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 con la sua Chiesa) e del pastorale (simbolo della giurisdizione). E come i vassalli laici offrivano ai signori o ai re denaro o regali, cosi anche i prelati ottenevano le loro cariche per mezzo di regali di varia natura. Ne consegui che per ripagarsi delle spese incontrate i vescovi spremevano il loro gregge ed esigevano retribuzioni onerose da parte dei preti, che ordinavano, e degli abati, ai quali accordavano la benedizione : e i metropolitani ricevevano denaro dai vescovi, che consacravano. I laici non s'impadronirono soltanto dei vescovati, ma stessero le mani sulle stesse chiese parrocchiali e le conferirono simoniacamente ai parroci. Ne segui che questi obbligarono i fedeli a offrire altri regali, oltre alle offerte volontarie, in occasione dei battesimi, dei matrimoni e delle sepolture.

La S. Sede ingaggiò una lotta meritoria, segnata anche da incidenti gravi, contro coloro che detenevano
le investiture, causa di s., soprattutto dal tempo di Leone IX e Gregorio VII. Dietro suo impulso i concili precisarono il senso del termine s. e decretarono sanzioni simoniche. Dapprima furono tenuti quali simoniaci il consacratore e il consacrato, che incorrevano perciò nella deposizione (Concilio di Reims, 1049); poi tutti quelli che si servivano di un intermediario (i simoniaci ordinati da altri simoniaci; Concilio di Roma, 1070); ma non i chierici in buona fede (Concilio di Roma, ro6o). Restava da specificare la natura dei regali proibiti, diversi dal denaro; e vennero considerati come tali «tutti i regali accordati o promessi, i servizi, le preghiere, gli intrighi e anche le parole elogiative, o lusinghicre (Concilio di Amalfi [ro89] e di Piacenza). I Concili di Roma (ro99) e di Poitiers ( 1 ioo) proibirono persino i regali di tappeti, di manutergi, di cappe, fatti ai prelati consacratori (P. Imbart de la Tour. Les élections épiscopales dans les Eglises de France du IXe au XIIe siècle; étude sur la décedence du principe électif, 814-1150, Parigi 1891, pp. 378-85).

La S. Sede applicò rigorosamente ai simoniaci la pena della deposizione o della sospensione; non permise di assistere alla loro Messa; tollerò i rifiuti di obbedienza ai loro Ordini; ammise le denunce provenienti da qualsiasi persona, riserbandosi l'incombenza di controllare e salvaguardare l'innocenza dei prelati falsamente accusati mediante il sistema dei contesti.

Anche l'opinione pubblica le fu di aiuto nell'estirpare il male con fermezza; tanto nella Gallia che nella Germania il popolo detestava i vescovi macchiati di s. (P. Imbart de la Tour, op. cit., pp. 387-91). Alla investitura data dai laici i papi sostituirono l'elezione dei vescovi fatta dai Capitoli della Cattedrale e al regime della chiesa privata il regime del patronato. L'avocazione a sé del diritto di colazione dei benefici permise loro di portare alla s. un colpo più sensibile ancora. Tuttavia a partire dalla fine del sec. xir le persone ostili alle riforme introdotte dai papi rimproverarono loro di praticare la s. riguardo ai servizi comuni e minuti pagati dai vescovi e dagli abati alla loro nomina e alla conferma della loro elezione; cosi pure riguardo alle annate richieste ai piccoli beneficiati (A. Gottlob, Die Serviziontaves im XIII. Jahrhunderl. Eine Studie zur Geschichte der päpstlichen Gebührwesen, Stoccarda 1903, p. 147). Le accuse di s. si aggravarono all'epoca del grande scisma d' Occidente (v. il trattato di Niccolò da Clamanges, De corrupto Ecclesiae statu, ed. A. Coville, Parigi 1936, pp. 148 e 190). L'Università di Parigi segnalò al Concilio di Costanza che Giovanni XXIII vendeva prelature, dignità ecclesiastiche e benefici ai migliori offerenti (v. H. Finke, Acta eoualii Constanciensis, I, Münster 1896, p. 146). C'era in tutto questo un pieno equivoco: i servizi e le annate erano soltanto tasse riscosse dal clero da parte del pontefice romano, che possedeva la piena ed intera disposizione dei beni della Chiesa e se ne serviva per provvedere al mantenimento proprio e della sua corte. Se quella riscossione fosse stata macchiata di s., il Concilio di Trento l'avrebbe certamente abolita (v. A. Clergeac, op. cit. in bibl., pp. 253-40). All'epoca del Rinascimento alcuni papi incorsero nel rimprovero di avere acquistata la tiara con mezzi illeciti; ma Alessandro VI, che ne è il più incriminato, seppe imporsi per le sue eminenti capacità (cf. Pastor, III, p. 329 sgg.).

Biel. : v. sotto.
Guglielmo Mollat
2. Dal Concilio di Trento al CIC. - Nuovi decreti contro la s. furono fatti nel Concilio di Trento (sess. XXIV, capp. 14, 18, de ref.; sess. XXV, cap. 9 de ref.) riguardanti il conferimento di qualsiasi ordine, non eccettuata la prima tonsura, le lettere dimissorie e testimoniali, il conferimento dei benefici ecc. per i quali negosi non è lecito al vescovo accettare donativi di sorta, se non vogliono gli ordinanti incorrere ipso facto ultra divina ultionem anche nelle pene stabilite per diritto (sess. XXI, can. I de ref.; sess. XXIV, cap. 14 de ref.), mentre vien proibito di accettare donativi in occasione di esami di concorsi, pena l'inabilità a conseguire, per l'avvenire, be befici di sorta (sess. XXIV, cap. 18 de ref.) e vien sancita la nullità della vendita simoniaca del diritto di patronato (sess. XXV, c. 9 de ref.). Soprattutto nel sec. xvi fu col-

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pita la s. confidenziale, che prima di tutti Pio IV, con la cost. Romanum Pontificem del 17 ott. 1564 (Fontes, CIC, I, Roma 1945, p. 188), colpi con scomunica maggiore latae sententiae, dalla quale, eccetto in pericolo di morte, non si poteva essere assolti se non dal Romano Pontefice, mentre si dichiaravano irrite le provviste effettuate mediante la suddetta s., restando cosi riservate alla S. Sede, e s'ingiungeva l'obbligo di restituire i frutti alla Camera Apostolica. Tali sanzioni non risparmiavano nemmeno i cardinali (loc. cit.).

