustrata, Roma 1774; A. Haine, De la Cour romaine sous le pontificat de Pie IX, 2 voll., Lovanio 1836-61; Pietro (in religione Ippolito) Helvet, Album ou collection complète et historique des costumes de la Cour de Rome, Parigi 1862; Laszlo Toth, A papai lakasvizomyai a XIII..., Budapest 1924. Guglielmo Felici

CORTÉS, Hernaín. - N. a Medellín nel 1485, m. a Siviglia il 2 dic. 1547. Ambizioso ed avido di gloria e di avventura, nel 1504 è a S. Domingo, nel 1511 a Cuba. Nel 1519 comanda la spedizione di conquista del regno degli Aztechi. Entra nella città di Messico l'8 nov. 1519. Feroci rappresaglie

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contro gli Indi ribellatisi furono messe in atto dall'Alvarado, che C. aveva lasciato luogotenente a Messico. C. poté vincere solo perché gli Indi di Tlascala gli furono fedeli (1520). Nel 1521 riusci a far prigioniero il re Guatimosino. Carlo V lo nominò il 5 ott. 1522 capitano generale della Nuova Spagna. Il suo successivo tentativo di ampliare la conquista dell'America centrale falli. Uomo di cultura (aveva studiato diritto a Salamanca) e profondamente credente (protesse le missioni francescane in Messico) è tra le figure più complesse della storia dell'espansione spagnola.

BibL.: E. Pardo Bazán, H. C. y sus bazabas, Madrid 1914; J. Babelon, La vie de Fernand C., Parigi 1928; M. Solana y Guiiéreza, Ensayo biológico sobre H. C., Oaxaca 1933; id., D. H. C. Margals del Viale de Gajaca, México 1938; R. S. Chamberlain, Two unpublished documents of H. C. and New Spain, in The Hispanic American Historical Review, 18 (1938), pp. 314-23; S. de Medariego, H. C., Buenos Aires 1941; L. Torres, H. C. conquistador de Méjico, 2^{2} ed., Madrid 1942; H. R. Wagner, The rise of Fernando C., Berkeley 1944; cf. anche E. Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia Española e Hispano-Americana, 2^{2} ed., Madrid 1927, con bibl. completo. Massimo Petrocchi

CORTESE, Gregorio. - Cardinale, riformatore dei Benedettini e teologo, al secolo Giovan Battista Andrea, n. a Modena nel 1483 e m. a Roma il 21 sett. 1548. Mandato a Lérins nel 1516 a riformare quel monastero, lo trasformò in un santuario di pietà e di scienza, annettendovi un'accademia per studi umanistici. Abate a Lérins, Modena, Perugia, a S. Giorgio di Venezia, a Praglia, a Polirone, fu infine visitatore generale della Congregazione cassinese e visitatore apostolico per tutta Italia. Chiamato a Roma nel 1536 per collaborare alla Riforma, creato cardinale il 2 giugno 1542 e il 6 nov. successivo vescovo di Urbino, fece parte della Congregazione per la preparazione del Concilio di Trento. Meno felice in poesia, lasciò brevi opere di filosofia, teologia, apologetica, S. Scrittura, patristica, storia ecclesiastica e di cose profane, ma molto andò smarrito e molto rimane inedito. La edizione delle sue opere fu curata da Giovanni Gradenigo, vescovo di Ceneda: Greg. Cortesi, monarchi cassinatis ex S. R. E. Cardinalis, omnia, quae huusque colligi potuerunt, apera ab eo scripta sive ad illum spectantia (2 voll., Padova 1774).

BibL.: G. A. Gradenigo. Biografia, in Opera Cortesii, I, Padova 1774; G. Tinaboschi, Storia della litteratura italiana, VII, parte 1*, 1. II, Roma 1784, cap. 1, nn. 16-17, pp. 283-89; A. G. Ansori, Pio de G. C., Parigi 1788; G. Prandi, Elogio storico del cord. G. C., Pavia 1788; F. Dittrich, s. v. in Kirchenlex., III, coll. 1135-39; Hurter, II, 1499-1500; M. Ott, s. v. in Cath. Dec., IV, pp. 400-401; Anun., s. v. in Enc. cur. sumeric., XV, pp. 1047-48; Pastor, V, pp. 135-36; V. Schweitzer, s. v. in LThR, III, col. 57.

