ed anche non consigliato da un vero delitto; il CIC è in favore dell'inamovibilità, perché più consona alla natura dell'istituto. 3) Sessuari se sono affidate al clero secolare, o religione se sono rette da religiosi. Quasi sempre queste p. sono incorporata pleno iure ad una famiglia religiosa; nel dubbio la p. si presume del clero secolare. 4) Territoriali, se alla giurisdizione del parroco è affidata una porzione di territorio diocesano con determinati confini e con competenza ordinaria su tutti i fedeli che abitano tale territorio, o personali, se la potestà del parroco è limitata ad un certo numero di famiglie o di individui, i quali sono uniti o per ragione della lingua o per comune origine o perché ascritti ad un medesimo rito. 5) Matrici o filiali, di cui le prime conservano prerogative onorifiche sulle seconde, le quali derivano dalle matrici per una convenzione o per consuetudine.
III. Nativra GIURIDICA. - Gli elementi della p. sono : la chiesa, l'ufficio ecclesiastico, il territorio e la popolazione. Tra essi emerge la chiesa in cui si esercita il culto e si amministrano i Sacramenti. Connesso con la chiesa è l'ufficio ecclesiastico, cioè il complesso di diritti e doveri che sono esercitati dal titolare con potestà ordinaria. Il territorio determina la circoscrizione della potestà parrocchiale e costituisce una chiara determinazione della popolazione: questo elemento fu definito dal Concilio di Trento nei suoi rapporti giuridici. Però anche oggi si possono avere p. che prescindono dal territorio. La p. è una persona giuridica; alla sua formazione concorrono tre elementi : la chiesa, a cui si riferiscono i diritti spirituali e temporali della p.; il beneficio, costituito dai redditi di proprietà della chiesa, o da determinate obiezioni che spettano al parroco come retribuzione del suo lavoro; la fabbriceria, che viene istituita per la manutenzione e conservazione della chiesa. In generale questi tre elementi costituiscono un'unica persona morale, ma nel corso della storia non sempre si ebbe tale unione; alcune volte si ebbero tre distinti enti. Il CIC suppone questi tre elementi in un'unica persona giuridica. La fabbriceria (v. fabbrica e fabbriceria), poi, viene considerata piuttosto come un organo della p. che come un ente a sé (can. 1183 ).
IV. Erezione. - L'istituzione di una p. ex novo si ha nei territori che non appartengono ad alcuna p., ciò che può avvenire praticamente ormai solo nei luoghi di missione; altrove, la costituzione di nuove p. avviene per divisione o per unione di p. preesistenti. La divisione importa la separazione di parte del territorio con la relativa popolazione di una p. per costituirne una nuova. Tale atto fu considerato dal diritto come odioso e perciò si richiedeva una causa proporzionata (3, X, III, 48), che il Concilio Tridentino riscontrò nel grande incomodo che i fedeli avessero nell'accedere alla chiesa parrocchiale per ricevere i Sacramenti e per assistere alle funzioni; aggiunse inoltre un'altra causa che già si trovava nella Glossa, il numero troppo grande dei parrocchiani (sess. XXI, cap. 4). Queste due cause furono accettate dal CIC (can. 1427 § 2). La ripartizione dei beni destinati alla nuova p. deve avvenire ex bono et neque, senza ledere la volontà dei fondatori, degli offerenti, e senza violare diritti quesiti e leggi particolari (can. 1500). Lo smembramento di una p. rientra nelle competenze del vicario capitolare e del vicario generale (can. 1427). L'unione della p. si può avere in forma estintiva quando, soppresse una o più p., se ne crea una nuova o quando una o più p. si uniscono in una sola (can. 1419) in forma neque principalis, quando due o più p. sono affidate stabilmente ad un solo titolare, benché conservino la loro personalità giuridica (can. 460, 1); in forma minus principalis, quando una p. viene unita ad un'altra come l'accessorio al principale e fa capo ad un solo titolare. L'unione estintiva è riservata alla S. Sede (can. 1422). Qualsiasi specie di unione è sottratta alla competenza del vicario capitolare e del vicario generale senza mandato speciale (can. 1423, 1).
Inoltre tra la persona morale e la p. si può avere una
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duplice unione : pleno iure, quando tutti i diritti spirituali e temporali della p. vengono trasferiti all'ente morale; soltanto quoad temporalia, quando i redditi vanno a favore anche dell'ente morale, mentre i diritti spirituali rimangono alla p. indipendentemente dall'ente. L'unione pleno iure può essere autorizzata solo dalla S. Sede (can.452, 1).
L'innovazione della p. si ha per il trasferimento della sede e per la trasformazione da amovibile ad inamovibile (can. 254, 3).
BibL.: per la parte canonistica, v. earroco. Per la parte storica, v. Imbart de la Tour, Les paroisses rurabre du IVe au XIr siecle, Parigi 1900; U. Berlière, L'exercice du ministere paroisial par les moines dans le haut moyen dge, in Rév. bénéd., 39 (1927), pp. 227-30; L. Fini, Zvoluzione storico-canonica della cura d'anime nelle cattedrali, Urbania 1943; A. Dumas, in A. Fliche-V. Martin, Histoire de l'Eglise, VII, Paris: 1948, pp. 263-90; L. Mattei Cerasoli, Il ministero parrocchiale nei monasteri cavensi, in Benedictina, 2 (1948), pp. 27-34; L. Nanni, La p. studiata nei documenti luscbesi dei sec. VIII-XIII, Roma 1948; G. Furchielli, Le pievi rurali della vecchia diocesi urbinate, Urbino 1949; A. Pellin, Pieci - rurali - arridiaconali nella Vallata del Piave, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, 21 (1950), p. 60 e sgg. Giuseppe Damizia
PARROCO. - E un sacerdote o una persona morale a cui è conferita in titolo una parrocchia (v.) con la cura delle anime, da esercitarsi subordinatamente all'autorità dell'Ordinario del luogo (can. 45 I, 1). Sotto questa denominazione si comprendono anche i quasi parroci (v.) che presiedono alle quasi parrocchie e i vicari parrocchiali muniti di piena potestà parrocchiale, i quali, siano vicari attuali (can. 471), vicari economi (can. 472), vicari sostituti (can. 474) o vicari coadiutori (can. 475), nei diritti e negli obblighi sono equiparati ai p. I cappellani militari debbono osservare particolari disposizioni della S. Sede (can. 451, 3).