Pio V, con la cost. Intollerabilis del $1^{\circ}$ giugno 1569 (ibid., p. 231), non solo confermò quanto era stato deciso dai suo predecessore, ma ingiunse anche agli Ordinari che, qualora si verificassero casi del genere, si chiedesse contro i ribelli l'intervento del braccio secolare (loc. cit.). Sisto V, con la cost. Sanctorum et salutare del $1^{\circ}$ genn. 1589 (ibid., p. 314), colpi, con molta severità, gli ordinanti e gli ordinati (non eccettuata la prima tonsura) mediante s., ancorché si trattasse di persone abili e idonee. Degna di menzione, dal sec. xvir, la cosiddetta "Tassa Innocenziana " (Innocenzo X1, 1676-89) contro le subdole ed osiose esazioni e la cost. di Benedetto XIV In sublimi del 29 ag. 1741 (ibid., 693), contro il conferimento simoniaco dei benefici; la quale, sia pure, con alcuni emendamenti, fu conservata nella cost. di Pio IX. Apostolicae Sedis del 12 ott. 1869 (ibid., III, ivi 1938, p. 27), che pur avendo abrogato alcune pene latae sententiae, ad es., contro le ordinazioni simoniache, colpisce di scomunica latae sententiae riservata al Papa: a) quanti si rendono colpevoli di s. reale unitamente ai complici, per il conferimento di qualsiasi beneficio (n. 8); b) quanti cuiuscumque sint dignitatis si rendono colpevoli di s. confidenziale per un beneficio qualsiasi (n. 9); c) quanti si rendono colpevoli di s. reale ab ingressum in religionem (n. 10). In fatto di commercio di Messe molto importante il decreto della S. Congr. del Concilio del 25 maggio 1893 Vigilanti, rinnovato con censure più severe negli altri decreti della medesima S. Congr., rispettivamente dell' 11 maggio 1904: Ut debita e del 22 maggio 1907: Recenti.
II. Dinctto vigente. - Il CIC sancisce la nullità di ogni contratto simoniaco dichiarando nulle le conseguenti provviste di uffici, benefici o dignità, anche se la s. provenga da una terza persona, ad insaputa del provvisto, a meno che non avvenga a di lui frode o lui contraddicente, stabilendo altresi l'obbligatorietà di restituire anzitutto, se è possibile, l'oggetto della s. e di dimettere il beneficio, l'ufficio o dignità. Chi è stato provvisto con s. non fa suoi i frutti; però quelli percepiti in buona fede possono condonarsi dal giudice o dall'Ordinario (can. 729). La s., pertanto, impedisce l'acquisto, ammesso ad enta del titolo invalido, stante la buona fede, di un beneficio posseduto per pacifico possesso triennale (can. 1446); rende nulla la presentazione da parte del patrono (can. 1465 § 2) e nulla la rinuncia all'ufficio, da parte dell'investito (can. 185).

In sede penale vien colpita la s. nell'amministrazione o nella recezione degli Ordini o degli altri Sacramenti e la s. in fatto di benefici, uffici e dignità. Per la s. in fatto di Ordini e Sacramenti tutti, anche i vescovi, restano sospetti di eresia; i chierici inoltre incorrono nella sospensione riservata alla S. Sede (can. 2371). Dal sospetto di eresia sono esclusi solo i cardinali (2227 § 2); dalla sospensione invece sono esclusi anche i vescovi (can. 2227 § 2), trattandosi di sospensione per chierici che vanno intesi nel senso più largo, comprendendo perché anche i tonsurati (can. 950). Per la s., in fatto di uffici, benefici o dignità, i simoniaci incorrono la scomunica riservata alla Sede Apostolica; sono privati in perpetuo del diritto di elezione, presentazione o nomina, e, se chierici, saranno inoltre sospesi. Prima del Codice, la cost. Apostolicae Sedis colpisva il reato di s. soltanto nei benefici; ora l'oggetto si estende esplicitamente anche agli uffici (can. 145) e dignità (can. 393), tra le quali devono annoverarsi anche le abbazie nullus ecc., se si tratta di dignità maggiori; gli arcidiaconati, le prepositure ecc., a seconda degli statuti particolari e consuetudini, se si tratta di dignità inferiori. Non sono però comprese le dignità e gli uffici degli Ordini religiosi, eccetto quelle dignità ed uffici che presentino
gli estremi di cui al can. 145 (F. M. Cappello, De censuris, Roma 1925, p. 313).

Per incorrere nelle pene, di cui al canone citato, il delitto dev'essere consumato, a norma del can. 2228. Inoltre si ritengono simoniache le deduzioni, i compensi o rilasci fatti dall'investito nella provvista al collatore patrono o altri (can. 1441). Si disputa se le sanzioni stabilite dai cann. 729 e 2392 riguardino anche la s. di diritto ecclesiastico. Rispondono affermativamente, tra gli altri, il Creusen, il Cappello, per il fatto che il legislatore non distingue tra l'una e l'altra specie di s. Se la s., di cui ai cann. 2371 e 2392, è di diritto divino, la cosa è di competenza del S. Uffizio. Sono anche puniti dal codice, perché sanno di s., due altri reati: il commercio di SS. Messe (v. messa) e quello delle indulgenze. Per queste, chi fa commercio di indulgenze è scomunicato e la scomunica è simpliciter riservata alla S. Sede (can. 2327). Il reato consiste nel guadagno che si percepisce o concedendo le indulgenze o pubblicandole e facendole pubblicare, o applicandole con facoltà delegata o infine vendendo ad un prezzo maggiore gli oggetti di pietà, appunto perché arricchiti d'indulgenze. Dalla pena suddetta non scusa la povertà o il pretesto di sovvenzionare un'opera pia : né qualsiasi altro motivo. Dalla scomunica sono esclusi soltanto i cardinali (2227 § 2).

BibL.: fonti : oltre la colles. dei Concili e i Regesta dei vari papi. v.: s. Bruno di Segni, Libellus de simoniacis, ed. E. Sackur, in MGH, Libelli de lite, II, pp. 540-62: Deudorlit, Colectio canonum, ed. Victor Wolf Glasvel, Die Kanonensammlung des. Karl. Deudedit, Paderborn 1903: id., Libellus contra incassores et simoniacos, ed. E. Sackur, in MGH, Libelli de lite, II, pp. 292-365: s. Pier Damiani, Liber qui dicitur gratissimus, opusc. 6: ed. L. v. Heinemann, ibid., I, pp. 15-73: PL 145, 100-99: id., Discopiatio conudalis, opusc. 4, ed. L. v. Heinemann, in MGH, Libelli de lite, I, pp. 288-95 e in PL 145, 67-87: id., Contra clericos anticos, opusc. 22 : PL 145, 223-30: id., Epistulae: PL 144, 205 sgg.; CIC, Fontes, I, Roma 1926. Letteratura: E. Amann, Léon IX, in DThC, IX, p. 1: id., Nicolas II, ibid., XI, 1: A. Hauck, Die Bischofswahlen unter der Merovingern, Ertacuen 1883; id., Kirchengesch. Deutschlands, III, $3^{2}$ ed., Lipsia 1935: O. Delarc, St Grégoire VII et la réforme au XIv siècle, 3 voll., Parigi 1889-90: E. Hirsch, Der Simoniebegriff und eine angebliche Ersouterung derselben in elften Jahrhundert, in Archiv für kathol. Kirchenrecht, 86 (1908): I. Drehmann, Papst Leo und die Simonie, Lipsia 1908: N. A. Weber, History of Simony in the Christian Church, Biblioteca 1909: A. Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und Literatur des Investiturstreites, Stoccarda 1908: A. Chcgeac, La Curie et ses bénéfices concistoriaux, Parigi 1911, pp. 223-43: C. Miami, Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia duranita l'alto medievo, Roma 1928: A. Fliche, La réforme grégorienne, 3 voll., Parigi 1924-37: I. Parisella, Erelestiae Romanae dimoratio contra simonium a Leonc IX uugue ad Conc. Later. I (a. 1049-1123), Roma 1942: G. Damizia, Lineamenti di dir. can. nel Registrum epistularum di s. Gregorio Magno, ivi 1949, pp. 121-53: Fliche-Martin-Frutoz, VII, Torino 1953, nn. 480-72. Interessano ancora tutto il problema della s. e delle investiture alcuni saggi della collesione di Studi gregoriani, raccolti da G. B. Borino, 4 voll., Roma 1947-51.

