volume-10

Back to Volumes
ti del lavoro, costituiti, con varie vicende, sin dal 1906 (circoli regionali, uffici interprovinciali o provinciali, oltre un ufficio centrale ed un ispettorato medico), organi soprattutto di controllo, dell'osservanza da parte delle imprese delle norme tutelatrici del lavoro, con ampi poteri in specie di polizia di sicurezza. "Centri di emigrazione" possono essere costituiti dal Ministero, in numero non superiore a cinque, per l'assistenza dei lavoratori emigrati o rimpatrianti e loro famiglie. Anche qualche altro Ministero svolge funzioni di tutela dei lavoratori, nel delimitato campo della sua competenza specifica, come, ad es., Ministeri dell'industria e commercio, dei trasporti, della marina mercantile, i quali agiscono anche attraverso, rispettivamente, il corpo delle miniere (per la sicurezza nelle industrie minerarie), i circoli d'ispezione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (per la prevenzione infortuni), gli uffici del lavoro portuale (presso cui sono istituiti consigli). La tutela dei lavoratori emigrati è compito specifico del Ministero degli affari esteri. Tra gli enti territoriali, le regioni (ed in specie quelle a statuto speciale) hanno potestà normativa, sia pure assai limitata, nella predetta materia. Preminente importanza hanno gli istituti di previdenza sociale e le associazioni sindacali, nonché l'Organizzazione internazionale del lavoro (v.). Da menzionare pure tra le istituzioni più no-
tevoli : l'E.N.A.L. (Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori; trasformazione dell'Opera nazionale del dopolavoro, risalente al 1925), diretto a promuovere attività ricreative artistiche, culturali, ecc., nelle ore libere dall'occupazione, ed a coordinare iniziative di organismi similari; l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (anche indipendentemente dalle categorie lavoratrici); l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (per tutte le categorie della previdenza sociale); l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni; l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria; l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale; i vari istituti di patronato ed assistenza sociale (risultano approvati i patronati della Confederazione italiana lavoratori, delle A.C.L.I., dell'O.N.A.R.M.O., l'Istituto nazionale confederale di assistenza, promosso dalla C.G.I.L. e l'Istituto nazionale di assistenza sociale).

Un primo limite, primo in ordine di tempo ed anche, tuttora, di importanza, relativamente alla formazione del rapporto di lavoro, è quello che riguardi i minori e le donne, "mezze forze", spietatamente sfruttate in regime di liberalismo incontrollato. La legislazione vigente italiana (1934), che segue e riordina disposizioni prima frammentarie e poi più organiche (dal 1886), è ispirata a considerazioni non solo di tutela delle categorie più deboli, ma anche di ordine sociale (etica, sanitaria ecc.).

Per principio generale è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14 (in coincidenza con la cessazione dell'obbligo dell'istruzione); dispense possono essere disposte in confronto dei dedicenni per determinati lavori, e in date circostanze, dal ministro del Lavoro. Il limite di 14 anni è elevato invece fino a 18 anni per particolari lavorazioni, in specie per le donne fino a 21 anni; per queste è inoltre interdetto il lavoro sottotraneo in cave, miniere e gallerie. Per tutti i minorenni sono richiesti i requisiti dell'adempimento degli obblighi dell'istruzione e della comprovata idoneità fisica; quest'ultimo requisito è richiesto anche per gli adulti addetti a alcune lavorazioni industriali. E poi prescrizione generale che il lavoratore sia munito di apposito libretto di lavoro, rilasciano gratuitamente dal sindaco e da tenersi, nella permanenza del rapporto di' lavoro, dall'imprenditore, inserendovi tutte le indicazioni relative al rapporto stesso, in aggiunta a quelle inserite, secondo la competenza, dal sindaco e dal medico, cosi da precisare tutti gli elementi dello stato professionale del lavoratore.

Importantissima è la disciplina del collocamento di recente rielaborata in Italia (1949). I principi fondamentali possono cosi riassumersi : 1) il collocamento è funzione pubblica e gratuita (in conformità ad un orientamento da lungo tempo e generalmente acquisito anche in convenzioni internazionali); 2) l'esercizio deula funzione stessa, nell'intento dell'effettiva tutela della libertà di lavoro di tutti gli interessati, è di competenza dello Stato, attraverso i propri uffici provinciali del lavoro (sopra menzionati), delle loro sezioni staccate, dei loro collocatori e relativi coadiutori (anziché attraverso i sindacati professionali, salvo però la rappresentanza sia di lavoratori che di datori di lavoro presso la commissione consultiva centrale e quelle locali, le quali hanno anche funzioni deliberanti nell'ambito delle direttive emanate dal ministro del Lavoro, e decisorie su ricorsi contro alcuni provvedimenti indicati dalla legge, con possibilità di ulteriore ricorso al predetto ministro, il quale decide, sentita la commissione centrale); 3) di regola (salvo le ipotesi previste dalla legge) i datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali hanno bisogno, tra gli iscritti nelle prescritte liste, con richiesta numerica per categorie e qualifica professionale; 4) vanno preferiti i lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolge il lavoro (o località viciniori), salvo il caso che sia ammessa la richiesta nominativa (individuante cioè la persona prescelta). Nell'avviamento al lavoro si deve tener conto complessivamente del carico famigliare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste, della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del

## Page 129

nucleo famigliare e degli altri elementi concorrenti dello stato di bisogno del lavoratore, con riguardo nello stesso tempo allo stato sanitario del nucleo famigliare. Titolo professionale è riconosciuto a coloro che abbiano conseguito una qualifica professionale negli appositi corsi ( $\mathrm{v}$. n. 8); 5) per alcune categorie e lavorazioni speciali sono ammessi congrui adattamenti; 6) il nuovo sistema si applica, entro certi limiti, ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; 7) è riorganizzata l'assistenza economica ai disoccupati con estensione dell'obbligo dell'assicurazione ai lavoratori agricoli ed agli impiegati senza limiti di retribuzione; 8) sono anche riordinati i servizi diretti all'addestramento professionale (corsi per disoccupati, corsi aziendali di riqualificazione, cantieri, scuola, con facilitazione per le piccole aziende e le botteghe artigiane).

Norme speciali vigono per garantire l'occupazione di ex-combattenii e categorie di minorati direttamente o indirettamente da eventi bellici (mutilati, invalidi, reduci da prigionia o deportazione, orfani, congiunti di caduti, ecc.), imponendo ai datori di lavoro di scegliere il proprio personale tra tali categorie per determinate percentuali, subordinatamente al possesso della necessaria idoneità. Analogamente dicasi per mutilati e invalidi del lavoro e per i dimessi da sanatori antitubercolari relativamente a servizi nei sanatori stessi.

