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a testimonio, che io con ogni forza e piena coscienza manterrò fede al mio giuramento \%. Messo quindi l'esercizio medico sotto il controllo dei testimoni del giuramento questo passa ai voti, cui il futuro medico si obbliga con deliberata volontà. Anzitutto, rispetto ai maestri : dovrà aiutarli come se fossero suoi genitori; poi il proposito di far partecipare alla sua professione i propri figli e i figli dei maestri e quanti con giuramento gli si dichiareranno scolari e nessun altro. Emerge, così, il concetto di casta chiusa; è noto, del resto, che Ippocrate apparteneva agli Asclepiadi, fra i quali l'arte di Esculapio tramandavasi da padre in figlio.
Più interessante la parte che riguarda il malato. Il giurante promette di rispettare con scrupolosa coscienza la vita altrui; astenendosi dal propinare veleni, dal procurare aborti, dal praticare l'operazione della pietra, da qualsiasi atto men che corretto nella casa dei malati, mentre menterrà il segreto su quanto avrà udito o veduto durante la cura, esercitando, insomma, la sua arte nell'innocenza e nella purità.
Come si vede, nel breve giro di poche frasi si contengono gli aforismi morali della dottrina ippocratica, come nei libri del "corpus" la parte dottrinaria. Tuttavia le massime del giuramento non possono considerarsi disgiunte da quel complesso di precetti che nel De medica, nel De recenti ornato, nel De veteri discipline, riguardano la pratica professionale; come l'osservazione del del malato, la temerità delle diagnosi, la prescrizione delle medicine, precetti che fanno del medico una persona onesta nella vita come nella scienza, aliena da presunzioni e cupidige, serena, riservata, segreta, quale ancora, a venticinque secoli di distanza, lo vuole la deontologia professionale.
Tali basi dell'etica medica apparvero così perfette, che non solo la romanità (Sorano di Efeso tornerà a svolgerne e ad ampliarne la precettistica) le riconobbe giuste, ma il cristianesimo le inquadrò nel campo più vasto dei doveri del cristiano. Una religione che inculcava massime di amore per il prossimo, e tanto più in quanto trattavasi di prossimo sofferente, non poteva non porre su un piano soprannaturale quella che dagli antichi era considerata virtù particolare di una casta. Pertanto le norme del giuramento ippocratico non perdono il loro valore con il tempo. Si trovano scritte a forma di croce in un codice del sec. xir e più tardi Clemente VII vorrà che il laureato, mutato naturalmente il nome della divinità, giuri quanto Ippocrate esige e prescrive. Due erano i giuramenti che il medico prestava: l'uno alla laurea, l'altro all'ingresso nella corporazione dei medici. Nel primo si ripetevano le formole di Ippocrate; e dei doveri che ne derivavano vi è un'eco assai chiara nelle Costituzioni emanate nel 1232 da Federico II per l'Università di Salerno. All'altro giuramento si aggiunsero norme deontologiche particolareggiate, che, con pene e multe, variavano da città a città e raccomandavano l'obbedienza agli statuti della Corporazione. In esso, questioni che dal sec. xiv in poi interessavano gli studi medici formavano spesso oggetto di minute prescrizioni; cosi, ad es., l'esercizio della dissezione anatomica, e, dopo il Concilio di Trento, le cautele contro la stregoneria e i rapporti del medico cattolico con altri di fede diversa. Ma, a parte dettami che sono scomparsi con il tempo e con il progresso della medicina, la linea morale della missione del medico non si è mai discostata nella sua parte fondamentale dal giuramento ippocratico (v. MEDICO).
BibL.: A. Castiglioni. Storia della medicina, Milano 1936, p. 139 sgg.; A. Pazzini, Storia della medicina, II, ivi 1947, p. I sgg.; id., Il giuramento di Ippocrate, in Progressi di terapia, 2 (1920), pp. 169-76.
Gustavo M. Apolloni
GIURATI. - Cosi detti dal giuramento con il quale si obbligano al retto adempimento del loro ufficio, i g. sono un corpo di cittadini appartenenti a categorie elencate dalla legge, in possesso di speciali qualità culturali e morali, chiamati a giudicare,
in causa criminale, della colpevolezza o meno dell'accusato e per conseguenza a cooperare all'amministrazione della giustizia penale.
La caratteristica propria del corpo dei g. è d'essere composta di elementi tolti da ogni classe di cittadini, in ossequio al principio sostenuto da penalisti che cioè, mentre nel cercare le prove di un delitto si richiedono abilità e destrezza, invece nel giudicare il risultato si richiede un semplice ordinario buon senso, meno fallace a volte che il sapere di un giudice assuefatto ad una forma mentis che è frutto solo di studi astratti.
L'istituzione dei g. è di origine inglese, adottata dall'Assemblea costituente francese, e, in seguito, diffusa in Europa. La legislazione canonica non ha mai ammesso l'istituto dei g., per non dividere il compito di giudicare In Italia, con legge del 13 nov. 1839 , furono istituite le Corti d'Assise con il giuri.
I g. fanno quindi parte del collegio giudicante, ma senza il potere giuridico di dare la sentenza né di infliggere la pena. Essi possono soltanto pronunciarsi sull'esistenza del fatto e sulla colpevolezza dell'accusato. Questo il compito ad essi imposto dalla legge positiva. Nell'esplicarlo debbono tener presenti altri principi di ordine morale.
Innanzi tutto, la risposta ai quesiti deve essere data dai g. in base ad un'intima e coscienziosa convinzione, per cui i g. non possono e non debbono condannare un innocente anche se tutte le apparenze lo accusino. Al contrario essi possono, in coscienza, rispondere in favore del vero colpevole quando la sua colpevolezza non sia stata legittimamente e convenientemente dimostrata. Pa escezione il caso in cui il bene pubblico reclamasse la condanna di qualche reo; allora però i g. dovrebbero deporre in giudizio non come tali, ma come testimoni (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, Opus theologicum morale, IV, $3^{2}$ ed., Prato 1900, n. 592).
Similmente se venisse abusivamente citato in un tribunale laico chi gode del privilegio del fòro (cf. CIC, cann. 120, 614, 680), i g., qualora non possano sottrarsi dal giudicare, possono sempre dare il voto in favore dell'accusato, in quanto sottoposto a tribunale incomprente (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, op. cit., n. 591).
Qualora, chiamato all'ufficio di g., un cittadino rimanesse esitante per la coscienza della propria ignoranza in materia di diritto, la dottrina morale non gli impone assolutamente di esimersi, purché però abbia il proposito di non condannare nessuno se non consta evidentemente della colpa. Il diritto naturale infatti non esige che tutti i delinquenti siano puniti, ma vuole però che nessun innocente venga condannato (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, op. cit., n. 591).