Innocenzo Parisella
SIMOR, Johann. - Cardinale, n. il 23 ag. 1813 a Székesfehérvar (Stuhlweissenburg), m. il 24 genn. 1891 a Strigonia.

Sacerdote nel 1836, nel 1839 professore di teologia all'Università di Budapest, nel 1841 prefetto degli studi nel Seminario Pazmaneum di Vienna, nel 1850 cappellano di corte, nel 1851 consigliere di sezione per gli affari ungheresi presso il Ministero dei culti di Vienna, fu nominato nel 1857 vescovo di Györ (Raab) e nel 1867 arcivescovo di Strigonia e primate d'Ungheria. In tale qualità incoronò l'imperatore Francesco Giuseppe, dopo l'Ausgleich magiaro-austriaco, re d'Ungheria. Al Concilio Vaticano fu tra gli antinfallibilisti, giustificandosi con la situazione particolare dell'Ungheria. Secondo lui la definizione dell'infallibilità avrebbe grandemente ostacolato il ritorno alla Chiesa cattolica degli scismatici, assai numerosi nel regno ungarico. Inoltre ne sarebbero potute sorgere grandi difficoltà anche per l'attaccamento degli Orientali già uniti alla Chiesa. Dopo l'approvazione dei decreti conciliari, S. si affrettò ad indirizzare al suo clero ed ai suoi fedeli tre lettere pastorali sul relativo contenuto

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e sul dogma e protestò vibratamente presso il Re-imperatore contro il tentativo governativo di voler sottoporre la pubblicazione dei decreti al placito regio. Il 22 dic. 1873 fu creato cardinale. Di ricca famiglia, impiegò il suo patrimonio in opere ecclesiastiche e culturali. Terminò la costruzione della basilica di Strigonia, dove fabbricò anche un nuovo palazzo arcivescovile.

BibL.: noceologico in Civ. Catt., 14 e serie, 9 (1891, 1), pp. 490491; T. Granderath, Hist. du Conctle du Vatican, II-III, Bruxelles 1908-13, passim. Silvio Furlani

SIMPIATIA. - Indica, in senso generale, quel fenomeno, per cui una determinata modificazione in qualsiasi essere viene a riprodursi in un altro essere, per una legge fisica di induzione o psicofisiologica di imitazione. Più propriamente in psicologia è la tendenza spontanea a rivivere in se stesso gli stati affettivi di un'altra persona, e a stabilire con essa varie forme di comunicazione.

Nella filosofia greca già Empedocle riferiva l'attrazione fra cose simili e la repulsione fra cose dissimili, e quindi il mutamento cosmico, a sentimenti di amore e di odio immanenti nelle singole cose. Aristotele riprese la teoria naturalistica di Empedocle riferendola all'amicizia (Eth. ad Nic., VIII, 1, 1153 b). Ma il termine ha in Aristotele il particolare significato di stato affettivo cosciente, cioè il sentire e amare se stessi e insieme sentire e amare gli altri, secondo il grado di somiglianza con se stessi (ibid., IX, 4, 1166 a). Con gli stoici (Marco Aurelio, Ad se ips., IX, 9) e soprattutto con i neoplatonici (Plotino, Enn., IV, 3, 8) s. venne a significare l'intima ragione dell'unità armonica di tutte le cose materiali : "odia amicitiaeque rerum surdarum se sensu carentiurn... quod Graeci sympathiam appellavere" (Plinio, Nat. hist., XX, 1). In senso analogo la riassunse più tardi, nel rinnovamento rinascimentale del neoplatonismo e del naturalismo, Pico della Mirandola: "Universi consensum, quem significantius Graeci $\sigma \iota \mu \pi \alpha \vartheta \varepsilon \iota \alpha \nu$ dicunt" (De hominis dignitate, 137 , Firenze 1942, p. 152). Hume (v.) e A. Smith (v.) riprendono il termine nel senso psicologico di Aristotele e tendono a fare della s. il fondamento stesso della morale. Per Hume la s. è la capacità naturale di sentire il bene e il male altrui come proprio (Treatise, II, 1, 11). Da essa derivano direttamente le virtù naturali della carità e della beneficenza. La giustizia invece è una virtù artificiale, sorta per un calcolo razionale di utilità e determinante il vivere sociale in vista di un benessere collettivo; essa produce una spersonalizzazione del soggetto per un fenomeno insorgente di s. riflessa, per cui la singola persona viene a vivere in sé il bene o il male di tutta la collettività, e a prenderlo come motivo valutativo delle sue operazioni al di sopra di ogni suo interesse particolare (ibid., III, 3, 1). A. Smith supera la posizione di Hume, in quanto considera l'essenza della s. non solo nel consentire con lo stato affettivo altrui, ma anche nel far propri gli stessi motivi che determinano gli altri all'azione. Il giudizio individuale dell'azione diventa con la s. un riflesso del giudizio stesso che l'individuo sente negli altri e trasmette agli altri; da qui il principio morale: "agisci sempre in modo che un osservatore imparziale possa simpatizzare con te" (Theory of moral sentiment, III, 1-3).

La morale della s., negando l'esistenza di un ordine morale oggettivo, resta su un piano soggettivistico e relativistico, e non riesce a sfuggire alla fondamentale valutazione egoistica e utilitaristica. Alcune contemporanee correnti sociologiche (v. sociologia) prendono la s. in un senso vitalistico e psicologico per spiegare la radice delle forme spontanee e affettive delle associazioni: la più importante è quella che fa capo a Max Scheler (v.).

BibL.: Th. Ribot, Psychol. des sentiments, Parigi 1896; A. Sutherland, Origin and growth of the moral instinct, Londra 1898; L. Limentani, La morale della s. di A. Smith nella stor. del pensiero inglese, Genova 1914; E. Kramer, Das Phänomen des Mitgefühls in der modernen Philos., Colonia 1922; M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, 2* ed., Bonn. 1923; E. Gerin, L'illuminismo inglese: I moralisti, Milano 1941, p. 211 sgg.; E. De Greef, Les instincts de défense et de sympathie, Parigi 1947; C.

Konczewski, La sympathie comme fonction de progrès et de connaissance, ivi 1951.

Tullio Pacentini
SIMPLICIANO, vescovo di Milano, santo. " Probabilmente di origine milanese, presbitero a Milano e dal 397 successore di s. Ambrogio nella sede vescovile, m. il 15 luglio 400 . Battezzò s. Ambrogio (Agostino, Conf., VIII, 2, 3) e l'assistette.

