forzata sul suo patrimonio : ma il contenuto dell'obbligo che è a fondamento dell'o. è incoercibile, in quanto il suo adempimento dipende dalla volontà del debitore, e la libertà di questi dal semplice sorgere del rapporto obbligatorio, non viene a subire alcuna limitazione. Si è anche sostenuto essere l'o. un rapporto tra il creditore e il patrimonio del debitore, o un rapporto tra i patrimoni del debitore e del creditore : in realtà, il patrimonio del debitore è il punto di riferimento dell'azione del creditore, ossia è quell'entità sulla quale il creditore si soddisferà in caso di inadempimento, ma, nel profilo sostanziale, l'o. altro non è che una relazione intersubiettiva, che prescinde dall'esistenza del patrimonio dei soggetti che la contraggono.
Nel rapporto obbligatorio si richiede la determinatezza dei soggetti che ne sono parte, e normalmente essi sono determinati fin dal suo sorgere : può accadere, però, che i soggetti si determinino in un momento successivo, in base a fatti o rapporti previsti al momento in cui l'o. venne in essere. In tale categoria rientrano: a) le o. ambulatorie, nelle quali diviene debitore chi di volta in volta si trova in una determinata relazione con una cosa (obligationes propter rem, servitus oneris ferendi, ecc.); b) i titoli al portatore, in cui è determinata solo la persona del debitore, mentre quella del creditore si determina dal possesso del documento; c) le offerte al pubblico, che sono rivolte a un numero indeterminato di soggetti, fra i quali, mediante l'accettazione, si determina il soggetto che diviene titolare del credito.
Il rapporto obbligatorio può avere quali parti sia due soggetti che una pluralità di soggetti. La seconda ipotesi si verifica quando a un solo creditore si contrappongono più debitori, o, viceversa, ad un solo debitore si contrappongono più creditori; in tal caso : a) l'o. può scindersi in tante o. quanti sono i creditori o i debitori (o. parziarie o semplicemente congiunte); b) l'o. non si scinde essendo indivisibile; c) l'o. non si scinde, poiché la volontà delle parti o la legge la considerano nella sua unità (o. solidali).
3. Le o. naturali. - Oltre alle o. il cui adempimento è tutelato dal diritto mediante l'azione, ve ne sono altre le quali, pur avendo contenuto patrimoniale ed essendo strutturalmente identiche alle prime, sono sforzate di azione. Viene meno, di conseguenza, in ordine ad esse, il concetto di vinculum iuris, e l'obbligo che si trova a loro fondamento si presenta come meramente sociale, etico, del costume, senza assurgere ad obbligo giuridico. Tali o. si denominano naturali e sono tenute distinte dalla o. in senso tecnico e identificate con i doveri di coscienza e con quelli imposti da convenienze sociali che abbiano contenuto patrimoniale.
Nel diritto romano classico la tipica o. naturale era costituita dai debiti e dai crediti degli schiavi, che, mancando di capacità giuridica, non potevano essere soggetti di un rapporto quale l'obligatio. In antico, probabilmente, analoga era anche la posizione dei filifamilias; ai quali, peraltro, gradatamente venne riconosciuta la
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capacità di obbligarsi civilmente. Nel diritto romano post-classico e giustinianeo, la categoria delle obligationes naturales venne ampliata e ad essa vennero ricondotti una serie di rapporti, in ordine ai quali non sorge l'obligatio, ma, come avveniva per i debiti e crediti degli schiavi, si esclude la ripetizione di quanto spontaneamente corrisposto (soluti retentio). E questo, anche nel diritto positivo italiano, il tipico effetto dell'o. naturale: essa non determina una coazione all'adempimento, ma, ove il naturaliter obligatus spontaneamente adempia, l'ordinamento giuridico sanziona tale adempimento mediante l'impossibilità di ripetere quanto corrisposto. La soluti retentio non è, però, un effetto che l'ordinamento giuridico riconnette direttamente all'o. naturale, ma che deve essere riferito all'adempimento spontaneo, fatto successivo e autonomo rispetto all'o. stessa che, in sé considerata, riceve sanzione solo dall'ordinamento sociale. Una corrente dottrinale, tuttavia, considera l'o. naturale rilevante anche sul piano giuridico; si afferma, in particolare, che il diritto, attraverso la soluti retentio, mostra di prendere in considerazione rapporti contemplati da altre norme (sociali, etiche, del costume), pur accordandovi solo una tutela più tenue di quella riconnessa normalmente al rapporto obbligatorio. Il concetto di o. naturale è delimitato sia da quello di o. civile che da quello di donazione, pur avendo l'adempimento spontaneo le caratteristiche dell'atto di liberalità : per aversi o. naturale, infatti, l'adempimento spontaneo non deve discendere da un puro scopo di beneficenza o remunerazione. L'art. 2034 Cod. civ. si richiama, anzitutto, ai doveri morali e sociali; come esempi di o. naturali si possono ricordare l'o. estinta per ingiusta sentenza di assoluzione o per mancanza di prove o per falso giuramento, l'o. del debito residuo dopo il concordato, l'o. di dotare, la conferma ed esecuzione volontaria di donazione o di disposizioni testamentarie nulle, l'o. del padre naturale di fornire gli alimenti ai figli naturali non riconosciuti, fuori dei casi previsti dall'art. 279 Cod. civ., ecc.
4. L'oggetto dell'o. : la prestazione. - Il diritto del creditore è rivolto al soddisfacimento di un interesse che concerne un bene: tale bene è la prestazione, che rappresenta l'oggetto dell'o. La prestazione si compone di un elemento personale e di un elemento patrimoniale. Il primo è costituito dal comportamento del debitore, il secondo dal risultato di detto comportamento : così, nelle o. di dare, la prestazione consiste nel comportamento del debitore, che ha per risultato di procacciare al creditore una cosa o un diritto, nelle o. di fare nel comportamento del debitore che ha per effetto di procacciare al creditore una utilità che derivi dal lavoro umano. Alcuni autori, movendo dalla premessa che l'o. sia un vincolo della persona, vedono la prestazione nel mero comportamento o atto del debitore. Altri vedono l'oggetto dell'o. nel risultato del comportamento, ossia nel bene dovuto, che è rappresentato dalla cosa nelle o. di dare, e dall'utilità prodotta dal lavoro umano in quelle di fare. La prestazione, di conseguenza, non è concepita come oggetto dell'o., ma come semplice strumento o mezzo idoneo a procacciare il bene.
