CODEX IURIS CANONICI II

CODEX IURIS CANONICI

II. Preliminari della codificazione

Fin dall’inizio dei lavori preparatori del Concilio Vaticano, nel 1864, la maggior parte dei cardinali, con a capo il card. de Reisch, espresse il voto che nel Concilio stesso si trattasse della riforma della disciplina ecclesiastica (Coll. Lacensis, VII, p. 1013, in nota). La codificazione di tutto il diritto canonico non sembrò tuttavia praticamente possibile. Fu però costituita una commissione speciale, con l’incarico di preparare i progetti di riforma.
Il 12 sett. 1867, la commissione iniziò i suoi lavori, ma non poté ultimati per l’interruzione del Concilio. Già prima, cioè il 2 sett. 1869, i vescovi della Campania, con il card. Diario Sforza arcivescovo di Napoli a capo, insistette per la compilazione di un nuovo Corpus iuris canonici, specialmente per rendere più agevole e sollecita la trattazione delle cause, respingendo nello stesso tempo l’idea di un codice simile a quelli civili che, limitandosi a riferire la norma, ne fanno ignorare i motivi. Undici vescovi francesi domandavano che il Concilio costituisse una commissione per la preparazione di un nuovo Corpus iuris da approvarsi dal Concilio medesimo. I vescovi della Germania, dell’Austria e del Belgio pensavano che l’iniziativa dovesse essere presa e condotta dal Papa, piuttosto che dal Concilio. I primi a chiedere un vero e proprio codice, analogo a quelli civili, furono i vescovi belgi, a cui si unirono quelli delle province di Québec e di Halifax. Da ultimo, il 19 febbr. 1870, 33 vescovi di varie nazioni sottoscrivono un’istanza al Papa per la compilazione di un codice da promulgarsi dal Sommo Pontefice: «Opus sane arduum; sed quo plus difficultatis habet, eo magis est tanto Pontifice dignum» (Coll. Lacensis, VII, p. 889).
L’occupazione degli Stati pontifici e l’anticlercalismo imperversante in Italia, non permisero allora alla S. Sede l’esecuzione di questi voti. Varie e profonde riforme e semplificazioni furono però introdotte nella disciplina: basti ricordare la Apostolica Sedis del 18 ott. 1869 sulle censure lata sententiae, che è come una codificazione particolare del diritto penale canonico; la Officiorum et munerum del 25 gen. 1897 sulla censura e la proibizione dei libri; l’Istruzione della S. Congregazione dei vescovi e regolari, in data 11 giugno 1880 «de modo quo oeconomice procedere debent Curiae ecclesiasticae in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum»; la costit. Conditae a Christo dell’8 ott. 1900 sui religiosi con voti semplici.
Alcuni canonisti avevano frattanto compiuto privatamente dei tentativi di codificazione. Nel 1873 Gaspare de Luise pubblicò a Napoli un Codex canonum Ecclesiae nel quale, fra le prescrizioni disciplinari, erano incluse verità dogmatiche, con il diritto privato anche il pubblico, con molte superfluità ed omissioni. Un altro italiano, Em. Colomiati, dal 1888 al 1907 pubblicò, parimenti a Torino, un Codex iuris pontifici seu canonici in 9 voll.: più che un codice, una raccolta di costituzioni e decreti. A Roma, dal 1896 al 1902, E. M. Pezzani pubblicava il suo Codex S. Catholicae Romanae Ecclesiae: opera ri-masta incompiuta e, pur superiore alle precedenti, infarcita con troppi elementi dogmatici e di diritto pubblico. Un’opera simile era comparsa a Parigi nel 1890, con il titolo: Ius canonicum generale distributum in articulos, autore A. Pillet: riportava in articoli brevi e precisi le varie norme ed intendeva dimostrare praticamente la possibilità di una codificazione canonica. Non mancavano i tentativi di codificazioni parziali: P. Peries, in Canoniste Contemporani, nel 1892 e 1893 ordinò in articoli la procedura canonica matrimoniale; così pure, a Madrid, nel 1895, J. Cadena e Iletta, con un Proyecto de Código procesal canonico; I. Hollweck tentò invece nel 1899 di codificare