DIFFENSORE DEL VINCOLO. - L'ufficio del d. del v., unitamente a quello del promotore di giustizia, che interviene nelle cause contenziosse e penali di interesse pubblico, si può dire analogo a quello del pubblico ministero in un ordinamento giudiziario civile: peraltro tali uffici od organi non si possono considerare nel diritto canonico quali emanazioni del potere esecutivo, dal momento che per il diritto della Chiesa non sembra che viga il principio di una netta distinzione dei poteri.
Il d. del V. è uno speciale organo creato allo scopo di provvedere, come dice la parola, alla difesa del vincolo nelle cause riguardanti il matrimonio (nullità o dispensa dal matrimonio rato e non consumato) e l'Ordine Sacro.
L'intervento del d. del V. in giudizio nelle cause suddette è obbligatorio e, in suo difetto, si ha la nullità del processo, per quanto riguarda gli atti compiuti senza la previa citazione dello stesso d. del V. (CIC, can. 1587). La quale nullità può, però, essere sanata nel caso che il d. del V. giudizio.
Si noti inoltre che al d. del V. che, citato, non sia comparso, devono essere comunicati gli atti compiuti nella sua assenza, affinché egli possa proporre le deduzioni e le conclusioni che ritenga del caso.
Per il can. 1588 un'unica persona può attendere alle funzioni di d. del V. promotore di giustizia, salvo che il cumulo non sia proibito o che non sia praticamente attuabile, come accade nel caso in cui il promotore di giustizia impugni la validità del matrimonio. L'attività del d. del V. (a differenza di quella del promotore di giustizia) è un'attività vincolata, poiché ad esso è fatto sempre obbligo di concludere pro validitate vincoli, con riserva, ben s'intende, al promotore di giustizia di chiedere eventualmente, per ragioni di pubblico interesse, che sia invece dichiarata la nullità del vincolo stesso. Viceversa, sul d. del V. il vescovo non esercita per nulla quella auctoritas che gli è propria nei riguardi del promotore di giustizia (cf. can. 1954 § 3 nn. 1, 2 e 3).
Tra i doveri del d. del V. è, oltre quello basilare di fare quanto occorra per la difesa del vincolo, quello di proporre appello contro la prima sentenza dichiarativa di nullità (anche se preceduta da altra che abbia respinto la domanda di nullità). Egli può inoltre appellare da una sentenza pro nullitate confirmatoria di altra sentenza della stessa natura.
Il d. del V. (come il promotore di giustizia) è nominato
dal vescovo, che lo prescoglie tra i sacerdoti della diocesi che abbiano i requisiti prescritti dal can. 1589 (integra reputazione, conoscenza del diritto canonico e doti di prudenza e giustizia). Tale nomina può esser fatta o in via generale per qualsiasi procedimento in cui egli debba aver parte o può esser limitata a singoli procedimenti.
Si vedano, inoltre, sui doveri del d. del V. processo, le norme contenute nei can. 1672, 1745, 1759, 1773, 1830, 1863, 1968, 1969, 1984 e 1991. Essi riguardano sia la fase istruttoria (quale, p. es., l'obbligo di essere sempre presente durante l'interrogatorio delle parti e durante l'esame dei testi e dei periti e quello di presentare al giudice gli interrogatori da proporre alle parti ed ai testi) sia il dibattimento (quale, p. es., l'obbligo per il d. del V. di presentare le proprie deduzioni o animadversiones).
Il d. del V. ha il diritto di essere sentito per ultimo nella discussione della causa ed ha facoltà di proseguire, per suo conto, quando l'interesse pubblico lo richieda, i procedimenti caduti in perenzione per la contumacia dell'attore (can. 1850) e di proporre querela di falso contro le sentenze emanate senza l'osservanza delle forme prescritte (can. 1897 § 1).
Il d. del v., così come il promotore di giustizia, può essere rimosso dall'ufficio per giusta causa, a cura del vescovo (can. 1590 § 2), ed è inoltre possibile delle sanzioni penali previste dal can. 1625 per i giudici.
Nelle cause di dimissione del professo di voti perpetui per la religione clericale esente, funzioni analoghe a quelle del d. del V. sono esercitate dal difensore della professione religiosa (CIC, can. 655 § 2 e 1589 § 2).