volume-11

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 scudìo ed il conc. odier. del dir. ecclesiast., in Scritti giuridici minori, Milano 1936, p. 40 sgg.; L. Sommaruga, La qualificaz. dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia, in Scritti vari, Torino 1937; A. Chocchini, Introduz. dommatica al dir. ecclesiast. ital., Padova 1937; A. C. Jemolo, La classifica dei rapporti fra Stato e Chiesa, in Artz. giuridico, 119 (1938), p. 62 sgg.; P. Giamondi, Il nuovo g. italiano, Milano 1946; V. Del Giudice, Man. di dir. ecclesiast., $7^{2}$ ed., ivi 1951, p. 23 sgg.

Pietro Giamondi
SEPARAZIONE dei CONIUGI : v. CONIUGI, DIRITTI e DOVERI dei.

SEPHARAD: v. SEFARAD; SEFARDITI.
$\square$ SEPHARVAIM. - Città dell'Impero assiro, da cui il «re d'Assiria», probabilmente Sargon II, come dai centri di Cutha, Avah e Emath, fece reclutare emigranti o coloni, con cui ripopolare le città di Samaria, disabitate per le recenti deportazioni (II Reg. 17, 24). Si identifica con Sabarim di Ex. 47, 16, città della Siria, tra Emath, con cui è nominata, e Damasco.

Giovanni Rinaldi
SEPHELA (ebr. haš-Šéphèlàh «bassopiano»). Termine (spesso tradotto dai Settanta $\dot{\eta} \pi \varepsilon \delta i v \dot{\eta}[\gamma \tilde{n}]=$ Volgata campestris [terra], o $\tau \dot{\varepsilon} \pi \varepsilon \delta i o u=$ campus), che designa nella geografia della Palestina (Deut. 1,7; Ios. 11,2; I Mach. 3,24) la zona di colline che si estende dal sud, Lachis e Eglon, sino alla piana di

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(per cortesia del Superiore della Casa degli Esercizi del S. Cuore - Roma)
Sepolcro, santo - Entrata principale della basilica del S. S. Gerusalemme.

Ahialon a nord; il corso di ampie valli la separa dal ciglio dell'altipiano giudaico ad est e dalla piana costiera di Saron e dalla Filistea all'ovest.

I Filistei si muovono dalle loro terre per occupare villaggi della S. (II Par. 28, 18; Zach. 7,7); le truppe siriane battute dai Giudei nella S. riparano nelle città della costa e della Filistea (I Moch. 3, 24; 4,45; 5,66.68).

In un senso molto più esteso il termine S. fu adoperato per designare tutto il territorio dalle colline sino alla costa del mare. Cosi il sicomoro che vegeta principalmente nel terreno sabbioso della costa è considerato come una caratteristica della S. (I Reg. 10, 27). Nella lista delle città assegnate a Giuda nella S. (Ios. 15, 45) alcune località, anche ritenendo sospetta l'inserzione di Geza, Azoto e Accaron ( ${ }^{\circ}$ Egrôn), sono geograficamente fuori della zona delle colline. In questo ampio senso Eusebio (Onom., 162), attribuisce alla S. tutto il territorio che da Eleuteropoli (Bejt Gibrin) si estende a nord e ad ovest.

Ricca di risorse naturali (olio, vino, cereali), la S. fu sempre contesa fra i Giudei e i Filistei, specialmente per il possesso delle valli, via naturale al centro del paese della Giudea.

Bibl.: S. A. Smith, The historical geography of the Holy Land, Londra 1931, pp. 197-240; F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, I, Parigi 1933, p. 416 sg.

Donato Baldi
SEPHORA. - 1. (ebr. Šiphräh, Settanta Sempupá). Una delle ostetriche ebree, a cui il Faraone ordinò di sopprimere i neonati maschi israeliti (Ex. 1, 15).
2. (ebr. Sippäräh, Settanta Sempupá). Figlia del capo madianita Tethro (v.), moglie di Mosè. Nel viaggio di ritorno di Mosè dal Sinai in Egitto circoncise il figlio Gersom (cf. Ex. 4, 25 con 2, 21-22), in seguito forse ad una malattia di Mosè stesso, interpretata come punizione per l'omissione del rito (ibid. 4, 24-26).

Da ciò che dice più avanti il testo si intende che S. dopo questo episodio, o dopo l'arrivo in Egitto, era tornata
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(per cortesia del Superiore della Casa degli Esercizi del S. Cuore - Roma)
Sepolcro, santo - Facciata dell'edicola del S. S. Gerusalemme.
con Gersom e un altro figlio, Eliezer (ibid. 18, 3 sgg.), a casa di suo padre, che li condusse con sé (e li a riconoscilió - 7 ) quando andò incontro a Mosè nella sua venuta con gli Israeliti.

Non c'è ragione di ritenere S. diversa dalla - moglie cuscita - di Mosè, come la chiamano altrove (Nam. 12, 1), con intenzione spregiativa (onde non è da insistere sul l'opposizione cuscita-madianita), Maria e Aronne, a motivo di qualche screzio personale.

Giovanni Rinaldi
SEPOLCRALI, RITI : v. CREMAZIONE; IMBALSAMAZIONE.

SEPOLCRO: v. aRcosolio; CIMITERI CRISTIANI ANTICHI; FORMA; LOCULO.

SEPOLCRO, SANTO. - Il più venerato tra i Luoghi Santi (v.), meta di pellegrinaggio che non senza lotta i cristiani ottennero di poter visitare e soprattutto custodire.

Il sepolcro di Gesù era vicino al Calvario (v.) e quindi situato fuori di città ma non lontano (Io. 19, 20), in un orto (ibid. 19, 42). Era nuovo, scavato nella roccia (Mt. 27, 57) con una pietra rotonda per chiuderlo (ibid. 27, 60-61), sì che le pie donne, andando ad imbalsamare Gesù, si chiedevano come potessero " rivoltarla" (ibid. 28, 2). Era proprietà di Giuseppe di Arimatea. I dati che il Vangelo porge richiamano alla mente una delle tante tombe, comuni a quel tempo, a camera con arcosolio e porta circolante. Essa era molto piccola e soltanto abbassandosi Giovanni poté vedere il lenzuolo (Io. 20, 5) e Maddalena gli Angeli ai lati dell'arcosolio (ibid. 20, 12).

