ebbe, e contribuì grandemente alla diffusione della cultura classica e letteraria.
La casa di Venezia fu fondata da Luca-Antonio G. (1457-1538), fratello di Filippo, colà emigrato fin dal 1477 per esercitarvi il commercio librario. Dal 1489 egli inizia l'attività editoriale e col 1503 anche quella tipografica. Pubblicò prevalentemente molte opere liturgiche (antifonari, graduali, messali, breviari, ecc.) e anche autori classici e testi letterari, con un crescente successo commerciale. Alla sua morte, il figlio Tomaso (1494-1566) continuò l'azienda paterna con i libri liturgici tradizionali, e un'attività sempre fiorente ebbe anche ad opera del nipote Luca-Antonio iunior fin verso la metà del sec. xvir, finché, nel 1670 , fu ceduta agli stampatori Lorenzo e Niccolò Pezzana.
La casa di Lione ebbe per fondatore Giacomo G. ( 1486 ca. - 1546), nipote di Filippo e Luca-Antonio, colà trasferitosi fra il 1519 e il 1520 ; il primo libro da lui edito porta la data del 1520 . La sua attività è soltanto di editore e libraio perché non ebbe tipografia propria; editò prevalentemente opere giuridiche; la casa cessò verso la fine del sec. xVI.
Alla casa giuntina di Lione sono state per lungo. tempo assegnate le contraffazioni di opere classiche,
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atampate da Aldo Manuzio, mandante Luca Antonio G.; le ricerche d'archivio e le conclusioni della critica più recente hanno ormai sfatato tale leggenda pro. sciogliendo i G. dall'infamante accusa.
BibL.: A. M. Bandini, De Florentina Funtarum typographia, Lucca 1791; A. A. Renouard, Notice sur la famille des Yautes, in Annales de l'imprimeric des Aldes, $3^{e}$ ed., Parigi 1834, pp. I-LXviII; H. e J. Baudrier, Bibliographie tyonnaise, VI, Parigi-Lione 1921, pp. 77-482; P. Camerini, Il testamento di Tomoino G., in Atti e memorie Accademia scienze e lettere in Padova, nuova serie, 43 (1927), pp. 191-212; id., Difesa di Laonotonio G., Padova 1934.
Gianneto: Avanzj
GIUNTA Pisano. - Pittore attivo alla metà del sec. xiII. Dopo che la critica più recente, soprattutto

Giunta Pisano - S. Francesco -. Assisi, chiesa di S. Maria degli Angeli.
per merito del Bacci, ha escluso che a lui si riferiscano un documento pistoiese del $1^{\circ}$ giugno 1202 e alcuni documenti pisani dal 1258 al 1300 , le sole referenze sicure intorno alla cronologia di questo pittore sono le seguenti :
il 30 genn. 1229 secondo un documento dell'Archivio diplomatico arcivescovile di Pisa, G. quondam Guidocti de Colle, acquista dall'arcivescovo di Pisa una casa con terreno annesso presso Calci; nel 1236 G. dipinge una Croce per frate Elia, oggi dispersa, ma che fino al sec. xvir) stette nella basilica di S. Francesco ad Assisi (il Wadding, il Tronci ed altri ne hanno tramandato il testo della iscrizione: Frater Elias fieri fecit - Iesus Christe pie Miserere precontis Hella - Iunta pisanus me pinxit A. D. 1236 ind. IX); il 28 genn. 1241 Iuncta pictor è ricordato come possessore di una casa presso Calci e il 28 ag. 1254 Iuncta Capitinus pictor giura fedeltà all'arcivescovo di Pisa, Federico Visconti. Inoltre, tre opere ancora conservate recano la sua firma: il Crocifisso della basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi, la cui iscrizione è stata cosi integrata dal Bacci: (Iu)nta Pisanus (Cap)ttini me fe(cit); il Crocifisso che fu rinvenuto dal Da Morrona nella cucina del Monastero di S. Anna a Pisa e che ora si conserva nella chiesa dei SS. Ranieri e Leonardo (o S. Ranierino), semplicemente firmato Iuncta Pisanus me fecit e una grande Croce dipinta nella chiesa di S. Domenico a Bologna, che reca l'iscrizione: Cuius docta manus - me pinxit Junta Pisanus. Sulla scorta di questi tre Crocifissi firmati, altre opere sono state attribuite, generalmente con scarso consenso, a G. di Guidotto Capitini da Colle (presso Calci); tra esse una piccola Croce, dipinta da ambo i lati del monastero della Romite Vallombrosane di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa, un'altra piccola doppia Croce già nella collezione Gualino poi nella collezione Cini a MonseIice, un Crocifisso ivi, una tavoletta con la Crocifissione nella collezione Harris di Londra e due storiette con la Flagellazione e la derisione di Cristo nel Museo di Mosca. Queste ultime attribuzioni (dei dipinti di Londra e di Mosca) sono senz'altro da respingere, come pure è
molto dubbia l'identificazione proposta dal Sirèn del perduto Crocifisso di frate Elia con un Crocifisso nel Museo di Gualdo Tadino. Ma anche le altre attribuzioni sono da considerare con molta riserva, tanto più che attraverso i tre Crocifissi firmati (di Assisi, di Pisa e di Bologna) la personalità artistica di G. si delinea con perentoria evidenza come quella del maggior pittore italiano prima di Cimabue e di Duccio di Buoninsegna. Formatosi probabilmente nell'orbita del luechese Berlinghiero, G. fu un originalissimo interprete del raffinato neoellenismo bizantino che dopo la caduta di Costantinopoli si diffuse nella penisola, soprattutto attraverso Pisa, tanto legata all'Oriente dai suoi commerci e dalle sue relazioni politiche. Lo stile di G. si distingue per la dinamica intensità del disegno, in cui l'astrazione delle formule bizantine viene vivificata da un gioco di chiaroscuri che sembra preludere ad una ricerca di valori plastici; ma soprattutto la grandezza dell'artista sta nella potente ed amara traguita delle sue figurazioni, tra le più patetiche di tutto il medioevo italiano. Grandissima fu l'influenza di G. sulla pittura contemporanea, tanto in Umbria, dove da lui deriva lo squisito - maestro di s. Francesco -, quanto in Emilia ed in Pisa stessa, dove ebbe vari seguaci. - Vedi tav. LVI.
BibL.: P. Bacci, Juncta Pisanus Pictor. Note e documenti editi e crediti, in Bollettino d'arte del Siluistero della pubblica istruzione, $2^{\circ}$ serie, 2 (1922, n. 4, ott.); id., Un Crocifisso ignorato di G. P. e i suoi rapporti con la pittura uadiva del XIII sec., ibid., nuova serie, 4 (1924, n. 6, dic.); E. Sandburg Vecchia, La Croce dipinta italiana e l'irnografia della Pessione, Verona 1929, passim; C. Brandi, Il Crocifisso di G. P. in S. Domanico a Bologna, in L'arte, 39 (1936); L. Coletti, Primitivi, Novara 1941, pp. xxxi-xxxv; R. Longhi, Giudizio sul Doccinto, in Preparazioni, 11 (1948), passim; E. B. Garrison, Italian romanesque panel paintings, Vivenze 1949, v. indice.
