volume-09

Back to Volumes
ont. Ateneo di S. Anselmo - Roma.
Mazza Antonio, Mons., Aiutante di Studio della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.

Melani Gaudenzio, O.F.M., del Collegio di S. Bonaventura di Quaracchi (Firenze).
Messineo Antonio, S.J., Scrittore della Civiltà Cattolica - Roma.
Metzinger Adalberto, O.S.B., Prof. di S. Scrittura nel Pont. Ateneo di S. Anselmo - Roma.
Mezzetti Amalia, Dott. in Lettere - Roma.
Michel Ersilio, Prof., Comandato nella Facoltà di Lettere dell'Univ. di Pisa.
Mira Giuseppe, Incaricato di Storia economica nell'Univ. di Roma.
Mirabella Roberti Mario, Ispettore nella Soprintendenza ai Monumenti, Gallerie e Antichità di Trieste.
Mollat Guglielmo, già Prof. nell'Univ. di Strasburgo "Correspondant de l'Institut» - ErbalungaBrando (Bastia).
Monachino Vincenzo, S.J., Prof. di Storia ecclesiastica nella Pont. Univ. Gregoriana - Roma.
Monneret de Villard Ugo, Accademico dei Lincei - Roma.

## Page 23

Montanari Fausto, Docente di Letteratura italiana nell'Univ. di Genova.
Montini Renzo Uberto, Ordinario di Storia nelle Scuole Secondarie - Roma.
Morandini Francesco, S.J., Prof. di Filosofia nella Pont. Univ. Gregoriana - Roma.
Moreschini Augusto, Dott. in Lettere, Addetto alla Biblioteca del Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Moretti Gennaro, O.M., Postulatore generale dell'Ordine - Roma.
Morseletto Maria, Dott. in Lettere, Bibliotecaria della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte - Roma.
Mortari Luisa, Dott. - Roma.
Moscati Sabatino, Incaricato di Ebraico e lingue semitiche comparate nelle Univ. di Roma e di Firenze - Roma.
Moschini Marconi Sandra, Dott. - Venezia.
Musatti Gabriele, Dott. in Lettere - Roma.
Naldoni Nardo, Dott., Incaricato di Storia e Politica coloniale nell'Univ. di Roma.
Nardi Bruno, Prof. di Storia della filosofia medievale nell'Univ. di Roma.
Natale Francesco, Assistente di Storia medievale nell'Univ. di Messina.
Natali Giulio, Già Titolare di Letteratura Italiana nell'Univ. di Catania - Roma.
Navarra Enzo, Dott. in Lettere - Roma.
Neppi Alberto, Dott., Scrittore d'arte, Giornalista - Roma.

Nicola dell'Assunta, O.SS.T., Definitore Generale dell'Ordine - Roma.
Nilo di S. Brocardo, O.C.D., Prof. nella Facoltà teologica dell'Ordine - Roma.
Nöber Pietro, S.J., Redattore dell' «Elenchus Bibliographicus Biblicus» - Roma.
Odoardi Giovanni, O.F.M. Conv., Prof. di Storia della Chiesa e Storia della teologia nella Pont. Facoltà teologica. - Roma.
Olšr Giuseppe, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale Roma.
Orazi Ausenda Renata, Dott. in Lettere, diplomata in Paleografia - Roma.
Ortiz de Urbina Ignazio, Rettore del Pont. Ist. Orientale - Roma.
Pace Biagio, Ordinario di Archeologia nell'Univ. di Roma.
Pacelli Giulio, Principe, Avv. Rotale civile - Roma.
Pagliaro Antonino, Ordinario di Glottologia nell'Univ. di Roma.
Palazzini Giuseppe, Mons., Minutante dell'Amministrazione dei Beni della S. Sede - Roma.
Palazzini Pietro, Mons., Prof. di Teologia morale nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Palmarocchi Roberto, Provveditore agli Studi L'Aquila.
Paparelli Gioacchino, Docente di Letteratura Italiana - Napoli.
Parente Pietro, Mons., Ordinario di Teologia dogmatica nella Pont. Univ. di Propaganda Fide e nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Parisella Innocenzo, Mons., Dott., Minutante della S. Congr. del Concilio - Roma.

Paronetto Valier Marisella, Prof. - Roma.
Pascadopoli Edoardo, O.F.M. - Roma.
Paschini Pio, S.E.R. Mons., Rettore Magnifico del Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Pasquero Fedele, S.S.P., Prof. di Scienze bibliche - Roma.

Pastori Franco, Incaricato di Diritto romano nell'Univ. di Urbino.
Paventi Saverio, Mons., Aiutante di studio della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.

Pazzini Adalberto, Incaricato di Storia della medicina nell'Univ. di Roma.
Pecorsio Edoardo, Mons., Minutante della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Pellegrino Michele, Sac., Ordinario di Letteratura cristiana antica nell'Univ. di Torino.
Pelloux Luigi, Sac., Docente di Storia della filosofia, Incaricato di Storia della filosofia antica nell'Univ. Catt. del S. Cuore di Milano - Genova.
Pelaer Augusto, Mons., Scrittore onorario della Biblioteca Vaticana - Roma.
Penello Remigio, O.F.M., Direttore e Prof. nello Studio Superiore di Eloquenza sacra - Grottaferrata.
Penna Angelo, C.R.L., Dott. in S. Scrittura - Roma.
Pergolesi Ferruccio, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Univ. di Bologna.
Pesci Benedetto, O.F.M., Prof. di Storia ecclesiastica nel Pont. Ateneo Antoniano - Roma.
Peterson Erik, Prof. nel Pont. Ist. di Archeologia cristiana - Roma.
Petrocchi Giorgio, Incaricato di Letteratura italiana nel Magistero « Maria Assunta» - Roma.
Petrocchi Giuseppe, Dott., Direttore Generale nel Ministero della Pubblica Istruzione - Roma.
Petrocchi Massimo, Straordinario di Storia moderna nell'Ist. Universitario Orientale di Napoli - Roma.
Petrotta Gaetano, Papas, Prof. di Lingua e Letteratura albanese, Incaricato di Filologia bizantina nell'Univ. di Palermo.
Piacentini Tullio, Sac., Prof. di Filosofia morale e sociale nella Pont. Univ. di Propaganda Fide Roma.
Piatti Tommaso, O.M.V., Rettore Maggiore della Congregazione - Roma.
Picanyol Leodegario, S.P., Procuratore e archivista dell'Ordine - Roma.
Picotti Giovanni Battista, già Ordinario di Storia medievale nell'Univ. di Pisa.
Pietrangeli Carlo, Dott., Ispettore della ripartizione di Antichità e Belle Arti del Comune di Roma.
Pincherle Alberto, Ordinario di Storia del cristianesimo nell'Univ. di Roma.
Pinna Giovanni Maria, Mons., Dott., Uditore della S. Romana Rota - Roma.