I. Origine. - Per quanto riguarda l'etimologia alcuni autori ritengono la derivazione dal greco $\pi \dot{\alpha} \rho \alpha \gamma \varsigma$, che era il preletto delle stazioni; altri da $\pi \alpha \rho \varepsilon \dot{\varepsilon} \chi \omega$ (somministrare), nel senso che i sacerdoti avrebbero avuto l'incarico di annunziare la parola di Dio al popolo e di amministrare i Sacramenti; più giustamente altri fanno derivare il nome da $\pi \alpha \rho \varepsilon \iota \chi \varepsilon \varepsilon \omega$ (abitare), donde $\pi \alpha \rho \alpha \iota-$ $\pi \varepsilon i \alpha$ (territorio episcopale), da cui $\pi \alpha \rho \alpha i \kappa \varepsilon \varsigma$ (abitante), cioè il sacerdote che abita insieme con il popolo. La sua istituzione rimonta al sec. Iv e precisamente al Concilio di Arles (a. 314, can. 21) in cui si fa menzione del clero rurale. Nel sec. viI i sacerdoti preposti alle parrocchie rurali venivano denominati arcipreti; nel sec. ix pastori, rettori e plebani. Nelle fonti raramente si trova il nome di p.; solo dopo il Concilio Tridentino questo appellativo divenne comune.
L'ufficio parrocchiale è di istituzione ecclesiastica. Una pretesa origine di diritto divino fu voluta sostenere in Francia durante le contese giansenistiche, e quindi in Italia, particolarmente in occasione del Sinodo di Pistoia; ma non trova alcun fondamento nella Scrittura e nella tradizione divino-ecclesiastica. Del resto le origini storiche della parrocchia stanno a provare il contrario. I diritti parrocchiali dipendono quindi unicamente dalle disposizioni del diritto canonico.
II. Natura. - Il p. coadiuva il vescovo nel senso di condurre alla salvezza eterna le persone dei singoli fedeli, ai quali la cura diretta del vescovo non potrebbe comunemente giungere. La sua mansione è un vero e proprio ufficio ecclesiastico : egli riceve la parrocchia stabilmente e come in proprietà, ne diventa il vero titolare e a nome proprio ed in modo stabile esercita l'ufficio; la sua rimozione non può avvenire che per una giusta e grave causa, contemplata dal diritto. Oggetto primario di tale ufficio è la cura delle anime, che si esplica specialmente con l'esposizione delle verità della fede, secondo la capacità dei fedeli, in modo che siano premuniti in ogni età da errori. Conseguenza necessaria dell'insegnamento è l'amministrazione dei Sacramenti che donano e conservano la grazia di Dio nei fedeli.
Il retto andamento di tali funzioni richiede l'unità di direzione; perciò il CIC stabilisce che in ogni par-
rocchia sia un unico p. (can. 460). Invalidamente vengono conferite due parrocchie ad un solo p., perché i due uffici sono incompatibili (can. 156), eccetto il caso che siano unite neque principaliter; né più p. possono avere cumulativamente gli stessi sudditi e lo stesso ministero: norme che regolano non solo le parrocchie che si dovranno erigere, ma anche quelle già erette (Commissione per l'interpretazione, 14 luglio 1922: AAS, 14 [1922], p. 527). E eccettuato il caso in cui il p. abbia una parrocchia in titolo e un'altra in amministrazione. Queste proibizioni non escludono assolutamente che in una medesima chiesa abbiano la loro sede due parrocchie, se vi fosse una vera necessità (AAS, 10 [1918], p. 285). Benché tali mansioni debbano espletarsi sotto la direzione dell'Ordinario, non può il vescovo restringere o limitare le sue facoltà : l'ufficio parrocchiale è determinato dal diritto comune, al quale sono sottoposti anche gli Ordinari. Essi evidentemente, come pastori, possono espletare tutte le funzioni parrocchiali e possono delegare anche altre persone; però è bene che questo diritto sia usato raramente ed in circostanze degne di rilievo e profitto per le anime. Con ciò non si vuol togliere al vescovo il diritto di poter sottrarre alla giurisdizione del p. alcune famiglie se vi è una giusta e ragionevole causa (can. 464, 2), poiché, benché il p. abbia potestà su tutto il territorio della parrocchia, non ha però un diritto circa l'appartenenza di singole famiglie a quel determinato territorio.
La giurisdizione del p. si estrinseca solo nel tôro interno, poiché il suo ufficio è istituito principalmente per il bene dei singoli fedeli : cura principale è la salvezza delle anime. Egli può quindi delineare regole per lo sviluppo della pietà dei fedeli e prendere misure precauzionali per prevenire abusi contro la legge naturale ed ecclesiastica; ma non può in nessun modo a queste norme annettere pene od obblighi in coscienza. In verità egli partecipa anche della potestà esecutiva, in quanto è l'amministratore dei beni della parrocchia, ma tale diritto viene esercitato solo in funzione di partecipazione della potestà che risiede nel vescovo e facilmente si può ridurre ad una funzione piuttosto economica. La relazione, quindi, che vi è tra parrocchia e p. è principalmente dominativa. Il p., cioè, presiede alla vigilanza ed amministrazione della parrocchia che deve custodire come un buon padre di famiglia e dirigere con precetti, non con leggi. Ciò non esclude che il p. abbia potestà ordinarie : questa, infatti, deriva dall'ufficio (can. 464), al quale è annessa dal diritto, ed egli la esercita in nome proprio e non come delegato del vescovo.
Tale giurisdizione può essere delegata completamente o solo in parte secondo le determinazioni del diritto. Senza il consenso del vescovo il p. non può autorizzare a predicare nella sua parrocchia (can. 1337), non può concedere la facoltà di confessare (can. 873), non può dispensare dalle leggi ecclesiastiche senza speciale facoltà (can. 83). Può concedere alcune dispense in materia matrimoniale (cann. 1043-44-45), dall'astinenza, dal digiuno, dall'ascoltare la Messa e dalle opere servili (can. 1245). Il p. può suddelegare la facoltà di dispensare, se ne abbia ottenuto l'indulto (can. 199, 3).
III. Elezione. - Il vescovo ha il diritto di nominare ed insediare i p.; la partecipazione del popolo, nel diritto vigente, è esclusa. Il vicario generale deve avere un mandato speciale; il vicario capitolare può confermare il p. eletto ed accettare la presentazione da parte del patrono : trascorso un anno dalla vacanza della diocesi può anche conferire le parrocchie di libera elezione. Se si tratta di parrocchie affidate a religiosi, il Superiore competente sceglie il religioso e lo presenta all'Ordinario del luogo il quale farà gli accertamenti richiesti dal diritto (can. 456).