Enzo Carli
GIUOCHI. - Il g. è un'attività delle forme superiori della vita biologico-psichica nell'uomo che si presenta sia come esplicazione di energie naturali fisiche (visibilissima nei g. dei fanciulli) sia come mezzo per esprimere la coesione religiosa e sociale del gruppo, fino a divenire un mezzo spontaneo di interruzione della vita di lavoro e di restauro dell'equilibrio fisiologico e psichico dell'individuo. Perciò il g. si trova in atto in tutte le civiltà dalle primitive alle più evolute.
Presso i primitivi il g. ha la sua radice nel motivo sacromagico, in atto presso tutti i gruppi umani primitivi, che vuol ravvivare, con l'energia che si sprigiona dalle gare di danza, di corsa o atletiche, le forze della natura, e ciò specialmente nei momenti critici della vegetazione.
A questo motivo di carattere animistico va aggiunto quello sociale in quanto la compagine del gruppo si sente rafforzata dalla partecipazione alla medesima cerimonia; e in caso di g. votivi celebrati in seguito a una vittoria ottenuta ne riesce esaltato il principio vitale del gruppo e rinvigorita la sua gagliardia.
Lasciando da parte l'elencazione dei g., quali sono offerti dalle varie religioni, si acconnerà a quelli in uso nelle religioni classiche di Roma e di Grecia.
I. Roma. - In Roma i g. fin da principio furono di tipo agrario, in onore di divinità della vegetazione e si celebravano ad epoca fissa, diretti dagli edili. Accanto ai fissi vi furono quelli votivi in occasione di avvenimenti straordinari diretti dal dittatore o dal console.
Rispetto al tipo, i g. romani erano circenses, a base di esercizi ginnici e di corse, celebrati nei circhi; munera, spettacoli gladiatori in occasione di onoranze funebri; scaenici, rappresentazioni teatrali date per placare e onorare gli dèi.
Il valore religioso dei g. risulta non solo dall'affermazione degli scrittori * ludorum primum initium procurandis religionibus datum * (Livio, VII, 3), ma anche dal loro cerimonialc. La grande processione (pompa) che apriva i circensi era aperta dalle immagini o simboli degli dèi portati su barelle (fercula) ed iniziata con un
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GIUNIO BASSO

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(fot. Alinari)
Assisi, chiesa di S. Maria degli Angeli.
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sacrificio (Dionigi d'Alicarnasso, VII, 70); qualunque errore od omissione commesso esigeva l'iterazione dello spettacolo (Cicerone, De har. resp., 11).
I principali g. romani disposti secondo l'ordine cronologico sono: 1) Ludi Romani (o Magni, o Maximi) si celebravano dal 4 al 19 sett. nel Circo Massimo in onore della triade Capitolina (Livio, I, 35). 2) Ludi Florales, istituiti nel 238 a. C. dedicati alla dea Flora; duravano dal 28 apr. al 6 maggio ed avevano carattere libero, a stimolo di fecondità (Ovidio, Fasti, III, 575 sgg.). 3) Ludi Apollinares, istituiti durante la seconda guerra punica per impetrare l'aiuto di Apollo, Diana e Latona, dal 6 al 13 luglio, erano di rito completamente greco e di carattere scenico (Livio, XXV, 12). 4) Ludi plebeii in onore di Giove Ottimo Massimo, menzionati per la prima volta nel 216 (id., XXIII, 30) ma di origine più antica. 5) Ludi Ceriales, in onore di Cerere in quanto produce e sviluppa la vegetazione; li dirigevano gli edili plebei e cadevano il 19 apr. (Ovidio, Fasti, IV, 679 sgg.). 6) Ludi Megalenses. Ebbero inizio nel 194 in occasione della dedica del tempio di Cibele, la Magna Mater, sul Palatino. Erano scenici e duravano dal 4 al 10 apr.
Verso la fine della Repubblica e durante l'Impero si aggiunsero altri g.: i Ludi Victoriae Sullanae, fondati da Silla nell'82; i Ludi Victoriae Caesaris, fondati da Cesare nel 46; i Ludi Augustales fondati da Ottaviano nell' 11 a. C.
Una speciale menzione va fatta per i g. secolari, Ludi aseculares, vecchia cerimonia catartica, da compierei ogni secolo, che tendeva a purificare il popolo da miasmi fisici o spiritici. Questa cerimonia fu rinnovata da Augusto nel 17 a. C. quasi a consacrazione della nuova èra di pace religiosa e politica da lui inaugurata dopo la guerra civile. La festa fu preceduta da tre giorni (26, 27, 28 maggio) di fumigazioni purificatrici (suffimenta), da raccolta di cercali (frages) e si svolse dall' 1 al 3 giugno, di notte con sacrificio alle Noerae, alle Ilitie e alla Terra; e di giorno con cerimonie gioiose dedicate a Giove ( 1 giugno), Giunone (2 giugno), Apollo e Diana (3 giugno). Orazio compose il carme che 27 fanciulli e altrettante fanciulle cantarono a chiusura del rito.
II. Grecia. - In Grecia i g. (ἀγὼvες ἱερσῖ) hanno un grande valore religioso-nazionale perché in essi la stirpe ellenica afferma la sua unità pur attraverso il frazionamento politico delle varie città-stato. Essi inoltre valsero ad eccitare nei Greci alcune qualità quali la forza, il coraggio e la gagliardia giovanile. I g. (corse e lotta) si aprivano sempre con cerimonie religiose, ammettevano anche gare di poesie e di eloquenza e concedevano come ambitissimo premio di significato morale una corona di rami di piante sacre.