Vito Zollini
CORTESE, Paolo. - Umanista, n. a Roma da famiglia originaria di S. Geminiano nel 1465 , m. nel 1510. Amico di Pico della Mirandola e del Poliziano, fu segretario apostolico sotto Alessandro VI e sotto Pio III, succedendo al Platina nel 1481.

Fu chiamato il «Cicerone scolastico»; ma per quanto riguarda la sua opera teologica, non è scolastico né nello spirito né nella forma, anzi è antiscolastico, e, quanto pomposo nella forma, altrettanto è povero di contenuto. Deciso ciceroniano nel suo stile latino, intese dare veste classica alle materie teologiche e canoniche: particolarmente nell'opera De cardinalatu, stampata nel 1510 ; in essa intese esporre quanto dovere sapere e come operare un cardinale. Di carattere letterario è invece il De hominibus doctis dialogus scritto nel 1489, pubblicato da A. Politi (Firenze 1734).

BibL.: G. Tinaboschi, Storia della letteratura italiana, VI, Roma 1783, pp. 262-67; Hurter, II, col. 1112; B. Heurtebize, s. v. in DThC, III, coll. 1913-14.

Vito Zollini
CORTESE, Tiburzio. - Vescovo, n. a Modena nel 1738, m. ivi il 30 dic. 1823. Eletto vescovo della sua città nel 1786, curò l'educazione del clero e dei
giovani, riformando tutta l'organizzazione del seminario locale. Durante l'invasione francese assunse anche il governo della vicina diocesi di Reggio, dell'abbazia di Nonantola, e del territorio della Garfagnana. Caduto il regno italico e insediatosi il duca Francesco IV, fu a questi vicino col consiglio e con la preziosa collaborazione. Nel 1821, per particolare intercessione dello stesso duca, Pio VII revocò il Concordato del 1809 fra la S. Sede e Napoleone, secondo il quale l'antica abbazia di Nonantola doveva essere abolita e la aggregò al vescovato di Modena. Cosi nel 1822, alla morte del vescovo Francesco Maria d'Este, il C. fu nominato abate commendatario di Nonantola. Ristabili l'abbazia, riattivò il seminario fondato da s. Carlo Borromeo, e, nonostante l'età ormai avanzata, visitò tutto il territorio fino a Fanano.

BibL.: T. Bayard de Volo, Vita di Francesco V, duca di Modena, IV, Modena 1882, pp. 31-36.

Gabriella de Stefano
CORTI, Bonaventura. - Ecclesiastico, naturalista, n. a Scandiano (Emilia) il 26 febbr. 1729, m. a Reggio Emilia il 30 genn. 1813. Fu professore di fisica nel collegio di S. Nazario a Reggio Emilia, poi rettore di quello di S. Carlo a Modena.

Le sue osservazioni più celebri sono quelle sui movimenti protoplasmati nelle cellule vegetali, precorrendo cosi il Brown nella descrizione dei movimenti dei granuli del protoplasma (movimenti detti «browniani»). Le sue prime osservazioni risalgono infatti al 1772, mentre R. Brown nasceva nel 1773 .

I suoi lavori più notevoli sono: Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta acquaioola (Chara; Lucca 1744); Sulla circolazione del fluido scoperta in varie piante (Milano 1776).

BibL.: P. Bonizzi, Intorno alle opere scientifiche di C. B., Modena 1883.

Alberto Stefanelli
CORTIE, Aloysius. - Gesuita, astronomo, n. a Londra il 22 apr. 1859, m. a Stonyhurst il 16 maggio 1925. Dal 1891, fu membro della R. Società astronomica; dal 1896 al 1916 insegnò scienze fisicomatematiche nel collegio di Stonyhurst.

Prese parte attiva ai lavori della specola astronomica del medesimo collegio, illustrata dal p. Stefano Perry, di cui scrisse la vita (Father Perry F. R. S. the Jesuit Astronomer, Londra 1890). Dopo il p. W. Sidgreaves, il C. stesso ne fu direttore (1920-23). I suoi contributi personali vertono sulle relazioni fra le perturbazioni solari e quelle del magnetismo terrestre. Senza raggiungere l'altezza scientifica del p. Perry, il p. C. esercitò un in. flusso notevole anche per i suoi doni d'esposizione e per la sua partecipazione alla vita scientifica internazionale.

BibL.: H. H. Turner, Rev. Aloysius Laurence C., S. I., in Monthly Notices of the R. Astronomical Society, 86 (1923-26), pp. 173-77.