L'istituto dei g., che era stato abolito in Italia con i codici penale e di procedura penale del 1931, è stato ripristinato in parte con decreti legislativi luogotenenziali 6 ag. 1944, n. 170 e 5 dic. 1944, n. 290, con l'istituzione dei giudici popolari. L'ordinamento definitivo delle corti d'Assise è attualmente in discussione davanti al Parlamento.
BibL.: G. Pisanelli, Della istituzione dei g., Torino 1836; E. Pessina, Della istituzione dei g., Napoli 1874; D. Rende, Corte d'assise, in Enc. Ital., XI, pp. 541-42; G. Pasquariello, La magistratura, Roma 1941, p. 172 sgg.; T. Jorio, Theologia moralis, II, $3^{\circ}$ ed., Napoli 1946, nn. 925-36. Luigi Marzabdini
GIURIDISMO. - Capo di accusa rivolto dagli slavofili contro la Chiesa cattolica, che avrebbe sostituito alla grazia del mutuo amore e ai doni elargiti dallo Spirito Santo l'efficacia esterna del diritto, mediante il quale sostiene la sua unità in modo puramente terreno, esterno ed artificioso. Il g. cattolico è diven-
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tato un luogo comune negli scritti degli Orientali separati contro Roma. Lo si trova nelle risoluzioni anticattoliche del congresso "interortodosso" di Mosca ( $8-19$ luglio 1948) e nei libri più recenti dei monofisiti, allorché trattano della dottrina sulla Chiesa.
I primi a lanciare questa accusa sono stati i protestanti, contrari alla gerarchia ecclesiastica e favorevoli al concetto di una Chiesa invisibile. Gli Orientali, che ammettono la visibilità della Chiesa e ritengono la gerarchia come uno dei suoi elementi essenziali, quando accusano di g. i cattolici, non combattono l'esistenza del diritto nella Chiesa, ma piuttosto l'abuso che ne farebbe il cattolicesimo e che si manifesterebbe in un triplice eccesso: nello secolarizzazione del diritto ecclesiastico sotto l'influsso del diritto romano; nell'esagerazione degli effetti del diritto, elevato cosi a principio dell'unità della Chiesa; e nella limitazione arbitraria del soggetto del diritto, che non abbraccia ugualmente tutti quanti i membri, ma soltanto i vescovi e il Papa.
Bibl.: A. S. Khomjakov, L'Eglise latine et le protestantisme du point de vue de l'Eglise d'Orient. Losanna 1871; E. Kolemine, Luz de Oriente: Khomjakov, Madrid 1912; M. Gordillo, Juridismo apud to. Potres Orientis et Occidentis, in Acta V. Conventus Velehradensis, Olomuc 1927, pp. 87-96. Maurizio Gordillo
GIURISDIZIONALISMO : v. REGALISMO; SEPARATISMO.
GIURISDIZIONE. - Jurisdictio (da ius e dicere), indica, nelle fonti giuridiche romane, l'attività di chi amministra la giustizia.
Sommario: I. Nozioni. - II. Distinzioni. - III. Soggetto attivo. - IV. Soggetto passivo. - V. Interpretazione. - VI. Esercizio. - VII. Rovrro. - VIII. Cessazione. - IX. G. supplica. - X. G. presunta.
I. Nozioni. - Nel diritto civile moderno per g. s'intende l'attività dello Stato rivolta all'attuazione della norma giuridica in caso di controversia o di trasgressione. Poiché lo scopo a cui tende è in ogni caso l'attuazione del diritto obbiettivo, si può dire che anche nello Stato la g. è unica. Tuttavia, poiché il diritto obbiettivo si suddistingue in : civile, amministrativo e penale, si ha anche una g. civile, amministrativa e penale: la prima per i rapporti di diritto privato, la seconda per alcuni rapporti di cui è parte l'amministrazione pubblica, la terza per l'applicazione delle norme penali.
Nel diritto canonico il termine iurisdictio agli inizi designò il potere pubblico in genere (cf. epist. di s. Gregorio Magno: PL 77, 611 e 1212; Liber diurnus [ed. Th. Sickel, Vienna 1889], formole 32, 77, 86; cf. anche Nov. 11; 120 cap. 6, 2; 131, c. 3). In alcuni luoghi del Corpus Iuris Canonici (cf. c. 16, X, I, 33; cap. un. II, 2, in Clem.) viene ristretto al solo potere giudiziario; ma, secondo il significato in seguito prevalente e oggi comune, g. equivale a potere pubblico, e ne comprende tutte le specie : legislativo, esecutivo e giudiziario. Essa viene pertanto definita: il potere pubblico o di governo, mediante il quale la Chiesa dirige l'attività dei suoi membri al raggiungimento del bene comune, ossia del suo fine sociale.
In quanto potere pubblico, o di governo, la g. compete alla Chiesa, come allo Stato, in quanto è società necessaria e perfetta, quindi anche alle parti e agli organi che la derivano da lei. Per questo suo carattere pubblico, la g. si distingue sostanzialmente da ogni potestà privata (dominativa, domestica, ecc.). Gli atti o provvedimenti che la Chiesa emana in virtù del suo potere di g., inducono l'obbligo di obbedire : hanno cioè carattere imperativo e obbligatorio. Sotto questo aspetto la g. concorda con il potere di fòro interno, ma ne differisce sostanzialmente, perché quella, a differenza di questo, tende direttamente al bene comune. Differisce anche dalla potestà di ordine, benché, come questa, sia rivolta al fine ultimo della salvezza delle anime; questo, che è il fine soprannaturale
dell'uomo, può essere conseguito mediante la Grazia e la cooperazione della volontà; orbene, mentre la potestà di ordine riguarda i mezzi che producono la Grazia (Sacramenti) o che la impetrano (sacramentali), la potestà di g. ha per oggetto l'attività dei sudditi. Non c'è invece differenza sostanziale tra g. e potestà di magistero, in quanto quest'ultima è il potere d'insegnare le verità rivelate e le verità connesse in modo autorevole, con la facoltà cioè d'imporre l'ossequio dell'intelletto e della volontà a tale insegnamento; sotto tale aspetto il magistero non è che una parte della potestà di g.