I g. più importanti, tutti risalenti alla prima metà del vi sec. a. C., sullo scorcio del medioevo ellenico, sono : 1) I Pitici, in onore di Apollo, che risalgono tradizionalmente all'anno terzo della $49^{a}$ olimpiade ( 582 a. C.). Si svolgevano nella pianura di Crissa, sotto Delfi, da principio ogni nove anni, poi ogni quattro (penteterici) e ne era elemento essenziale la recitazione del $\pi \cup \theta \iota \alpha \delta \varsigma$ vó $\mu \varsigma$ che narrava e rappresentava la vittoria di Apollo sopra il serpente Pitone primo possessore del luogo; in seguito, vi furono aggiunte gare ginniche e corse a imitazione dei g. olimpici. Premio ai vincitori era un ramo di lauro del Parnaso (Pindaro, Pyth., 8, 28). 2) I Nemei, in onore di Zeus, risalenti tradizionalmente all'anno quarto della $51^{2}$ olimpiade ( 573 a. C.), si svolgevano nella Valle Nemea, presso la città di Cleonea e avevano carattere funerario in quanto commemoravano la morte del fanciullo Ofelta (Archemoro). Erano trieterici e si celebravano nel secondo e quarto anno di ogni olimpiade. Premio ai vincitori era una corona di apio ( $\sigma \dot{\varepsilon} \lambda 1 \nu o v$; Pindaro; Nem., 4, 153). 3) Gli Istmici, in onore di Posidone, risalenti tradizionalmente all'anno quarto della $49^{2}$ olimpiade ( 581 a. C.). Il dio li avrebbe istituiti per la morte del figlio Melicerta. Si celebravano a Schenunte nel golfo di Corinto, sotto la presidenza dei Corinzi. Gli Ateniesi vi avevano un luogo speciale, ne erano invece esclusi gli Elei forse per la gelosia mercantile tra Elea e Corinto. Erano trieterici, si celebravano cioè il secondo e quarto anno di ogni olimpiade. Premio al vincitore una corona di apio. Nicola Turchi
4) Gli Olimpici. Erano i più antichi e importanti e si celebravano ogni quattro anni nella pianura di Olimpia (penteterici) in onore dell'eroe fondatore Pelope (Pausania, $\mathrm{V}, 8,2$ ), eponimo del Peloponneso, nel cui mito s'intrecciano motivi solari (la ruota, chiaro simbolo solare) e motivi funerari (la tomba dell'eroe esistente nel recinto dei g.).
L'anno storico tradizionale in cui per la prima volta furono celebrati i g. olimpici risale al 776 a. C.; tale data fu stabilita, allo scadere del v sec. a. C., dal sofista Ippia di Elide, il quale, riordinando scientificamente la lista degli olimpionici, poté risalire a quell'anno, determinando anche il primo vincitore della $1^{2}$ gara olimpica: Koroibos. L'opera di Ippia, alquanto rimaneggiata e completata da Aristotele e dalla sua scuola, divenne ca. un secolo più tardi la base di sistemi cronologici (Timeo), ed elemento costante per la datazione, fino al 393 d. C., anno in cui Teodosio soppresse i g. olimpici.
Cinque erano i giorni ad essi consacrati (Pindaro, Ol., V, 6) e cadevano intorno al plenilunio del mese Parthenio (o Apollonio, se si trattava di anno intercalare) secondo il calendario eslo-dorico, corrispondente al mese Ecatombeone del calendario ateniese, cioè a luglio-ag.
Riguardo all'importanza politica dei g. olimpici è da notare il fatto che, fin dalla $1^{2}$ olimpiade, secondo la tradizione, allorché da Olimpia partivano i messaggeri ( $\sigma \pi \sigma \nu \delta \circ \rho \delta \rho \alpha$ ) per indire i prossimi g. olimpici, tra le città greche si stabiliva una «tregua sacra» ( $\varepsilon \varepsilon \varepsilon \chi \chi \alpha \rho i \alpha$ ). per tutta la durata delle celebrazioni. Nello stesso periodo la zona di Olimpia, ove era il santuario di Zeus, era inviolabile da qualsiasi persona armata e gravissime pene erano comminate ai trasgressori.
Al g. olimpici mentre potevano assistere liberamente gli uomini d'ogni età e condizione, delle donne solo le ragazze erano ammesse, essendo quelle maritate escluse nel modo più rigoroso (quelle che trasgredivano erano precipitate dal Monte Typaion). Unica eccezione si faceva per la sacerdotessa di Demeter Chamyne, la quale aveva il suo posto di fronte agli Hellanodikai (i giudici delle gare).
Quanto poi alla incerta ed assai discussa distribuzione delle varie gare, va notato brevemente che nel primo giorno i giudici delle gare selezionavano i vari concorrenti: uomini, fanciulli e cavalli; quindi, dinanzi alla statua del terribile Zeus Horkios gli atleti, sulle carni ancora fumanti del cinghiale sacrificato, prestavano giuramento di lealtà. Questo stesso giorno (che coincideva forse con l'XI della luna) era consacrato prima di tutto ai vari sacrifici di buoi ( $\beta \circ \cup \theta \iota \sigma i \alpha$ ) innanzi al grande altare di Zeus ed ai sei doppi altari sacri alle 12 divinità maggiori (vedine l'elenco in Erodoro di Eraclea, frg. 29; nelle quali saranno piuttosto da riconoscere i 12 mesi dell'anno) eretti da Eracle (cf. Erodoro e Pindaro, Ol., V, 6). Quindi, dopo una gara di suonatori di trombette, si facevano le «libagioni cruente» ( $\alpha \dot{\mu} \mu \varepsilon \nu o \mu \dot{\eta} \alpha \mathrm{l}$ ) alla tomba di Pelope.
Le gare ( $\dot{\alpha} \gamma \omega \nu i \alpha \mu \alpha \tau \alpha$ ) vere e proprie si iniziavano il secondo giorno con gli agoni ginnici dei fanciulli : nel terzo avevan luogo le varie corse a piedi ( $\sigma \tau \dot{\alpha} \delta \iota \circ \nu$, $\delta \dot{\alpha} \lambda \imath \chi \circ \varsigma$ ) e, forse, anche le gare multiple del $\pi \varepsilon \varepsilon \nu \tau \alpha \theta \lambda \circ \nu$ : salto in lungo ( $\delta \lambda \mu \alpha$ ), lancio del disco ( $\delta \iota \sigma \varepsilon \sigma \beta \alpha \lambda i \alpha$ ), del giavellotto ( $\dot{\alpha} \kappa o v \tau i \sigma \mu \alpha \tau \alpha$ ), corsa ( $\delta \rho \delta \mu \circ \varsigma$ ) e lotta ( $\pi \alpha \dot{\alpha} \lambda \eta$ ). Al termine di questa giornata, i vincitori ( $\alpha \alpha \lambda \lambda \varepsilon \dot{\varepsilon} \varepsilon \omega \alpha$ ) con numeroso corteo salivano al tempio di Zeus e sacrificavano al dio le loro palme e le loro corone.
Nel quarto giorno si celebravano le gare più belle ed imponenti dei g. olimpici : le gare equestri (bighe, quadrighe, e, in età più recente, carri tirati da due muli), alla fine delle quali i proprietari dei cavalli erano solennemente premiati.
Infine, nel quinto giorno, una solenne processione formata dai vincitori, magistrati, ambasciatori delle città greche ed una enorme folla si recava ancora sull'Altis, ove erano compiuti sacrifici al grande altare di Zeus e sacrifici funebri presso le tombe dei mitici eroi (Ecoli a Pindaro, Ol., III, 33 h, c). La sera di questo solenne giorno, magistrati e vincitori, con un grande banchetto nel Pritaneo chiudevano le Olimpiadi (Pausania, V, 15, 12).