Piolanti Antonio, Mons., Ordinario di Teologia sacramentaria nella Pont. Univ. di Propaganda Fide e nel Pont. Ateneo Lateranense - Roma.
Piovano Giovanni, I.M.C. - Segretario generale dell'Istituto - Torino.
Pirri Pietro, S.J. dell'Ist. Storico della Compagnia di Gesù - Roma.
Poelhekke Giuseppe, Dott., Direttore dell'Ist. Storico Olandese - Roma.
Pole Jaroslav, Sac. - Roma.
Pou y Martí Giuseppe Maria, O.F.M., Prof. di Storia ecclesiastica e Paleografia nel Pont. Ateneo Antoniano - Roma.
Pratesi Alessandro, Assistente ordinario di Paleografia e diplomatica nell'Univ. di Roma.
Prete Serafino, Sac., Prof. di Storia nel Pont. Seminario regionale di Fano - Pesaro.
Proja Giovanni Battista, Sac., Direttore Spirituale del Pont. Seminario Regionale Minore Roma.

## Page 24

Prosperini Ferdinando, Mons., Canonico Vaticano - Roma.

Pucci Adamo, Mons., Dott. in Teologia e Diritto, Aiutante di studio della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Pugliese Agostino, Sac., Prof. di Diritto canonico nel Pont. Ateneo Salesiano - Torino.
Pujol Clemente, S.J., Prof. di Diritto Canonico nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Raes Alfonso, S.J., Prof. di Liturgia nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Rapisarda Emanuele, Direttore dell'Ist. di Letteratura cristiana antica nell'Univ. di Catania.
Redigonda Abele, O.P., Dott. in Teologia - Roma.
Reina Maria Elena, Dott. in Filosofia - Milano.
Ricci Marcello, Incaricato di Zoologia generale nella Facoltà di Farmacia nell'Univ. di Roma.
Ricci Pier Giorgio, Dott. - Firenze.
Rinaldi Giovanni, C.R.S., Prof. di Ebraico e Lingue semitiche comparate nell'Univ. Catt. del S. Cuore di Milano - Como.
Riposati Benedetto, Mons., Ordinario di Lingua e Letteratura Latina nell'Univ. Catt. del S. Cuore di Milano.
Rogger Iginio, Sac., Dott. e Prof. di Storia ecclesiastica nel Seminario di Trento.
Romanelli Emanuele, O.F.M., Dott. in Teologia Roma.
Romani Arturo, Can., Mons. - Pescia.
Romano Vito, Prof., - Piazza Armerina (Enna).
Romeo Antonino, Mons., Aiutante di Studio della S. Congr. dei Seminari e delle Univ. degli studi - Roma.

Rommerskirchen Giovanni, O.M.I., Assistente della Pont. Biblioteca Missionaria della S. Congr. di Propaganda Fide - Roma.
Roncaglia Martiniano, O.F.M., della Custodia di Terra Santa - Parigi.
Ronci Gilberto, Dott., Storico d'Arte - Roma.
Ronga Luigi, Ordinario di Storia della Musica nel Pont. Ist. di Musica Sacra, nel Conservatorio di musica "S. Cecilia ", Incaricato della stessa materia nell'Univ. di Roma.
Rope Enrico, Sac., del Ven. Collegio Inglese - Roma.
Roschini Gabriele Maria, O.S.M., Prof. di Teologia dogmatica nel Collegio "S. Alessio Falconieri" Roma.
Rossi Ettore, Ordinario di Lingua e Letteratura Turca nell'Univ. di Roma.
Rossi Giuseppe Carlo, Incaricato di Letteratura portoghese nell'Univ. di Roma.
Rotoli Ippolito, Mons., Dott. in Teologia e in Utroque iure, Segretario di Nunziatura di I classe della Segreteria di Stato - Roma.
Rouet de Journel Giuseppe Maria, S.J., Direttore del Centro degli studi slavi nell'«Institut Catholique» di Parigi.
Rouz Giovanni, Sac., Dott. in Teologia - Ligugé (Vienne).
Rupp Giovanni, Mons., Vicario generale dell'Arcidiocesi di Parigi.
Russo Francesco, M.S.C., - Ferentino (Frosinone).
Russotto Gabriele, F.B.F., Postulatore Generale Roma.
Rütten Pietro, O.S.Cr., Procuratore Generale Roma.
Sanesi Emilio, Mons., Dott., Segretario del Collegio teologico fiorentino, già prof. di Lettere classiche nel Seminario arcivescovile di Firenze.

Sannazzaro Piero, Min. Inf., Rettore del Collegio Internazionale S. Camillo - Roma.
Santini Pietro, Mons., Vice Officiale del Tribunale del Vicariato di Roma.
Schmitt Clement, O.F.M. del Collegio di S. Bonaventura - Quaracchi (Firenze).
Schultze Bernardo, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Sciacca Michele Federico, Ordinario di Filosofia teoretica nell'Univ. di Genova.
Sette Giuseppe, Sac., Prof. di Teologia morale nel Seminario Vescovile di Vicenza.
Siffrin Pietro, O.S.B., Prof. di Liturgia nel Pont. Ateneo di S. Anselmo - Roma.
Simeone Lorenzo, O.F.M., Conv., Prof. di Teologia morale e pastorale nella Pont. Facoltà teologica dell'Ordine - Roma.
Sisinio da Romallo, O.F.M. Cap., Prof. di Teologia morale e Diritto canonico nello Studentato teologico dell'Ordine - Borgo Palazzo (Bergamo).
Skarvada Jaroslav, Sac., Dott. in Teologia - Udine.
Smet Gioacchino, O. Carm., Prof. nel Collegio Internazionale di S. Alberto - Roma.
Smetsers Alfonso, S.J. del Segretariato missioni della Compagnia di Gesù - Roma.
$\dagger$ Souarn Romualdo, A.A.
Soubigou Luigi, Sac., Dott., Vice Rettore dell'Univ. Catt. di Angers (Francia).
Spaapen Bernardo, S.J. del Ruusbroec "Genostchap " - Anversa (Belgio).

Spadafora Francesco, Sac., Prof. di Scienze bibliche nel Collegio "S. Alessio Falconieri" - Roma.
Spagnoletti Giacinto, Prof. di Lettere nelle Scuole Medie - Milano.
Spahr Colombano, S.O. Cist., Abbazia di Westingen - Mehreran in Bragenz (Austria).

