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 tempo fu considerata come manuale di epigrafia cristiana antica; e la V, De coemeterio sive catacumba Neapolitana, con pianta tolta dal Boldetti. Inoltre: De publica et privata prece pro principibus, Napoli 1789; Topografia di Napoli e sobborghi; Origine e vicende delle proprietà dalla discesa dei Longobardi; Cronache e diari del Regno di Napoli, ivi 1780 1782,5 voll.; Istitationi della scienza diplomatica, ivi 1813 , e altre dissertazioni di argomento archeologico.

BibL.: N. Barone, A. A. P. cattedralico di diplomatica nella R. Unio, degli Studi di Napoli, Napoli 1905; G. Ferretto, Nato steriostibblografiche, Città del Vaticano 1942, p. 290 e seg. Carlo Carletti

PELLICO, Silvio. - Scrittore e patriota, n. a Salua20 il 25 giugno 1789, m. a Torino il 31 genn. 1854.

Secondogenito dei numerosi figli di Onorato P. e di Margherita Tournier, Silvio ricevé la prima formazione religiosa nell'ambiente familiare : di profonda pietà
la madre; avviati al servizio di Dio il fratello Francesco, più tardi gesuita, e le sorelle Giuseppina e Maria, entrate rispettivamente nelle Congregazioni delle Rosine e delle Visitandine. A Pinerolo, dove visse dal 1792 al 1799, fu educato da un pio e colto sacerdote, d. Manavella. Purtroppo, trasferitosi nel 1806 a Lione, presso il cugino De Rubod, si legò in amicizia con un prete apostata, la cui perniciosa influenza ebbe a costargli il prezioso dono della fede. Nel 1809 la famiglia P. si riunì a Milano e quivi Silvio, divenuto insegnante di francese presso il R. Collegio degli Orfani militari del Regno italico, iniziò la sua carriera letteraria, in fraternità spirituale con il Foscolo. Perduta la cattedra con la caduta del dominio napoleonico, entrò quale precettore dapprima in casa Brèche e poi in casa del conte Luigi Porro-Lambertenghi. Furono questi gli anni migliori della vita di Silvio : amico dei più colti spiriti del tempo, il Foscolo, il Monti, il Borsieri, il Confalonieri, Ermes Visconti, l'abate di Brème, il Romagnosi, ecc., appartenne al movimento romantico e conseguì vastissima fama con la tragedia Francesca da Rimini, trionfalmente accolta sulle scene del teatro Re la sera del 18 luglio 1815 , grazie soprattutto agli ideali patriottici che la pervadevano. Seguirono altre tragedie e composizioni poetiche e la collaborazione al Conciliatore, il noto periodico romantico (1818-19), soppresso dalla censura austriaca per l'ispirazione liberale che lo informava. Il P. ricevette al riguardo una severa ammonizione dalla polizia e fu minacciato di sfratto dal Lombardo-Veneto se si fosse ulteriormente occupato di politica. Malauguratamente, in quel torno di tempo divenne intrinseco di un musicista forlivese, Piero Maroncelli, che lo affilò alla Carboneria, mentre egli a sua volta, guadagnò alla setta il Porro e cercò di farvi aderire anche Giovanni Arrivabene. Un'imprudente lettere del Maroncelli al proprio fratello Francesco, nella quale si parlava pressoché apertamente della propaganda carbonara dei due sodali in Milano, cadde nelle mani della polizia (4 ott. 1820) : di qui l'arresto di Piero ( 6 ott.), di Silvio ( 13 ott.) e di altri nominati nella fatale missiva. Le costanti negazioni del P. dinanzi all'autorità milanese lo avrebbero salvato da ogni altra misura, oltre l'espulsione dallo Stato, se improvvisamente, a fine d'anno, non fosse giunto da Vienna l'ordine di sospendere il processo dinanzi al tribunale ordinario e di deferire gli imputati alla Commissione speciale che sedeva in Venezia per giudicare le cause politiche, presiedute dal Gardani e nella quale sosteneva la pubblica accusa il famoso giudice trentino Antonio Salvotti.

Caduto nelle mani di un inquirente di tanta abilità, il Maroncelli si abbandonò ben presto a una serie di rivelazioni che misero a nudo l'organizzazione della Carboneria nell'Italia settentrionale e centrale, così da originare i processi Rivarola nello Stato pontificio, di Rubiera nel Ducato di Modena e quelli del Ducato di Parma. Il gesuita Rinieri, informatissimo storico di questo periodo, ha supposto che il Maroncelli sperasse di guadagnarsi in tal modo l'impunità; il Luzio e il Sandonà hanno potuto invece dimostrare trattarsi di sciagurata debolezza.

Compromesso irreparabilmente dalle rivelazioni dell'amico, il P. non poté insistere oltre nelle sue proteste di innocenza : in molti interrogatòri successivi (dal 17 apr. al 22 maggio 1821) ammise la propria attività carbonara, ma si la-
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(per cortesia del dott. B. Deyenbart) Pellicano - Miniatura d'arte francese (sec. xiv) - Parigi, Biblioteca nazionale, ms. francese 343, f. $40^{\circ}$.

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(Ist. Enc. Catt.)
Pellico, Silvio - Ritetto. Litografia di S. Gallina da un disegno del vero dello stesso (1842) - Roma, Museo del Risorgimento.
sciò strappare il nome del Porro, solo quando ebbe notizia che il conte s'era già sottratto all'arresto esulando in Svizzera.

La condanna a morte per alto tradimento, pronunziata il 10 ag. dalla Commissione e successivamente confermata dall'Appello e dal Senato di Giustizia di Verona, fu commutata da Francesco I ( 5 febbr. 1822) in quindici anni di carcere duro nella fortezza dello Spielberg, dove il P. entrò il 10 apr. per uscirne graziato, dopo otto anni di sofferenza, il $1^{\circ}$ ag. 1830.

Dal supplizio spielberghiano fiorirono così le immortali pagine delle Mie Prigioni, apparse a stampa in Torino nel nov. 1832, come il consulente ritorno di Silvio alla fede dei suoi anni giovanili. Troppo noto è il libro famoso perché qui vi si insista : scrupolosamente esatto dal punto di vista storico, secondo quanto è stato dimostrato anche sulla base dei documenti ufficiali absburgici, esso è avvivato di rassegnazione cristiana e costituisce veramente, per il suo autore, l's itinerarium mentis in Deum s. Donde le critiche di chi avrebbe preferito trovarvi una violenta requisitoria contro l'Austria e l'aperto incitamento alla rivolta; e l'ammirazione di quanti si avvidero con quanta carità Silvio fosse riuscito a rispettare il vero senza lasciarsi trascinare dal risentimento. Libro di edificazione cristiana, che il governo di Vienna si provò inutilmente a confutare e che non riusci, come avrebbe voluto, a far condannare dalla Chiesa; ma assicurò al P. una fama mondiale, e di essa Silvio non insuperbi, alieno come s'era fatto, nell'angelica pietà, di ogni gloria mondana.

