volume-07

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 la cappellania quotidiana, mensile, trimestrale, ecc. oppure l'anniversario.

Forme storiche del 1. p. a scopo di beneficenza e di culto sono: il praestimonium, quando il legato è istituito a sostegno di studenti indirizzati alla carriera ecclesiastica o di altri che si dedicano alla propagazione della fede; la praeceptoria o commenda (ordinum militarium), quando è rivolto a beneficie di religiosi o di cavalieri laici dediti ad opere di carità o alla milizia in difesa della fede; il salarium, se è inteso a stipendiare i vari inservienti laici della chiesa, i sagrestani, i cantori, il piccolo clero, i sediari, ecc.
3. Come fondazione autonoma. - Invece di incaricare altri di provvedere o far provvedere all'adempimento della pia volontà, il testatore può destinare un patrimonio autonomo per la fondazione di una nuova persona giuridica che avrà come fine istituzionale l'adempimento dello scopo pio. La disposizione pia si esaurisce, qui, nell'assegnazione del patrimonio che formerà il substrato economico del nuovo ente, il quale sarà tale in seguito al riconoscimento della sompetente autorità. Essa rientra nel genere del lascito pio e si differenzia dal 1. p. e dalla pia fondazione per la dichiarata volontà del disponente intesa alla costituzione della causa pia come persona giuridica. Appartengono a questa categoria il beneficio ecclesiastico, il beneficio semplice e la cappellania ecclesiastica (v. BENEFICIO ECCLESIastico; CAPPELLANIA).

III. Natura giuridica. - Finora la dottrina era stata unanime nel riconoscere nel 1. p. (preso in senso proprio) un vero legato sub modo, ossia una donazione modale per atto di ultima volontà. Questa teoria è oggi contrastata da una corrente che, assimilando e spersonaliz zando i 1. p. nell'unica categoria delle disposizioni per l'anima, li classifica come semplici oneri, ossia obbligazioni di carattere personale a carico del legatario o dell'erede e dei loro aventi causa. Il legislatore italiano sembra si sia ispirato a questa corrente dettando il secondo comma dell'art. 629 Cod. civ. Si insiste a voler vedere nel 1. p. una disposizione semplicemente accessoria all'istituzione di erede e al legato, e non una disposizione indipendente, capace di vita propria, anche in difetto di altre disposizioni testamentarie. Si afferma, inoltre, che dal 1. p. esula il concetto di liberalità, ritenuto essenziale per il legato modale, poiché il peso o è direttamente nell'interesse del solo disponente, oppure, se è a beneficio di un terzo, è tale per costui solo accessorie mentre lo è principaliter per il testatore. Si tratta di argomenti facilmente confutabili che non pare intacchino l'opinione tradizionale. Sembra, tuttavia, di dover utilmente distinguere : si dànno disposizioni pie (l. p. in senso improprio) che in pratica risultano come semplici oneri; ma si dànno pure disposizioni pie (l. p. in senso proprio) che presentano i caratteri di veri e propri legati modali e che instaurano un vero rapporto obbligatorio tra l'onerato e il soggetto onorato.

E da osservare inoltre che, talora, in tema di natura giuridica delle disposizioni pie, si confonde il negozio determinante (atto del disponente) col rapporto successivo, determinantesi tra l'onerato e il terzo avvantaggiato dall'onere, il quale è indubbiamente un vero rapporto obbligatorio. Così, ad es., si comprende come il 1. p. nella forma di pia fondazione sia stato definito dal legislatore canonico (can. 1544 § 2) un contratto innominato della categoria de ut facias, una volta avvenuta l'accettazione da parte del legatario.
IV. Personalità giuridica. - E pure discussa la questione se al 1. p. competa la qualifica di persona giuridica. La soluzione affermativa, sostenuta in passato in base alla dottrina romano-canonistica, deve ritenersi in gran parte frutto della suaccennata confusione tra il concetto di 1. p. e i concetti di causa e istituzione pia (persone giuridiche). Il fatto che il 1. p. risultasse costituito da una quota di beni differenziati dalla massa del disponente e non assimilati, in forza del vincolo ad pias causas, dal patrimonio del soggetto dell'attribuzione, portava a considerare il legato stesso, alla stregua della istituzione pia, quale entità autonoma provvista di propria personalità. Si aggiunga, inoltre, che il fenomeno dell'autoassorbi-
mento (specialmente quando onerato e onorato era lo stesso ente ecclesiastico), facendo prevalere nel legatario la figura dell'onerato, si prestava a far considerare costui, più che un proprietario, un semplice esecutore della pia volontà.

Oggi questa tesi è ormai abbandonata, tanto per il 1. p. in genere, quanto per le sottospecie di fondazione pia e di cappellania laicale. In realtà si tratta di gruppi di beni che si inseriscono nel patrimonio di pressistenti soggetti di diritto, i quali ne acquistano per conseguenza la proprietà, per cui, pur mantenendo una certa autonomia in forza della speciale destinazione a cui sono vincolati, vengono ad essere oggetto e non soggetto di diritto. E risaputo, del resto, che l'autonomia non implica concettualmente la personalità, pur essendone il presupposto necessario. Sta di fatto che in diritto canonico l'accettazione del legato da parte di un ente ecclesiastico (can. 1546) è considerata acquisito legittimo da parte dell'ente stesso, per cui i beni legati fiunt stricto sensu ecclesiastica (can. 1497 § i; S. Congregazione Concilio 27 apr.-2 maggio 1927, in AAS, 20 [1928], p. 363) e non possono essere alienati se non nei modi richiesti per i beni ecclesiastici (cann. 1530-33). Nel difetto di personalità sta appunto la principale caratteristica che distingue i 1. p., comprese le fondazioni pie e le cappellanie laicali, dalle pie istituzioni, dai benefici semplici e dalle cappellanie ecclesiastiche.
V. Legislazione canonica. - Poiché secondo il CIC il 1. p. è considerato una sottospecie delle pie volontà e compare di preferenza nella forma di pia fondazione, vanno applicate, nei suoi riguardi, tanto le norme dei cann. 1513-17, quanto quelle successive dei cann. 1544-51.

Ansitutto la capacità dei soggetti a disporre dei propri beni a scopo pio è determinata sulla base del solo diritto naturale e canonico (can. 1513 § i). E considerata quindi valida ogni liberalità a scopo pio, purché il disponente non ne sia inibito per diritto naturale (gli incapaci di atto umano e libero, can. 88 \ 3 ) oppure per legge ecclesiastica (i regolari dopo i voti solenni, cann. 581-82; i novizi durante il noviziato, can. 368). Non hanno rilievo, di conseguenza, le limitazioni circa la capacità di testare e di donare imposte dalla legge civile (art. 591 Cod. civ.).