Le indicazioni evangeliche sul Calvario (v.) e sul Sepolcro furono trovate cosi conformi al luogo che sùbito dopo lo scavo del 326 si pensò di innalzare un monumento degno. Un po' di dubbi si ebbero con il sec. xv quando, ritrovando il S. S. in città, alcuni pellegrini dubitarono della sua autenticità perché sembrava loro che non cor-

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(da B. Amico, 'rostituto dello pianto et immagini de' suet edifid de Terra santa disegnata in derunziemme seranda le regole della prospettive, fa ed., Roma 1629 , fasc. 70 .
Sepolcro, santo - Sezione della cupola dell' Andstasis e visione assonometrica del Coro dei Canonici Latini.
rispondesse al Vangelo. Lo studio della città, per constatarne l'evoluzione, ha preso un aspetto "scientifico" solo nel secolo scorso. Buone ragioni, in rapporto ai muri antichi della città (v. Gerusalemme, I) e alla tradizione ininterrotta, consigliano di mantenere la vetusta tradizione.

Se dalla descrizione di Eusebio (v. Gerusalemme, IVVI) appare evidente la disposizione generale di Anástasis o mausoleo del Cristo, triportico con il Calvario e Martyrism o chiesa liturgica, abbastanza dubbia appare, invece, la specificazione architettonica, perché la descrizione è piuttosto vaporosa. Le immagini contemporanee che rappresentano il monumento, come il mussico di S. Pudenziano, l'avorio Trivulzio, le ampolle di Bobbio e di Monza, se da un lato chiarihcano le parole di Eusebio, dall'altro non dànno una precisione matematica, perché non ne ebbero l'intenzione. Neppure i resti archeologici in situ dànno molta luce, perché, oltre ad alcuni ricordi dell'Anástasis e un muro presso l'antico Curdo maximus, aperto per crearvi tre porte, che si possono identificare con le pareti costantiniane rappresentate nel mussico di Ma daba (v.), non resta più nulla di sicuro. Tra questi due elementi estremi della costruzione, gli altri debbono essere suppliti con i dati letterari o figurativi. Tra le ricostruzioni presentate, la più conforme ai dati conosciuti è quella del p. H. Vincent; però studi più recenti dell'arch. Vienna (tav. 29 in II S. S., Bergamo 1949) fanno vedere che l'unione delle due parti va un poco modificata.

L'Anástasis conservava il Sepolcro del Redentore, convenientemente isolato e abbellito da cancellate metalliche. La chiesa rotonda, non ricordata da Eusebio, è attestata da scrittori del sec. IV come Eteria e non c'è motivo di escluderla dal piano di Costantino. Il Martyrism aveva una cripta-cisterna dove erano state trovate le croci, testimonianza della Redenzione, con abside a occidente (D. Baldi, Enchiridion [v. bibl.], n. 951) e ciborio sopra l'altare. In tutto il tempo bizantino si parla di ricchezze, soprattutto per le dorature, e di immagini venerate (ibid., nn. 953, 7 e 954) nei secc. v-vi, ma non mai di un ciclo pittorico. Del resto l'intransigenza di Eusebio di Cesarea, che non si disinteressò del monumento, e poi di s. Epifanio, fa escludere le immagini sacre nel monumento almeno nel sec. IV.

Nei secc. v e vi c'era in Palestina la moda di triabsidare le chiese: S. Giovanni in Gerusalemme, Dejr Dosik, Dejr Mukellik, Betlemme nel rifacimento di Giustiniano; probabilmente questa moda spinse ad aggiungere le absidi anche nell'Anástasis. L'apparecchio a belle pietre pulite con ricorsi medi e la rivestitura marmorea concordano con la tecnica del tempo.

All'operato di Modesto, che restaurò il monumento

Anástasis ed il Calvario. Si ebbe cosi una navata con grande transetto e doppia abside, che nell'insieme dà un bell'esempio d'arte romanica. Si usò l'arco acuto, i matronei e abbondanza di scultura specialmente nell'esterno e mussici nell'interno. Nel coro vi erano l'Anástasis, forse trasferita dall'abside di Manomaco, gli Apostoli e figure bibliche come David, Sansone, ecc., la Pentecoste. Nel Calvario, oltre le due scene ricordate sopra: la Cena, l'Ascensione della quale si conserva oggi la figura di Cristo, i ritratti di Elena e Costantino e dei profeti che predissero la Passione del Salvatore. Diciture latine e greche spiegavano, anche in versi, i soggetti rappresentati. Quasi tutto è, oggi, sparito e si è debitori agli scrittori medievali, come Tendorico e Giovanni di Würzburg, e ai francescani Quaresmio e Horn di aver trascritto i testi.

Tra le cose più belle della scultura sono, oltre qualche capitello figurato, le cornici della facciata, alcune con le foglie come mosse dal vento, e i due portali, uno dei quali con scene della Passione sullo sfondo bizantino con influenze romaniche. Il massiccio campanile, eretto in un secondo tempo, rompe un po' la facciata pur senza alterarne l'effetto.

L'edificio crociato rimane, si può dire, fino ad oggi. Solo si sono avuti : il doppio cambio dell'edicola del S. S. prima con quella costruita da p. Bonifacio da Ragusa nel 1555, e poi, dopo l'incendio del 1808 , con l'attuale; i nuovi mussici italiani del Calvario nel 1937, ed i quadri armeni a S. Elena nel 1950.

La comproprietà di diversi riti e nazioni rende assai difficili le riparazioni opportune; il sacro edificio è riempito di muretti e di traverse per indicare le diverse proprietà; i muri maestri sono in cattivo stato di conservazione. La Potenza mandataria (1919-48), dopo uno studio dell'architetto Harvey (1935), pensò bene di fare molti puntellamenti, che i comproprietari trovarono per lo meno eccessivi. La Custodia di Terra Santa, a nome di tutti i cristiani di rito latino, incaricò l'architetto L. Marangoni, proto di S. Marco, di studiare il problema; egli suggerì mezzi molto pratici per constatare lo stato del monumento, tra cui quello ovvio, eppure non praticato, delle "spie", e per risanarlo senza recar ostacolo alla liturgia (L. Marangoni, La chiesa del S. S. in Gerusalemme. Problemi della sua conservazione, Venezia 1937). La Potenza mandataria non ne tenne conto e riempì

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# PIANTA DELLA BASILICA DEL S. SEPOLCRO CON LE POSSESSIONI ATTUALI DEI DIVERSI RITI 

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(da II Sento Sepolcro di Gerusalemme, Brigamo 1949, tav. a p. 131)
11. Divano Musulmano.
12. Ricordo delle tre Marie.
13. Cappella dell'Angelo.
14. Sepolcro di N.S.
15. Cappella dei Copti.
16. Cappella dei Siriani.
17. Sepolcro Giudaico.
18. Passaggio.
19. Cisterna.
20. S. Maria Maddalena.
21. Convento dei Francescani.
22. Sacrestia dei Francescani.
23. Archi della Vergine.
24. Carcere di Cristo.
25. Corridoio.
26. S. Longino.
27. Divisione delle vesti.
28. Cappella degli Improperi.
29. Cappella di Adamo.
30. Coro dei Francescani.