I requisiti della prestazione sono: a) la patrimonialità. La prestazione deve avere contenuto economico, ossia essere suscettibile di valutazione patrimoniale. Diversamente, in caso di inadempimento, mancherebbe al creditore la possibilità di soddisfare, attraverso il giudizio, la sua pretesa sul patrimonio del debitore: l'inadempimento dell'obbligo, di conseguenza, sarebbe praticamente privo di effetti giuridici e cesserebbe, pertanto, di essere obbligo giuridico. Dalla prestazione si deve, però, distinguere l'interesse del creditore alla prestazione, che è pure requisito necessario: la patrimonialità è carattere della prestazione per sé considerata, mentre l'interesse del creditore alla prestazione, purché serio e socialmente apprezzabile, può essere anche di natura morale, etica, d'affezione (cf. art. 1174 Cod. civ.: "La prestazione che forma oggetto dell'o. deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore »). b) La possibilità. L'o. non può avere per oggetto una
prestazione impossibile. Si distinguono due tipi di impossibilità : quella assoluta o obiettiva e quella relativa. Si ha impossibilità assoluta quando la prestazione non può essere corrisposta non solo dal debitore, ma da chiunque per cause naturali (ad es., la prestazione sia perita o si riferisca a cose che non sono in rerum natura), oppure giuridiche (ad es., la prestazione si riferisca a cose extra commercium). Si ha impossibilità relativa quando la prestazione non può essere corrisposta per ragioni che riguardano il solo debitore, mentre lo potrebbe ad opera di altre persone. Solo nel primo caso l'o. non sorge, mentre nel secondo si converte nella prestazione dell'id quod interest, ossia di una indennità che rappresenti l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione originaria, o il sacrificio sostenuto per procacciarsela da altri. Anche nel caso di impossibilità assoluta, quando il creditore abbia ignorato senza sua colpa l'impossibilità, l'o. sorge trasformandosi nell'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno. L'ammontare del risarcimento, in questo caso, non rispecchia il complessivo interesse del creditore alla prestazione originaria, ma si limita solo al cosiddetto interesse negativo, ossia ai danni ed alle spese incontrate in conseguenza della fiducia riposta nella promessa del debitore. c) La liceità. La prestazione deve essere lecita, ossia non deve essere contraria alle leggi, all'ordine pubblico, alla morale, al buon costume. d) La determinatezza. La prestazione deve, infine, essere determinata o, almeno, determinabile in base a criteri ed elementi preventivamente fissati. Diversamente la prestazione stessa sfumerebbe, potendo il debitore limitarla ad una entità di nessun valore.
5. Le o. solidali. - Si hanno quando, essendo unica la prestazione, si ha una pluralità di soggetti e il rapporto è costituito in tal modo che, essendovi più creditori (solidarietà attiva), ciascuno di questi ha diritto di riscuotere l'intero, come se fosse unico creditore, oppure, essendovi più debitori (solidarietà passiva), ciascuno di essi è tenuto a prestare l'intero come se fosse unico debitore. Nel caso di solidarietà attiva, l'adempimento fatto ad uno dei creditori libera il debitore anche verso gli altri creditori; nel caso di solidarietà passiva, l'adempimento fatto da uno dei debitori libera anche gli altri. Nei rapporti interni l'o. solidale si divide tra i diversi creditori o i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi : il debitore che ha pagato, poi, può ripetere dai condebitori la parte da ciascuno di essi dovuta. La solidarietà, che può avere il fondamento nella volontà delle parti o nelle legge ed è, in generale, presunta ove si abbia pluralità di soggetti attivi o passivi, si ispira ad un rafforzamento e ad una maggior tutela del diritto di credito.
6. Le o. divisibili e indivisibili. - Le o. sono divisibili o indivisibili a seconda che la prestazione che ne è oggetto sia o meno suscettibile di essere frazionata. Divisibili sono le prestazioni di dare, sia che concernano una cosa, sia un diritto suscettibile di frazionamento in quote intellettuali (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi). Le prestazioni di dare sono, al contrario, indivisibili quando concernano un diritto non suscettibile di frazionamento (ad es., servitù, pegno, ipoteca). La prestazione di fare è indivisibile quando consta di un atto apprezzato nella sua unità, oppure pone capo a un risultato che viene considerato nel suo complesso : è, invece, divisibile quando consista in un'attività continuativa o ponga capo a risultati di lavoro valutati a quantità. La prestazione di non fare è indivisibile, in quanto per sua natura non comporta neppure in parte il compimento dell'atto vietato. L'indivisibilità dell'o., oltre che per caratteristiche obiettive della prestazione, può sussistere anche per prestazioni che di per sé la comporterebbero, quando sia stata concordata dalle parti, oppure imposta dalla legge. Effetto dell'o. divisibile è che, ove vi siano più debitori o più creditori, ciascun debitore è tenuto a prestare solo la sua parte di debito e ciascun creditore può pretendere solo la sua parte di credito. Per le o. indivisibili vige il principio che ciascun debitore è tenuto per la totalità, salvo il regresso verso i condebitori per il rimborso delle quote da ciascuno dovute, e che ciascun
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creditore può esigere l'intera esecuzione dell'o., con l'obbligo però di rivalere gli altri creditori delle loro quote.
7. Le o. alternative, facoltative e generiche. - O. alternative sono quelle in cui nel vincolo sono dedotte due o più prestazioni : tra esse una sola è dovuta e l'o. si estingue quando essa sia corrisposta. Il momento saliente di dette o. è costituito dalla cosiddetta concentrazione, in base alla quale, all'atto dell'adempimento o anche prima, in base a criteri stabiliti, si determina la prestazione dovuta. O. facoltative sono quelle che prevedono una unica prestazione, ma in cui il debitore può liberarsi dal vincolo corrispondendo una prestazione diversa.
O. generiche sono quelle in cui la prestazione non è $o b$ initio individuata, ma indicata solo per il genere cui essa appartiene, sicché si debba del genere indicato prestare una determinata quantitá. Il tipo più frequente di o. generica è quello dell'o. di dare una certa quantità determinata o determinabile di cose appartenenti a un genus.