È una delle obbligazioni essenziali ed inderogabili dell'imprenditore quella della tutela delle condizioni di lavoro. La norma generale è fissata dal codice civile (v l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: art. 2087); la legislazione speciale ne fa applicazione in ordine a determinate categorie di imprese e di lavoratori, con riguardo soprattutto all'igiene ed alla sicurezza e nell'intento quindi della prevenzione degli infortuni e delle malattie e con prescrizioni anche di consulenza e di assistenza medica. Tra le numerose disposizioni legislative di saliente interesse sono quelle contenute nel regolamento generale di igiene del lavoro (1927), concernente sia le aziende industriali e commerciali, sia quelle agricole (in ordine all'altezza, cubatura, superfice degli opifici, ai locali semi-interrati, all'illuminazione, temperatura, ricambio dell'aria, sedili, bagni e luoghi di decenza, dormitori, camere di allattamento, ecc.).

Molte altre disposizioni ancora, contenute in vari testi, riguardano il tempo della prestazione del lavoro. Principi, già vigenti prima della nuova carta repubblicana, sono stati da questa elevati sul piano costituzionale sotto il triplice aspetto della giornata lavorativa e (con prescrizione di irrinunziabilità) del riposo settimanale e delle ferie annuali retribuite (art. 36), per considerazioni anche qui, oltre che di tutela delle categorie più deboli (donne e fanciulli, previste nell'art. 37 della stessa carta), anche di carattere sociale (fisico ed etico), interessanti, seppur indirettamente, tutta la collettività nazionale, garantita cosi per quanto possibile nello svolgimento ordinato e nel migliore potenziamento complessivo dell'attività produttiva. La giornata lavorativa di 8 ore, che era una delle più vive rivendicazioni sindacali, trovò accoglimento dopo la prima guerra mondiale sia nel campo internazionale (Convenzione di Washington, 1919) sia in quelli nazionali (per l'Italia cf. la legislazione del 1923 e provvedimenti successivi). In caso di prolungamento dell'orario normale, sempre entro i limiti massimi, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con aumento di retribuzione, fissato per lo più dai contratti collettivi con una maggiorazione superiore a quella minima prevista dalle leggi, le quali contengono pure disposizioni di dettaglio per l'applicazione del principio delle 8 ore in relazione ai vari tipi di attività ed alle categorie di personale (con esclusione di talune e adattamenti per altre), alle interruzioni o soste, più o meno lunghe e valutazione di esse, ai recuperi di eventuali interruzioni ecc.

Anche il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, data la maggiore onerosità di esso, deve essere retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro
diurno (cf. art. 2108 Cod. civ.). In materia (oltre una disciplina adattata alle donne ed ai fanciulli) si hanno disposizioni proprie per le lavorazioni del pane e della pasticceria e per i servizi pubblici di trasporto.

La settimana lavorativa nel suo complesso deve contenersi nelle 48 ore ( 40 per lavorazioni industriali in date circostanze); il riposo di un giorno deve coincidere di regola con la domenica (cf. art. 2109 del Codice civile ed apposita legge del 1934). Anche a tale riguardo sono precisate le eventuali cause di esenzione, di deroga, di adattamento e le relative conseguenze patrimoniali. Altre festività, retribuite, sono contemplate particolarmente, e cosi anche congedi straordinari (come in caso di matrimonio) da contratti collettivi.

Infine il prestatore di lavoro, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto a un periodo di ferie annuali, retribuito; la durata di esso e le modalità sono fissate con legge (cf. art. 2109 citato) per gli impiegati privati la relativa legge del 1924), dai contratti collettivi, dagli usi, o secondo equità dal giudice.

Altre limitazioni ancora concernono la potestà di risoluzione del rapporto di lavoro, risoluzione che non può legalmente aversi nei casi e nei limiti di semplice sospensione del rapporto stesso (gravidanza, infortunio, malattia, richiamo o chiamata alle armi). Particolare tutela è prevista in date circostanze di tempo, luogo, industria, vietando, limitando e graduando il licenziamento dei lavoratori con particolari disposizioni per coloro che sono investiti di funzioni sindacali o di rappresentanza di lavoratori ad evitare rappresaglie contro di essi. Permana tuttavia il principio generale della libertà di recesso, salvo il debito preavviso e l'indennità di anzianità (in proporzione agli anni di servizio); la stabilità è riconosciuta in alcuni settori aziendali soltanto; la sua generalizzazione, salvo sempre s'intende il licenziamento per "giusta causa", cioè una infrazione disciplinare tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, costituisce tuttavia una delle massime aspirazioni dei lavoratori.

La violazione delle norme protettive dei lavoratori può essere perseguita avanti le competenti giurisdizioni in sede penale (quando ai tratti di reati, come è frequentemente previsto dalla legislazione sociale) ed in sede civile per la responsabilità patrimoniale, nonché in sede amministrativa in molteplici casi (come per alcune assicurazioni e gli assegni famigliari).

BibL.: v. lavoro; legislazione sociale; malattie. Cf inoltre: Atti del P. Comprese internazionale di diritto del lavoro, Trieste 1931, e bibl. ivi cit. Ferruccio Pergolesi

PROTEZIONE DELLA GIOVANE, AssociaZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE DELLE OPERE per la. - L'Associazione esercita opera non di redenzione ma di preservazione in favore della giovane di fronte ai pericoli che può incontrare nei viaggi, sul lavoro, nella vita di studio : esercita e predispone servizio di vigilanza nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti (missions de gares), ecc.; organizza e gestisce case-alloggio, e case-famiglia (homes), alberghi, mense, clubs, uffici di collocamento, di notizie, di informazioni, ritrovi festivi e culturali, case di convalescenza e di vacanze; è collegata con una vasta rete di alberghi "vigilati» in molti paesi del mondo; collabora con tutte le associazioni cattoliche per la gioventù, ed anche con associazioni scattoliche dirette allo stesso scopo. Con le sue « guide di viaggio stabilisce i più vasti itinerari con i quali può seguire la giovane in qualunque paese vada. Il Comitato internazionale ha sede in Friburgo.