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BibL.: Sul valore religioso dei g. in generale: E. Durkheim, Les furmes élémentaires de la vie religieuse, Parigi 1912, pp. 328-35; G. van der Loeuw, Phänomenologie der Religion, Tubinga 1933, pp. 63, 459. Roma: A. Piganiol, Recherches sur les jeux romains, Strasburgo 1923; N. Turchi, La religione di Roma antica, Bologna 1939, pp. 113-18; I. B. Pighi, De ludis saecularibus papuls Romani Quiritium, Milano 1941, Grecia: R. Valloin, Les origines des jeux olympiques, in Revue des stud anc., 28 (1926), p. 302 sgg.; L. Deubner, Kult und Spiel im alten Olympia, Lipsia 1936; G. De Sanctis, Storia dei Greci, I, Firenze 1942, pp. 368-77.
Cesare D'Onofrio
III. Archeologia cristiana. - E naturale che i bambini cristiani abbiano in genere posseduto gli stessi giocattoli e amato gli stessi svaghi dei loro coetanei pagani.
Presso le tombe di bambini nei cimiteri sotterranei di Roma furono trovate bambole articolate in osso e in avorio fin dal tempo di M. A. Boldetti (Osservaziani sopra i cimiteri, Roma 1720, pp. 496-97); due se ne rinvennero nel cimitero sotto il Viale Regina Margherita (E. Josi, Cimitero alla sinistra della Via Tiburtina al Viale Regina Margherita, in Riv. d'arch. crist., 11 [1934], p. 32, fig. 53; p. 213, fig. 74); furono pure trovati tintinuabula, campanellini in bronzo, fin dal tempo del Boldetti (op. cit., p. 498), come in epoca recente affissi ai loculi di bambini (E. Josi, Il cimitero di Panfilo, in Riv. d'arch. crist., 3 [1926], p. 114, fig. 34). In un sarcofago scoperto in un mausoleo del cimitero in cettanambas furono trovati dischi in avorio con cavalli. Il Boldetti rinvenne nei cimiteri romani anche piccole maschere in avorio (op. cit., p. 504). E nota la grande passione che i Romani avevano per i g. d'azzardo. Anche i seguaci della nuova fede non ne furono esenti, come risulta dagli scrittori cristiani. Dall'opuscolo «de aleatoribus» (v.), datato ora tra il 260 e il 300 , risulta che il g. d'azzardo era assai diffuso tra i fedeli romani di quel tempo. Il Concilio di Elvira, ca. l'a. 300, per i fedeli che avessero giuocato ai dadi con denaro cominciò un anno di scomunica. Nei canoni apostolici del secolo seguente il g. è interdetto a tutti gli ecclesiastici. Fra le antichità cristiane offrono particolare interesse le tavole da g. di marmo, tabulae lusoriae, pervenute in grande quantita quasi esclusivamente dalle catacombe e dalle altre sepolture cristiane di Roma, tavole che opportunamente segate servivano a chiudere le aperture dei loculi. Ogni tavoliere diviso in due settori uguali reca trentasei caselle, contrassegnate generalmente da lettere, che, disposte sei per sei, formano parole e frasi spesso riferentisi al g. stesso. Le regole di questo non sono conosciute con precisione. Senza dubbio era un g. di dadi e di pedine, di fortuna e di abilità. La maggior parte di queste tavole risale ai secc. III e IV, all'epoca cioè in cui si praticava la sepoltura nelle catacombe. Non sono rari, inoltre, gli esemplari che segni e scritture indicano come eseguiti da artigiani cristiani. Si deve perciò ammettere che queste tavole da g., prima di essere utilizzate come chiusura di sepolcri, sono realmente appartenute a famiglie cristiane.
Bim.: G. Lafaye, - Lusoria tabula», in C. Daremberg e E. Saglio, Dictionnaire des antiquités, III, II, p. 1403 sgg.; H. Leclercq, in DACL. VII, II, alle voci You (tables de), coll. 2469-81 e Yeux et jouets, coll. 2504-27; H. Lamet, Lusoria tabula, in Pauly-Wissowa, XIII, coll. 1900-2029; A. Ferrua, in Civ. Catt., 1947, 1, pp. 134-42 e 494-503.
Luigi Maria Catteruccia
IV. Nel medioevo. - Poche notizie sono pervenute dei g. in uso nel medioevo : generalmente i cronisti si limitano a ricordare quelli militari che accompagnarono qualche straordinario avvenimento. Altri furono più strettamente connessi con il costume religioso, come la festa romana della "cornomania" (v.). Nel sec. xili, a Padova e a Treviso, in occasione della Pentecoste, si organizzava un g. popolare detto *difesa della onestà " (chiusa in una torre di legno), in presenza del clero, con la partecipazione di rappresentanze e gonfaloni delle città vicine. Dal sec. XII al XVI, a Venezia, si celebrò, con un singolare rito simbolico e g. cui partecipavano le alte dignità dello Stato, l'anniversario della vittoria ottenuta nel 1162 sul patriarca di Aquileia. Molti g., anche profani, avevano per tradizione la loro sede nelle chiese e durarono fino
alla Controriforma (ad es., i g. del $1^{\circ}$ maggio patrocinati dalla famiglia Colonna nella chiesa dei SS. Apostoli a Roma, cui presenzió nel 1523 papa Clemente VII; il fuoco di Pentecoste nel duomo di Orvieto, ecc.).
Nel periodo comunale risorse il gusto dei g. ginnici, alla cui importanza educativa rivolsero poi la loro attenzione umanisti insigni, come Guarino Veronese e Vittorio de Feltre. G. di fortuna, di inganno, di società, sono ripetutamente ricordati negli statuti comunali; ma quelli preferiti dalle conventicole e dai privati furono per eccellenza i dadi e i tarocchi (inventati dagli Arabi e diffusi in Europa dagli Spagnoli a partire dal sec. xiv). Grande fortuna ebbe pure il g. degli scacchi, cui si attribuirono sensi allegorici e astrologici. Non si fa qui cenno delle "corti bandite" e "corti d'amore"; ma non si può omettere di ricordare come la passione dei g. giullareschi si sia poi trasmessa alle corti del Rinascimento, ivi compresa quello papale, fino a Leone X e Clemente VII.
I g. medievali che sopravvissero sono per lo più connessi alle feste dei patroni di singole città. Altri, caratteristici del costume civico italiano, come il palio di Siena, nacquero più tardi ed ebbero grande fortuna.
Per il termine g., inteso come svago, v. divertimenti; inteso come ginnastica, v. ginnastica; inteso come gioco d'azzardo, di borsa, v. scommesse e giochi d'azzardo.