Liberato nel 1830 , sopravvisse, menomato nel fisico dalle angoscie del carcere, ancora ventiquattr'anni : da lui trascorsi quasi per intero nella casa torinese dei marchesi Falletti di Barolo, come prezioso collaboratore delle opere di carità della marchesa Giulia. In quest'ultimo periodo della vita scrisse ancora molto: altre tragedie e poesie (Cantiche e Liriche), una biografia della marchesa di Barolo, un romanzo (Raffaella), pubblicato la prima volta nella Civiltà Cattolica: in verità cose mediocri, sulle quali si leva l'aureo libretto dei Doveri degli Uomini.

Piamente spirato, le sue spoglie ebbero pace nel cimitero di Torino.

Bial.: una completa bibl. del P. è stata pubblicata da E. Bellorini nella Rivista di sintesi letter., 1 (1934), fasc. 2. Per la conoscenza della vita e del processo del P. si vedano: I. Rinieri, Della vita e delle opere di S. P., Torino 1898-1901; id., La verità storica nel processo P.-Moronozlli, Roma 1904; A. Luzzo, Antonio Salvatti e i processi del 'er, ivi 1901 (2^ ed., Milano 1927); id., Il processo P.-Moronozlli secondo gli atti efficiali segreti, Milano 1903; A. Sandoni, Contributo alla storia dei processi del Ventuno, Torino 1911; B. Allason, La vita di S. P., Milano 1933; R. U. Montini, I processi spielberghiani, Roma 1937. Delle innumerevoli edizioni delle Mie Prigioni v. specialmente quelle a cura di D. Chiattone, Saluzzo 1907; di F. Ravello, Torino, più volte ristampata, e di C. Spellanzon, Milano 1933. Nell'ed. Ravello, oltre a un'eccellente introduz. biografica, v'è una larga scelta delle migliore bibl. pelliottiane, anche dal punto di vista critico-letterario. L'Epistolario, raccolto da C. Stefani, Firenze 1896, è stato largamente integrato in processo di tempo, a cura di G. Briano, C. Durando, I. Rinieri, D. Chattone, R. Renier, E. Bellorini, A. Mabellini, R. U. Montini, ecc. Su S. P. letterato: A. Romandi, S. P., Brescia 1940. Renzo U. Montini

PELLIKAN, Konrad. - N. a Ruffach (Alsazia) l'8 o il 9 genn. 1478, m. a Zurigo il 6 apr. 1556. Studiò dal 1491 al 1492 ad Heidelberg; nell'anno seguente si fece francescano nel paese natale. Inviato a Tubinga, studiò a fondo l'ebraico e compose una grammatica che è la prima uscita in lingua tedesca; fu invitato dal Reuchlin a collaborare per il suo dizionario ebraico nel 1501. In quell'anno fu anche ordinato sacerdote e destinato all'insegnamento della teologia a Basilea, dove collaborò all'edizione delle opere di s. Agostino per l'editore Amerbach.

Nel 1508 fu lettore a Ruffach, nel 1511 guardiano a Pforzheim, nel 1514 segretario provinciale, nel 1517 guardiano a Ruffach e nel 1519 a Basilea. In una somma della dottrina cristiana (Imbegy (ff der christlichen Lehre) aveva inserito già alcuni errori: si orientò poi sempre più verso la riforma protestante e nel 1526 lasciava l'abito religioso, ma già era fuori dell'obbedienza dal 1524 quando fu dai protestanti nominato professore di teologia all'Università di Basilea, e due anni dopo a Zurigo, su consiglio di Zuinglio, come professore di ebraico. Nell'ag. del 1526 prendeva moglie e nel 1528 passava a seconde nozze. Collaborò nel 1536 alla stesura della prima Confessio Helvetica. Scrisse varie altre opere, specie commenti alla S. Scrittura, in gran parte inediti.

Bial.: R. Reuss, K. Pellihaunz, Strasbourgo 1892; E. Silberstein, Conrad Pellihaunz, Berlino 1900; Sharalea, I. p. 213; A. Teetsert, Pellicauns, in DThC, XII, 1, coll. 718-20, con altra bibl. Alberto Ghinato
PELLIPARIO, Nicola. - Pittore di maioliche, n. a Casteldurante (Urbania) non più tardi del 1480 , m. prima del 1547 .

Dopo aver operato nella città natale e a Fabriano, si trasferì tra il 1515 e il 1520 a Urbino fondandovi, assieme ai figli, la celebre bottega dei Fontana. L'arte del P., forse il più grande dei maestri del cosiddetto "stile bello ", si distingue per il disegno sciolto ed elegante, per l'armonia dei colori, per il gusto del paesaggio. Nei soggetti, molto variati, egli si ispira con piena libertà a allografo e ad incisioni italiana e tedesche; solo nel periodo maturo, in cui da una preferenza per i colori chiari, legati da una dominante nota turchina, passerà a tinte più cariche, con prevalenza del giallo-arancione, egli tenderà a copiare fedelmente le stampe di Marcantonio. Al P. è attribuita anche la formulazione di alcuni tipici motivi ornamentali della scuola durantina. Celebri fra i molti "servizi " eseguiti da P. e sparsi in molti musei, quello del Museo Correr a Venezia (ca. 1515; altri pezzi a Oxford e Amsterdam) e quello, più tardo, per Isabella d'Este Gonzaga (20 pezzi a Bologna, Londra e altrove). Da citare ancora : il Piatto dell'Imperatore a Leningrado (1521), quello col Martirio di s. Caterina al Museo nazionale di Firenze, una Presentazione al tempio, lustrata da Mastro Giorgio, al Museo di Bologna, e numerosi altri piatti e coppe amatorie al Victoria e Albert Museum di Londra, a Milano, Pesaro, ecc.

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Pseudo Pellipario è chiamato convenzionalmente un ignoto artista di stile molto affine a quello del P. e spesso confuso con lui.

Bibl.: E. Molinier, Lo céramique italienne, Parigi 1888; O. von Palke, Masolshen von N. da Urbino, in Amtliche Berichte der Kgl. Museen, 39 (1917), p. 1; id., s. v. in Thieme-Becker, XXVI, p. 368 (con bibl. proced.); B. Rackam, Guide to ital. maiolica, Victoria and Albert Museum, Londra 1933; id., Some majolica paintings by N. P., in Burlington magazine, 52 (1935), p. 104; G. Bellardini, Corpus della maiolica ital., I, Roma 1933; id., La maiolica ital., Firenze 1938, p. 42.

Nolfo di Carpegna
PELliSSON-FONTANIER, Paul. - Storico e apologista, n. a Castres da famiglia protestante il 30 ott. 1624, m. a Parigi il 7 febbr. 1693. Si laureò in legge a Tolosa.

