COLONIALE, DIRITTO. - L'aspetto morale e giuridico della questione coloniale ha cominciato ad attirare l'attenzione dei teorici cattolici fin dal sec. XVI, quando la scoperta del nuovo mondo, e la conseguente occupazione di quei territori da parte dei conquistatori spagnoli, la impose non solo alla meditazione dei missionari, che si erano trasferiti nelle terre d'oltreoceano, ma ancora dei teologi e moralisti del tempo. Le gesta del Las Casas e la sua eroica lotta contro gli abusi dei colonizzatori, alla quale si associano gli altri Ordini religiosi, le contromanovre e le dissertazioni dei canonisti aulici, quali, ad es., un Supelveda, suscitarono nella Spagna delle controversie ardenti, attraverso le quali a mano a mano si andarono chiarendo alcuni principi, che ancora oggi servono di base al d. c.
Il primo e più noto antesignano ne è stato il domenicano Francisco de Vitoria, professore di teologia all'Università di Salamanca. Nelle sue _Reflections Theologica_, egli ebbe il grande merito di impostare per la prima volta la questione in modo strettamente scientifico, liberandola da tutte le influenze passionali, che ne oscuravano la soluzione. Il problema centrale del quale egli si occupa nella _Relectio de Indis_ riguarda la legittimità della conquista spagnola, ma viene da lui trattato in modo da trascendere dal caso particolare alla sfera eterna del diritto.
Per il Vitoria la colonizzazione, in quanto conquista di nuovi territori e soggiogamento di popoli prima indipendenti, non è altro che un aspetto del problema della guerra giusta, e va quindi risolto alla stregua dei principi, morali e giuridici, che regolano le relazioni tra le nazioni secondo il diritto delle genti. Le idee fondamentali sulle quali egli basa la sua trattazione del caso particolare della espansione coloniale sono: l'eguaglianza naturale di tutti i popoli, indipendentemente dal loro grado di civiltà, l'insufficienza di ogni raggruppamento sociale a bastare a se stesso, l'esistenza di una società universale che si estende a tutto il modo abitato.
Appoggiato su questa idea, egli non condanna in modo assoluto ogni annessione territoriale, ma, applicando al caso coloniale le norme generali, sulle quali riposa la giustizia e l'ingiustizia della guerra, ammette soltanto quella che è sorretta da una causa giusta. Perciò distingue in doppia serie i titoli che si possono allegare in favore della colonizzazione: falsi, che confuta e rigetta, veri, che ammette, stabilendone il fondamento morale e giuridico.
La parte negativa del suo trattato non ha grande importanza teorica. La maggior parte degli argomenti, addotti a suo tempo in favore della occupazione delle terre di recente scoperte, veniva ricavata da speciali dottrine politico-giuridiche dell'epoca e da pregiudizi e fatti accidentali. Alcuni di essi avevano, infatti, addentati con pregiudizi politici e religiosi, quali, ad es., il dominio dell'imperatore su tutto il mondo, il diritto universale del Papa su tutte le terre conosciute e sconosciute, il rifiuto dei barbari ad accettare la fede, i peccati contro la legge naturale. Altri si fondavano su un falso presupposto, come quello che riteneva le popolazioni del nuovo mondo prive del diritto di proprietà sulle terre da esse occupate e sui beni posseduti; altri, infine, portavano tutta l'apparenza della verità, quale il titolo della scoperta e la scelta volontaria degli indigeni.
Il Vitoria rigetta i primi con una frase sdegnosa, precisa rispetto al secondo che le popolazioni arretrate erano da considerarsi come veri padroni, distingue nei terzi l'aspetto astratto dalla loro applicazione o ne distrugge la base. In astratto, egli dice, ogni popolo è libero di unirsi ad un altro con un contratto di sottomissione; in concreto però tale transazione tra i barbari e gli Spagnoli, se fosse avvenuta, non poteva sortire effetto giuridico, mancandole due dei presupposti alla validità di ogni vero contratto: la piena libertà del contraente e la coscienza degli effetti prossimi e remoti dell'atto. Esclude poi il titolo della scoperta, appellandosi al principio di eguaglianza, sul quale si fondano le relazioni tra popoli indipendenti. Gli Spagnoli, egli afferma, hanno tanto diritto di occupare le terre da essi scoperte e di sottomettere al loro dominio le popolazioni relative, quanto ne avrebbero avuto queste se avessero scoperto la Spagna.
In modo indiretto egli è riuscito così a stabilire alcuni principi generali. La propagazione della fede e l'intento di porre un termine ai delitti contro natura non legittimano un'espansione coloniale; i popoli arretrati godono di un vero diritto di proprietà, che le nazioni civili devono rispettare; il contratto di sottomissione è valido solo nel caso in cui sia fatto in piena libertà e con piena consapevolezza; gli indigeni possiedono i medesimi diritti fondamentali degli altri popoli.