Bibl.: L. Muratori, Dei costumi degli Italiani, docché codde in potere dei barbari l'Italia, in Antigritates Italicus, II, Milano 1738, p. 831 sgg. (diss. 29); G. Bertoni, Ioffoni alla corte di Ferrero. Tarocchi servilieati, in Poster, leggende e costumanze del medioevo, Modena 1917, pp. 263-73; P. Sella, Nomi latini di g. negli Statuti italiani, in Avelorsum latinitatis, medii aevi, 5 (1930), pp. 199-214.
Riccardo Averini
GIURAMENTO. - I. Nozione. - E l'invocazione di Dio come testimone della verità della propria affermazione e dell'effettiva posizione di un atto o di un fatto futuro. Il g. suppone quindi la convinzione che Dio esiste e che conosce ciò per cui è chiamato in testimonio; per quanto dipende da chi giura, questi desidera e vuole che Dio attesti ciò che egli afferma con g. Dal fatto che, in questo primo senso, il g. suppone la convinzione dell'esistenza e della onniscezza di Dio, segue subito che l'ateo non può giurare; e dal fatto che il g. consiste nel chiamare Dio in testimonio segue pure che non basta, per avere un g. vero e proprio, l'affermazione che Dio conosce ogni cosa, che Dio conosce i nostri pensieri, ecc.
Talvolta però con il termine g. s'intende solo una forma particolarmente solenne ed impegnativa di affermare: un modo di affermazione particolarmente cosciente per la preparazione psicologica supposta, particolarmente solenne per il modo con cui è fatto, particolarmente degno di fede e particolarmente impegnativo (specialmente se si tratta di fatto o di atto da porre).
L'esistenza dei due concetti di g., e in particolare del secondo, risulta chiaramente dalla S. Scrittura, dalla legislazione e dall'uso comune. Nella S. Scrittura, infatti, si dice spesso che Dio giura (ad. es., Gen., 26, 3; Ex. 6,8; 13, 5; 33, 1; Num. 32, 11; Deut. 31, 20; ecc.); ora certamente non si può ammettere che Dio giuri nel primo senso indicato. Quanto alla legislazione basti ricordare la legge 30 giugno 1876 n. 3184 , con cui si tolse al g. il carattere essenzialmente religioso che aveva avuto sino allora per dargli l'impronta di un solenne atto civile; l'aspetto religioso può essere conservato per quelli che lo desiderano; ma non è più essenziale all'atto del giu-
rare. Per l'uso corrente basta riflettere al contenuto che gli dànno molti, specialmente oggi : ad es., gli stei, gli indifferenti, parecchi funzionari, ecc.
II. Morale. - Qui si si occupa soprattutto del primo senso e prevalentemente dal punto di vista morale. Per possedere meglio gli elementi della soluzione, si esaminano prima le forme con cui si presenta ed i motivi da cui nasce.
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Innanzi tutto l'invocazione di Dio può essere fatta per testimoniare la verità di un'affermazione o l'effettiva posizione di un atto o di un fatto. Nel primo caso si ha il g. assertorio (ad es., "giuro che sono innocente "); nel secondo caso si ha il cosiddetto g. promissorio (ad es., "giuro che farò osservare fedelmente la costituzione»). Quest'ultimo contiene l'invocazione a Dio che nel momento in cui il giatante emette la promessa ha veramente la volontà di fare ciò che promette; inoltre l'invocazione a Dio perché testifichi che tale volontà continuerà anche in futuro e quindi l'atto o il fatto promesso avverrà realmente. Si risolve quindi in una duplice testificazione divina: una di una volontà attualmente esistente ed una di una volontà perdurante in futuro.
Unaspeciale forma di g. è quella imprecatoria o ecruratoria. Essa consiste nell'invocare Dio

(da it. Sivuro, secondo. Nostra nazionale delle opere d'arte recuperata in Germania, Firenze 268, loc. 178)
Giuramento - G. di un comode romeno. Arazzo fommingo
(secondo metà sec. xvit) - Roma, Quirinale.
come teste di cio che si dice o si promette e insieme come punitore del giatante (o dei suoi cari) nel caso che questi abbia giu rato il falso. Suppone quindi, oltre la convinzione che Dio esiste e conosce quello per cui lo si chiama in teste, anche la convinzione che Dio venga offeso da una testimonianza falsa e punisca lo spergiuro.
Ognuno di questi g. può essere fatto con parole ( $g$. verbale: ad es., "giuro di essere innocente"); con gesti (g. reale: ed es., alzando la mano al cielo, toccando la Croce, il Vangelo), oppure con parole e gesti assieme (g. naito).
Quanto al rito, il g. può essere semplice o solenne a seconda che è prestato senza particolari cerimonie o con uno speciale apparato (ad es., candele accese, Crocifisso, sulle viscere di una vittima, ecc.).
Infine l'invocazione a Dio può essere esplicita o implicita. A quest'ultima forma vanno ricondotti i g. per la vita di colui a cui si parla (ad es., Gen. 42, 15; $f$ Reg. 1, 26; 17, 55; 20, 3; ecc.), per la propria testa (Mt. 5, 36), per la terra (Mt. 5, 35; Iac. 5, 12), per il cielo (Mt. 5, 34; 23, 22; Iac. 5, 12), per il tempio (Mt. 23, 16), per l'altare, le offerte (Mt. 23, 16.18), per Gerusalemme, ecc., di cui parla tanto spesso la Scrittura. Tali forme sono nate dalla preoccupazione ebraica di non nominare espressamente il nome di Dio.
Passando ora alla questione della radice da cui nasce il g. si può dire che esso scaturisce dal desiderio di dare alle proprie affermazioni un valore assoluto. L'uomo infatti ha la facoltà di manifestare mediante segni particolari orali o scritti le proprie idee : può comunicare ad altri mediante suoni liberamente fissati o segni liberamente scelti (la parola parlata e la parola scritta) i giudizi da lui formulati. Senonché tale comunicazione non è per nulla necessaria. Ognuno di noi può sempre impedirla, nascondendo il proprio pensiero; più ancora: ognuno di noi ha la possibilità di comunicare un contenuto diverso da quello che di fatto ha in mente, ossia può mentire. Questa possibilità rimane anche con le forme più solenni di affermazione, ossia con il g .
nel secondo senso indicato. Né molto aiuto può venire dalla testimonianza altrui. A parte infatti la considerazione che è assai difficile per gli altri entrare nel pensiero nostro per i motivi sopra accennati, rimane sempre la possibilità che essi pure mentiscano. E si è così ancora da capo. Una sicurezza assoluta si può avere solo mediante la testificazione di uno che non possa in nessun modo ingannarsi né ingannare, di uno che conosce le cose come sono e le dica come le conosce. Questo uno non può essere che Dio. Ed è proprio a lui che ricorre chi giura; giurando sembra dire: «Dio che conosce ogni cosa e quindi anche questa che io affermo, Dio che non mentisce mai, nemmeno nel caso che stiamo considerando, attesta che le cose sono comedico io; per conseguenza esse sono davvero come dico».