Fu fondata nel 1896 da Louise Raynold, con l'approvazione di Leone XIII, per la necessità di difendere la gioventù femminile dalla «tratta delle bianche». Il Comitato internazionale ha la presidente nominata dalla S. Sede e come consulente ecclesiastico il vescovo di Friburgo. Diffusa nei 5 continenti, ha in Europa comitati nazionali molto attivi, specialmente in Austria, Belgio,

## Page 130

![img-3.jpeg](img-3.jpeg)

Protezione della giovane - L'assistente di Stazione accoglie giovani venute senza recapito in cerca di lavoro (1952) - Roma.

Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'Associazione ha tenuto 11 congressi internazionali; i più importanti a Budapest (1931), a Friburgo (1935) e a Roma (1948), dove convennero le rappresentanti di 23 nazioni. Patrona dell'Associazione in tutto il mondo è la B. Vergine del Buon Consiglio; delle giovani assistite a. Maria Goretti. Associata all'Unione internazionale delle leghe cattoliche femminili, la sua presidente è membro di diritto del Consiglio mondiale; ha voto consultivo nel "Vatican migration bureau» in Gi nevra; fa parte delle riunioni dell'UNAC, delle organizzazioni non governative presso le Nazioni Unite (ONG).

Il Comitato nazionale italiano ha sede in Roma; sorse in Italia nel 1902 ad opera del prof. Rodolfo Bettazzi e della contessa Maria di Groppello Bray, con il primo comitato in Torino. Seguirono comitati a Milano, Firenze, Venezia, Genova, Napoli. Costituito il Comitato nazionale a Torino, esso ebbe il compito di coordinare e dirigere la diffusione e il collegamento della P. della g. in Italia. Nel 1930 la sede nazionale venne trasferita a Roma. Oggi la P. della g. conta 51 comitati e 29 segretaristi; ha in efficienza 3051 corrispondenti parrocchiali (durante la guerra tale organizzazione capillare fu totalmente sconvolta), 29 uffici in stazione, 3 ai porti (Genova, Napoli, Venezia), 6 alle frontiere (Brennero, Chiasso, Domodossola, Modane, Tirano, Ventimiglia) con assistenza diurna e notturna ininterrotta. Nelle principali città e capoluoghi ha case-alloggio per l'ospitalità alle giovani di passaggio e case-famiglia per quelle lontane dalla famiglia o prive di essa, che si trovano isolate per lavoro, impiego, studio, ecc. Nel 1949 ha prestato assistenza a 81.200 giovani, delle quali due terzi minorenni e giovanissime.

Il Comitato nazionale italiano cura la pubblicazione del bollettino bimestrale, La P. della g., ed il foglio indirizzi (F. I. T.), con il nome ed il recapito dei comitati, segretariati e delle corrispondenti, oltre alla segnalazione delle case-alloggio e famiglia, dei posti di frontiera, degli uffici di stazione, continuamente aggiornato. Tutti i comitati, segretariati e corrispondenti prestano assistenza, se preservisati (areoporti, servizi interurbani, orari speciali). L'Associazione ha uffici di collocamento e di notizie, integrati dalla vastissima rete di corrispondenti in Italia e all'estero (praticamente in tutto il mondo) per assumere garanzie necessarie prima della partenza delle giovani per la località di lavoro. Ha ricreatori festivi; escogita iniziative per le vacanze; promuove corsi di qualificazione professionale e di studio; presta assistenza medico-legale, morale, spirituale. I singoli comitati si prestano secondo le necessità locali : assistenza alle mondariso nei viaggi e nelle soste e sui posti di monda, alle
famiglie, alle emigranti nelle pratiche per l'espatrio, per il collocamento, per i viaggi, per il passaggio della frontiera; alle emigrate per mezzo dei comitati nazionali dei vari paesi, alle studenti "giornalieres che affluiscono dalla periferia ai capoluoghi, esercitando soprattutto deliccia e prudente sorveglianza nel raggio della stazione per evitare lamentati inconvenienti; gestiscono mense calde in prossimità delle scuole in piena collaborazione con le autorità scolastiche; assistenza alle domestiche per il collocamento e per l'assistenza di soggiorno, vigilandone la condotta, la formazione, la salute, controllando la moralità della casa che le ospita, relazionando le famiglie, tenendone le voci.

Tutte le prestazioni della P. della g. sono gratuite. La presidente del Comitato nazionale viene eletta dalla Assemblea generale. In tutto il mondo le signore che fanno servizio nelle stazioni, alle frontiere, ai porti, nei viaggi portano al braccio sinistro una fascia a colori bianco e giallo; quelle dei comitati un distintivo con la sigla A. M. (Ave Maria).

PROTEZIONISMO. - Il p. fa parte di quel sistema artificioso di espedienti e manovre che costituisce la politica economica.

1. P. e liberismo. - 1. Antagonismo. - L'antagonismo tra liberisti e protezionisti riproduce quello annoso tra teoria e pratica: ancora meglio, tra le teorie incomplete e imperfette, e gli empirismi disordinati. Più precisamente, l'antagonismo è fra l'economia pura e l'economia pratica: ridotta questa, in difetto di una vera e propria scienza economica applicata, alla pratica degli affari e alla politica economica dei governi. Non essendo finora riuscita l'economia pura o teorica a dare soluzioni razionali ai problemi della realtà, i liberisti si scandalizzano a vuoto di fronte alla denuncia che gli scambi internazionali non assicurano vantaggi eguali e reciproci alle due parti contraenti, ed anzi danneggiano inevitabilmente una delle parti, permettendo l'indebito arricchimento dell'altra. Essi perpetuano, in tal modo, l'illusione dei primi economisti, i quali credettero che una scienza nuova della vita associata potesse, nelle sue applicazioni, prescindere dalle radicate consuetudini di una vicenda economica già vecchia di secoli, e dalle diverse condizioni di sviluppo delle nazioni, che tuttora si manifestano con lo squilibrio dei prezzi in genere, e dei prezzi del lavoro in specie.

A tale squilibrio, per non incorrere nei pericoli del p., bisogna rimediare con mezzi economici : sostituendo al barbaro preconceito della lotta necessaria, e ai confusi episodi di questa lotta, il sicuro passo chiarificatore e ordinato della scienza, e una benefica divisione del lavoro internazionale in atmosfera di pacifici accordi e di liberi scambi, governati dal tornaconto (v.).
2. Dal p. alla pianificazione. - Mentre, però, il liberismo rappresenta uno stato naturale e logico del vivere economico, ed ha perciò un valore scientifico almeno come ipotesi e come tendenza ideale, il p. fa parte di quel sistema artificioso di espedienti e manovre che costituisce la politica economica : sistema di privilegi e di eccitanti che, per le ritorsioni e rappresaglie che provoca, si dimostra presto insufficiente e deve venire inasprito rovinando, come tutti gli eccitanti, la sanità materiale e morale degli individui e della società.