8. Le fonti dell'o. - Fonti di o. sono quei fatti giuridici che hanno come conseguenza il sorgere del vincolo obbligatorio. Nel diritto romano esse erano, per il periodo più antico, il contratto e il delitto (Gaio, Istituzioni, 3, 88). Successivamente - si discute se ad opera dello stesso Gaio o di un autore postclassico - si considero che esistevano fatti idonei a produrre o. non riconducibili né al contratto né al delitto; sorge cosi la categoria delle varive causarum figurae che appare in un passo del Digeato $(44,7,1)$ attribuito a Gaio. Nelle Istituzioni di Giustiniano ( $3,13,2$ ) poi, ferme restando quali fonti di o. il contratto e il delitto, sono eliminate le varive causarum figurae e ad esse subentrano due nuove fonti : il quasi contratto e il quasi delitto.
Il Codice civile italiano del 1865 , all'art. 1097, enumerava quali fonti di o. "la legge, il contratto, il quasi contratto, il delitto e il quasi delitto ". Si distinguevano, cioè, le fonti di o., sull'esempio del codice francese, secondo che facevano capo alla legge, oppure a un fatto dell'uomo lecito, come nel contratto e nel quasi contratto, o illecito, come nel delitto e nel quasi delitto. Tale sistema riproduceva, sostanzialmente, quello delle Istituzioni giustiniane, aggiungendo la legge, ossia l'ordinamento giuridico, il quale però, in realtà, è la fonte prima di ogni o. e in genere di qualunque fatto giuridico e sta su un piano diverse rispetto al contratto, al delitto, al quasi contratto e al quasi delitto, i quali la presuppongono.
Nel Codice vigente si è avuto, invece, un ritorno alla tripartizione che ricorre in D. 44, 7, 1. Afferma, infatti, l'art. 1173: «le o. derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico». La modifica operata dall'attuale legislatore è stata senza dubbio felice, poiché, eliminata la legge quale fonte di o., si vuole sottolineare che, accanto al contratto ed al delitto, esistono svariate fattispecie (variae causarum figurae), a quelli non riconducibili e non riducibili a un comune denominatore, generatrici di o. Dette fattispecie, per essere del tutto anormali, non sono suscettibili di essere inquadrate in rigide categorie quali il quasi contratto e il quasi delitto.
9. L'adempimento. - E il fine cui l'o. tende e consiste nel far pervenire al creditore la prestazione: il negozio giuridico mediante il quale la prestazione perviene al creditore si denomina pagamento o solutio.
Destinatario dal pagamento è il creditore, salvo esso sia incapace di disporre o si tratti di persona colpita da sequestro. Il pagamento deve essere fatto a persona diversa ove il creditore abbia autorizzato altri a riceverlo, o la legge o l'autorità giudiziaria abbiano diversamente disposto.
La prestazione deve essere eseguita dal debitore: può, però, essere corrisposta da un terzo ove il creditore non abbia fatto affidamento sulle qualità personali del debitore, come, ad es., avviene in talune o. di fare. Il terzo, che ha effettuato validamente il pagamento, subentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto ed a lui competono verso il debitore gli stessi diritti che spettavano al creditore.
Il tempo e il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita variano, secondo la natura dell'o., la volontà delle parti, le disposizioni che, in difetto di questa, detta la legge.
Garanzie dell'o. sono, oltre i mezzi che in generale predispone l'ordinamento giuridico, la pena convenzionale e l'arra, che sono rivolte a liquidare convenzionalmente e preventivamente l'ammontare dei danni che al creditore deriverebbero dall'inadempimento. Il debitore, accanto all'obbligo di eseguire la prestazione, si impegna a corrispondere al creditore una somma più elevata del valore della prestazione ove si renda inadempiente: in tal modo l'o. viene rafforzata, poiché il pericolo di dover corrispondere la penale esercita una pressione psicologica sulla volontà del debitore in ordine all'adempimento.
10. L'inadempimento. - Si ha quando la prestazione non venga corrisposta in tutto o in parte. L'inadempimento, oltre che dall'impossibilità della prestazione, può derivare dalla volontà del debitore. Tale circostanza importa l'imputabilità del debitore, cui consegue la responsabilità per il risarcimento del danno, che assume diversa intensità a seconda che ne sia presupposta la volontà cosciente del debitore di non adempiere l'o. (dolo), oppure solo un difetto di diligenza (colpa). Il debitore incorre in responsabilità per il risarcimento del danno anche quando sia a lui imputabile un colpevole ritardo nel corrispondere la prestazione (mora solcendi); e del pari incorre in responsabilità il creditore ove sia a lui imputabile un colpevole ritardo nel riceverla (mora accipierdi).
11. L'estinzione dell'o. - L'o. si estingue, anzitutto, ove raggiunga la sua destinazione economica, ossia quando la prestazione pervenga al creditore. Il modo più comune e normale di estinzione dell'o. è, quindi, il pagamento. Vi sono, però, altre cause idonee ad estinguere l'o., fra cui le principali sono: a) la novazione, che si verifica quando una nuova o. subentra ad una precedente che rimane estinta. Si ha novazione soggettiva quando la nuova o. sia diversa, rispetto alla precedente, per il mutamento della persona del debitore o del creditore; si ha novazione oggettiva quando nella nuova o. rimangono invariati i soggetti mentre muta la prestazione. Presupposto della novazione è il consenso del creditore, per il quale la nuova o. vale come adempimento della precedente. Requisiti necessari per la novazione sono: una precedente o. alla quale subentra la nuova; una o. nuova che estingua l'antica; l'intenzione di novare (animus novandi), b) La compensazione. Quando un soggetto sia nello stesso tempo debitore e creditore di un altro, se le partite di dare e avere siano della stessa misura si elidono interamente: ove non siano della stessa misura si elidono parzialmente fino a concorrenza della quantità minore. Tale fenomeno si denomina compensazione ed opera un'estinzione totale o parziale dell'o. La compensazione può derivare dalla legge, dalla volontà delle parti o essere pronunciata dal giudice. Perché essa abbia luogo si richiede che le prestazioni siano omogenee, ossia che abbiano per oggetto cose fungibili, in modo che siano sostituibili; che i crediti siano liquidi, cioè ne sia incontroversa l'esistenza e determinato l'ammontare; che detti crediti siano esigibili, ossia che il creditore senza alcuna limitazione possa richiederli in giudizio; che le o. siano reciproche, ossia che un soggetto sia ad un tempo creditore e debitore nei riguardi di un altro. c) La remissione. E un atto mediante il quale il creditore dispone del proprio diritto liberando il debitore dal vincolo obbligatorio senza aver ricevuta la prestazione. d) La confusione. Presupposto per l'esistenza del rapporto obbligatorio è l'esistenza di due soggetti, debitore e creditore. Quando la posizione di debitore e di creditore venga a far capo alla stessa persona, l'o. si estingue.