PIANTA DELLA BASILICA COSTANTINIANA DEL S. SEPOLCRO
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l'edificio di legno e di ferro, rendendo per parecchio tempo molto difficile l'ufficiatura, specialmente per la Pasqua, quando vi era molta affluenza di pellegrini.

Dalla consideraz.one di questo stato di cose sorse l'idea di non risanare ma rifare il monumento, idea che fu alimentata da mons. G. Testa, delegato apostolico. Con l'appoggio economico della Custodia di Terra Santa, è stato realizzato il progetto di un nuovo tempio del S. S. da L. Marangoni e A. Barluzzi, che mons. Testa ha presentato al mondo in veste elegante: Il S. S. di Gerusalemme. Splendori, miserie, speranze (Bergamo 1949). L'accoglienza da parte degli altri riti è stata un po' diffidente; da parte dei cattolici un po' titubante, soprattutto per il fatto di dover distruggere un monumento che per secoli ha accolto la fede di tanti devoti. Il piano presentato prevede l'Andolstot, a cui tutti i riti potrebbero partecipare secondo un regolamento, e varie chiese all'intorno per ciascun rito. Per realizzarlo bisognerebbe aver mano libera di distruggere tutti gli edifici sacri e profani che sono all'intorno e disporre di ingenti fondi per l'esproprio e per la costruzione delle nuove moli. Ma si può prevedere che la generosità dei cristiani che portano cosi grande amore al S. S. fornirebbe i mezzi necessari.

I cristiani primitivi, seguendo Pietro e Giovanni (Io. 20, 2-18) e le pie donne, venerarono sempre il S. S., ma solo dopo la costruzione della mole costantiniana si ebbe il culto organizzato. Da allora fino ad oggi, eccettuato qualche piccolo intervallo, si ebbe sempre il culto con la celebrazione della s. Messa, funzioni e preghiere pubbliche, predicazioni. Si conoscono i documenti liturgici dei vari tempi, che gli ufficianti odierni continuano nella sostanza. Oggi un regolamento assai particolareggiato stabilisce il tempo di ciascun rito e si alternano giorno e notte liturgie varie, con qualche raro ed inevitabile contrasto. Vi sono feste nello stesso giorno, a cui partecipano fedeli di riti e nazioni differenti. Talvolta questa celebrazione simultanea indispone un po' l'animo di chi non è preparato a vedere questo modo individualistico di onorare il Signore; però l'ufficiatura ordinaria è fatta spesso con grande decoro, specialmente dai Latini.

Nel 1347 fra' Niccolò da Poggibonsi (Libro d'Oltremore, Gerusalemme 1945, p. 25) scriveva: "La chiesa
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(per curtesia di mons. A. P. Frutot)
Sepolcro, santo - Inizio dell'incendio della Cupola dell'Andolstot, la sera del 23 nov. 1949.
dentro è umida e fredda e poco lustra... ma veramente egli è luogo da fare penitenzia per l'anima», e ciò si può dire, forse con più ragione, anche oggi. Nonostante lo stato lacrimevole in cui si trova l'edificio, esso fa sempre impressione e vi si operano conversioni.

Alla devozione individuale e collettiva non bastò la venerazione del S. S.; si volle anche un ricordo di essa. Le città e terre ambirono d'aver una riproduzione del sacro edificio: Capua, Bologna, Aquileia, Brindisi ed altre città nel medioevo; Firenze, S. Vivaldo, Monte Varallo nel Rinascimento. Già fin dall'antichità era divenuto l'oggetto delle composizioni musive, delle pitture, dei piccoli oggetti. I ricordi o eulogie (v.) andarono a finire nei Reliquiari : terra benedetta, o frammenti di roccia furtivamente staccata, o olio delle lampade che brillano davanti alla veneranda edicola. Furono anche imitate le funzioni speciali che ivi si fanno, dalla Processione delle Palme fino al fuoco santo, che ha l'imitazione a Firenze con lo scoppio del carro. - Vedi tav. XX.

BibL.: v. calvario: Gerusalemme; LUMONI sANTI. Fonti: D. Baldi, Enchiridion Locorum Sanctorum, Gerusalemme 1933. pp. 784-986. Storia della Basilica: A. Heisenberg, Grabeshirche und Apostelkirche, Lipsia 1908: H. Vincent-F. M. Abel, Jérusalem.... II, Jérusalem nouvelle, Parigi 1914; J. Mehlmann, De sepolcro Domini, in Verbum Domini, 21 (1941), pp. 74-81; B. Bagatti, Un custode di Terra Santa archeologo pianiere: p. Gloss Francesco della Salandra (1368-1601), in Custodia di Terra Santa 1342 1942, Gerusalemme 1951, pp. 89-94. Sul monumento crociato: B. Amico, Trattato delle piante et immagini de' sacri edifici di Terra Santa, Firenze 1820, diss. 22-33; M. De Vogtée, Les Eglises de la Terre Sainte, Parigi 1860, pp. 136182; E. Horn, Iconographiae locorum et monumentorum ceterum Terrae Sanctae (1715-14), Roma 1902; C. Enfarr, Les monuments des Croisés dans le royaume de Jérusalem, Parigi 1923-28; B. Talatinian, I Sommi Pontefici ed il S. S., in La Terra Santa, 24 (1949), pp. 108-18. Situazione odierna: W. Harver, Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, Londra 1935; M. Mariancic, I lacovi nella basilica del S. S. sotto l'amministrazione mandataria 1920-48, in La Terra Santa, 24 (1949), pp. 127-34; id., Accoglienza nel mondo al nuovo progetto del S. S., ibid., 25 (1950), pp. 290-96. Vita liturgica nella basilica del S. S.: A. De Moutor, Considerations sur Jérusalem et le tombeau de Jésus-Christ, Parigi 1847, trad. it. del p. Antonio da Rignano, Napoli 1847; Federico da Castelnuovo-Frentano, Processione quotidiana nella chiesa del S.mo S., Gerusalemme 1876; Ordo processionem quae Hierosolymis in basilica S. Sepulchri D.N.F.C. a Fratribus Minoribus peraguntur, Roma 1925; N. Z., Conversione sul Calvario, in La Terra Santa, 21 (1946), pp. 2024. 41-44; D. Baldi, "Statue descriptives" della Custodia di Terra Santa nel 1638, in La Custodia di Terra Santa 1342-1942, cit., pp. 261-98. Imitazioni del S. S. : Le St-Sépulcre de N. S. 7.-C. et ses imitations au moyen-dipe, in St François et la Terre Sainte, 6 (1896-97), pp. 209-18, 258-67, 302-11, 347-56; G. Dalman, Das Grab Christi
Sepolcro, santo - Altare dei Latini sul Calvario nel complesso basilicale del S. S.
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(per curtesia di mons. A. P. Frutot)

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in Deutschland, Lipsia 1922; D. Neri, La "Hierusalem" in S. Stefano di Balogno, in La Terra Santa, 26 (1951), pp. 53-57; id., Alcune imitazioni del S. S. durante il mediarva su Italia, ibid., pp. 187-90.