Tutto questo appare più evidente nel g. promissorio. Qui interviene infatti anche l'affermazione che un atto o un fatto sarà posto in avvenire; ora tale affermazione non può essere nota con assoluta certezza né all'individuo che la fa (non potendo egli conoscere con assoluta certezza quello che vorrà o quello che farà in avvenire), né ad altri uomini che potranno dallo studio del carattere dell'individuo e delle sue tendenze ricavare al massimo ciò che probabilmente vorrà o farà, non quello che certamente vorrà o farà. Anche qui è necessario di nuovo ricorrere a Dio: Egli solo conosce il futuro libero; egli solo quindi può fare un'attestazione di valore assoluto.
Da quanto si è detto discendono subito alcune conclusioni: 1) il g. sorge sempre dalla volontà di dare agli altri una prova speciale della verità delle proprie affermazioni; in particolare il g. religioso nasce dal desiderio di dare agli altri un valore assoluto della verità delle proprie parole o della effettività delle proprie promesse; 2) per conseguenza il g. suppone una certa insufficenza ed una qualche sfiducia nella possibilità dell'uomo di fornire una prova del tutto attendibile della verità delle proprie affermazioni; vuol togliere quella insufficenza mediante una forma particolarmente solenne di affermazione o, più ancora, mediante l'invocazione della testimonianza divina. Per conseguenza: 3) il g. include sempre, oltre la volontà di invocare Dio in testimonio, anche l'espressione esterna di quella volontà. Un g. puramente interiore non sarebbe pensabile; lo è invece un'invocazione puramente esteriore (g. finto); 4) il g. religioso include l'affermazione che Dio ha una conoscenza ed una veracità superiore a qualsiasi uomo. Da questo punto di vista è una forma di adorazione. Senonché tale superiore cognizione e veracità divina è creata non per sé, allo scopo di riconoscerla e di rendere così un omaggio a Dio, ma come mezzo per dare agli altri una certezza assoluta della verità delle nostre affermazioni o della serietà ed efficacia delle nostre promesse.
Si pone la questione se sia lecito porre un atto di quel genere. E lecito usare della scienza e della veracità divina come mezzo per supplire alla nostra insufficenza?
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Alla domanda alcuni risposero negativamente, appellandosi anche alla S. Scrittura, specialmente a Mt. 5, 33-37 (" Udiste che fu detto agli antichi: non violare il g., ma rendi al Signore quanto ha giurato. Ma io vi dico di non giurare in modo alcuno; né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, perché è sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran Re; né giurerai per la tua testa, perché tu non puoi far bianco o nero uno dei tuoi capelli. Ma sia il vostro parlare sì sì, no no; perché il di più vien dal male") e a Jac. 4, 12 (dove si ripete lo stesso concetto). Così fecero, tra gli altri, i valdesi, i beghini e i beguardi, i fraticelli, Wideeff, gli hussiti, gli anabattisti, i mennoniti, i quaccheri, Kant e Fichte.
Ad essi si fa notare che in certi casi esiste la necessità di acquistare della verità di un'affermazione o della effettività di una promessa una certezza assoluta o quasi assoluta. Si pensi, ad es., ai casi in cui un'imputazione richiede la pena di morte o dell'ergastolo (ossia la fine di una vita) e nei quali la verità o falsità dell'accusa si può stabilire solo mediante l'affermazione dell'imputato o di un testimonio; si pensi al caso in cui un popolo affida ad un uomo la custodia della costituzione, la difesa della patria, ecc. In tali casi non si vede perché non si abbia il diritto di esigere una prova assoluta della verità delle sue parole. D'altra parte tale prova assoluta non è possibile se non mediante il g. religioso; per conseguenza non si vede perché il g. religioso non sia legittimo.
Si aggiunga a questo tutto il comportamento della Scrittura. Essa parla spessissimo del g.; talvolta ne riferisce anche la formola (cf. Num. 33, 10; Deut. 1, 34; II Reg. 19, 8; Jer. 22, 5); tutto questo senza mai indicare o lasciare intendere che si tratta di atto moralmente illucito. Anzi più d'una volta la Scrittura consiglia o comanda di giurare (cf., ad. es., Num. 5, 19; 30, 3-16; Deut. 6, 13). Quanto al passo sopra riferito di s. Matteo e quello di s. Giacomo che lo ripete, in Gesù intende escludere l'abuso e la frequenza del g. e lascia intendere che la perfezione sarebbe nel non giurare mai; i suoi discepoli devono giungere a tale grado di sincerità da essere creduti sulla parola senza bisogno di ricorrere a g. di alcun genere, né "per il cielo», né "per la terra», né "per Gerusalemme». In caso diverso sarebbe difficile capire come mai, subito dopo, un discepolo della fedeltà di s. Paolo ricorra al g. con notevole frequenza (cf. Rom. 1, 9; II Cor. 1, 23; Gal. 1, 20; Phil. 1, 8, ecc.). Si può quindi concludere che il g. è lecito; ma si deve subito aggiungere che non può essere un atto molto frequente, tanto meno abituale; esso nasce da una certa sfiducia nelle affermazioni umane e dal desiderio di avere una prova speciale, anzi assoluta della loro verità. E quindi di sua natura un atto eccezionale, che non può ripetersi troppo senza perdere la sua efficacia. Su tali concetti cf. anche Eccle. 23, 9-14; 27, 15. Addentrandosi in queste considerazioni e seguendo l'indicazione di Ier. 4, 2 ("Iurabis: vivit Dominus in veritate et in iudicio et in iustitio»), la morale cattolica ha precisato le condizioni della moralità del g. nel modo seguente: innanzitutto la verità; occorre che ciò per cui si invoca la testimonianza divina corrisponda alla realtà almeno per quanto è dato sapere, che corrisponda cioè almeno a ciò che si ha in mente, altrimenti si farebbe di Dio un testimonio falso. Seconda condizione è la giustizia: ossia che l'affermazione possa essere fatta; non tutto il vero può essere detto sempre e da tutti (ad. es., i peccati sottoposti dal penitente al confessore non possono lecitamente essere manifestati dal confessore); non è morale che Dio interponga la sua autorità per dar valore ad un'affermazione che il giurante non può fare, senza ledere l'ordine morale. Se comunque ciò accadesse il g. non tiene (can. 1318, 2). Infine il giudizio, ossia che esista una vera e propria necessità di giurare; non si possono quindi approvare quelli che giurano continuamente senza alcuna necessità, per dalle inezie, delle futilità; l'entità della colpa dipende dalla frequenza con cui si giura e dalla meschinita dei motivi per cui lo si fa. Applicando al g. promissorio, occorre che chi giura abbia davvero la volontà seria di fare ciò che promette, che si tratti di cosa fisicamente e moralmente possibile (ossia di cosa che possa fare senza
esigere un aiuto speciale da Dio e senza offendere l'ordine morale); infine che ci sia un motivo per confermare il proprio proposito con un g .