Bibl.: E. Betti, La struttura dell'o. romana e il problema della sua genesi, Camerino 1919; G. I. Luzzatto, Per un'ipotesi sulle origini e la natura delle o. romane, Milano 1934; M. Giorgianni, L'o., Catania 1942; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II e III, Milano 1947; L. Baroni, La teoria generale delle o., 3 voll., ivi 1948; F. Pastori, Profilo dogmatico e storico dell'o. romana, ivi 1920; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1920, p. 427568.
Franco. Pastori
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(per cortesia di mons. A. Giovannetti)
Oberammergau - Panorama.
OBED (ebr. 'Öbhēdh "servitore»). - Nome di alcuni personaggi del Vecchio Testamento.
1. Figlio di Booz e Noemi e nonno di David (Ruth 4, 17.21.22; I Par. 2, 12).- 2. Uno dei « valorosi n nell'esercito di David (ibid. 11, 47). - 3. Discendente del patriarca Giuda nella linea di Ierameel (ibid. 2, 37). - 4. Levita, figlio di Semeia e discendente di Core, cui spettava l'ufficio di portinaio del Tempio (ibid. 26, 7). - 5. Capo militare al tempo di Ioiada; cooperò alla congiura contro Athalia in favore del piccolo Ioss (II Par. 23, 1). - 6. Padre di Gasi, che capeggio la ribellione dei Sichemiti contro Abimelech (ebr. 'Ebhedh; Iudc. 9, 26.28.30). Angelo Penna
OBEDEDOM ("servitore del [dio] Edom "). - Filisteo nativo di Geth (v.), abitante nei pressi di Gerusalemme e forse "guardia del corpo" di David (II Sam. 15, 18). Doveva essere uomo giusto e pio se David pensò di collocare in casa di lui l'arca dell'alleanza dopo la sciagura toccata a Oza (v.) durante il trasporto di essa da Cariathiarim a Gerusalemme. Di fatto, bastarono tre soli mesi per accorgersi che Dio benediceva quella casa. E allora David, ripreso animo, introdusse l'arca nel proprio palazzo (ibid. 6, 6-15; I Par. 13, 12-14).
Da non confondere con un levita contemporaneo, egli pure chiamato O., della famiglia di Core, citarista e custode nel tabernacolo eretto da David (I Par. 15, 18.21; 16, 5) : i suoi discendenti perduravano nell'ufficio ancora al tempo di Amasia (II Par. 25, 24).
Un terzo O. (che taluni identificano con il precedente), levita della famiglia di Merari ed egli pure custode al tempo di David, è nominato in I Par. 16, 38.
Gino Bressan
OBERAMMERGAU. - Villaggio delle Alpi bavaresi, nell'arcidiocesi di Monaco, celebre per le sue rappresentazioni sacre della Passione di Nostro Signore (a Passionsspiele "), che ebbero origine da un voto fatto dagli abitanti nel 1633, durante la guerra dei Trent'anni. Decimati da una pestilenza, che allora infieriva in tutta la Baviera superiore, i superstiti abitanti di O. si raccolsero davanti alla Croce del villaggio e si impegnarono, con solenne voto espiatorio, a far rivivere in umiltà, per edificazione propria e degli altri e per contrizione dei cuori, la tragedia della Passione ogni dieci anni».
Da una prima partecipazione indiscriminata di tutti gli abitanti alle recite, si rese necessario, con il tempo, fissare alcune norme per la scelta degli interpreti principali. Anche oggi la maggior parte di questi ultimi discende dalle famiglie che eminero il voto nel 1633. L. e Passionsspiele hanno rivelato in tre secoli veri grandi attori, che seppero dar vita a personificazioni rimaste famose. Basti ricordare il Cristo impersonato da Flunger nel 1850 , ammirevole per recitazione ed azione scenica; da Joseph Mayr (1870-80-90) e da Anton Lang (1900-10-22): celebre, il primo, per la sua regale figura, mentre il secondo seppe rendere con grande efficacia lo spirito di dolcezza e di umiltà del Redentore. Il terzo della rappresentazione (che ebbe successive manipolazioni), la sua regia, il disegno degli scenari, la confezione dei costumi, la composizione od esecuzione della musica, sono dovuti agli abitanti del villaggio. Perfino l'architetto del nuovo teatro (1930) è di O. Il carattere di "voto" della rappresentazione è stato gelosamente conservato. E noto che furono respinte somme favolose offerte da magnati americani per filmare lo spettacolo o per farlo eseguire altrove. La fama di O., oltre i confini della Germania, data dalla metà del secolo scorso. Le rappresentazioni vanno da giugno alla fine di sett. con tre "quattro recite settimanali (ogni recita dura l'intera giornata).
Nelle Passionsspiele di O. si nota una emotivita fresca ed ingenua, una recitazione vergine di scuole ma non meno consapevole, una forza di mozione degli affetti primitiva, ma efficace e delicata. Ma le rappresentazioni vanno misurate e giudicate soprattutto sotto il profilo dell'originario e conservato carattere popolare. - Vedi tav. I.
Bibl.: L. Park-Richards, O., its Passion-Play and players, Londra 1895; Langs Fährer, O. und sein Passionsspiel, Monaco 1910; O. Guensler-A. Zovink, O., Berülmtes Dorf, Berülmte Gäste, ivi 1950.
Alberto Giovannetti
OBICINI, Tommaso. - Palestinologo e arabista francescano, n. a Noni, diocesi di Novara, e perciò chiamato Tommaso da Novara, m. a Roma il 7 nov. 1632.
Guardiano di Aleppo nel 1613 e 1619 , fu inviato da Paolo IV al Sinodo dei Caldei (Amida 1616) per trattarne l'unione con Roma. Dal 1620 al 1622 fu custode di Terra Santa e ricuperò dai Turchi i santuari di Nazaret e S. Giovanni in Montana. Nel 1622 istituì a S. Pietro in Montorio

(fab. Hera Schumacher)
Oberammergau - Una via del paese.
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un collegio per i missionari di Oriente, dove studiassero Parabo. Collaborò pure alla nuova versione araba della Bibbia.