Il p. nacque dalla necessità di proteggere il sorgere, la conservazione e il prospero sviluppo delle industrie, dell'agricoltura e anche dei commerci nazionali, dalla concorrenza di similari industrie, agricolture e commerci stranieri. Si tratta di un correttivo ai minori prezzi delle

## Page 131

merci e del lavoro stranicri rispetto a quelli nazionali, che si attua principalmente portando quei prezzi al livello o al disopra di quelli nazionali, mediante il pagamento di diritti dogmali sulle importazioni.

Altri espedienti della politica economica, nel quadro della medesima finalità, sono i prezzi alle esportazioni, i regimi di licenza per le importazioni, i contingentamenti e le compensazioni, i divieti all'introduzione di determinate merci o all'immigrazione, oltre a provvedimenti valutari di vario genere: vi si aggiungono disposizioni di carattere esclusivamente interno, come il controllo dei nuovi impianti industriali, la manovra delle tasse di fabbricazione, dei contributi, facilitazioni ed esenzioni fiscali, i finanziamenti statali diretti o indiretti, che completano il quadro di ciò che modernamente si dice "economia controllata", oppure "dirigismo", o "terza via". Tutto ciò è destinato fatalmente a sboccare in una economia pianificata (v. pianificazione); e infine in una economia di Stato, nazionalista o comunista.

Come tutte le regolamentazioni innaturali, il p. può servire egregiamente per un determinato scopo, limitato, e per un tempo non lunghissimo: qualora però assurga a sistema ordinario di politica economica, e venga applicato su vasta scala, esso perde rapidamente di efficacia, sia per l'abitudine che i produttori vi fanno, e alla quale non potranno più rinunciare, sia per le reazioni e ritorsioni delle nazioni colpite dal sistema. A questo punto il p. comincia a provocare danni seri e crescenti al paese stesso che lo adotta, per le situazioni di privilegio che va costituendo a vantaggio di gruppi e categorie, specialmente per i meno meritevoli, e per il danno generale di tutti i consumatori, costretti a sopportare un continuo aumento dei prezzi : infine, per la crescente difficoltà dei traffici che consegue alla lotta di tariffe così provocate. Onde il p., una volta applicato in un paese, rapidamente si estende ad altri paesi, si radica e deve intensificarsi : la sua riduzione diviene sempre più difficile, e l'eliminazione quasi impossibile. La continua elaborazione di trattati di commercio e di nuove tariffe, le progettate unioni doganali e simili, non significano passi certi e decisivi sulla via dello smantellamento delle barriere doganali e verso l'auspicata libera mobilità delle merci, degli uomini e dei capitali : occorre agire sulle cause economiche del sistema, e non sulle sue pratiche manifestazioni.
II. Note storiche. - Storicamente il p. trova le sue origini nel sistema mercantile di Colbert in Francia e di Cromwell in Inghilterra nel sec. XVII : ma come idea e proposito di egemonia commerciale esiste fino dai tempi più remoti. Nelle sue forme attuali il p. si iniziò con la costituzione della confederazione degli Stati Uniti dell'America del Nord: la quale, dato il motivo occasionale del suo formarsi, nacque protezionista, pur attuando tra gli Stati componenti la più convinta ed entusiasta libertà di commercio. Gli "economisti" della fine del sec. xvir condannarono il p. con la celebrazione del libero scambio (laissez faire, laissez passer) : e con la sua vittoria nella lotta iniziata nel 1838 in Inghilterra dalla scuola di Manchester, particolarmente dal Cobden, contro il dazio sul grano (Cava lana), conclusasi nel 1846 sotto il ministero Peel. Nel 1872 la Francia di Thiers tentò il p. per rifarsi della sconfitta, ma senza riuscirvi : riusci invece in pieno la Germania di Bismarck nel 1879, per fondare solidamente la potenza industriale e militare dell'Impero tedesco. Da allora, l'uno dopo l'altro, con forme più o meno larvate o radicali, tutti gli Stati si andarono cingendo di barriere doganali : incitati a farlo, oltre che da ragioni commerciali e dalla necessaria difesa delle industrie utili per la guerra, dalle pretese sia dei primi movimenti operai a sfondo socialista, sia dei primi grandi trusts in varie branche delle industrie fondamentali, vere potenze economiche e politiche nell'interno dei singoli Stati.
![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(let. Vitalia)
Protezione della giovane - L'assistente di Stazione invia alla "Casa alloggio" delle giovani venute senza recapito (1932) - Roma.

Questa fu la causa del rapido degenerare di un sistema che pure fu di qualche utilità in talune circostanze; ma che invece finì per avvelenare di gelosie, di invidie e di spirito di rappresaglia la vita internazionale per oltre mezzo secolo, preparando numerose guerre e infine lo scoppio delle due grandi conflagrazioni mondiali.

Bibl.: U. Rabbeno, P. americana, Milano 1893; N. Angell, La grande illusioa, Parigi 1910; J. M. Keynes, The end of "laissez faire", Londra 1926; W. Sombart, Die drei Nationalökonomien, Monaco-Lipsia 1930; E. Cannon, Basiogna delle teorie economiche, Torino 1932; A. Gide-Rist, Histoire des doctrines économiques, Parigi s. a.

Mario Baronci
PROTIRO. - Si chiama p. un piccolo corpo di fabbrica addossata all'ingresso di una costruzione chiesastica, di un quadriportico o di un portico, nella forma più semplice costituito da una vòlta sorretta da due o più pilastri o colonne.