Spallino Antonio, Dott. - Como.
Späiling Lucchesio, O.F.M., Prof. di Storia ecclesiastica nel Pont. Ateneo Antoniano - Roma.
Spinelli Giuseppe, Avv. della S. Romana Rota Roma.
Stano Gaetano, O.F.M. Conv., Prof. di S. Scrittura nella Pont. Facoltà Teologica dell'Ordine Roma.
Stefani Pio, O.S.J., Prof. - Roma.
Stefanini Luigi, Ordinario di Filosofia nell'Univ. di Padova.
Stephanou Pelopidas, S.J., Prof. di Storia bizantina nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Sticco Maria, Docente di Storia della Letteratura italiana - Milano.
Stofella Giuseppe, C.P.S. - S. Agata dei Goti, Roma.
Stork Linde, Dott. - Monaco (Germania)
Stumpf Miroslav, Dott. - Roma.
Talentino Ernesto, Vice Presidente centrale della Gioventù Cattolica - Roma.
Tarantini Anna Maria, Dott. nella Clinica delle Malattie nervose e mentali dell'Univ. di Roma.
Tarchnisvili Michele, Sac., Membro del "Consilium doctorum" del "Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium" - Lovanio.
Tentori Tullio, Prof., Ispettore nel Museo preistorico "Luigi Pigorini", Assistente di Etnologia nell'Univ. di Roma.
Teodorico da Castel S. Pietro, O.F.M. Cap., Dott. in Teologia e in Scienze Bibliche, Provinciale dell'Ordine - Bologna.
Testini Pasquale, Assistente di Archeologia cristiana nell'Univ. di Roma.

## Page 25

Testore Celestino, S.J., Scrittore della Civiltà Cattolica - Roma.
Thoma Francesco, Dott., Direttore della rivista "Religion und Weltanschauung" - Rosenheim (Germania).
Thum Beda, O.S.B., Prof. di Filosofia nel Pont. Ateneo di S. Anselmo - Roma.
Ting Pong Lee Ignazio, C.M.F., Prof. di Diritto nella Pont. Univ. di Propaganda Fide Roma.
Toffanin Giuseppe, Ordinario di Letteratura italiana nell'Univ. di Napoli.
Toschi Paolo, Ordinario di Letteratura delle tradizioni popolari nell'Univ. di Roma.
Traversa Francesco, Assistente volontario di Diritto del Lavoro nell'Univ. di Roma.
Trompetto Mario, Prevosto capitolare della cattedrale di Biella (Vercelli).
Turchi Nicola, Sac., Docente di Storia delle religioni nell'Univ. di Roma.
Umile Bonzi da Genova, O. F. M., Cap., Prof. emerito di Teologia dogmatica nel Seminario Genova.
Urbani Giovanni, S.E.R., Mons. Arcivescovo titolare di Sardi - Roma.
Vaccari Alberto, S.J., Prof. nel Pont. Ist. Biblico Roma.
Vaccari Vittorio, Dott. Segretario dell'Unione Cristiana Imprenditori dirigenti - Roma.
Vagaggini Cipriano, O.S.B., Prof. di Teologia dogmatica nel Pont. Ateneo di S. Anselmo - Roma.
Vălimăreanu Petre, Dott. in Studi Orientali - Roma.
Vallese Giulio, Lettore di Italiano nell'Univ. di Napoli, Ordinario nel Liceo-ginnasio "Garibaldi» di Napoli.
Valori Francesco, Dott. - Roma.
Valverde Giuseppe M., Critico letterario - Roma.
Vannicelli Luigi, O.F.M., Incaricato di Etnologia nell'Univ. di Bologna.
Vanni Rovighi Sofia, Docente di Storia della filosofia, incaricata di Filosofia morale nell'Univ. Catt. del S. Cuore di Milano.

Vernieri Nicola, Ordinario di Letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica «S. Cecilia» - Roma.

Vian Agostino, Dott. - Roma.
Vidal Enrico, Assistente di Storia delle dottrine politiche nell'Univ. di Roma.
Viglino Ugo, I.M.C., Ordinario di Critica, Logica e Filosofia dell'Arte nella Pont. Univ. di Propaganda Fide - Roma.
Vignola Bruno, Docente nell'Univ. di Bologna S. Massimo all'Adige (Verona).

Vogel Cirillo, Sac., Dott. in Teologia - Roma.
Walz Angelo, O.P., Prof. di Storia ecclesiastica nel Pont. Ateneo Angelico - Roma.
Wehr Witold, Dott. - Roma.
Wetter Gustavo Andrea, S.J., Rettore del Pont. Collegio Russo - Roma.
Widloecher Nicola, C.R.L., Abate - Roma.
Wurster Antonio, Prof., Segretario della Sezione filosofica dell'Ist. delle Investigazioni scientifiche Madrid.
Wüstenberg Bruno, Mons., della Segreteria di Stato - Città del Vaticano.
Wuyts Antonio, S.J., Prof. di Diritto canonico orientale nel Pont. Ist. Orientale - Roma.
Xiberta Bartolomeo Maria, O. Carm., Prof. di Teologia nel Collegio internazionale dell'Ordine Roma.
Zaccaria da S. Mauro, O.F.M. Cap., Provinciale dell'Ordine - Mestre-Venezia.
Zambarbieri Giuseppe, F.D.P., Rettore del Collegio S. Giorgio - Novi Ligure.

Zamboni Paolo, Avv., Assistente nell'Univ. di Bologna.
Zannoni Guglielmo, Sac., Dott. in Teologia della Segreteria di Stato - Roma.
Zedda Silverio, S.J., Prof. di S. Scrittura nel Collegio Massimo - Chieri (Torino).
Zerba Cesare, Mons., Sottosegretario alla S. Congr. dei Sacramenti - Roma.
Zocca Mario, Incaricato di Urbanistica nell'Univ. di Bari - Roma.
Zolli Eugenio, Incaricato di Ebraico e Lingue semitiche comparate nell'Univ. di Roma.
Zollini Vito, Sac., Dott., Postulante generale dei Servi della Carità - Roma.
Zovatto Paolo Lino, Sac., Dott., Direttore del Museo di Concordia - Portogruaro (Venezia).

## Page 26

.

## Page 27

Oakeley, Frederick. - Convertito inglese, n. a Shrewsbury il 5 sett. 1802, m. a Islington il 30 genn. 1880. Socio ("Fellow") del Balliol College nel 1827, parroco di Oxford nel 1839.

Godeva l'amicizia di W. G. Ward con il quale aderl al movimento tractariano. Nel 1839 divenne beneficiato dalla Margaret Chapel (poi All Saints, Margaret Street) in Londra, ove introdusse le pratiche ritualistiche di Oxford. Difese il "Tract 90" e W. G. Ward il cui libro The ideal of a christian Church fu condannato a Oxford nel 1845. A Littlemore fu ricevuto nella Chiesa cattolica nel nov. 1845. Ordinato sacerdote dal futuro card. N. Wiseman, nel 1847 (Gillow dice 1848) divenne rettore di St. John's Islington (1850) e canonico di Westminster (1852).

Abile scrittore e predicatore, parroco zelante, godeva ampia influenza. Pubblicò prima della sua conversione The life of st. Augustine of Canterbury (Londra 1844); poi divenuto cattolico: The Order and ceremonial of the Mass (ivi 1848); The catholic florist (ivi 1851); The Church of the Bible (ivi 1857); Lyra liturgica e Historical notes on the tractarian monement (ivi 1865); The priest on the mission (ivi 1871) e The voice of Creation (ivi 1876).

Bibl.: W. Ward, Life and times of card. Wiseman, $5^{\circ}$ ed., 2 voll., Londra 1900; id., W. G. Ward and the Oxford movement, ivi 1889, v. indice.

