BOICOTTAGGIO. - Il b. consiste nell'accordo che più persone prendono di rompere i rapporti economici con una terza persona; come pure nell'azione che essi svolgono su altri soggetti per indurli ad assumere lo stesso comportamento. La rottura dei rapporti economici si concreta per lo più nell'interdire di fatto la compravendita di merci o nell'impedire l'assunzione di lavoratori da parte di uno o più datori di lavoro. Il b., come è evidente, riesce dannoso alle persone contro cui è diretto, ma spesso danneggia pure coloro che vi ricorrono; e può avere ripercussioni di sinistra risonanza sull'economia di un paese; per cui in alcune legislazioni, come in quella italiana (art. 507 Cod. pen.), viene considerato reato contro l'interesse della collettività. Moralmente può essere giustificato solo nell'ipotesi che si sia subita un'ingiustizia e non ci sia possibilità di ottenere riparazione attraverso vie legali; e posto che vi sia una certa proporzione fra danno subito e danno inferto.
Deriva dal cognome del capitano James Boycott, amministratore delle vaste tenute di lord Erne, latifondista irlandese. La sua amministrazione era così dura che i coloni di una tenuta, unitisi tra loro in lega (1880), abbandonavano campi ed armenti e inducevano altri coloni a seguirli: James Boycott fu costretto a lasciare l'ufficio ed il paese.