Si sono conservate epistole (Epp. 37, 38, 65, 67) di Ambrogio a S., mentre quelle di S. ad Ambrogio sono andate perdute, come quelle che scrisse a s. Agostino, ancora presbitero, nelle quali lo esortava: "agitare ingenium et expositioni scripturarum vacare" (Gennadius, De viris illustr., 36 [37]). Di Agostino si conservano una epistola a S. (Ep., 37); inoltre s. Agostino gli ha dedicato l'opera De diversis quaestionibus ad Simplicianum libri, che scrisse nel 396. S. era nel sec. iv una personalità di prim'ordine, non soltanto per i suoi rapporti con s. Agostino, ma perché aveva preso parte anche nella conversione di lui e di C. M. Vittorino ([v.] cf. Agostino, Conf., VIII, II, 3). S. che aveva molto viaggiato era un teologo colto, anche conoscitore della filosofia neoplatonica. Papa Anastasio I (Ep. ad Simplician.: PL 20, 74), voleva indurlo a prendere misure contro gli aderenti di Origene, ma S. morì prima di aver deciso (400 o 401). Probabilmente la sua decisione non sarebbe stata molto differente da quella del suo successore Venerio che, condannando gli errori di Origene, si rifiutò di condannare anche Rufino. Esistono una epistola di Vigilio di Trento (v.) In laudem martyrum, cioè dei martiri di Trento, Sisinnio e compagni (PL 20, 74), diretta a S., e scritti sinodali di Cartagine (a. 397 ; cf. Mansi, III, 891) e di Toledo (a. 400 ; ibid., 945, 1007). La tomba di S. si trova nella Basilica costruita da lui per le reliquie di s. Sisinnio e compagni. Festa il 16 ag.

BibL.: Acta SS. Augusti, III, Anversa 1737, p. 280 sE.; F. Savio, Gli antichi vesc. d'Italia. La Lombarda, I, MilanoFirenze 1913, pp. 149-50; Lanzoni, II, p. 1018. Sulle lettere di s. Ambrogio a S., v. P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Parigi 1943, p. 169; id., Rerh. sur les Confessions de et Augustin, ivi 1950, p. 168 sg., 253 sg. (sulla parte di S. nella conversione di s. Agostino). Erik Peterson

SIMPLICIO. - Filosofo neoplatonico del sec. vi d. C. Scarse le notizie biografiche. Fu nativo della Cilicia, ebbe a maestro in Alessandria Ammonio Ermeiu, e in Atene Damascio.

Quando Giustiniano, con l'Editto del 529, vietò ai pagani di insegnar filosofia in Atene e chiuse la scuola platonica, confiscandone i beni, S., con Damascio e altri cinque colleghi, emigrò in Persia presso il re Cosroe; ritornò poi ad Atene nel 533 e continuò la sua attività come scrittore. Di lui rimangono commentari al De caelo, alla Physica, alle Categorie e al De anima di Aristotele, e al Manuale di Epitteto (v.). Sono lavori pregevoli, caratterizzati da una serietà e sobrietà di esegesi che non si riscontra in altri commentatori neoplatonici dei filosofi antichi. Alcuni scritti di S. sono andati perduti; qualche altro è ancora inedito.

BibL.: i commenti ad Aristotele sono editi nei Commentaria in Aristotelem graeca dell'Accad. di Berlino (VII, 1894; VIII, 1907; IX, 1882; X, 1895; XI, 1882). Del Commento a Epitteto v. I'ed. di J. Schweighäuser, Lipsia 1800 e quella di Fr. Dübner nel vol. commento i Caratteri di Trofrasto, Parigi 1840. Su S., oltre a E. Zeller, Philos. d. Griechen, III, 2, 3* ed., Lipsia 1928, pp. 909-14; K. Praechter, Simplicius, in Pauly-Wissowa, III, A1, pp. 204-13. Indicazioni particolari in Uberwag, I, pp. 192-96; Ph. Merlan, Ein Simplihius-Zitat bei Pseudo-Alexandros u. cin Platicoiitat bei Simplihius, in Rheinisches Museum für Philal., 84 (1935), pp. 124-60.

Raffaello Del Re
SIMPLICIO, PAPA, santo. - Oriundo di Tivoli, figlio di Castino, successe ad Ilaro il 3 marzo 468. M. il 10 marzo 483. Nonostante il suo lungo pontificato, poche notizie sono giunte sulla sua attività.

Dedicò le chiese di S. Stefano al Celio, di S. Andrea in Catabarbara sull'Esquilino e di S. Bibiana. Nelle basiliche di S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo fuori le mura stabili turni settimanali di presbiteri titolari per l'ammi-

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nistrazione dei Sacramenti. Poche lettere ed atti di S. sono conservati; tra essi hanno particolare importanza quella al vescovo Zenone di Siviglia per istituirlo suo vicario per la Spagna, con l'obbligo di vigilare sull'esecuzione dei decreti pontifici, ed altre due dirette rispettivamente al vescovo di Ravenna ed a quelli degli Abruzzi circa le nomine dei vescovi. Fu sepolto in S. Pietro. Adone per primo in inseri nel suo Martirolegio donde passo in quello Romano dov'è commemorato il 2 marzo.

Durante il suo pontificato avvenne il crollo dell'Impero romano d'Occidente per opera di Odoacre (476), avvenimento che lasciò tuttavia insensibili gli animi dei contemporanei già avvezzi alle invasioni barbariche. Più importanti furono le vicende della Chiesa di Alessandria travagliata dalle lotte monofisite e dall'ingerenza degli Imperatori bizantini. Deposto ed esiliato l'eretico 'Timoteo Eluro, fu sostituito con 'Timoteo Salofaciolo, uomo moderato e caritatevole che governò con perizia e bontà ridondando la pace a quella Chiesa. Le cose matarono nel 475 quando fu eletto imperatore d'Oriente Basilisco; questi pubblicò una enciclica con la quale condannava il Concilio di Calcedonia ed il Tono di papa Leone e richiamò l'Eluro ad Alessandria. Nel 476 Basilisco veniva cacciato e Zenone riprendeva le redini del governo: Salofaciolo ritornò ad Alessandria, ma la fede cattolica subì un duro colpo specie per opera di Acacio patriarca di Costantinopoli, che, bramoso di aumentare il suo prestigio, cercava a qualunque costo un compromesso con i monofisiti. Ciò fu preparato con l'elezione a vescovo di Alessandria di Pietro Mongo, nonostante che il Salofaciolo prima di morire avesse designato a succedergli il cattolico Giovanni Talcia (v.), e poco dopo con la pubblicazione dell'Enotica. Durante tutti questi cambiamenti fa fu male informato e talvolta non a tempo; tuttavia scrisse parecchie lettere a Zenone e ad Acacio chiedendo l'allontanamento di Pietro Mongo da Alessandria, senza tuttavia ottenere alcunché. Né più felici furono i suoi sforzi per far deporre Pietro Follone, altro eretico insediato nella Chiesa di Antiochia.