Edmondo Lamalle
CORTIVO, Giovanni Battista. - Teologo agostiniano, n. a Fiume nel 1607, m. a Vienna nel 1787.

Professore di teologia e di filosofia, poliglotta non comune, si distinse principalmente per la sua perizia nel latino, greco ed ebraico. Tra i suoi scritti vanno ricordati : Dissertatio de divinis nominibus (Vienna 1754); Dissertatio de prodigio stationis solis et lunae imperante Iause (ivi 1755); Lucubratio theologica Augustini exhibens dogma de status inmaerntiae datibus (Graz 1762).

BibL.: C. Hurter, in Revista Agustiniana, 5 (1883), pp. 279580; Hurter, V, col. 267; D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana, I, Firenze 1929, p. 264.

Davide Fabioni
CORTONA, diocesi di. - In Toscana, in provincia di Arezzo, immediatamente soggetta alla S. Sede. La data di fondazione della chiesa episcopale cortonese non è molto antica poiché la città fu inclusa nel territorio della vastissima diocesi di Arezzo fino al sec. xiv. Le centesse civili e religiose del comune di C. (guelfo) con i vescovi aretini (ghibellini) portarono ad un definitivo distacco: Giovanni XXII

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(1ot. F. Pais)
Cortona - Parziale veduta del convento delle Celle.
dichiarò indipendente la città di C. e vi istituì la sede vescovile alla quale annesse anche alcune parrocchie della vicina Città di Castello, nel 1325. Tale anno coincide con il trapasso del libero comune nella signoria dei Casali e con la formazione dello statuto cittadino. Primo vescovo fu Rainerio Ubertini; in seguito si distinsero Luca Grazio, membro influente del Concilio di Firenze (1438), Matteo Concini (1560) e Girolamo Gaddi (1562), presenti al Concilio di Trento.

Nomi celebri illustrarono nel passato la città, come fra' Elia da C. (v.) compagno di s. Francesco, i cardd. Egidio Boris e Silvio Passerini, e specialmente la popolare s. Margherita (v.; 1248-97).
S. Maria di Farneta, una delle più grandi e famose abbazie italiane, fiorita nel sec. 21, ma di cui non si sa esattamente l'origine, era situata nel territorio della città e dopo il 1325 incorporata in quello della diocesi. Quando nel ' 700 fu soppressa dal governo del granduca, i beni furono assegnati al Capitolo della Cattedrale.
C. possiede un grande numero di edifici sacri monumentali, senza tener conto di quelli cospicui che riflettono la sua migliore storia civile nel passato. La Cattedrale, dedicata a Maria Assunta, conserva poche tracce dell'antica pieve del sec. XI : tutto l'interno fu rinnovato nel ' 400 e successivamente (Giuliano da Sangallo); il campanile è costruzione del ' 500 . Negli altri edifici si può dire che tutte le età dell'architettura cristiana vi sono degnamente rappresentate. Un bel gruppo di chiese appartiene all'arte gotica: S. Francesco, S. Domenico, S. Antonio, S. Agostino. Al Rinascimento: S. Maria delle Grazie al Calcinaio con cupola, edificio luminoso, armonico, iniziato nel 1485 , un modello di stile; S. Maria Nuova a pianta centrale, della metà del ' 400 . L'arte del ' 600 vi conta le chiese di S. Spirito e S. Filippo. Un santuario famoso è il tempio di S. Margherita, dedicato alla Santa cortonese, cominciato nel' 200 , ma ricostruito nel seco-
lo scorso: racchiude la tomba ogivale della Santa, scolpita da Angelo e Francesco di Pietro (1362), artisti cortonesi.

Notevoli per quantita e pregio le opere d'arte sacra. Si menzionano: le pitture del grande cortonese Luca Signorelli (1441-1523), delle cui opere oggi è raccolta nella chiesa del Gesù in C. una singolare pinacoteca (pinacoteca Signorelliana) e dell'altro cortonese Pietro Berrettini o da Cortona ( 1596 -1669) di cui alcuni quadri si conservano alla pinacoteca Civica (palazzo Pretorio). Materiale archivistico di qualche interesse si conserva nell'archivio Capitolare e nella biblioteca Comunale.