Consigliere del Re (1652) e accademico di Francia (1653), coinvolto nella disgrazia del ministro N. Fouquet, passò cinque anni in prigione (1661-66), riacquistando poi il favore di Luigi XIV nel 1667. Convertitosi nel 1670 e entrato negli Ordini sacri, come amministratore del fondo per la propaganda cattolica molto s'adoperò per la conversione degli antichi correligionari.

Opere principali: Histoire de l'Académie Française (Parigi 1653; 2 voll., ivi 1858, a cura di C. Livet); Histoire de Louis XIV (3 voll., ivi 1749, a cura di Lemascrier); Réflexions sur les différends en matière de religion (4 voll., ivi 1686); Traité de l'Eucharistie (ivi 1694) : lavoro molto apprezzato; Oeuvres diverses (3 voll., ivi 1739); Oeuvres choisies (2 voll., ivi 1805).

Binl.: F. Marcou, P. Etude sur sa vie et ses oeuvres, Parigi 1820; J. Carreyre, s. v. in DThC, XII, coll. 720-21; M. Bonfimiani, s. v. in Enc. Ital., XXVI, p. 635.

Vito Zollini
PELOTAS, diocesi di. - Città e diocesi nello Stato di Rio Grande del Sud in Brasile.

Ha una superfice di kmq. 43.757 , con una popolazione di 600.000 ab. dei quali 480.000 cattolici, conta 24 parrocchie servite da 24 sacerdoti diocesani e 63 regolari, un seminario; 11 comunità religiose maschili e 33 femminili (Ann. Pont., 1952, p. 314). La diocesi fu creata da papa Pio X con la bolla Praedecessorum nostrorum del 15 ag. 1910, quale suffraganea di Porto Alegre. Primo vescovo fu mons. F. de Campos Barreto (1910-20). La Cattedrale è dedicata a s. Francesco di Paola.

Bibl.: G. B. Lehmann, O Brasil Católico 1947, Juia de Fora 1947, pp. 271-74.

Virginio Battezzati
PELPLIN, diocesi di: v. CULMA, diOCesi di.
PELTEN, Theodorus. - Gesuita, teologo, n. a Pelta (Overpelt, Belgio), da cui ebbe il nome, ca. il 1510, m. ad Augusta il 2 maggio 1584. Fu uno dei primi professori del Collegio Romano, poi insegnò a Napoli greco, latino ed ebraico. Fu quindi professore di teologia ad Ingolstadt, a Monaco, poi di nuovo ad Ingolstadt per 12 anni ( $1562-74$ ). Fu molto ammirata la sua grande erudizione, tanto più che aveva incominciato tardi a studiare, dopo avere esercitato, come pare, il mestiere di calzolaio. P. fu anche uno dei più validi difensori della dottrina cattolica contro i protestanti.

Le sue opere principali sono polemiche. Nell'Università di Ingolstadt, sotto la sua direzione, furono difese le seguenti tesi : De maiestate hominis Christi (Ingolstadt 1564); De Extremae Unctionis Sacramento (ivi 1565) ; De Baptismo (ivi 1566); De S.mo Eucharistiae Sacramento (ivi 1566); Commentatio de indulgentiis ecclesiasticis (ivi 1566). Fino al 1572, nelle tesi difese sotto P., sono trattate tutte le materie di controversia con i protestanti, e altre materie teologiche.

Opere di mano del P. stesso (composte dopo la partenza da Ingolstadt) sono le seguenti : De nostra satisfactione et Purgatorio (Colonia 1576); De originis peccato disceptatio, item de Christi satisfactione et maiestate (ivi 1576).

Pubblicò inoltre importanti testi e versioni, tra cui S. Ioannis Chrysostomi... in Diei Pauli epistolas (Parigi 1596, opera edita anche nella Bibl. maxima Patrum di
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Ida G. Boron, Paltographis Vahldtaines, III, Aosta 1655, p. 1503 Pellico, Silvio - Lettera di S. P. all'avvocato G. B. Gal (17 ag. 1839) - Aosta, Racc. dell'Acc. di S. Anselmo.

Lione e in altre edizioni di ss. Padri). Notevoli sono anche le sue compilazioni esegetiche: In proverbia Salomonis paraphrasis ex scholiis ex ss. Patrum scriptis (Anversa 1606-1607); Catena Graecorum Patrum in Proverbia Salomonis (ivi 1614).

Bibl.: Sommervogel, VI, coll. 458-66; Hurter, III, coll. 190-92; B. Dube, Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, I, Friburgo in Br. 1907, pp. 661-62. Silverio Zedda

PELUSIO (ebr. Sin, Settanta [E2. 30, 15] Zalo; Volg. Pelusium, copto Peremûn). - Antica città egiziana, posta sull'estremo braccio orientale del Nilo, che corrisponde all'odierna pianura di et-Tineh. Essendo, per la sua posizione, la chiave dell'Egitto, fu importante sotto l'aspetto commerciale e militare. Si fermavano a P. tanto le carovane quanto le armate che si disputavano i territori di Africa e di Asia.

Nel periodo romano P. fu abbellito d'edifici, tra cui è notevole il tempio di Zeus Casis che reca una monumentale iscrizione dedicatoria ad Adriano. Pompeo fu ucciso a P.; l'astronomo Tolomeo vi nacque. Nel periodo cristiano si ebbe un notevole sviluppo monastico; in un

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monastero di P. visse s. Isidoro (v.) detto il Pelusiota. Con la conquista musulmana del 639 la città decadde.

Bibl.: C. Lagier, Pelusium, in DB, IV, coll. 28-31; E. Breccia, s. v. in Rec. Ital., XXVI, p. 646.

Bellarmino Bagatti
PEMBROKE, diocesi di. - Nella provincia di Ontario, Canada. L'11 luglio 1882, Leone XIII creava il vicariato apostolico di Pontiac che veniva elevato a diocesi con la bolla Cum ex hac Beati Petri Cathedra, del 4 maggio 1898. La diocesi di P. è suffragatoce di Ottawa.
"LLa popolazione totale è di 102.109 ab. e i cattolici sono 50.460 . I sacerdoti diocesani sono 85 e gli Oblati di Maria Immacolata sono i soli religiosi che vi esercitano il ministero. Vi sono 50 chiese, 28 missioni con cappelle, 2 ospedali, 48 parrocchie e 385 suore di 9 congregazioni diverse.

Bibl.: Le Canada ecclésiastique, Montréal 1950, pp. 373-79; The Ontario year book and directory, Toronto 1950.

Gastone Carrière
PENA. - E, in generale, la sofferenza (privazione o diminuzione di un bene individuale) com. minata dalla legge a colui che viola un comando della medesima. Per la gran parte degli ordinamenti positivi, la p. deve essere irrogata dal giudice mediante processo; nel diritto canonico, però, vi sono delle p. che non vengono inflitte dal giudice, ma che si incorrono (poi facto, non appena commesso il delitto (cosiddette p. latae sententiae, su cui v. oltre).