OATES, Titus. - Avventuriero politico-religioso, n. a Oakham (Rutlandshire) nel 1649, m. a Londra il 23 luglio 1705. Il suo nome è legato alla famosa congiura, prettamente inventata, nota sotto il nome di "Oates's Plot" o "Popish Plot".

Prima anabattista, poi anglicano, si finse convertito per poter frequentare e scovare i segreti dei Gesuiti; ma si fece scacciare dai loro collegi di Valladolid (1667) e di St-Omer (1668). Per vendetta, menti, asserendo di aver assistito ad un'assemblea dei Gesuiti il 27 apr. 1668, nella quale si era tramata la morte di re Carlo II, la strage dei protestanti, la restaurazione della Chiesa cattolica. L'accusa comprendeva 8I articoli, e l'O., nel difenderla, cadde nelle più stridenti contraddizioni, tanto che lo stesso Carlo II disse di non crederne una parola. Tuttavia il Parlamento, sotto la pressione di lord Shaftesbury, l'ammise per vera; si operarono arresti ed emanarono condanne. Durante 4 anni si ebbero 2000 arresti e furono impiccati, come traditori, molti innocenti, tra i quali II gesuiti, 3 francescani, I benedettino, 5 preti secolari, alcuni laici ( 18 di questi martiri furono beatificati nel 1929). Ultima vittima il b. Oliviero Plunkett, arcivescovo di Armagh.

L'O. fu poi processato, sotto Giacomo II, e condannato alla prigione e a forti multe; ma venne liberato più tardi, sotto Guglielmo III di Orange, e reintegrato nell'onore e nelle cariche dai protestanti.

Biel.: The Tryals, Comiction and Sentence of T. O., Londra 1685; J. Spillmann, Die Blutzeugen aus den Tagen der T. O.-Verschwörung, Friburgo in Br. 1901, pp. 23-61; A. Pollock, The Popish Plot, Londra 1903; M. V. Hay, The Jesuits and the Popish Plot, ivi 1934; C. Testore, Il primato spirituale di Pietro difeso dal sangue dei martiri inglesi, Isola del Liri 1929, pp. 409-32; id., I martiri gesuiti di Inghilterra e di Scozia, ivi 1934, pp. 422-34.

Celestino Testore
OAXACA, diOcesi di: v. antequera oaxaca, diocesi di.

OBAN, diOcesi di : v. aRGYll e isole, diOcesi di.
OBBEDIENZA. - Virtù morale, annessa alla giustizia, che regola i rapporti dei sudditi con l'autorità e rende la volontà pronta ad eseguire il comando del superiore (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 80, a. ultimo).
I. Nozioni, valore e gradi della o. - E da notare che nella o. può distinguersi un aspetto generale, secondo cui, considerata la riverenza dovuta a chi è superiore, essa è contenuta potenzialmente in molte altre virtù : nella religione, se riguarda Dio; nella pietà, se i genitori; nell'osservanza, se i superiori in genere; ma si distingue da esse in quanto ha per oggetto specifico il precetto da eseguire (loc. cit., q. 104, a. 3).

Fra le virtù morali occupa un posto eminente, inferiore solo alla religione; se poi si attende all'oggetto che l'o. disprezza per unirsi a Dio, è la maggiore delle virtù morali. Tre generi di beni l'uomo può disprezzare per unirsi a Dio : beni esterni, beni del corpo, beni spirituali. E poiché di questi in certo modo il primo è la volontà, e l'uomo usa per essa di tutti gli altri beni, l'o. fra le virtù è la più lodevole. Tutte le altre opere buone (compreso il martirio) presso Dio sono meritorie soltanto se fatte per eseguire la sua volontà (ibid.).

Nella Scrittura vivissime sono le lodi all'o., nota distintiva del Redentore, causa della giustificazione, mentre avverte che dalla disobbedienza deriva ogni male (Rom. 5, 19; Phil. 2, 8; Hebr. 5,8; Lc. 2, 49; Io. 4, 34; 5, 30 ecc.).

Tre sono i gradi dell'o.: 1) o. materiale: esecuzione dell'opera comandata; non è virtù specifica, ma solo osservanza della legge; 2) o. formale : esecuzione dell'opera in quanto comandata; obbedire cioè per il motivo del diritto del superiore sul suddito, conformando per questo la propria volontà a quella del superiore; 3) o. di giudizio

## Page 28

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

Obbedienza - Bassorilievo di Agostino di Duccio (1481). Particolare della facciata della chiesa di S. Bernardino - Perugia.
o cieca che sottopone pure il proprio modo di vedere a quello del superiore, ritenendo quanto è disposto dall'o. come migliore di quanto suggerisce la propria ragione. Qui sta l'o. perfetta, la quale non discute l'intenzione, né pesa le ragioni. Lodevole quanto ai precetti umani, è assolutamente necessaria nei riguardi di Dio e del magistero infallibile della Chiesa, non potendo qui bastare un silenzio ossequioso, ma esigendosi piena sottomissione di giudizio.

L'o. presuppone che il superiore faccia capire il proprio volere; l'eseguire un desiderio, un consiglio spetta allo spirito d'o. o alla carità. Però il volere, in qualunque modo manifestato, obbliga; e quanto più l'o. è pronta tanto più è meritoria.

Nell'oggetto l'o. è illimitata quanto a Dio, padrone supremo di tutti e di tutto; quanto agli uomini è limitata dal diritto divino (naturale o positivo), da ogni autorità umana superiore, dalla materia sottratta al potere del superiore. In caso di dubbio il suddito non può sottrarsi all'o., poiché la presunzione sta per il superiore. V. AUTORItà; famiglia; legoe.

Si pecca contro l'o. per eccesso: con la servilità, obbedendo anche nelle cose illecite; per difetto: con la disobbedienza. Solo la disobbedienza formale è peccato specifico; e consiste nel disprezzo per la cosa comandata o per il superiore (disprezzo imperfetto il primo, perfetto il secondo). Si ha disprezzo, quando la volontà rifiuta di sottostare per non voler sottostare (ribellione). Se tocca una cosa particolare ammette parvità di materia; se tocca il superiore in quanto rivestito d'autorità (non per altre considerazioni) è sempre grave (cf. Rom. 13, 2), anche se la trasgressione sia in cosa leggera. Tale disprezzo è implicito nel rifiuto d'obbedire in tutte le cose comandate.
II. L'o. canonica dei chierici. - Il chierico a cominciare dalla tonsura (CIC, can. 108) ha con il proprio vescovo (can. 956) intimi vincoli di soggezione: incardinazione (v.), dovere speciale di riverenza e o., proibizione di uscire e molto più di stabilirsi fuori diocesi, senza previa licenza del vescovo
(cann. 111, 127 sg., 142 sgg.). I sacerdoti aggiungono nell'ordinazione una specifica "promessa» d'o. al vescovo e suoi successori.