Questa parte duratura della sua dottrina riceve una magnifica integrazione nella discussione dei titoli da lui ritenuti legittimi. Secondo il Vitoria, un titolo legittimo può derivare unicamente da un diritto leso, e quindi muove alla ricerca di quei diritti universali, la cui lesione può generare nell'offeso la facoltà di domandare all'of
fensore una riparazione e di infliggergli una pena, nel caso estremo, con l'uso della forza, fino a privarlo dell'indipendenza. Tali diritti universali sono: il libero transito e il libero scambio, che egli deduce dalla naturale socievolezza umana, in virtù della quale ogni uomo ha il diritto di comunicare con gli altri, di viaggiare nel loro territorio e di stabilirvi domicilio, e della destinazione originaria dei beni della terra all'utilità di tutto il genere umano e da conseguente obbligo dei popoli di scambiarsi i prodotti del suolo.
Che cosa dovranno fare gli Spagnoli, domanda il Vitoria, se i diritti di libero transito e di domicilio, di traffico e di scambio venissero ingiustamente dagli indiani? Gli Spagnoli, risponde, dovranno prima domandare riparazione con la persuasione; se, tuttavia, non arrivassero ad ottenerla, potranno usare la forza, occupandone il territorio e spostandone i possessori.
Oltre a questi titoli legittimi egli ne ammette altri due, rimanendo però dubbioso rispetto alla validità del secondo. Il primo consiste nella salvezza degli innocenti, ingiustamente privati dei loro diritti naturali e sacrificati in ritmi religiosi e costumanze barbare, e viene appoggiato, coerentemente con la dottrina generale, al torto recato alla vita dei deboli, della cui difesa l'ordine di natura incarica il prossimo, quando quelli non possono difendere la sua testa. Rimane invece dubbioso rispetto al titolo, che si può chiamare di civiltà. Concede all'argomento un certo valore, se gli indiani fossero talmente barbari da potersi paragonare a fanciulli incerti a governarsi da se stessi e a provvedere ai propri bisogni. Tuttavia non si indursi a concedere ai popoli civili un diritto rigoroso di usar la forza, per far loro accettare la civiltà, ed inclina a richiamarsi ad un dovere di carità, in virtù del quale il popolo civile potrebbe prendere sotto la sua tutela il popolo fanciullo, per educarlo: tutela da esercitarsi ad esclusivo vantaggio della popolazione selvaggia e nella stretta misura del bisogno. Così il Vitoria precorreva di qualche secolo una delle più moderne istituzioni del diritto internazionale, il mandato e l'amministrazione fiduciaria.
I principi finora esposti non mutano nella susseguente elaborazione dottrinale. Un progresso soltanto si nota rispetto al titolo di civiltà presso il Suárez, secondo il quale, perché un tal motivo possa ritenersi valido, non basta giudicare una nazione inferiore di ingegno e di civiltà, ma dovrebbe essere talmente misera che i suoi membri vivano piuttosto alla maniera delle bestie che degli uomini. Richiedere per la validità del titolo siffatte condizioni significa negare in pratica; ma anche in sede speculativa egli riconosce soltanto qualche valore nella supposizione che accadano presso i popoli arretrati uccisioni di uomini innocenti e simili misfatti.
In tempi più vicini il Taparelli ha adottato la medesima soluzione. In contrasto con l'opinione del Grozio, sostiene che i delitti enormi contro l'onestà naturale non possono da soli generare il titolo di intervento: discute il motivo di civiltà, pigliando occasione della teoria del Damiron, secondo il quale i popoli più saggi avrebbero il diritto di intervenire nella vita dei popoli fanciulli, per insegnare loro a ben regolarsi. Egli rigetta in modo sarcastico questa teoria, appoggiandosi sui principi già noti della eguaglianza naturale di tutti i popoli indipendenti e dell'assenza, nel caso contemplato, di un fondamento giuridico, che legittimi l'uso della forza. La società difende l'ordine con la forza, quando si tratta di stretta giustizia; ma quando si tratta del proprio perfezionamento si è fuori del campo della stretta giustizia, non essendo gli individui così rigorosamente obbligati alla perfezione che rechino torto agli altri se non vi tendano.