Quanto alla forma, le modalità richieste in proposito dalle leggi civili sono considerate ad probationem, non ad validitatem. Ne è prescritta bensì, per quanto possibile, l'osservanza, ma anche in difetto di esse, la liberalità a scopo pio è dichiarata ugualmente valida, anche se informe, per cui gli eredi inadempienti devono essere ammoniti del dovere che loro incombe (can. 1513 § 2; cf. c. 4, mathrm{~N}, 3,26 con l'annessa glossa «nudo verbis»).

E prescritto, inoltre, che l'adempimento dei 1. p. e pie volontà venga eseguito diligentissime, per quanto riguarda sia il conferimento delle prestazioni dovute, sia l'amministrazione ed erogazione dei beni legati (can. 1514). Esecutori di diritto di ogni pia volontà sono gli Ordinari, che esercitano il conseguente diritto di vigilanza mediante visita di controllo ed esigendo esatto rendiconto dagli esecutori delegati da loro nominati. Eventuali clausole contrarie a questo diritto, contenute nell'atto di ultima volontà, si considerano come non opposte, ossia vitiantur sed non vitiant (cann. 1515-47). Contro gli inadempienti sono previste opportune sanzioni e penalità (can. 2348).

I chierici e religiosi che avessero ricevuti beni per via di fiducia (il che si verifica, normalmente, ogni qualvolta sono nominati legatari per uno scopo pio) sono tenuti ad informarne il proprio Ordinario, il quale provvederà alla collocazione dei beni e alla fedele esecuzione della fiducia (cann. 1515, 1516).

Ogni riduzione o commutazione degli oneri pii, gravanti i legati, è riservata alla S. Sede, a meno che il disponente non abbia esplicitamente investito di tale facoltà l'Ordinario, oppure il provvedimento si sia reso indispensabile per insolperole diminuzione dei redditi o per impossibilità, comunque sopravvenuta, di eseguire la pia volontà. E fatta eccezione, in ogni caso, per la riduzione degli oneri di Messa, che resta di esclusiva competenza della S. Sede (cann. 1517, 1551).

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I redditi di un 1. p. diretto a sovvenzionare l'istruzione di chierici, s'intendono devolvibili pure a favore dei seminaristi non ancora tonsurati (can. 1362). Le cause per le vertenze in materia di I. p. hanno come foro necessario quello dell'Ordinario del testatore (can. 1560 n. 4).
VI. Il L. P. nella legislazione iYallana. - In materia di l. p. e pie volontà, il diritto italiano preconcordatario è ispirato, come in altri settori, all'eversismo. Con la legge 15 ag. 1867 n. 3848 , art. I n. 6, nella soppressione generale di tutte le preesistenti istituzioni e fondazioni a scopo di culto "con carattere di perpetuità ", erano stati espressamente compresi «i l. p. per oggetto di culto" e le pie fondazioni "quando anche non erette in titolo ecclesiasticos. Poiché tuttavia gli oneri rispettivi erano stati conservati a carico di coloro che avessero avuto titolo a rivendicare i beni delle singole dotazioni (art. 5 , legge 1867, n. 3848), la soppressione ebbe in realta il carattere di una trasformazione della natura degli oneri, che da reali divenivano puramente personali.

Allo scopo d'impedire il rinascere di tali istituzioni, il Cod. civ. del 1865 , negli artt. 833 e 1075 , dichiarava nulli i legati e in genere le disposizioni pie ordinate al fine d'istituire o dotare "benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni». Inoltre nell'art. 831 erano dichiarate nulle le disposizioni per l'anima (compresi quindi i l. p.), "espresse genericamente».

Erano invece dichiarate valide le disposizioni a favore dei poveri "anche se espresse genericamente" (art. 832) e se ne devolvovano i beni a favore del locale istituto di pubblica beneficenza (ex Congregazione di carità, oggi Ente comunale di assistenza, legge 3 giugno 1937, n. 847).

Già prima della recente codificazione, gli eccezionali divieti di cui agli artt. 833, 1075 del cod. 1865 , si ritenevano abrogati, per incompatibilità, dall'art. 29 d) del Concordato, nel quale è detto che "sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato"; né poteva aver luogo l'applicazione dell'art. I della legge 15 ag. 1867 dopo che nel citato articolo del Concordato era stata espressamente prevista la riconoscibilità anche delle "fondazioni già esmenti di fatto ". A conferma di tutto ciò, il codice del 1942 non riporta gli artt. 833 e 1075 del vecchio codice e neppure ne riproduce il contenuto.

Nel vigente diritto, quindi, nulla osta alla validità del l. p. diretto a porre in essere una fondazione pia di qualsiasi specie. L'eventuale concessione della personalità è tuttavia subordinata alle due condizioni di cui al già citato art. 29 del Concordato (cf. artt. 4-5 legge 27 maggio 1929 n. 848; art. 17 Regol. 2 dic. 1929 n. 2262).

Inoltre, in forza dell'art. 629, che ha sostituito l'art. 831 del vecchio codice, le disposizioni per l'anima (legati di culto) sono dichiarate valide "qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine ". Alla determinazione del soggetto onerato provvede la legge stessa, stabilendo, a scanso d'incertezze, che le disposizioni a favore dell'anima, comunque formulate, "si considerano come un onere a carico dell'erede o de legatorio ". E stato osservato che tale dichiarazione, ritenuta in genere una esplicita definizione in materia, si trova spesso in contrasto con la vera natura giuridica delle disposizioni stesse.

Per l'adempimento dell'onere pio è previsto che possa agire "qualsiasi interessato", il quale potrà pure, in caso d'inadempimento, chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria (artt. 629, 648); formula molto larga e tale da includere, a nostro avviso, anche l'autorità ordinaria diocesana quando si tratti di legati e fondazioni pie accettati a norma del can. 1546. Resta tuttavia il principio che qualora mancanse del tutto l'interessato a richiedere l'adempimento, l'onere rimane civilmente incoercibile, restando al rapporto il carattere di obbligazione naturale. In ogni caso, è data facoltà al testatore di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, si abbia o non si abbia, nell'atto di disposizione pia, designazione della persona dell'interessato all'adempimento (art. 629).

Sottostanno, invece, alla comune disciplina civilistica le disposizioni pie non di culto, i legati cioè e i lascit1 pii in genere a favore di enti o persone fisiche per opere di carità e di beneficenza. E da osservare soltanto che "le disposizioni a favore dei poveri, e altre simili, espresse genericamente", senza determinazione cioè dell'uso o dell'istituto beneficiario, o che l'esecutore indicato non possa o non voglia accettare, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo e i relativi beni sono devoluti all'Ente comunale di assistenza (art. 630).