il diritto penale: Die kirchlichen Strafgesetze (Mainz 1899). In genere però, soprattutto dai Tedeschi, si riteneva la codificazione estremamente difi-ciale, se non impossibile: così R. Scherer, H. Lämmer, J. B. Sägmüller, F. X. Wernz, oltre vari professori laici, tra i quali si ricordano F. Ruffini (La codificazione del diritto ecclesiastico, Prato 1904). Ma anche quelli che la ritenevano possibile, discutevano circa il suo ambito e il sistema da seguire: i più ritenevano che il nuovo codice dovesse abbracciare anche il diritto pubblico esterno, altri volevano che, oltre le norme, dovesse contenere anche delle note esplicative; alcuni chiedevano la conservazione dell’ordine tradizionale, contro altri che ne proponevano uno nuovo.
Tale era lo stato delle cose al momento dell’elezione di Pio X. Mons. P. Gasparri, segretario della S. C. per gli affari ecclesiastici straordinari, dimostrava al nuovo Papa come possibile una codificazione (P. Gasparri, Storia della codificazione del diritto canonico, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saec. a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Roma 1937, p. 4). Pochi giorni dopo il card. C. Gennari confermava al Sommo Pontefice l’opportunità del suggerimento, così che, con lettera dell’11 gen. 1904, Pio X incaricava il medesimo card. Gennari di preparare il motu proprio «da spedirsi a tutti quelli emm. cardinali e consultori che in seguito designeremo insieme come i più abili per tale lavoro» (Il Monitore ecclesiastico, 1917, p. 269 sgg.). Al principio del marzo 1904, il Papa riunì più volte i cardinali residenti in Roma, per conoscere in merito il loro pensiero. Risultato anche questo favorevole, nel giorno di s. Giuseppe del medesimo anno, emanò il motu proprio «Arduum sane munus», «de Ecclesiae legibus in unum redigendis» (Acta Pii X, I, Roma 1905, p. 219-22; Acta Apostolicae Sedis, 36 [1903-1904], p. 549 sgg.).
Il lavoro della codificazione. — Con tale documento si annunziava la costituzione di una commissione di cardinali, e di consultori. Questi dovevano elaborare la materia e presentare i progetti nelle loro riunioni, presiedute dal segretario della commissione cardinalizia. Approvato dai consultori, il progetto veniva sottoposto alla commissione cardinalizia, e una volta approvato anche da questa, sottoposta all’approvazione del S. Padre; segretario della commissione cardinalizia fu mons. Gasparri. Anche per questo il lavoro amministrativo e di cancelleria riguardante la codificazione, fu affidato alla S. Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari di cui mons. Gasparri era segretario. Oltre ai consultori, furono richiesti d’aiuto anche canonisti e teologi, italiani e stranieri, residenti fuori di Roma e chiamati «collaboratori». Conforme alla promessa del motu proprio, secondo il quale tutto l’episcopato sarebbe stato invitato a collaborare, il card. Mer-ry del Val, segretario di Stato, il 25 marzo 1904 indirizzava una circolare a tutti i metropolitani, perché, dopo aver ottenuto il parere dei suffraganei e degli altri Ordini che comunque avessero diritto d’intervenire al concilio provinciale, riferissero alla S. Sede, non oltre 4 mesi dalla data in cui avevano ricevuta la lettera, la loro opinione sui mutamenti e le correzioni da farsi alla legislazione ecclesiastica.
La circolare autorizzava i vescovi delle singole nazioni a nominare di comune accordo una o due persone, particolarmente capaci, da annoverare fra i consultori. I vescovi però potevano, se così preferivano, designare il loro rappresentante fra i membri della commissione, o, infine, nominare un loro connazionale che, sia pure residente fuori di Roma, corrispondesse con la commissione medesima (Acta Sanctae Sedis 36 [1903-1904], p. 603). Dal motu proprio «Arduum sane munus» non appariva chiaramente se si avesse intenzione di redigere