Attualmente la diocesi, in una superfice di kmq. 340 , comprende 52 parrocchie, 61 sacerdoti diocesani, 38 regolari e 32.86 I ab. dei quali 32.847 cattolici ( 1948 ). Vedi tavv. XXXV-XXXVI.

Bibl.: P. Uccelli, Storia di C., Arezzo 1835; Ministero della Pabbl. Iscr., Elenca degli edifici monumentali: provincia de Arezzo, Roma 1916 (v. indice); E. Lavagnino, Il mediorco, in Storia dell'arte classica e italiana, II, Torino 1936 (v. indice); L. M. Gengaro, Dnanesimo e Rinascimento, ibid., III, iv1 1938 (v. indice); Cortoneau, I, col. 1110; M. Giusti e P. Guidi, Retiones decimarum Italiae vel secc. XIII e XIV. Le decime degli anni 1293-1304 (Studi e Testi, 98), Città del Vaticano 1942. pp. 292-97. Serafino Pietz

CORUMBA, Diocesi di. - Situata ad occidente dello Stato di Mato Grosso, in Brasile, suffraganea dell arcidiocesi di Cuiabá, con una superfice di 27.000 kmq. ca., e una popolazione di 300.000 ab. ca., 17 parrocchie, dirette da 63 tra Salesiani, Francescani e Redentoristi. Non vi è seminario né clero diocesano.

Titolare della cattedrale N. Signora della Candelora. La città di C., sul fiume Paraguai, è un importante porto fluviale, centro commerciale e militare, per la vicinanza delle frontiere boliviana e paraguaiara, collegata con S. Paulo e Rio de Janeiro da ferrovie e aercolinee, ed ha 30.000 ab .
C. fu tra i molti nuclei fondati dal quarto governatore di Mato Grosso, Luiz de Albuquerque de Melo Parreira e Caceres, che ivi stabili il presidio Albuquerque, il 21 sett. 1768. Durante la guerra fra il Brasile e il Paraguai, la occuparono le truppe del generale Barrios (genn. 1865), che l'abbandonarono dopo un'eroica resistenza nel 1867, quando i brasiliani la ripresero d'assalto. Il 15 nov. 1878 fu elevata al rango di città; il 10 marzo 1910 a quella di sede episcopale con la creazione della provincia ecclesiastica di Cuiabá, essendo stata smembrata da questa arcidiocesi.

La recente prelatura mullius di Chapada fece parte del territorio della diocesi di C. nel 1941.

Bibl.: AAS, 2 (1910), p. 239 e 39 (1941), p. 414; R. Gelanti, Historia do Brasil, III, S. Paulo 1913, p. 297 e IV, ivi 1915, pp. 532 e 571 ; J. B. Lehmann, O Brasil ruralice 1947, Juir de Fora 1947, pp. 112-13. Maurilio Cesse de Lima

CORVINO, Mattia. - N. forse nel 1440 a Cluj da Giovanni Hunyadi, reggente ungherese; la morte prematura del padre ( 1456 ) aprì la via alle lotte dinastiche e familiari, ma egli poté, mediante le ricchezze della sua casa, aver ragione, dopo qualche tempo, dell'opposizione oligarchica; e il 24 genn. 1458 veniva eletto re. Quando si sentì sicuro all'interno, rivolse la sua attenzione alla guerra contro i 'Turchi in nome degli interessi dell'intera cristianità europea, ma ottenne soltanto qualche aiuto dal pontefice Pio II e da Venezia; così si trovò alla fine esaurito dallo sforzo ed i nobili rialzarono il capo contro il loro re.
M. C. pensò anche di cingere la corona imperiale per potere con maggior prestigio condurre la crociata antimusulmana; questo lo portò ad intervenire negli affari tedeschi, a combattere contro gli Asburgo (occupò anche Vienna e l'Austria inferiore spingendosi fino a Trieste), ad inimicarsi i principi elettori. Quando morì, 6 apr. 1490, non rimase nulla della sua opera perché era troppo ardita ed improvvisata, né il figlio illegittimo che gli successe fu degno di lui. Un'innegabile benemerenza di M. C. fu l'introduzione in Ungheria del Rina-

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scimento: chiamò scrittori ed artisti italiani, raccolse manoscritti, aprl tipografic, ecc.: le reggie di Buda e di Vinegrad erano sacrari d'arte. Assai importante è pure la sua legislazione ispirata a criteri di giustizia contro le prepotenze dei nobili sui poveri. Sposò una principessa italiana: Beatrice figlia di Ferdinando d'Aragona, re di Napoli.