Opere principali : Ordo processionis... Jerosolymis per ecclesiam S.mi Spulchri (Venezia 1623; Gerusalemme 1855, 1896, 1925); Processio ad praesepe in Bethlehem (Venezia 1623; Gerusalemme 1885; Roma 1926); Pia enarratio de redemptione templi S. Ioannis Bopr. in montanis Iudae et ordo processionis (ivi 1623, 1786; Genova 1835; Roma 1926); Quomodo... Nazareth ecclesiam p. Th. O. recuperaverit.... una cum processione (ivi 1623 e più volte); Grammatica Arabica Aǵrumia appellata (ivi 1631); Thesaurus Arabico-Syro-Latinus (ivi 1636); Aegyptiorum linguae rudimenta (ed. A. van Lantschoot, Lovanio 1948).
Bibl.: Wadding, Annales, XXV, pp. 164-201; id., Scriptores, pp. 216-17; Sbarales, III, pp. 136-37; B. Spila, Mem. stor. della prov. riformata romana, I, Roma 1890, p. 601 sg.; II, Milano 1806, pp. 12 sg., 52, 48-56; A. Kleinhans, Hist. studii linguae Arabicae.... Quataichl 1930, pp. 57-72 e passim; A. van Lantschoot, Un précurseur d'Athanase Kircher: Thomas O. et la - Scala -, Vat. Copte 71, Lovanio 1948.
Arduino Kleinhans
OBIEZIONE DI COSCIENZA. - Si chiama o. di c. l'atto con cui il cittadino ricusa di obbedire all'ordine dell'autorità pubblica per la prestazione dell'ordinario servizio militare o per la mobilitazione in caso di guerra, opponendo motivi personali di coscienza, i quali sogliono essere religiosi, morali e umanitari. Questa potrebbe avere per sé un senso più ampio di quello descritto. Nulla, infatti, si opporrebbe a denominare o. di c. qualsiasi resistenza alle ingiunzioni dell'autorità pubblica per ragioni morali, specialmente se questa sorpassa i limiti della sua potestà. In senso largo obiettori di coscienza furono, ad es., i martiri. Tuttavia solo impropriamente oggi potrebbe ad essi essere attribuita tale denominazione, essendo il significato dell'espressione ristretto alla resistenza passiva contro il servizio militare.
Inoltre, per aver ben chiaro il nodo della questione morale che l'o. di c. solleva, occorre distinguere l'opposizione fatta per motivi generali, dai quali deriva la condanna assoluta dell'uso delle armi in qualsiasi supposizione, dall'opposizione fondata su motivi particolari, ad es., la creduta ingiustizia di un determinato conflitto. Sebbene anche la seconda sia sostanzialmente una o. di c., tuttavia con tale denominazione s'intende soltanto la prima, della quale pertanto sarà unicamente trattato.
L'o. di c. è cosa piuttosto recente.
Essa ha trovato il terreno propizio alla sua nascita nel soggettivismo individualistico, introdotto dalla riforma protestante, i cui principali promotori, fondandosi su alcuni testi della S. Scrittura, interpretati con il criterio soggettivista, hanno dichiarato immorale e illecita qualsiasi guerra e conseguentemente non permessa la cooperazione con la prestazione del servizio militare, e in modo più generale hanno sostenuto il principio della personale ispirazione, la quale doveva servire come piedistallo all'elevazione della persuasione soggettiva, a criterio unico della vita morale. Nel fatto, alcune sette protestanti, riannodandosi a questi presupposti, hanno adottato il principio della non resistenza al male, e, dichiarando illecito ogni ricorso alla forza, perché causa la morte del prossimo, proibita dal V comandamento, hanno elevato a principio religioso la disobbedienza alle leggi di coscrizione, particolarmente in caso di guerra. Tali sono i Mennoniti, Dunkers, Schvenkenfelders, Shakers, Quacqueri, Figli di Jehova, ecc.
L'origine protestante dell'o. di c. può essere dimostrata mediante qualche statistica, sebbene imperfetta. Dal 1914 al 1915 furono giudicati nella Svizzera 350 obiettori di coscienza, dei quali 206 inrocarono motivi religiosi, 77 morali, 67 politici; però quasi tutti di religione protestanti. Durante l'ultima guerra mondiale il Canadà ha avuto 10.700 obiettori, tra i quali 28 soltanto profes-
savano la religione cattolica. Nel medesimo periodo gli Stati Uniti ebbero 30.000 obiettori, la maggior parte dei quali proveniva dalle sette dei Mennoniti e dei Quacqueri, e soltanto 150 dalla comunità cattolica.
A rinforzare, tuttavia, l'odierno movimento astensionista, oltre le sette dissidenti, hanno concorso le correnti pacifiste e umanitarie, le quali hanno svolto un'intensa propaganda contro la guerra e in favore della pace, suscitando dappertutto obiettori di coscienza, anche nei paesi latini, dove fino a poco tempo addietro si potevano dire sconosciuti. L'atteggiamento dell'autorità pubblica verso l'o. di c. è diverso. Inghilterra, Australia, Canadà, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia la riconoscono legalmente e hanno elaborato uno statuto speciale, più o meno liberale, verso gli obiettori. In alcune legislazioni viene accolta soltanto la o. di c. per motivi religiosi, come negli Stati Uniti; in altre per qualsiasi motivo, come in Inghilterra, e gli obiettori vengono assegnati ai servizi sussidiari o ai lavori ordinari. Negli altri paesi non è riconosciuta e gli obiettori sono puniti con sanzioni varie per rifiuto di obbedienza.
La dottrina cattolica, unanime nel respingerla sino a poco tempo addietro, particolarmente dopo la seconda guerra mondiale si è divisa in doppia corrente. Per avere un quadro esatto occorre presentare gli argomenti delle due opinioni opposte, per poi dedurne le conclusioni definitive. I motivi ai quali si appoggia l'opinione favorevole all'o. di c. sono di ordine religioso e morale; non manca però in essi una tinta di umanitarismo pacifista.
Sotto l'aspetto religioso, ci si osserva che l'uso della forza, e conseguentemente anche la guerra, è contrario al precetto divino della non resistenza al male, della carità verso il prossimo e allo spirito di mitezza, che pervade il Discorso della montagna, nel quale è racchiusa la più squisita essenza del cristianesimo. Inoltre esiste il V comandamento non ammazzare, che tanto l'individuo quanto lo Stato sono chiamati ad osservare. A confortare queste posizioni viene invocata la tradizione della Chiesa primitiva, la quale sarebbe stata contraria al servizio militare, e si citano, come rappresentanti di tale tradizione, Tertulliano, Lattanzio e Origene con qualche caso di resistenza militare dei cristiani.