un vero e proprio codice, o un'altra collezione come le antiche. Però la lettera del segretario della commissione alle università cattoliche, in data 6 apr. 1904 (Acta Sanctae Sedis, 37 [1904-1905], pp. 130-31), toglieva ogni dubbio. In tale lettera veniva tratteggiata a grandi linee il piano dell'opera, suscettibile di emendamenti, e si diceva che il lavoro da compiere era duplice: il Codice, da redigersi in canoni o articoli come i recenti codici civili, e la raccolta degli atti legislativi posteriori al 1317, ossia la collezione delle fonti.
I rettori delle università ecclesiastiche venivano pregati di notificare quali professori fossero disposti a dirigere in articoli o canoni l'una o l'altra parte del diritto canonico, perché fossero annoverati tra i collaboratori. Invito analogo fu rivolto anche ad alcuni professori delle università dello Stato.
Innanzi tutto fu discusso l'indice del Codice, che poi venne modificato, secondo che suggeriva lo svolgimento del lavoro. Si compilò quindi un elenco dei migliori canonisti di tutta la Chiesa, e a ciascuno di essi (consultori o collaboratori) fu assegnata la parte della quale doveva elaborare i canoni. Su ciascun capitolo o parte dello schema generale scrissero almeno due consultori, e sui punti di maggiore importanza o difficoltà, anche tre o quattro, ma sempre in modo che ciascuno non sapesse dell'altro. I lavori dei consultori e dei collaboratori furono ordinati con legge particolare in data 11 apr. 1904, che si trova riprodotta, per la parte dispositiva, nella prefazione del Codice. Per procedere più rapidamente, invece di una, furono nominate due commissioni per materie distinte. Ciascuna commissione si componeva di due, dieci membri: una si riuniva al mattino del giovedì, l'altra al mattino della domenica. Presiedeva mons. Gasparri in qualità di presidente, assistito, in seguito, da mons. E. Pacelli, ora Sommo Pontefice. Benché i lavori della codificazione procedessero nel più alto segreto, lo stesso motu proprio «Arduum sane munus» non riuniva che gli atti relativi ad essa sarebbero stati pubblicati. È quanto ha cominciato a fare mons. F. Roberti, con la pubblicazione degli Schemata de processibus, I, Roma 1940.
Oltre le due commissioni particolari, vi era la commissione plenaria di tutti i consultori (ca. 25), alla quale era demandato l'esame dei canoni approvati dalle commissioni particolari. Ma nella commissione plenaria ciascun membro riteneva suo dovere esprimere la propria opinione su ciascun canone, perciò le discussioni si protraevano esageratamente. La grande commissione non fu perciò più riunita, e invece fu mandato ai singoli membri lo schema stampato che avrebbe dovuto discutersi, con ordine a ciascuno di scrivere in margine ad ogni canone il proprio parere (P. Gasparri, Storia della codificazione, p. 7). Esaminati i pareri dei membri della grande commissione, ed eliminati quelli che non meritavano considerazione, mons. Gasparri sottoponeva gli altri alla commissione cardinalizia, insieme con gli schemi delle due commissioni particolari. I cardinali li studiavano prima individualmente, poi riuniti, almeno due volte. Qualora la questione presentasse difficoltà particolari, si richiedeva anche il parere del dicastero competente.
Creato cardinale nel 1907, mons. Gasparri poco dopo fu nominato anche ponente, ossia relatore, della commissione cardinalizia; segretario restò il segretario della S. Congregazione per gli affari ecclesiastici: prima mons. R. Scapinelli di Leguigno, e poi mons. E. Pacelli. Il card. Gasparri ritenne però sempre, anche dopo la sua nomina a segretario di Stato, la presidenza delle commissioni dei consultori.
Le leggi pontifice, promulgate dopo la costituzione delle commissioni per la redazione del Codice, furono preparate da esse. Meritano tra queste una speciale menzione il decreto Ne temere del 2 aug. 1907 (Acta Sanctae Sedis, 40 [1907], p. 526), e il decreto Maxima cura, del 20 aug. 1910 (AAS, 2 [1910], p. 636). In tal modo si poté conoscere, prima d'inserire nel Codice, quale fosse l'accoglienza che veniva riservata alle nuove norme.
Nel 1912, quando quasi tutte le parti del Codice erano state approvate dalla commissione cardinalizia, Pio X, accogliendo un'idea del card. Gasparri, volle che s'inviassero a tutti i cardinali e prelati che vengono conosciuti al concilio ecumenico, perché esprimessero il loro giudizio e le loro osservazioni. Il 12 marzo 1912, furono inviati i primi due libri: Normae generales e De per sonis. Il 1° apr. 1913 il terzo De rebus, e il 10 luglio del medesimo anno quello che fino allora era il libro quarto: De delictis et poenis. Il 15 nov. 1914 fu spedito il libro: De iudiciis ecclesiasticis. A tutti i destinatari (ca. 5000), fu imposto il segreto pontificio. Ciascuno di essi però era autorizzato ad affidare il lavoro di revisione a due o tre persone di sua fiducia, del clero secolare o regolare. Le osservazioni dell'esposito furono sottoposte direttamente alla commissione cardinalizia. In seguito ad esse il progetto subì dei mutamenti profondi: il quinto libro divenne quarto, e questo prese il posto di quello; vari titoli e rubriche furono cambiate; introdotte norme prima non contemplate; altre invece soppresse.
La morte di Pio X (20 aug. 1914) e la guerra mondiale non interruppero i lavori della codificazione. Nel luglio 1916, la commissione cardinalizia terminò la revisione delle osservazioni dei vescovi; e nello stesso anno il Codice fu stampato, pronto per essere promulgato. Benedetto XV volle tuttavia che prima si inviasse ai cardinali residenti in curia e ai dicasteri della S. Sede, perché esprimessero il loro pensiero. Finalmente, il 4 dic. 1916, il Papa nell'allocuzione concistoriale annunziava che l'opera era compiuta. Ancora però nel 1917 varie disposizioni, riguardanti l'organizzazione della curia romana (AAS, 9 [1917]), influirono sulla redazione del Codice (cf. can. 247, 257, 258).