Questa promessa, sebbene non sia voto, obbliga giuridicamente sub gravi. Il suo oggetto è esposto nel can. 128 : "Ogni volta e fino a quando, a giudizio del vescovo, lo esiga la necessità della Chiesa, purché non scusi un legittimo impedimento, ogni chierico deve accertare e fedelmente assolvere l'ufficio affidato dal vescovo \%. Tale ufficio va inteso in senso ampio : sino a comprendere quello di cappellano, di confessore ecc. Il CIC esige necessità per la diocesi, non la sola utilità; la redazione definitiva escluse la frase proposta evidens utilitas, per evitare arbitrii nel vescovo; questi deve non poter provvedere in altro modo al bene spirituale delle anime. Il sacerdote deve esser libero da impedimenti legittimi; quindi aver forze e capacità sufficienti e non essere soggetto ad altri doveri gravi. Giudice in materia è il vescovo, che può valersi dei cann. 2399 ed eventualmente 2220 sgg. Il sacerdote ha diritto di ricorso alla S. Sede; la quale, per la scarsità del clero, in genere favorisce il vescovo, salvo il caso di scelta dello stato religioso. Non si ha traccia nei primi secoli di tale esplicita promessa, che si diffonde nei secc. vii-ix, nonostante il poco favore di Roma; con il sec. xv l'uso è generale. La promessa è imposta soltanto ai sacerdoti secolari : fino al sec. xili i vescovi la esigevano pure dai sacerdoti religiosi, ma con i Mendicanti l'esenzione (v.) fu estesa anche a questo punto. I vescovi ed arcivescovi promettono o. al papa.
III. O. religiosa (virtù e voto). - L'o. è uno dei consigli evangelici essenziali nello stato religioso e viene confermato con voto (v.) pubblico (cann. 487, 574, 593). All'intrinseca bontà della virtù s'aggiunge il motivo di religione; e perciò per il religioso l'o. costituisce la virtù morale più eccelsa (Extr., Ioann. XXII, 1, 14; cf. pure Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{5 \mathrm{~b}}$, q. 186, aa. 5, 8). Oggetto del voto sono i precetti dati dai superiori in forza del voto stesso, non le altre varie prescrizioni e leggi di qualunque forma.

La S. Sede e le regole in genere dispongono che i superiori obblighino col vincolo di voto in casi eccezionali, precisando in forma inequivocabile il loro volere; ciò che avviene di rado; però da ogni disposizione della Regola e dei superiori proviene l'obbligo d'obbedire per la virtù dell'o., poiché i superiori, oltre al potere dominativo, per cui comandano i voti, sono rivestiti del potere domestico e, nelle religioni clericali esenti, di giurisdizione.

Il voto e, dove manca il voto, la virtù obbligano ad eseguire l'opera nelle circostanze prescritte. L'o. ha limiti ben chiari : tutte le leggi morali, ecclesiastiche e costituzionali, salvo il diritto nei superiori di dispensa. Di più il superiore in forza del voto può comandare soltanto le cose secondo la Regola, e tutto quanto si richiede per l'osservanza conveniente di essa e l'attuazione dei fini dell'istituto. I Frati Minori ed i Gesuiti sono obbligati ad obbedire in ogni cosa che non sia peccato o contraria alla Regola; tale estensione secondo alcuni autori riguarda solo la virtù, non il voto. In forza del potere domestico (vi virtutis), ogni superiore può comandare oltre la Regola quanto è utile alla comunità o al bene della persona; e nel dubbio la presunzione sta per il superiore.

Gli atti eroici possono essere oggetto dell'o., purché lo comporti la natura dell'istituto, l'individuo vi sia obbligato, la esiga il bene comune (persecuzioni, pestilenze, missioni); come pure se l'istituto non possa altrimenti assolvere incarichi affidati dalla S. Sede (missioni pericolose). Le cose ridicole possono essere oggetto della virtù soltanto come prova (rationabilitas in latenti).

Il religioso deve o. in forza di voto : 1) al papa e alla S. Congregazione dei Religiosi; alle altre Congregazioni per mandato apostolico, o solo vi virtutis; 2) al vescovo negli istituti di diritto diocesano; in quelli di diritto pontificio soltanto nelle cose determinate dal diritto comune; 3) ai superiori interni entro i limiti fissati dalle singole legislazioni (cann. 499-502). Gli officiali inferiori possono co-

## Page 29

mandare vi vati, solo in forza della Regola o di delegazione; negli altri casi l'obbligo è vi virtutis.

La gravità della violazione è data dalla materia grave, dall'intenzione del superiore di obbligare sub gravi, dall'atto pienamente umano dell'individuo.

Il diritto comune, salvi i cano. 2220-22, non ha pene specifiche per la violazione del voto di o.; di solito le singole legislazioni dispongono in proposito.

Bisc.: v. i commentatori alla Sum. Theol., i canonisti nella esposizione dei canoni citati, i moralisti, i trattatisti classici di diritto regolare e di asertica. Inoltre: F. Heiner, Die canonische Obedienz oder der Urkraumbiarns o. sein Bischof. Friburgo 1882; F. Clseys Boüosert, De connoica cleri saecularis obsedientia. Lovatoo 1904; J. B. Raus, L'obéissance religieuse d'après F. Suárez, in Noav. rev. théol., 49 (1922), pp. 61-74; id., De sacrae obedientiae virtute et voto. Lione 1923; R. Brouillard, Les commandements des supériens religieux, in Rev. des comm. relig., 3 (1927), pp. 47-51; S. Goyencche, Circa ambitum vati obedientiae, in Comm. pre religisis, 11 (1930), pp. 165-68; J. Creusen, L'obéissance au pape, in Rev. des comm. relig., 7 (1931), pp. 3-12; G. Kindt, De potestate dominativa in religione, in Ephemer. theol. Lovan., 19 (1942), pp. 446-92; J. B. Pisciok, De obsedientia religiosa secundum d. Thomam. Roma 1945; E. Ranwez, A qui doit-on obéissance?, in Rev. disc. de Namur. I (1946), pp. 48-54, 117-22: 199-210; R. B. Robert, L'obéissance dans le clergé diacisain, in Ami du clergé, 60 (1939), pp. 49-54. Sisinio da Romallo