Rimandando, per un'esposizione più ampia sul concetto di p. e delle relative teorie filosofiche, ad altro esponente (v. sanzitove), è sufficiente accennare qui alla funzione della p., cioè agli effetti in vista dei quali essa è comminata. Le teorie formulate in proposito possono riunirsi, sostanzialmente, in tre gruppi : quelle che vedono il fondamento della p. nella retribuzione, cioè nel malum passionis quod infligitur ob malum actionis. Le seconde, che ritengono scopo della p. l'intimidazione, cioè la prevenzione dei delitti mediante il timore suscitato dal castigo esemplare. Per le teorie del terzo gruppo, infine, funzione della p. è l'emenda, che dovrebbe quindi essere diretta a provocare il ravvedimento del reo; già affermata dal giurista romano Paolo (D. 48, 19, 20), la teoria dell'emendazione è stata sostenuta di recente specialmente dal Roeder. Per quanto riguarda il fine della p. ecclesiastica, i canonisti ritengono : a) che essa sia un beneficio concesso al delinquente, il quale per suo mezzo può riconciliarsi con Dio (Schulte, Geib, Bar); b) che il suo fine sia l'emendazione del reo (Mayer, Lega, Cappello); c) che il fine intrinseco di qualsiasi p., sia ecclesiastica che statale, sia la restaurazione dell'ordine sociale, leso o posto in pericolo (München, Hinschius, Schiappoli, WernzVidal, Roberti); ma che anche altri fini possono essere perseguiti, ed ordinariamente lo sono, dal legislatore, con la comminazione, o dal superiore o dal giudice con l'applicazione della p. La Chiesa, del resto, nell'irrogazione delle p. non ha mai trascurato l'emendazione del reo e per questo ha creato una categoria di p., le censure (v.), che direttamente tendono a tal fine: anch'esse però sono vere p. e quindi non possono prescindere dalla restaurazione dell'ordine sociale leso.
I. Storia. - In questa parte si dà un breve cenno sull'origine e le vicissitudini delle p. ecclesiastiche o canoniche, diverse dalla scomunica, interdetto, sospensione e censura, per cui si rimanda alle relative voci.

Alcune di esse venivano indistintamente inflitte sia ai chierici che ai laici. Tra queste figurano molte delle p. vendicative comminate nel CIC.

La privazione della sepoltura ecclesiastica in un primo tempo fu uno degli effetti della scomunica, poi della sospensione dai diritti della comunità, in seguito una conseguenza dell'interdetto personale o locale. Nel Concilio di Braga (s. 561) si fa menzione della privazione della sepoltura ecclesiastica come p. a se stante. Essa colpiva soprattutto gli eretici, sia chierici che laici.

L'incapacità di acquistare uffici ecclesiastici si trova
irrogata ai laici dal sec. xili; per alcuni delitti di particolare gravità essa veniva estesa anche agli eredi del condannato.

La perdita dei diritti ecclesiastici consisteva o nella sospensione temporanea da alcuni diritti, p. es., dal diritto di patronato, o nella loro privazione, p. es., della sede vescovile.

Ad imitazione dei sovrani temporali, nel sec. xi i papi introdussero l'uso di privare della grazia pontificia e di pronunziare l'indignatio contro coloro che si rifiutavano di eseguire i loro ordini, specialmente se vescovi o abati; il papa non solo interrompeva qualsiasi comunicazione con il punito, ma rifiutava perfino di usare la giurisdizione ecclesiastica a suo favore. In un primo tempo si minacciava la privazione della grazia di S. Pietro, del papa o della Chiesa romana, in seguito l'espressione Indignatio Dei et bb. apostolorum Petri et Pauli perdette il significato originario e fu usata come formola di chiusura delle lettere pontificie.

Alcune p., invece, potevano essere inflitte soltanto agli ecclesiastici, in quanto li colpivano nella loro condizione giuridica di fronte alla Chiesa o nei diritti a loro spettanti a causa del sacro ministero, di cui erano investiti.

La più grave contro i chierici fu la deposizione (v.) fino al sec. xiri, in cui venne distinta dalla degradazione (v.), per cui il condannato perdeva lo stato ecclesiastico ed i diritti annessi, come il privilegium fori.

Meno grave della deposizione era la privazione (v.) del beneficio, per cui il colpito perdeva l'ufficio, ma non lo stato clericale né incorreva nell'inabilità (v.); meno ancora la sospensione (v.), perché essa non colpiva per sempre il chierica nei suoi diritti e nella sua capacità ecclesiastica. Non mancavano però altre p., come la perdita definitiva di singoli diritti o facoltà annesse all'ufficio, dignità o grado ecclesiastico, dell'anzianità in quest'ultimo, di alcuni privilegi o comunità annesse all'Ordine (per i non beneficiati); la retrocessione ad un Ordine meno elevato; l'incapacità ad ottenere un Ordine o grado superiore.

Sono infine da ricordare le p. corporali, che la Chiesa soleva infliggere sia ai chierici che ai laici, finché questo diritto non le fu contestato dallo Stato. Nei primi tempi furono colpiti da p. corporali anche i chierici dai gradi più elevati, ma in seguito solo in caso di reati molto gravi, e mai fino al versamento del sangue o alla mutilazione. Oggi esse non sono più sancite nei codici penali, e il loro uso da parte della Chiesa verrebbe punito come reato.

La p. pecuniaria, da principio considerata come un risarcimento del danno, entrò nel sistema penale canonico per influsso del diritto germanico (v. seicita). I papi fecero di essa un uso frequente dal sec. xi : consisteva in una somma fissa o commisurata nel doppio, triplo, quadruplo del danno causato. Alcuni testi sembrano vietarla, ma essi furono interpretati nel senso che tale p. non poteva essere inflitta per tutti i delitti, né sostituire le p. spirituali. L'opinione prevalente negava al giudice la facoltà d'infliggere una p. pecuniaria non espressamente comminata dalla legge. Per allontanare, poi, qualsiasi sospetto di avidità, si vietò al giudice di convertire la p. pecuniaria in proprio vantaggio, divieto che è stato ribadito nel CIC (can. 2297).