Bellarmino Bagnii
SEPOLTURA ECCLESIASTICA. - La s. e. consiste nei seguenti tre elementi : levata del cadavere per associarlo alla chiesa funerante, esequie rituali in chiesa ed accompagnamento dalla chiesa al luogo della sepoltura (can. 1204).

V'è obbligo grave di dare la s. e., secondo l'ordine e le modalità dei libri liturgici (can. 1215), a meno che non vi sia una grave causa scusante da tutti o da qualcuno degli elementi della stessa s. e., come, ad es., in caso di epidemia, nei grandi ospedali, ecc.

La chiesa funerante è quella in cui il defunto deve essere trasferito di diritto (cann. 1204, 1215). Nella sua determinazione va seguito il seguente ordine di preferenza: prima, la chiesa elettiva (can. 1216 § i); dopo, la chiesa gentilizia (can. 1229); infine, per diritto ordinario, la chiesa parrocchiale (can 1216 § i). A questo criterio generale sono subordinate le altre disposizioni.

A tutti i fedeli è data la facoltà di scegliersi la chiesa per le esequie e il luogo per la tumulazione, fatta eccezione solamente per gli impuberi e per i religiosi professi, che non siano cardinali, vescovi, abati o prelati nullius, vicari e prefetti apostolici. Salva espressa volontà contraria, legittima consuetudine o disposizione particolare, vale la presunzione : ubi tumulus, ibi funus o ubi funus, ibi tumulus, qualora, però, si tratti di cimitero strettamente ecclesiastico o di una persona morale. L'elezione della chiesa funerante o del cimitero dev'essere libera: è così fatto divieto, sotto pena di nullità dell'atto, ai religiosi e al clero secolare di indurre chiunque con voto, con giuramento o con promessa a scegliere la propria chiesa funerante o il proprio cimitero (can. 1227). L'elezione può farsi personalmente o mediante un legittimo mandatario, il quale può procedervi dopo la morte del mandante (can. 1216 § 2). L'investito della patria potestà può scegliere la sepoltura degli impuberi a lui soggetti, anche dopo il loro decesso (can. 1224 § i). In ogni caso l'elezione è sempre revocabile. La scelta deve cadere su una di queste quattro categorie: a) chiesa parrocchiale; b) chiesa di regolari; quella delle moniales è riservata alle sole donne, che, per ragioni di servizio, di educazione, d'infermità o di ospitalità, dimorano abitualmente entro i confini della clausura, anche se eventualmente morte fuori del monastero; c) chiese di patronato, limitatamente al patrono; d) chiesa che, per disposizione particolare, gode del diritto funerario. L'avvenuta elezione può essere provata con tutti i rituali mezzi di procedura.

Il sepolcro gentilizio o sepulcrum maiorum è un luogo, entro o fuori del cimitero, legittimamente scelto e deputato a vantaggio di una determinata famiglia, di un determinato ceto di persone o di un ente giuridico. Può essere di quattro specie : familiare, se è destinato ai soli ascendenti e discendenti di una famiglia; ereditario, se serve ai soli eredi; misto, se fatto per la famiglia e per gli eredi; di una persona morale, se a questa è assegnato. Qualsiasi persona fisica o morale sui iuris può costruirsi un sepolcro gentilizio (cann. $1208 \$ 31,1209$ § 1), con la licenza scritta del superiore da cui dipende il cimitero, entro cui si intende costruire (can. 1209 § i). Il luogo della tumulazione è il sepolcro gentilizio, se la salma vi può essere comodamente trasportata o se gli interessati vi provvedano a proprie spese (can. 1229 § i), e la chiesa funerante sarà anche quella del sepolcro gentilizio, salve le consuetudini locali e gli statuti diocesani.

Per diritto ordinario comune la chiesa funerante è la parrocchia propria del defunto, ossia quella in cui questi aveva il domicilio o il quasi domicilio, vero o legale (can. 94). Se le parrocchie proprie erano più di una, la chiesa funerante è la chiesa della parrocchia, nel cui territorio avvenne il decesso (can. 1216). Se questo è avvenuto fuori della parrocchia propria, il cadavere va trasportato nella chiesa parrocchiale più vicina, qualora, a giudizio dell'Ordinario, vi si possa accedere commode pedestri itinere; altrimenti nella chiesa parrocchiale del decesso, a
meno che la famiglia o gli eredi o gli aventi causa non provvedano a proprie spese al trasporto della salma alla parrocchia del defunto (can. 1218 §§ 1-3). Nel dubbio prevale sempre il diritto della parrocchia propria (can. 1217).

Per diritto ordinario speciale, per il Romano Pontefice la chiesa funerante è la Basilica Vaticana, per i cardinali, se morti in Roma, la chiesa designata dal Pontefice, se deceduti fuori Roma, la chiesa più insigne del luogo del trapasso (can. 1219 § i). Per i vescovi residenziali, anche se elevati alla dignità cardinalizia, come pure per gli abati o prelati nullius, prefetti o vicari apostolic, amministratori apostolici stabilmente costituiti, vescovi coadiutori, è la cattedrale, abbaziale o prelatizia, se il trasporto è possibile senza disagio, altrimenti è la chiesa più insigne del luogo del decesso (can. 1219 § 2). Se il vescovo ha due o più diocesi aegue principaliter unite, la cattedrale del decesso; se minus principaliter unite, la chiesa cattedrale principale (can. 1218). Per i beneficiati residenziali, la chiesa del proprio beneficio (cann. 1220, 1218); per i religiosi professi, novizi e domestici stabilmente dimoranti nella casa religiosa ed ivi morti, la chiesa della propria casa o almeno della loro religione (can. 1221). Per i defunti nell'ospedale, per i convittori e gli ospiti dei religiosi, si osserva il diritto comune ed ordinario di tutti i fedeli, a meno che non vi siano disposizioni particolari diverse (can. 1222). Per i defunti nel seminario e la chiesa del seminario (cann. 1222, 1368).

Ministro dei funerali è generalmente colui che ha cura della chiesa funerante. In particolare, è diritto e dovere del parroco dare, per sé e per altri, la sepoltura ai propri defunti. Se il defunto ha più parroci, ministro è il parroco della chiesa funerante (can. 1230 § i). Se la morte avviene in altra parrocchia, ma la salma comodamente pedestri itinere vi si può trasportare, e del parroco proprio dare la s. e., preavvisato il parroco del luogo del decesso (can. 1230 § 2; 1218 § 3); altrimenti ministro funerante è il parroco del luogo del trapasso.