Bibl.: W. Fráonói, Matthiou Corvinos, König von Ungarn, Friburgo in Br. 1891; P. D'Ancona, L'arte e la collura italiana in Ungheria sotto il regno di M. C., estr. da Esoparimo, 1927; A. Berzevicze, Beatrice d'Aragona, Milano 1931; Pastor, II (v. indice); F. Banfi, Il memoriale di Giovanni Garzoni sulla campagna di M. C. re d'Ungheria contro il principe Giovanni di Sogno nel 1488, Romo-Budapest 1935; P. Paschini, Il corteggio fra il cord. Marco Barbo e Giov. Lorenzi, Roma 1948, p. 27 e passim. Paolo Brezzi

COSA. - I. nozioni generali. - Nel linguaggio giuridico è c. ogni porzione del mondo esterno idonea ad essere utilizzata per il soddisfacimento di bisogni umani; concetto che, come si vede, tende ad identificarsi con quello di bene economico.

Restano però escluse dalla nozione di c., oltre al corpo umano ed alle sue parti, tutte quelle entità immateriali che non sono suscettibili di quella signoria esclusiva che è tutelata con l'azione di rivendicazione (beni immateriali).

Giuridicamente le c. si distinguono in fungibili ed infungibili, a seconda che siano tali da poter essere sostituite le une con le altre, si da venir indicate solo per somme o quantità di una data categoria, oppure vengano in considerazione nella loro individualità; in divisibili e indivisibili, a seconda che siano suscettibili o meno di divisione, con l'avvertenza che si considerano indivisibili non solo quelle c. per le quali la divisione comporterebbe la materiale distruzione, ma anche quelle in cui
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Corvino, Mattia - Ritratto di M. C. Pagina dall'epitafamioper le nozze di B. M. Sforza con Giov. Corvino. Miniature di scuola lombarda, forse di Ambrogio de Predis (1465). Volterra, museo Nazionale.
le parti risultanti dalla divisione non conservano, in proporzione, il valore della c. intera (è così indivisibile un diamante il cui pregio consista in una particolare grosserza); in consumabili il cui uso consiste nel distruggerle (viveri) o nel disfarsene (denaro), ed inconsumabili, che possono offrire più di una volta alla persona cui appartengono l'utilità di cui sono capaci; in semplici, che costituiscono per natura un sol tutto, e composte, che constano di più parti, della stessa o di differenti materie, messe insieme dall'uomo per servire ad una certa destinazione; in fruttifere ed infruttifere, a seconda che, rimanendo intatte e conservando la propria destinazione, diano o no, più o meno periodicamente, un certo prodotto, capace di divenire c. autonoma; in mobili ed immobili, a seconda che si possano o meno trasportare da un luogo all'altro senza pregiudizio della loro integrira materiale (a proposito di quest'ultima classificazione occorre ricordare le c. che, pur essendo mobili, sono tradizionalmente chiamate, in relazione all'uso, immobili per destinazione e che ora il Cod. civ. ital. art. 817 chiama pertinenze).

Bibl.: C. Maimco, La c. in senso giuridico, Torino 1937; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 7^{2} ed., I, Milano 1946, p. 220 sge. Rodolfo Danieli
II. Diritto canonico. - In diritto canonico il termine c. si usa anche in un senso più generale, per indicare tuttoció che non è persona; in tal senso il I. III del CIC, nel titolo de rebus, comprende i mezzi per il conseguimento del fine della Chiesa, distinguendoli in c. spirituali, c. temporali e c. miste (can. 726). Secondo tale terminologia sono c. spirituali i sacramenti (v.), i sacramentali (v.), gli uffici ecclesiastici (v.); sono c. temporali quelle che hanno un valore economico; sono c. miste quelle che hanno valore economico ma insieme hanno un elemento di spiritualità, che può derivare sopratutto dal conferimento di un sacramentale (p. es., le c. sacre, di cui si dirà tra poco).

Ma, a parte tale già ampia nozione di c., e limitandoci qui alle sole c. aventi valore economico, il diritto canonico, oltre alle distinzioni generali già viste sopra (cf. can. 1497 § i e altri, per la distinzione tra c. divisibili e indivisibili; can. 1543, per la distinzione tra c. fungibili e infungibili, ecc.), ne ha altre sue particolari. Cosi si distinguono i beni ecclesiastici, cioè quelle c. o quei diritti patrimoniali che appartengono ad una persona giuridica (v.) ecclesiastica, dai beni non ecclesiastici (can. 1497 § i; v. beni temporali ecclesiasticj); le c. preziose da quelle non preziose (can. 1497 § 2); le c. sacre da quelle non sacre (can. 1497 § 2).