Più grave era la p. della confisca dei beni, comminata, nell'epoca carolingia, contro l'incesto e il rifiuto di pagare le decime. Sancita a partire dal sec. xi dai sinodi e dagli stessi concili generali ed in seguito dai papi, nel sec. xit divenne una delle tante p. per reprimere l'eresia. I beni del condannato venivano devoluti al foco; per questo il promotore di giustizia nei tribunali dell'Inquisizione e del S. Uffizio fu denominato "avvocato fiscale" fino al 1920. Nulla veniva lasciato agli eredi del condannato, ma soltanto la vita, ex misericordia conservata. In seguito il giudice fu autorizzato a lasciar loro il necessario per vivere e a condonare la p. all'eretico che abiurava. Oltre alle p. afflittive e pecuniarie, furono in uso nella Chiesa quelle restrittive della libertà personale, come l'esilio, il bando, la reclusione. L'esilio o la relegazione si trovano menzionate nei più antichi Capitolari carolingi, come p. perpetue o temporanee contro coloro che si ostinavano a non pagare le decime. Poi vengono sancite nei sinodi imperiali e nelle ordinanze per la pace di Dio, ed infine nelle ordi-

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nanze ecclesiastiche e nei sinodi pontifici. Comminato contro l'eresia, avevano più il carattere di una misura politica o di polizia generale, anziché quello di una p. individuale. Naturalmente, per espellere un eretico dalla città o dallo Stato la Chiesa ricorreva al braccio secolare.

Affine è il bando, cioè l'espulsione da un determinato territorio (diocesi, parrocchia), comminato dai concili normanni ed inglesi contro le meretrici e le concubine dei chierici. Il bando o esilio parziale è sancito come p. vendicativa propria dei chierici nel CIC (can. 2298, $7^{\circ}$ ) e nel vigente Codice penale italiano come misura di sicurezza non detentiva (artt. 215, seconda parte, n. 2, e 233).

Nei Capitolari franchi, con la privazione della libertà personale venivano puniti l'incesto e la magia; nell'epoca carolingia l'usurpazione o l'attentato ai beni ecclesiastici. Si trova anche sancita contro i nullatenenti in luogo della confisca dei beni. In seguito venne stabilita come p. propria dei servi della Chiesa, e i vescovi pretesero di applicarla alle concubine dei chierici. Dal sec. xili fu comminata contro gli eretici e veniva applicata anche come carcere preventivo, non soltanto per assicurare l'inquisito alla giustizia, ma principalmente per impedirgli di contaminare gli altri con la diffusione dell'errore e perfino come mezzo istruttorio : l'inquisito, per essere liberato da quel carcere, spesso duro fino all'inverssimile, finiva per confessare anche una colpa non commessa.

La p. del carcere, anche perpetuo, per i delitti più gravi poteva venir aggravata con il trattamento fatto al condannato pane doloris et aqua angustiae. P. più grave era l'ergastulum (locale recondito di un monastero), in cui si chiudevano le monache che avevano menato una vita turpe ed impudica. La detrusio in arctum monasterium, da cui si è sviluppata l'odierna p. del carcere, si applicava ai laici, ordinariamente ai soli uomini, colpevoli di stupro o di adulterio. Essi non emettevano i voti, ma facevano penitenza, temporanea o perpetua, dei mali commessi, menando una vita segregata dal mondo.

La p. del carcere, nell'odierna accezione del termine, non è sancita nel CIC: la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, di cui al can. $2298,8^{\circ}$, è più affine al confino di polizia che alla reclusione; né può considerarsi come reclusione il provvedimento preso dal giudice, a norma del can. 1957. Molto affine alla reclusione è soltanto l'internamento in una casa di penitenza, di cui al can. 2301. E vero che ordinariamente esso viene disposto a tempo indeterminato, ma l'indeterminatezza della durata della reclusione non è ignota ai diritti penali statali, come quello statunitense.

Diverse dalle altre sono le p. infamanti, sebbene in molti casi producano identici affetti giuridici. L'infamia (v.) fu introdotta nel diritto canonico dalle pseudoIsidoriane, che ammisero l'applicazione delle p. secolari nel campo ecclesiastico e viceversa. Quindi, per l'infamia di diritto civile s'incorreva anche quella canonica. Dal sec. xi fu più largamente applicata dai pontefici. Graziano riporta molte fonti, in cui veniva comminata l'infamia, e distingue la civile dalla canonica.

Nel diritto delle Decretali essa s'incorreva per la calunnia, l'eresia, lo sciame, il furto notorio, l'usura, la falsa o reticente testimonianza in giudizio. Importava incapacità alle dignità ed uffici pubblici, sia civili che ecclesiastici; non è certo invece che privasse degli uffici ricoperti. Venivano però dichiarati nulli i singoli atti dell'ufficio conseguito prima della p., e quindi essa comportava, per lo meno, la sospensione dell'ufficio. L'infame non poteva essere giudice, attore, avvocato, teste, ricevere gli Ordini sacri ed esercitare quelli già ricevuti. Questa p. colpiva anche i figli nati da unioni incestuose e perfino i nipoti dei rei di violenze contro i cardinali. Un residuo di questo effetto è l'irregolarità sancita nel can. 984, 10 .

Vi erano infine delle p., che per la loro natura potevano colpire solo i laici. In conseguenza della concezione che il papa avesse la suprema direzione dell'erbe cattolico, gli veniva riconosciuto il diritto di deporre re e imperatori e di privare i laici in genere degli uffici a dignità secolari, quando essi si rifiutassero ostinatamente di eseguire gli ordini delle autorità ecclesiastiche; e dal tempo di Gregorio VII si usò dichiarare i sudditi sciolti
dal giuramento di fedeltà e dai doveri verso il sovrano, sia in conseguenza della deposizione unita alla scomunica, sia come p. a se stante.

Per quanto riguarda la p. di morte, si può osservare che la Chiesa non ha mai condannato l'uso della p. di morte da parte degli Stati, neppure dopo che il Beccaria la dichiarò una violenza della società sull'individuo. Fu disputato e si disputa tra i canonisti e i giuspubblicisti ecclesiastici se alla Chiesa competa il diritto d'infliggere la p. di morte per reati d'indole religiosa. I sostenitori dell'opinione negativa generalmente asseriscono che la Chiesa non ha mai inflitto la p. di morte : essa avrebbe soltanto tollerato che il potere secolare (brachium saeculare) pronunziasse ed eseguisse la sentenza di morte a carico degli eretici ostinati, a lui rimessi dalle autorità ecclesiastiche già degradati, se chierici. Ma un accurato studio sulla procedura dell'Inquisizione convince che la Chiesa, se non ha mai pronunziato la condanna a morte a carico degli eretici ostinati, non è stata estranea alla loro uccisione, perché chi pone un atto con la previsione di un effetto immancabile non può non volere quest'ultimo.
II. Diritto canonico vigente. - Il diritto penale canonico vigente è quasi tutto contenuto nel CIC: il penale sostantivo nel libro V (cann. 2193-2414), il penale processuale nel libro IV, p. I, sez. II, tit. xiv (cann. 19331959), e, secondo la dottrina prevalente, nei titoli xxxxxxxir del lib. IV (cann. 2168-94). Né mancano norme d'indole penale sparse nel CIC, fuori della propria sede, come i cann. 727-30 e 985-86. P. vengono pure comminate nella cost. apost. Vacantis Apostolicae Sedis dell'8 dic. 1945 (doc. I nell'appendice al CIC). Un vero codice di diritto e procedura penale è poi la cost. Sacramentum Poenitentiae, di Benedetto XIV ( $1^{\circ}$ giugno 1741), per la repressione della sollecitazione in Confessione (doc. III). Infine il can. 1555 \$ i dichiara che il S. Ufficio ha una propria procedura penale, che deve essere seguita anche dai tribunali diocesani nella trattazione delle cause di sollecitazione. Né mancano leggi penali eccezionali, come i decreti penali della S. Congr. del Concilio, in data 22 marzo 1950 (AAS, 42 [1950], p. 330), e del S. Ufficio del 9 apr. 1951 [AAS, 43 [1951], p. 217).