BibL.: Lib. Pont., I, pp. Cclil, 249-51; CSEL, 35, pp. 124-55; Acta SS. Martii, I, Parigi 1865, pp. 133-38; H. Grisar, Roma alla fine del mondo antico (ed. ital.), II, Roma 1930, pp. 77-80; Martyr. Rominum, p. 83; Flüche-Martin-Frutes, IV, pp. 291, 333 sge. Agostino Amore

SIMPLICIO, FAUSTINO e VIATRICE, santi, martiri. - Sono commemorati nei Martirologi il 29 luglio; sono ancora ricordati alla stessa data nei Sacramentari; gli Itinerari del sec. viI ricordano i loro sepolcri sulla Via Portuense "ad sextum Philippi" cioè nel cimitero di Generosa (v.).

Ivi furono scoperti nel secolo scorso i ruderi della basilica edificata in loro onore da papa Damaso nel 382 con un frammento dell'iscrizione dedicatoria, ed una pittura del sec. vi raffigurante i martiri (riprodotta alla v. GENEROSA). Nel 682-83 il papa Leone II trasportò i loro corpi in una cappella presso la chiesa di S. Bibiana. La loro Passio, molto favolosa, fu spesso unita a quella di Antimo (BHL, 561-65).

BibL.: Acta SS. Iulii, VII, Parigi 1868, pp. 45-48; G. B. De Rossi, Roma soter., III, Roma 1877, pp. 647-97; Martyr. Hieronym., p. 402 sg.; Martyr. Romanum. p. 312; O. Merucchi, Le catacombe romane, Roma 1933, pp. 87-93; A. Ferrus, Epigram. Damasiana, Città del Vaticano 1942, p. 97 sg.; R. Valentini-G. Zucchetti, Cod. topogr. della città di Roma, II, ivi 1942, p. 108; Wilpert, Pitture, pp. 221, 250, tav. 262. Agostino Amore

SIMULAZIONE. - In genere è ogni atteggiamento che ha per fine di creare presso altri un falso giudizio. In linguaggio giuridico la s. consiste nel porre un'azione, normalmente solenne, nell'adoperare una formola che ha nella comune accezione un significato ben determinato, mentre l'intenzione di chi opera è totalmente diversa. La s. è detta anche finzione (fictio) e va distinta dalla dissimulazione, che è il porre un'azione in circostanze tali che può indurre altri in errore, senza però che l'agente abbia
questa intenzione di indurre in inganno, pur permettendolo, e senza che l'azione adoperata abbia quelfunico specifico significato, che è a base dell'errore altrui. Va ancora distinta dallo scherzo o giuoco (iocus), in cui la finzione è resa palese prima e poi, in gente normale, dalle circostanze : ciò che non si ha nella s., dove l'intenzione contraria all'atto rimane segreta o comunicata a pochi.

Per s. Tommaso ogni s., come ogni menzogna, è sempre peccato (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}-2^{\mathrm{ac}}}$. q. 111, a. i c.); ma non ogni s. costituisce peccato grave; anzi, secondo un'opinione ben fondata, eccezionalmente, per gravi ragioni, si può ricorrere alla s., ad es., del matrimonio, senza commettere colpa. La s. è formale o materiale a seconda che positivamente si intenda o solo si permetta l'inganno. Anche la s. materiale si distingue dalla dissimulazione, perché l'azione o la formola adoperata ha sempre un unico significato e perciò l'errore altrui è inevitabile, sebbene solo permesso. La teoria della s. è stata soprattutto elaborata in materia di contratti, come vizio del consenso, ma ha trovato applicazione in vari campi della teologia, in materia di fede, in materia di Sacramenti, ecc.

1. La s. nei contratti e nel linguaggio civilistico. - Uno degli elementi costitutivi del contratto è il consenso o l'accordo fra le parti, che deve essere manifestato all'esterno con segno corrispondente. Le leggi civili, per evitare ogni possibilità di fiti, esigono spesso una forma determinata sotto pena di nullità o per atto pubblico o per scrittura privata (Cod. civ. it., artt. 1323, 1350). Se però intimamente uno dei contraenti non intende obbligarsi, pur pronunciando le parole richieste dalla legge, il contratto è di per sé, atteso solo il diritto di natura, invalido per s. di consenso. Se si ha invece solo la volontà di non adempiere il proprio obbligo, il contratto è valido. In caso di invalidità per s. si è tenuti alla riparazione dei danni. Il più delle volte si può riparare il danno, conseguente da tale frode, solo con l'adempimento del contratto (v.). Fare invece solo una promessa finta è un peccato contro la veridicità (bugia), ma non contro la giustizia.

La concezione di s., presso i civilisti, non coincide con quella dei teologi e dei canonisti. Per essi la s. è la dichiarazione di un contenuto di volontà non reale, emesso scientificmente e concordemente dalle parti, per produrre a scopo d'inganno l'apparenza di un negozio che non esiste e che è diverso da quello realmente compiuto (F. Ferrara, Della s. nei negozi giuridici, Roma 1922, p. 47); perciò per avere la s. occorre: 1) una voluta dichiarazione esterna, difforme dall'intenzione; 2) la coscienza di tale difformità da parte del simulante; 3) un accordo tra le parti su tale divergenza; 4) lo scopo d'inganno. Se manca il terzo di tali requisiti, non si ha s., ma riserva mentale, nella quale l'interno volere, coscientemente difforme dalla dichiarazione, non è contrattualmente manifestato. Qui la s. è presa nel senso teologico e canonistico.
II. S. della fede. - Simulare la fede, equivale a negarla : il che non è mai lecito (Mt. 10, 33; Lc. 9, 26; Rom. 10, 10). Non v'è però nessuna negazione di fede, quando la si dissimula (v. rebei).
III. La s. dei Sacramenti. - Può aver luogo o 1) usando materia e forma senza intenzione di effettuare il Sacramento o 2) proferendo una forma invalida, pur essendo valida la materia, oppure 3) usando una materia, la quale sia invalida per difetto occulto. La s. sacramentale è sempre un sacrilegio e non può in nessun caso diventare lecita, come appare dalla proposizione condannata il 2 marzo 1679 da Innocenzo XI (Donz-U, 1179). La dissimulazione dei Sacramenti può essere invece lecita per un motivo grave. Essa consiste nel porre una azione non sacramentale in circostanze tali da far credere che venga amministrato un Sacramento.

