7, 1. Sanuhalla: è il pebāh di Samaria accanito nemico di Neemia. Il fatto più caratteristico è che esisteva ad E. un vero e proprio tempio di Jahweh prima della conquista di Cambise (il. XIII-XIV), in cui si offrivano oblazioni, incenso, olocausti e sacrifici (il. XXI. XXV. XXVIII). La degenerazione del genuino culto jahwistico indubbiamente non era avvertita da questi emigrati ebrei, che in buona fede avevano chiesto aiuto proprio a quel sommo sacerdote di Gerusalemme che doveva ripudiarli come scismatici: ed infatti molto abilmente il sommo sacerdote, non potendo prendere le loro difese e non volendo mortificare la loro buona fede, aveva preferito tenere. Uno dei moventi principali della distruzione del tempio doveva essere stata l'offerta di sacrifici di ovini, atto oltremodo sacrilego verso il dio-ariete.
Il papiro 21 (ed. Cowley), anteriore alla distruzione del tempio (anno 5^{°} di Dario II, cioè 419 a. C.) si ragguaglia sulla celebrazione della Pasqua ad E., che, in base ad un decreto di Dario, doveva essere celebrata in luogo segregato dal resto della popolazione: si pensi subito all'immolazione dell'agnello pasquale. Ma il culto di Jahweh non impediva a questi giudei di adorare e fare offerte in denaro anche ad altre divinità, p. ex., 'Ašimlakh'ē (o 'Yimbāth'ē) e lo des 'Anathbēth'ē (papiro 22, ed. cit.).
Un gruppo di papiri in perfetto stato, proveniente da un archivio di famiglia, ci ragguaglia sulle condizioni sociali: negozi giuridici su immobili, mutui ad alto interesse, costituzioni di dote in scritto, condizione di maggiore emancipazione della donna che può chiedere anche il divorzio. Risulta una netta distinzione tra la popolazione civile e quella militare, quest'ultima divisa in deghri (lett. < bendiata <, < insegna { }^{2} ), chiamata con il nome dell'ufficiale comandante.
Un papiro ci ha conservato un testo aramaico della storia di 'Ahlqār (v.), ma purtroppo non una riga di testo biblico è stata ritrovata. Certamente la guarnigione, protetta dai Persiani, si sbandò con il cessare del dominio di costoro. Il papiro più tardo è il 35 (anno 5^{°} del forzone Amirteo, cioè il 400 a. C.).
Biel.: Edizioni: A. Cowley, Aramaic papari of the fifth century B. C., Oxford 1913 - Studi: T. Witzel, Documenti aramaisi del sec. V a. C., in Rivista storico-critica della scienza teologica, 5 (1909), p. 689 sgg.: Ed. Meyer, Der Papyrus-fund von Elefantenins, Lipsia 1912; L. Hestermann, Elephantine, in Dlbu. II, pp. 962-1032; A. Vincent, La religion des Yudéo-araméens d'Elephantine, Parigi 1237; G. Bicolossi, Storia d'Israele, II, 5^{°} ed., Torino 1947, 11 166-79. Francesco Pericoli Ridoifini
## ELEI, RamiEro d' : v. RamiEro d'eLEI.
ELEMOSINA. - I. Concetto. - Dal greco Ezequosōve = compassione, in genere significa ogni
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soccorso dato a chi si trova nel bisogno; abbraccia quindi tanto l'aiuto materiale quanto l'aiuto spirituale. Nel più comune uso significa siuto materiale a chi ne ha bisogno; e di questo specificamente si tratta.
II. Obblioo. - La S. Scrittura a la tradizione stabiliscono chiaramente l'obbligo di aiutare anche materialmente chi si trova nel bisogno. Il Vecchio Testamento lo contiene espressamente, ad es., in Deut. 13, 11; Tob. 4, 7-12; Ps. 40, 1-4; proclama benedetto chi viene in aiuto del povero (cf., ad es., Ps. 112, 5-9; Prov. 14, 21; 22, 9); afferma che l'e. ortrene tutte le grazie, non eselusa la cancellazione dei peccati (cf., ad es., Tob. 4, 7-9; 12, 3; Eccli. 3, 33; 7, 36; Dan. 4, 24); è preferibile ai digiuni ed agli stessi sacrifici (cf., ad es., Is. 1, 11-17; 58, 5-7). Anzi il Vecchio Testamento stabilisce anche alcune forme concrete di aiuto ai poveri (cf., ad es., Leo. 19, 9 sg.; 23, 22; Deut. 14, 28; 24, 20).
Il Vangelo ritorna su questi concetti, non solo con il suo precetto di amare fattivamente il prossimo, ma anche con indicazioni esplicite (cf. la parabola del ricco epulone e del porero Lazzaro, Lc. 16, 19-31, dell'epoca nomo infodale, Lc. 16, 1-13; il giudizio finale, Mt. 25, 41-46), sottolineando che l'aiuto deve essere data a tutti, anche agli stranieri e ai nemici (parabola del buon Samaritano, Lc. 10, 30-37) e senza ostentazione (Mt. 6, 2-19). Soprattutto Gesù Cristo ha dato a tale aiuto materiale un nuovo potente impulso, dichiarando di considerare come fatto o se tutto quello che si fa anche al più piccolo dei suoi fratelli (Mt. 25, 40) e proponendo la cessione di tutti i beni ai poveri come uno dei presupposti della perfezione (Le. 18, 18-23).
Nella linea del Vangelo è la predicazione apostolica (cf., ad es., I Tim. 6, 17-19; Jac. 2, 13; I Jo. 3, 17) e tutta la predicazione dei Padri e dei pontefici. Per i primi si veda, ad es., Hermas, 2, 2; Tertulliano, Apolog., 39: PL 1, 470-78; s. Cipriano De opere et eleemosynis, 1, 30-34: PL 4, 602-22; s. Agostino, Serm., 36, 41, 42, 60, 61, 85, 86: PL 38, 215-21; 247-51; 251-54; 262-109; 409-14; 520-23; 523-30; s. Gregorio Magno, Mor., 21, 16-17: PL 76, 204-205; Clemente Alessandrino, Paedag., 3, 8: PG 8, 603-607; Stromata, 2, 18: PG 8, 1015-30; s. Cirillo Garossilimitano Catech., 15, 26: PG 53, 907; s. Gregorio Nazianzeno, De pauperum amore: Ps. 35, 858-910. Per i Pontefici si vedano soprattutto le encicll. Rerum Novarum di Leone XIII e Quadragesimo anno di Pio XI.
La riflessione dei teologi ha ulteriormente approfondito l'obbligo dell'e., precisandone il motivo e l'entità alcuni ritengono che si tratti solo di dovere di carità (cf., ad es., Soto, De institia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De institia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus, 2, 12, 12; 16, 1; e fra i recenti M. Zara, El motivo de la limosna, in Fomento social, 3 (1948), pp. 421-26); altri invece parlano di una giustizia sociale (cf. ad es., Caletano, De eleemosynae praecepto; e fra i moderni C. Dumen, De recto uus bonorum superfluorum, in Miscellanea Verresersch, I, Roma 1935, pp. 63-79). Qualcuno anzi giunge perfino alla giustizia commutativa, almeno per i beni superflui (ad es., A. Horvath, Eigentumtrecht wsch dem hl. Thomas von Aquin, Grau 1929).
