È riservato pure alla S. Sede il conferimento delle dignità (can. 396, § 1). Ai canonicati invece e ai benefici minori, sia della cattedrale che delle collegiate, si provvede per nomina fatta dal vescovo previo parere del C. interessato (can. 394, § 2). Per la provvista agli uffici di canonico teologo e canonico penitenziere è obbligatoria, in Italia ed isole adiacenti, la forma del concorso, prescritta dalla costituzione Pastoralis officii del 19 maggio 1725, la quale mantiene il suo pieno valore anche dopo il CIC (can. 399, § 2). Il diritto di passare per opzione (ius optionis) da un ufficio all'altro, o da una dignità ad un'altra dignità (diritto introdotto per consuetudine intorno al sec. XII), è abolito, a meno che non sia autorizzato dalla legge di fondazione (can. 396, § 2).
4. Anche l'ordinamento patrimoniale non differisce sostanzialmente da quello storico tradizionale. Il reddito del beneficio canonico si appoggia di consueto a tre cespiti distinti: la prebenda, le distribuzioni ordinaria e quotidia-
nae, e le distributions inter praesentes. Il C. può essere organizzato o a prebende distinte, da percepirsi su distinti benefici, oppure a massa comune, vale a dire a prebende indistinte da percepirsi su un patrimonio comune. Nell'uno e nell'altro caso, accanto alla così detta massa grande (o grossa), in proprietà dell'ente C., destinata alle spese capitolari e, nel residuo, ad assegni supplementari in favore dei membri del C., deve esistere la cosiddetta massa piccola, risultante da beni autonomi, o, in mancanza di questi, obbligatoriamente costituita mediante l'accantonamento della terza parte dei redditi beneficiari (detta in tal caso terzo conciliare, perché introdotta dal Concilio di Trento), i cui frutti sono destinati ad assicurare le distribuciones ordinariae quotidiane, consistenti in quote di presenza assegnate come premio ai canonici presenti di fatto al coro o ritenuti presenti di diritto se assenti per legittima causa. In forza del jus accrescendi, tali quote si accrescono automaticamente delle quote (fallentiae) non godute dagli assenti illegittimi (cann. 394 § 3, 395). Qualora non fosse possibile in via eccezionale costituire la massa piccola per le distribuzioni, il Codice prevede la creazione di un sistema di compenso, consistente in multe pecuniarie che corrispondono presso la poco all'ammontare delle distribuzioni che si perderebbero nei casi di negligenza (cann. 395, § 2).
A differente categoria appartengono invece le distribuciones inter praesentes, che non derivano né dal beneficio né dalla massa, ma sono costituite o dai redditi di fondazioni speciali (distribuzioni fisse) oppure dagli incerti di funzioni e prestazioni straordinarie (distribuzioni avvenzive) e si ripartiscono tra i soli presenti di fatto (cann. 420, § 2). Al calcolo delle assenze provvedono i punctatores eletti a tale scopo dal C., ai quali il vescovo può aggiungere un puntatore di controllo (cann. 395, § 4).
5. Le funzioni gerarchiche, spettanti al C. come tale, rappresentano l'esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri come corporazione autonoma a scopo di culto e come senato diocesano. Come corporazione autonoma (v. AUTONOMIA), ha il diritto di regolare la propria attività per mezzo di statuti, riconosciuti dal diritto comune come norme giuridiche di diritto particolare, e di deliberare, in adunanze ordinarie e straordinarie, sui negozi di sua spettanza (cann. 410, 411). Se alla chiesa capitolare è annessa cura d'anime in modo che la cura abituale spetti al C., la cura attuale, cioè il disimpegno effettivo delle funzioni parrocchiali, è affidata a un vicario curato, che può anche non far parte del C. (cann. 402, 415).
Come corporazione il C. è tenuto ad assistere il vescovo quando funziona solennemente in città e nel suburbio (cann. 412) in determinati giorni (cann. 414).