Il CIC punisce esplicitamente soltanto tre casi di s. : 1. La s. della celebrazione della S. Messa (v. MESSA, e can. 2322, n. 1). Eil delitto di chi, laico o chierico - pur non essendo stato ordinato sacerdote, oppure nonostante

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la Ordinazione invalidamente ricevuta - agisce in modo tale che si possa essere indotti a credere che si stia celebrando la S. Messa. Comunemente gli autori richiedono che vi sia di fatto l'inganno da parte di chi assiste a tale celebrazione; altri non richiedono l'inganno di fatto. Il delitto si reputa consumato (can. 2228) quando ha inizio la celebrazione finta della S. Messa, anche se essa non sia portata a termine. 2. La s. della confessione sacramentale. - Si ha quando il penitente vien tratto in inganno nel ritenere sacramentale la sua confessione perché 1) ha confessato anche un solo peccato vero o putativo per averne l'assoluzione; 2) perché ha creduto vero confessore colui che ha ricevuto la sua confessione. La Chiesa, fin dai primi tempi, ha punito l'esercizio dell'Ordine di fatto non ricevuto. Cosi, p. es., dal sec. iv e seguenti furono puniti, con la deposizione, i sacerdoti che arrivano usurpare l'esercizio del potere episcopale (Concilio di Sardica [343-44], cap. 19 : Hefele-Leclercq, I, pp. 800-802). Dal sec. viri si ebbero speciali sanzioni contro i simulatori della celebrazione della S. Messa e dell'assoluzione sacramentale (cf. F. X. Wernz, Ius decretalium, VI, Prato 1913, n. 459). Parecchie costituzioni pontificie sanciscono, per tale delitto, la pena della degradazione e la consegna al braccio secolare il quale puniva con la pena di morte i sacerdoti che se ne rendessero colpevoli (P. Gasparri, Fontes, I, Roma 1926, pp. 236, 357, 393, 813; ibid., II, ivi 1923, p. 555). Per i delitti, di cui sopra, il CIC (can. 2322) sancisce: 1) la scomunica speciali modo riservata alla S. Sede e 2) se laico, la privazione di pensione o incarichi con altre congrue pene; 3) se chierico, anche la deposizione. La scomunica latae sententiae è una pena che non si riscontra nel diritto antico. Le cause criminali riguardanti la s. della Messa e della Confessione sacramentale sono di competenza del S. Uffizio per il sospetto di eresia che suppongono (P. Gasparri, Fontes, cit., I, p. 235). - 3) L'assoluzione del complice in peccato turpe (v. COMPLICE IN PECG. TURPE). La s. del consenso (v. Matrimonio, IV, t, 5) nel matrimonio * si ha quando il contraente finge esternamente di voler contrarre, esprimendo con serietà ed in modo rituale un consenso che invece interiormente non c'é s. Sia che si tratti di s. bilaterale o unilaterale, quando se ne provi l'esistenza, il matrimonio è invalido. Si suole distinguere dalla giurisprudenza e dalla dottrina una s. totale, che si ha quando si esclude lo stesso contratto, ed una s. parziale, che si verifica quando le parti, pur avendo seria intenzione di contrarre matrimonio, non si vogliono obbligare, oppure escludono una delle qualità essenziali (can. 1013). In ogni caso, però, bisogna che si tratti di un vero atto positivo di volontà, non essendo sufficiente il semplice errore sull'unità ed indissolubilità o dignità sacramentale, anche se tale errore sia causa del contratto (can. 1084; S. R. Rotae decisiones.... decis. XIII, n. 32 : vol. XXXV, Città del Vaticano 1943, p. 114).

Per quanto riguarda la prova, le cause di s., soprattutto se questa sia totale, sono difficilissime, come ripete tante volte la giurisprudenza rotale; si tratta infatti di un atto interno, per la valutazione del quale bisogna tener presente un duplice principio che milita per la validità del matrimonio; 1) il matrimonio gode del favore del diritto (can. 1014) e 2) l'interno consenso dalla volontà si suppone sempre conforme alle parole ed ai segni usati nella celebrazione del matrimonio (can. 1086 § 2: S. R. Rotae decisiones.... decis. XXXVIII, n. 12 : vol. XXXV, p. 368 e passim). D'altra parte la confessione della parte simulante non costituisce un argomento di prova (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3 : vol. XXXII, ivi 1941, p. 435), perché è sospetta la confessione in proprium commodum (Wernz-Vidal, VI, p. 309).

Per la retta valutazione della s. bisogna pure esaminare bene la causa di essa, che va distinta dai semplici motivi che possono aver indotto al matrimonio (loc. cit., decis. XCI, n. 16: vol. XXXV, p. 1007), tenute ben presenti le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito la celebrazione del matrimonio (loc. cit., decis. XXXIX, n. 3, vol. XXXII, p. 436). In campo morale, secondo la comune opinione, non peccano mortalmente né commettono sacrilegio coloro che fingessero
contrarre matrimonio sotto l'influsso di grave timore, mancando infatti il consenso volontario, manca la materia e forma; e pertanto non si avrebbe s. di Sacramento, ma soltanto di contratto (T. Jorio, Theologia moralis, III, Napoli 1947, p. 17).

La dissimulazione dei Sacramenti può essere lecita soltanto se vi sia urgente e grave causa, purché non vi sia disprezzo e scandalo da parte dei fedeli. Cosi, p. es., è lecito al sacerdote, in luogo della formula assolutoria, recitare soltanto una preghiera e dare la benedizione ad un penitente indisposto, perché gli astanti non si accorgano che costui viene rimandato senza assoluzione (v. sacramento). Oltre a quanto si è detto in tema di s., interessa il diritto penale italiano la s. di reato (Cod. pen. ital., art. 367); interessa insieme il diritto penale e la medicina legale lo s. di malattie, che ci trasporta nel campo delle malattie mentali.

Biel.: E. Glasson, Théorie de la simulation, Parigi 1897; M. Lemosse, Dales (évolution histor. de la théorie du), in DDC, IV, coll. 1357-62: F. M. Cappello, De censuria, $3^{\circ}$ ed., Torino 1933, p. 162 sgg.; P. Ciprotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in vere canonica, Roma 1036, p. 35 sgg.; V. Scialoia, Negozio giuridico, in Nuovo, Dig. Ited., VIII, pp. 973-88; I. Romiti, De processu evolutivo doctrinue de actu humano completo in operibus s. Thomas de., Milano 1949: G. Del Vecchio, La verità nella morale e nel diritto, Roma 1951, p. 22 sgg. Innocenzo Parisella
SIN. - Nome di tre località bibliche.

1. Deserto (ebr. Sîn) attraversato dagli Israeliti nel loro itinerario da Elim e dal Mar Rosso a Raphidim (v.) e al Sinai (Ex. 16, 1; 17, 1; Num. 33, 11).

Probabilmente corrisponde alla piana sabbiosa di Debbet er-Ramleh, che si estende, nell'interno della penisola sinaitica, ai piedi del Gebel et-Tih. La identificazione con la piana di el-Markhah sulla costa occidentale o con il deserto di el-Qâ'ah lungo la costa meridionale della penisola sinaitica, suggerita da antichi e anche moderni pellegrini, non sembra soddisfare le esigenze topografiche del testo, che suppone S. fra El.m (= Wâdi Garandel) ed il Sinai.
2. Città, fortezza d'Egitto, ricordata soltanto da Ez. 30, 15-16; posta nel Delta, ma d'incerta identificazione. I Settanta trascrissero nel v. 15 Zäıs, città a nord-ovest di Bubaste, ma che non fu mai una importante piazzaforte. Nel v. 16 la identificarono con Z̈̈y̆y̆ avendo forse letto Sûn, abbreviazione di Sêwênêh, cioè Syene, ai confini dell'Etiopia, oggi Assuan sulla prima catcratta, e che poteva dirsi perciò fortezza d'Egitto. La Volgata ha trascritto Pelusium, porto fortificato all'estremità orientale del Delta, la cui cattura era necessaria per gl'invasori provenienti dal deserto nord-orientale.
3. Deserto (ebr. Sîn) che segnava la frontiera meridionale di Canaan, attraversato dagli esploratori nella Terra Promessa (Num. 13,21). Cades-Barne era compreso dentro i confini al margine sud-ovest del deserto (ibid. 20,1; 27,14; 33,36; Deut. 32,51), delimitava ad ovest Edom e a sud-est la tribù di Giuda (Ios. 15, 1-3). Il nome sembra essersi conservato nella regione meridionale della Palestina, nel Wâdî es-Sînî e nell' Ard es-Sînî.