L'entità del dovere i teologi la fanno dipendere dalle disponibilità di chi deve soccorrere e dal grado di necessità di chi dev'essere soccorso. Solitamente distinguono tre gradi di necessità: comune, grave, estrema (v. beni superflui). Ad essi fanno corrispondere tre forme di superfluo : il superfluo all'individuo, ossia ciò che non è strettamente necessario a vivere; il superfluo alla persona, ossia ciò che non è indispensabile ad un certo sviluppo delle proprie facoltà; il superfluo allo stato, ossia ciò che non è necessario per un completo sviluppo della propria vita secondo le esigenze del proprio stato e della propria persona. Secondo qualcuno si è tenuti a dare solo in caso di necessità estrema; secondo altri anche in caso di necessità grave (ad es., L. Lessio, De institia et iure,
ecc., 2, 12, 12); secondo altri infine anche nella necessità comune (ad es., Fr. Suarez, De charitate, 7). Per ciò che concerne il motivo del dovere sembra si debba dire che nasce da fonti diverse : a) dal dovere di amar fattivamente il prossimo come se stessi; b) dalla destinazione delle cose a vantaggio di tuta l'umanità; c) dal dovere per ogni membro della società di concorrere al bene comune secondo le proprie possibilità. La carità infatti impone di dividere con gli altri quello che noi abbiamo, stabilendo in tal modo una certa identità di condizioni; la destinazione universale dei beni fa si che il superfluo vero e proprio debba essere devoluto a vantaggio degli altri; l'appartenenza alla società infine impone a ciascuno il dovere di mettere a disposizione di essa, secondo le proprie possibilità, ciò che è indispensabile per il bene comune. E ovvio che i diversi motivi possono convergere su uno stesso oggetto, che dovrà in certi casi essere dato sia per motivo di carità, sia per la destinazione universale dei beni, sia per solidarietà sociale.
Quanto alla misura del soccorso da dare e alla gravità del dovere non si dovrà insistere tanto sulle distinzioni fra i diversi gradi di necessità e di superfluo, quanto piuttosto sull'atteggiamento generale del donatore. Più che a precisare il suo superfluo ed il grado di necessità del povero da soccorrere, chi ha deve ricordare che ha di fronte un fratello e non un estraneo e quello che vorrebbe fosse fatto a sé se si trovasse nella condizione del povero che aiuta.
Infine, quanto al modo di far pervenire il soccorso materiale, le forme possono essere indefinitamente varie. Saranno da preferire quelle che meno favoriscono l'imprevidenza e la pigrizia, che più mettono gli aiutati in grado di fare poi da se, che meno umiliano, ecc. Solo la ricerca di forme sempre più prudenti e più delicate potrà togliere all'e. quell'aspetto antipatico che purtroppo molti vi trovano, a permetterà di debellare molte delle difficoltà che le si fanno abitualmente.
Bial.: Oltre la bibliografia citata nel testo, cf. C. Spico, L'umadue: justice au charité, in Mélanges Mandonnet, Parigi 1920, pp. 244-64; L. Bouvier, Le précepte de l'umadue chez si Thomas d'Aquin, Montréal 1922; O. Lemin, La nature du devanir de l'umadue chez les prédicetieurs de si Thomas d'Aquin, in Ephemerides theologione Lovanientes, 12 (1938), pp. 613-24.
Giovanni Battista Guzzetti
III. L'e. nel diritto canonico. - La pratica dell'e. ebbe parte larghissima nella vita della Chiesa fin dai suoi primissimi tempi; e l'assistenza ai poveri e la distribuzione delle e. vi costituivano una delle precipue e specifiche funzioni di ministri appositi : i disconi. Più tardi si introdusse, e - in particolare a partire dal sec. IX ca., - si diffuse in molte regioni l'uso di concedere il riscatto dei peccati mediante e. o di commotore in e. alcune pene canoniche; talora anche con tassazioni ad ammontare determinato. Ma per i frequenti abusi e cui tale pratica diede luogo, non mancarono, da parte di sinodi e concili, severe proibizioni e restrizioni in proposito.
Mimossi gli abusi, la pratica dell'e. restò nella disciplina della Chiesa come penitenza satisfattoria; e anche presentemente il CIC novera l'e. fra le principali penitenze : can. 2313 § 1: Praecipuae poenitentiae sunt praecepta.... 4 Erogandi elecmorynas in pias usus.
L'e. costituisce anche una delle fonti del patrimonio ecclesiastico. Ne fu anzi la prima, poiché nel periodo apostolico si sopperiva ai bisogni della Chiesa e dei suoi ministri essenzialmente con obiezioni volontarie dei fedeli, sia mediante offerte in natura, sia in contribuzioni pecunarie. Pur essendosi poi in seguito, nel corso dei
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sccali, aggiunti ad assicurare alla Chiesa i mezzi per il conseguimento dai suoi fini altri cespiti di entrate patrimoniali di diritto pubblico e privato, le libere oblasioni hanno sempre conservato una parte importante, e talora prominente, nella economia della Chiesa stessa. Di tali oblasioni ad offerte - che in senso lato comprenderebbero tutte le elargizioni libere e spontanee di cose non dovute, per finalità nepramaturale, e pertanto anche tutti i negarli a titolo gratuito cosiddetti ad omnes pius, per atto inter vices (donazione) o mortis eouso (testamento) - sono particolarmente disciplinate dal diritto canonico le offerte ad e. (obieusoni in senso più stretto), costituite dalle donazioni manuali fatte a beneficio di persone ad enti ecclesiastici, o a scopi di culto o di carità, ma che non dione vita e una entità giuridica permanente (obtusione, fondazione) e dove al rapporto fra l'offerente e l'accettante, esauritosi nella tradizione della cusa offerta, non contengono affetti giuridici successivi. Come regola generale il CIC, fatta eccezione per i religiosi per i quali sono dettate norme apposite, pone il principio che è vietato ad ogni privato, chierico o laico, di questuare o far colletro (etipese esgers) per qualunque istituto o finalità ecclesiastica a pia senza il beneficioso apostolico, o senza il permesso scritto del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo (can. 1503). Di ritiene però che consuetudini locali possano legittimare altre guestue e collette, in chiese o per le case, in occasione di speciali circostanze, o per date opere pic (Propagazione della Fede, S. Infantia, ecc.).