II. Distinzioni. - Come si è detto, il potere di g. spetta alla Chiesa come società perfetta; in concreto questo potere risiede in organi o persone fisiche alle quali tale potere può essere conferito in due modi : ipso iure, per il fatto cioè che la persona ottiene un determinato ufficio cui è congiunta per legge tale potestà; oppure per concessione diretta di altra persona investita di tale potere: nel primo caso si ha la g. ordinaria, nel secondo quella delegata (can. 197 § 1). L'ordinaria si suddistingue a sua volta in propria e vicaria (can. 197 § 2) a seconda che si eserciti in nome proprio (come quella del Sommo Pontefice o dei vescovi residenziali), o in nome di altri (come quella che gli amministratori, vicari e prefetti apostolici esercitano in nome del Romano Pontefice; quella dei vicari generali, capitolari, ecc.).
Attesa l'ampiezza del suo significato, la g. nel diritto canonico si distingue anche in volontaria e giudiziaria (cf. can. 201 §§ a e 3): la prima comprende la potestà legislativa e amministrativa, sebbene in senso più proprio e ristretto riguardi gli atti di natura amministrativa con cui vengono creati nuovi enti, s'integra la capacità giuridica, si costituisce lo stato giuridico delle persone; la seconda, detta anche contenziosa, si esercita a modo di giudizio e suppone due parti in contesa. Si ha inoltre la g. immediata e quella mediata, secondo il rapporto di dipendenza, diretto o per il tramite di un altro superiore.
III. Soggetto attivo. - Solo i chierici possono avere potestà di g. Anzi, nella maggior parte dei casi, è richiesta la qualità di sacerdote (cf. cann. 154, $232 \S 1 ; 331$ § 1, n. $3 ; 367$ § $1 ; 1573$ § $4 ; 1598$ § 2). Altri particolari requisiti si trovano inoltre stabiliti per i singoli uffici.
Secondo la dottrina comune, l'incapacità degli infedeli (e, secondo alcuni, anche delle donne), a ottenere g. nella Chiesa, è di diritto divino. L'incapacità dei laici battezzati, è invece di diritto ecclesiastico, a cui il Sommo Pontefice può derogare. Altre limitazioni alla capacità degli stessi chierici derivano dalle pene ecclesiastiche (cf. cann. 2264; 2265; 2275, n. 3; 2284; 2294 § 1; 2298, n. 5; 2303 § 1).
In concreto: hanno g. ordinaria di fòro esterno (le persone che hanno g. ordinaria nel fòro interno sacramentale sono indicate nel can. 873): il Sommo Pontefice, il concilio esumenico, le congregazioni, i tribunali e gli uffici della Curia Romana, i concili plenari e provinciali; tutti coloro che dal diritto sono designati con il nome di Ordinari (cf. can. 198 § 1), sia come singoli, sia riuniti in collegio regionale o provinciale (can. 292), o capitolare (cann. $435 \S 1,431 \S 1,391$ § 1), i metropoliti, indipendentemente dalla g. che hanno per la propria diocesi (cf. cann. 274, nn. 1 e 5; 432 § 2; 434 § 3, 1594 e 1612); l'officiale e i giudici dei tribunali regionali; l'officiale (can. 1573 § i) e i giudici sinodali.
Tutti coloro che, chierici secolari o religiosi, hanno g. ordinaria in fòro esterno, sono propriamente designati col nome di prelati (can. 110).
Non tutte però queste persone ed organi possiedono la g. nel medesimo grado ed ampiezza. Al Sommo Pontefice spetta la potestà suprema e universale di governo limitata soltanto dal diritto divino, naturale e positivo. I vescovi, per quanto specialitivamente si possa disputare se la ricevano immediatamente da Dio o mediante il Romano Pontefice, di fatto nel suo esercizio dipendono dal Pontefice di Roma, che li elegge, e loro assegna il territorio (diocesi) in cui esercitarla. Neppure considerati col-
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legialmente i vescovi potrebbero governare o ammaestrare la Chiesa indipendentemente dal Papa, perché, anche riuniti in collegio, non cessano di dipendere da lui. Lo stesso Concilio ecumenico, secondo la maggior parte dei teologi, non ha nel campo disciplinare una propria distiniz autorità, perché uno solo è il primato nella Chiesa. Tuttavia il Papa, che può destituire i singoli vescovi e limitarne l'autorità, non potrebbe sopprimere l'episcopato, o svuotarlo dei suoi poteri, perché questo è di istituzione divina. Eccettuato il Romano Pontefice, nessun vescovo ha g. sugli altri vescovi per diritto divino: i gradi di g. patriarcale (anche presso le Chiese orientali), primaziale, metropolitana, sono partecipazioni del primato romano.
Il potere pontificio di g. non è solo supremo e universale, ma anche immediato e completo su tutti i battezzati, in modo che si può esercitare dovunque, senza che altre persone, pure investite di g., possano impedire o limitare la sua. Per tutti gli altri prelati la g. è limitata a seconda dell'ufficio. Poiché la g. ordinaria è inerente all'ufficio, la si acquista nel modo con cui si ottiene l'ufficio, e cioè : per libera collazione da parte del superiore, per istituzione, per conferma, per semplice elezione (cf. can. 148). Può avere dei limiti nell'esenzione (cf. cann. $239 \$ 1$, n. 18; 615; 618), nella riserva (per il fòro esterno: cf. cann. 1431; 1434; 1435 \$ 1; 1487 \$ 3; 2251; per il fòro interno : cf. cann. 893 e 896) e nell'appello (cf. can. 1889).
Non è possibile enumerare le persone che hanno una potestà di g. delegata: questa dipende infatti da libera concessione del delegante. Chiunque abbia una g. ordinaria, può delegarla in tutto o in parte, a meno che non lo vieti un'espressa disposizione del diritto: così, p. es., non potrebbe delegare in perpetuo senza il consenso del suo superiore tutta la propria g., perché una delega simile equivarrebbe a un'abdicazione e alla creazione di un nuovo magistrato. Il Romano Pontefice potrebbe rinunziare, ma non potrebbe commettere a un delegato o vicario tutta la sua g., perché con una delega siffatta verrebbe come a creare un altro papa; inoltre non sarebbe mai delegabile la prerogativa dell'infallibilità.
Può essere suddelegata : a) sia abitualmente, sia per un atto solo, la g. delegata dalla S. Sede, a meno che tale potestà non sia stata delegata grazie alle qualità personali del delegato stesso, o che la suddelegazione sia stata vietata; b) la potestà ad universitatem negotiorum, delegata da un inferiore del Romano Pontefice, può essere parimente suddelegata ma solo «nei singoli casi». Ad eccezione della g. delegata dalla S. Sede o ad universitatem negotiorum, la g. delegata si può suddelegare soltanto per espressa concessione del delegante. Tuttavia, anche senza una concessione espressa, i giudici delegati possono sempre suddelegare un potere non giurisdizionale. Nessuna potestà suddelegata può essere a sua volta suddelegata, tranne che per una concessione espressa di colui che, per potestà ordinaria, l'ha delegata (can. 199).
