AGRÉMENT (agrétation, gradimento). - Voce indicante anche in diplomazia ecclesiastica il beneplacito dato da un governo all'invio presso di esso di un agente diplomatico. Dato che nessuno Stato è obbligato ad intrattenere con gli altri relazioni diplomatiche, a maggior ragione nessuno Stato può essere obbligato a ricevere, in qualità di agente diplomatico, una persona ad esso non grata. Lo Stato inviante, perciò, prima di procedere alla nomina di un agente diplomatico, ha cura di accertarsi (demande d'agrétation) che la persona che ha in animo di mandare riesca ben accetta allo Stato accreditatario. Tale uso, che è generalmente osservato come una norma di cortesia internazionale, si trova sancito anche all'art. 8, 1º della Convenzione interamericana dell'Avana sugli agenti diplomatici. Il caso di rifiuto dell'a. non è molto raro (v. K. Strupp, Wörterbuch, I, 244; F. H. Geffcken, in Handbuch des Völkerrechts di von Holtzendorff, III, p. 632 sg). La pratica è generalmente seguita soltanto per i capi missione e nel caso di missione ordinaria non viene seguita per gli incaricati d'affari.
Nel campo ecclesiastico, la S. Sede, e per essa il cardinale Segretario di Stato, domanda ai governi l'a. per un nuovo nunzio apostolico. D'altra parte, il governo di un dato Stato chiede alla S. Sede l'a. per un nuovo ambasciatore o ministro, che intende accreditare presso il Sommo Pontefice. La S. Sede
per domandare l'a. può seguire due vie diverse: il tramite della nunziatura apostolica, affidando l'incarico della richiesta o al nunzio apostolico, che, sebbene richiamato, si trova ancora in sede, oppure, se il nunzio è già partito, all'incaricato d'affari interinale; i buoni uffici del rappresentante diplomatico presso la S. Sede di quel governo, al quale il nuovo nunzio è destinato. In modo analogo si regolano i governi quando trattano con la S. Sede della presentazione di un nuovo diplomatico. Se poi tra la S. Sede e quel determinato governo non esistessero ancora relazioni diplomatiche, la richiesta di a. si svolgerebbe direttamente tra la Segreteria di Stato di Sua Santità ed il ministero degli Esteri di quella data nazione. Ordinarmente l'a. non si rifiuta, se non intervengono ragioni molto serie, che, però, il governo consultato non è strettamente tenuto a manifestare.