Come si può raccogliere dal quadro schematicamente tracciato, la dottrina cattolica dal Vitoria al Taparelli ha continuato a considerare l'espansione coloniale come un aspetto del problema più generale della guerra giusta, e in conformità di questo suo atteggiamento è andata alla ricerca dei motivi morali e giuridici, dai quali si potesse dedurre la legittimità dell'atto di occupazione del territorio altrui. Dopo il Taparelli la questione rimase a dormire, sebbene il sec. XIX la riproponesse in modo urgente in Francia e nel Belgio, dove si è tentato con nuovi titoli, sconosciuti o rigettati dalla precedente tradizione, di trovare una base giuridica al fatto compiuto della conquista coloniale, operata dalle nazioni europee. I titoli, ai quali si fa cenno, si possono ridurre a tre: la necessità economica causata dal progresso industriale, l'espropriazione a causa di utilità comune, l'invicilimento dei popoli selvaggi. I primi due sono nuovi, l'ultimo aveva ricevuto da tempo una trattazione ampia ed accurata.
I sostenitori del primo titolo muovono da un doppio stato di fatto. Da una parte l'ingente bisogno di materie prime nelle nazioni industrializzate e la conseguente necessità di avere sbocchi commerciali, dall'altra le immense riserve naturali giacenti in operose nei paesi abitati da popolazioni ad economia primitiva. Dal doppio fatto sorge il problema, risolto in modo positivo da alcuni, se i popoli ad economia progredita possano impadronirsi di queste fonti di materie prime, per procedere al loro adeguato sfruttamento, a beneficio dell'umanità. L'argomento, sul quale si cerca di fondare tale soluzione positiva, è derivato dal principio, già dal Vitoria stabilito, della originaria destinazione dei beni della terra a beneficio di tutto il genere umano, e dal concetto, che da esso si deduce, che l'uomo non sarebbe un vero proprietario ma un usufruttuario. Si è però fatto notare che la conclusione non segue dalle premesse. Innanzi tutto non è esatto definire l'uomo un semplice usufruttuario, avendo egli sui beni collegati con la sua persona e con i suoi fini un vero diritto di proprietà, cosa diversa dall'usufrutto; sebbene l'esercizio rimanga subordinato alle prescrizioni del sommo padrone, Dio. Dinanzi a Dio l'uomo è un amministratore, dinanzi agli eguali è un vero proprietario, il cui diritto non può venire intaccato, se un diritto superiore e più forte non lo elide, restituendo al bene posseduto la natura di bene comune, come in origine aveva. Ora il diritto delle nazioni ad economia progredita e fortemente industrializzate, se pure può essere riconosciuto come diritto, non è tale da vincere quello di proprietà dei popoli arretrati, giacché l'improvvidenza di tali nazioni nel lasciar sviluppare l'industrialismo oltre i limiti consentiti dalle loro possibilità interne, non può essere adottata come ragione sufficiente per impadronirsi delle materie prime in possesso di altri. L'industrialismo moderno poi si appoggia sopra un sistema economico intrinsecamente viziato, qual'è quello capitalistico.
Non si presenta più fondato del precedente il secondo, che applica alle relazioni internazionali il principio dell'espropriazione a causa di utilità pubblica. L'errore principale, nel quale incorre chi lo sostiene, consiste nell'illegittimo trasferimento di una norma valida nella società organica a quella inorganica, qual'è quella internazionale. Nell'interno dello Stato la necessità pubblica legittima l'intervento dell'autorità costituita nella proprietà privata e anche l'espropriazione; nella società internazionale però, non esistendo un'autorità centrale, gli Stati stanno di fronte come soggetti eguali legati dai doveri che unicamente derivano dalla giustizia commutativa e non da quella legale, che non esiste. Come sarebbe un assurdo affermare che un individuo possa spogliare un altro dei suoi beni, perché li lascia inoperosi, così sarebbe assurdo sostenere che i popoli civili abbiano facoltà di espropriare i popoli barbari dei territori che essi non sfruttano. Ad indebolire ancora di più la forza dell'argomento si aggiunge
COLONIALE DIRITTO – COLONIZZAZIONE
un equivoco. Si suppone che tali beni, una volta espropriati, gioveranno all’umanità. L’astrazione di tale supposizione è evidente, giacché le ricchezze coloniali vanno unicamente a beneficio della nazione che ne ha il dominio, e non a beneficio dell’ipotetica umanità, se pure non si voglia identificare l’umanità con questa o con quella nazione civile.