I poteri del delegato cominciano dalla data del rescritto, se il rescritto è concesso in forma graziosa; dal momento dell'esecuzione, se il rescritto è in forma commissoria (can. 38); se la delegazione è concessa a voce direttamente dal delegante al delegato, comincia dal momento della concessione; se la delegazione è rimessa dal delegante a un esecutore necessario, comincia dal momento della concessione del delegante; se è rimessa dal delegante a un esecutore libero, ha inizio dal momento della concessione da parte dell'esecutore. L'esercizio della g. non dipende, per la sua validità, dalla notizia della sua concessione. Fuori del caso di necessità, l'uso di questo potere di cui ancora è ignorato il possesso sarebbe tuttavia illecito, atteso il pericolo di compiere atti invalidi (cf. ad es., P. Laymann, Theologia moralis, Venezia 1714, lib. I, tract. IV, cap. 23, § 10, p. 79).
Il limite della g. delegata dipende dalla volontà e dal potere del delegante. La delegazione essendo un fatto, non si presume, ma deve essere provata dal delegato (can. 200 § 2).
IV. Soggetto passivo. - Sono soggetti alla g. della Chiesa tutri coloro che hanno ricevuto il Battesimo, quindi anche gli apostati, cretici e scismatici. In concreto però, non tutti i fedeli sono soggetti a tutte le persone od organi che hanno g.: il Summo Pontefice, dentro o fuori del concilio ecumenico, ha g. su tutti i battezzati, sia che le eserciti personalmente, sia che la eserciti per mezzo delle SS. Congregazioni, Tribunali ed Uffici della S. Sede. Le altre persone ed organi hanno g. soltanto sopra una parte dei fedeli, determinati dall'ufficio a cui la g. stessa è congiunta.
V. Interpretazione. - La potestà di g. ordinaria e la delegata ad universitatem negotiorum, deve essere interpretata in senso largo; le altre in senso stretto. A chi ha potestà delegata s'intendono però sempre concesse tutte quelle facoltà, senza le quali non si potrebbe esercitare il potere delegato (can. 200 § 1 ; chi pertanto ha, ad es., la facoltà di assolvere un evvico, puo anche riceverne l'abiura). Le facoltà abituali, che vengono concesse in perpetuo o anche per un tempo determinato o per un certo numero di casi, sono da interpretarsi largamente (can. 66 § 1 ; cann. 68 e 50 ).
VI. Esercizio. - La g. si fonda su un rapporto di dipendenza tra superiore e suddito : essa quindi, ordinaria o delegata, può esercitarsi direttamente solo sui sudditi (can. 201 § 1); l'ordinaria sui sudditi propri, la delegata sui sudditi del delegante. Il rapporto di sudditanza è determinato dal domicilio, dal quasi-domicilio e dalla dimora, a tenore dei cann. 13-14. Indirettamente si può esercitare anche sui peregrini e gli assenti (cann. 14, 1560-68). Chi ha potestà giudiziaria, ordinaria o delegata, non può esercitarla riguardo a se stesso, perché nemo index in causa propria (D. 2, 1, 10), e neppure fuori del proprio territorio (can. 201 § 2), tranne che nei casi di cui ai cann. 401 § 1,881 § 2 e 1637 . La g. volontaria o non giudiziale si può invece esercitare anche in proprio favore, dal titolare che è fuori del proprio territorio, o nei riguardi di un suddito assente dal territorio medesimo (can. 201 § 3).
Quanto all'ampiezza della g. rispetto al fòro, valgono questi principi : se la g. è conferita senza determinazione o restrizione, s'intende conferita tanto per il foro interno che per il foro esterno, a meno che la natura stessa della cosa le vieti (can. 202 § 3); la potestà conferita per il foro interno s'intende conferita sia per il foro interno sacramentale che per l'estrasacramentale, a meno che, come avviene per l'assoluzione dei peccati, non si richieda il foro sacramentale (can. 202 § 2). Un atto di g., ordinaria o delegata, compiuto per il foro esterno, vale anche per il fôro interno, di modo che l'assoluzione della censura, data in fôro esterno, vale anche per quello interno (can. 2251). Gli atti invece della g. concessa per il fòro interno, non valgono per il fòro esterno (can. 202 § 1). Anche questa regola ha però delle eccezioni: la dispensa matrimoniale da un impedimento occulto, concessa dalla S. Penitenzieria nel fòro interno non sacramentale, vale anche per il fòro esterno, sebbene l'impedimento occulto sia in seguito divenuto pubblico, a meno che il rescritto della S. Penitenzieria non disponga diversamente (can. 1047). Chi è stato assolto da una censura in fôro interno, può, salvo il caso di scandalo e nei termini espressi dal can. 2251, valersi dell'assoluzione anche negli atti di fòro esterno.
Il potere del delegato ha il suo fondamento e il suo limite nel mandato : qualora oltrepassi questo limite, sia che riguardi persone o cose, il delegato agisce senza potere, quindi invalidamente (can. 203 § 1). A meno tuttavia che il delegante non abbia determinato, come condizione essenziale, anche il modo di esercitare la potestà delegata, non s'intendono oltrepassati i limiti di questa, qualora il delegato la eserciti in modo diverso da quello voluto dal delegante (can. 203 § 2).
La g. può essere delegata anche a più persone, fisiche o morali (Capitolo, religione, ecc.). Queste persone pos-
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sono essere delegate in solido o delegate collegialmente. Nella delegazione in solido, ciascuno dei delegati può liberamente esercitare il suo potere; nella delegazione collegiale, i delegati devono agire collegialmente. Nel dubbio se la delegazione sia solidale o collegiale, si presume collegiale "in re judiciali", solidale negli altri casi (can. 205 § i). Nell'esercizio della delegazione solidale vige il criterio della prevenzione, di modo che calui il quale ha per primo preso in mano l'affare ne esclude gli altri, a meno che non sia in seguito impedito o rifiuti di continuare (can. 205 § 2). Nell'esercizio della delegazione collegiale i condelegati devono invece procedere tutti insieme, e gli atti non compiuti collegialmente sono invalidi, qualora nel mandato non sia detto diversamente (can. 205 § 3).
Quando la stessa delegazione è concessa a più persone in tempi diversi, l'esercizio della potestà delegata spetta a quel delegato che ha il mandato anteriore, purché questo non sia espressamente abrogato da quello posteriore (can. 206).