Biel.: F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, t. Parigi 1933, p. 434; II, ivi 1938, pp. 46, 212.

Donato Baldi
SINAGOGA. - Luogo di adunanza " per la preghiera e la lettura sacra, nel giudaismo postesifico. Il termine greco monyorri (adunanza ") traduce nei Settanta per lo più i vocaboli ebraici 'êdhâh e qâhâl, i quali non hanno relazione con un luogo di preghiera, che solo in epoca tardiva usò chiamarsi s.

Al tempo del Nuovo Testamento in questo senso si adoperava il termine greco $\pi \rho \iota \sigma \varepsilon \iota \rho \xi=+$ oratorio $*$ (cf. Act. 16, 13; Filone, Legatio ad Caium, 165; Giovenale, Sat. III, 269; Flavio Giuseppe, Antiq. Iud., XIV, 258); mentre si usava quello di s. per significare un gruppo di ebrei organizzatosi per motivi particolari a somiglianza di un collegium. In una medesima città vi potevano essere diverse s. (cf. Act. 6, 9); nella comunità ebraica di Roma al principio dell'èra volgare se ne contano almeno 13, ognuna

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ropea. Tra i vescovi più noti sono: il teologo agostiniano Antonio Colomella (1447-66), il card. Marco Vigerio I Della Rovere (1476-1513), presidente del IV Concilio Lateranense, lo scrittore conventuale Pietro Ridolfi (1591-1601), il card. Annibale Della Genga (1816-18), poi papa Leone XII. A S. ebbero i natali il grande mecenate card. Cinsio Passeri Aldobrandini, il generalissimo della Lega Santa contro Carlo V, Francesco Maria Della Rovere, duca di Urbino, il conte Giovanni Maria Mastai Ferretti, poi papa Pio IX, il poeta e dantista Andrea Marchetti. Nel territorio diocesano (Corinaldo, 1890) nasceva la martire della purezza, s. Maria Goretti (v.).

Tra i monumenti religiosi più notevoli, oltre il sarcofago di s. Gaudenzio, l'antica chiesa di S. Gervasio, l'abbazia di Chiaravalle, il convento delle Grazie presso S., la chiesa della Croce a S., la chiesa collegiata di S. Medardo in Arcevia.

Biall: L. Siena. Stor. della citta di S.. Senigallia 1756; P. F. Kehr, Italia Pontificia, V. Berllino 1911, pp. 192-93; T. Cucchi, Cronologia dei vew. della S. Chiesa Senigallina, ivi 1931; P. Cucchi, Il passato e l'avvenire di S., ivi 1931: A. Mancini, Studi e suegi di storia medievale, ivi 1943: Eubel, I. pp. 446-47; II. p. 239; III. p. 516; IV. p. 312.

Alberto Polverari
SENLIS. - Antica diocesi e città sede di sottoprefettura del dipartimento dell'Oise in Francia, situata sulla destra del fiume Nonette, circondata da grandi boschi. All'età romana fece parte della seconda provincia Belgica; allora fu detta prima Rotomagus, poi Auguotomagus, quindi Silvanectes da cui il nome attuale.

La città fece parte del Regno di Clodoveo; nel 987 Ugo Capeto vi fu eletto re di Francia e fino a Enrico IV i suoi successori vi ebbero spesso residenza. Nel 1417 fu assediata dagli Armagnacs, ma venne liberata dai Borgognoni e dagli Inglesi i quali vi rimasero fino alla loro sconfitta da parte di Giovanna d'Arco a Montépilloy nel 1429.

La liata dei vescovi di S. è conservata in un suo sacra-
![img-0.jpeg](img-0.jpeg)
(da Mershe, T.C.I., Milano 1853, fig. 200)
Senigallia, diocesi di - Interno della chiesa della Croce, rifatta nel sec. xVII.
![img-1.jpeg](img-1.jpeg)
(ftd. La Cignaya-Zenlis)
Senlis - Portale sud (sec. xili) dell'antica Cattedrale.
mentario (oggi nella Biblioteca di Ste-Geneviève [BB. 20]) che è del sec. IX, perché composta sotto il vescovo Adeberto ( $871-900$ ); ma la lista episcopale vi fu aggiunta al margine del canone della Messa, dopo l'elezione del vescovo Bernuino nel 937; altre mani vi aggiunsero i seguenti fino a Enrico del 1167 o 1168 . Il primo vescovo è s. Regolo, la cui festa si celebra al 24 apr.; dei sette successivi, non si hanno che i nomi; l'ottavo, Libanio, fu al Concilio del 511 a Orléans, dove si recò nel 549 Gonotierno; Mallulfo ca. il 584 è ricordato da Gregorio di Tours (Historia Francorum, VI, 46); Algomaro fu al Concilio di Clichy nel 627; Ermeno a quello di Noyon nell'814; Goffredo a quello di Parigi nell'829 e di Thionville nell'835; Offredo intervenne al Concilio di Trosly nel 909; tra i presuli più recenti si ricordano il card. F. Rochefoucauld (1615) e l'ultimo mons. J. A. de la Roquelaure, che mori arcivescovo di Malines, dove fu trasferito dopo che Pio VII nel Concordato del 1801 aveva unito la sede a quella di Beauvaia; Pio IX concesse al vescovo di detta diocesi di aggiungere i titoli delle soppresse diocesi di S. e di Noyon.