Gli esempi più antichi di p. si incontrano nell'architettura orientale dei primi secoli del cristianesimo. Risale al sec. v quello della chiesa di Egmiadzin costituito da una torretta addossata al prospetto dell'edificio. Anche il lato a ridosso della facciata del quadriportico dell'antica Basilica Vaticana, nelle ricostruzioni ideali che si hanno di quell'edificio, doveva avere un p. Questo ad ogni modo, in Italia, appare già nella chiesa dei SS. Martiri a Cimitile nel sec. viII e quindi si diffonde con larghezza durante il periodo romanico. E ciò non solo negli esempi caratteristici e semplicissimi delle chiese romane di S. Prassede, S. Maria in Cosmedin, S. Clemente e S. Cosimato, ove il p. doveva avere veramente funzione protettiva per chi si intratteneva fuori della chiesa, o essere, quando il p. era a due ordini, il luogo dove si poneva il guardiano che custodiva l'ingresso della chiesa, ma anche in quelli dell'Italia settentrionale ove, come a Cremona, a Piacenza, a Modena, a Bergamo, a Ferrara, a Verona, ecc., assunse dignità di elemento decorativo destinato a dare imponenza all'ingresso della costruzione. In tale senso fra i più belli sono quello del S. Ciriaco d'Ancona, opera del sec. xili, e quello della porta del fianco della parrocchiale di S. Quirico d'Orcia, le cui caristidi che sostengono la breve vòlta sono da assegnare alla scuola di Giovanni Pisano. - Vedi tav. IV.

Emilio Lavagnino
PROTOGANONICI, LIBRI : v. BIBBIA.
PROTOCOLLO : v. DOCUMENTO.
PROTOEVANGELO. - Correntemente si designa così Gen. 3,15, perché contiene il «primo lieto annuncio " di salvezza per l'umanità dopo il peccato

## Page 132

![img-5.jpeg](img-5.jpeg)

Proto e Giacinto, santi, martiri - Iscrizione del martire G. rinvenuta il 21 marzo 1843 nel cimitero di Bassilla, ora nella cappella del Collegio Urbano De Propaganda Fide - Roma.
(ibid. 3, 1-8). Eva, per scagionare se stessa dall'accusa di Adamo, accusa il serpente; il quale, senza interrogatorio, viene colpito dalla condanna (v. 14). Qui s'innesta l'annuncio di una lotta senza tregua tra i due gruppi opposti del serpente con la sua discendenza, della donna con la discendenza di lei. Il secondo gruppo ne uscirà vittorioso.

Ecco il testo del p. secondo l'ebraico: "E ostilità porrò tra te e la donna, e tra il tuo lignaggio e il lignaggio di lei. Esso ti stritolerà il capo e tu lo colpirai al calcagno ". Dove la Volgata ha il plurale inimicitias il testo ebraico ha il singolare 'êbhâh, "ostilità". Il futuro "porrò "può indicare un fatto che si attua già dal momento in cui viene annunciato. "Stritolerà" e "colpirai" sono forme dello stesso verbo ebraico šūph, "schiacciare", "stritolare", attenuato nei Settanta con тnpho in ambedue i casi. La Volgata traduce prima conterere, poi insidiari; l'antica latina, riproducendo i Settanta, servare. La differenza di significato sembra suggerita anche dal contesto, che vuole contrapporre due azioni di diversa efficacia. La variante classica è $h \vec{a}$ ("esso "), da riferirsi a zar'ah ("seme" o lignaggio della donna), tradotto con il maschile aútós, in luogo del neutro aútó, dai Settanta (concordanza ad sensum con avégua) e dall'antica latina con ipse (riferito a semen), mentre la Volgata ha ipsa. Le versioni, a differenza dell'originale, farebbero, dunque, pensare che a vincere il serpente sia un individuo. Questo, per la Volgata, è «la donna».

Ma non si può dubitare che, nell'originale, il pronome maschile $h \vec{a}$ " supplicca il sostantivo zar'âh "seme di lei ". Maschile è la voce verbale jêtûphêhhâ, e il suffisso pronominale in têlûphennû. Non è certo che l'ipsa della Volgata sia dovuto all'interpretazione mariologica, data fino dal tempo di s. Girolamo, quantunque non comunemente, come spesso si dice. S. Girolamo stesso (Liber quaest. Hebr.: PL 23, 943) rilevava sia l'identità del verbo in ebraico, sia la diversità del pronome.

La vittoria schiacciante sul serpente non si può riconoscere che a un campione dell'umanità, il quale sfugga ad ogni influsso o potere del maligno. E il Messia. Il significato mariologico del testo riposa soprattutto sulla tradizione, che nell'ipsa della Volgata ha trovato la sua classica espressione.

Il pieno significato del p. poté non essere percepito dai progenitori e dalle generazioni successive; ma, per quanto vago, fu un raggio di speranza nel quadro fosco dell'umanità decaduta. In tutt'altro senso è detto p. il più noto "vangelo dell'infanzia" (v. GIACOMO, protoevangelo di).

Bibl.: G. Engelkemper, Das Protoevangelium, in Bibl. Zeitschr., 8 (1910), pp. 351-71; F. Couppens, De Proto-evangelio, Gen. 3, 13, Roma 1932; id., De historia primorva, ivi 1934, pp. 137-224; L. Drewniak, Die mariologische Deutung von Gen. 3, 13 in der Väterzeit, Breslavia 1934; T. de Orbieu, La mujer del Protoevangelio, in Estudios biblicos, 1 (1941-42), pp. 187-207, 273-89; T. Gallus, Sensus allegorico-dogmaticus, sensus litteralis

Protoevangelii, in Verbum Dom., 27 (1949), pp. 3343; P. Bonnetain, Immaculée Conception, in Dibs. IV, coll. 240-54. Teodorozo da Castel San Pietro

PROTO e GIACINTO, santi, martiri. - Sono già ricordati nella Depositio Martyrum l'ri sett., sepolti nel cimitero di Bassilla sulla Via Salaria vecchia.

Alla stessa data sono commemorati nel Sacramentario gelosiano del sec. viI di S. Gallo e nel Gregoriano, mentre il loro sepolcro è ricordato dagli Itinerari del sec. vir con l'indicazione "in spelunca ". Esso è stato identificato in una doppia cripta dove il 21 marzo 1845 fu rinvenuto il loculo intatto, con l'epitaffio di G. ancora in situ e i suoi resti carbonizzati. I sepolcri dei due martiri gia nel sec. iv erano stati ostruiti da una frana ed il papa Damaso ne aveva curato la sistemazione con scala d'accesso ed un lucernario : opera del presbitero Teodoro. I sepolcri dei due martiri furono abbelliti (sec. v) per cura di un presbitero Leopardo, non meglio identificato (cf. E. Jost, "Sepulcrum Hinsinthi martiris Leopardius presbyter arnavit", in Römische Quartalschrift, 32 [1924], pp. 10-36).

