CASO PERPLESSO

CASO PERPLESSO. - Chiamavano così gli autori, prima del Codice, il caso di un matrimonio da celebrare o da convalidarsi (caso quasi-perplesso) d'urgenza, quando mancavano le facoltà per dispensare sopra impedimenti, specialmente dirimenti.
Il c. p. era chiamato così poiché soleva indurre spesso in grande perplessità il parroco o il confessore, perché allora mancava in proposito una positiva disposizione di diritto e contrastanti erano le soluzioni date dagli autori, almeno nel caso in cui vi fosse la mala fede o l'ignoranza vincibile da parte del penitente o di ambedue gli sposi circa l'esistenza di un impedimento dirimente, e d'altra parte urgesse la celebrazione del matrimonio, giacché gli sposi erano già in chiesa, o tutto era pronto per le nozze, né si poteva differire la celebrazione senza pericolo di un danno grave.
Con la potestà concessa, oltre che agli Ordinari, anche ai parroci e confessori in virtù del can. 1045, la maggior parte delle difficoltà sono scomparse, così che non vi è quasi più ragione di parlare di un c. p.
Vari autori continuano tuttavia a chiamare così il caso del can. 1045, mentre altri ed in maggior numero lo qualificano caso urgente (v).
Qualche autore, poco opportunamente per l'esattezza della terminologia, adopera questo termine, ormai tecnico, per casi del tutto diversi (cf. G. Desterle, Casus ex can. 2341 perplexus, in Perfice munus, 14 [1940], pp. 90-96) avuto solo riguardo al suo senso grammaticale e logico. V. CASO URGENTE.

BIBL.: P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, I, 2a ed., Parigi 1893, nn. 767-69, pp. 547-50; B. Ojetti, Impedimento matrimonii. Synopsis rerum moralium et iuris pontificum, 3a ed., Roma 1912, n. 2386, coll. 2210-14. Pietro Palazzini.