Le c. preziose sono soggette a qualche norma speciale riguardo alla prescrizione (can. 1511 § 1), all'amministrazione (can. 1522 n. 2), all'alienazione e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (cann. 1532 § i n. I e 1533). Pio Ciprotti

Sono c. sacre quelle che, mediante la benedizione o la consacrazione, sono state destinate a servire immediatamente ed esclusivamente al culto. Esse, a loro volta, si suddistinguono in c. consacrate, che vengono destinate al culto divino mediante la forma solenne della consacrazione (ad es., chiese cattedrali, pietra dell'altare immobile: cf. cann. 1137, 1148, 1150,1497 \S 2,1539 § 1,1199,1200,1169 §§ 2 e 3 , 1167, 1155, 1156, 239 § i n. 20, 323 § 2, 294 § 2) e c. benedette, che vengono destinate al culto divino mediante il rito meno solenne della benedizione (ad. es., campane, cimiteri : cf. cann. 1156-59, 1169 § 5,239 § i n. 20, 1165 §§ 1, 2 e 4, 1196, 1304, 1279 § 4).

Nel diritto canonico le c. sacre non sono considerate come nel diritto romano assolutamente extra commercium, in quanto non la c. in sé viene considerata assolutamente incommercabile, ma il carattere sacro che le è insito, cioè la sua destinazione all'uso spirituale. In

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altre parole, le c. sacre come possono fotmare oggetto di diritti privati, per essere in proprietà sia di enti ecclesiastici sia di privati (cf. can. 1510), cosi possono essere, in alcuni casi determinati, e salve le formalità prescritte, permutate, donate, alienate; ma in un atto a titolo oneroso, che abbia ad oggetto una c. sacra, non è lecito computare nel valore di essa, e quindi nella determinazione del prezzo, il carattere di consacrata o di benedetta, sotto pena di commettere il peccato di simonia (can. 1539 § II) cosi pure la prescrizione (v.) non fa perdere alla c. il carattere sacro. Va da sé però che questa eccezionale situazione giuridica dovuta a tale carattere non ha più ragione di essere e si applicano le norme del diritto comune quante volte venga a cessare l'efficacia della consacrazione o della benedizione, come nel caso della cosiddetta exsecratio ecclesiae che segue alla distruzione di massima parte della chiesa o nel caso del cosiddetto decretum de profanando (o exsecratio) emanato dall'autorità ecclesiastica (can. 1187).
V. inoltre cHIESA; CIMITERO.
BibL.: Wernz-Vidal, IV, II, pp. 182-85 e passim.
III. Diritto italiano. - Per i beni ecclesiastici in genere v. BENI ECCLESIASTICI.

Circa il regime giuridico delle c. sacre nel diritto statuale italiano numerose sono le questioni sollevate e le tesi sostenute.

Il principale punto controverso è quello relativo alla commercialità o incommercialità delle chiese.

Prima del Concordato, accanto alle due tesi radicali secondo cui le chiese, ed in generale le c. sacre o sarebbero incommerciabili nel senso antico del diritto romano, o sarebbero commerciabili senza avere alcuna considerazione dello scopo di culto e dell'uso pubblico a cui sono destinate, vi erano altre opinioni; una, secondo la quale nella presente materia doveva ritenersi vigente anche per lo Stato il diritto canonico; un'altra, secondo la quale le chiese costituivano un demanio degli istituti ecclesiastici analogo a quello delle province e dei comuni; un'altra ancora, secondo la quale le chiese sono sottratte al commercio in quanto esiste una servitù di uso pubblico a favore dei fedeli sopra edifici destinati al culto; un'altra, infine, secondo la quale nel nostro diritto non viene in considerazione il carattere sacro acquistato dopo la consacrazione o la benedizione degli edifici od oggetti di culto, ma si ha riguardo soltanto alla destinazione effettiva ed attuale di un edificio o di un oggetto al culto pubblico; di guisa che ad essi sarebbero applicabili i principi che valgono per gli immobili e le c. destinate a pubblico servizio, nelle categorie delle quali rientrerebbero.