Sotto l'aspetto morale i motivi sono derivati o dal diritto della coscienza soggettiva o dall'obiettiva immoralità della guerra, specialmente moderna. La coscienza, secondo la morale cattolica, è il criterio ultimo e prossimo della moralità dell'atto, che l'uomo deve seguire sempre, anche nella supposizione che sia erronea, pena la caduta in una colpa morale a lui imputabile. La coscienza crea, dunque, un'obbligazione, alla quale, si soggiunge, va congiunto un diritto, essendo dovere e diritto relativi, che l'autorità pubblica deve rispettare. L'obiettore ha, dunque, il diritto di essere rispettato e di far valere la propria contrarietà al servizio militare, ricusando obbedienza all'ordine del potere civile.
Tanto più, si aggiunge, che la guerra moderna, a causa degli immensi mali che produce e della loro sproporzione con il diritto che con essa s'intenderebbe difendere, deve riputarsi in ogni caso ingiusta, e poiché la cooperazione all'ingiustizia è moralmente illecita, lecita diventa la resistenza alla chiamata alle armi e alla prestazione del servizio militare, che non ha altro scopo se non preparare ai futuri conflitti. Non si deve dimenticare poi come la suprema autorità della Chiesa abbia più volte riprovata la coscrizione obbligatoria e come i moralisti abbiano da parte loro definito le leggi relative quali leggi penali, che non obbligano in coscienza. L'obiettore
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di coscienza pertanto si opporrebbe legittimamente all'ingiunzione dell'autorità pubblica.
Il principio, invece, sul quale si appoggia la tesi contraria, è duplice; la strumentalita dell'uso della forza, l'esigenza del bene comune. L'uso della forza, e per conseguenza la guerra (v.), non è per sé né buono né cattivo, ma deriva la sua moralità dal fine cui è diretto. Se il fine è la difesa del diritto individuale o sociale, è giusto, in caso contrario è ingiusto. Da questa esatta impostazione, imperniata sulla natura strumentale della violenza, si deduce che l'uso delle armi è per se stesso indifferente; se tale non fosse non sarebbe nemmeno lecito il mantenimento di una polizia armata per la tutela dell'ordine interno. Tale conclusione non è cambiata per il fatto che la guerra moderna sia più dannosa di quelle passate, poiché il diritto rimane sempre il massimo bene sociale di ordine morale, la cui lesione non può essere eguagliata da nessun male di ordine materiale. Come tale deve essere tutelato e difeso, e tale difesa, fin quando nella società internazionale non esisterà una autorità superiore capace di provvedervi, spetterà agli Stati. Ad ogni modo, ammessi i mali immensi che vengono causati dalle guerre moderne, non si potrà mai negare il diritto di legittima difesa, e quindi, se la guerra offensiva può dirsi ingiusta, non si può pronunciare eguale giudizio per quella difensiva, giacché vim vi repellere omnia iura permittunt. Ora, se l'uso delle armi può essere legittimo in un solo caso, come indubbiamente è quello della legittima difesa, legittima e doverosa rimane la prestazione del servizio militare e l'o. di c. perde qualsiasi fondamento obiettivo.
Inoltre, il bene comune richiede che il cittadino, che partecipa di tutti i beni della vita collettiva, questa vita poi difenda in caso di necessità contro i nemici che la insidiano sia all'interno sia all'esterno. I diritti della collettività sono d'altra parte più forti dei diritti individuali, i quali a quelli devono cedere, quando le superiori esigenze del bene sociale lo richiedono. L'uomo deve, dunque, essere disposto al sacrificio del suo bene personale per difendere l'esistenza, la libertà e l'unità della compagine sociale cui appartiene. La conclusione è, pertanto, la medesima: finché la patria non diventa un nome vano, è doveroso prestarle il servizio necessario alla sua difesa.
Contro questa tesi lineare non vale far ricorso ai consigli evangelici, i quali, diretti alla santificazione individuale e suggeriti in vista di una ricompensa ultraterrena delle rinunzie accettate per la loro osservanza, non possono egualmente essere applicati alla vita sociale, poiché questa non ha una vita futura, dove possa ricevere la ricompensa delle rinunzie incontrate. Il precetto della non resistenza al male non può essere applicato senza che il delitto resti impunito e l'ordine sconvolto. Deve anzi essere sottolineato che l'autorità pubblica non ha la facoltà di fare tali rinunzie, poiché con esse lederebbe i diritti dei sudditi, la cui difesa è il suo supremo dovere.
E chiaro inoltre che al comandamento non ammazzare non può essere attribuito il senso assoluto datogli dagli obiettori di coscienza. Indubbiamente l'uomo ha un diritto sacro alla vita, e tuttavia si dànno casi in cui esso perde di forza dinanzi alle esigenze di un diritto superiore. Tale è certamente il caso della legittima difesa individuale contro un ingiusto aggressore, la quale può, per sentenza comune ai teologi cattolici, arrivare sino all'uccisione dell'avversario. Anche lo Stato possiede il diritto di legittima difesa e quindi può legittimamente provocare la morte dei suoi avversari, senza che perciò venga luso il V comandamento. In quanto all'opposizione della Chiesa primitiva al servizio militare, è accertato ormai solidamente che i Padri non gli furono contrari per principio religioso, ma ne consigliarono qualche volta l'abbandono a causa dei pericoli morali che i cristiani incontravano nel suo esercizio. I tre nomi, che si sogliono citare, non formano la tradizione, diversamente orientata. Dalla storia poi risulta che i cristiani prestarono servizio nelle armate degli imperatori pagani, senza scorgervi
alcuna contrarietà con la loro professione religiosa, finché non si volle ad essi imporre il culto idolatrico.
L'argomento dedotto dal presunto diritto della coscienza soggettiva è internamente viziato dall'equivoco del moderno soggettivismo morale. Nessun dubbio che la coscienza è norma di condotta, alla quale l'individuo ha il dovere di conformarsi, anche nella supposizione che il suo giudizio pratico sia erroneo. Tale obbligazione però, quando la coscienza è soggettiva, non è accompagnata dal diritto, come falsamente si afferma, di tradursi in pratica nella vita sociale, in seno alla quale, sia per la certezza del diritto, sia per il mantenimento dell'ordine, non può avere valore se non la norma obiettiva o naturale o positiva. Chi si trova in errore, accolto in buona fede, ha soltanto il diritto di non essere disturbato nella sua vita privata e di non essere forzato a cambiare opinione; ma, quando opera socialmente, la norma soggettiva deve cedere a quella obiettiva di giustizia. Se cosi non fosse, verrebbero divelti i cardini sui quali riposa la vita sociale, poiché, se si ammette, anche per il solo caso dell'o. di c., la facoltà della coscienza soggettiva di farsi valere, opponendo un rifiuto di obbedienza all'ordine dell'autorità, essendo il principio generale, dovrebbe riconoscersi l'esistenza della medesima facoltà riguardo a qualsiasi disposizione, il cui valore obbligante verrebbe, in ultima analisi, a dipendere dall'accettazione dei sudditi. E questo condurrebbe direttamente all'anarchia.