Ministri dei funerali del Pontefice sono i cardinali (cost. Sede vacante, n. 20; motu proprio di Pio XI, $1^{\circ}$ marzo 1922, AAS, 14 [1922], 145). Per i cardinali, anche se non vescovi, morti in Roma, ministro è il decano del S. Collegio, a meno che il pontefice non abbia designato altri; il parroco proprio leva invece il cadavere. Se morti fuori di Roma, e in sede episcopale, ministri sono, secondo l'ordine di precedenza, le dignità della chiesa cattedrale; se fuori della sede episcopale, ministro è il rettore della chiesa funerante più insigne. Per i vescovi residenziali, come per gli abati e prelati nullius, ministri sono le dignità della chiesa cattedrale; se fuori della sede episcopale, come per gli abati e prelati nullius, ministri sono le dignità e i canonici della cattedrale, abbaziale o della prelatura; se muoiono fuori della sede, il rettore della chiesa più insigne. I vescovi titolari seguono il diritto comune dei fedeli, come anche i vescovi residenziali morti in Roma. Per i beneficiati, ministro è il rettore della chiesa del beneficio; il parroco proprio del defunto leva invece il cadavere e lo conduce alle porte della chiesa funerante (cann. 1216, 1218, 1230 § 4). Per i religiosi, novizi, postulanti e domestici da seppellirsi nella chiesa dei religiosi, ministro è esclusivamente il superiore religioso; invece per le religioni laicali ministre è il cappellano della casa. Per le religiose e novizie, decedute nella casa religiosa ed esenti dalla giurisdizione parrocchiale, ministro è il cappellano; se non esenti, ministro è il parroco. Se sono morte fuori della propria casa, si osservano le prescrizioni di diritto comune (can. 1230 § 5). Per i morti nell'ospedale o nel seminario, ministro è il rettore della chiesa funerante.

In caso di sepoltura elettiva e gentilizia, se la chiesa è esente dalla giurisdizione del parroco, ministro è il rettore della chiesa medesima; ma è il parroco, che, con la croce astile della chiesa funerante, leva il cadavere e lo conduce alle porte della chiesa (cann. 1230 § 3, 1215). Se la chiesa non è esente, ministro è il parroco nel cui territorio è situata la chiesa, purché il defunto sia stato suddito del parroco stesso (can. 1230 § 4). Se il cadavere è trasportato in luogo, ove né il defunto aveva la propria parrocchia né v'è stata elezione, è della chiesa cattedrale

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fare le esequie; in mancanza della quale, subentra la chiesa parrocchiale nel cui territorio è posto il cimitero per la tumulazione, salve sempre le consuetudini locali e gli statuti diocesani (can. 1230 \$ 7, 1218, 1229).

Svoltesi le esequie in chiesa, il cadavere, fuori del caso di sepoltura elettiva o gentilizia, dev'essere tumulato nel cimitero della chiesa funerante (cann. 1231 § 1, 1228, 1229). Ministro è quello delle esequie, a meno che la salma non debba essere tumulata in un cimitero, al quale non può essere comodamente trasportata. Fuori di tal caso, il ministro, con stola e croce astile, può attraversare il territorio di altre parrocchie o diocesi, anche senza la licenza del relativo parroco od Ordinario (can. 1232).

Dal corteo funebre non possono essere esclusi, salva una grave causa da valutarsi dall'Ordinario, altri chierici, secolari o religiosi, e le associazioni di fedeli, che la famiglia o gli eredi del defunto hanno invitato: però i chierici addetti alla chiesa hanno la precedenza su ogni altro (can. 1233 \$ 1). Sono escluse dal corteo funebre società o insegne manifestamente ostili alla religione cattolica (can. 1223 § 2). Bandiere o vessilli di società cattoliche possono anche essere ammesse nella chiesa, come pure le bandiere benedette. Quelle dei partiti politici sono escluse in quanto non si possono benedire (S. Uffizio, 20 marzo 1947: AAS, 39 [1947], p. 130). Il percorso e l'ordinamento del corteo sono fissati dal parroco, salvi in ogni caso i legittimi diritti di precedenza (can. 1233 § 3). E vietato ai chierici di portare la bara di un laico, di qualunque dignità questi sia (can. 1233 § 4).

Sono esclusi dalla s. e. i non battezzati (can. 1239 § 1); i catecumeni, invece, che senza propria colpa non hanno ricevuto prima di morire il Battesimo, per la sepoltura sono pareggiati ai fedeli (§ 2). A tutti i battezzati, infine, come regola generale, è concessa la s. e., a meno che espressamente non sia disposto il contrario (§ 3).

Il can. 1240 enumera sei categorie di persone, cui viene negata la s. e., se prima della morte non hanno dato segni di ravvedimento (ad es., chiamando il sacerdote, baciando il Crocilisso, recitando l'atto di contrizione): 1) i notoriamente apostati dalla fede cristiana o i notoriamente ascritti ad una setta eretica o sciamatica, massonica o simile; 2) gli scomunicati o i personalmente interdetti dopo la sentenza condennatoria o declaratoria; 3) i suicidi deliberato consilio; 4) i morti in duello o per ferite riportatene; 5) chi ha disposto di essere cremato; 6) tutti gli altri peccatori pubblici e manifesti.

La privazione della s. e. importa anche il rifiuto di qualsiasi Messa esequiale, compresa l'anniversaria, e di altri pubblici uffici funebri (can. 1241), e, possibilmente, l'esumazione dello scomunicato vitando, già illegittimamente tumulato in luogo sacro (cann. 1242, 1214 §, 1212). Nel dubbio, la decisione dev'essere deferita possibilmente all'Ordinario; rimanendo il dubbio, non può essere negata la s. e. : s'impone, però, sempre la rimozione di eventuale scandalo (can. 1240 § 2).

Avvenuta la tumulazione, il ministro deve annotare nell'apposito libro il nome e l'età del defunto con il nome dei genitori e del coniuge, il tempo della morte, la recezione dei Sacramenti e relativo ministro, il luogo e il tempo della tumulazione (can. 1238). Per le tariffe v. Porzione parrocchiale; stola, diritti di.

Bibl.: G. Alberti, Theologia pastoralis circa sepulturam ecclesiasticaen et ius funerum, 2a ed., Roma 1905; A. Antonioli, De re funeraria, secondo il CIC, Bergamo 1919; G. Rossi, La s. e. e la ius funerum, ivi 1920; H. Tondini, De ecclesia funerante ad normam novil CIC, Forli 1927; F. Blanco Naiere, Derecho funeral, Madrid 1930.