Anche le associazioni pie non possono raccogliere e. se i rispettivi staturi non le consentano e non vi sia espressa autorizzazione dell'Ordinario (can. 691), i parroci sono liberi invece di raccogliere e., nei limiti della loro parrocchia, per sopperire alle necessità delle opere loro affidate, scive l'obbligo di amministrare e distribuire le e. stesse secondo la volontà degli offerenti (can. 415 § a n. 5 630 § 4). L'amministrazione delle oblasioni è sottoposta al controllo dell'Ordinario del luogo, sia che si tratti di oblasioni a favore di parrocchie, missioni e altre chiese (can. 1182), sia a favore di associazioni pie (can. 69r).
Quanto ai religiosi, solamente gli Ordini mendicanti (regolores, qui ex instituta mendicantes uscanter; can. 621 § 1; vale a dire i mendicanti in senso stretto, come i Minori e i Cappuccini), hanno il diritto di quemare, ossia di raccogliere e. nel territorio delle diocesi ove è situata la loro casa. E sufficente, a tal fine, la licenza dei rispettivi superiori religiosi. Fuori diocesi occorre anche quella dell'Ordinario locale (can. 621).
I religiosi non mendicanti invece non possono raccogliere e. senza privilegio speciale della S. Sede, se situato di religiosi di diritto pontificio; per i religiosi di diritto diocesano, o richiede invece il permesso scritto dell'Ordinario del luogo ove è situata la loro casa, e di quello del luogo ove intendono questuare (can. 622). Speciali istruzioni della S. Sede (decreto De eleemosynis si giugno 1908; Singulari quidem 27 marzo 1896) e cui il CIC rinvia (cann. 623-24), disciplinano rigorosamente le modalità da osservare per le questue dei religiosi, fra le altre è nonnvole quella per cui è loro vietato ordinariamente di questuare isolati; le eccezioni, consentite per religiosi maschi di ottima fama, non sono ammesse per le religione.
Una particolare specie di e. è quella che viene corrisposta per la celebrazione o l'applicazione di Messe. Essa viene anche designata in linguaggio tecnico con il termine di stipendium, che lo stesso codice assume come equivalente a quello di e. (v. Lib. III P. I, tit. III, 2 IV, De Missarum eleemosynis seu stipendiis). Tale terminologia, che si riattacca all'uso latino di denominare stipendiun ciò che davasi ad ogni soldato pel mantenimento (e cosi anche a. Paolo nel celebre passo: quis militat suis stipendiis anquam?... Neotitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt: et qui altari deserviunt cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio
vivere: I Cor., 9, 7-14), donde poi la qualifica di stipendio a tutto ciò che i ministri dell'altare avessero per il mantenimento, vale già in certo modo a porre in luce l'elemento giustificativo della prestazione di cui si tratta. Elemento che si identifica nello scopo di procurare al celebrante un mezzo di sostentamento, restando escluso, com'è del resto in genere per tutte le prestazioni che vengono date al sacerdote in occasione di atti del suo ministero spirituale (v. stola, orritti di), ogni concetto di pagamento di prezzo e tanto meno di controvalore pecuniario del sacrificio celebrato o applicato
Gli stipendi per Messe ebbero origine dalle offerte che, dalle origini primissime, i fedeli facevano per la celebrazione del Sacrificio eucaristico, e dalle quali quanto sopravanzava, dopo prelevati il pane ed il vino necessari al banchetto eucaristico, veniva destinato ad alimento dei poveri e per il mantenimento del clero. Da tale forma di oblasione generica derivò poi - è incerto se solo alla fine del sec. vir e principio dell'viri o già anteriormente - la forma dell'oblasione specifica per la Messa, onde venisse celebrata secondo i desideri e le applicazioni velure degli offerenti. Col diffondersi della pratica dello stipendio per la Messe ebbero parallelamente ampio sviluppo la controversie teologiche in proposito, in cui mentre si veniva determinando la dottrina sul frutto e sull'applicazione del Sacrificio eucaristico, si discuteva sulla natura e liceità dello stipendio della Messa, e in particolare sul problema capitale se non dovesse vedersi in essa la materia della simania. Questo punto veniva, fra altri, ampiamente aviazzato da a. Tommaso, che, postosi il quesito sulla liceità della dazione pecuniaria pro Sacramentis, rispondeva quod Socerdes non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis Eucharisticas aut Missae decantantae (hac enim esset simoniasum), sed quasi stipendiun snoe sustentatianis (Sum. Theol., 20-200, q. C. 215. 2).
Con il suo diffondersi, a partire specie dal sec. xir la pratica dello stipendio per Messe non fu senza dar luogo, per la cupidigia del guadagno e la corruzione dei tempi, a nazionali abusi. Tale il generalizzarsi dell'uso di celebrare una Messa sola per soddisfare a vari stipendi insieme; tali la celebrazione delle cosiddette Messe anche, ossia Messe abbreviate, senza Consecrazione e Commissione e mancanti di molte preghiere, con cui si cercava di soddisfare alle varie obbligazioni assunte; la collezione di un numero enorme di Messe, ecc. Abusi che si prestarono largamente agli attacchi da parte degli eresiarchi medievali a fra tutti specialmente dell'inglese G. Wycief ma che provocarono anche i ripetuti energici interventi dei papi (innocenzo III, c. 3, X, III, 41; Onorio III, c. 12 ibid.) e dei concili (Parigi 1215; Ravenna 1311; Toletano 1325), finché il Concilio ecumenico di Costanza (1415-18), condannando l'eresia widefita con il decreto Fidem catholicam, confermato poi da Martino V, consolidava l'istituto dello stipendio per la Messa nell'ordinamento canonico. Con il Concilio di Trento (sess. XXV, Decr. de observandis et evitandis in celebratione Missae) e le successive dichiarazioni della Congregazione del Concilio e dei Pontefici (in particolare può ricordarsi la cost. chistareo fidei, di Pio VI, 28 ag. 1794, contro gli errori del Sinodo di Pistoia, che fra l'altro aveva contestato la validità delle applicazioni speciali delle Messa e la possibilità di godere il frutto della Messa versando un' x ), veniva a elaborarsi compiutamente la disciplina in materia, che trovava da ultimo sistemazione definitiva nel CIC (cann. 824-34).
Le norme fondamentali stabilite dal diritto canonico in ordine alle e. per Messe, sia che si tratti degli stipendi cosiddetti manuali (cioè quelli versati volte per volta dei fedeli alla richiesta di celebrazione o applicazione di Messe), sia degli stipendi fondati (cioè quelli che si percepiscono dai redditi di fondazioni), sia infine della categoria intermedia degli stipendi ad iustar manualium (quelli cioè di Messe fondate che non possono più applicarsi come stabilito dalle tavole di fondazione, e per-
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tanto vanno corrisposti ad altri sacerdoti perché vi soddisfacciano), sono le seguenti. Vietato in linea di massima al sacerdote di ricevere (tranne che per le tre Messe di Natale) stipendia per più di una Messa giornaliera, anche se celebri più volte, a eliminate abusi è inoltre proibito: 1) di applicare la Messa secondo una richiesta di applicazione futura (e. di applicazione per stipendi in spe), e di ricevere un'e. offerta successivamente per la Messa anteriormente applicata; 2) accettare l'e. per una Messa che deve celebrarsi e applicarsi ad altro titolo (ad es., pro populo); 3) accettare duplice e. per la celebrazione e l'applicazione della stessa Messa, salvo che non consti in modo certo che un'offerta è stata versata per la sola celebrazione senza applicazione.