Sono ricordati dalla tarda e leggendaria Passio s. Eugeniae (BHL, 2666), secondo la quale sarebbero stati fratelli e addetti come ounuchi al servizio di Eugenia. Dopo aver accompagnato la loro padrona ad Alessandria, sarebbero stati ceduti alla vergine Bassilla che avrebbero convertita al cristianesimo. Durante la persecuzione di Valeriano, sarebbero stati arrestati in seguito ad una sommossa popolare e, condotti in un tempio per sacrificare, le loro preghiere avrebbero ridotto in polvere la statua del dio. Il prefetto Nicezio li avrebbe allora fatti uccidere.

Bibl.: G. Marchi, Monumenti delle arti cristiane primitive, Roma 1845, pp. 238-72; Acta SS. Sepiendola, II, Parigi 1845, pp. 746-62; Martyr. Hieronymianum, p. 501 sg.; H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933, p. 272; id., Etude sur le legendier roman, ivi 1936, pp. 171-86; Martyr. Romanum, p. 391; R. ValentiniG. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II, ivi 1942, p. 26 ; A. Ferrus, Epigrammata Danuaiiana, Città del Vaticano 1942, pp. 19094. Agostino Amore

PROTONOTARI APOSTOLICI. - Il titolo di protonotario si trova la prima volta nel sec. xiv (Ordo romanus XIV, cap. 70; cf. anche P. Hinschius, Kirchenrecht der Kath. u. Prot., I, Berlino 1869, p. 412) a designare i notari aggiunti ai primi sette
![img-6.jpeg](img-6.jpeg)
(fol. Alinari)
Proto e Giacinto, santi, martiri - S. P. Particolare della parete musiva di S. Apollinare Nuovo (sec. vi) - Ravenna.

## Page 133

notari regionari o tutti i notari della Sede Apostolica. Questi formavano un collegio con l'incarico di registrare tutti gli atti emanati dalla Curia Romana, e furono detti percio apostolici. Oggi i p. a. costituiscono un collegio di sette prelati con il titolo di protonotarii de numero partecipantium.

I p. a., detti extra collegium, si dividono in tre classi : 1) p. a. soprannumerari, che non facendo parte del suddetto collegio ne possiedono quasi tutti i privilegi e si suddividono in : a) p. a. soprannumerari ad vitam, che sono i canonici prelati delle basiliche patriarcalí di Roma, Lateranense, Vaticana e Liberiana; b) p. a. soprannumerari durante munere, che sono i canonici delle chiese cattedrali di Concordia, Firenze, Gorizia, Padova, Palermo (Metropolitenia e Cappella Palatina), Treviso, Udine, Venezia; 2) p. a. ad instar, i quali a loro volta si suddividono in : a) p. a. ad instar ad vitam, che sono quelli insigniti di tale dignita dal Sommo Pontefice; b) p. a. ad instar durante munere, che sono i canonici della collegiata di S. Maria ad martyres (Pantheon) in Roma e delle chiese metropolitano di Bologna, Cagliari, Malta, Modena e Strigania; 3) p. a. titolari o onorari, nominati dal Papa o dal Collegio dei p. a. di numero partecipanti. Sono anche p. a. titolari tutti i vicari generali e vicari capitolari ed i canonici di alcuni Capitoli.

I principali uffici dei notai partecipanti fin dal sec. xv erano: compilare le relazioni autentiche nei concistori pubblici e semipubblici (Pio II, cost. Cum cercare in rebus ordinem, 12 giugno 1459, in Bullarium Romanum, V, Torino 1860, p. 152); compilare le bolle per la collazione dei benefici fatte in Concistoro, o almeno sottoscrivere, dopo che i predetti benefici fossero stati conferiti, forma breviore per viam camerac, in virtù delle costituzioni di Alessandro VI (In eminenti, 22 ag. 1500) e di Pio V (Pontifex dignum, 24 luglio 1570). La sottoscrizione di queste bolle più tardi veniva fatta dal segretario del Collegio dei protonotari. Era ancora ufficio dei p. a. raccogliere nei concili i voti e redigere gli atti. Adriano VI con il motu proprio: Cum una Sancta Catholica del 1522 (Moroni, LVI, Venezia 1852, p. I sgg.) disponeva che i p. a. di numero partecipanti intervenissero sempre alle cappelle, sotto pena di scomunica. Con la cost. Romanus Pontifex del 16 nov. 1585 (Bullarium Romanum, VIII, parte $4^{a}$, Torino 1863, p. 621) Sisto V portò il numero dei p. a. a 12. Con la cost. Laudabilis sedis del 15 febbr. 1586 (Bullarium Romanum, VIII, cit., p. 624), determinò meglio i privilegi, dando tra l'altro al Collegio : a) la facoltà di creare, previo esame, dintori in teologia o in altre facoltà (Urbano VIII restrinse il numero dei promovendi a 4 per anno, Benedetto XIV lo elevò di nuovo a 6 per anno); b) il diritto di creare notai pubblici; c) di legittimare i figli nati ex quovis illicito et damnate casta; d) di darsi propri istituti; e) di essere famigliari, commensali e prelati domestici del Pontefice; $f$ ) l'esenzione da ogni giurisdizione degli Ordinari; g) di nominare ogni anno un protonotario onorario; h) l'uso dei pontificali; i) e dell'altare portatile. Gregorio XV (cost. Inserutabili divinae Preoidentiae del 22 giugno 1622: Bullarium Romanum, XII, Torino 1867, p. 690), Urbano VIII, e Benedetto XIV (De Servorum Dei beatif. et canoniz., I, cap. 17, n. XXXIII) stabilirono che un p. a. di numero partecipante avesse parte nella compilazione dei processi di beatificazione e canonizzazione. Questo p. a. scelto dal Papa era consultore della S. Congr. dei Riti (attualmente è invece Prelato ufficiale). Alessandro VII col breve Ex Romani Pontificis Supremi del 4 sett. 1656 (Bull. Rom., t. XVI, Torino 1869, p. 227) confermò queste disposizioni.

Gregorio XVI con la cost. Neminem certe laret, dell's febbr. 1838 (Acta Gregorii XVI, II, Roma 1901, p. 248), ripristinò il Collegio dei p. a. di numero partecipanti, con tutti i privilegi, indulti ed onori del passato.

