BORSA

BORSA. - I. Il luogo dove si commerciano o si possono commerciare valori o merci; donde due specie di b.: b. dei valori, dove si comprano e vendono i titoli di credito (titoli di Stato; azioni e obbligazioni delle società industriali, minerarie, commerciali, ecc.; monete e divise); b. merci, dove si contrattano le merci più importanti (materie prime, grano, riso, zucchero, caffè, ecc.).

II. Le operazioni di b. possono essere:

a) contratto a contanti o a termine con consegna: i due contraenti si scambiano effettivamente titoli o merci e prezzo o all’atto della contrattazione o nel termine fissato;

b) contratto a termine differenziale: i valori o le merci non vengono consegnati e a metà o a fine mese viene corrisposta soltanto la differenza che nel frattempo il prezzo del titolo o della merce trattati ha subito, cioè: se al momento della conclusione del contratto il prezzo del titolo era 100 mentre al momento della sua scadenza viene ad essere 101, a colui che ha giocato al rialzo (rialzista) viene consegnato il prezzo di 1 per ogni titolo da colui che ha speculato al ribasso (ribassista); viceversa avverrebbe se alla scadenza il prezzo fosse sceso a 99.

c) contratto a premio: viene fissato dai contraenti un limite massimo nella differenza in più o in meno; il pagamento sarà corrisposto fino a quel limite quando l’oscillazione del prezzo del titolo o della merce l’avesse oltrepassato.

d) contratto a riporto: un contraente (riportato) cede all’altro (riportatore) una determinata quantità di titoli con l’espressa riserva, passato un certo tempo, di poterli riacquistare: gli stessi o altrettanti della stessa specie.

e) contratto a deposito: l’operazione inversa di quella descritta alla lettera precedente.

In ogni b. è esposto un listino dove vengono segnate le quotazioni dei valori o delle merci: il prezzo di apertura e di chiusura; il prezzo massimo e minimo. Nelle b. maggiori di un paese si ripercuote tutta la sua vita economica e per riflesso vi arrivano pure le pulsazioni della vita economica degli altri paesi; per cui esse costituiscono dei centri di scambio, di informazione e di orientamento di importanza capitale.

III. MORALITÀ

La dottrina morale cattolica è certa su questo principio generale: le operazioni di b., considerate negli elementi essenziali che le costituiscono, sono lecite. Perché risultano dalla combinazione di contratti originariamente leciti: ad es., il contratto a termine con liquidazione differenziale si riduce ad una scommessa o ad un gioco aleatorio, benché sotto forma di compra-vendita; il riporto combina insieme, in senso inverso, una compra-vendita per contanti con un’altra a termine e nella concorrenza si risolve l’insieme delle operazioni borsistiche tendenti a concentrare nelle mani di uno solo o di pochi operatori, tutti o quasi tutti i titoli di un determinato tipo. Anzi alcuni autori, contro le diffidenze di altri, con la liceità proclamano anche la utilità delle operazioni di b. per l’economia nazionale: «interessa al bene pubblico che ci siano alcuni, i quali allettati dalla speranza del guadagno, si diano alla investigazione di questi fenomeni: così con facilità e sicurezza, si stabiliscono i prezzi e meglio si provvede al progresso dell’industria e del commercio» (A. Tanquerey, Synopsis theologica moralis, III, Roma 1929, p. 465). Dunque le operazioni di b., per se stesse lecite, possono divenire illecite ed ingiuste soltanto in forza di circostanze particolari, che vengano ad inserirsi tra gli elementi essenziali delle stesse, corrompendo la bontà morale. Le principali di tali circostanze sono le seguenti. L’uso di mezzi già per se stessi ingiusti o illeciti, al fine di provocare i prezzi favorevoli al proprio guadagno con o senza danno altrui: ad es., lo spargere notizie segrete o false sullo stato prospero o fallimentare di una persona o di una istituzione. Anche l’operare su una eccessiva quantità di titoli può dare luogo a varie forme di illeciti o ingiustizia. Provocando prezzi artificiali, oltre i limiti massimo e minimo del prezzo giusto e reale, si possono danneggiare i privati, il che è contro la giustizia commutativa; oppure, senza danneggiare i privati, può essere turbata la economia generale della nazione, il che è contro la giustizia sociale: di qui l’obbligo morale di osservare le leggi civili esistenti in materia (A. Vermeersch, Theologiae moralis principia, responsa, consilia, II, 3ª ed., Roma 1937, p. 474). Inoltre la eccessiva contrattazione in b., pur senza alterare il prezzo giusto, può essere ingiusta verso la controparte, se espone al pericolo della insolubilità l’operatore, che affronta rischi superiori ai capitali disponibili; ovvero può esporre al pericolo di notevole miseria una florida situazione economica individuale o familiare: allora, anche senza ledere la giustizia, si commette con atto di imprudenza anche una violazione dei doveri morali verso la famiglia o verso se stessi. Le operazioni monopolizzatrici di titoli sono lecite o meno, secondo i fini ai quali si dirigono. Sono lecite ed utili, se intese a fini leciti ed utili: quali la difesa di un titolo, minacciato dalla crisi o da operatori male intenzionati o soltanto imprudenti; diventano illecite ed ingiuste, se intese a fini illeciti ed ingiusti: quali il fallimento di una persona privata o istituzione, ovvero il boicottaggio delle loro lecite speculazioni. È bene infine notare, che, secondo il responso del S. Ufficio del 15 apr. 1885, si fa obbligo agli ecclesiastici «di astenersi da ogni contratto che somigli ai cosiddetti giochi di b».

Sia per le conseguenze che ne derivano, sia per le condizioni che si presuppongono, va notata la differenza tra le violazioni soltanto morali e le violazioni anche di giustizia. L’ingiustizia, oltre all’illecito morale, ingenera anche l’obbligo di riparare i danni cagionati ad altri; non così per la violazione soltanto morale. Ma perché ci sia obbligo di restituzione, la circostanza che rende ingiusta l’operazione, deve rivestire queste tre condizioni: deve essere veramente ingiusta, cioè lesiva del diritto altrui; deve essere efficacemente ingiusta, cioè causa e non soltanto occasione di quella lesione di diritto; deve essere soggettivamente ingiusta, supponendo nell’operatore la coscienza di tale lesione, come prodotta dalla sua azione. Se di tali condizioni una vien meno, l’obbligo della restituzione cade, pur potendo sussistere la gravità della violazione morale.

In b. anche gli agenti di cambio, oltre gli operatori, possono incorrere in colpe morali o in ingiustizie. Essendo essi dei mediatori specializzati, le loro colpe, a parte la maggiore gravità e facilità, si riducono alle colpe comuni a tutti i mediatori.

BIBL.: G. Bicchierai, Il mondo degli affari e la morale, Brescia 1935, p. 197 sgg.; E. Bonardi, B. e valori pubblici, Milano 1945; F. Massineo, Manuale di diritto civ. e comm., 7ª ed., Milano 1946.