La misura dell'e. è stabilita per decreto dell'Ordinario, e in mancanza dalla consuetudine della diocesi; il sacerdote può però riceverne, sia una maggiore volontariamente offertagli, sia una minore se non vi sia divieto dell'Ordinario. Altre norme dettagliate regolano le modalità per la esecuzione degli oneri di Messe derivanti dalla erogazione ed accettazione delle e. la cui sorveglianza è devoluta all'Ordinario dei luogo, e, per le chiese dei religiosi, ai rispettivi superiori. E bandita severamente infine ogni specie di commento o negoziazione sull'e. per Messe e sono previste sanzioni canoniche per chi conservenga a tale divieto, o non celebri od applichi le Messe per cui ha ricevuto l'e., anche esigua (cann. 2524, 827, 828).
Si è discusso molto sulla natura giuridica del rapporto che, a seguito del versamento dello stipendio per Messe, viene a sostituirsi fra l'offerente e il sacerdote accettante, e in particolare se si tratti di un rapporto obbligatorio, in forza del quale l'adempiente possa richiedere, contro l'eventuale inadempimento, la protezione del diritto. In proposito si è distinto il caso in cui chi versa l'e. richieda solamente l'applicazione del frutto speciale e del S. Sacrificio (v. messa) secondo le sue intenzioni, e quello in cui l'offerente chiede la celebrazione, con o senza applicazione. Nel primo caso si ritiene che giuridicamente non sorga rapporto obbligatorio, perché il futuro richiesto (l'applicazione) non è accertabile trattandosi di atto interiore e segreto, e perciò giuridicamente incoercibile. Quindi l'oblazione si riduce a una semplice donazione manuale da cui non sorge alcuna azione per adempimento. Nel secondo caso invece, la cui è richiesta la celebrazione, poiché oggetto del rapporto è il faber extrinsecus, ossia l'esterna attività che il sacerdote deve esplicare nella celebrazione, può ravvisarsi fra l'offerente e il celebrante in negozio bilaterale. Resta però sempre incerto di che contratto qui si possa parlare. Alcuni autori parlano di contratto di locazione d'opera, o di contratto da ut faciat, analogamente a quanto dichiara espressamente il CIC per le fondazioni pie (can. 1544 § 2); altri ritengono si tratti di un contratto di mandato; altri ancora (con opinione che sembra preferibile) che si tratti di donazione modale. Recenti doctrine tendono invece a ricondurre il rapporto sotto la figura (analoga a quella dei diritti di stella) del tributo o tassa ecclesiastica, ma a ciò può obbiettarsi che non si vede nel rapporto fra l'offerente e il celebrante, un elemento pubblicistico che giustifichi la natura di tassa.
Nell'ordinamento positivo italiano, prescindendo da quanto può rientrare nella disciplina generale dell'attività di assistenza e beneficenza pubblica (v. 1271TUZIONI ED OPERE DI BENEFIENZA), o abbia rapporto con fenomeni considerati da norme repressive di interesse sociale (v. 122101071A) e limitandoci così a considerare l'e. in quanto attività di contenuto religioso, interessa ricordare l'art. 2 del Concordato, in base al quale le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili effettuate collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà. E da rilevare però che identica concessione è accordata anche ai ministri dei culti acattolici dal R. D. 28 febbr. 1930, n. 289, per le collette eseguite nell'interno e all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto. - Vedi tav. XV.
Biel.: Sum. Theol., 20-20v. 90, 30-33; s. Alfinus de' Liguori, Theol.mon., 111.p.3; L. Perretris, v. in Promptabilisthentian., 111, Roma 1886. pp. 301-13; G. Ubburn, Die christliche Lirbecthiztichest, 3 voll., Soccorida 1882-90; N. Iung, Annäue, in DDC. 1, coll. 2422-30; G. Condisch, Almeven, in LThIC, 1, coll. 286-88; ed in genere le trattazioni di teologii morde (de virtutibus itenlogicis) ed i commenti al CIC. Sul tema speciale delle c. per Messe v.; V. Del Giudice, Stipendia Misssina, Roma 1982; De La Taille, Les alfrentes de Mense, in Gregorianum, 4 (1623), Dd. 755 sec ., 527 sec .; H. Leroux, Une conception nouvelle de "Stipendium Messe v. in Revue ecclésiastique de Lieu, 1913; R. Saviano, Le "Elemente", e le Messe, in Dir. critis., 1955; A. Poria, Natura giuridica degli "Stipendia Massonita" per la Messa, Modena 1956; L. Vanilla, Gli stipendia Misssina, Padova 1930; Keller, The immunity of Mass stipends, in Ephem. iuris com., 1947; M. Piacentini, E. di Mese, in Nuove Diyecis ital., V, pp. 304-25. Arreddo Bertola
ELEMOSINERIA APOSTOLICA. - E l'ufficio palatino che regola l'elargizione dei sussidi pontifici e dei rescritti delle Benedizioni apostoliche. Sembra che la sua istituzione, come ufficio proprio, risalga a Gregorio X (1271-76); Alessandro V con una bolla del 1409, Innocenzo XII con una istruzione del 1698 e Gregorio XVI con le istruzioni e avvertimenti del 10 maggio 1842 determinarono compiutamente l'attività caritativa della E. A.
L'E. A., che traeva i fondi per le sue elemosine da determinate assegnazioni, pagatele dalla Dataria Apostolica, dall'Impresa generale dei forri, dalla Camera Apostolica e dall'Amministrazione degli spogli, distribuiva, come distribuisce tuttora, elemosine fisse e straordinarie ai poveri, vecchi, malati, vedova, orfani, ecc. Ministrava pone e derrate, assegnava doti, sovveniva alle necessità dei perseguitati a causa delle religione cristiana ed estendeva la sua azione caritatevole ad istituzioni pie pubbliche e private.
Speciali provvidenze poi l'E. A. aveva per la città di Roma e per l'agro romano. Roma era a tal fine suddivisa in undici sezioni con ecclesiastici visitatori, medici, chirurghi, materiale per l'assistenza sanitaria ai poveri. Ai malati poveri dell'agro romano l'E. A. pagava inoltre il trasporto agli ospedali cittadini.
Leone XII nel 1826 istituì una commissione dei sussidi (che iniziò la sua attività il 1^{°} genn. 1827), la quale, sulla base di informazioni, anche domiciliari, prese da appesite persone, concedeva il richiesto sussidio. Pio VIII fece nuovamente rimettere le suppliche per i sussidi alla E. A. Gregorio XVI, nel 1831, prescrise, con lettera del suo cardinal vicario, che i parroci munissero le suddette suppliche di un loro attestato sopra la persona del richiedente, dimodoché la E. A. concedesse il sussidio a persone veramente meritevoli. Cosi suole farsi anche ora.