VII. Riconso. - Contro le decisioni della potestà giudiziaria si ha l'appello. Contro gli atti della g. volontaria si ha il ricorso al superiore. Poiché il Romano Pontefice non ha nessun superiore umano, per gli atti emanati da lui non esiste che il cosiddetto ricorso in via di grazia al Sommo Pontefice medesimo. Tale ricorso non ha nessun effetto sospensivo del provvedimento e neanche comporta per il Papa l'obbligo di esaminare se il provvedimento debba essere confermato o revocato.
Se il ricorso è congiunto col proposito di non sottostare al Romano Pontefice o di non comunicare con i fedeli suoi sudditi, si può avere il delitto di scisma (cann. 1525 § 2 e 2314 ) o il delitto di ribellione al Sommo Pontefice (can. 2331): il ricorso al concilio ecumenico contro i comandi del papa è punito con la scomunica "speciali modo" riservata, e, se si tratta di persone morali, con l'interdetto ugualmente riservato "speciali modo" (cann. 228 § 2 e 2332). Contro gli atti delle congregazioni o degli uffici della Curia Romana, si può sempre ricorrere in via di grazia al Sommo Pontefice, o anche alla congregazione stessa per la sospensione, la revoca, o un riesame del provvedimento. Contro i provvedimenti degli organi inferiori è parimente ammesso il ricorso al superiore gerarchico, e, in ogni caso, alla S. Sede. E invece esclusa contro gli atti amministrativi l'azione giudiziaria, anche per il risarcimento dei danni (cann. 1601, 2146).
Il ricorso al superiore non sospende, secondo il principio stabilito nel can. 204 § i, la g. dell'inferiore, ordinaria o delegata, e i provvedimenti dell'inferiore, anche dopo il ricorso, sono validi, salve le eccezioni espressamente stabilite di ricorso in suspensivo (cf. cann. 498, $647 \S 2$, n. 4; $1465 \S$ I; $2146 \S 3 ; 2153 \S$ I; 2243). E però chiaro che se l'inferiore concede una grazia negata dal superiore, agisce invalidamente. In nessun caso è lecito all'inferiore ingerirsi nell'affare deferito al superiore, se non per una causa grave e urgente, e anche in questo caso l'inferiore ha l'obbligo di avvertirne il superiore (can. 204 § 2).
Queste norme non valgono tuttavia per il foro interno, nel quale, anche dopo fatto ricorso al superiore, è sempre lecito adire l'inferiore, ed è valida la grazia concessa dall'inferiore dopo negata dal superiore.
VIII. Cessazione. - La g. ordinaria si estingue negli stessi modi con cui si perde l'ufficio a cui è annessa, e cioè, oltre che con la morte, con la rinunzia, la traslazione, la privazione, la cessazione dell'ufficio. Non cessa invece se perde il suo ufficio il superiore che l'ha concessa (can. 208). La g. delegata cessa nei modi seguenti : a) con l'esecuzione del mandato per il quale era stata concessa. Nella potestà giudiziaria ciò avviene con la sentenza, giusta o ingiusta, errata o meno (salvo il can. 1878); se invece è nulla, la g. continua, poiché ciò che è invalido, si ha come non fatto; per la g. volontaria,
il can. 59 § i consente all'esecutore che abbia comunque errato nell'esecuzione del rescritto, di eseguirlo di nuovo; b) con la decorrenza nel termine prescritto nel mandato, o con l'esaurimento del numero dei casi per i quali la delegazione era stata concessa. Tuttavia gli atti posti inavvertitamente nel foro interno, sacramentale e non sacramentale, sono validi anche dopo spirato il termine, o dopo esaurito il numero dei casi per i quali la potestà era stata concessa (can. 207 § 2); c) con la cessazione della causa finale della delegazione, della ragione cioè per cui la g. era stata delegata; questa però non cessa se la causa finale vien meno solo in parte; o se di più cause finali qualcuna sussiste; d) con la revoca da parte del delegante. Perché la revoca abbia effetto, cioè determini la fine della delegazione, deve essere notificata direttamente al delegato dal delegante, ed ha effetto solo dal momento in cui è notificata al delegato (can. 207 § i e can. 60 § i).
Come l'Ordinario può revocare la potestà delegata, così il delegato può revocare la suddelegazione; se però il delegato del Romano Pontefice ha suddelegato tutta la sua g., la revoca non è più ammessa dopo che il suddelegato ha cominciato a esercitarla (cf. Warna-Vidal, De Personis, II, n. 377) ; e) con la rinunzia del delegato, purché questa sia, oltre che intimata direttamente al delegante, anche accettata da questo; $f$ ) l'avvenuta cessazione della potestà del delegante non comporta l'estinzione della potestà delegata, eccettuati i due casi indicati dal can. 61, e cioè: quando nel rescritto di delegazione sia detto (con la clausola, ad es., "ad beneplacitum nostrum $i$ ) che la delegazione cessa con la potestà del delegante; quando si tratti di una potestà delegata per la concessione di una grazia a particolari persone espressamente designate nel rescritto, e al momento in cui si risolve il diritto del delegante, il delegato non abbia posto alcun atto per l'esecuzione del rescritto; $g$ ) oltre che in questi modi, enumerati dal can. 207 § i, la delegazione può cessare con la morte del delegato, con la sua deposizione (can. 2303 § i), degradazione (can. 2303 § 5), con la sentenza di scomunica (cann. 2264 ; 2265 § 2), salvo il can. 2261 § 3, con l'interdetto personale (can. 2275, n. 3), con la sospensione (secondo i termini stabiliti nel can. 2284), con l'infanzia iuris (can. 2294 § i). Quando la potestà delegata è stata conferita per motivo dell'ufficio o carica del delegato, la delegazione passa al successore nel medesimo ufficio o mansione.
Nella delegazione collegiale, se uno dei delegati muore o perde comunque la delegazione, cessa la g. anche negli altri, salvo che dal tenore della delegazione non risulti il contrario (can. 207 § 3). Se però il collegio aveva cominciato a esercitare la sua delegazione in un determinato affare, prima che quel delegato venisse meno, può ritenersi che la delegazione non cessi (Wernz-Vidal, II, n. 377, nota 40).