La p. ecclesiastica è la privazione di un bene inflitta dalla legittima autorità a correzione del delinquente e a punizione del delitto (can. 2215). Pertanto non sono p. canoniche i mali causati dal delitto al reo medesimo, né la riparazione del danno arrecato alla vittima; e neppure le punizioni inflitte ai chierici dal giudice secolare, a meno che non gli sia stato concesso tale potere dalla competente autorità della Chiesa.

La Chiesa punisce i delinquenti con le p., i rimedi penali (v.) e le penitenze (can. 2216).

La p. canoniche propriamente dette possono essere latae o ferendae sententiae: nelle prime s'incorre con la semplice perpetrazione del fatto criminoso, le seconde invece devono essere inflitte dal giudice o dal Superiore, con sentenza o decreto penale.

L'appartenenza di una p. all'una o all'altra categoria importa rilevanti conseguenze giuridiche: a) per infliggere una p. ferendae sententiae bisogna raggiungere la prova giuridica del reato commesso (fatto materiale ed imputabilità). La p. latae sententiae, invece, s'incorre anche se il delitto (realmente commesso) non è provato né provabile; b) avverso la p. latae sententiae non è possibile proporre appello o ricorso, che ne sospenda l'esecuzione; mentre avverso la sentenza o decreto che infligge una p. vendicativa ferendae sententiae è ordinariamente ammesso appello o ricorso con effetto sospensivo (can. 2287); c) il reo viene sempre colpito dalla p. latae sententiae vigente al tempo del delitto, anche se con legge o equivalente provvedimento posteriore essa sia stata mitigata; si applica invece la disposizione più favorevole al reo, se vi è stata una successione di leggi penali tra la commissione del delitto e la celebrazione del processo (can. 2226 § 2); d) la p. latae sententiae non essendo graduale, non s'incorre se il delitto non è perfetto in tutti i suoi elementi (can. 2228), e qualche volta se l'imputabilità non è piena (can. 2229 § 2); mentre il Superiore o giudice ecclesiastico può punire con una p. ferendae sententiae anche il

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delitto mancato e il semplice tentativo di delitto (can. 2235); e) la p. ferendae sententiae, dopo l'applicazione, produce effetti più gravosi di quella latae sententiae (can. 2232 § 1); f) l'applicazione della censura ferendae sententiae deve essere preceduta, a pena di nullità, dall'ammonizione; g) la censura ferendae sententiae non può essere inflitta se lo legge che la prevedeva al tempo del processo è stata abrogata, mentre la censura incorsa (latae sententiae) non cessa con l'abrogazione della legge (can. 2226 § 3).

Le p., sia latae che ferendae sententiae, possono essere censure (v.) o p. vendicative (v.).

Tra le principali conseguenze di questa distinzione, oltre la già ricordata diversita dell'effetto nell'appello o ricorso, è la cessazione delle p. vendicative già inflitte con l'abrogazione della legge che le prevedeva (can. 2226 § 3) e la permanenza invece della censura contratta, la quale cessa soltanto con l'assoluzione (can. 2248 § 1). Diversi sono poi i poteri dell'Ordinario circa l'assoluzione delle censure e la dispensa dalle p. vendicative latae sententiae: nei casi occulti la potestà dell'Ordinario circa la dispensa di queste ultime è illimitata (can. 2237 § 2). Al contrario, i confessori possono assolvere da qualsiasi censura in pericolo di morte (v.) e da quelle che impediscono la recesione dei Sacramenti nei casi occulti molto urgenti, ma non dispensare dalle p. vendicative, se non quando, per circostanze straordinarie, il ricorso alla Sacra Penitenziaria o al vescovo riesca impossibile (can. 2290 § 4).

Nel vigente diritto canonico sono censure la scomunica, l'interdetto personale particolare e, quando vengono irrogate a tempo indeterminato, la sospensione, l'interdetto ab ingressu Ecclesiae e quello con cui viene colpita una comunità o collegio. Per le p. vendicative, v. voce relativa.

Giova qui mettere in rilievo alcune differenze fra i sistemi penali statali e quello canonico.

Una è nel soggetto attivo della p. : negli Stati essa può essere stabilita solo dal potere legislativo, mentre nella Chiesa la p. può venir comminata non solo per legge o decreto legislativo, ma anche per precetto particolare del Superiore (can. 2310).

Più profonda ancora è la differenza nell'applicazione della p. : il diritto canonico autorizza il Superiore competente ad infliggere, per modum praecepti, non solo le penitenze, i rimedi penali e le p. minori, ma anche la sospensione, l'interdetto e la stessa scomunica; solo la privazione di un beneficio inamovibile, la deposizione, la privazione del diritto di portare l'abito ecclesiastico e la degradazione richiedono una sentenza pronunciata da un tribunale collegiale (cf. can. 1576 § 1, 10-20).

Inoltre i codici penali statali generalmente (fa eccezione il nuovo Codice penale iugoslavo) dichiarano che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale o l'errore su di essa; mentre la Chiesa è molto indulgente verso coloro che ignorano la legge o anche soltanto la p. comminata (can. 2229 § $3,1^{\circ}$ ).

Invece, per quanto attiene all'elemento materiale del reato, il diritto canonico vigente accoglie quasi tutti i postulati del moderno diritto penale (cf. can. 2228). Lo stesso dicasi dell'elemento giuridico del reato: la necessità della preesistenza della norma penale è affermata nella stessa definizione del delitto (v.), data nel can. 2195 § i. E vero che il can. 2222 § 1, comma 1, sembra escluderla, ma oggi viene sempre più largamente seguita l'opinione del Roberti, il quale porta convincenti argomenti per dimostrare che il canone citato non contraddice al principio proclamato nel can. 2195.

Parimenti il CIC prescrive l'interpretazione restrittiva della norma penale e ribadisce questa disposizione nei cano. 19, 20, 2219 §§ 1, 3. E se il giudice ecclesiastico gode di una maggiore libertà di quello statale nell'applicazione delle p., ciò si risolve in vantaggio del reo (cann. $2218 \S 1,2223 \S \S 2-3,2224 \S 2$ ).