L'E. A. è anche l'ufficio in cui si concedono le benedizioni apostoliche in forma di rescritto a firma di mone. elemosiniere segreto di S. Santità, che è il capo ufficio ed ha sotto di sé un segretario ecclesiastico, un computista ed altri addetti alla segreteria.
Biel.: C. B. Piazza, Suabiolegio, Roma, 1679, tr. 1, cap. 2, "Della funzione del Papa"; L. Grifi, Breve ragguaglio delle opere pie di Roma, ivi 1862, p. 64; L. Lallemand, Histoire de la charité à Rome, Parigi 1878, p. 91; G. Moroni, Dizionario di erudiz. eccl., XXI, p. 156 192.; G. F. Perucci, Rendicante del dispensario generale dell' Eleosnineria Apostolica dall'anno 1873, a tutta il 1880, Roma 1881; Th. R. v. Sickel, Ein Rinde di Famiglia des Papstes Pius IV., Innsbruck 1893, p. 41; T. Orrden, Cour Romaine, in DThC. III, coll. 1957-58; H. Göring, Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII., Kónisberg 1934, pp. 81-82. Guglielmo Felici
ELEMOSINIERE SEGRETO DI SUA SANTITA. - L'e. s. di S. Santità è un prelato palatino ed il primo tra i camerieri segreti partecipanti ecclesiastici. Ha titolo arcivescovile; è sempre annoverato tra gli arcivescovi assistenti al Soglio pontificio, ordinariamente è canonico di una delle quattro basiliche patriarcali e prende parte alle funzioni a cappelle papali.
Un sacellarius, con funzioni che si ritengono simili a quello che fu più tardi l'elementynarius, appare già fin dal
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ELeNA, santa - Bittatto di s. E. l'articolare del sarcofago di merido (sec. iv), conservato nel Museo Vaticano.
sec. vili (Ordo Rom., 1, n. 13, ed. M. Andrieu, Les Ordines Romani, II, Lovanio 1948, p. 71).
Ma sembra che Gregorio X (1271-76) abbia fissato per primo le attribuzioni del prelato alemosiniere. Certamente figura nel Ruolo dello Famiqilia Pontificia di Niccolò III (1277).
L'e. s. di S. Santità esercita la sua carica anche in sede vacante (cont. Vacanti Apostoliche Sedis, 2 dic. 1943, in AAS, 38 [1946], p. 73), alle dipendenze del S. Collegio, ed il nuovo pontefice suole confermarlo. Egli ha residenza nel Palazzo Apostolico, in cui è situata l'Elemosinetta Apostolica (v.), di cui è capo, e l'ufficio dei Rescritti delle benedizioni apostoliche, che sono concessi con la sua firma.
Dipenderemo dall'e. s. di S. Sentirà il Conservatorio detto dalle Ezecolette, il Conservatorio di S. Rocco e le Maestre Pie delle scuole pontifice. Attualmente è Ordinario del Pontificio Istituto delle Maestre Pie Veravini.
Bias.: - sotto elemosinchia apostolicA e inoltre: G. Maroni, Dizionario di erudiz. coel., XXI, p. 128 sge.
Guglicime Felici
ELENA. - Figlia di Ieate re dell'Adiabene. Istruita nella religione mosaica da un gludeo, che viveva alla sua corte (Flavio Giuseppe, Autiq. Ind., XX, 35), mostrò profondo attaccamento al giudaisino. Si trasferi col figlio Izate a Gerusalemme, dove costrui un palazzo nella parte più elevata (Akra) ed un elegante maunetto, identificato da scavi recenti. La sua simpatia verso i giudci si manifestò nella grave carestia (ricordata in Act. 11, 28; v. adabo) del 44 45 d. C., durante la quale fece trasportare a sue spese in Palestina grano dall'Egitto e fichi da Cipro (Autiq. Ind., XX, 51 ag., 101).
Anseio Pensa
ELENA (Flavio Iulio Helena Augusta), santa. I. Vita. - Madre dell'imperatore Costantino, venerata come santa nella Chiesa latina ( 18 ag .) e nella greca ( 21 maggio). Pare fosse di molto modesta origine ( < atabularia = la dice a. Ambrogio, De obitu Theod., 42)
c presa come concubina da Costanzo Cloro, allora ufficiale romano dell'armata a presidio del Danubio.
Verosimilmente nel 288 nacque da lei a Naisso in Mesta (moderno Nis) Costantino. Quando, cinque anni dopo, Costanzo Cloro fu da Diocleziano elevato alla dignità di Cesare, dovette allontanarla per sposare Tcodora, figliastra dell'imperatore Massimiano, e costituire cosi quel legame di parentela che si ritenova utile alla saldessa del sistema tetrarchico diocleziano. Il figlio però ebbe sempre la madre in grande onore, le conferi il titolo di Augusta, ne pose l'effigie su monete, e diede il nome di lei a una città della Bitinia; Eusebio (Vita Constantini, III, 47, 2) afferma che fu il figlio a convertire la madre al cristianesimo, il che può forse corrispondere al desiderio dello scrittore di accumulare meriti sul capo di Costantino.
E. mostrò la sua pietà con abbondanti elemosine e con la costruzione di nuove chiese a Roma (S. Croce in Gerusalemme a Basilica Sessoriana), a Costantinopoli (insieme con il figlio, la grande Basilica degli Apostoli), a Rellenme (Basilica della Natività) e sul monte degli Olivi (Basilica del Gettemani). In renda età si recò in pellegrinaggio in Palestina, dove avrebbe ricercato e ritrovato la vera Croce (v.). Una parte del santo legno ella avrebbe portato in Roma e collocato nella sua Basilica di S. Croce. Mori, pare, nel 335, a Costantinopoli, ma, secondo Eusebio, la salma sarebbe stata trasportata a Roma, a sepolta nel mausoleo e piazza rotonda, noto sotto il nome di Tor Pignazzara sulla via Prenestina, nel grandioso sarcofago di porfido ivi trovato e ora nel Museo Vaticano.
Bias.: Fonti: Eusebio, Vita Constantini: Zosimo, Historia, II, 8; Sutropio, Breviarium, X, 2; le monete con la sua effigie, in I. Maurice, Numismatique Constantinople, I, Parigi 1908, pp. 281, 408; Letteratura: A. M. Rouillon, S. E., vers. it., Roma 1908; J. Maurice, Ste Hélène, Parigi 1929. Sulle oie fondazioni cf. F. Nasi, Les constructions palestiniennes dans à ste Hélène, in Revue de l' Orient chrétien, 10 (1905), pp. 160-68; A. Heinzeberg, Grabenkirche und Apostolikirche, zwei Basiliken Kantonalien, II, Die Apostel Kirche in Kantonalimuel, Lipais 1908; H. Vincent e F. M. Abel, Bethliem, le sanctuoire de la Nativite, Parigi 1914; H. Vincent, in Compice rendus de l'Académie des inscriptions, 1935, pp. 350-61 e in Revue biblique, 45 (1936), pp. 542-74; 46 (1937), pp. 93-101; R. Krautheimer, Corpus bonificarum christianarum Romae, I, fasc. III, Città del Vaticano 1940, pp. 165-94; Martyr, Romanum, p. 346.