IX. G. supplita. - Che in caso di errore comune la g. mancante dovesse considerarsi supplita, era già stato ammesso dal diritto romano (D. I, 14, 3; Cod. 7, 45, 2). Il diritto canonico ha accolto (1, C. 3, q. 7) e applicato il principio ( $1, \mathrm{X}, \mathrm{V}, 8 ; 24, \mathrm{X}, \mathrm{II}, 27$; ecc.), in modo che, già prima del CIC, era dottrina generale che, per il bene della comunità, tanto la g. ordinaria quanto la delegata venisse supplita. Il can. 209 infatti elimina ogni incertezza, dichiarando che la Chiesa (cioè il Legislatore Supremo) supplisce la g., tanto per il foro esterno che per il foro interno; $a$ ) in caso di errore comune; b) nel dubbio positivo e probabile, tanto di diritto come di fatto.
Si può presumere l'esistenza dell'errore comune, quando prudentemente si può ritenere che il fatto determinante l'errore medesimo sia noto alla maggior parte delle comunità.
Perché la g. sia supplita in caso di dubbio, si richiede che questo sia positivo, fondato cioè su ragioni favorevoli all'esistenza della g., e non semplicemente negativo, che
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si ha quando in favore della g. non milita alcun argomento. E inoltre necessario che il dubbio sia probabile, che si fondi cioè su ragioni solide e consistenti per la g. Questa viene supplita, sia che il dubbio versi intorno al diritto, cioè riguardi l'esistenza, l'interpretazione o l'àmbito della legge, sia che versi intorno al fatto, come ad es., circa la decorrenza del termine della g .
Nel dubbio semplicemente negativo, è lecito porre, sotto condizione, un atto giurisdizionale, purché una grave necessità lo richieda. Poiché tuttavia la validità dell'atto rimane dubbia e la Chiesa in questo caso non supplisce, per sé deve essere avvisato il suddito perché, quando possa, provveda con un nuovo atto di valore sicuro.
X. G. presunta. - Viene cosiddetta la g. che non si possiede, ma che tuttavia si esercita nella presunzione che gli atti emessi saranno ratificati. Si distingue la g. presunta de praeterito o de prnesenti, e la g. presunta de futuro: la prima si fonda sulla probabilità che il superiore abbia concessa la g., senza che se ne abbia prova; la seconda si basa sulla presunzione che gli atti verranno in seguito convalidati. La prima si risolve nella g. dubbia e probabile, ma non si può esercitare qualora sia necessaria la prova della potestà ricevuta; la seconda non si può né lecitamente né validamente esercitare in tutti i casi nei quali la ratifica posteriore non può rendere validi gli atti compiuti (assistenza al matrimonio, assoluzione dei precati, ecc.). Negli altri casi (ad es., la collazione di un beneficio non curato) può essere lecitamente esercitato solo per una causa grave e proporzionata.
BibL.: F. Mache, De delegata episcoporum iurisdictione, Bratislava 1869; V. Koemple, Die Begriffs der iurisdictio ordinaria, quasi-ordinaria, mandata, delegata, in rümischen, hanonischen und geneiom deutschen Rechte, Vienna 1876; D. Salvioli, Le g. speciali nella storia del diritto italiano: la g. della Chiesa prima del 1000. Modena 1884; S. Sanguineti, Nuove ricerche sulla vera natura della g. ecclesiastica ordinaria e delegata, in Studi e documenti di storia e diritto, 11 (1890) pp. 340-81; 12 (1891) pp. 109-34; N. Hilling, Die Wiedereinfäbrung der Delegationen a iure in das geltende Kirchenrecht, in Archiv f hath. Kirchenrecht, 1923 p. 130 sge.; i4., Begriff und Umfang der potestas ordinaria und delegata nach geltendem Kirchenrecht, ibid., 1924, p. 881 rag.; B. Osetti, De natura potestatis Ordinariarum secundum Codicem, in Gregorianum, 6 (1925), p. 436 sgg.; F. Claeys-Boüüaert, De potestate delegata ad universitaten cantarum deque eius subdelegabilitate, in Iur Pontificium, 8 (1928), p. 183-98; K. Hofmann, Die freiwillige Gerichtsbarkeit (iurisdictio volontaria) im hanonischen Recht, Paderborn 1930; E. Roesner, Die gesetzliche Delegation, ivi 1937; G. Crisci, De delegatione a iure in iure canonico vigenti, in Apollinorii, 10 (1937), p. 513 sgg.; O. Giacchi, La g. ecclesiastica nel diritto italiano, Milano 1937; V. Politi, La g. ecclesiastica e la sua delegazione, ivi 1937; J. Creusen, Pouvoir dominatif et erreur commune, in Acta Congressus iuridici internationalis, IV, Roma 1937, pp. 181-92; Victor a Jesu Maria, De iurisdictionis acceptione in iure canonico, ivi 1940; F. A. Wilches, De errore communt in iure romana et canonico, ivi 1940; F. S. Wlaskievicz, Supplied iurisdiction according to canon 209, Washington 1940; M. I. Keene, Religious ordinaries and canon 196, ivi 1942; G. Cavazzana, La g. straordinaria nel Codice di diritto canonico, Roma 1942; I. D. Mc Clunn, Administrative recourse, Washington 1946. Dino Staffa
GIURISPRUDENZA. - Dal latino iurisprudentia, significa perizia nel diritto, perizia che è insieme scienza teoretica e saggezza pratica. Tale è infatti, il valore del latino prudentia, corrispondente al greco $\varphi \rho \delta \gamma \rho \eta \varsigma$.
Così intesero e definirono la g. i Romani, per i quali essa era insieme la scienza e l'arte del diritto; nella celebre definizione di Ulpiano: «Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia» ( $\mathrm{D} .1,1,10,2$ ), la g. è per eccellenza la scienza della giustizia, concepita questa come norma suprema di tutti i rapporti della vita, giuridici, morali e religiosi.
Al presente, nel suo significato più generale, g. indica la scienza e la pratica del diritto; in questo senso si usa anche raggruppare i vari rami delle scienze giuridiche sotto la comune denominazione dig.
Nel suo significato stretto e specifico, invece, il termine g. si riferisce attualmente ad un solo aspetto particolare dell'attività giuridica ed indica, dal lato oggettivo materiale, la produzione degli organi giuris-
dizionali che applicano il diritto ai rapporti di fatto, ossia il complesso delle decisioni emesse dai vari tribunali nell'esercizio della loro funzione di applicazione pratica della legge. Dal lato oggettivo formale, è la stessa interpretazione concreta che delle leggi vigenti viene fatta con costanza dai tribunali, il complesso cioè delle massime giuridiche che risultano dalla uniformità delle sentenze circa un medesimo genere di rapporti. Tali massime, che vengono a costituirsi quando più giudicati si trovano a coincidere nell'elemento giuridico specifico (ratio decidendi), ossia nella valutazione del fatto in rapporto all'applicazione del medesimo articolo di legge, corrispondono ad altrettante concrete e collaudate interpretazioni della legge stessa e possono a loro volta fungere di norma nella definizione di controversie del medesimo tenore.