Il vescovo deve provvedere all'elezione entro sei mesi, eccetto che condizioni particolari richiedano un rinvio (can. 458). L'eligendo deve essere già sacerdote, condizione richiesta per la validità; per la liceità si richiede che egli sia di buoni costumi, di dottrina sana, animato da zelo, prudenza, e specialmente pazienza e carità (can. 453). Tra più persone degne il vescovo deve scegliere, sotto grave obbligo, la più degna; egli deve formulare
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il suo giudizio non solo sulla dottrina e sulla pietà, ma anche sulle altre qualità che si richiedono per governare la parrocchia (can. 459, 1, 2). Il giudizio sulle qualità spetta unicamente al vescovo, il quale, per procedere in forma legittima, deve consultare i documenti della Curia che si riferiscono all'eletto; chiedere informazioni segrete, se lo creda opportuno, sia nella diocesi che fuori diocesi; controllare l'esito degli esami nei primi anni del sacerdozio; sottoporre, alla sua presenza ed a quella degli esaminatori sinodali, l'eletto ad un esame, da cui però può essere dispensato, con il consenso degli esaminatori, chi è noto per la sua scienza teologica (can. 459, 3). L'elezione può essere fatta anche per concorso sia speciale che generale, almeno per quei luoghi in cui ancora vige la legge del concorso (v.). Con l'elezione il p. acquista solo il sus ad rem; può esercitare la cura delle anime dal momento della presa di possesso (v.). Prima o nel momento di questa deve emettere la professione di fede (can. 1406, 1, 7).
IV. Diritti. - Il p. ha il diritto di attuare tutto ciò che spetta alla cura delle anime e che è necessario per l'amministrazione della parrocchia. Alcuni atti e funzioni sono dal diritto comune riservati al p., eccettuato il caso di speciali esenzioni che debbono essere sempre provate. Tali funzioni, chiamate parrocchiali, non possono essere eseguite da nessuno, nell'ambito della parrocchia, senza il permesso del p. Esse sono tassativamente stabilite : 1) l'amministrazione del Battesimo in forma solenne; 2) portare pubblicamente la S.ma Eucaristia agli infermi nel territorio parrocchiale; 3) portare la S.ma Eucaristia agli infermi come viatico sia in forma pubblica che in forma, privata ed amministrare l'Estrema Unzione; 4) denunziare le pubblicazioni delle ordinazioni (can. 998, I) e dei matrimoni (can. 1022); assistere ai matrimoni ai quali può delegare solo nei singoli casi (can. 1094) e impartire la benedizione nuziale agli sposi (can. 1108); 5) celebrare i funerali, cioè accompagnare il cadavere dalla casa alla chiesa, celebrare il rito funebre, ed accompagnare il cadavere al camposanto (can. 1216); 6) benedire le case nel Sabato Santo o in altro giorno secondo le consuctudini locali; 7) benedire il fonte battesimale nel Sabato Santo e nella vigilia di Pentecoste (AAS, 15 [1922], p. 225). Al p. spetta dirigere le processioni fuori della chiesa ed egualmente impartire benedizioni con pompa e solennità. Nel caso che la parrocchia sia incorporata nel capitolo, il p. è dispensato da tali funzioni se esse vengono eseguite dai canonici (can. 462). Le altre funzioni che si celebrano nelle parrocchie competono principalmente al p., ma non è vietato che siano eseguite anche in altre chiese; tra esse emergono le novene, i tridui, le funzioni giornaliere serotine, le prime comunioni, la Messa solenne, le prediche quaresimali, ecc.
I parrocchiani hanno l'obbligo di chiedere le funzioni parrocchiali al p., il quale ha il diritto di percepire le oblazioni che essi offrono in tale occasione, anche se la cerimonia non è stata eseguita da lui personalmente. Le offerte si hanno specialmente in occasione del Battesimo, del Matrimonio e del rito funebre. Il p. è obbligato a prestare la sua opera gratuitamente se le persone interessate sono povere. Questo diritto alle prestazioni fu affermato da Nostro Signore e ribadito da S. Paolo; una abolizione completa delle prestazioni non apporterebbe buoni risultati, in quanto il popolo deve comprendere che ha un sacro dovere di sostenere il sacerdote che gli elargisce tanti beni spirituali. In questa materia il p. deve attenersi al can. 1507.
V. Obblighi. - Il p., in forza dell'ufficio che occupa, è tenuto ad esercitare la cura delle anime su tutti i suoi fedeli, obbligo che gli spette per giustizia. Egli deve eseguire questa funzione con ogni mezzo atto al bene spirituale delle anime, seguendo sia le norme dettate da statuti o consuetudini particolari, sia le prescrizioni del vescovo. Gli obblighi specifici sono: i) la residenza: Il p., per attendere fruttuosamente ai suoi doveri, deve risiedere nella casa parrocchiale, che in generale è costruita vicino alla chiesa; l'Ordinario può permettere che egli abiti altrove, anche fuori del territorio parrocchiale, purché il ministero sacro non ne abbia alcun danno.
Egli può assentarsi dalla parrocchia per un periodo massimo di due mesi in un anno con assenze sia continue che saltuarie; gli esercizi spirituali non vengono computati come giorni di vacanza. All'Ordinario compete la facoltà di protrarre oppure di ridurre, per grave motivo, i termini stabiliti dal diritto. Il p. non può assentarsi oltre una settimana se non per una giusta causa e con la licenza scritta dell'Ordinario. Prima di assentarsi deve lasciare un vicario sostituito approvato dal vescovo: se il p. è religioso deve avere anche il consenso del suo Superiore. Se vi è una causa repentina il p. può lasciare la parrocchia, purché avvisi per lettera il suo vescovo e gli comunichi il nome del vicario. In ogni caso di assenza il p. deve sempre provvedere alle necessità dei fedeli (can. 465); i trasgressori sono puniti con la privazione dei frutti (can. 2381) o anche dello stesso beneficio (can. 2168). 2) L'applicazione della S. Messa. Quest'obbligo si fonda sul diritto divino ipotetico e lega i p. nello stesso modo che i vescovi: cioè il p. deve soddisfare a quest'obbligo nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, anche soppresse. Quest'obbligo è personale, reale e locale : il p. deve soddisfarlo personalmente; se per qualche ragione, come una malattia, non potesse celebrare, egli o delega un altro sacerdote o dopo la guarigione deve celebrare tante Messe quante ne furono omesse; il rito, ordinariamente, si deve compiere nella chiesa parrocchiale. Se il p. è legittimamente assente può applicare nel luogo in cui si trova o delegare un sostituto. L'Ordinario può permettere che l'applicazione venga fatta in un giorno diverso da quello stabilito dal diritto; per un giusto motivo anche il p. può, ad modum actus, rimettere ad un altro giorno l'applicazione (can. 466). E ottima norma celebrare la Messa parrocchiale, anche nei giorni feriali ad orario fisso, per facilitare la partecipazione dei fedeli. 3) Inoltre il p. deve celebrare i riti sacri, amministrare i Sacramenti, quando ne venga richiesto ragionevolmente, conoscere i propri parrocchiani e prudentemente correggerli, aiutare i poveri, visitare assiduamente gli infermi, assistere i moribondi, predicare la parola di Dio, impartire l'istruzione catechistica ai bambini ed agli adulti, vigilare che nelle scuole pubbliche e private nulla avvenga contro la fede ed i costumi, prevenire per quanto è possibile gli abusi e togliere gli scandali; incrementare le pie associazioni di fede, di pietà, di carità, fedelmente amministrare i beni della Chiesa (cann. 467, 468, 469). Il p. deve avere cura dei libri parrocchiali (v.); deve tenere anche l'inventario delle cose mobili ed immobili di proprietà della parrocchia (can. 1522-23), conservare i documenti che comprovino il diritto della parrocchia sui beni (can. 1523, 6), a quelli della fondazioni ed obblighi per petui o temporanei con il relativo tempo di adempimento e le rispettive elemosine.