Non ha maggior valore probativo l'argomento appoggiato sulla condanna della coscrizione obbligatoria. Ammessa la piena legittimità della condanna, nel giudizio conclusivo non si può prescindere dal fatto che oggi tutte le nazioni mantengono eserciti permanenti e che, quindi, non è possibile per una di esse rimanere inerme se vuole provvedere alla propria sicurezza. La necessità e la difettosa organizzazione della società internazionale impongono, in questo caso, di essere armati, né l'autorità pubblica potrebbe agire altrimenti, senza venir meno al proprio ufficio. In vista, dunque, del superiore bene sociale anche il cittadino ha il dovere di sottomettersi ai suoi ordini, prestando il richiesto servizio militare. E da osservare, inoltre, che le leggi di coscrizione possono dirsi in qualche modo penali soltanto rispetto all'ordinario servizio militare e non mai riguardo a una mobilitazione indetta per respingere un'aggressione ingiusta. Non merita soffermarsi sulla presunta ispirazione messianica di alcuni obiettori di coscienza. Il diritto e il dovere non si possono stabilire e misurare col criterio vago e oscuro, dedotto da un falso e nebuloso misticismo. Raccogliendo il frutto di questo esame critico, si può concludere con la tesi tradizionale che l'o. di c. non trova alcun sostegno né nella morale, né nel diritto, e quindi va respinta come disobbedienza imputabile all'obiettore e punibile a termini di legge. Ciò non impedisce, tuttavia, che l'autorità pubblica, per motivi pratici, possa tollerarla, regolandola legalmente.
Bibs.: J. Loderos, Guerre et service militaire devant la morale catholique, Bruxelles 1934: J. Graham, Conscription et conscience, Parigi 1933: Y. de La Brière, Le droit de juste guerre, ivi 1938, pp. 85-96; A. De Sores, Service militaire et conscience catholique, ivi 1948; J. Ude, Du sollst nicht töten, Dornbirn 1948; A. De Sores, Le problème de l'objection de conscience, in Revue de l' Action populaire, apr. 1950, pp. 231-54; A. Messineo, L'o. di c., in Cro. Catt., 1950, t. pp. 361-69; C. 1. c., L'o. di c., in Vita sociale, pron. febbr 1950, pp. 15-23; marzo-apr. 1950, pp. 11-18; P. Lorson, Un chrétien peut-il être objecteur de conscience?, Parigi 1950; C. Malm, Pervore di discussione sulla guerra e coll'o. di c., in La Scuola catt., 78 (1950), pp. 169-91.
Antonio Messineo
OBITUARIO. - Registro per uso paraliturgico, assai diffuso nel medioevo e perpetuatosi fino ad oggi, contenente la data di morte, il nome e la dignità dei defunti di cui presso le comunità religiose (capitoli, monasteri, collegiate, parrocchie) si fa la commemorazione nel giorno anniversario. A tal fine la data si limitava il più delle volte a indicare il nome e il giorno del trapasso, prescindendo dall'anno; in tempi più recenti ai dati schematici suddetti si sono aggiunte notizie sulla vita e i meriti del trapassato.
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Obiturato - Il Murtyrologium benefactorum Busilicae Vaticanae (secc. xili-xiv) ed. de P. Egidi, Roma 1908, p. 280 - Vaticano, Archivio capitolare di S. Pietro, 56 H. f. 183 .
L'uso dei suffragi per i defunti, attestato fin dai primi tempi della Chiesa, ebbe una delle sue manifestazioni liturgiche nella lettura quotidiana dei dittici (v.), che vennero però scomparendo verso il sec. v. Dell'età immediatamente successiva non si hanno documenti, ma è logico supporre che i dittici fossero sostituiti da liste similari. Più tardi si trovano Sacramentari che recano in margine e negli interlinei del Canone alcune note obituarie, il cui numero aumentava via via che la commemorazione si estendeva ad altri defunti. Questa circostanza aveva già indutto verso la metà del sec. viII a trasformare le commemorazioni collettive, fatte ormai quasi sempre senza la lettura dei nomi, in commemorazioni individuali, distribuite secondo i giorni anniversari. Cominciò da allora l'uso (protrattosi per molto tempo: cf. come esempio caratteristico il Martirologio dei SS. Ciriaco e Niccolò in Via Lata in Roma [Bibl. Vallicelliana, ms. F. 85 : inizio sec. xI; note obituarie fino inizio sec. xv]) di aggiungere le note obituarie o nei Martirologi (v.), dando spesso origine ad interpolazioni perpetuatesi di copia in copia, o nei calendari. Finalmente verso il sec. ix si sentl la necessità di creare per gli elenchi dei defunti libri oppositi, gli o. veri e propri, che presero, come già i Martirologi di cui costituirono il più delle volte un supplemento, la forma di calendari.
Il termine o., prevalso nell'epoca moderna insieme a "necrologio", è piuttosto raro nel medioevo : più spesso si trova liber obituum, necrologium, liber defunctorum, o addirittura, benché impropriamente, martyrologium, halendarium; comune è pure la denominazione di liber regulae per il fatto che nei monasteri martirologio ed o. venivano letti durante la recita di "prima" insieme a un capitolo della regola. Sembra invece improbabile che si riferisca ad o. il termine di liber vitae (cf. quello aggiunto al Sacramentario sublacense del sec. XI: Roma, Bibl. Vallicelliana, ms. B. 24), che doveva piuttosto designare, come i libri confraternitatis, un elenco di vivi.