I Romani definirono la g., cosi concepita, : «auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum" (D. 1, 3, 38) e ne riconobbero il valore, benché vigesse d'altronde il principio compreso più tardi dalla glossa nella seguente rubrica: «Ne exemplo, sed legibus iudicatur" (C. 7, 45, 13). Presso i glossatori essa va sotto il nome di sous Javensis o di praxis iudicialis. I canonisti la identificarono con lo stylus iudicialis, la cui nozione tuttavia era ed è rimasta più comprensiva, includendo il concetto di procedura in genere, anche per la parte puramente formale.
Presa in questo senso, la g. comprende tutte le varie branche del diritto e si specifica in civile, penale, commerciale, ecclesiastica, ecc., in base all'oggetto della decisione e alla natura dell'organo giudiziale. Talvolta, per analogia, è detto pure g. l'uniforme modo di decidere degli organi amministrativi, al quale però spetta con più proprietà la denominazione di prassi ammiuistrativa.
Compito immediato e specifico della g. è quello di interpretare le leggi e di applicarle al caso controverso: compito mediato, quello di avviare l'interpretazione e applicazione delle medesime su di un piano di stabilità e certezza, che possa fungere da guida autorevole ad altri per le future decisioni del medesimo genere. Mediante l'interpretazione giudiziale, quella che i canonisti chiamano interpretazione per modum eententiae iudicialis (can. 17 § 3), che si attua attraverso la funzione giurisdizionale e che tra le varie forme di interpretazione svolge un ruolo di primissima importanza, anche superiore, in linea di fatto, a quello svolto dall'interpretazione autentica del legislatore, la g., che è la stessa interpretazione giudiziale consacrata dalla costante uniformità dei giudicati, diviene in realtà la facina per eccellenza dell'ermeneutica legale, per cui merito le leggi sono rese applicabili ai cosi concreti. La stessa interpretazione dottrinale, che del resto vi è utilizzata al massimo come la principale collaboratrice, vi subisce talvolta un processo di rielaborazione che la allinea all'indirizzo giurisprudenziale.
Questa attività della g. è insieme conservatrice e innovatrice. Da una parte essa avvia l'interpretazione delle leggi nuove sui binari dell'ortodossia tradizionale, che ne consente l'attualità senza offesa dei principi giuridici fondamentali; dall'altra, man mano che le leggi invecchiano, le sottopone ad un lento assiduo lavoro di revisione e di rinnovamento che assicura l'armonia tra le norme del diritto oggettivo e le esigenze della vita. Si tratta di due attività distinte, convergenti tuttavia nell'unica finalità di mantenere le leggi vive e operanti senza detrimento del sistema giuridico di cui fanno parte.
In tal modo la g. completa e prolunga il suo compito oltre l'interpretazione immediata del testo legislativo, per divenire non solo salvaguardia dell'ortodossia giuridica, ma il fattore più importante nella elaborazione e sistemazione del diritto, preparazione e guida sicura all'opera rinnovatrice dei futuri legislatori. Le è propria, inoltre, l'attività coordinatrice delle varie norme e delle varie interpretazioni, attività importantissima che dona uniformità e certezza alle leggi e sicurezza ai cittadini che le devono osservare.
Si comprende ora facilmente quale sia stata, in altre
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epoche, la funzione storica della g. e la ragione delle sue grandi benemerenze (basti qui solo ricordare il diritto romano).
Vero è che in epoche più recenti, p. es., nel Settecento, la g. andò soggetta a crisi di ritardo nella sua attività e accusò sintomi di fatica e di disorientamento nel disimpegno delle sue funzioni. La si è rimproverata, e talvolta la si rimprovera ancora, d'irragionevole conservatorismo, d'insensibilità per i reali bisogni morali e sociali, di spirito formalistico, di supine attaccamento alla lettera delle leggi e soprattutto d'eccessiva facilità alle fluttuazioni e alle contraddizioni. Ma, a parte l'insussistenza e l'esagerazione di talune di coteste censure, dovute spesso all'incompetenza specifica di chi le ha mosse, per lo più letterati, storici e filosofi, è giusto rilevare che si tratta in gran parte di difetti imputabili non tanto alla g. in se stessa, quanto piuttosto alla crisi storica del diritto, alla diversità e pluralità degli ordinamenti e specialmente alla deficente legislazione.
Nondimeno, per quanto grande sia l'autorità della g., essa non è mai tale da conferirle efficacia normativa, vincolante le decisioni dei tribunali.
Voler dedurre l'obbligatorietà della g. considerandola sotto il profilo della consuetudine, significa spostare il problema, poiché non si chiede qui se obblighi una consuetudine, ma se obblighi per se stessa la g. D'altronde, benché l'uniforme e costante adozione di un indirizzo giurisprudenziale possa in realta determinare la nascita di un uso, questo non può costituire una vera consuetudine, non sussistendo da parte dei consociati la convinzione che l'indirizzo stesso sia obbligatorio. Che l'eposio iuris dei giudici sostituisca, nel caso, quella mancante dei consociati, come pretende qualche autore, è un'affermazione gratuita, destituita di fondamento.
Né vale invocare l'analogia con istituti propri di ordinamenti stranieri, p. es., con gli arrêts de réglément dei vecchi parlamenti francesi che avevano un tempo valore di legge entro l'ambito giurisdizionale del Parlamento che li aveva emanati : oppure con gli attuali bindings o authoritative precedents (sentenze costituenti autorevoli precedenti) delle corti superiori presso i paesi anglosassoni governati dalla common lave, i quali fanno legge nei confronti delle corti inferiori. Benché sia innegabile in tali istituti una somiglianza molto ravvicinata, sarebbe errore affermare ch'essi riproducano esattamente l'ouctoritas rerum similiter indicatarum.