OBBLIGAZIONE. - O. nella sua stessa etimologia latina significa in senso attivo l'atto del legare o vincolare, in senso passivo il sentirsi legato o vincolato, oppure lo stesso legame o vincolo. Il suo primo uso figurato si ebbe nel diritto romano, in cui significò un rapporto giuridico, in forza del quale si determina una correlatività di diritti e doveri fra due o più soggetti per una determinata prestazione (cf. Giustiniano, Istituzioni, 3, 13). In senso attivo venne ad essere sinonimo di creditum e in senso passivo sinonimo di officium (dovere). E in quest'ultimo senso che il termine o. è entrato nel vocabolario filosofico, indicando il vincolo o necessità morale derivante dalla legge etica.
I. Filosofia. - In etica (v.) è il vincolo morale che la legge (v.) produce in un soggetto libero e responsabile, determinando in lui il sentimento e l'istanza del dovere. Il concetto di o., benché già presente nella problematica greca, ha trovato la sua piena elaborazione filosofica solo dopo il cristianesimo, che lo ha studiato alla luce della dottrina della persona umana e della trascendenza e personalità di Dio. Le principali questioni concernenti l'o. riguardano il soggetto capace del dovere (radice dell'o.), il valore vincolante della legge (causa e fondamento dell'o.), e infine l'essenza stessa del sentimento del dovere (effetto dell'o.).
r. Soggetto dell'o. - Soggetto dell'o. può essere solamente la natura spirituale finita, che, per la perfetta immanenza della sua vita operativa, è capace di condurre sé stessa al fine che la trascende, attraverso il progressivo arricchimento della sua virtualità interiore. Gli esseri non spirituali sono incapaci di o., perché comportano, essenzialmente, strumentalità e determinismo (v.) fisico (Sum. Theol., 1*-2*0, q. 1, a. 2). Dio, per la pienezza del suo essere, non può essere soggetto di o. (cf. E. Kant, Critica della ragion pratica, trad. it. di F. Capra, 3* ed., Bari 1942, p. 95). La persona umana, in quanto natura spirituale finita, è radicalmente capace di o.; tuttavia non tutta la sua attività può essere vincolata dall'o., ma solo quella che dipende dalla libera determinazione volitiva. Pertanto, non solo sono da escludere, nell'uomo, le attività soggette al meccanismo fisico della natura materiale, ma anche le inclinazioni essenziali al proprio perfezionamento e alla felicità (appetitus beatitudinis). Tali inclinazioni in un certo senso condizionano l'o., e non ne sono condizionate : esse sono infatti la sorgente stessa di tutta l'energia volitiva (ibid., q. io, aa. 1-2). L'o. trova in esse il suo contenuto (ibid., q. 94, a. 2), e dà loro quel valore, per cui la tendenza finalistica diventa per lo spirito umano
un "dover essere ", e l'amore del fine si trasforma, per la volontà, nel dovere di conoscere e realizzare i mezzi che conducono al fine. Spiegare l'o. con le inclinazioni immanenti significa distruggerne il concetto : essa infatti non sarebbe che sentimento cieco o istinto impulsivo di potenza o slancio vitale creatore; determinismo fisico quindi, mai fonte di dovere, il quale porta necessariamente a uscire dal soggettivo, per stabilire un principio oggettivo vincolante.

Sopprimono pertanto la possibilità stessa dell'o. tutte le dottrine che negano la spiritualità e libertà umana: materialismo (v.), evoluzionismo, semismo (v.), positivismo (v.) e sociologismo. Esse tentano spiegare l'esistenza del dovere ricorrendo alle leggi fisiche, biologiche, psichiche o sociali. H. Spencer, p. es. (The data of ethics, Londra 1879, § 46), parla di associazione di idee (v.), di lotta per la vita, di ereditarietà, I sociologisti contemporanei derivano il dovere dalla "pressione sociale", per cui la vita individuale risulterebbe del tutto condizionata alla vita del "gruppo", vero soggetto dell'attività umana (cf. L. Lévy-Brühl, La morale et les sciences des moeurs, Parigi 1903). Benché tenutno salvaguardare il valore soggettivo dell'individuo, non conservano il concetto autentico di o. le teorie che condizionano il dovere a sentimenti o impulsi interiori. Hobbes (v.) vede nel sentimento egoistico della paura, il motivo dell'assoggettamento contrattuale all'assoluta volontà del principio. Per A. Smith (Theory of moral sentiments, III, Edimburgo 1739, capp. 46) la riflessione determina il passaggio dalla simpatia spontanea ed effettiva alla considerazione dell'approvazione altrui e quindi alla formulazione di regole esercitanti interiormente quella pressione che si chiama dovere. M. Guyau (Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Parigi 1885) afferma che il dovere non è che un'espressione del potere vitale, che si è reso impersonale attraverso le idee-forza, che dànno tale ebbrezza per la lotta e per il rischio, da far apparire lo stesso sacrificio della vita come "un'espressione della vita" (p. 250). A. Schopenhauer (v.) in Uber die Freiheit des menschlichen Willens difende il determinismo volitivo da parte del carattere; e in Uber das Fundament der Moral afferma che dal sentimento della pietà (Mitleid) derivano la giustizia e il il dovere, che sarà poi superato dalla carità. F. W. Nietzsche (v.) esalta la potenza vitale della volontà individuale : la morale del volgo si fonda sul dovere, riducibile alla pressione sociale, mentre la morale del superuomo (v.) trova i suoi limiti solo nella pienezza dell'affermazione della propria potenza creatrice di valori anche sociali. H. Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1932) distingue due tipi di o.: uno si presenta nella forma utilizzata e chiusa della morale della moltitudine, come effetto della pressione sociale; l'altro è frutto di una intuizione per cui il soggetto aspira al superamento secondo lo slancio vitale, che sente immanente in sé e in tutta la realtà. Tuttavia la radice è sempre unica : a toute morale, pression ou aspiration, est d'essence biologique ? (p. 103).
2. Causa e fondamento dell'o. - La causa dell'o. deve essere oggettiva, categorica e immanente alla stessa persona. Oggettiva, in quanto nessun soggetto può vincolare se stesso e niente di empirico può esprimere principi assoluti e universali. Categorica, poiché qualsiasi condizione non impegna assolutamente il soggetto e sarebbe riducibile a un principio soggettivo. Immanente, perché qualsiasi causa estrinseca sarebbe o determinazione fisica o coazione, distruggenti entrambi l'autonomia (v.) essenziale dello spirito e quindi la radice stessa del dovere. Nell'o. la persona (v.) umana esprime in sé una duplicità : è insieme vincolante e vincolata, principio oggettivo assoluto e universale e soggetto operativo particolare e contingente. E vincolante, in quanto con la sua ragione esprime la legge (Sum. Theol., q. 90, a. 1). E vincolata, in quanto sente l'istanza del dovere. Viene a porsi allora la questione del "fondamento" dell'o.: come cioè la ragione umana possa dettare una forma assoluta, che vincoli categoricamente la volontà. Già nella filosofia greca la ragione umana è stata considerata come partecipazione finita della Ragione universale, e la legge morale come espressione della

## Page 30

- legge eterna» (v. Legge). La filosofia cristiana ha sviluppato a fondo tale concetto, considerando la ragione personale e la legge morale naturale come una partecipazione della Ragione e della legge eterna di Dio (cf. s. Agostino, De viera religione, capp. 30-31, nn. 54-58; Sum. Theol., $1^{2}-2^{20}$, qq. 90-97). Non pochi indirizzi razionalistici escludono ogni riferimento a Dio, appellandosi a una Ragione universale impersonale, cioè al complesso dei principi e delle norme, che per la loro evidenza immediata si impongono a ogni intelligenza (cf. F. Buisson, Foi loique, Parigi 1912). Ma la ragione impersonale è pura astrazione concettuale; verità oggettiva che implica relazione all'intelletto assoluto; ideale teoretico per sé intrinsecamente inefficace a vincolare la volontà libera : l'impersonale non può infatti imporsi alla persona, che, come tale, esprime la massima dignità nell'ordine degli esseri (cf. R. Le Senne, Traité de morale générale, $2^{2}$ ed., Parigi 1947, pp. 571-72).