IV. IL CODICE

Il giorno di Pentecoste 1917, 27 maggio, il Codice fu promulgato con la costituzione Providentissima Mater Ecclesia. Il 28 giugno 1917 veniva pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis, e nel medesimo giorno il card. Gasparri ne presentava la prima copia al Sommo Pontefice, in presenza dei cardinali, consultori e collaboratori. Nella sua risposta, il Papa dichiarò tra l'altro la volontà precisa di non dare ascolto alle domande di deroghe ed esenzioni. Secondo la costituzione Providentissima il Codice entrava in vigore il 19 maggio 1918, Pentecoste dell'anno successivo. Tuttavia, con decreto del 20 aug. 1917, fu disposto che alcune norme fossero applicate in anticipo, e cioè i can. 239 e 1, 240, 600 e 3, 859 e 2, 1108 e 3, 1189, 1247 e 1, 1250, 1254, 1401 (AAS, 9 [1917], p. 475). Codex Iuris Canonici e il titolo della collezione (si usa abbreviare in CIC).
Nella Chiesa l'uso della parola codice fu nei passati secoli assai raro. Si trova tuttavia negli atti del Concilio Tolentino IV del 633, per designare il Codex Ecclesiae Hispaniae; verso la fine del sec. VIII la collezione Dionisio-Adriana fu parimenti chiamata Codex canonum; così pure la collezione delle costituzioni dei concili africani fu pubblicata nel 1645 da Chr. Justo sotto il titolo Codex canonum Ecclesiae Africanae; nel 1675 P. Quesnel pubblicò la sua collezione intitolandola Codex Ecclesiae Romanae; Codex Carolinus fu chiamata la raccolta delle lettere di vari Papi a Carlo Martello, Pipino il Breve e Carlomagno; e Codex encyclicus una collezione di 41 lettere, di cui la parte principale fu indirizzata all'imperatore Leone I nel 485 da sinodi che rappresentavano collettivamente tutto il mondo cristiano.
Nel diritto civile con il nome di codice si designava una collezione di leggi, a guisa del Codice di Giustiniano, autentica, sistematica ed esclusiva. Così pure, oggi, nel diritto canonico.
La nuova collezione si chiama C. i. c. e non iuris ecclesiastici, sia per l'uso più antico e previa