BibL.: L. Ferraris, Prompta bibliotheca, VI, Roma 1890, s. vv. Parochus e Parochia, pp. 74-121: D. Bouix, Tractatus de paroch, Parigi 1880; S. D'Angelo, Doveri e diritti dei p. nel CIC, Giurre 1920; id., P. e parrocchia nel CIC, ivi 1921; P. T. Schiifer, Pfarrer und Pfarrschare nach dem CIC, Münster 1922; L. Fanfani, De iure parochorum, Torino 1924; H. Ernst, Pfarrer und Pfarramt nach dem CIC, Regensburg 1932; A. Hagen, Pfarrer, Rottenburg sul Neckar 1935; I. Chelodi-P. Ciprott, Int canonicum de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 348 sgg.; Werne-Vidal, II, p. 910. Giuseppe Damizia
PARSISMO. - E il nome che si dà a quel ristretto gruppo di Persiani seguaci di Zarathustra (v. persiani, religione dei) i quali, non volendo rinunziare alla propria religione, fuggirono dinanzi all'invasione araba che occupò la Persia (650) e si diressero verso l'India occupando prima le isole di Ormus e Din (Golfo Persico), passando poi nel territorio di Sanjan loro concesso e infine fissandosi a Bombay, divenuta la loro capitale di adozione; la città era stata ceduta nel 1668 dal Portogallo all'Inghilterra che divenne in tal guisa l'efficace protettrice dei Parsi.
Durante i lunghi secoli dal vir al xviri i Parsi si mantennero sempre fedeli alle loro tradizioni religiose, solo parzialmente modificandole al contatto sia degli Inglesi
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sia degli Indù. Le quali consistono: 1) nella venerazione (non adorazione) del fuoco considerato come la più splendente manifestazione della potenza di Dio (Ahura Mazda) e mantenuto sempre vivo nell'apposito tempio dal sacerdote (dastur, zoth) in funzione di custode del fuoco (raspi) mediante l'accensione, cinque volte al giorno, di sei pezzi di legno di sandalo sovrapposti due a due; 2) nella professione di un radicale dualismo con aborrinento del principio del Male (Ahriman) che alla fine del mondo sarà distrutto da un fiume di fuoco incandescente che purificherà e ringiovanirà il mondo (frashuhereti); 3) nel rispetto dei tre elementi buoni della creazione: fuoco, acqua e terra, che impone loro quella speciale forma di trattamento del cadavere, che non deve essere né seppellito per non inquinare la terra, né cremato per non inquinare il fuoco, ma esposto in pasto agli avvoltoi in appositi edifizi circolari detti «torri del silenzio» (dohhma); sono queste le caratteristiche religiose principali dei Parsi. I quali, in numero di roo.000, godono di una posizione economica invidiabile data la loro capacità commerciale non inceppata dalle pastote del regime indù e di un alto posizione culturale per le somme che liberalmente spendono per aumentare le cultura e il benessere del popolo.
I Parsi indossano una veste di mussolo bianco (sudra) stretta al corpo dal sacro cordone (husti); le donne, oltre alla veste interna di mussolo, indossano per uscire il sair, lungo drappo di seta bordata da un nastro. Esse godono di una posizione più onorevole di quella delle donne musulmane o indù.
BibL.: E. Planchut, Les descendants des Mages à Bombay. in Revue des deux mondes, 80 (1887), pp. 420-22: D. Menant, Les rites funéraires des Zoroastriens de l'Inde, in Confirences faites au Musée Guimet, Parigi 1910; M. N. Dhalla, Hist. of Zoroastrianism, Nuova York 1938.
PARTECIPAZIONE. - P. o metessi (gr. $\mu \hat{\varepsilon} \delta \hat{\alpha} \zeta \varsigma$ ) come concetto filosofico assume la sua prima determinazione nel platonismo.
Platone usa il termine: $1^{\circ}$ (insieme con $\mu \varepsilon \tau \alpha \chi \dot{\eta}$, тарошоіх: Phaed., 83 A, 100 D) a caratterizzare il rapporto fra le cose e proprietà del mondo visibile e le idee con esse omonime. Le cose sensibili posseggono, in cio che contengono di intelligibile, una p., cioè una immagine ( $\varepsilon$ ì $\alpha \hat{\omega} \nu$; Tim., 92 C ) o imitazione ( $\mu i \mu \eta \sigma \alpha$; Phaed., 74 A) della essenzialità pura delle idee, limitata e oscurata dalle condizioni dell'essere contingente e mutevole; $2^{\circ}$ nei dialoghi metafisici, specialmente nel Parmenide, Sofista e Politico (insieme con $\pi \alpha v \omega v i \alpha, \mu \varepsilon i \zeta \alpha$ ), per descrivere le relazioni che esistono fra le idee stesse secondo le implicazioni e presupposti dei loro contenuti nozionali ( $\mu \hat{\varepsilon} \delta \varepsilon \zeta \alpha, \tau \hat{\omega} \nu \gamma \varepsilon v \hat{\omega} v$ ).