La disposizione pia, di qualsiasi specie, non può gravare la quota dei legittimari (art. 549). L'ente a favore del quale essa viene effettuata, deve essere riconosciuto: in caso diverso. la disposizione resta inefficace se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è divenuto eseguibile, non sarà stata inoltrata domanda di riconoscimento (art. 602).

Bibl.: F. Mostaza, Tractatus de causis piis, Venezia 1735; F. Filomusi-Guelfi, Delle disposizioni per l'anima o a favore dell'anima nel diritto civile italiano, in Rto. ital. per le scienze giuridiche, 1 (1886), p. 47 sgg.; E. Friedberg-F. Ruffini, Trattato di diritto eccles. cattolico ed evangelico, Torino 1893, pp. 689. 697 sgg.; id., Le spese di culto delle opere pie, (vi 1908, pp. 73 sgg., 90 sgg.; M. Falco, Le disposizioni pro anima, ivi 1911; V. Del Giudice, Rievedhizazione e scivicolo, reversione e devoluzione dei beni ecclesiastici, I. Roma 1012, p. 28 sgg.; A. Ambrosini, Disposizioni di ultime valentii fabuliarie, II, (vi 1916; N. Covielto-V. Del Giudice, Diritto ecclesiastico, I, 27 ed., (vi 1922, p. 336 sgg.; F. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, II, 4° ed., Cortona 1723, p. 67 sgg.; S. D'Angelo, De ultima voluntatibus, in Apollinaris, 2 (1030), 247 sgg.; G. Vromant, De bonis Ecclesiae temporalibus, Loviano 1934, p. 169 sgg.; M. Gerino Cause, Il "fame" Pige Canone "nelle disposizioni "pro anima", Torino 1937; I. Brys, De piis fidelium voluntatibus, in Collat. Breg., 39 (1939); G. Olivero, Le disposizioni a favore dell'anima nella legislazione vigente, Milano 1942; R. Baccari, Le disposizioni di ultima valentà nel diritto canonico, Bari 1946; I. Visser, De solennitatibus poarum voluntatum in iure canonico, Roma 1949.

Zaccaria da San Mauro
LEGATURA. - Per 1. si intende l'arte di cucire saldamente i fascicoli del libro e di racchiuderli entro due assi di materia solida per conservarli più a lungo: essa perciò risale all'epoca nella quale il libro mutò la primitiva forma del rotulo in quella moderna.

Tale cambiamento, assegnato generalmente al sec. IV d. C., e causato dall'abbandono del papiro e dal diffondersi della pergamena e poi della carta, fu precorso dalle tavolette cerate (v.) usate sia dai Greci che dai Romani. Ampliate nel formato esse furono artisticamente scolpite all'esterno quando, verso la fine dell'Impero, i funzionari dello Stato usarono farne dono augurale agli amici. Poiché erano formate da due valve, sono chiamate "ditizi consolari"; se ne trovano bellissimi esemplari nella Biblioteca Vaticana, nel duomo di Monza, nel Museo medievale di Brescia e in molte altre parti di Europa. I ditizi consolari non possono propriamente dirsi l.: non sono che un ramo minore della tarda scultura a bassorilievo; ma è importante il fatto che alcuni siano stati impiegati per decorare libri posteriori applicandoli sulle 1. lignee coperte di tessuto o di cuoio. Da questa 1. fittizia, che corrisponde all'abitudine medievale di spogliare i monumenti antichi per decorare i nuovi, si passò a quelle abbellite da fregi metallici, da tavolette eburnee scolpite, da pietre rare e smalti variopinti. Quest'arte non ha ancora un carattere proprio, perché ha lo stesso stile della scultura, del musaico e dell'oreficeria; segue la stessa evoluzione della grande arte figurata ed architettonica, dal sec. viI al xiv. Se ne conservano stupendi esempi nella chiesa di S. Marco in Venezia, nella Biblioteca nazionale di Parigi, in quella di Monaco, di Berlino, ecc.

L'origine della 1. moderna risiede nella 1. monastica, già in uso nel sec. viri. Essa è formata da due assi lignei, coperti in tutto o in parte di cuoio sul quale sono impressi a secco disegni geometrici, stelline, foglie ed altro, talvolta intagliando la pelle stessa. Spesso questa decorazione era arricchita con borchie agli angoli e al centro, con fermagli di bronzo e di orrone, parti metalliche sbalzate o niellate che servivano a difendere il libro dai danni dell'uso. Le biblioteche pubbliche usavano fissare i libri così rilegati al banco di lettura per mezzo di catene ferree;

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(fol. Orlandini).
Legatura-L, in avorio ed argento inciso (sec. xit) - Modena, Archivio del Duomo.
le più note 1. catenate trovansi nella Biblioteca Laurenziana di Firenze. Nel sec. xv finisce la 1. monastica medievale per dar luogo a quella del Rinascimento. Un poco alla volta la rozzezza primitiva si raffina e s'ingentilisce, il campo da decorare è diviso in scomparti, i segni sono più minuti e variati. Con le pelli arabe, assai più adatte a ricevere le impronte dei punzoni, entra in Occidente l'uso di dorare queste impronte. Si può riconoscere nella 1. egiziana del sec. xiv il germe di quella rinascimentale italiana e francese; le cosiddette «l. a cassettoni» di Venezia, in cui la pelle segue gli incavi del cartone sottostante ed è impressa in oro e dipinta a colori ed oro liquido, provengono direttamente da quelle persiane. Al principio del sec. xvi cessa l'uso delle tavolette di legno sostituite dal cartone; il libro, non più manoscritto ma stampato, più comodo e maneggevole, entra in ogni casa; la bibliofilia non è più retaggio dei monasteri e col diffondersi fra i privati dà vita alla vera arte moderna della 1. che per tutto il Rinascimento è come lo stemma nobiliare dei bibliofili. Sono da annoverare tra le prime le elegantissime 1. dette «a medaglione» perché al centro delle facce portano un medaglione in rilievo, eseguite in più parti d'Italia ma specialmente a Roma e a Venezia; quindi le 1. architettoniche nelle quali i tratti dorati a caldo formano un prospetto architettonico di bellissimo effetto, certamente influenzato dalla nuova fortuna di Vitruvio; poi le 1. erroneamente credute di Demetrio Canevari (v.). L'Italia che creò la l. rinascimentale impiegando punzoni a disegno vegetale, a mano a mano più leggero, e che per la prima volta applicò la doratura, presto perdé il suo primato. In Francia, dove si recarono legatori italiani, il bibliofilo Tommaso Maieux (v. MaIGLO) mette il suo nome dapprima su 1. architettoniche, quindi su armoniose 1. leggermente coperte da intrecci e foglie tratteggiate. Ancora più belle sono quelle che portano il nome di Jean Grolier (v.). Ormai la Francia ha acquistato un primato che non perderà più; subito dopo crea il tipo detto "à la fanfare" nel quale le facce sono coperte di una miriade di delicati intrecci vegetali, di foglioline, di fiori e di punti. Questo tipo di 1. prepara quella attribuita a Le Gascon che lavorò sotto Luigi XIV e che creò il tipo «a musaico» applicando negli scomparti tasselli di marocchino di vari e dolci colori. La 1. Le Gascon, specialmente nella sua seconda maniera che ha la forma d'una mandorla, è giustamente giudicata la più elegante e piacevole di tutte. Nei secoli successivi l'arte della 1. sente maggiormente l'influenza del gusto dominante, dapprima