Roberto Paribeni
II. Iconodhatia. - Già dai tempi più antichi ornata di diedema o di corona e vestita da imperatrice, s. E. reca come attributo individuale la Croce il cui ritrovamento sta al centro della sua leggenda e del suo culto. Il prototipo delle raffigurazioni orizzontali riunì la Santa con Costantino ai lati del Suzzo Legna: creato probabilmente in connessione con la festa dell'Esaltazione della Croce e tramandato in un omellario ziriaco del sec. viII e nei reliquieri bizantini di Gran e di Nonantola (sec. 21), esso sopravvisse ancora nei tardi affreschi dell'Athos e della Valacchia (sec. xVI) nonché nelle icone russe. Nell'arte occidentale le immagini di s. E. sono ugualmente diffuse al sud ed al nord delle Alpi: gli esempi tedeschi vanno da una miniatura salsaburgheae del sec. XII e da due affreschi romanici a Colonia (S. Gerione) ai quadri di L. Cranach il Vecchio e di B. Brunn, iquelli italiani da alcune miniature trecontesche ai quadri del Chioderolo, di Ciona da Conegliano, del Moretto e di Palma Vecchio, dal gruppo murmoreo di A. Rizzo (Venezia, S. Apollinare) alla statua del Bolgi

(da F. Grayns), i verdagliari romani, I, Milano 1911, pp. 8, n. 11 EleNA, santa - Moneta d'oro.
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ELeNa, santa - S. E. assiste al ritrouamento della Croce. Affresco di Piero della Francesca (1452-60). Arezzo, chiesa di S. Francesco.
in S. Pietro a Roma. Di particolare importanza iconografica ed artistica si dimostrano poi le rappresentazioni cicliche della leggenda, delle quali si ricordano gli affreschi nella chiesa dei SS. Quattro Coronati a Roma (1253-54) e qualii a S. Croce in Firenze (Agnolo Gaddi), per il Quattrocento le pitture nella cattedrale d'Albi, in S. Francesco ad Arezzo (Piero della Francesca) ed in S. Croce in Gerusalemme a Roma (Antonizzzo Romano); tra le singole scene gli artisti, seguendo il testo della a leggenda aurea s, preferiscono il miracoloso risuscitamento d'un morto (quadro del Gerofalo) e la visione della Croce durante un sogno di a. E. (tele di P. Veronese nella Pinacoteca Vaticana e nella Galleria Nazionale di Londra).
Bibl.: Giov. Giorgio di Samoniz. Kamtantio d. Gr. u. die Helena in der Kunst der christlichen Orients. in Röas. Quartalschrift, suppl., 12 (1913), pp. 255-58; K. Künste, Jannagraphie der Heiligen, Friburga in Br. 1026, pp. 295-96; I. Maurice, Die Helene, Parigi 1930; I. Beaus, Trochi a. Attribute der Heiligen in d. deutschen Kunst, Stoccarda 1940, coll. 322-25. Kurt Reths
III. Mausoleo di S. E. - Dopo la sua morte, avvenuta verso il 335 (O. Seeck, Hélène, in PaulyWissowa, VII, II, col. 2820) E. Augusta, fu trasportata nella "urbe regia" ( \mathrm{ck} \quad τ \hat{η} ν β α σ λ ε \dot{α} ν σ α ν π \hat{α} λ ν ) per essere deposta nelle tombe imperiali ( η μ \dot{α} ρ ° ς β α σ λ ε ω imatĥ ς éne τ imatĥ δ ε τ α ) : Eusebio, Vita Const., III, 47. L'«urbe regia» secondo s. Giovanni Crisostomo è Roma (s. G. Crisostomo, Contra Iudacos et gentiles, 9: PG 48, 825) e le tombe imperiali senza dubbio sono il mausoleo ad «duas lauros» sulla via Labicana, i cui ruderi sono noti sotto il nome di Tor Pignattara.
Il Liber Pontificalis (sec. vi) menziona questo mausoleo in nesso con la costruzione della Basilica Costantiniana in onore dei martiri Pietro a Marcellino sulla via Labicana (".... fecit ... Constantinus... et mysticum ubi mater eius sepulta est Helena Augusta, via Lavicana miliario III * : Lib. Pont., I, p. 182); la a Notitia ecclesiastica» del sec. viI lo descrive come una rotonda (".... et a. Helena in sua rotonda»: G. B. De Rossi, Roma sotterranea, I, Roma 1864, p. 178), il a Liber de locis a (sec. viI) lo dice
chiesa (".... ecclesia est a. Helenae ubi ipsa corpore iacet *: G. B. De Rossi, ibid., p. 178) e nel sec. viI esso riceve il titolo a basilica" ("... coemeterium... iuxta basilicum beatue Helenae * : Lib. Pont., I, p. 500), probabilmente perché, dopo la demolizione della Basilica dei due martiri, esso stesso dovette servire come chiesa.
Il mausoleo fu costruito al III miglio della via Labicana cioè a nel centro dell'immenza latifondo imperiale labicano del sec. Iv detto Subaugusta, che si estendeva dalla chiesa di S. Croce (Sessorianum) fino a Centocella, comprendendovi tutte le ville e gli orsi s (G. Tomassetti, La campagna romana, III, Roma 1913, p. 388). In un primo tempo esso doveva essere la tomba dell'Imperatore e della famiglia imperiale. Ma dopo la costruzione d'un nuovo mausoleo a Costantinopoli per la sepoltura di Costantino il mausoleo sulla via Labicana rimase unicamente per la famiglia imperiale. Costantino fece seppellire sua madre nel proprio sarcofago ad a duas lauros. Quesio sarcofago con cavalieri in rilievo servil poi come tomba di Anastasio IV (1153-54) nella Basilica Lateranense. Attualmente si trova nella sala a croce greca del Museo Vaticano.
La costruzione del mausoleo fu iniziata dopo la vittoria su Massenzio (312). Infatti nelle fondazioni dell'impianto si trovarono adoperati eippi sepolcrali degli "equites singulares", guardia del corpo dell'Imperatore, sciolta da Costantino che distrusse pure la sepoltura gratuita loro concessa nella Subaugusta imperials (P. Crostarosa, Nuovo Buli. arch. eriz., 3 [1897], pp. 117-22). Detta datazione viene confermata per mezzo del materiale laterizio proveniente dalla a Officina S.R.F. Domitiana ", la quale fiorì fino al 320 .