Il CIC non regolò la materia in questione, se non per quanto riguarda il p. a. prelato officiale presso la Congr. dei Riti (cann. 2013 § 2, 2073), Il riordinamento del Collegio però si ebbe sotto Pio XI con la cost. Ad incrementum decoris del 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], pp.497-521). In ordine di precedenza i p. a. di numero
partecipanti vengono subito dopo gli assessori e segretari di Congregazione, mentre è controverso se tale precedenza spetti anche ai p. a. extra collegium nei confronti dei prelati uditori della S. R. Rota. Tra i munera dei p. a. di numero partecipanti vengono ricordati: regare gli atti più importanti della Sede Apostolica, eccezione fatta per il tempo in cui essa è vacante, e gli atti della presa di possesso dei nuovi cardinali nei loro titoli o disconie. Quattro membri del Collegio debbono poi sempre prendere parte alle canonizzazioni, concili, concistori pubblici e semipubblici per stenderne gli atti che fanno pubblica fede anche se sottoscritti da uno solo. I p. a. di numero partecipanti laureati in utroque iure sono ipso facto prelati referendari della Segnatura Apostolica. Due di essi devono sottoscrivere (in luogo del soppresso Collegio degli abbrevatori de parce maiore) tutte le bolle della Cancelleria Apostolica. Spetta al loro decano pubblicare per la prima volta la bolla dell'Anno Santo. Durante il conclave spetta loro di custodire una delle Ruote. Quanto agli altri p. a. extra collegium, il motu proprio di Pio X Inter multiplices curas dispose che questi possono essere eletti conservatori degli Ordini regolari e di altri pii istituti, giudici sinodali ed infine commissari e giudici apostolici anche nelle cause beneficiali ed ecclesiastiche. Il p. a. deve prendere possesso del suo ufficio. I privilegi dei p. a. sono stabiliti nel citato motu proprio di Pio X e nella citata cost. di Pio XI, e ricadcano i privilegi spettanti agli altri prelati, emergendo per l'uso dei pontificali e dell'anello nelle sacre funzioni.

L'abito dei p. a. di numero partecipanti è quello prelatizio, di colore violaceo; per gli altri rimangono ferme le disposizioni del motu proprio di Pio X Inter multiplices curas. Per i p. a. titolari od onorari l'abito prelatizio deve essere di colore nero. Il motu proprio di Pio X stabilisce anche il rito delle Messe pontificali, i Vespri solenni e le altre funzioni pontificali dei p. a.

BibL.: G. Andreucci, De protonotariis apostolicis e numero partecipantium in curia Romana tractatus canonicus-theologicus. Roma 1742: G. Marchesi Buonacovesi, Antichitii ed eccellenza del p. a., Faenza 1751: G. Riganti, De protonotariis apostolicis tam de numero partecipantium quam sopranumerum. Roma 1751: T. Ortolan, Cour romaine, in DThC. III, coll. 1963-65; B. Alarischeid, De quibusdam praelatis Romanae Curiae, in Apollinaris, 8 (1034), pp. 64-71. Guglielmo Felici

PROUDHON, Pierre-Joseph. - Pensatore politico ed economista francese, n. a Besançon il 15 genn. 1809, m. a Parigi il 19 dic. 1864. Di umile famiglia, dovette giovanissimo impiegarsi come tipografo. Superati nel 1838 gli esami di baccalberato, ottenne una pensione triennale dell'Accademia di Besançon; ebbe i primi contatti con Parigi, pubblicò i suoi primi lavori, poi tornò ad impiegarsi (1845) in una ditta di trasporti fluviali a Lione. Stabilitosi definitivamente a Parigi nel 1846, strinse relazioni con i circoli degli economisti e dei socialisti, vi conobbe Marx, Bakunin, Blanc.

Eletto rappresentante all'Assemblea nazionale nel 1848, volle tradurre i suoi programmi di riforma sociale in concrete proposte di moratoria generale dei debiti e di riduzione delle rendite; ma esse non ebbero seguito. Combatte decisamente la dittatura bonapartista : condannato, per certi suoi articoli, alla prigione, fuggì in Belgio; tornato in patria e riconosciuto, dovette scontarla. L'ecito dal carcere, si illuse di convincere il nuovo Imperatore a porsi alla testa della rivoluzione sociale. Nel 1858, per il suo libro De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise, venne di nuovo condannato; fuggito a Bruxelles, ebbe condonata la pena. Rientrò a Parigi alla fine del 1862.

Per la vastità e ricchezza dei suoi motivi, in cui confluiscono, con l'esperienza diretta di un complesso periodo storico, gli influssi delle più disparate correnti ideali, filtrati attraverso una cultura da autodidatta, il pensiero di P. è difficilmente inquadrabile in sistema. Pur inserendosi nella tradizione di Fourier, Saint-Simon, Callet, pur mutuando da Hegel e dagli hegeliani di sinistra, attraverso i contatti con Marx e Bakunin, una impronta, alquanto estrinseca, di metodo dialettico, il suo

## Page 134

pensiero muove piuttosto da Rousseau, nel campo sociale, e dallo Smith, in quello economico. L'affrancamento dell'uomo dalla servitù e dalla disuguaglianza, teorizzato dal Rousseau sul piano politico e attuato dalla Rivoluzione Francese, deve, mediante la nuova scienza economica, estendersi al piano economico-sociale. Dopo la rivoluzione "politica" del cittadino, del borghese, è necessaria quella "economica", "sociale" del lavoratore. Criticato violentemente il caposaldo della società borghese, la proprietà (Qu'est-ce que la propriété?, Parigi 1840, ov'è il celebre grido: La propriété, c'est le vol!) egli analizzò con particolare crudezza le antinomie della struttura sociale del suo tempo (Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère, ivi 1846) con una tendenza, tuttavia, a constatare queste antinomie, più che a tentar di risolverle. Da esse non si muove per una dialettica rivoluzionaria; il loro conflitto, al contrario, deve comporsi in un squilibrio di tensioni, equilibrio dinamico che è la "giustizia". Nelle opere successive P . cercherà di dare un più preciso quadro della sua dottrina e di volgarizzarla in infiniti opuscoli e giornali. Nel campo economico propugna la restaurazione dello scambio diretto del lavoro con i beni, e, pertanto, l'abolizione della moneta e di tutto ciò che da essa deriva e si trasforma in capitale (" mutualismo 1); nel campo sociale l'ordine nuovo deve costruirsi per libere trattative fra datori di lavoro e lavoratori organizzati, sulla base del principio di giustizia; la visuale s'allarga poi alla considerazione di fenomeni più ampi, come quello della guerra, di cui è accentuata la positività agli effetti del processo storico e sociale, e al problema dell'organizzazione internazionale, che vede strutturarsi, in armonia con le sue premesse, in una federazione di comunità democratiche, largamente decentrate all'interno.