L'Italia la conobbe attraverso Venezia, quindi la sua introduzione in Occidente coincide con la potenza di questa città; ma essa era molto anteriore. La più antica 1. conosciuta è quella copta della Biblioteca di Berlino, che si fa risalire al sec. vi; copre un manoscritto su papiro ma tagliato in forma di codice ed è decorata con disegno geometrico, tracciato con la punta. Più tardi le 1. copre presentano, oltre alle linee eseguite con la punta, intagli fatti col coltello che talvolta ricordano i musaici e le decorazioni architettoniche musulmane. L'uso del coltello durerà a lungo, anche quando la decorazione sarà eseguita per mezzo dell'impressione ed apparirà l'oro. Allora la 1. orientale prenderà la sua forma definitiva che si conserverà immutabile per più secoli. Essa è principalmente caratterizzata da una mandorla centrale e da un delicato ricamo floreale dentro e fuori la mandorla, la pelle è scavata o impressa a grande profondità con gli stampi, la superfice inferiore è dorata o dipinta. Notevole è la falda, appendice della seconda faccia, che rovesciandosi davanti protegge il libro; soltanto nelle 1. persiane compariscono gli animali. La Persia creò anche un tipo di 1. che è chiamata «boschereccia»; su tutta la superfice delle facce e
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Legatura - L. araba - Biblioteca Vaticana, ms. Barb. orient. n. 112.

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della falda è miniata una scena, spesso di caccia, talvolta di vita quotidiana con figure umane, quindi laccata. Questa tecnica, che ebbe il suo maggior splendore nei secc. xvI-xviI, dà la vaghezza di un quadretto di genere. Vedi tavv. LXVII-LXVIII.

BibL.: P. Colombo, Il legatore di libri, Torino 1913; D. Cockerell, Boobbinding, Londra 1920; H. Loubier, Der Bucheinband, Lipsia 1926; G. Colombini, La rilegatura del libro, Sumpierdarena 1926; G. Ricci, Dell'arte del libro, Bologna 1927; A. Del Vico, L'arte nella I., Roma 1931. Lamberto Donati

LEGAUDIER, Antoine. - Gesuita, scrittore di ascetica, n. a Cha-teau-Thierry il 7 genn. 1572, m. a Parigi il 14 apr. 1622. Fu professore di S. Scrittura a Pont-à-Mousson e di teologia morale a La-Fèche con l'incarico, nello stesso tempo, di direttore spirituale delle comunità; indi maestro dei novizi e istruttore del terzo anno di probazione a Parigi.

Questi incarichi gli offrirono l'opportunità di svolgere nelle esortazioni domestiche i vari punti di ascetica fino a comporne un trattato completo. Per soddisfare al desiderio degli uditori s'indusse a pubblicarne alcune parti : De sanctissimo Christi Jesu amore opusculum (Pont-àMousson 1619), De vera Christi Jesu imitatione (Parigi 1620); De Dei praesentio (ivi 1620); Praxis meditandi a s. p. Ignatio traditae explicatio (ivi 1920). Dopo la sua morte queste e le altre opere, rimaste inedite, comparvero in un volume con il titolo generale di De natura et statibus perfectionis con il corso intero degli esercizi spirituali di 30 giorni (ivi 1643 ; migliore ed. a cura di J. Martinov, 3 voll., Parigi 1856-58 e Torino 1903, a cura di A. M. Micheletto). L'opera è uno dei trattati più completi, filosofici e personali, sull'argomento, e dimostra nell'autore non soltanto un teorico della spiritualità, ma anche la mano esperta di chi ha cercato di viverla praticamente e intimamente.

BibL.: Sommervogel, III, coll. 1265-66; H. Fouqueray, Hist. de la Comp. de Jésus en France, V, Parigi 1925, pp. 283286.

Llegatura - L. di tipo barocco - Calanzaro, Duomo.
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(Int. Gsh. fat. naz)
grande maggioranza, permanentemente, rappresentanti dei vari governi civili (v. CORPO DIPLOMATICO). Ciò ha continuato a verificarsi anche durante il periodo in cui (tra il 1870 ed il 1929) non esisteva, in fatto, il regime temporale; e, malgrado le negazioni di una parte della dottrina e le pressioni fatte in un primo tempo dal governo italiano sulle potenze perché ritirassero i loro rappresentanti presso la S. Sede, fu dovuto riconoscere anche nella legge delle Giasrentigie (artt. 11 e 12).

I Patti Lateranensi riconoscono, oltre che "la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura -, il diritto di l., sia attiva che passiva, nel suo significato più ampio e conforme alla dottrina della Chiesa (art. 12 del Trattato; artt. 19 del Trattato e 2 del Concordato); ed assicurano ai diplomatici accreditati presso la S. Sede, ai diplomatici ed inviati pontifici ed ai corrieri degli uni e degli altri, nonché a quelli spediti dalla S. Sede, la possibilità di attraversare, godendo delle consuete immunità (v. IMMUNITÀ DIPLOMATICHE; CORPO DIPLOMATICO; CORRIERI DIPLOMAtiCI) il territorio italiano.

I rappresentanti diplomatici della S. Sede rappresentano anche lo Stato della Città del Vaticano.

BibL.: Oltre a quella delle singole voci richiamate nel testo, A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, I. Roma 1899, p. 178 sgg.; F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, pp. 98-106 sgg.; P. Fedozzi, Introduzione al diritto internazionale e parte generale (vol. I del Trattato di diritto internazionale a cura di P. Fedozzi e S. Romanzi, Padova 1933, p. 140 sgg.; A. Ottaviani, Intellations iuris publici ecclesiastici, I, 2* ed., Città del Vaticano 1935, p. 451 sgg.: M. Miele, La condizione giuridica internazionale della S. Sede e della Città del Vaticano, Milano 1937, p. 68 sgg.; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 5° ed., ivi 1948.