lente della prima espressione, sia per evitare equi- voci.
Già nella Nov. CXXXVII di Giustiniano le leggi ec- clesiastiche sono chiamate « canones » e contrapposte alle leggi civili, le « leges ». Con il nome di canoni si designa- vano le decisioni dei primi concili, mentre le definizioni disciplinari dei pontefici erano dette Decretali o Decreta. L'uso continua presso Graziano (Prooemium, e c. 2, D. III), i decretisti (cf. J. F. Schulte, Die Geschichte der Quellen, I, Stoccarda 1875, p. 29, nota 3 e p. 255), e le Decre- tali (cf. c. 11, X, I, 2; c. 2, V, 7, in VI). Nei Concili di Basilea e Costanza, in quello Tridentino e negli schemi del Concilio Vaticano, furono invece chiamati decreti le decisioni disciplinari, e canoni le dichiarazioni dommati- che, ma l'uso continuò a designare con il nome di canoni le leggi contenute nel Corpus Iuris. I giuristi protestanti del sec. XVIII cominciarono poi a designare come « ius ecclesiae sticium » le leggi dello Stato in materia ecclesiastica. Tale pure è il senso attribuito a questa espressione nelle università italiane. È quindi evidente che il titolo « Codex iuris ecclesiastici » avrebbe potuto generare equivoci.
La divisione del CIC è, come nelle Decretali, in 5 libri, ma la distribuzione della materia è nuova, e nuovo il metodo. Prima del CIC è posta la costi- tuzione con cui il medesimo venne promulgato, il motu proprio « Cum iuris canonici » con cui venne istituita la Pontificia commissione per l'interpretazione autentica, e la professione di Fede: questa ricorda il titolo De Summa Trinitate et de Fide ca- tholica con cui cominciavano, dopo il Codice di Giu- stiniano, le collezioni autentiche delle Decretali. In Appendice sono poste 8 costituzioni delle dal vecchio diritto. La prima, e cioè la Vacante Sede Apostolica in data 25 dic. 1904 è stata ora sostituita dalla Vacantis Apostolicae Sedis dell'8 dic. 1945: questa ha tolto ogni vigore anche alla seconda e alla terza, e cioè alla Commissione Nobis del 20 genn. 1904 e alla Praedecessores Nostri del 24 maggio 1882, e inoltre al motu proprio « Cum proxime » del 1 marzo 1922 (cf. Apollinaris, 19 [1945], pp. 177-79).
Ciascuno dei cinque libri del Codice si suddivide generalmente in parti, sezioni, titoli, capitoli, arti- coli e canoni (questi sono 2414).
Anche per la ripartizione esteriore della materia, il CIC differisce profondamente dalle collezioni precedenti. La forma interna dei singoli canoni si distingue ancora più profondamente. Mentre infatti le Decretali erano date per casi particolari e riferivano anche le parti espo- sitiva e motiva, i canoni contengono in forma concisa la sola norma. Nelle collezioni delle Decretali il testo era riprodotto, sebbene abbreviato, con le stesse parole delle fonti, mentre il CIC, pur riproducendo generali- mente norme preesistenti, in genere usa termini diversi. Per lo stesso motivo, lo stile delle Decretali era straor- dinariamente difforme; anche quello del CIC risente della moltitudine dei collaboratori, ma con discordanze meno evidenti. Infine le collezioni delle Decretali non compren- devano tutta la legislazione canonica vigente al momento della promulgazione, e invece contenevano, oltre a vere e proprie norme disciplinari, definizioni dogmatiche e prescrizioni liturgiche. Il CIC omette le norme litur- giche e anche le verità dogmatiche, eccettuato il caso in cui costituiscano il fondamento delle leggi disciplinari. Queste ultime invece vi sono tutte comprese.
L'autorità del CIC è definita nella citata co- stituzione Providentissima. Ai termini di essa, il CIC deve dirsi una collezione autentica, universale ed esclusiva. Tutte le leggi pertanto che vi sono con- tenute sono obbligatorie per tutta la Chiesa latina, né importa se in precedenza fossero leggi particolari o generali o norme consuetudinarie, o se la loro provenienza sia da fonti spure. Le leggi contenute nel CIC, anche se sorte in precedenza in epoche diverse o di diversi legislatori, hanno la stessa forza obbligatoria, come tutte promulgate nel medesimo istante. Il CIC può anche dirsi una collezione esclu- siva, perché abroga tutte le norme legali o con- suetudinarie che non riproduce esplicitamente o implicitamente (can. 6). Non è però esclusiva in senso assoluto, perché lascia in vigore: il diritto ecclesiastico orientale; le prescrizioni strettamente li- turgiche; il diritto concordatario; il diritto consuetu- dinario immemorabile o centenario, anche se ad esso contrario, purché in tal caso non sia riprovato espres- samente e sia tollerato dagli Ordinari; il diritto parti- colare anche contrario al CIC; i diritti quesiti, i privilegi e gli indulti apostolici ancora in uso e non espressamente revocati.
I singoli canoni hanno forza di leggi universali. Le iscrizioni o rubriche dei libri, parti, sezioni, ti- toli, capitoli, articoli, sono autentiche, ma non sono vere leggi, perché designano soltanto la materia che comprendono. Possono essere tuttavia un mezzo di interpretazione. L'indice che precede il CIC non è che l'elenco delle rubriche, ed ha pertanto il va- lore di esse. I documenti inseriti al termine del CIC hanno la stessa forza obbligatoria dei canoni, anche se prima erano leggi particolari. Invece la prefazione, le note, l'indice analitico-alfabetico hanno un valore puramente privato. Poiché per l'interpreta- zione del diritto nuovo occorre, nella massima parte dei casi, risalire al diritto anteriore, le note sono un ottimo ausilio. L'indicazione però di una fonte non comporta che la norma nuova sia conforme al- l'antica; né l'omessa indicazione di questa prova l'in- dipendenza della legge nuova. In qualche raro caso è infatti sfuggita l'indicazione della fonte.
Le variazioni e traduzioni del CIC in altre lingue sono state vietate, per evitare alterazioni di senso. Con permesso della S. Sede sono stati però tradotti i canoni che riguardano le religioni laicali e le religiose, per l'insufficiente conoscenza che i maggiormente interessati possono avere della lingua latina. Recentemente si è concesso il permesso anche per qualche traduzione completa. Tutte queste tra- duzioni non sono però autentiche.