Il mausoleo si presenta come un edificio a pianta centrale consistente in una rotonda preceduta da un vastissimo atrio, circondato ai tre lati da un muro con portici addossati, mentre al lato occidentale un portico di maggiore ampiezza serviva da ingresso (A. Bosio, Roma sotterranea, Roma 1634, p. 323). La rotonda ha un diametro di m. 20,18 in luce, uno spessore murale di m. 5,78 ed una altezza dei muri di m. 15,12. All'interno la parete cilindrica della rotonda appare movimentata nella linea architettoniche : mostra infatti quattro
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nicchie curvilinee sulle diagonali a tre nicchie rettilinee sugli assi. La quarta nicchia rettilinea ad occidente fu adoperata come entrata. Al di sopra di questa sena a nicchie, il muro diminuisce il suo spessore, ciò che si nota nell'interno ma è chiaramente visibite dal di fuori per la rientranza della parete cilindrica. Su di questa inoltre si aprono sempre all'esterno, otto nicchie con finestre arcuate in corrispondenza alle nicchie interne inferiori. Il muro della rotonda è coronato da un fregio a mensole e sormontato da una cupola costruita per mezzo di pignatte (anfore (pignatte da cui venne il nome volgare di Tor Pignattara)). La muratura in laterizio era all'esterno intonacata, mentre nell'interno era rivestita in marmo.
Scavi fatti nel 1941 del foto occidentale del mausoleo, misero in luce resti di muratura, con incrostazioni marmoree e massici, che sembra appartenessero ad un edificio o ad un cortile in corrispondenza con la rotonda del mausoleo (Cf. Deichmann, op. cit. in bibl.).
Dal punto di vista architettonico il mausoleo di S. E. al presente come capolavoro dell'epoca imperiale tarda - può essere paragonato all'altro fornaso di Romolo sulla via Appia. Come tale esso chiude la serie degli edifici rotondi pagani ed inaugura la storia degli edifici centrali cristiani essendo il prototipo del mausoleo imperiale a Costantinopoli. - Vedi tav. XVI.
Bun., G. Ciampini, De sacris aedificis a Constantino Magno centruetis, Roma 1605, pp. 126-29, tiv. 27: L. Casina, Ricerche sull'architetura dei tempi cristiani, 2^{°} ed., ivi 1846, pp. 111, 171, rev. 96: G. T. Bivona. Le arigini dell'architettura fondenda, H. Milano 1908, p. 342: G. Torquenti. La congnana romana, III. Roma 1913, pp. 380-90: P. Marchi, Architettura romana, ivi 1921, pp. 277-84: Fr. W. Deichmann. Untersuchungen an ejstroberichen Rundbauten in Rom und Latium, in Arch. Aus., 36 (1941), pp. 733-48: M. Arnulliou, La chiesa di Roma, ed. comm da C. Cacchelli, Roma 1942, pp. 1093-97: T. Ashby e G. Lueli, La villa del Flavi cristiani ad dons lauros e il suburbano imperiale ad oriente di Roma, in Memorie della Pont. Assad. ren. di Ardebil., 3^{°} serie, 2 (1928), pp. 127-92. Lodovico Vordil
ELENA di Skövden, santa. - Svedese, m. il 1^{°} ag. 1160 a Skövden (Svezia meridionale). Di famiglia nobile, rimasta vedova dopo pochi anni di

(par carisita ad Superiore della Cune degli Esercizi del Sacro Cuore s. 1., Roma)
ELENA, santa - Cappella di S. E. (o della A. Croce) vicina al Colvario, nel luogo dove la Santa trovò il Croce del Signore. Gerusalemme.
matrimonio, condusse vita santa e compi un pellegrinaggio a Gerusalemme. Ritornata in patria fu uccise dai parenti, perche ingiustamente sospettata complice dell'assassinio del genero. Sepolta nella chiesa di Skövden da essa fabbricata, fu canonizzata nel 1164 da Stefano arcivescovo di Uppsala per incarico di Alessandro III. Ebbe grande culto nella Svezia e nell'Isola di Seeland (Danimarca). Festa il 31 fuglio. Manca nel Marigrologium Romanum.
Bun., La Legenda di Brinato, in Acta SE. falli, VII. Farigi 1868, p. 343 sge. Livario Oliver
ELETTA. - Nell'intestazione di II Io. si legge : - Il presbitero a una E. Signora (Eckze:7, scopa) e al figli di lei -. Nell'epilega: - Ti salutano i figli della tua sorella l'E. - (v. 13). L'interpretazione più comune vede nel terminc E. un sinonimo di Chiesa.
Anche in I Pt. 5, 13 la Chiesa di Roma (Babilonia) è detta "co-e. - Nel nostro caso il senso collettivo risulta dal passaggio dal "tu" al "vol" (vv. 5, 8, 10, 12). I figli dell'E. sono gli eletti (criatiani). Ogni chiesa formata da eletti, è "e. . La Chiesa, mistica sposa del Signore, è Signora ".
Mancando l'articolo nell'intestazione, si può pensare che II Io. sia una spessa di circolare.
Meno probabili sono le interpretazioni che vedono nei termini e. a Signora (kyria) dei nomi propri.
Pietro De Ambroggi
ELETTA di Gesù. - Carmelitana scalza, al secolo Caterina Tramazzoli, n. a Terni il 28 genn. 1605, m. a Praga l'11 genn. 1663.
Entrò nel convento delle Carmelitane scalze di Terni il 3 giugno 1626 , e vi fece professione il 17 giugno 1627 , chiamata prima suor S. di S. Giovanni più tardi E. di G. Mandata, nel 1620 , con altre consorelle, fra cui la ven. Maria Paola di Gesù (Centurioni), alla fondazione d'un nuovo monastero di Carmelitane scalze a Vienna (Austria), di cui più tardi venne eletta priora ( 1638-41 ); poi, nel 1643 , alla fondazione in Graz (Stiria), di nuevo fattane priora ( 1644 ), e di là passò alla fondazione in Praga (Boernia), dove arrivò il 10 dic. 1656 ; vi mori in opinione di santità, e il suo corpo incorrotto si conserva nel coro di quel monastero.
Bun., Giov. Bux. di S. Giuseppe, Memorie per la vita della sena di D. suor M. E. di G., Terni 1834: H. Diebil, Leben der Gottuligen M. Electa von Jesus, Praga 1838, 2^{°} ed. ivi 1897: F. Blatak, Leben der im Rofe der Heiligkeit ceratorienem Mutter M. Electa von Jesus, ivi 1916. Ambrogio di Santa Teresa
ELETTI e ELEZIONE. - Eletti sono coloro che Dio sceglie per essere oggetto dei suoi doni soprannaturali in questa o nell'altra vita. Nel Vecchio Testamento sono detti eletti gli Ebrei specialmente quelli che nelle prove si mantenevano fedeli a Dio, nel Nuovo Testamento, i membri della Chiesa, nel linguaggio teologico corrente, coloro che si salvano. In questo ultimo senso è stata intesa nel passato la frase "molti sono chiamati, ma pochi eletti" (Mt. 20, 16, e 22, 14), ma oggi si preferisce spiegare la parola "eletti" nel significato più largo di anime scelte, che servono Dio con ardore. Così vien sottratto il miglior fondamento biblico alla teoria che ritiene piccola il numero dei predestinati in confronto del numero dei reprobi. In realtà, la questione del numero degli eletti non si può risolvere con prova valide né in senso ottimistico né in senso rigorista.