Per P. la giustizia e l'eguaglianza economica son viste sempre in funzione soprattutto di libertà politica, e non soltanto di giustizia ed eguaglianza sociale: per questo sostanziale radicamento agli ideali classici della Rivoluzione (da cui derivano la difesa della piccola proprietà e la polemica contro ogni eccessiva inframmettenza statale) il suo poté essere definito un "socialisme pour les paysans" e poté apparire - ad un Marx ben più radicale tipicamente "borghese". Ma anche per questo egli influenza, attraverso lo scritto postumo su La capacité politique des classes ouvrières (1865) e l'« apostolato» sorelliano, tutto un importante filone del sindacalismo e del pensiero politico francese. P. polemizzò con il cristianesimo tutta la sua vita: ne condannò il concetto di a cavità "perché vi vide il tradimento della "giustizia", quello di "provvidenza" in quanto "mito" che poteva frenare ogni slancio rivoluzionario o riformatore; e, dichiarandone esaurita la funzione storica, intese a dare, ai valori che di esso riteneva "essenziali" un radicamento tutto terrestre. Per lui il cristianesimo si identificava con certi ambienti ecclesiastico-clericali della restaurazione e del secondo Impero: da ciò il gravissimo limite della sua critica e la sostanziale debolezza del suo tentativo di salvare, sul piano di un assoluto immanentismo morale anziché su quello di un cristianesimo recuperato nella sua autenticità, quei valori etici che tanto gli stavano a cuore. Tutte le sue opere furono poste all'Indice con decr. 22 genn. 1852.

BibL.: opere: Oeuvres complètes, 33 voll., Parigi 1868-76 (nuova ed., ancora in corso, ivi 1924 sgg.); Correspondance, 14 voll., ivi 1874-75. Cf. inoltre D. Malévy, P. d'après ses carnets inédits, ivi 1944. Letteratura : in mancanza di una bibl. proudhoniana, necessaria per la complessità dell'opera sua e della sua fortuna, cf. J. Stammhammer, s. v. in Bibl. d. Sozialismus u. Kommunismus, 3 voll., Jena 1893-1900; Überweg, V, Berlino 1928, p. 70; H. P. Thieme, Bibl. de la littér. franc. de 1800 à 1930, II, Parigi 1933, pp. 533-37; S. Dreher-M. Rolli, Bibl. de la littér. franc., 1930-39, Ginevra-Lilla 1948, p. 337; G. A. De Brie, s. v. in Bibliograph. philosophica, 1934-43, I. Bruxelles 1950; E. Dolléans-M. Crasier, Mouvement ouvrier et socialiste, chronol. et bibl. (1930-1916), Parigi 1950, p. 71. Principali "preze di posizione" su P.: C.-A. de Sainte-Beuve, P.-J. P., sa vie et sa correspondance (1836-48), ivi 1872 (nuova ed., ivi 1947); K. Diehl, P.-J. P., seine Lehre u. sein Leben, 3 voll., Jena 1888-96; A. Desjardins, P.-J. P., sa vie, ses oeuvres, sa doctrine, 2 voll., Parigi 1896; A. Mülberger, P.-J. P., Leben u. Werke, Stoccarda 1899;
M. Augé - Laribé, A. Berthod, C. Bouglé ctc., P. et notre temps, Parigi 1920; A. Cuvillier, P., ivi 1937; A. Cornu, A. Cuvillier, etc., A la lumière du marxisme, II, 1, ivi 1937; G. Guy-Grand, Pour connaltre la pensée de P., ivi 1947; J. Bourgeat, P. père du socialisme frangais, ivi 1947; E. Dollcane, P., 4* cd., ivi 1948. Su particolari "temi" del pensiero di P.: Chen-Xiui-Si, La dialetticae dans l'oeuvre de P., Parigi 1937; M. Ansoultux, P. et l'Europe, ivi 1943; H. De Lubec, P. et le christianisme, ivi 1943; P. Hauptmann, Marx et P., ivi 1947.

Francesco Natale
PROUST, Marcel. - Scrittore, n. a Parigi il 10 luglio 1871, m. ivi il 18 nov. 1922.

La sua vita si può riassumere nelle assidue visite ai più eleganti salotti parigini e nei lunghi anni di clausura, causata da una grave forma d'asma, fino alla morte, con le sale interruzioni di rapide escursioni notturne per le vie deserte, e nel lavoro assiduo di stesura della sua opera: A la recherche du temps perdu. Il primo volume della serie, Du côté de chez Stenne, rifiutato da una prima casa editrice su consiglio di A. Gide, che doveva poi riconoscere il suo errore, fu coraggiosamente pubblicato da Grosset (1913); ma fu solo con il seguente, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, che il nome e la fama di P., sanciti dal premio "Goncourt" (1919), si sparsero in Francia e all'estero. La pubblicazione di questa cronaca-romanzo prosegui anno per anno, fiancheggiata dalla preparazione di raccolte di saggi e articoli (Pastiches et melongés, 1919, e Les plaisirs et les jours, 1921), dando a P. il vanto di rinnovatore della prosa francese; si ebbero dunque: Le côté de Guermantes (1920); Système et Gomorrhe (1922); La prisonnière (1923); Albertine disparue (1925); Le temps retrouvé (1927). Più che di un "ciclo" di romanzi, si tratta in realtà di una lunga continua narrazione in cui il protagonista, seguendo il lento e mutevole flusso della coscienza, registra gli eventi della sua vita, dalla prima fanciullezza all'epoca in cui si ritira dal mondo per attendere esclusivamente alla creazione artistica. L'opera tramanda in grandi affreschi un'immagine della società francese fine secolo, della terza Repubblica, attraverso i suoi sfaldamenti e trasformazioni, fino alla prima guerra mondiale: ma per la prevalente attenzione del P. agli aspetti deteriori e moralmente censurabili e ripugnanti di quella società, l'immagine risulta prospetticamente deformata e offuscata. La lunga e minuta cronaca va ricondotta sempre al fuoco centrale del protagonista, nella cui interiorità sensibilissima e meditativa ogni evento esteriore acquista colore e peso definitivi. Lo stile personalissimo, che accoglie le più sottili sfumature della sensibilità e del pensiero critico - intesa la parola nel senso più lato - in periodi largamente architettoù e ricchi di suggestioni sonore, fanno di P. il più cospicuo erede della tradizione simbolistica e post-romantica francese e inglese.

BibL.: edizioni: A la recherche du temps perdu, is voll., ultima ed., Parigi 1948. Studi : ancora molto utile: L. PierreQuint, La vie et