V. L'interpretazione autentica del CIC

L'interpretazione autentica del CIC, in virtù del motu proprio « Cum iuris canonici » del 15 sett. 1917 (AAS [1917], p. 483), è riservata a una speciale e permanente commissione pontificia. L'autorità della commissione non è legislativa, ma solo interpretativa. Tale potere non comprende però solo l'interpretazione declaratoria, ma anche l'interpretazione propriamente esplicativa della legge dubbia e l'interpretazione pro- priamente restrittiva ed estensiva. Nell'adunanza ple- naria del 9 dic. 1917 la Pontificia Commissione stabilì che i dubbi di minore importanza e difficoltà, potes- ser essere risolti dal cardinale presidente. Nella stessa adunanza plenaria fu deciso inoltre di rispondere solo ai dubbi proposti dagli Ordinari e dai superiori mag- giori degli Ordini e congregazioni religiose, non ai quesiti dei privati a meno che non siano proposti at- traverso i loro Ordinari (AAS, 10 [1918], p. 77; 11 [1919], p. 476). Le risposte della Commissione hanno lo stesso valore obbligatorio che hanno i canoni.
Secondo il motu proprio « Cum iuris canonici » la Pontificia Commissione avrebbe anche il compito di redigere in canoni le nuove leggi universali che mu- tino o suppliscano al silenzio del CIC, e d'indicare nel codice i canoni rispettivi da sostituire o comple- tare. Tale funzione non è però mai stata adempiuta.

VI. Le Ponti del CIC

Sono state riunite e pubblicate dal card. P. Gasparri e dal card. G. Serèdi. Sono state emesse in questa collezione le fonti desunte dal Corpus Iuris, dal Concilio tridentino e dai libri liturgici, perché si trovano facilmente in possesso di ogni studioso. Le altre fonti, prima disperse in tante raccolte, sono ora riunite in 8 voll. e disposte secondo l'ordine seguente : prima vengono riportate in ordine cronologico le leggi dei concili generali che non si trovano nel Corpus Iuris, né negli atti dei Pontefici, né in quelli del Concilio tridentino. Seguono, sempre in ordine cronologico, le leggi dei Sommi Pontefici che non sono nel Corpus Iuris; poi le norme date dalle SS. Congregazioni, tribunali e uffici della S. Sede: gli atti di ogni S. Dicastero sono in ordine cronologico, e l'ordine di successione dai Dicasteri è quello stabilito dal CIC. Le fonti riferite sono complessivamente 6464. Stat.: I. Noval. Codificazioni: iuriz canonici recessio histo-rico-apologetica. Roma 1918; P. Vidal, Il nuovo Codice di diritto canonico, in Cic. Catt., 68 (1917), 60 (1918), passim; U. Stutz, Der Geist des CIC. Steccards 1918; A. Scharnagl, Das neue kirchliche Gesetzbuch,2^{4}ed., Monaco 1918; H. Henrici, Das Gesetzbuch der katholischen Kirche. Basilea 1918; N. Hilling, in Archiv für hath. Kirchenrecht, 98 (1918), pp. 71-86; A. Bernareggi, Metodi e sistemi delle antiche collezioni e del nuovo Codice di diritto canonico, Magonza 1919; A. Grischeid, Essai concernant la nature de la codification, Parigi 1922; M. Falco, Introduzione allo studio del CIC, Torino 1922; B. Zangollowicz, in Proeglud Teologiczuuj, 8 (1927), pp. 142-61; Kl. Mörsdorf, Die Rechtssprache des CIC, Paderborn 1937; P. Gasparri, Storia della Codificazione del diritto canonico, in Acta Compresos juridici internationalis, IV, Roma 1937, pp. 3-10; P. Ciprotti, Osservazioni sul testo del CIC, Città del Vaticano 1944.

Dino Staffa