L'elezione è atto libero con cui Dio stabilisce di dare ai predestinati la gloria e le grazie necessarie per ottenerla. E insegnata dalla Chiesa, soprattutto nei due Concili che s'occuparono della predestinazione (Quiezzy 853, Valenza 855, cf. Ziena-U. 316, 322) ed è asserita dal teologi per il fatto che la predestinazione è gratuita. Non è infatti in grazia dei me-
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riti previsti, che uno è predestinato, dunque lo è per una libera scelta di Dio. Se l'elezione sia distinta o no dalla predestinazione, è fortemente controverso (v. PREDESTINAZIONE).
Bibl.: A. Michel, Elus (manhve des), in DThC, IV, in coll. 2330-38. P. Pannaz, De Deo Una et Trino, 2^{°} ed., Roma 1946. pp. 167-89; M. Brunec, Molti vacati, puaci electi, in Verbum Domini, 26 (1948), pp. 88-97.
Albino Luciani
ELETTRICITÀ. - Circa l'essenza di questa importantissima materia fra quelle che costituiscono il nostro universo fisico si sa ben poco, quantunque la conoscenza di alcune delle sue manifestazioni nel campo delle nostre osservazioni più immediate, o alla nostra scala, risalga a tempi antichi. Già Talete (sec. viI a. C.) conobbe la proprietà dell'ambra (elèktron) di attirare piccoli corpi leggeri quando venga strofinata. Gilbert (sec. xvI) riconobbe che tale proprietà possiedono numerosi corpi, introdusse la denominazione di elettrico o elettrizzato per caratterizzarne il particolare stato dopo lo strofinamento e fondò con numerose esperienze la prima elettrologia che poi, per ca. due secoli, si sviluppò notevolmente, rimanendo però prevalentemente ancora solo qualitativa.
1. Le prime basi teoriche. - Seguendo il criterio scientifico o sperimentale galileiano, quella prima teoria si svolse appoggiandosi su una serie di constatazioni abbastanza semplici e su alcune ipotesi atte a interpretarlo.
Le constatazioni fondamentali furono le seguenti :
1) Strofinando alcuni corpi con opportuni pezzi di pelle o stoffe, p. es., un pezzo di gomma dura con un pezzo di flanella, si constata che l'uno e l'altro rimangono elettrizzati.
2) Portando con opportuni contatti su due piccoli corpi sospesi a un sottile filo di seta due porzioni di quelle elettrizzazioni si osserva sempre che esse agiscono l'una sull'altra a piccole distanze con una forza attrattiva, oppure repulsiva, quando provengano entrambe o dal corpo strofinato o dalla stoffa impiegata, e con una forza attrattiva se l'una proviene dal corpo e l'altra dalla stoffa.
3) Esistono corpi nei quali codeste elettrizzazioni rimangono fisse ove si sono prodotte o collocate; altri nei quali si muovono liberamente, tendendo a distribuirsi in determinate maniere. I primi si dicono isolanti, i secondi conduttori. Fra codeste due categorie esiste tutta una serie di proprietà intermedie che qui non interessano.
Le prime ipotesi per interpretare i suddetti fenomeni fondamentali furono le seguenti :
1) l'elettrizzazione si considera determinata dalla distribuzione di un fluido elettrico sulla superfice o anche all'interno dei corpi.
2) Esistono due specie di fluidi elettrici, che si dissero dapprima vetroso e resinoso, e poi positivo e negativo.
3) I fluidi elettrici della stessa specie si respingono; quelli di specie diversa si attirano. Un corpo non elettrizzato o allo stato neutro, può considerarsi o totalmente privo di fluido elettrico, o contenente quantità equivalenti e quindi equilibrantisi dei due fluidi di specie contraria.
L'adozione dell'ipotesi dei fluidi è in evidente accordo con le idee meccanicistiche con le quali, fino a oltre la metà del sec. xix, si cercava di tutto interpretare mediante sostanze a forze agenti fra esse.
II. La legge di Coulomb. - Questa notevole scoperta (1785) fu quella che permise alla primitiva elettrologia di passare dallo stadio qualitativo a quello quantitativo e di costituirsi così nella classica elettrostatica, ancora attualmente utile per la risoluzione di innumerevoli questioni. Coulomb si chiese come due quantita elettriche si attraggano o si respingano in funzione delle loro grandezze e della loro distanza; e con accurate esperienze rispose alla questione di-
mostrando che la legge elettrica ricercata è assai analoga a quella della gravitazione newtoniana: le forze elettriche a differenza di quelle gravitazionali sempre attrattive, possono essere, come già detto, attrattive o repulsive; esse sono però, in ogni caso, proporzionali al prodotto delle due quantita di e. in gioco, e inversamente proporzionali al quadrato delle loro distanze.
Una analoga legge, come è notissimo, vale anche per le forze che si riscontrano fra poli magnetici.
Un altro notevole pregio delle legge di Coulomb consiste in ciò, che, permettendo essa di esprimere la forza che una data distribuzione di e. eserciterebbe in qualsiasi punto dello spazio su una quantita di e. assunta come unitaria, condusse alla reazione o alla definizione formale di campo elettrico in una teoria fino allora e per vari decenni ancora concepita come basata su azioni a distanza; nascone che nell'elettrologia moderna, per opera dapprima di M. Faraday e poi di J. C. Maxwell, assunse un ruolo non più formale, ma assolutamente reale e fondamentale.
III. A. Volta e le correnti eletriche. - Se le nostre conoscenze sull'e. fossero timoste limitate a quelle conseguenti da quanto si è finora ricordato, si avrebbe una eletrrologia senza dubbio interessante, dal punto di vista della conoscenza di un imponente elemento delle natura, specialmente dopo l'identificazione di B. Franklin dell'e. messa in giuoco nelle esperienze fisiche con quella che si produce nelle nuvole e provoca i lampi e i fulmini. Ma tale eletrrologia sarebbe ben misero innanzi a quella svolta negli ultimi contacinquanta anni e che si sta tuttora svolgendo con un ritmo che non accenna a rallentarsi. Come è noto il fatto determinante fu lo possibilità di disporre di correnti elettriche prodotte dapprima in proporzioni modeste con pile di vari tipi, tutti conseguenti dalla nota grande scoperta di A. Volta, poi per mezzo di apposite macchine, dette dinami, atte a fornirle in condizioni e proporzioni sempre più imponenti.