Aristotole, con il suo senso più critico per le differenze fra ordine reale e ordine logico, rifiuta la concezione di metessi in ambedue i sensi sopra definiti (Met., I, 6, 987 b 10-13; 9, 991 a 20-23). Soltanto nei Topici, che nella loro maggior parte appartengono al periodo platonizzante, è presente il concetto di metessi, inteso in un senso puramente logico come relazione fra i predicabili (v.) secondo il loro grado di generalità. In questo stesso senso il termine è stato ripreso da Porfirio nella sua Isagoge in Categorias Aristotelis, che ha avuto grande influsso sulla logica medievale.
L'idea della p. acquisto invece particolare importanza nel neoplatonismo (v.). Il significato del concetto divenne più preciso e univoco, e combinato con un determinato schema di produzione o processione degli esseri partecipanti. Caratteristico è inoltre, che le p. si susseguono secondo un ordine digradante che, iniziandosi dalle forme più universali e nozionalmente più fondamentali, si estende fra il principio supremo e trascendente, l'impartecipato, fino al mondo empirico. Le cose sensibili risultano per via di una specie di generazione per cui le forme, infine producono, nella materia, immagini e rassomiglianze di se stesse. Queste immagini però non si uniscono fisicamente con la materia, la quale perciò, propriamente, non partecipa delle forme (Pietino, Enn., III, 6, 11-14). Nel neoplatonismo pagano questa gerarchia di p. si produce come espansione necessaria
del primo principio. I filosofi e teologi cristiani (Origene, s. Agostino, lo Pseudo-Dionigi, Scoto Eriugena) e musulmani (al-Kindī, al-Färābī, Ibn Miskawayh, Avicenna, Avicebron) hanno cercato, in vari modi, di concordare la metafisica della p. con i dogmi della libertà di Dio nella sua creazione e della causale dipendenza immediata di tutte le creature da Dio. Negli scritti del giovane Origene le idee, che prefigurano il mondo, rappresentano forse ancora un regno di esseri prodotti per una creazione eterna e necessaria (De Princ., I, 8, 4; Hom. in Genet., 1: PG 11, 146). I neoplatonici cristiani posteriori, riprendendo un penceara di Filone, concepirono le forme come idee immanenti allo spirito divino e come divine perfezioni partecipabili. Non tutti però riuscirono a svincolarsi dalle implicazioni del concetto di produttività emanativa che tende a concepire la p. come comunanza con una forma o perfezione, la quale, in ultima analisi, è identica con Dio stesso.
Gli scolastici, confrontando le loro fonti neoplatoniche con l'aristotelismo, hanno elaborato e precisato il concetto di p. S. Tommaso specialmente lo ha distaccato dall'associazione con malsicuri elementi immaginativi e con schemi esplicativi ingiustamente generalizzati e lo ha chiarito nella sua teoria delle analogie formali fra l'essere divino e l'essere finito. Egli adotta una definizione molto formale della p.: Est autem participare quasi partem capere et ideo quando aliquid particula riter accipit id quod ad alterum pertinet universaliter, dicitur participare illud - (In Boethii De habdom., cap. 2), definizione che lascia aperta la possibilità di specificare il contenuto filosofico dell'idea di p. a seconda dell'ordine e del modo di essere a cui viene applicata. S. Tommaso la chiarisce inoltre combinandola con le coppia aristotelica di potenza e atto (C. Gent., II, 53). Nella determinazione del rapporto fra Dio e gli esseri finiti la distinzione fra "ens commune" ed "ens primum", e fra le perfezioni trascendentali e le perfezioni assolute ed essenziali, sussistenti nell'essere divino, elimina il pericolo di implicazioni panteistiche. La funzione dell'idea di p. in questo problema riguarda in prima linea il suo aspetto statico-strutturale, cioè la questione della possibilità di molteplici esseri finiti, sostanzialmente distinti da Dio, per quel che concerne la loro costituzione entitativa. L'aspetto dinamico-causale del rapporto viene determinato con concetti derivati dall'idea dell'azione creatrice che procede dalla sapienza, dalla scelta libera e dall'amore di Dio. Per l'applicazione del concetto di p. nella dimostrazione dell'esistenza di Dio v. dio.
BibL.: V. Brochard, La théorie platonicienne de la participation d'après le Parménide et le Saphiste, in Études de philos. ancienne et de philos. moderne, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1926, pp. 113-50; M. F. Sciacca, La metafisica di Platone, I, Roma 1938; W. D. Ross, Aristotle's metaphysics, I, Oxford 1924, pp. xxyII-Lxy1; 157-77; id., Aristote, Parigi 1930, pp. 221-23; R. Cadiou, La jeunesse d'Origène, ivi 1935, pp. 289-94; J. Mayéchal, Études sur la psychologie des mystiques, II, ivi 1937, pp. 91-115 (Padri greci del iv sec.): L.-B. Geiger, La participation dans la philos. de cl. Thomas d'Aquin, Parigi 1942: J. de Blic, Le processus de la création d'après et Augustin, in Mélanges Casallera, Tolosa 1949, pp. 179-90; C. Fsliro, La nazione metafisica di p. secondo t. Tommaso d'Aquino, $2^{\circ}$ ed., Milano 1950.
PARTECIPAZIONISMO. - Le varie forme finora attuate di partecipazione dei dipendenti dalle imprese alla gestione o all'extraprofitto di queste rappresentano sostanzialmente un tentativo per maggiormente impegnare la collaborazione dei dipendenti stessi. Secondo il pensiero sociale cattolico, che si ispira all'insegnamento pontificio in argomento, detta partecipazione, nei suoi molteplici modi, dovrebbe tendere ad inserire nel contratto di noleggio della capacità lavorativa del dipendente (contratto di lavoro) elementi del contratto di società.
Ciò comporta che il p. debba essere giudicato come una soluzione del problema dei rapporti tra capitale e lavoro che sta a mezza strada tra il contratto di lavoro puro e semplice e la cooperativa di produ-
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zione, essendo quest'ultima una società nel pieno significato del termine, con tutte le conseguenze. Vale a dire che, mentre nella cooperativa di produzione i soci, e quindi gli stessi lavoratori che ne fanno parte, condividono appieno le sorti dell'impresa, nelle varie forme di partecipazione normalmente i dipendenti acquisiscono qualche vantaggio, in aggiunta al salario contrattuale, senza vedere per ciò crescere le loro normali probabilità di perdere, parzialmente o totalmente, il reddito di lavoro in conseguenza di uno sfavorevole andamento dell'impresa. Onde taluni semplicisticamente concludono che soprattutto certi sistemi di partecipazione comportano la partecipazione soltanto ai guadagni e non anche alle perdite dell'impresa.
La partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa può estrinsecarsi in tre modi : 1) collaborazione a deliberazioni concernenti problemi tecnici e amministrativi dell'impresa; 2) partecipazione agli utili; 3) azionariato operaio. Queste tre forme di partecipazione sono idealmente disposte in scala gerarchica, in relazione alla minore o maggiore loro capacità di rendere i dipendenti partecipi della vita della loro impresa.
La prima delle tre forme menzionate viene anche indicata come collaborazione alla gestione dell'impresa. Quando non sia invalidato il principio della proprietà privata del capitale, detta collaborazione non va normalmente oltre la partecipazione a organismi misti, incaricati di formulare indirizzi generali, comunque non strettamente vincolanti la libertà di azione del capo dell'impresa, oppure semplici consigli, allo scopo di accrescere l'efficienza dell'impresa stessa e di migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale. La seconda forma prevede la distribuzione al personale, in aggiunta al salario, ed a secondo dell'anzianità di servizio o del merito, di una parte dell'utile distribuibile.
Ciò è possibile in quanto da un lato il salario è un elemento contrattuale del costo di produzione, vale a dire di ampiezza predeterminata, e dall'altro lato sia risultata la disponibilità di un margine di utile, tra il ricavato della vendita dei prodotti e il loro costo.
Pertanto, la partecipazione agli utili è possibile solamente allorché venga accertata l'esistenza di tale margine, cioè dopo che siano noti i risultati finali dell'esercizio produttivo, mentre in certo modo essa rappresenta un conguaglio del salario. Infatti, il salario è la quota del reddito dell'impresa spettante al fattore produttivo lavoro in relazione al suo rendimento (marginale) e il reddito dell'impresa coincide con il ricavato dalla vendita della produzione. In pratica non è facile determinare il salario in base alla sua produttività marginale; ed al pari le rimunerazioni degli altri fattori della produzione, attività direttiva compresa. Onde, alla chiusura di un esercizio favorevole, è possibile la distribuzione di conguagli tratti dal supero del reddito rispetto al costo di produzione (in gran parte risultante appunto da componenti determinati preventivamente ed in misura fissa).
La terza forma s'imparenta con la seconda, in quanto l'assegnazione di azioni della società ai dipendenti molte volte si fonda sulla disponibilità di utili destinati alla ripartizione fra i dipendenti stessi ed invece impiegati nell'acquisto delle azioni da intestarsi a questi ultimi. L'azionariato dei dipendenti conferisce loro la qualifica di soci pro quato.
Circa la possibilità e la portata del ricorso ai tre mezzi indicati, si osserva che la partecipazione dei dipendenti, anzi che loro rappresentanti, nella veste di convalenti, a decisioni concernenti l'organizzazione della produzione ma non la politica dell'impresa, può dare buoni frutti nell'interesse generale, può migliorare alquanto le condizioni dei lavoratori, mentre non presenta problemi particolari. Diversa si presenta la situazione se la partecipazione si estende a deliberazioni che riguardino la condotta degli affari (volume di produzione, prezzi di vendita, autofinanciamento, ecc.), perché sorgono allora problemi di notevole delicatezza, come l'unicità del go-
verno dell'impresa, l'assunzione delle responsabilità, il segreto professionale ed altri analoghi.
L'inserimento, invece, di rappresentanti dei dipendenti nei consigli di amministrazione, volendosi per altro evitare le difficoltà testé menzionate - cosicché quello non supera i limiti della partecipazione di minoranza riesce di limitata utilità, avendo un prevalente valore simbolico.
La partecipazione agli utili solleva questioni di natura prettamente economica, la maggiore delle quali è rappresentata dalla individuazione delle reali necessità di reinvestimento degli utili distribuibili, nell'ambito della singola impresa. Nei riguardi poi dell'economia di un paese, la convenienza della partecipazione agli utili può essere valutata in quanto si accordi oppure contrasti con la generale necessità di maggiori investimenti di capitale ovvero di un ampliamento del consumo. Di modo che non pare possibile affermare che detta partecipazione è sempre vantaggiosa o, al contrario, sempre controproducente, in termini di progresso dell'impresa e dell'economia nazionale.
Quanto all'azionariato operaio, a parte il fatto che il possesso di una quota del patrimonio sociale implica la partecipazione del dipendente anche alle perdite dell'impresa, esso conferisce una certa posizione morale al dipendente-azionista, allorché la parte del capitale azionario nelle mani dei dipendenti rappresenti una percentuale sensibile. Non si può sottacere la difficoltà connessa con la cessione delle azioni da parte dei dipendenti a terzi oppure alla stessa intrasferibilità delle azioni, che volesse rimediare all'altro inconveniente. Considerando le più recenti esperienze, si rileva che le due prime forme di partecipazione hanno maggiore diffusione e che la partecipazione agli utili trova più larga applicazione nelle economie, come quella nord-americana, caratterizzate da una produttività rapidamente crescente, che richiede, normalmente, un parallelo sviluppo delle spese di consumo. In conclusione, le tre forme qui illustrate di p., che sono le più comuni, si inquadrano in un sistema economico-sociale fondato sulla proprietà (e l'iniziativa) privata, di cui intendono temperare l'eccessivo individualismo.
Bib.: oltre ai trattati generali di sociologia, si vedano, specificamente, i seguenti scritti: C. C. Balderston, Profit sharing for wageearners, Nuova York 1935; A. Arnon, La participation des travailleurs à la gestion des entreprises, Parigi 1935; F. Perroux, Capitalisme et communauté de travail, ivi 1938; Associazione fra le società italiane per azioni. I consigli di fabbrica in Europa, Roma 1945; id., Il dibattito sui consigli di gestione. Studi per la Castimente, Milano 1948; L. A. Boers, Proletariat en Depreletaritatie, Leuven 1948; Presses Universitaires de France, La participation des salariés aux responsabilités de l'entrepremme, Parigi 1947; Confederazione generale dell'industria italiana, I consigli di gestione, Roma 1947; P. Lassegne, La réforme de l'entreprise, Parigi 1948; Associazione fra le società italiane per azioni, La partecipazione agli utili delle imprese, Roma 1948; F. Vito, L'economia al servizio dell'uomo, Milano 1949; U. C. I. D., Relazioni umane nell'impresa moderna, Roma 1950. V. anche articoli vari in argomento apparsi nella Rivista internazionale di scienze sociali del ventennio 1930-30. Franco Feroldi
PARTENIO I, patriarca di Costantinopoli. Ricoprì questa carica dal 1639 al 1644 , allorché, forzato a lasciar il posto al suo successore Partenio II ( $1645-51$ ), si ritirò prima a Cipro, poi a Chios, dove morì, a quanto sembra, nel 1646.