Un'ulteriore questione che si pone è sugli obblighi che scaturiscono da un g. valido e lecito. Il problema si pone praticamente solo per il g. promissorio, poiché da quello assertorio non sorge nessun obbligo nuovo. La cosa varia invece per il g. promissorio, in cui Dio è chiamato in testimonianza dell'effettiva posizione dell'atto. Per esso quindi si assume l'obbligo di fare cio che si è promesso anche per un riguardo alla testimonianza divina (in questo senso dice il can. 1317, i: "Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi quod iureiurando firmaverit "). Tale obbligo però non può avere un ambito maggiore di quello che si è assunto con le promessa stessa (can. 1318, 1); per conseguenza il g. si interpreta entro questo ambito e tiene fin quando l'oggetto è possibile e buono, essa quando l'oggetto cessa di essere possibile ed onesto o muta sostanzialmente (can. 1319, 2).
Cessa ancora il g. per causa interna, quando viene a mancare la causa finale o la condizione seria cui è stato posto (can. 1319, 3). Dall'esterno può essere rimesso da colui in cui favore è stato fatto, o per irritazione, commutazione, condonazione (can. 1319, 4) di coloro che godono degli stessi poteri circa il voto (v.), a meno che la dispensa non comporti lesione di diritto di terzi, nel qual caso solo la S. Sede può dispensare in vista dei sopremi interessi della Chiesa (can. 1320). Può essere anche rimesso dal competente superiore ecclesiastico il g. estorto con violenza o grave timore (can. 1317, 2). Il vincolo obbligatorio, che crea il g. e sorge dalla virtù della religione (can. 1317, i) per la riverenza dovuta al nome di Dio, in foro interno non lega mai al di là dell'intenzione del giurante e percio secondo questa va interpretato, ma se questi agisce dolosamente, in foro esterno l'interpretazione del g. è demandata dal legislatore ecclesiastico a colui in cui favore vien fatto (can. 1321) e inoltre il giunante, in ambedue i forri, è tenuto al risarcimento di eventuali danni. L'obbligo di osservare il g. promissorio e di essere veritieri nel g. assertorio è di per sé grave; tuttavia molti teologi ammettono parvità di materia. Nel diritto canonico l'obbligo del g. è personale e non può essere assolto per mezzo di procuratore (can. 1316, 2). La sua violazione è punita con speciali pene (cfr. cann. 1743, 3; 1757, 2, 1; 1795, 2; 2323: v. spergiunot.
BibL.: L'argomento del g. è ampiamente svolto dai trattati di teologia morale e nelle cencelopedie di carattere teologico. Fra queste cf., ad es., H. Lesêtre, Turement, in DB. III, coll. 1868-72; N. Jung, Serment, in DTBC. XIV, coll. 1940-46; I. Benzinger, Eid bei den Hebebern, in Realenzykl. für prat. Theologie und Kirche, V, pp. 239-54; A. Knecht-R. Fraja, Eid, in Staatslexikon, I, coll. 1272-81.
Giovanni Battista Giossetti
III. DIRITTO. - In vari casi la Chiesa obbliga a prestare g., soprattutto chi stia per assumere un ufficio od incarico ecclesiastico (g. de munere fideliter implendo o altro promissorio).
Cosi sono tenuti a prestare g., prima di iniziare l'esercizio del loro ufficio od incarico: i cardinali (can. 234), i vescovi (can. $332 \S 2$ ), i membri della Curia diocesana (can. $364 \$ 2$, n. 1), i puntatori nei Capitoli (can. $395 \$ 4$ ), i consulteri diocesani (can. $425 \$ 2$ ), i religiosi che devono partecipare all'elezione di un loro superiore (can. $506 \S$ I), gli amministratori di beni ecclesiastici (can. $1520 \$ 4$ e 1522 n. 1), i giudici e gli altri addetti ai tribunali (can. 1621), coloro che prendono parte ai processi di beatificazione o canonizzazione (cann. 2037 e 2047), i chierici che devono essere incardinati in diocesi diversa da quella propria (can. 117 n .3 ) e, in taluni casi, gli ordinandi (cann. 956 e 994 : quello previsto dal can. 994 è però g. assertorio), ecc.
Importanza particolare ha poi, dal punto di vista giuridico, il g. nel processo, g. che può essere o un mezzo di prova a se stante, o elemento integrativo di una deposizione.
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1. G. come mezzo di prova. - Costituisce il rimedio istruttorio più efficace per la definizione della lite, e pud essere giudiziale o stragiudiziale, secondo che sia deferito dal giudice - poco importa se su istanza di parte - ad una delle parti in causa, o sia il risultato di una conversione delle parti rivolta a realizzare la transazione della lite.
Il g. giudiziale, poi, si distingue in volontario o decisorio, che di regola è deferito da una parte all'altra, e necessario, che è viceversa deferito dal giudice di ufficio. Quest'ultimo g. a sua volta può essere o suppletoria, che è quello rivolto al fine di integrare le risultanze di altre prove già acquisite al processo, o estimatorio, che si ha quando il giudice ordina al danneggiato di asserire con giuramento l'ammontare del danno subito (quando la causa ha per oggetto il risarcimento).
In particolare, per quanto riguarda il g. suppletorio, si deve considerare: a) che esso è molto usato nelle cause riguardanti lo stato civile o religioso di una persona; b) che non può essere deferito nelle cause che abbiano per oggetto fatti o diritti di particolare importanza, e in qualsiasi causa criminale (cann. 1829-31).
Circa il g. estimatorio vanno tenute presenti le seguenti due regole fondamentali : a) occorre, in primo luogo, che risulti (affinché il g. estimatorio possa essere deferito dal giudice all'attore) già accertato giudizialmente il diritto al risarcimento del danno e che la misura di quest'ultimo non possa in modo certo determinarsi con altri mezzi; b) il g. estimatorio non può essere riferito, dato che esso è riservato alla parte che ha subito il danno ed ai suoi credi (cann. 1832-33).
