ADULTERIO (dal lat. adulterium ossia, secondo una probabile etimologia, ad alterum torum accensis). - È l'illecita unione di due persone di sesso diverso, delle quali una almeno sia coniugata.
I. CENNI STORICI
Presso i popoli antichi, la violazione della fedeltà coniugale costituiva una gravissima colpa, punita per lo più con la morte, soltanto quando fosse commessa dalla donna. Così, a Babilonia, il codice di Hammurabi disponeva che l'adultare sorpresa in flagrante venisse uccisa insieme col suo complice; e la stessa sanzione era prevista dalla legge mosaica (Lev. 20, 10; Deut. 22, 22), la quale, per il caso che il delitto non potesse in altro modo provarsi, consentiva al marito di far sottoporre la moglie all'esperimento dell'acqua amara (Num. 5, 11-31).Il diritto romano non conteneva, in origine, norme particolari sull'a., la cui repressione era lasciata all'arbitro del tribunale domestico o alla vendetta del marito oltraggiato. Solo al cadere della repubblica, con la Lex Iulia de adulterii coercendis (18 a. C.), l'a. della moglie - eccettuato il caso di donna schiava o infamata - venne considerato come un'offesa contro il buon costume, ordinariamente punibile, a seguito di publica accusation, con la relegazione e con la confisca dei beni: pene che gli imperatori pagani inasprirono poi fino all'estremo supplizio.
La dottrina e la morale cristiana, ricostruendo su nuove basi etiche e religiose l'istituto del matrimonio elevato a dignità di sacramento, dovevano profondamente influire sulla primitiva concezione dell'a., non solo nel senso di una più mite repressione in vista di un possibile efficace pentimento (Io. 8, 3-11), ma anche e soprattutto nel senso di una assoluta parificazione di diritti e di doveri reciproci tra l'uomo e la donna (I Cor. 7, 4). L'a. del marito fu perciò ritenuto dalla Chiesa altrettanto peccaminoso quanto quello della moglie, poiché eadem a viro quae ab uxore debetur castimonia (c. 4, C. XXXII, q. 4), e christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condemnat (c. 23, C. XXXII, q. 5). Nei primi due secoli, esso fu annoverato, almeno in talune Chiese, fra i peccati irremissibili (s'intende secondo la disciplina canonica, perché in foro conscientiae peccati irremissibili non esistono), alla stessa stregua dell'apostasia e dell'omi-
cidio; più tardi, a partire dall'editto di papa Callisto (217-22), ne venne consentita l'assoluzione a patto di regolare penitenza pubblica; ed infine prevalse l'uso di sottoporre il colpevole ad una penitenza decennale se chierico e settennale se laico (c. 5, D. LXXXII; c. 27, C. XXVII, q. 1).
2. L'A. COME PECCATO E COME DELITTO ECCLESIASTICO. — Che l'a. costituisca un'aperta infrazione del sesto precetto del decalogo e rappresenti un peccato mortale non solo contro la castità, ma anche contro la giustizia nei riguardi del coniuge innocente (a cui può aggiungersi l'ingiuria arrecata ai figli legittimi dalla eventuale nascita di prole adulterina) è cosa che non ha bisogno d'essere dimostrata.
I teologi sogliono distinguere l'a. semplice, che ha luogo quando uno solo dei colpevoli è coniugato, dall'a. duplice, che si verifica invece quando entrambi sono uniti in matrimonio. Nel primo caso, è chiaro che la persona non coniugata in tanto può ritenersi formalmente adultera in quanto sia a conoscenza del vincolo matrimoniale onde l'altra è legata. La tolleranza o, peggio, il consenso del coniuge offeso non fa venir meno l'a., poiché il diritto alla fedeltà, acquisito nell'atto stesso della celebrazione del matrimonio, è per sua natura inalienabile e imprescritibile; e ciò in conformità all'insegnamento di Innocenzo XI, il quale nel 1679 espressamente condannava la proposizione: «Copia cum coniugata consentiente marito non est adulterium».
In considerazione del grave pregiudizio che ne può derivare all'ordine delle famiglie e, in genere, alla pubblica moralità, l'a. è inoltre contemplato dal Codice di diritto canonico tra i delitti contro il buon costume e punito più o meno gravemente a seconda delle circostanze soggettive e oggettive che l'accompagnano. Il laico che si sia reso responsabile di a. pubblico (tale, cioè, da poter cagionare scandalo tra i fedeli) incorre nella esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici finché non abbia dato segni di sincera respicienza (can. 2357, § 2); e alla stessa pena soggiacce il chierico minore, a carico del quale è preveduta altresi, per i casi più gravi, la riduzione allo stato laico (can. 2358). Quanto agli ordinati in sacris, il can. 2359 distingue tra il semplice a. — genericamente compreso nella dizione: Si... contra sextum decalogi praeceptum deliquerint — e la vera e propria relazione adulterina: Si adulterium... exercuerint. Per il primo caso vien lasciata all'arbitrio del giudice l'irrogazione di congrue pene (non esclusa la privazione dell'ufficio o del beneficio) da commisurarsi di volta in volta alla gravità del delitto; per il secondo sono previste la sospensione, la dichiarazione di infamia, la privazione di qualsiasi ufficio, beneficio, carica e dignità, e perfino — ove le circostanze lo esigano — la deposizione del reo.
Presupposto comune a queste varie figure criminose è l'esistenza di un matrimonio valido, anche se semplicemente rato. Il momento consumativo del delitto — che, secondo la dominante dottrina, non ammette l'ipotesi del tentativo — coincide col contatto sessuale. L'elemento psicologico consiste nel dolo, cioè nella coscienza e volontà di congiungersi carnalmente con persona unita in matrimonio ovvero di violare l'obbligo della fedeltà inerente alla propria condizione di coniugato. Trattandosi di delitto bilaterale (che richiede per sua natura il concorso di due persone), l'uno e l'altro colpevole soggiacciono alle medesime pene, in quanto siano applicabili (cf. can. 2209, § 2 e 2231). Data, infine, l'estrema difficoltà di raggiungere la prova materiale del reato, l'antica prassi canonistica sugge
riva talune presunzioni — naturali e legali — a cui il giudice può anche oggi utilmente ricorrere.
3. L'A. NELLA LEGISLAZIONE CIVILE. — Nonostante si sia lungamente discusso in passato (e v'è chi discute ancora) circa l'opportunità di incriminare l'a., tutte le legislazioni del mondo civile — eccettuato il Codice danese del 1933 — reprimono in varia misura questo delitto. Il Codice penale vigente in Italia (artt. 559-563), confermando la tradizionale e non ben giustificata diversità di trattamento fra l'infedeltà dell'uomo e quella della donna, punisce in tutti i casi l'a. della moglie (a carico della quale è previsto come circostanza aggravante il fatto di intrattenere una relazione adulterina), mentre considera come reato l'a. del marito solamente ove assuma, per la sua abitualità e notorietà, concubinato (v.). In entrambe le ipotesi il delitto è punibile a querela del coniuge offeso, e la pena è quella della reclusione fino a un massimo di due anni. La separazione legale pronunziata per colpa di uno dei coniugi esclude la punibilità dell'altro.
Per l'a. come impedimento matrimoniale vedi CRIMINALE, IMPEDIMENTO del; e come causa di separazione personale, V. SEPARAZIONE DEI CONIUGI.
Per l'adulterio presso i primitivi V. FAMIGLIA.