Le penitenze, che non trovano riscontro nei codici statali, vengono imposte o in luogo della p. o nel concederne l'assoluzione (censura) e la dispensa (p. vendicativa). Sebbene non siano vere p., non vanno confuse con la penitenza sacramentale imposta dal confessore, come parte integrante del Sacramento della Penitenza. Nell'im-
porle, il giudice o il Superiore ecclesiastico deve attendere non tanto alla quantita del delitto, quanto al pentimento del reo, e tener presenti anche la posizione giuridica della persona e le circostanze del delitto : gli è poi assolutamente vietato d'imporre una penitenza pubblica per un delitto o trasgressione occulta (can 2312 §§ 2-3).

Il CIC ricorda più di una volta l'obbligo o la facoltà d'imporre penitenze in luogo della p. o nel mitigare quella comminata dalla legge (cann. 1952 § 2, 2229 § 4). L'Ordinario poi è autorizzato a cumulare le penitenze con i rimedi penali dell'ammonizione e della riprensione.

Quelle maggiormente in uso sono: i) la recita di alcune preghiere; 2) i pellegrinaggi o altra opera di pietà; 3) il digiuno; 4) l'elemosina in favore di un'opera pia; 5) gli esercizi spirituali (can. 2313 § 1).

Bibl.: D. Schiappoli, Diritto penale canonica. Milano 1905; E. Eichmann, Das Strafrecht des CIC. Paderborn 1920; I. Chelodi-P. Cipretti, Ivi canonicum de delictis et passit. Vicenza-Tirnto 1943, spec. p. 21 sgg.; M. C. a Coronata, Institutiones iuris canonici, IV. Torino-Roma 1948; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, $2^{\circ}$ ed., Milano 1949, p. 365 sgg.; E. Cuello Calon, Derecho penal, I, Barcelona 1951; Werne-Vidal, VII.

Arturo De Jono
PENALVER y CARDENAS, Luis Ignatius. Prelato, n. all'Avana il 3 apr. 1749, m. ivi il 17 luglio 1810. Alunno dei Gesuiti, fu costretto ad interrompere i suoi studi a causa della soppressione dell'Ordine nelle terre sottoposte al dominio del re di Spagna; si iscrisse perciò all'Università e nel 1771 si laureò in teologia.

Sacerdote irreprensibile, fu nello stesso tempo dotato di buone qualità di amministratore, che pose in luce durante gli incarichi affidatigli dal vescovo di Santiago de Cuba. Nel 1789, data di erezione della sede di S. Cristoforo dell'Avana, fu tra i candidati proposti per il governo di tale nuova diocesi. Alcuni anni dopo venne consacrato vescovo della Luisiana e della Florida con sede a Nuova Orléans, la quale allora si trovava in uno stato di desolazione. Richiamandosi ai canoni tridentini, indirizziò il 21 dic. 1795 ai parroci una energica esortazione per la cura delle loro parrocchie. Il 20 luglio 1801 era promosso alla sede arcivescovile di Guatemala, dove fondò scuole ed un ospedale. Nel marzo 1806 rinunciò al governo della diocesi e si ritirò all'Avana: ivi a proprie spese istitui una casa di beneficenza con scuole per bambine.

BibL.: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the United States, 1763-1813, II, Nuova York 1888, pp. 571-81; J. H. Blenk, P., in Cath. Enc., XI, ivi 1911, p. 618.

Silvio Furlani
PENATI. - Di penates, gli dèi penati, termine in cui $P$. ha funzione d'aggettivo, significa letteralmente gli dèi «dell'interno» (cf. penitus). Penus, particolarmente, significava nella casa romana la riserva dei viveri e degli altri elementi di prima necessità della vita. La sede del culto domestico dei P. è presso il focolare che viene definito come altare dei $P$. Ogni pasto è collegato a un sacrificio a questi dèi. La loro funzione protettrice nei riguardi della famiglia ricorda quella dei Lari, dai quali però essi sono nettamente distinti, privi come sono di ogni rapporto con la fecondità tellurica e umana della casa. In sostanza essi rappresentano il carattere sacrale dell'esistenza stessa della famiglia anche nel suo aspetto più elementare e quotidiano.
I P. appaiono però anche nel culto pubblico. Secondo la tradizione mitologica, Enea avrebbe portato i suoi $P$. da Troia distrutta in Italia, deponendoli a Lavinio. Trasferendosi da Lavinio ad Alba, i suoi discendenti li avrebbero portati con sé, ma questi, miracolosamente, avrebbero fatto ritorno alla sede di prima. Da allora, i P. dei Latini sarebbero rimasti a Lavinio. I supremi magistrati romani annualmente, alla loro entrata in carica, si recavano a Lavinio per presentare un sacrificio ai $P$. Il santuario dei P. in quella città era inaccessibile al pubblico : gli autori antichi non sanno dare informazioni pre-

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cise degli oggetti segreti custoditi nel tempio e considerati come i P.

Anche a Roma i P. avevano un culto pubblico: il loro tempio si trovava sulla Velia e in questo essi apparivano ormai sotto un aspetto antropomorfo, raffigurati come due giovani armati, simili ai Dioscuri. Notizie incerte collegano i P. con il tempio di Vesta, che aveva un suo penus in cui si custodivano oggetti segreti: ma un effettivo rapporto di culto tra Vesta e i P. sembra esistere solo dall'epoca augustea, in cui la gens Iulia, considerandosi discendente di Enea, identificava i propri P. con quelli dello Stato e il proprio focolare con quello di Vesta.

Bib.: R. H. Klausen, Aeneas und die Penaten, 2 voll., Amburgo 1839-40, p. 620 sgg.; G. Wissowa, Die Überlieferung über die romischen Penaten, in Hermes, 22 (1887), pp. 29-37; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, $2^{2}$ ed., Monaco 1912, p. 161 sgg.; S. Weinstock, Penates, in Pauly-Wissowa, XIX, 1 (1937), col. 417 sgg.; A. Brelich, Vesta, Zurigo 1949, p. 75 sgg.

Angelo Brelich
PENDASIO, Federico. - Filosofo mantovano; dal 1564 al 1570 concorrente di Francesco Piccolomini nella cattedra di filosofia naturale a Padova. Dal 1571 alla morte ( 19 dic. 1603 ) professò filosofia a Bologna. Accompagnò il card. Ercole Gonzaga al Concilio di Trento.

Scrissc: De natura corporum coelestium (Mantova 1555); Physicae auditionis texturae libri VIII (Venezia 1604). Varic opere manoscritte (Roma, Bibl. nza., Fondi minori, 1728-29; Ambros. di Milano, D. 192 inf., 226 inf., 244 inf., 374 inf., 376-77 inf., 387 inf., 393-94 inf., 396 inf., 403 inf., D. 138 inf., 189 inf., U 223 sup. Università di Padova, 663, I e 1264; Vat. Urb. lat. 1480; Ravenna, Bibl. Class., 463). Aristotelico di tendenze moderatamente alessandrite, il P. conosce Platone e i platonici nel testo greco e difende l'immortalità individuale dell'anima umana. Con il Piccolomini, averroista platoneggiante, ebbe, egli antiaverroista, un'acre polemica, di cui son documento le Apologie di entrambi. Ritratto presso la Biblioteca civica di Mantova.