Per Kant la ragione pratica è di per sé stessa legislativa e legge, pura normatività universale e categorica senza contenuto, formale principio obbligativo. La sua validità si impone praticamente per sé stessa; né è possibile stabilirne i motivi teoretici ed empirici, senza distruggerla (Critica della ragion pratica, ed. cit., pp. 37-38). Essa rivela alla persona, soggetta al meccanismo dei sentimenti empirici, la sua personalità, per cui si sente fine e non strumento, autonoma e perfettamente libera (ibid., p. 104). Il concetto di Dio non fonda l'o.; ma è l'o. che fonda il postulato dell'esistenza di Dio, perché per la pura intenzione del dovere la volontà diventa santa e acquista la fiducia verso l'Essere supremo: "soltanto da una volontà moralmente perfetta (santa e buona), e nello stesso tempo anche onnipotente, possiamo sperare il sommo bene, che la legge morale ci fa un dovere di porre come oggetto dei nostri sforzi, e quindi possiamo sperare di giungervi mediante l'accordo con questa volontà" (ibid., p. 155). La posizione kantiana non solo è insostenibile perché pone una pura o. senza contenuto, ma soprattutto perché lascia la stessa o. senza alcun fondamento; essa porta all'immanentismo (v.) panteistico o a una pura analisi fenomenologica della coscienza soggettiva. L'immanentismo panteistico trova la sua perfetta elaborazione nel panlogismo (v.) di Hegel (v.). E lo Spirito oggettivo che si impone allo spirito soggettivo : è la potenza dello Stato etico che vincola i singoli, e, liberandoli dalla loro soggettività empirica, li porta alla immediatezza dello Spirito Assoluto (cf. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlino 1821, parte $3^{2}$, nn. 148-59). La moderna teoria dei valori (v.) riprende l'analisi fenomenologica kantiana. Il dovere è la legge stessa della libertà, che si spiega e si afferma solo nell'atto di porsi dei fini o valori : la normatività della coscienza non è che un momento essenziale dello sviluppo del ciclo assiologico (cf. R. Polin, La création des valeurs, Parigi 1944). Per W. Stern (Person und Sache, III, Lipsia 1924) il valore è il fine di tutta la vita, e perciò l'Introspektion, per cui l'io (v.) afferma il suo valore facendo suoi tutti gli altri valori (p. 353), rappresenta il contenuto dell'imperativo categorico (p. 89). I seguaci dello spiritualismo esistenziale cercano di dare all'io di valore, che si impone all'io empirico, il fondamento trascendente di Dio (cf. R. Le Senne, Le devoir, Parigi 1937; id., Traité de morale générale, $2^{2}$ ed., ivi 1947).
3. Effetto dell'o. - La legge morale produce nella volontà un'istanza interiore o dovere, che la vincola, pur senza necessitarle, in modo cosi categorico, che la disubbidienza determina nel soggetto il senso della colpevolezza, il rimorso e il timore di una sanzione adeguata all'assolutezza dell'ordine violato (per lo sviluppo del pensiero greco su questo argomento, cf. C. Del Grande, Hybris, Napoli 1947). Secondo l'empirismo, il sentimento del dovere non è che un derivato dell'egoismo o di un senso innato altruistico: si rimane sul piano della necessità fisica, anche se si ammette l'intermediario di un imperativo ipotetico. Il razionalismo invece ricorre alla necessità logica, per cui la colpa morale viene a identificarsi con l'eciore, e la libertà e responsabilità della persona umana ne risultano sacrificate (cf. E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen, III, Lipsia 1884, p. 231). Kant identifica il sentimento del dovere con il rispetto verso di sé, che la legge morale pro-
duce per la sua assolutezza sulla volontà. Si tratta, prima, di un sentimento negativo di umiliazione; diventa poi un sentimento positivo di stima e ammirazione, cioè un riconoscimento della dignità assoluta della propria pura personalità, perfettamente libera dall'empirico. Il rispetto produce l'interesse verso la legge. Tuttavia razionalmente non si può spiegare la natura di questa causalità; si ammette praticamente nello stesso modo che si è ammessa la legge morale (Critica d. r. pratica, ed. cit., pp. 95-96). Il concetto di impegno o di interesse morale è stato molto sviluppato dalla filosofia contemporanea, come momento soggettivo essenziale della libertà, considerata come pura attività creatrice. Vi corrisponde la nozione di aspirazione, che Bergson pone come istanza prodotta dall'intuizione morale e dalla attrazione, cioè come "emozione creatrice" (Bergson, op. cit., p. 39).

La causalità della ragione sulla volontà non può porsi che sul piano della causa finale. La volontà infatti non può essere mossa che in funzione della sua tendenza essenziale al fine, cioè in funzione dell'amore del bene (v.). L'o. quindi non è una nuova forma di causalità, ma è lo stesso bene, che si manifesta non come semplicemente conveniente, ma nella sua assolutezza di diritto, sia che questa gli appartenga intrinsecamente (legge naturale), o estrinsecamente (legge positiva). L'assolutezza, che si rivela attraverso la ragione, trova la sua corrispondenza nella tendenza all'assolutezza, connaturale alla volontà : Dio che detta la sua volontà nell'imperativo morale è già presente nell'inclinazione della volontà verso di lui. E alla luce della categoricità della legge naturale che la persona umana comprende tutto il valore metafisico della sua natura e delle sue tendenze finalistiche : nella volontà si desta un'emozione profonda, che è desiderio dell'assoluto, timore di perderlo, impegno di conseguirlo. Non si può certamente ricondurre il dovere all'imperativo ipotetico, quasi che il bene si imponga come un utile da conseguire in funzione della felicità. Né si può parlare di imperativo categorico nel senso che si escluda l'amore del fine. L'honestum si impone perché è esso stesso nella luce dell'assolutezza del fine : la volontà lo deve volere perché è bene, e non è bene perché la volontà lo deve volere. La legge cioè non opera direttamente sulla volontà, ma sul bene, in quanto lo pone in un ordine di diritto, dandogli il carattere stesso dell'assolutezza divina. E questo si esprime nel primo principio morale, fonte di ogni dovere morale, "Bonum est faciendum et malum vitandum" (Sum. Theol., $1^{2}-2^{20}$, q. 94, a. 2).