Diverse soluzione è data al problema dai canonisti, specialmente da quelli medievali. Sulla base di una decretale di Innocenzo III, che introduce nell'ordinamento ecclesiastico l'efficacia della cost. Si imperialis di Giustiniano (C. 1, 14, 12) ed enuncia il valore della g., gli antichi canonisti attribuirono anzitutto efficacia di legge universale alle sentenze del Sommo Pontefice : dottrina, questa, abbandonata in seguito con il generalizzarsi del principio sancito ora nel can. 17 § 3. Essi attribuivano, inoltre, valore di legge alla g., considerandola però non come tale, ma come usus fori e come consuetudine. Per indurre la quale si ritenevano sufficienti anche solo due sentenze conformi pronunciate entro un decennio e talvolta anche una soltanto data in contraddittorio, purché tuttavia connesse del consensus populi, sul quale consenso, più che sulla ripetizione conforme degli atti, basavasi, secondo la teoria di allora, l'efficacia giuridica della consuetudine. Alla g. come tale non sembra quindi siasi attribuire valore di legge. Non troppo dissimile era del resto, allora, la dottrina dei glossatori laici. Anche al presente, malgrado il fluttuare incerto di molti tra i migliori canonisti, la dottrina prevalente rimane sulle medesime posizioni. Per se stessa, si afferma, la g. non fa legge, come è facile concludere dal can. 17 § 3 : fa legge tuttavia specialmente se si tratta della g. indotta dai tribunali apostolici, quando vi concorra la consuetudine. Per questo s'insegna che la g. spiega tale efficacia solo quando è firma, quando cioè, dopo un adeguato numero di sentenze conformi, risulta decorso il tempo necessario per prescrivere la consuetudine. Tale dottrina non va però esente da dubbi e difficoltà, principale fra tutte quella basata sul rilievo della inesistenza, nel caso, della communitas
legis recipiendoe capax, elemento costitutivo di ogni consuetudine (can. 26), da parte della quale si abbia la ripetizione degli atti e l'animus di obbligarsi. Dire che la communitas è qui supplita dal consensus legislatoris, è voler ignorare il preciso contenuto del can. 26. Né deve trarre in inganno l'indirizzo dei canonisti antichi, poiché allora la consuetudine basava la sua efficacia su principi in parte poi abbandonati. D'altronde riesce molto indicativo il fatto che anche presso la S. Rota una massima giurisprudenziale non è mai, di fatto, ritenuta tale da non poter essere corretta da future decisioni.
Pur negando alla g. l'efficacia di fonte produttiva di diritto, viene riconosciuta ad essa un'autorità morale altissima; è innegabile che un indirizzo giurisprudenziale, quando sia adottato costantemente dai tribunali e collaudato da lunga e uniforme osservanza, s'impone da sé come norma di condotta moralmente obbligatoria. Autorità morale, molto più nobile e non meno efficace della giuridica, in quanto vincola non ratione imperii, ma imperio rationis.
Il valore della g. varia con il variare del grado e dell'autorità del collegio da cui emana. Massima autorità è data, nell'ordinamento italiano, alla g. della Corte di Cassazione e, nell'ordinamento ecclesiastico, a quella della S. Rota e della Segnatura apostolica. Varia pure il valore della g. in ragione del grado di uniformità, in ordine di spazio, e del grado di costanza, in ordine di tempo, con cui la massima giurisprudenziale è stata adottata e seguita dalle varie corti. Altro è, quindi, g. conforme e costante, altro è g. soltanto conforme o semplicemente precedente.
Bull.: L. A. Muratori, Dei difetti della g., Venezia 1743; L. Coviello, Gli errori della g. e i suoi trionfi, in Giur. ital., 4 (1918). p. 33 sgg.; Ph. Maroto, Institutiones iuris canonici, Madrid 1919, p. 432 sg.; N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, 2 ed., Milano 1929, p. 32 sgg.; A. Van Hove, Prolegomena, $2^{\circ}$ ed., Malines-Roma 1943, p. 64 sgg. Zaccaria da San Mauro
GIUSEPPA MARIA di Sant'AgnesE, beata. Religiosa agostiniana della Congregazione degli Scalzi nel monastero di Benigánim, in provincia di Valenza, nella Spagna. N. da povera famiglia il 9 febbr. 1623, m. il 21 genn. 1696. Il 25 ott. 1643 vestí l'abito religioso. Si distinse per una mirabile purezza e pazienza nelle avversità: per più anni restò muta. Fu beatificata da Leone XIII il 26 febbr. 1888. Festa il 21 genn.
Bull.: Summarium super virtutibus f. M. a S. Agnete, Roma 1812: G. Finiti, Vita della b. G. M. di S. A., Roma 1887; un'altra biografia ne scrisse S. R. Fullersd, e fu stampata ugualmente in Roma nel 1888; V. Maturana, Historia general de los Ermitanos de S. Agustin, IV, Santiago del Cile 1913, pp. 120-21. Davide Falcion
GIUSEPPE (ebr. Jôsēph; Ps. 81, 6 Jêhôsēph $=$ "Dio accresce»). - Figlio prediletto del patriarca Giacobbe (v.) e di Rachele. La sua vita (Gen. 37; 39-48; 50) è movimentata. Invidiato dai fratelli, venduto schiavo, in Egitto, a causa dei desideri impuri della padrona, G., innocente, viene imprigionato. Abile ed ispirato interprete di sogni, del gran coppiere prima e del Re poi, diventa viceré e alto commissario per l'approvigionamento d'Egitto. Costretti da necessità alimentari, i fratelli si recano in Egitto, dove G. li riconosce senza essere da loro riconosciuto. G. li espone a varie prove ed alla fine si riconcilia con loro (Iddio ha fatto tutto per il meglio), fa venire il padre e assegna alla famiglia, con autorizzazione del Faraone, per stabile dimora la terra di Gessen. E l'inizio del soggiorno e, in seguito, della servitù degli Ebrei in Egitto.
G. muore in Egitto e viene in' sepolto, ma all'atto dell'esodo gli Israeliti trasportano la salma a Sichem (Gen. 48, 22), la terra che gli fu donata dal padre (Ios. 24, 32). I due figli di G., Ephraim e Manasse, addottati da Giacobbe, sono considerati come capi di due tribù in Israele.
Bull.: Oltre i commenti a Genesi, A. Mallon, Les Hébreux en Egypte, in Orientalia, 3 (1921), passim; A. S. Yahuda, Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Agyptischen, Berlino 1929, passim.
Eugenio Zolli
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Archeologia. - Fin dal tempo di Tertulliano il patriarca G. ha prefigurato Gesù Cristo, perché egli fu venduto dai suoi fratelli, come Gesù Cristo lo fu da uno dei suoi discepoli (Adversus Marcionem, III, 18: PL 2, 374). Lo stesso ripeterà s. Ambrogio nel suo trattato De Ioseph Patriarcha: "vendidit eum Iudas, emerunt Ismaelitae qui significantur, latina interpretatione, odio habentes Deum suum" (PL 14, 678). Altre scene relative al patriarca G. erano rappresentate a Milano in S. Ambrogio (