Angelo Criscito
S. a MORE MAIORUM s. - Fu introdotta per i grandi personaggi che morivano lontano dalla patria, per riportarvi almeno le ossa per la sepoltura. La praticarono i Germanici, a cominciare dalle truppe di Federico Barbarossa decimate sotto Roma nel 1167, per una grave epidemia. In tale occasione, vennero fatti bollire i cadaveri per trasportarne in patria le sole ossa, con tal mezzo facilmente separate dalle parti molli. Un simile mezzo fu rimasto in voga durante le Crociate dei Cavalieri teutoni; un tale trattamento fu riservato allo stesso Barbarossa, annegato nel fiume Seleph in Siria. Così pure fu fatto
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(Int. Enc. Catt.)
Sequenze - S. in onore di s. Michele. Da una raccolta di Vite di Santi, proveniente da Picury. Come negli antichi prosari, i neumi sono trascritti in margine - Biblioteca Vaticana, cod. Reg. lat. 318, f. 122 (sec. IX-X).
con Filippo l'Ardito e con s. Luigi IX, morto nel 1270 sotto le mura di Tunisi.

Ben presto, l'usanza destò tanto raccapriccio da indurre nel 1300 il pontefice Bonifacio VIII ad emanare una bolla di scomunica contro coloro che bollivano e scarnificavano i corpi umani per un seppellimento lontano dai luoghi di morte e vietava la sepoltura in luogo consacrato di resti umani che avessero subito tale trattamento. Tale bolla, in passato, fu erroneamente interpretata come un divieto da parte dell'autorità ecclesiastica per gli studi anatomici. Al contrario la Chiesa, in tal periodo, aveva preso a proteggere gli studiosi dalle ire del popolo che aborriva le dissezioni umane, accordando, sempre che fosse necessario, speciali dispense per eseguire le «notomie» e sorvegliando gli atudi anatomici.

Bibl.: A. Pazzini, Storia della medicina, I, Milano 1947, p. 463; P. Capparoni, Sepultura «more teutonica», in Biv. di stor. critica delle tcienze med. e natur., 1918, pp. 450-51. Gustavo Maria Apolloni
SEPTEMPEDA, ANTICA DIOCESI nel PICENO: v. s. SEVERINO, DIOCESI di.

SEQUENZE. - In principio la s. non era che il vocalizzo sulla sillaba finale dell'Alleluja del Graduale; era il jubilus o jubilatio, che si divideva in sequentiae per il respiro delle pause o per l'alternazione dei cori. Al vocalizzo si sostituì poi un testo adattabile alla melodia, e si chiamò s. il testo e la relativa melodia.

Quale influsso vi abbia avuto la forma musicale bizantina della $\dot{\alpha} \kappa \circ \lambda 0 \nu \vartheta i \alpha$ ancora è incerto. Padre della s. è ritenuto Notkero il Balbulo (m. nel 912), monaco di S. Gallo; ma da alcuni le origini si fanno rimontare al sec. viri in Francia. Un monaco fuggitivo del monastero di Jumièges presso Rouen, distrutto dai Normanni (nell'862 ca.) aveva recato a S. Gallo un antifonario con al-

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(da E. M. Bannister, Monumenti Vaticani di paisagrafia musicale (altima, Lipsia 1911, tss. 31)
Sequenze - Sancti spiritus adsit nobis gratia s. antica s. di Pentecoste. Graduale e tropario, proveniente forse da Bologna, trascritto ca. il 1039; ma, neumanizzato, notazione italiana - Roma, Bibl. Angelica 123 (B. 3, 18), f. $233^{2}$.
cuni testi di s. A Notkero queste non piacquero, ma mossero lui stesso a redigerne altre sulla loro linea ed esempio. Le primizie della nuova composizione sono date da queste due proposizioni: Laudes Deo conclusi orbis universus, qui gratis est redemptus e Coluber Adae deceptor. Non solo la melodia della sillaba finale ia di Alleluia, ma anche quelle delle due precedenti di le e lu furono poi da Notkero usate per inserirvi il testo. In principio la s. non si adorna di omofonie. Ma nell'intervallo dalla fine del sec. x al principio del sec. xir, appare con frequenti assonanze e rime, ed è molto libera quanto al ritmo, come, ad es., Victimae paschali di Vipone. Poi acquista una regolarità ritmica, che può essere poliritmica e, prescogliendo generalmente l'andamento trocaico, si veste di rime e finisce col distinguersi dall'innu per lo più giambico, soltanto per la sua gravità propria del solenne trocaico e per la molteplicità melodica delle sue strofe: esempio ne sia il Veni Sancte Spiritus, la s. d'oro, la cui paternità, ora, più che a papa Innocenzo III si attribuisce a Stefano Langton (m. nel 1228). Le s. sono contraddistinte da nomi spesso di oscura significazione: sono dati dal principio del versetto alleluiatico come Dies sanctificatus del Natale; da nomi di strumenti: organa, fedicula, cymphonia; altri sembrano nomi desunti o tradotti dal greco: Graeca, hypodiaconissa, Hieronyma; da indicazioni di melodie popolari usate: puella turbata, planctus pueri capti, planctus cigni, ecc. Il più grande scrittore di s. fu Adamo da S. Vittore (v.). Nei primi tempi i testi delle s. e le rispettive loro melodie erano limitati a singole regioni. Si distinguono diversi periodi con produzione locale: quello tedesco (S. Gallo), quello dell'Italia settentrionale (Verona, Nonantola), francese (Limoges), inglese (Winchester). All'età delle s. rimate alcune divennero di uso generale o
quasi per la cristianità occidentale: cosi per il Natale Natus ante saecula; per la Pentecoste Sancti Spiritus adsit; per la festa degli Apostoli Clare sanctorum; per s. Giovanni Battista Sancti Baptistae. Francia e Germania furono la patria più feconda delle s. Ce ne furono anche di genere profano, perfino satirico come comprovano i Carmina Burana e i Carmina Cantabrigiensa. Il medioevo ebbe predilezione per queste genere di carmi, dove espresse il suo genio e le sue emozioni profonde e tipiche. Più di 5000 sono le s. che esso ha lasciato. Prima della riforma unitaria del Messale eseguita da Pio V (1570), l'anno liturgico ne recava 150. Presentemente ne sono rimaste 5 : Victimae paschali, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion Salvatorem, Stabat Mater, Dies irae. Questa segna una finale tipica evoluzione: nata dall'Alleluia della Messa, essa appare in una Messa senza Alleluia.