Rodolfo Daniell
LEGAZIONI. - Il sommo pontefice Clemente XI (1701-21), nel riordinamento dello Stato, al quale provvide, malgrado le gravissime vicende da esso

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subite, divise il territorio a lui soggetto in 12 province, a capo delle quali stavano, in generale, dei governatori : di queste però le quattro maggiori dovevano essere rette da cardinali-legati : cioè quelle di Bologna, Ferrara, Romagna, Pesaro ed Urbino. Questo ordinamento fu più volte mutato. Così, dopo la restaurazione, avvenuta in seguito al crollo dell'Impero napoleonico, le province, secondo la riforma di Leone XII, crebbero a 21 e alle 1 . precedenti si aggiunsero quella di Forlì e quella di Velletri. Dopo il periodo rivoluzionario degli aa. 1848 1849, invece, il numero delle 1. fu di nuovo ridotto a quattro, ma con diversa estensione, perché quella di Bologna abbrucciava anche la Romagna e Ferrara, quella d'Urbino (il cui legato risiedeva però ordinariamente a Pesaro), s'estendeva a tutte le Marche, quella di Perugia all'Umbria, mentre a quella di Velletri era soggetto il Lazio meridionale.

Il titolo di legato aveva, com'è noto, più significati e già il De Luca, nella sua opera Il cardinale pratico, ben chiari tali diversità. Quanto all'attribuzione di questa qualifica a cardinali inviati dai sommi pontefici nei loro territori con importanti funzioni di governo, ce n'è già esempio nelle Costituzioni Egidiane nel sec. XIV, sicchè Clemente XI rinnovò un titolo che era già in uso nella Chiesa. I cardinali-legati ricevevano dal pontefice l'incarico di reggere la loro 1., ad eccezione di quella di Velletri, della quale il relativo presule era legato-nato. Nelle loro mani si raccoglieva la somma dei poteri politicoamministrativi ed in certi casi il papa deferiva loro anche particolari potestà, come, ad es., quella di creare conti palatini e cavalieri della milizia aurata. In linea generale, i cardinali-legati provvedevano alla nomina dei preposti all'amministrazione dei comuni, salvo quei casi nei quali ad essa provvedeva direttamente il pontefice: però era sempre sentito il parere del legato. A quest'ultimo spettava pure la prima nomina dei consigli dei comuni, che poi si rinnovavano per un terzo con elezione fatta dagli stessi consiglieri, secondo l'antica prassi medievale.

La 1., come le altre province pontifice, si divideva in distretti al quali erano preposti dei governatori. Questa circoscrizione era generalmente assai vasta: cosi il territorio della 1. di Ferrara era diviso nei soli due distretti di Ferrara e di Lugo. Dal governatore dipendevano i comuni maggiori, retti, come preposto, da un gonfaloniere ed i minori retti da un priore e cosi pure gli appodiati.

Il cardinale-legato era assistito nel suo governo da una "congregazione", composta da quattro consultori laici, nominati dal sommo pontefice, con particolare competenza per la parte finanziaria. Il legato poteva poi consultare la congregazione su qualsiasi altro oggetto. V'era inoltre, dopo la restaurazione, in ogni 1 . un consiglio provinciale. I membri di tale consiglio erano nominati dal pontefice che li sceglieva in terne, proposte con una elezione di secondo grado dai consigli comunali. Il consiglio era convocato dal legato una volta l'anno, per una sessione che durava alcuni giorni, con il compito d'esaminare il bilancio provinciale e di determinare il riparto della spesa che gravava sui comuni. Esso nominava poi una commissione amministrativa che soprintendeva alle riscossioni ed alla spesa.

Non di rado i cardinali-legati si facevano assistere, in determinati affari, da persone di loro Educia. Avvenne così che mons. Braschi, divenuto più tardi papa con il nome di Pio VI, mentre stava a Ravenna ed a Ferrara diede ad Ignazio Boncompagni il compito di promuovere le bonifiche nei relativi territori, e quando poi fu assunto alla porpora e gli fu affidata dal Sommo Pontefice la 1. di Bologna deputò lo stesso Boncompagni a tracciare un piano d'ardite riforme dell'ordinamento amministrativo, assai antiquato, della città : progetto che però non fu attuato.

Il papato perdette le l. nel periodo napoleonico, ancor prima di perdere tutto lo Stato, ciò che avvenne nel 1809 per un colpo di violenza dell'Imperatore. Con la restaurar-
zione fu ristabilito in gran parte l'antico ordinamento delle province, ma furon tolte le franchigie municipali e si volle imitare il sistema d'accentramento dei poteri, istituito da Napoleone : ciò che, dal resto, avvenne anche negli altri Stati italiani. Era inevitabile che questa linea di condotta dovesse generare malcontento e fosse una delle molte cause d'inquietudine di talune regioni dello Stato della Chiesa nel periodo 1825-31. I cardinali-legati si trovarono di frequente in condizioni molto difficili, tanto più che alcuni fra essi non erano, per la stessa loro carriera precedente, preparati ad un cosi vasto ed arduo compito e lasciarono mano libera a sottoposti, talvolta poco scrupolosi. Non pochi però seppero, al contrario, meritare l'affetto e la gratitudine delle popolazioni da essi amministrate, come i cardd. Opizzoni, Amat di S. Filippo, Spina, Malvasia, Arezzo ed altri i cui meriti furon riconosciuti anche da scrittori che pur sottoposero a forti critiche il sistema di governo dello Stato della Chiesa nel periodo che precedette la rivoluzione del 1848-49. Alla difficoltà interne s'aggiunsero poi, dopo lo scoppio rivoluzionario del 1831 , anche i contrasti fra Austria e Francia che portarono all'occupazione delle 1. di Ferrara e Bologna da parte della prima e delle Marche da parte della seconda. Il nemavendum inviato al sommo pontefice Gregorio XVI dalle potenze, dopo quei fatti, denunciava imperfezioni nell'amministrazione e nell'esercizio della giustizia e chiedeva riforme in questi campi e una larga autonomia nell'ordinamento municipale. Parecchie furono attuate e il governo delle 1 . fu affidato così per alcuni anni a laici, ma poi si ritornò allo status quo ante che perdurò quasi inalterato, malgrado le richieste contenute nel cosiddetto "manifesto di Rimini»steso nel 1845 da L. C. Farini, sino agli sconvolgimenti degli aa. 1848-49; le riforme furono poi riprese e perfezionate da Pio IX fra il 1850 e il 1859 , dopo di che le 1. passarono a far parte del nuovo Regno d'Italia (1861).