Durante il suo patriarcato cercò di sradicare dalla Chiesa costantinopolitana il calvinismo introdottovisi sotto il patriarca Cirillo Lucaria, le cui dottrine furono nuovamente condannate. P. ordinò anche a Melezio Sirigo di rivedere e tradurre in greco la Confessione di Pietro Moghila, approvata nel Sinodo di Iapi del 1642.
Bisc.: A. Papadopoulos-Kerameus, Documente privitoare la istoria Romduilor, XIII, Bucarest 1909, p. 318 sgg.
Maurizio Gordillo
PARTI. - Popolo del gruppo iranico, abitante tra il Caspio e il deserto centrale persiano (parte settentrionale dell'attuale Horāsān) : i Parthava delle iscrizioni di Dario, i Ilapóualos dei Greci, Entrano
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nella storia nel sec. in a. C., dai resti del grande Impero di Alessandro, succeduto a quello persiano. I P. si identificavano, almeno parzialmente, con i Persiani (v.), e gli scrittori romani dell'Impero li ritenevano tali. Il primo re Arsace, ucciso ( 248 -247 a. C.) il satrapo Andragora, rappresentante dei Seleucidi di Siria, fondò il Regno parto, iniziando la dinastia arsacide che ne resse le sorti fino al 224 d. C.
Vani furono i reiterati tentativi dei Seleucidi di soggiogare il giovane Regno, o almeno infrenarne la spinta conquistatrice verso occidente (già Seleuco II nel 238 a. C.), principalmente sotto Mitridate, fratello e successore di Fraate I, che nel suo lungo regno ( $174-136$ a. C.) conquistò la Media, l'Elimaide, la Persia, la Babilonia, annesse l'Adiabene (Assiria), e nel 142 fu proclamato «re dei re», antico titolo degli imperatori persiani. Antioco IV Epifane ( 164 a. C.) morì in una spedizione contro i P., in un'altra Demetrio II ( 140 a. C.) fu sconfitto e cadde prigioniero. Antioco VII nel 130 a. C. attaceó Fraate II, figlio e successore di Mitridate, per liberare il fratello Demetrio e ricacciare i P. dalle province orientali del Regno; dopo i successi iniziali e la liberazione di Demetrio, nel 129, mentre svernava ad Ecbatana e le truppe erano alquanto disperse, fu sconfitto dai P. e ucciso; in tale campagna Antioco ebbe in aiuto un contingente giudaico, comandato dallo stesso Giovanni Ircano, che subito dopo rientrò a Gerusalemme. Durante la guerra fratricida tra Antioco VIII e Antioco IX (111-95 a. C.), i P. si spinsero verso il Mediterraneo. Con Fraate II (64-57 a. C.) entrano in contatto con le armi romane, cui terranno sempre arditamente testa, comandati da valenti generali in capo, cui davano il titolo di sureua. Sotto Orode II (56-37 a. C.), figlio del precedente, i P. infliggono ai Romani di Crasso, procensole di Siria che vi perde la vita, la grave sconfitta di Carre ( 53 a. C.), catturano le insegne e numerosi prigionieri; in quel tempo dominano tutta la Mesopotamia, e trasportano a Ctesifonte la loro capitale. Nel 50 a. C., soppresso il sureua per invidia del Re, e ucciso in battaglia il principe Pacoro, i P. indietreggiano sull'Eufrate. Ben presto, però, durante le guerre civili che scuotono Roma, i P. avanzano minacciosi; un esercito condotto da Q. Labieno invade l'Asia Minore, un altro al comando del primogenito del re, Pacoro, e dal satrapo Bezaifrane, dilaga in Siria-Palestina ( 40 a. C.), mentre Antonio abbandona le legioni per seguire in Egitto Cleopatra. Dei P. padroni della Galilea si servì Antigono (v.), l'ultimo degli Asmonei, per spodestare Ircano, che rimase per qualche tempo prigioniero dei P. in Babilonia, mentre Erode fuggì ed ottenne il regno e il sommo sacerdozio (40-37 a. C.). Ma nel 39 a. C., P. Ventidio respinge i P. fra le gole del Tauro e li ricaccia dalla Siria, sconfiggendoli definitivamente nel sett. 38 a. C. Erode, con l'aiuto dei Romani, può conquistarsi così ( 37 a. C.) il regno regalatogli nel 40 da Antonio e Ottaviano. Finita sul nascere la campagna di Antonio ( 36 a. C.) contro i P., si ebbe una parentesi pacifica. Fraate IV, successore di Orode, mandò ad Augusto ( 20 a. C.) le insegne romane catturate a Crasso, restituì i prigionieri e fece educare a Roma i propri figli. Con Artabano III ( $10-40$ d. C.) le ostilità riprendono, a motivo dell'Armenia. Tiberio manda Germanico a sostenere il suo protetto Zenne contro i P. Più tardi, Vologese I pone suo fratello Tiridate sul trono armeno, e questi si rifiuta di chiedere l'investitura di Roma. Nerone invia Domizio Corbulone ( 59 d. C.), che sconfigge Tiridate e occupa tutta l'Armenia; ma Vologese I attacca e sgomina i Romani, lasciati al comando di Cesenio Peto. Solo il ritorno di Corbulone ( 62 d. C.) permette ai Romani di imporre condizioni onorevoli ( 63 ).
Così nel 66 d. C. Tiridate con i figli e accompagnato da 3000 cavalieri si reca a Roma, dove ha da Nerone, con pompa solenne nel foro, l'investitura del Regno d'Armenia. Il viaggio non fu compiuto per mare, perché essendo zoroastriani ( $*$ magi $*$ ) ne erano impediti da scrupoli religiosi (Tacito, Ann., 15, 29; Plinio, Nat. hist., 30, 2, 16; Dione Cassio, Hist. Rom., 63, 5). L'investitura
segnò l'inizio di una dinastia parta in Armenia, che durò 362 anni. Non è comprensibile come si sia potuto insinuare (E. Klostermann, E. Herzfeld) che il racconto del suddetto viaggio, con la cerimonia dell'investitura, abbia ispirato la narrazione evangelica della venuta dei Magi a Betlemme. Anche prescindendo dalla difficoltà cronologica, non c'è un solo elemento che possa fondare o spiegare siffatto influsso (G. Messina, I Magi a Betlemme, Roma 1933, p. 6 sgg.).