Bibl.: G. Dreves-C. Blume, Anal. hymnica etc., voll. LiIILV: fra i precedenti spec. il vol. VII; introduzione dei voll. XLVII-XLIX. Per una raccolta di s. : id., Eta Taleriansead latein. Hymnoedichtung, a voll., Lipsia 1209. Una od. di tutte le melodie delle s. con riferimento agli Anal. hymnica era stata preparata da H. M. Bannister (m. nel 1919) il quale ha riprodotto diverse s. nei suoi Monumenti vaticani di paisagrafia musicale latina, Lipsia 1913. Da segnalare: K. Bartsch, Die latein. Sequenzen des Mittelalters, Rostock 1898; I. Koberan, Lat. Sequenzen des M. A., Magonza 1873; L. Gautier, La poésie velig. dans les cloîtres des $L X-V I^{e}$ siècles, Parigi 1887; E. MassetP. Aisberg, Les proses d'Adéos de St-Victor, Parigi 1900; N. Gibr, Die Sequenzen des röm. Messbuches, $2^{2}$ ed., Friburgo in Br. 1902; J. Werner, Notkers Sequenzen, Aarau 1901; H. Spaake, Ruthman und Sien Studien, in Studi medievali, nuova serie, 4 (1931), pp. 266-320.

Giuseppe Del Ton
S. della liturgia ebraica. - S. è traduzione di $\dot{\alpha} \times \dot{\alpha} \lambda 00 \theta i \alpha$, che nel linguaggio liturgico bizantino significa un complesso di cerimonie e preghiere che accompagnano e seguono un rito (ad es., Battesimo, Matrimonio, lavanda dei piedi), e le regole concernenti un componimento poetico-musicale libero. Vi è affine, nella terminologia liturgica ebraica, qärōbh «avvicinarsi, offrire»; il basán (ufficiante religioso, cantore) compie il qrb. cioè intona un inno liturgico che è uno sviluppo libero delle idee contenute nel testo liturgico tradizionale che lo precede. Lo sviluppo storico del termine pare sia segnato dai tre stadi: qērōbhāb, $\dot{\alpha} \times \dot{\alpha} \lambda 00 \theta i \alpha$, sequentia.

Bibl.: S. Krauss, Synagogale Altertümer, Berlino 1922; J. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst, $2^{2}$ ed., Berlino 1924, v. per ambedue l'indice s. v. qrb.

Eugenio Zolli
SEQUESTRO. - E un provvedimento cauzionale, in forza del quale o una cosa controversa viene affidata ad un terzo (sequostratario) per custodirla fino alla soluzione del dibattito, oppure un corpo di reato viene conservato ai fini della giustizia, oppure un bene economico qualsiasi viene assunto a garanzia del soddisfacimento di un'obbligazione. Può essere giudiziaria o convenzionale, a seconda se pronunziato in giudizio, oppure convenuto tra le parti. Sottospecie del s. giudiziario è il s. conservativo, che può essere civile o penale: il primo è pronunziato dal giudice a garanzia di un obbligazione; il secondo riguarda le cose che servono all'accertamento della verità in sede di processo penale.

Si chiama s. di persona, quando ha per soggetto una persona umana. Può essere attuato anche questo, come misura cauzionale per proteggere beni e interessi, garantiti dalla legge oppure, come comunemente si intende, per significare la cattura di un ostaggio per ricatto.

La ragione giustificativa di queste misure preventive sta nella opportunità di ovviare per tempo al pregiudizio delle parti o del bene pubblico. Sono misure cautelari, le quali, come in genere qualunque provvedimento conservativo, tendono ad assicurare uno stato di fatto o di diritto esistente provvisoriamente, nell'attesa cioè che si abbia nella controversia una pronuncia definitiva (sentenza di accertamento o di condanna, provvedimento esecutivo, definizione finale dei controversi diritti tra le parti).

Il s., come istituto cauzionale, trova applicazione nei

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più svariati campi del diritto, dal diritto civile sostanziale al diritto civile processuale, dal diritto penale sostanziale al diritto penale processuale.
I. Lecetà e illicetà del s. - Alla sola luce del diritto naturale il s. convenzionale o giudiziario è lecito ed onesto, perché basato o su un diritto sulla cosa, e sulla necessità di evitare un pregiudizio con un ritardato e non tempestivo provvedimento, oppure è espressione di una libera pattuizione oppure è esigenza della libera amministrazione della giustizia da parte della pubblica autorità, quando questa ha diritto di accertare i fatti e punire i colpevoli nell'interesse comune. Il sequestratario ha l'obbligo di conservare l'oggetto sequestrato come se fosse suo e risponde della sua perdita o deterioramento in ragione della colpa da parte sua. Inoltre deve tenere l'oggetto sequestrato a disposizione delle parti, se il s. è convenzionale; del giudice, se il s. è giudiziario. Il s. di persona non è lecito, se non giustificato dall'interesse della incolumità e libertà personale, e costituisce un grave peccato contro la giustizia, in quanto lesivo della libertà personale: normalmente è considerato grave reato anche nei diritti positivi.
II. Il s. nel diritio canonico. - Per il s. nel campo del diritto delle cose (rispondente al diritto civile sostanziale) non si hanno nel CIC particolari disposizioni, rimandando il legislatore in questo campo, al diritto civile delle singole nazioni (can. 1529).

Nel campo del diritto processuale si ha invece l'actio de rei sequestratione, che è il diritto di chiedere dal giudice il s. di una cosa controversa e la deposizione dei suoi frutti presso un terzo, che si dice sequestratario (sequester). Quest'azione compete a chi ha un diritto o di proprietà o di possesso o di usufrutto su una cosa posseduta da un altro, quando c'è da temere un pregiudizio ai propri interessi, se non si procede al s. della cosa stessa (cann. 1672 § 1, 1673). Il s. può anche essere richiesto dal giudice ex officio, quando lo richiedesse il bene pubblico (can. 1672 § 3). Non può mai essere decretato, se si può ovviare in altra maniera al danno che si teme (can. 1674). All'actio sequestraria è equiparata l'inibizione dell'esercizio di un diritto (actio inhibitoria), che ha lo scopo di sospendere l'uso di un diritto, qualora possa venirne danno all'altra parte, fino alla definizione della lite. Anche quest'intervento può essere richiesto dalle parti o promosso d'ufficio a norma del can. 1672 §§ 1-3. Violando l'inibizione, l'altra parte commette un attentato, contro cui si dà l'actio nullitatis o verissuria (can. 1851).

Nel campo del diritto penale viene considerato in qualche modo il delitto di s. di persona nella configurazione del ratto (v.).
III. Il s. nel diritio italiano. - Il s., così come è previsto dall'ordinamento giuridico italiano, è un istituto giuridico di vasta portata, che trova applicazioni nel diritto civile sostanziale, diritto civile processuale, diritto penale sostanziale, diritto penale processuale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, con la conseguenza che diverse sono le qualificazioni, che bisogna attribuire a detto termine giuridico, e la portata di esso.