BDS..: F. A. Gualterio, Gli ultimi ricalgimenti italiani, Firenze 1850; L. C. Farini, Lo Stato romano dal 1615 al 1630 , ivi 1845; G. Vicini, Lo Stato politico delle quattro l. e la sommessa di Forlì nel 1630, Bologna 1902; M. Rossi, Note storiche sulla Stace pontificia e in particolare sull'amministrazione di Gregorio XVI. Roma 1913; G. Natali, Il card. Giuseppe Albani a Bologna, in Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 1933: E. Vercesi, Tre pontificati: Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI, Milano 1936: P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1830 ed il 1850 , Roma 1945; A. Ventrone, L'amministrazione dello Stato Pontificio dal 1614 al 1850 , ivi 1946; P. Dalla Torre. L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI, in Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, II, ivi 1948, pp. 20-121; O. Demareo, Il tramonto dello Stato pontificio; il papato di Gregorio XVI, ivi 1949.

Pier Silverio Leicht
LEGER, Antonio e Giovanni. - Pastori valdesi del sec. svil. Antonio, dopo aver studiato a Ginevra ed essere stato pastore dal 1626 al 1628 , passò a Costantinopoli con l'ambasciatore calvinista d'Ulanda. Fu tra coloro che collaborarono alla pubblicazione della confessione di fede del patriarca Cirillo Lukaris che tanto scandalo produsse tra le Chiese orientali. Ritornato nelle valli nel 1637 , fu pastore di S. Giovanni fino al 1643 allorché, condannato a morte per gravi infrazioni alle leggi sulla propaganda protestante, si rifugiò a Ginevra dove m. nel 1662.

Suo nipote, Giovanni, n. a Villasecca, nelle valli valdesi, nel 1615 , m. a Linda nel 1670 , compì anch'egli gli studi a Ginevra, che era allora la città nemica della casa e del ducato di Savoia.

Ivi, con le dottrine calviniste, assimilò quello spirito anticattolico ostile a ogni confessione non calvinista che fu origine di tante guerre civilo-religine. Nel 1639 fu pastore di alcuni villaggi valdesi e nel 1643 successe allo zio Antonio quale pastore di S. Giovanni. In tale ufficio prese a sollevare il popolo contro i recenti decreti ducali che proibivano la costruzione di cappelle fuori dei luoghi tollerati e contro la predicazione fuori del territorio permesso. Scoppiarono perciò le lotte che culminarono nelle famose Pasque piemontesi ( 24 apr. 1655). Giovanni L.

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fuggi in Francia il 27 apr. dove, lavorando con attività e audacia, non solo provocò, con le sue esagerazioni, l'indignazione del mondo protestante, ma fece si che il Cromwell, il carnefice dei cattolici irlandesi, mandasse a Torino come suo commissario straordinario Samuele Moreland, per disporre il Duca in favore dei ribelli valdesi. Giovanni L. poté allora ritornare nelle valli e il 31 luglio del 1633 prese parte all'accordo di Pinerolo abbastanza favorevole ai valdesi. Nonostante tale accordo, il L. riprese in S. Giovanni a preparare una nuova insurrezione, che infatti scoppiò nel 1663-64. Accusato di gravissimi misfatti e condannato a morte, Giovanni riparò all'estero nel 1661.

Sua opera è la famosa Histoire générale des Eglises évangéliques des vallées de Piémont ou vaudoises. (Leida 1669). Di questa storia, almeno per quanto riguarda le Pasque piemontesi, gli scrittori protestanti e soprattutto valdesi hanno una stima altissima, ritenendo tutto ciò che vi è narrato verità indiscutibile. Ma il Botta la chiama «narrazione bugiardissima", il Claretta la dice "piena zeppa di fole e menzogne"; ed il celebre e voluminoso manoscritto di Torino Histoire véritable des vallées du Piémont, citato dal Claretta, dal Melia, dal Perrone, ecc., nota che «Giovanni L. ha riempito il suo grosso volume di calunnie e di cose false e di favole astutamente inventate». La storia di Giovanni L. quindi va considerata come una apologia dei valdesi povera-
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163 W. Rieast, the Racial der elites (Torture, Aegonia 1663, pp. 103)
Legge - Mosè riceve le tavole della l.; lettura dall'altare al popolo, tabernacolo; Mosè, Giosuè, Aromée, Nadib, Abiu. Ministrura del Pentatricio di Ashburnam (sec. viI) - Parigi, Biblioteca nazionale, Nouv. Acquisit. let. 2334.
mente fatta, scandalosamente esagerata e cosi unilaterale da far dubitare anche delle poche cose vere che essa può contenere.

Bibl.: S. Moreland, The history of the Evangelical Churches of the Valleys of Piémont, Londra 1658, passim; C. Botta, Storia d'Italia, I, Palermo 1833, p. 522 sgg.; A. Bezzoni, La reggenza di Maria Cristina, Torino 1865, p. 342 sgg.; P. Melia, The origin, persecutions and doctrines of the Waldenses, Londra 1870, pp. 51-83; G. Perrone, I valdesi primitivi, medioni e contemporanei, Torino 1871, pp. 141-64; G. Claretta, Storia del regno e dei tempi di Carlo Emanuele II, I, Genova 1877, pp. 80164, 383-434; E. Comba, Storia dei valdesi, Torre Pellice 1930, pp. 191-205; C. Crivelli, I protestanti in Italia, II, Isola del Liri 1938, pp. 19-24.

LEGGE. - In generale indica la «forma costante» che deve assumere il divenire sia dei fenomeni fisici (l. fisica) sia delle azioni umane (l. morale e giuridica); nel primo caso la l. costituisce l'àmbito della regolarità della natura, nel secondo essa fonda e attua l'ordine morale e giuridico della vita umana. La 1. corrisponde, nell'ordine dinamico degli esseri, all'essenza propria delle cose nella loro struttura assoluta ed attua la tendenza insita ad ogni natura di tendere alla propria perfezione: il contenuto delle
l. perciò ed il modo di attuarsi delle medesime dipende dalle rispettive essenze.

Sommario: I. Concetti generali e classificazioni. - II. L. ecclesiastica. - III. L. civile.