La Cattedrale, Notre-Dame, è una costruzione gotica dei secc. xil-xili con modifiche del sec. xvi. Essa fu edificata sul posto d'un edificio anteriore e di due altre piccole chiese all'incirca del sec. x; iniziato nel 1153, fu dedicata nel 1191; ma il largo transetto venne sistemato nel sec. xili. quando si eressero la sala capitolare e la Biblioteca annessa. L'interno misura m. 72 di lunghezza e le volte raggiungono m. 24 di altezza. Il coro è munito di deambulatorio, in cui si irradiano cinque cappelle. Le navatelle e il presbiterio hanno una galleria superiore che gira anche all'esterno. La facciata è fiancheggiata a sud dal campanile alto m. 78 con piano ottagono; nel portale centrale ( $\mathbf{1 1 8 5 - 9 0}$ ) il timpano è decorato con l'incoronazione della B. Vergine e con scene della sua dormizio e risurrezione; ai lati statue di profeti e i mesi dell'anno; i portali laterali sono in stile gotico fiammeggiante. L'antico episcopio con la sua cappella risale in parte al sec. xili. La chiesa di S. Pietro,

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![img-2.jpeg](img-2.jpeg)
(da A. Parrot, Archéologie mesopotamienne. Les étapes, Parigi 1818, p. 218, pp. 118)

SENNACHERIB - Il palazzo di S. nella pianta di Ninive.
oggi trasformata in mercato, era stata eretta nel 1029 ma di tale epoca resta solo il campanile nord, la cui faccia fu aggiunta nel 1432; l'altro a sud fu eretto nel 1615 ; la facciata è del 1516 . L'interno a tre navi è a pilastri con capitelli gotici decorati di figure fantastiche; il coro e il transetto sono del sec. xili. A destra della chiesa si trova la Biblioteca pubblica. L'antica chiesa di S. Framburgo, già collegiale è della fine del sec. xili e ad una sola navata; ora è ridotta ad officina. L'antica chiesa romanica di St-Aignan, con qualche aggiunta gotica, è stata trasformata in teatro; dell'antica chiesa dei Cordiglieri resta solo il portale, come per l'antica chiesa dei Carmelitani, che era stata eretta nel 1303. Il Vieux Château è costruito sull'edificio romano; esso servì di residenza regale da Clodoveo a Enrico IV. Sotto Luigi VI venne eretta la cappella in cui s. Luigi nel 1264 eresse il priorato di S. Maurizio e vi depose reliquie dei martiri della legione Tebana; venne demolita durante la Rivoluzione. L'Ospedale della Carità aveva annessa una cappella del 1706 trasformata in Musée de la Vênerie. Notevole era l'abbazia di St-Victor fondata nel 1062 dalla regina Anna moglie di Enrico I; oggi l'edificio è adibito a residenza del Collegio St-Victor diretto dai padri Eudisti. La chiesa risale al 1138, restaurata nel sec. xvir; il campanile è della fine del sec. xir, il grande chiostro annesso è del 1680. A 3 km . a sud-est di S. si trova l'abbazia "de la Victoire" fondata da Filippo Augusto dopo la battaglia di Bouvines; Luigi XI la rese filiale dell'abbazia di St- Victor di Parigi. Essa fu soppressa nel 1783. La chiesa fu ricostruita tra il 1472-1519.

Bibl.: L. Duchesne, Postes épisc. de l'anc. Gaule, III, Parigi 1912. pp. 115-18; E. Muller, S. et ses environs, Senlis 1896; E. Mâle, Le portail de S. et son influence, in Rev. de l'art ancien et moderne, 29 (1911), pp. 161-76; M. Aubert, S., $2^{\circ}$ ed., Parigi 1922; Cottineau, II, coll. 3004-3005. Enrico Josi

SENNAAR (ebr. Šin'ār). - Termine geografico che in alcune pericopi bibliche significa la terra di Babilonia, p. ex., Gen. 10, 10 sg. (persino in opposizione all'Assiria); ibid. 11, 1-9 (torre di Babele [v.]); Dan. 1, 2; Zach. 5, 11. In altre però sembrerebbe
indicare in senso più generale la Mesopotamia, come Jos. 7, 21, mentre in Gen. 14, 1.9 e Is. 11, 11 potrebbe anche indicare un'altra Šin'är al nord della Siria.

Il senso preciso della parola è quanto mai discusso e tale rimarrà finché non saranno pubblicati tutti i testi di Mari (v.). La parola corrisponderebbe all'accadico Sanhar, che occorre in tre testi assiri (lettere di el-'Amärnah) e tre testi hittiti di Boğazköj, fin qui trovati, nonché all'egiziano Šagr (Sangar), in tredici luoghi (Gardiner). In egiziano la parola indica un paese molto importante. Un termine egizio per la Babilonide, del resto, manca. Perciò Gardiner, nello studio più esauriente dell'argomento, pensa che significhi, come di preferenza nella Bibbia, la terra di Babilonia. Albright però 24 anni prima la localizzd nel paese di Hana, nel Medio Eufrate, attorno a Terqa. Gelb pensa che sia attorno a Kilis, presso Aleppo. Il p. R. de Vaux recentemente riprende l'opinione che originariamente significhi la regione attorno al Monte Sinğar, ad ovest di Mossul (greco Singara). L'identificazione con "Sumer" è abbandonata.

BibL.: W. F. Albright, Shine 'ar-Šanhar, in Am. Journ. of sem. lang., 40 (1923 sg.), pp. 123-33; I. J. Gelb, Shanhar, ibid., 23 (1936 sg.), p. 233 sgg.; A. H. Gardiner, Ancient Egypt, anomastica, I, Oxford 1947, pp. 209-12 (la migliore trattazione dell'argomento, con le bibl. antecedente); R. de Vaux, in Rev. bibl., 23 (1948), p. 339 sgg.
Fictro Noher

SENNACHERIB. - Re assiro (assiro ${ }^{d}$ Sinahhē-eriba "Sin mi ha dato un sostituto per i [suoi] fratellini [morti] "; ebr. Sanhēeribh), che resse l'Impero neoassiro dal 705 al 681 , al tempo del suo massimo splendore culturale. Ricorre in una scena drammatica narrata nella Bibbia tre volte (II Reg. 16, 13-19, 36; Is. 36-37; II Par. 32, 1-23) e in molte iscrizioni cuneiformi, che delineano il suo carattere.

Grande politico, S. ebbe passioni che potrebbero sembrare moderne: vivissimo interesse per le invenzioni tecniche, per l'arte edilizia, per la letteratura, specialmente sumerica, e la filologia dei vari dialetti del suo Impero (cf. Is. 36-37), per l'alpinismo da lui aggiunto alla caccia tanto prediletta da tutti i re neoassiri. La passione però per la regina preferita Naqi'a (prob. nome aramaico, dalla regione di Lahiru a mezzogiorno di Babilonia, assiro Zabätu "la pura v], donna di molta capacità politica, causó turbamenti che finirono con l'assassinio di S. Egli, che sotto il padre Sargon II (v.) aveva avuto la reggenza dei paesi Nairi e quella più difficile della Babilonia, si dimostrò in politica estera sempre moderato. Consentiva perfino a diminuzioni del vasto territorio, se la difesa ne risultava difficile. Ma si manifestó condottiero energico, quando le rivolte minacciavano il commercio, o l'onore dell'Impero lo richiedeva. Aspirava più al progresso interno del suo regno, a fargli sorpassare lo splendore della civiltà babilonese, che a conquiste militari. Succeduto al padre nel 705 , impiegò i primi due anni a raddoppiare ed abbellire Ninive (v.), dove costruì il "palazzo senza pari ", due cinture di mura più ampie, vari templi, strade e piazze larghissime; nei dintorni fece costruire una rete di canali, specialmente l'acquedotto grandioso di Jervan, descritto da T. Jacobsen e S. Lloyd. Introdusse il cotone a Ninive, creando una nuova industria per la