Nel diritto civile materiale e formale il s. è di varie specie :

1. S. conservativo. - Esso è concesso sui beni mobili e immobili del debitore e sulle somme e cose allo stesso dovuto, quando il creditore abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 Cod. proc. civ. e artt. 2905-2906 Cod. civ.). Esso può essere chiesto da chi sia creditore. Perché possa essere concesso il s. conservativo, devono concorrere due condizioni : innanzi tutto che vi sia un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito: timore di sottrazioni, vendite sospette, dilapidazioni, o anche in genere possibile esistenza di un danno. Alcune leggi prendevano in considerazione anche il sospetto di fuga del debitore (art. 924 abrogato Cod. proc. civ. del 1913), del quale il diritto intermedio ammetterà l'arresto personale. Tale istituto, abbandonato in genere dai diritti moderni, è mantenuto in vigore dalla legge germanica e austriaca. La seconda condizione per ottenere il s. conservativo si concreta nella possibile esistenza di un diritto (fumus boni iuris). E su tale requisito che si svolgerà principalmente l'istruzione,
meramente sommaria, del giudice, il quale provvede "assunte, quando occorre, sommarie informazioni " (art. 672. comma $4^{\circ}$ ). Ottenuta l'autorizzazione, l'esecuzione del s. avviene a rischio e pericolo del privato richiedente. E pertanto in caso di abbandono, o se nel giudizio di convalida il s. sia dichiarato inefficace in quanto riconosciuto senza causa (art. 683 Cod. proc. civ.), sorge la questione delizotissima della responsabilità per i danni (art. 674 Cod. proc. civ.).

Oggetto del s. conservativo possono essere sia beni immobili che beni mobili. Il s. conservativo sui beni immobili si esegue mediante trascrizione del provvedimento del giudice presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo, ove sono situati i beni (art. 679 Cod. proc. civ.). Se il s. ha per oggetto beni mobili, questi vengono pignorati e sono custoditi nella cancelleria della pretura o in luogo di pubblico deposito o sono affidati ad un custode (sequestratario). Si applicano in tal caso le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo debitore del debitore (art. 678, comma $1^{\circ}$ ).

Il s. conservativo è detto giudiziario se autorizzato dall'autorità giudiziaria sui beni mobili o immobili, aziende e altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea (art. 670 Cod. proc. civ.).
2. S. speciale. - E quello ordinato dal giudice sulle somme o sulle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l'idoneità della cosa offerta (art. 687 Cod. proc. civ.). Trattasi di casi speciali del s. giudiziario. Il s. può aversi anche riguardo a beni che si trovino presso terzi (artt. 677 e 678 Cod. proc. civ.). E da notare che dal s. non nasce alcun privilegio a favore del sequestrante. Esso giova in genere a tutti i creditori e lascia impregiudicate le eventuali ragioni di prelazione spettanti ad essi, ma deriva un effetto di diritto sostanziale di capitale importanza ed è quello di cui all'art. 2906 Cod. civ. Il Codice di procedura civile colloca la disciplina del s. fra i provvedimenti sommari (artt. 670-87).

Quanto al procedimento è da osservare che il s. può essere richiesto in via principale (s. anteriore alla causa, come dice il Codice) o anche in via incidentale, cioè in corso di causa, pendente il merito. Nel due casi, salve alcune particolarità circa l'introduzione della domanda di s., il procedimento è identico. Esso consta di due stadi: autorizzazione e convalida dell'avvenuto s. Il s. può essere anche revocato, se il debitore ne faccia richiesta e presti idonea cauzione (per l'ammontare del credito che ha dato causa al s.) in ragione del valore delle cose sequestrate.
3. S. convenzionale. - Questo s. sfugge alla materia processuale, essendo un contratto vero e proprio (art. 1798 sgg. Cod. civ. ital.). Con esso le parti convengono che si depositi o si consegni una cosa controversa a un terzo che si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.
4. Come sopra si è accennato, il s. viene preso in considerazione anche dal diritto penale materiale e formale, ma con una accezione e per scopi affatto diversi da quelli sin qui considerati. In particolare il codice penale punisce nell'art. 605 il cosiddetto s. di persona. Questo reato consiste nella privazione ad un individuo della sua libertà personale; libertà in senso fisico e quindi da non confondersi con la privazione della libertà psichica, che costituisce l'oggetto giuridico dei delitti previsti negli artt. 610-15 Cod. pen. it.
5. Il diritto processuale penale prevede e regola il s. giudiziario penale. Questo consiste in una misura di coercizione reale, limitando la disponibilità di una cosa, allo scopo di assicurare al processo penale il corpo del reato o qualsiasi altra cosa utile alla scoperta della verità (artt. 222, 226, 337 e sgg. Cod. proc. pen.). Questo s. non deve essere confuso con il s. conservativo dei mobili a garanzia delle obbligazioni civili dipendenti da responsabilità penale (art. 189 Cod. pen. it.; art. 617 Cod. proc. pen.),

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Serafini, Camillo - Ritratto.

Nel diritto amministrativo molto ampia è la serie di applicazioni del s. : ad es., il s. di somme dovute allo Stato (artt. 69, 70 R. D. 18 nov. 1923, n. 2440 e successive modificazioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); il s. nelle esecuzioni per crediti patrimoniali dello Stato (artt. 1620 T. U. 14 apr. 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali); il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro i s. di temporalità (art. 27 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni sul Consiglio di Stato); il s. in via amministrativa di oggetti usati in contravvenzioni alla polizia demaniale (art. 376 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F sui lavori pubblici); il s. conservativo a garanzia di obblighi derivanti da responsabilità degli amministratori di enti pubblici (art. 264 T. U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni della Legge comunale e provinciale; art. 29 legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; il T. U. 5 giugno 1941 n. 874 delle leggi concernenti il s., il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato con il D.L.L. 6 febbr. 1946, n. 103).

BibL.: V. Manzini, Istituz. di dir. processuale penale, Padova 1934, p. 225; A. Scaglioni, Il s. nel processo civile, Milano 1941; G. Chiovenda, Istituz. di dir. processuale civile, I. $2^{\circ}$ ed., Napoli 1945; G. Zanobini-G. Cataldi, Codice delle leggi amministrative, Milano 1948, passim; D. Barbero, Sistema istituzionale di dir. priv. ital., II. Torino 1949, p. 82: I. Buga, Juris can. compendium, II, $10^{\circ}$ ed., Bruges 1949, n. 887; V.