1. Concetti generali e classificazioni.
L. in senso rigoroso si oppone a libertà e non si ha nella sfera delle azioni libere dell'uomo, ma solo per stimolare e regolare l'esercizio della libertà individuale nel concerto della vita sociale; in questo senso la 1. si distingue dalla "natura" la quale è principio intrinseco che necessita all'azione in modo costante e uniforme come insegna s. Tommaso: «Actus irrationalium creaturarum, prout ad speciem pertinent, diriguntur a Deo quadam naturali inclinationc, quae naturam specici consequitur" (C. Gent., III, i 14). Nella sua comune essenza la 1. è quindi definita: «Regula et mensura actuum secundum quam inducitur aliquis adagendum vel ab agendo retrahitur" (Sum. Theol., 1⁰-2⁰⁶, q. 90, a. 1). La 1. non è propriamente un atto della volontà, ma della ragione e precisamente dell'intelletto pratico di cui forma l'atto fondamentale: «Secundum hoc differunt intellectus speculativus et practicus (quia) intellectus speculativus (id) quod apprehendit non ordinat ad opus sed ad solam veritatis considerationem; practicus vero intellectus dicitur qui hoc quod apprehendit ordinat ad opus" (ibid., 1⁰, q. 79, a. 11). Poiché la 1. investe direttamente la sfera dell'attività esterna, essa da una parte comporta per l'uomo che è sociale per natura, di essere ordinata al bene comune di tutti; per questo, ovvero perché tale bene comune sia garantito, la l. dev'essere promulgata, ossia resa di pubblica ragione ai membri della società dall'autorità che presiede alla società stessa. Cosi si ha la definizione completa della 1. : "quoadam ordinatio rationis ad bonum commune et ab eo qui curam communitatis habet promulgata" (ibid., 1⁰-2⁰⁶, q. 90, a. 4). La fondazione della 1. segue la struttura propria della ragione che deve regolare il corso delle azioni umane. Perciò, dato che la ragione umana è finita e creata da Dio, al di sopra e a fondamento di ogni l. umana c'è la l. divina o eterna come primo principio e regola del governo divino di tutte le

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cose: «Ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universalis existens" (ibid., 1²-2^{2 c}, q. 91, a. 1). Dalla 1. eterna deriva l'ordinamento di tutte le cose nel modo che si confà alle rispettive nature per tendere con le proprie azioni al loro fine.

Ma la 1. naturale assume un significato speciale nell'uomo, in quanto, essendo dotato di libertà, egli può disporre di se stesso e delle altre cose rispetto a sé e agli altri : la l. naturale ha quindi nell'uomo non soltanto o propriamente una "funzione esecutiva " come negli altri esseri, ma la ragione stessa pratica dell'uomo si rende conto del valore degli atti (quid sit bonum et quid sit malum) in forza del suo lume spirituale. Questo lume è creato da Dio e perciò derivato dalla 1. eterna per cui la 1. naturale "nihil aliud est quam participatio legis acternae in rationali creatura" (ibid., 1²-2²⁰, q. 91, a. 2). In effetti questa "partecipazione" della ragion pratica dell'uomo alla l. eterna consiste - analogamente a quanto avviene nella ragion teoretica con la conoscenza immediata dei primi principi speculativi - nella conoscenza immediata dei primi principi morali che devono regolare in generale le umane azioni; sono questi primi principi della moralità nell'uomo che s. Tommaso chiama sinderexi o intellectus principiorum che formano: "lex intellectus nostri in quantum est habitus continens praecepta legis naturalis quae sunt prima principia humanorum actuum" (ibid., 1²-2²⁰, q. 94, a. 4 ad 2 ; cf. ibid., q. 91, a. 3 ad I e 1², q. 79, a. 12). La sinderexi (o sinteresi) costituisce il nucleo più profondo della coscienza morale dell'uomo, da cui egli procede a determinare in concreto, nelle azioni o oggetti singolari, la bontà o malizia dei medesimi e perciò fa quasi tutt'uno con la stessa coscienza morale (ibid., 1², q. 79, a. 13). Dalla 1. naturale deriva la .. umana positiva. Come mediante l'applicazione in concreto dei primi principi speculativi alle cose si formano le diverse scienze della natura, così la ragion pratica - a partire dai primi principi morali della sinderexi procede a formulare le l. particolari dell'agire umano (ibid., 1²-2²⁰, q. 91, a. 3 ; q. 100, a. 5 ad 4). In questa 1. umana positiva s. Tommaso distingue una duplice categoria di precetti : la prima che abbraccia le "conclusioni" che derivano necessariamente dai primi principi morali, come quando dal principio supremo "a nessuno bisogna mai fare del male" si conclude che "è proibito uccidere chicchessian. La seconda classe riguarda piuttosto le "determinazioni" più concrete della 1. naturale, come quando dal principio di l. naturale che "si deve punire il reo" si passa a determinare in concreto la natura e il modo della pena per i diversi delitti; la prima classe appartiene in un certo senso ancora alla 1. naturale, mentre la seconda costituisce propriamente la l. umana ed ha valore unicamente per disposizione positiva (ibid., 1²-2²⁰, q. 94, a. 12). Ma come la l. naturale ha valore dalla sua conformità con la 1. eterna, così la 1. umana positiva trae la sua efficacia dalla sua soggezione alla 1. divina e dalla conformità con la l. naturale: perciò le l. ingiuste non obbligano: non obbligano certamente quelle che ledono i diritti di Dio; le 1. che ledono i diritti dei singoli non obbligano per sé in foro conscientiae, a meno che non ne venga scandalo o turbamento della cosa pubblica (ibid., 1²-2²⁰, q. 96, a. 4). Nell'economia della Divina Provvidenza è stata largita direttamente da Dio all'uomo la l. positiva divina, mediante Mosè e i profeti nel Vecchio Testamento e mediante Gesù Cristo, Verbo incarnato, nel Testamento Nuovo:
la prima in quel che aveva di essenziale, cioè i precetti del Decalogo, fu conservata e perfezionata da Cristo, ma in quel che aveva di strettamente "figurativo" del Messia venturo, come le cerimonie e i riti sacrificali, fu abolito alla sua venuta libid., 1²-2²⁰, q. 98, a. 2). Esiste infine la l. ecclesiastica positiva che compete alla Chiesa come società perfetta.