Maggiori consensi raccoglie oggi il titolo dell’incivilimento dei popoli arretrati, sebbene non manchino delle forti opposizioni. Si conviene da tutti nell’ammettere che esiste presso le nazioni progredite il dovere di porgere aiuto ai popoli barbari, affinché si elevino ad un superiore grado di civiltà. Il dissenso si manifesta inconciliabile quando si passa alla determinazione della natura di tale dovere, da alcuni ritenuto un puro dovere di carità, in conformità con la tradizione precedente, da altri invece connesso con un diritto rigoroso. Chi continua a ritenere che le nazioni civili hanno soltanto un dovere di benevolenza sociale, nega l’esistenza del diritto di adoperare la forza, per rompere le barriere che si frappongessero alla dilatazione della civiltà. Chi, invece, attribuisce a tali nazioni un diritto rigoroso ammette non soltanto la legittimità dell’uso della forza, ma deve anche scivolare verso il riconoscimento della sua doverosità, in caso di irragionevole e ingiustificata resistenza da parte dei popoli, ai quali si intende apportare il beneficio di un superiore grado di cultura.
A questa seconda opinione aderisce oggi un buon numero di teorici. A superare però la difficoltà che si presenterebbe, se si continuasse a considerare la colonizzazione come un aspetto del problema della guerra giusta, essi inclinano ad innovare in ciò la dottrina tradizionale, concependo come una dilatazione di bene, operata dalle singole nazioni a nome e per incarico della società internazionale. Ma è da osservare che, se la colonizzazione nel suo secondo momento può essere riguardata come una dilatazione di bene, è difficile concepire semplicemente come tale nel primo momento, che consiste nella conquista violenta di un territorio altrui, ed è quindi impossibile sganciarla, come si vuole, dal problema generale della guerra giusta. In ciò vi-dro meglio i teologi e moralisti antichi, i quali inoltre ebbero il merito di non lasciarsi fuorviare da ragioni apparentemente luminose, ma in realtà poco solide. Tale è, ad es., la supposizione che attribuisce la colonizzazione ad un incarico avuto dalla società solidale delle genti. Concezione fittizia, finché tale società rimane allo stato organico, e pericolosa perché in definitiva abbandona all’estimazione soggettiva di ciascun popolo l’interpretazione della inesistente volontà universale della società internazionale.
Comunque sia, dato che si rivela vano il tentativo di uscire dal solco della tradizione, la questione si riduce a vedere se i popoli arretrati abbiano o no un dovere rigoroso di progredire, al quale faccia riscontro nelle nazioni civili un vero diritto, che si possa ritenere esso se quelli non provvedono al loro progresso. Posta la questione in questi termini, la soluzione negativa sembra la più probabile. Il dovere di raggiungere un certo grado di perfezionamento, non avendo di sua natura un riflesso bilaterale, non entra nel campo riservato alla giustizia, e perciò stesso non genera negli altri un diritto di richiesta, che possa dar luogo ad un’offesa, sulla quale si possa in qualche modo fondare la facoltà di adoperare la forza, per punire il trasgressore, fino alla privazione della sua indipendenza.
Un ultimo titolo ancora discusso è quello che si fonda sulla necessità estrema di vita, determinata dall’eccesso della popolazione sulle risorse alimentari e produttive di un paese sovrappopolato, che non riesce a nutrire adeguatamente i suoi figli né a procurare loro lavoro sufficiente, per guadagnarsi i mezzi indispensabili all’esistenza. Speculativamente non sembra si possa negare valore all’argomento. Come nelle relazioni individuali la necessità estrema comunica all’indigente il diritto di prendere il bene che gli è indispensabile a superarla, così nelle relazioni internazionali, se mai si avversare tutti gli estremi della necessità estrema di vita, il popolo indigente avrebbe a fortiori il medesimo diritto, in quanto la vita di una collettività è nell’ordine obiettivo più importante della vita fisica individuale. Tuttavia tale diritto, in linea speculativa certo, rimane poi circondato da tante e tali limitazioni, che in pratica si rivela più astratto che concreto. Contro la sua validità si è opposto che la soluzione del caso di necessità vitale, causato dall’eccedenza di popolazione, non va risolto con l’espansione coloniale, ma con l’emigrazione, valvola molto comoda per lasciar defluire le aliquote che il paese non può nutrire. Ma l’eccedizione non sembra solida, giacché per essere tale si dovrebbe dimostrare l’obbligo della nazione sovrappopolata a scegliere il mezzo dell’emigrazione, con le perdite che essa comporta, mentre esistono terre scarsamente popolate e risorse naturali non sfruttate per mancanza di braccia.
Da quanto è stato sommariamente esposto appare come la materia sia tuttora allo stato fluido, non essendo ancora i teorici riusciti a mettersi d’accordo su alcuni punti essenziali, per costruire un sistema organico di d. c. Il parziale abbandono della tradizione morale e giuridica, che si estende dal tempo del Vittoria fino al Tapparelli, è stata causa di smarrimento. Si potrà forse imboccare la giusta vita, tornando ai principi già posti dai teologi e moralisti del sec. XVI, ai quali spetta il grande merito di aver fondato il diritto internazionale moderno.