Le liste nominative degli o. comprendevano, accanto
ai personaggi illustri (autorità ecclesiastiche e politiche) e ai membri defunti della comunità, i benefattori, e spesso anche membri di altre comunità, legate con la prima da un sistema di associazione spirituale per cui si comunicavano reciprocamente (tramite le litterae confraternitatis) i nomi dei confratelli morti, con lo scopo di estenderne il suffragio. Tale pratica, già in uso nel sec. viII, si diffuse soprattutto dal x in poi. Principalmente dal sec. xII i monasteri, per integrare le liste già trasmesse, adottarono i cosiddetti "rotoli dei morti " che un monaco (rotularius o anche baiulus, tabellarius, ecc.) portava in giro per i monasteri confederati. I rotoli recavano in alto la notizia del decesso; di seguito l'incaricato di ciascun monastero segnava la data in cui riceveva la comunicazione e spesso aggiungeva una preghiera o un breve elogio del defunto (cf. M. Schrott, De confraternitatibus a canonia Neocellensi cum aliis monasteriis initis, in Ordo canonicus, I [1946], pp. 117-41). Gli elenchi dei benefattori erano invece legati alle numerose donazioni pro anima, fatte coni il preciso scopo di ottenere i suffragi.
Gli o., di cui moltissimi ancora inediti, costituiscono una fonte documentaria di primo ordine per la storia locale, lo sviluppo delle comunità religiose, la topografia, la cronologia, la datazione di codici liturgici.
Bisc.: fonti : o. italiani in Fonti per la storia d'Italia a cura dell'Ist. stor. ital., voll. 44 sg. (Roma 1908, 1914), 36 (ivi 1922), 83 (ivi 1941): particolarmente per il Piemonte Historiae patriae monumenta, Scriptores, III, Torino 1848; inoltre G. Borghetto, I necrologi del Capitolo d'Ycrea (Bibl. della soc. storica subalpina, 81, 1), ivi 1925; M.-H. Laurent, I necrologi di S. Domenico in Camporegio, Siena 1937, ecc. O. francesi in Recueil des historicos de la France dell'Académie des Inscriptions. Obituaires, 3 voll., Parigi 1902-73. O. tedeschi in MGH, Necrologia, 3 voll., Hannover-Berlino 1888-1920. più Libri confraternitatum S. Galli, Augiensis, Fabariensis, ivi 1884. Gli o. belgi sono stati catalogati dalla Commission royal d'histoire de l'Académie Royale de Belgique, Inventaire des obituaires belges, Bruxelles 1899; U. Berlière ne ha dato una Liste supplementaire, in Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique, 72 (1903), pp. IxxxiliCxir. Cf. per altre edizioni A. Potthast, Bibl. historica medii aevi, II, 2* ed., Berlino 1896, pp. 807-42. Si aggiungano le raccolte degli Ordini religiosi, come i Necrologia pubblicati negli Abal. francisc., VI e VIII, Quaracchi 1917 e 1946. Studi: G. Zappert, Über sogenannte Verbrüderungsbücher u. Nehrologien im Mittelalter, in Sitzungab. der h. Akad. der Wissensih. zu Wien, Philos. histor. Klasse, 10 (1833), pp. 417-64 e 11 (1834), pp. 3-43; F. X. Wegels, Zur Literatur und Kritik der fränkischen Nebrologien, Nördlingen 1864; L. Delisle, Rouleaux des morts du IXe au XVe siècle, Parigi 1866; A. Molinier, Les obituaires français au moyen dge, ivi 1890; A. Ebner, Die blästerlichen Gebetsverbrüderungen bis zum Ausgangs des havoling. Zeitalters, Ratisbona 1890, pp. 130134; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des 17. Jahrhunderts, I, 7* ed., Stoccarda e Berlino 1904, p. 69 sg.; H. Leclercq, Obituaire, in DACL, XII, II, coll. 1834-37.
Alessandro Pratesi
OBLATE, CERIMONIE delle : v. OFFERTORIO.
OBLATI e OBLATE. - Erano così chiamati i bambini consacrati a Dio in un monastero, dai propri genitori, e quegli adulti che nel tardo medioevo offrivano a scopo ascetico se stessi, i loro servigi e le loro sostanze a un monastero, a un ospedale o a una chiesa.
1. L'obliazione dei bambini. - La consuetudine invalsa tra i genitori cristiani, almeno sin dal sec. iv., di offrire a Dio i propri figli per destinarli in perpetuo al suo servizio, oltreché essere suffragata dall'esempio della tipica offerta del piccolo Samuele (I Sam. 1, 28), era conforme ai diritti che la "patria potestas" romana e, in seguito, il "mundio" germanico riconoscevano ai genitori sui propri figli. S. Gregorio di Nazianzo accenna con piacere di essere stato offerto a Dio appena nato (cf. Carm. de colpo, vv. 424-34: PG 37, 1001-1002); s. Girolamo ricorda a Leta che sua figlia Paola è a Dio "oblata" (Epist., 107, ad Laetam, 6: PL 27, 874); Salviano parla di "monachus ab incunabulis" (Ad ecclesiam, II, 4: PL 23, 192) e della diseredazione dei figli offerti a Dio: «indigni iudicantur haereditate, qui digni fuerunt consecratione» (op. cit., III, 4 : ibid., col. 209), concetto che si trova pure nella Regula Magistri (cap. 91: PL 88, 1044) e che verrà ripreso e codificato da s. Benedetto. Ma già sin dal suo tempo s. Girolamo accenna all'abuso di « miseri parentes»
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(fot. Enc. Catt.)
Oblati e Oblate - Il piccolo Mauro offerto a s. Benedetto dai genitori e ammesstato dal Santo. Miniatura del cod. Vat. lat. 1202, f. $114^{2}$ (II metà sec. xI), contenente la Vita s. Benedicti, s. Mauri et s. Scholasticae, sotto forma di lezionario.
che offrivano a Dio creature deformi (Epist., 130, ad Demetriadem, 6: PL 22, 1111), abuso che s'inveterò con i secoli, come si rileva dalla lettera premessa dall'abate Ulrico (o Udalrico) di Cluny (m. nel 1093) alle sue Consuetudines Cluniacenses (PL 149, 635-36).
L'oblazione dei bambini d'ambo i sessi a monasteri fu presto disciplinata dalle regole monastiche dei secc. IVVI : a) in Oriente et provvide innanzitutto s. Basilio nella cosiddetta Regola grande: i bambini orfani dovranno essere ricevuti senz'altra formalità, gli altri invece saranno offerti innanzi a testimoni; potranno essere ammessi alla - castitatis professio s, solo se avranno \& aetas rationis complementum s, cioè non prima dei 16 - 17 anni e la professione si dovrà fare innanzi a testimoni. Si prescriverà poi di ospitarli ed educarli in case separate dal monastero, cioè nei - metochia s posti fuori della cinta monastica. Il diritto bi