Art. 2, 9 parla di una diaspora giudaica nella Partia; e si può pensare alla presenza di convertiti al cristianesimo di ritorno dalla straordinaria Pentecoste cui avevano assistito. Sono celebri le campagne contro i P. (114-116) dell'imperatore Traiano (v.l. Partico 1); mentre questi era a Ctesifonte scoppiò la rivolta dei Giudei in Mesopotamia, repressa energicamente da L. Quieto. Ma anche Traiano fu costretto a ritirarsi e morì in Cilicia. Eguale esito ebbero le campagne di Marco Aurelio e Settimio Severo, che nel 199 d. C. saccheggiò Ctesifonte. Durante queste guerre i P. accolsero favorevolmente, per motivo politico, molti cristiani, che per le persecuzioni fuggivano dall'Impero. Proprio il contrario avverrà dopo il riconoscimento giuridico della Chiesa da parte di Costantino: la dinastia sassanide, dominata dai magi, perseguiterà ferocemente i cristiani.
L'ultimo fulgore della dinastia arsacide si ebbe con Artabano V; Caracalla, mentre muoveva contro di lui, fu ucciso a Edessa ( 214 d. C.) e l'esercito, condotto quindi da Macrino, fu due volte battuto e costretto alla pace. La ribellione di Ardašir ( 224 d. C.), un persiano che occupò Ctesifonte, iniziò la nuova dinastia persiana detta sassanide, da Sâsân, nonno di Ardašir.
Bibl., J. B. Bury-S. A. Cook-F. E. Adcock, The Cambridge ancient history, IV, Cambridge 1926, pp. 173-79, 194 sg.; J.-M. Lagrange, Le judaïsme avant Téner-Christ, Parigi 1931. p. 143 sgg.; G. Ricciotti, Storia d'Iraele, II, 30 ed., Torino 1922, pp. 65 sgg.; J. Renic, Les Actes (La Ste Bible, ed. L. Pirot, 11, 1), Parig 1949, p. 53 sg.
Francesco Spadafora
PARTI (nel giudizio). - Sono p. le persone fisiche o giuridiche che chiedono o contro cui si chiede l'applicazione della legge e che agiscono in nome proprio per la tutela del loro diritto sostanziale. Il titolo IV del libro IV del CIC (De partibus in causa) illustra in forma pratica i concetti elaborati dalla dottrina. Con il nome di p. comunemente si intendono i soggetti passivi (in contrapposto al giudice, soggetto attivo) del processo, e precisamente quelli che difendono nel processo degli interessi o dei diritti. Ma questo non è ancora sufficiente a chiarire il concetto di p. Secondo il can. 1648, ad es., agisce nel processo il rappresentante, ma la p. è invece il rappresentato.
La qualità di p. è determinata dalla domanda giudiziale. Dal can. 1648 risulta che in ogni processo necessariamente devono esserci due p.: chi chiede e colui contro cui si chiede: attore e convenuto. Chi agisce, cioè chi introduce la causa (nel diritto canonico con libello [v.] introduttivo; nel diritto italiano con citazione) deve indicare anche il diritto sostanziale su cui la domanda si fonda e la violazione o il pericolo di prossima violazione del proprio diritto. Questi elementi, contenuti nella domanda, attribuiscono all'attore la qualità di p. e attribuiscono al convenuto la qualità di p. resistente. Occorre notare, come sopra accennato, che chi chiede in nome altrui non è p. nel processo, ma la p. è il rappresentato, che dalla pronuncia del giudice ritrarrà gli eventuali vantaggi o svantaggi. Tipico esempio sono gli organi delle persone giuridiche, i quali hanno la capacità di stare in giudizio, ma non la titolarità del diritto sostanziale controverso, che è invece proprio della persona giuridica, cui spetta altresì la qualifica di p. Agli effetti del diritto processuale la determinazione di p. nel giudizio è di somma importanza; come primo effetto scaturiscono i diritti e gli obblighi di diritto processuale e la partecipazione alla relazione giuridica processuale.
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La qualifica di p. è inoltre assolutamente necessaria al fine di stabilire la legittimazione attiva o passiva ad causum o ad processum, il foro competente ratione domicilii et contracti, il diritto al gratuito patrocinio e via dicendo. A chi è p. sono inibite alcune attività, altre sono esclusivamente riservate. La p., p. es., non può essere testimonio o perito nella propria causa, non può compiere nessuna attività processuale indiretta o mediata, come intervenire quale terzo o preporre opposizione di terzo contro la sentenza. Alla p. spettano invece tutte quelle attività che preludano alla pronuncia del Tribunale e le proposizione delle impugnazioni contro la sentenza. In uno stesso processo possono cumularsi più azioni e possono trovarsi più p., ma le posizioni sono sostanzialmente due, attore e convenuto, anche quando le p. assumono altri nomina iuris (appellante ed appellato, opponente ed opposto, creditore e debitore). Nel processo canonico, che ha per oggetto la declaratoria di nullità del Sacro Vincolo, oltre ai coniugi, è parte nel processo il Difensore del Vincolo, che deve opporsi alla domanda ed assume perciò la veste di convenuto. Nei procedimenti penali, sia canonici che laici, chi agisce è il pubblico accusatore (promotore di giustizia, pubblico ministero), convenuto è l'accusato. Le p. nel processo si trovano in una posizione formalmente uguale, vantando identici diritti e obbligazioni, ma sostanzialmente diversa: l'attore infatti non è costretto ad agire (eccettuato il promotore di giustizia nei casi di legge - canr. 1955, 1971 - o chi altro è tenuto ad agire per peculiari disposizioni di diritto), ma se agisce deve provare il fatto dedotto in giudizio, il diritto che da tale fatto è violato e la titolarità di tale diritto; il convenuto è invece sempre tenuto a rispondere e la sua condizione è più favorevole, perché viene tratto innanzi al giudice senza il concorso della sua volontà e non deve provare niente, ma solo eccepire. Il celebre brocardo: actore non probante, rous absolvitur, è chiaramente indicativo. Il CIC, nel titolo sopracitato, regola la capacità di stare in giudizio, attribuendo questa capacità ad alcuni e negandola ad altri. Nel secondo capo del tit. IV, il CIC detta le norme che devono seguire le persone che agiscono nel processo nomine alieno ad adiuvandum, e cioè i procuratori e gli avvocati.
Bisc.: F. Roberti, De Processibus, Roma 1941, p. 319 sgg.: G. Olivero, Le p. nel giudizio canonicor, Milano 1941; Vlores-Vidal, V. n. 158; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 136 sgg. Giorgio Franco
PARTITO POPOLARE ITALIANO. - Partito politico, sorto dopo la prima guerra mondiale, a forte contenuto democratico, ispirato alle dottrine della scuola sociale cristiana.
I. Ottome. - Fu fondato da d. Luigi Sturzo in unione con un gruppo d