Per il dovere morale si inizia un colloquio fra la persona umana e Dio e fra le diverse persone umane. La persona umana sente la sua dignità e la sua responsabilità : concepisce la sua natura come un dover essere, la sua vita come una vocazione divina verso il possesso di Dio. Si conosce partecipe e cooperatrice della stessa volontà divina, perché senza il suo libero assenso, senza il suo perenne sforzo di scelta e superamento, la legge eterna di Dio non si può attuare in essa e nella società (Sum. Theol., $1^{2}-2^{20}$, q. 19, aa. 1-2). Sente che Dio con la sua Provvidenza sostiene la fragilità della sua natura; sa che ogni suo atto buono diventa degno di merito e che Dio risponderà con giusta sanzione alla fedele corrispondenza al dovere. Con le altre persone umane, pone in atto una reciprocità di doveri e di diritti, secondo un ordine positivo, che esprime nelle circostanze mutevoli del tempo e dello spazio l'assolutezza della legge naturale. Nell'ipotesi di un ordine soprannaturale, la stessa legge naturale porrà alla persona umana il dovere dell'accettazione della legge rivelata: il colloquio fra l'uomo e Dio diventerà allora più perfetto per la potenza operativa delle virtù teologali, e la società umana si sublimerà nella Comunione dei santi (v.).

Il personalismo (v.) cristiano contemporaneo sviluppa

## Page 31

questi principi, applicandoli soprattutto alla vita sociale e alla pedagogia.

Biel. V. Brochard, La morale ancienne et la morale moderne, in Reo. philat., 51 (1901, 1), pp. 1-12; V. Kathrein, Filosofia morale, vers. it., 1, 20 ed., Firenze 1913; J. Dursetel, Le retour à Dieu par l'intelligence et la volonté dans la philos. de st Thomas Parigi 1918; M. Gillet, La morale et les morales, ivi 1925; E. Elter, Norma moralitatis ad mentem Drei Thomae, in Gregorianum, 8 (1927), pp. 337-37; E. Mersch, Principe de l'obligation morale, Lovenio 1927; L. Lehn, La raison rigle de la moralité d'après st Thomas d'A., Parigi 1930; R. Le Senne, Le devoir, ivi 1931; id., Traité de morale générale, $2^{\circ}$ ed., ivi 1947; Y. Simon, Critique de la connaissance, morale, ivi 1934; C. Martineau, L'obligation morale peut-elle exister sans la connoiss. de Dieu?, in Rev. Apol., 31 (1933), pp. 257-76, 401-25; 34 (1936), pp. 129-48, 257 279; E. Dhanis, De natura religiosa obligationis moralis, in Acta Pont. Acad. Rom. S. Th. et Rel. Cathol., Torino-Roma 1936, pp. 454-67; vari autori, La personne humaine en péril, ClermontFerrand 1937; J. Perino, Actus et potentia tamquam fundamentum ontologium ordinis et obligationis moralii, Alba 1945; J. Lacheron, Les grandes lignes de la philosophie morale, Lovanio 1946; J. Maritain, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, Parigi 1949; vari autori, Fondazione della morale (in Atti del $1^{\circ}$ convegno di studi filosofici cristiani, Gallarate 1949), Padova 1950; A. Galimberti, Breve storia del sentimento di o., Milano 1951.

## II. Diritto. - 1. Concetto. - Nel linguaggio

giuridico, o. allude ad un obbligo che deriva dal diritto. Quantunque il legislatore italiano non abbia definito l'o., dal regime positivo risulta che essa è un rapporto giuridico tra due soggetti, in base al quale uno, debitore, è tenuto a compiere una determinata prestazione verso un altro, creditore, al quale l'ordinamento giuridico conferisce i mezzi necessari per raggiungerla o per ottenere un equivalente economico.

Il significato etimologico della parola o., però, non è quello di dovere giuridico, ma, come si evince dalla espressione romana obligatio, di legame, di vincolo; tale etimologia è suscettibile di essere spiegata storicamente. Se si considera l'evoluzione dell'obligatio, si nota che, ancora in una fase storica del diritto romano, l'inadempimento esprite il debitore ad una responsabilità non solo di natura patrimoniale, ma anche personale; nel processo, infatti, l'azione del creditore - che si denomina actio in personam - è rivolta contro la persona fisica del debitore e pone capo nel processo esecutivo all'imprigionamento di questi. E, di conseguenza, pensabile che nel periodo più antico del diritto romano il debitore o il suo garante - lo sponsor - fossero gravati, più che da un dovere giuridico, da un vincolo. La mancanza di fonti impedisce di conoscere quale fosse precisamente la natura di tale vincolo; alcuni autori pensano si trattasse di vincolo materiale, altri ideale. Benché il vincolo avesse, in definitiva, la funzione di garantire il rapporto tra creditore e debitore in ordine alla prestazione, non è a detto rapporto che deve riferirsi la terminologia obligatio : questa esprime la situazione personale di soggezione che, nei riguardi del creditore, colpisce il debitore e ne limita in modo eccezionale la sfera di libertà. Se è legittimo avanzare tali congetture per quanto riguarda il più antico diritto romano, è però indubitabile che nell'obligatio del diritto classico la soggezione della persona del debitore alla persona del creditore non è che un lontano ricordo che riecheggia solo nella terminologia. Sebbene ciò sia stato negato, dalle definizioni contenute nelle Istituzioni di Giustiniano (3, 13 pr.): Obligatio est vinculum iuris quo necessitate adstringimur alicuius salvandue est secundum nostrae civitatis iuro, e nel Digesto (44, 7, 3 pr.): Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis abstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel proestandum, appare che il vinculum iuris da cui il debitore è tenuto ad dandum aliquid vel faciendum vel proestandum, altro non è che l'obbligo di eseguire la prestazione. Tale obbligo trova poi espressione formale nell'affermazione che, nel processo, il creditore fa della sua ragione avente per oggetto un dare facere praestare opartere, in cui si esprime la necessitas che incombe al
debitore in ordine al dare, al facere e al praestare, ossia alla prestazione nelle varie sue configurazioni.
2. Gli elementi costitutivi dell'o. I soggetti; il «vinculum iuris». - Gli elementi dell'o. sono : il vincolo giuridico, i soggetti e l'oggetto. Il vincolo giuridico è il rapporto che intercorre tra il creditore, titolare di un diritto subiettivo in ordine alla prestazione, e il debitore, che è soggetto ad un obbligo corrispondente. L'o. è, di conseguenza, una relazione intersubbiettiva, della quale sono soggetti attivo e passivo rispettivamente il creditore e il debitore.

Si è sostenuto che, anche nel diritto moderno, il vinculum iuris in cui consiste l'o. ha l'effetto di causare una vera e propria soggezione della persona del debitore alla persona del creditore. Quale sia stata la natura del vinculum della primitiva obligatio romana, è indubitable che attualmente esso si estrinseca in un obbligo giuridico, cui si contrappone un diritto subiettivo in ordine alla prestazione. Ciò significa che ove il debitore non adempia la prestazione, dovrà sottrattare all'azione giudiziale ed eventualmente alla condanna e all'esecuzione forzata sul suo patrimonio : ma il contenuto dell'obbligo che è a fondamento dell'o. è incoercibile, in quanto il suo adempimento dipende dalla volontà del debitore, e la libertà di questi dal semplice sorgere del rapporto obbligatorio, non viene a subire alcuna limitazione. Si è anche sostenuto essere l'o. un rapporto tra il credi