Bibs.: F. Fiorentino, P. Pomponazzi. Studi storici sulla scuola bolognese e padovana nel sec. XVI, Firenze 1868, pp. 362-83; A. Rivolta, Catal. dei codici pinelliani [lat.] dell'Ambrox., Milano 1953, pp. xxxv; Liri, 3, 74, 162, 163; B. Nordi, Il commento di Simplicio al "De anima" nelle controversie ecc., nel vol. Testi umanistici inediti sul "De anima" dell'Archivio di filosofia, Padova 1951, p. 181 sgg.

Bruno Nordi
PENDOLA, Tommaso. - Scolopio, n. a Genova il 23 giugno 1800 , m. a Siena il 12 febbr. 1882.

Ancora giovanissimo fu nominato professore di logica e metafisica nell'Università di Siena, dove diede un nuovo indirizzo agli studi filosofici, orientandoli verso i filosofi più prettamente cristiani, come s. Tommaso e s. Anselmo, allora quasi completamente ignorati; nel 1860 fu anche rettore della Università. Il P. però è rimasto più celebre per la sua attività svolta in favore dei sordomuti. Spinto dall'opera dell'Assarotti in Genova, pensò di fondare egli pure un istituto per i sordomuti di Toscana e ciò avvenne in Siena nel 1828, con l'approvazione ufficiale dal governo granducale nel 1844. Scrisse una Storia dell'arte d'istruire i sordomuti (Siena 1855), come pure molte altre pubblicazioni sul medesimo argomento : Metodica applicata alla istruzione ed educazione del sordomuto (ivi 1869) e Corso di pedagogia speciale ad uso degli insegnanti dei sordomuti (ivi 1881) in cui rinunciando al metodo dei gesti, da lui praticato per 40 anni, proclama il metodo orale unico mezzo per redimere il sordomuto e restituirlo alla società; fondò persino un'apprezzatissima rivista intitolata Del l'educazione dei sordomuti in Italia, la quale ebbe inizio nel 1872 .

Bibs.: V. Bianchi, T. P., Siena 1891; S. Monaci, Commemorazione di T. P., ivi 1900; C. Perini, Storia dell'arte d'istruire i sordomuti, Milano 1903; G. Meucci, Nel $50^{\circ}$ anniversario della morte del p. T. P., Siena 1933.

Leodegario Picanrol
PENEIO, diOCESI di. - Città e diocesi nello Stato di Alagòas in Brasile.

Ha una superficie di kmq. 16.643 con una popolazione di 454.000 ab. dei quali 450.000 cattolici. Conta

18 parrocchie, con 22 sacerdoti diocesani e 15 regolari, un seminario, 3 comunità religiose maschili e 3 femminili (Ann. Pont., 1952, p. 314).

La diocesi fu creata dal papa Benedetto XV con la cost. apost. Catholicae Ecclesiae cura del 3 apr. 1916, per smembramento della diocesi di Alagòas ed elevando a cattedrale la chiesa matrice dedicata alla Madonna del Rosario esistente in P. Primo vescovo fu mons. Giona de Araujo Batinga ( 1916-40). La diocesi è suffraganea di Maceió.

Bibs.: AAS, 8 (1916), pp. 169-71; G. B. Lehmann, O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, pp. 233-34.

Vittorio Battezzati
PENE MEDICINALI: v. CENSURA, III. C. penale medicinale.

PENE VENDICATIVE. - Sono quelle p. canoniche (v. pena) che tendono direttamente alla punizione del colpevole e alla restaurazione dell'ordine leso.

Esse si distinguono in comuni (applicabili a tutti i fedeli) e proprie dei chierici. Le comuni sono: 1) l'interdetto locale, il personale generale e quello ab ingressu Ecclesiae se irrogati in perpetuo, ad beneplacitum (nutum) del Superiore o per un tempo tassativamente fissato nella legge, nella sentenza o nel decreto di condanna; 2) il trasferimento o la soppressione penale della sede vescovile o parrocchiale; 3) l'infamia di diritto; 4) la privazione della sepoltura ecclesiastica, a norma del can. 1240 § 1 ; 5) la privazione dei Sacramenti; 6) la privazione o sospensione temporanea della pensione, che viene pagata dalla Chiesa o che grava sui suoi beni, di un altro diritto o privilegio ecclesiastico; 7) l'interdizione dai pubblici uffici (remotio ab actibus legitimis ecclesiastici), elencati nel can. $2256,2^{\circ}$; 8) la privazione della capacità (inhabilitas) di ottenere grazie ecclesiastiche o incarichi nella Chiesa, non riservati ai chierici, e di conseguire gradi accademici, che vengono conferiti dalle autorità ecclesiastiche; 9) la privazione o sospensione temporanea di un incarico, facoltà o grazia già ottenuta; 10) la privazione del diritto di precedenza, di elettorato (cosis acticae), di eleggibilità (vocis passivae), e di far uso di titoli, di divise o di insegne, concesse dalla Chiesa; 11) la multa.

Alcune di queste p. risentono di concezioni completamente sorpassate, come il trasferimento e la soppressione di una sede vescovile o parrocchiale, la cui mancanza ordinariamente è sentita dagli innocenti e non dai colpevoli; di altre, come della privazione della sepoltura ecclesiastica, è difficile indicare il soggetto passivo. L'infamia di diritto, poi, non produce effetti giuridici propri o anch'essa è un residuo del passato. Invece l'interdetto, la rimozione dagli atti legittimi ecclesiastici o interdizione dai pubblici uffici, la sospensione e l'inabilitazione hanno riscontro in alcune p. secolari (in Italia, accessorie); mentre le p. principali statali, morte, ergastolo e reclusione, non vengono sancite nel vigente diritto canonico. Solo la multa è comune, ma nel diritto canonico generale ha scarsa applicazione: in un solo caso viene espressamente comminata nel CIC (can. $2347,2^{\circ}$ ).

Le p. v. proprie dei chierici sono: 1) la proibizione di esercitare il sacro ministero fuori di una determinata chiesa; 2) la sospensione perpetua, ad beneplacitum Superioris o a tempo determinato; 3) il trasferimento penale da un ufficio o beneficio superiore ad uno inferiore; 4) la privazione di un diritto inerente ad un ufficio o beneficio; 5) l'incapacità di assumere o acquistare dignità, uffici, benefici, ed altri incarichi o servizi riservati ai chierici; 6) la privazione penale di un ufficio o beneficio con o senza pensione; 7) il divieto di soggiorno in un determinato luogo o territorio; 8) l'ordin