Il g. decisorio, infine, che è di gran lunga il più usato dei tre tipi di g. giudiziale, può essere deferito soltanto se ricorrono le condizioni stabilite dal can. 1833 , per le quali : a) deve trattarsi, innanzi tutto, di materia per la quale sia ammessa la cessione o la transazione, dimodoché il g. in esame non può essere deferito nelle cause criminali, nelle cause di interesse pubblico (e in particolare in quelle matrimoniali), e nelle cause, in genere, in cui si controverta di beni la cui alienazione non sia consentita se non con l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica; b) l'oggetto del g. non deve essere di eccessiva importanza o valore; c) la delazione del g. medesimo deve avvenire da parte di persone e nei confronti di persone che abbiano per legge la capacità di disporre dei propri diritti, sicché ne sono esclusi i minori, gli interdetti e i loro rappresentanti che non siano muniti di speciale autorizzazione; d) il g. deve radere o su semplici notizie di fatti, o su fatti che siano propri di colui cui il g. stesso è deferito.
In genere, la delazione del g. giudiziale è stabilita con decreto del giudice, da notificarsi alla parte cui il g. è deferito, indicandole il termine, entro il quale la parte stessa deve fare conoscere quale degli atteggiamenti che la legge le consente essa intende assumere. Invero la parte cui il g. è deferito può senz'altro accettarlo, nel qual caso essa si dichiara in sostanza pronta a giurare sulla formula notificatale. Può inoltre la parte rifiutarsi di giurare (e va equiparata al rifiuto la mancata comparizione nel giorno fissato per l'espletamento del g., salvo che non si dimostri l'esistenza di un legittimo impedimento). Se il rifiuto è giustificato, la delazione del g. perde ogni efficacia processuale, mentre, viceversa, se il rifiuto non è giustificato sarà il giudice a valutare, con il suo prudente apprezzamento, se debba esso equipararsi o meno alla confessione.
Da ultimo, il g. può essere dalla parte, cui esso è deferito, riferito al deferente (eccezione fatta per il g. estimatorio). In tal caso, il riferimento del g. determina, come è ovvio, un copovolgimento di posizioni, in quanto l'onere e il vantaggio del g. passano dal riferente al deferente, ed equivalendo inoltre il riferimento ad una nuova e definitiva delazione, esso è subordinato alle stesse condizioni fissate per il suo deferimento. Per effetto del riferimento il deferente è obbligato al g., sempreché non abbia legittime ragioni di rifiuto da opporre (cf. cann. 1835 e 1836 § 5). E se si rifiuta, la causa si risolve in suo danno (can. 1836 § 4) in quanto egli soccombe nella domanda o nella eccezione.
Il g. giudiziale consegue effetti diversi, secondo la specie di esso.
Infatti il g. decisorio è così chiamato perché al giudice è fatto obbligo di decidere la causa secondo l'esito del g.; e tale effetto si produce anche quando, in caso di riferimento del g., il deferente si sia rifiutato di giurare (can. 1836). Inoltre il g. decisorio provoca l'inappellabilità della sentenza pronunciata in base ad esso (can. 1880 n. 5), salvo il rimedio della restitutio in integrum (can. 1926).
Quanto agli effetti propri del g. estimatorio, questo vincola il giudice soltanto quando la controparte ne abbia accettato l'esito o quando il giudice stesso non ritenga quest'ultimo eccessivo, nel quale caso il giudice puo, però, ridurre la misura del danno in limiti più equi.
Infine, per il g. suppletorio, si tenga presente che l'avvenuta sua prestazione non preclude per sé l'allegazione di altre prove (can. 1861 § 1), date le maggiori possibilità istruttorie che il g. suppletorio offre al giudice, nel consentirgli di formare il proprio convincimento sulla base delle risultanze del g. stesso, opportunamente esaminate e valutate in confronto con quelle dei mezzi di prova in precedenza espletati.
Norme in tutto identiche sono state emanate (e andranno in vigore dal 6 genn. 1951) per la Chiesa orientale (cf. motu proprio Sollicitudinem nostram, 6 genn. 1950, cann. 353-60 e a64 n. 5, in AAS, 42 [1950], pp. 77-79 e 88).
2. G. a conferma di deposizione giudiziale. - Come elemento integrativo della deposizione testimoniale o della deposizione della parte, il g. può essere di tre specie. Innanzi tutto vi è il g. preventivo o de veritate dicenda, che è un g. promissorio, peraltro non strettamente necessario nelle cause in cui si controverta di diritti meramente privati; è poi vietato deferire tale g. all'imputato, nei giudizi criminali (cann. 1744, 1746, 1758, 1767, 2037 § $3,2145 \S 2$ ).
Inoltre è per lo più richiesto, nella prassi giudiziaria della Chiesa, il g. de veritate dictorum nelle cause spirituali o in quelle criminali. Tale g. è assertorio e puó riguardare la resa deposizione sia in tutto che in parte (cann. 1768, 1824 § 3, 2037 § 3).
Da ultimo, vi è un altro tipo di g. promissorio e cioè il g. de secreto servando, con il quale il giudice ha facoltà di impegnare la parte o il teste al segreto fino alla pubblicazione degli atti o, se vi siano i pericoli di cui al can. 1623 § 3, senza limitazione di tempo (cf. cann. 1769, 1944 § 1, 2037).
Anche ai periti possono essere deferiti i g. di cui sopra; e, in ogni caso, il perito, prima di iniziare il suo incarico, deve prestare il g. de munere fideliter implendo (can. 1797).
Per il diritto canonico orientale il motu proprio sopra citato stabilisce (ai cann. 266, 268, 280, 289-291, 320) norme identiche a quelle sopra menzionate per il diritto latino; solo è più completa la disciplina del g. delle parti.
Bibl.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, p. 109 e sgg.: Nernz-Vidal, VI, p. 471 e sgg.: A. Bertola, s. v. in Nuova dig. ital., VI, p. 373; M. Lega, Commentarium in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1939, p. 826 sgg.: F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonica, Torino 1946, p. 261 sgg. Ferdinando Della Rocca
GIURAMENTO MEDICO. - La professione del medico ebbe nell'antichità carattere sacro. Regole ben definite disciplinavano la sua attività quasi sacerdotale ed è celebre il giuramento che Ippocrate prescrisse al medico e che forma la base morale di un'azione tutta consacrata a beneficio dell'umanità.
Sulla autenticità del g. m. dottamente trattarono gli storici, principalmente il Triller nel Settecento e con lui il Darenberg e il Littré; studi recenti assicurano che esso va sicuramente attribuito al grande medico di Cosi.
Il giuramento s'inizia con la formula sacramentale di contenuto spiccatamente religioso: a Giuro per Apollo il medico, per Esculapio, per Igea, Panacea, per tutti gli dèi, per tutte le dce, che chiamo
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a testimonio, che io con ogni forza e piena coscienza manterrò fede al mio giuramento \%. Messo quindi l'esercizio medico sotto il controllo dei testimoni del giuramento questo passa ai voti, cui il futuro medico si obbliga con deliberata volontà. Anzitutto, rispetto ai maestri : dovrà aiutarli come se fossero suoi genitori; poi il proposi