Nel silenzio del Concordato lateranense, l'accennata questione è tuttora aperta. Peraltro dagli artt. 9 e 10 del Concordato risulta che gli edifici sacri si trovano in una condizione diversa dagli altri edifici e che pertanto ad essi non sono applicabili le stesse regole che valgono per gli edifici di uso privato.

In base a tali norme il Del Giudice aderì alla tesi che considera le chiese come beni demaniali degli istituti ecclesiastici; lo Jemolo condivise, non senza però limitazioni e riserve, l'opinione secondo la quale per la destinazione al culto pubblico gli edifici e gli oggetti sacri rientrerebbero nella categoria delle c. direttamente destinate a pubblico servizio, e pertanto dovrebbero ritenersi insequestrabili, impignorabili ed inalienabili, in quanto nel contrasto tra l'interesse del culto, o meglio tra l'interesse della popolazione ad avere il culto e l'interesse del creditore dell'ente, o della persona cui le c. appartengono, a procedere in via esecutiva su di esse per soddisfare le loro ragioni il secondo interesse deve cedere di fronte al primo; il Falco ritenne che alle chiese
debba riconoscersi la incommerciabilità intesa nei termini in cui risulta dal diritto canonico, cioè nel senso limitato che le c. destinate al culto possono bensi formare oggetto di rapporti giuridici di diritto privato, ma non possono essere oggetto degli atti che le sottrarrebbero all'uso di culto al quale sono destinate : cosi non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, e inoltre l'alienazione o la prescrizione non fanno perdere la loro destinazione all'uso spirituale.

Pio Fedde
Successivamente al Concordato, l'art. 22 del libro della proprietà del Codice civile (ora art. 83 I del Cod. civ.), dopo aver stabilito in via generale che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del Codice civile, in quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano, dispone, limitatamente però agli edifici che sono destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, che essi, anche appartenenti a privati, non possono esser sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (cioè del diritto canonico).

Per altre disposizioni di minore importanza sugli edifici di culto, cf. art. 879 del Cod. civ.; art. 15 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513; artt. 98, 171, 192 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773; art. 12 del R. D. 22 nov. 1937, n. 2105 ; art. 4 della legge 8 maggio 1940, n. 408; art. 171 del R. D. 6 maggio 1940, n. 633; art. 27 della legge 26 ott. 1940, n. 1543, successivamente modificata e integrata più volte (da ultimo d. I. 29 maggio 1947, n. 649); e inoltre v. ciuirteto.

Altre disposizioni della legge italiana riguardano le c. sacre in genere, per le quali, p. es., è stabilita la assoluta impignorabilità (art. 514, n. I del Cod. di proc. civ.), e varie forme di tutela (cf. art. 424 del Cod. penale; art. 61 e 295 della legge di guerra R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 all. A; art. 8 della legge 1^{°} giugno 1939, n. 1089; art. 179 e 187 del Cod. penale militare di guerra).

BibL.: M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, II, 4^{°} ed., Padova 1930, p. 351 sgg.; M. Petroncelli, La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo Codice civile, in Archivio di diritto ecclesiastico, 3 (1941), p. 31 sgg.; V. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, 7^{°} ed., Milano 1949, pp. 230-31, 239-63.

Pio Cigratti
COSA GIUDICATA. - La c. g. ha un duplice significato. Essa, intesa nel senso formale, rappresenta il concetto dell'inoppugnabilità della sentenza e della conseguente stabilità delle situazioni giuridiche definite con la sentenza in corrispondenza con i bisogni sociali; sotto quest'aspetto nel CIC è stabilito che la c. g. si ha ogni qualvolta la sentenza sia divenuta inappellabile, poco interessando, al riguardo, il fatto che ancora vi sia la possibilità di istituire contro essa un rimedio cosiddetto straordinario (restitutto in integrum, querelo nullitatis, ricorso alla S. Sede, ex can. 1569, opposizione di terzo). Intesa, invece, nel senso sostanziale, la c. g. consiste nell'obbligatorietà della sentenza per i processi futuri e quindi nell'azione esecutiva (actio indicati) riconosciuta alla parte in cui favore è stata resa la sentenza nei confronti del soccombente, e nel potere (exceptio rei iudicatae), che ha ognuna delle parti in causa di impedire che abbia a formarsi una nuova decisione su ciò che fu già giudicato, e di ottenere il riconoscimento giudiziale dell'esistenza del giudicato in eventuali altre cause di cui il giudicato stesso sia il logico presupposto.