Il problema della 1. morale si trova presente ai primi albori del pensiero umano: si può dire che l'antico pensiero greco è pervaso dall'antitesi di vópos e qúoıs, che in generale indicano ciò che dipende dall'uomo e ciò che dipende dalla necessità della natura. La necessità della physis aveva la sua espressione nella μ olpa, il destino, a cui nei poemi omerici sono soggetti non solo gli eroi ma gli stessi dèi : esecutrici e custodi della μ olpa sono le Erinni (Iliade, XXI, 410, 414; cf. XIX, 404, 418). L'Odissea mostra un tentativo di liberazione dalla μ olpa con la vartheta ε μ is che corrisponde al coraggio personale degli eroi. L'intento di Esiodo nella sua teogonia è di descrivere il divenire dell'ordine cosmico (qúoıs), ma insieme anche di indicare l'esecuzione di un piano che culmina nel trionfo dell'ordine sopra il disordine o caos iniziale ( vartheta ε μ mathrm{us} o vó μ os); a questo fine tendono anche le macchinose teogonie orfiche che saranno riprese dal tardo neoplatonismo. I sofisti sono tutti impegnati sul primato conteso fra qúoıs e vópos, e alcuni stanno per la natura (Ippia, Antifonte, Prodiod), altri invece per la 1. come Archelao, secondo il quale la giustizia e il turpe non sono effetto di natura ma di atto umano: tò Bicavov ε îvat wal tò aĩqzáv tò qúoxt, á̀̇áa vó μ ω (DudaKranz, Die Fragmente der Vorsohratiher, Berlino 1935, Fr. 60 A 1; t. II, p. 45). Ma se il tiranno, come Creonte, si prevale della 1. sul singolo innocente e vuole imporre l'arbitrio della sua dot{α} β p ι ς ? Ecco allora Sofocle che all'innocente Antigone mette in bocca il richiamo alle «l. non scritte" ( dot{α} γ ρ α π τ α vó μ ıva), la cui vita non è di oggi o di ieri ma di tutti i tempi" (Antig. 452-457). L'essenza della tragedia greca è in questo conflitto di qúoıs - μ ol̀ ρ α e vópos. E stato il merito di Socrate (e poi di Platone e Aristocle) l'aver fatto la sintesi dei due elementi in contrasto mostrando che il vóuos quando sia riconosciuto e accettato appartiene alla stessa qúoıs dell'uomo completamente sviluppata: ciò soprattutto in polemica con il relativismo assoluto di Protagora che si risolveva nell'utilitarismo e nell'edonismo (cf. Senofonte, Mem., III, 8, 2-3; Platone, Protagora, 327 bc-328 ab, 334 a-c, 351 b 357 c. Anche Theori. 151 e 152 dove si legge il celebre detto: π dot{α} ν τ ω ν γ ρ ε μ α dot{τ} τ ω ν μ ε τ ρ o ν α dot{α} ν β ρ ω π o ν cîvati. Il rapporto fra qúoıs e vóuos tende a rilasciarsi in Democrito e specialmente in Epicuro, secondo il quale gli dèi non si curano affatto di questo mondo; mentre per gli stoici il mondo è opera divina ( κ δ σ μ mathrm{us} ) e divinamente ordinata; risale agli stoici la distinzione delle cose che dipendono da noi ( τ dot{ε} ε dot{ε} dot{ε} μ hat{imath} ν ) e quelle che sfuggono alla nostra iniziativa o al nostro controllo che dobbiamo sopportare ( dot{α} ν dot{ε} χ o mathrm{u} wal dot{α} π dot{ε} χ o ν; cf. Epict., Fr. 10, da cui proviene la α dot{α} τ α ρ α ξ i α ). Nella filosofia medievale giudaica, cristiana e islamica, il problema della 1. viene sviluppato nei suoi tre campi religioso, etico e politico in conformità dell'orientamento proprio a ciascuna religione : la filosofia cristiana raggiunge il suo vertice dal punto di vista teoretico con s. Tommaso, di cui si sono indicati sopra i principi fondamentali. Ulteriori sviluppi si ebbero nel sec. xvi con F. de Vitoria e F. Suárez ai quali si devono notevoli trattazioni dello ius gentium. Nel pensiero moderno il problema della 1. segue il destino del problema di tutto lo scibile in generale e si frammenta in tanti problemi quante sono le scienze nuove che vengono affermandosi: con Keplero e Galileo sorgono le nuove 1. dell'astronomia, con Cartesio le nuove 1. della fisica; più vicino a noi, con la scoperta del microscopio, si hanno le nuove 1. della biologia; con l'osservazione dei fatti umani le nuove 1. della psicologia, della storia, della sociologia, dell'economia, della politica ovvero nell'intero settore delle "scienze dello spirito" (Geisteswissenschaften), il significato e il valore delle 1. dipende dall'orientamento proprio di singoli sistemi (empirismo, fenomenismo,

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idealismo, realismo, razionalismo ecc.); tutto ciò rimanda al problema generale del valore della "scienza" (v. DEterminismo). Come ritorno alla concezione greca del vópos politico che assorbe e domina il destino dei singoli, si può indicare Hegel, per il quale l'espressione compiuta della "valencia libera" e quindi della natura umana senza tale è il diritto, ovvero l'organizzazione esterna e politica dello Stato (cf. Vorlesungen über d. Philosophie des Rechts, §§ 29-30). Il problema della l. è quindi in funzione diretta del problema della ragione nel suo rapporto con il mondo e con gli altri uomini e del suo fondamento in Dio.

Biel.: Per la parte generale v.; R. Elder, Gesetz, in Wörterbuch d. philos. Begriffe, Berlino 1927, pp. 540-48; vari autori, s. v. Law, in J. Hasting, Encycl. of Religion and Ethics, VII, Edimburgo 1940, pp. 805-89 e specialmente Natural law di R. Eucken a pp. 805-807. Studi particolari: E. Zeller, Uber Begriff und Begründung der sittlichen Gesetze, in Abhandl. d. Berlin Ahad. d. Wissenschaft, 1883, p. I sg.; E. Boutroux, De l'idée de la loi naturelle dans la science et la philosophie, Parigi 1895; R. Hirzel, "Aypaqos vópos, in Abhandl. d. Sächs. Gesellschaft d. Wissensch., 1901, p. I sgg.; id., Themis, Dehe und Verwandtes, Lipsia 1907, pp. 386411; W. Windelband, Normen und Naturgesetze, in Praeludien, Tubinga e Lipsia 1903, pp. 249-486; O. Renz, Die Symterese nach dem hl. Thomas von Aquin, Münster in W. 1921; O. Lottin, La définition classique de la loi, in Rev. de philos. meas., 29 (1925), pp. 197-222; id., La loi en général, la loi dernelle chez et Thomas, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, Lovanio 1948, pp. 11-100; id., Symboles et conscience aux XIIe et XIIIe siècles, ibid., pp. 103-330 (ricerca fondamentale per il medioevo); W. Jaeger, Paideia, I, Berlino 1935, spec. p. 343 sgg. (a p. 360 sgg . sul conflitto in Antigone fra i principali etici e le leggi dello Stato);
W. Chase Green, Moira, Fate, Good and Evil in greah thought, Cambridge, Mass., 1944, spec. p. 140 sgg., 222 sgg. p. 413 (con bibl.). Per il richiamo alle ·l. non scritte · dell'Anti