Quanto ai limiti della c. g. essi sono determinati secondo un duplice aspetto : oggettivo e soggettivo. Secondo l'aspetto oggettivo essa è limitata a ciò che ha formato oggetto del giudizio, ossia ciò che è stato domandato dall'attore (petitum) e il fondamento giuridico della domanda (causa petendi). Secondo, invece, l'aspetto soggettivo la c. g. fa stato non soltanto tra le parti ma anche nei riguardi dei terzi, sempreché a questi non derivi da essa alcun pregiudizio giuridico.

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(fot. Aesoc. nas. del Messogiorno)

- CROCE DI ARTE SICULO-NORMANNA con smalti bizantini
(fine del sec. xit) - Tesoro della Cattedrale.

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(per cortesia dei dott. B. Degeukert)
S. COSMA

Quadro di Bartolomeo Vivarini (sec. xv) - Amsterdam, collezione Lanz.

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Qualora al terzo derivasse solamente un pregiudizio di fatto allora esso sarebbe impegnato dal giudicato e non potrebbe difendersi in altro modo che ricorrendo al mezzo dell'opposizione di terzo, il quale rimedio può peraltro essere usato anche dal terzo cui derivi un pregiudizio giuridico: ciò che per lo più accade quando la materiale coesistenza del diritto del terzo con la sentenza che riconosca altro diritto incompatibile con quello viene praticamente a ridurre il godimento del diritto di esso terzo.

Secondo il diritto processuale canonico la c. g. si forma nei seguenti modi: a) se si ha una dappia sentenza conforme; b) se non viene proposto o proseguito l'appello nei termini stabiliti (v. appello); c) in caso di perenzione (v.) dell'appello o della rinunzia allo stesso (cann. 1736 e 1741 ); d) infine, se la sentenza è inappellabile (can. 1884).

Nel processo canonico vige poi il principio per cui non passano mai in c. g. le sentenze rese nelle cause riguardanti lo stato delle persone; quali sono, p. es., quelle relative al vincolo matrimoniale, alla separazione personale dei coniugi, all'ordinazione e alla professione religiosa; per queste cause è perciò sempre consentito il ricsame giudiziale, purché però si abbiano nuovi e gravi argomenti o documenti (can. 1903).

Nelle cause matrimoniali si aggiunge poi il principio stabilito dal can. 1897 per il quale al difensore del vincolo è data facoltà incondizionata di proporre appello anche dopo che siasi avuta la duplice sentenza conforme dichiarativa della nullità matrimoniale.

Il nuovo esame di cui trattasi assume la natura di un appello, in quanto con esso si provoca una ulteriore proposizione della causa dinanzi al giudice superiore, e può essere richiesto in qualsiasi momento.

BibL.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1026, pp. 242-51; Werra-Vidal, VI (1928), pp. 381-84; F. Della Rocca, Il privilegio delle cause matrimoniali in ordine alla c. g. nel diritto canonico, in Studi in onore di F. Sinduto, ivi 1936, p. 243 sgg.: M. Legs-V. Bartoccatti, Commentariut in indiria ecclesiastica, III, ivi 1941, pp. 1-32; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 334-60.

Fernando Della Rocca
COSBUC, GEORGE. - Poeta romeno, n. l'S sett. 1866 a Hordău (Năsăud) da genitori greco-cattolici, m. a Bucarest il 9 maggio 1918, ha intuito nella tradizione popolare valori degni del classicismo antico.

Interrotti gli studi filologici all'Università di Cluj, divenne redattore del giornale Tribuna, dove pubblicò il poemetto Nunta Zamfirei (o Le nozze di Zamfira", 1889). Il volume Balade si Idile (1893) lo rivelò grande poeta bucolico ed epico. Nel volume Pire de turi (" Filii da tessere», 1896) si afferma vigorosamente la sua personalità. Successivamente apparvero altre opere originali e traduzioni: l'Eneide (Bucarest 1986), Ziarol unui pierdevard ("Il giornale di un perdigiorni", 1902), Căntece de vitejie ("Canti eroici", 1904), ecc. Notevole la traduzione in terzine della Divina Commedia, pubblicata postuma da Ramiro Ortiz (1923-32).

Biel.: G. Bogdan-Duică, Studii mdrunte despr