Come senato diocesano, infine, le funzioni del C. cattedrale variano a seconda che la sede episcopale è piena, oppure vacante o impedita. In sede plena, il C. rappresenta un corpo consultivo che il vescovo è tenuto ad interpellare negli affari di maggiore importanza, in alcuni dei quali con efficacia puramente consultiva (cann. 386 § 1, 388, 394 § 3, 403, 406, 1234 § 1, 1428), in altri con efficacia vincolante (cann. 394 § 2, 712 § 2, 1541 § 2 n. 2 ecc.). In sede vacante, per morte, rinuncia, trasferimento o privazione dell'ufficio, se la S. Sede non ha provveduto altrimenti, il governo della diocesi spetta al C., il quale entro otto giorni dalla notizia della vacanza, deve eleggere il vicario capitolare che eserciti in suo nome gran parte dei poteri ordinari del vescovo (v. VICARIO CAPITOLARE). Nel caso di sede impedita, cioè nel caso di prigionia, relegazione, esilio o inabilità del vescovo, tale che questi non possa comunicare con la diocesi neppure per lettera, la successione del C. e la nomina del vicario capitolare avranno ugualmente luogo, ma solo quando manchi il vicario generale o un delegato appositamente nominato dal vescovo e la S. Sede non abbia altrimenti provveduto, oppure quando anche il vicario generale e il delegato del vescovo siano a loro volta impediti (cann. 429).
6. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico avevano soppresso in Italia i C. collegiati, fatta eccezione per i C. della città di Roma e sedi suburbicarie, e, nei C. cattedrali conservati, avevano soppresso i canonici di patronato ecclesiastico laicale, nonché i canonici esistenti oltre il numero di sei (legge 15 ag. 1867 n. 384, art. 1 n. 2, art. 6; legge 11 ag. 1870 n. 5784, art. 8); i medesimi C. cattedrali inoltre erano stati assoggettati al regime fiscale comune agli altri enti conservati (conversione dei beni immobili, tassa straordinaria 30 %, quota di concorso e tassa di passaggio di usufrutto), e la provvista canonica ai singoli benefici canonici era stata sottoposta alle modalità del placet e dell'executur.
Il Concordato 11 febbr. 1929, pur non riconoscendo espressamente la personalità giuridica ai C. collegiati e agli altri enti ecclesiastici già soppressi, contempla la possibilità di tale riconoscimento da darsi mediante decreto del Capo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, dietro domanda del rappresentante legale dell'ente, corredata del provvedimento canonico di eruzione e degli altri documenti atti a dimostrare la necessità e la evidente utilità dell'ente stesso e la sufficienza dei suoi mezzi (Concordato, art. 29, d. 7; legge 27 maggio 1929, art. 3). Abolisce inoltre il placet e l'executur e ogni forma d'inserenza statale nella provvista ai canonici, salvo il privilegiu praesentationis riconosciuto al Capo dello Stato per la nomina ai canonici della basilica del Pantheon in Roma.
Il II C. RELIGIOSO. - Va tenuto distinto dal C. canonicale il C. religioso, che è l'assemblea rappresentativa dei membri di un Ordine o di una Congregazione religiosa, la quale viene periodicamente radunata per la elezione dei superiori maggiori e per la trattazione dei negozi più importanti. A seconda che l'assemblea raduni i rappresentanti di tutta l'istituzione religiosa o soltanto quelli di un'aliquota territoriale di essa, il C. si chiamerà generale, provinciale oppure locale. Ad ogni C. compete sempre la potestà dominativa, a norma dei propri statuti e del diritto comune: ai C. poi delle religioni clericali esenti compete per di più la giurisdizione ecclesiastica, tanto per il foro interno che per l'esterno (cann. 501, § 1).
Il
III. SALA DEL C
Nei monasteri il C., o sala capitolare, è quell'ambiente destinato alle riunioni dei monaci per la trattazione di questioni interessanti la comunità; nelle cattedrali per le adunanze dei canonici.Di regola il C. (che è un'aula a pianta quadra o rettangolare, quasi sempre coperta a volta, con lungo i lati sedili in muratura o stalli lignei) è situato subito dopo la sagrestia, sul lato del chiostro normale all'asse della chiesa e prossimo al coro. La sala presenta nella parete verso il chiostro una porta e due grandi finestre (bifore o pollore) molto spesso con davanzale assai alto da terra e, talvolta, ha finestre più piccole nel lato opposto.
Nei monasteri di epoca romanica e gotica, di Francia,
di Germania e in quelli d'Italia che più risentono di
flussi architettonici d'oltralpe (ad es., nelle badie cister-
censi di Fossanova, Casamari e S. Galgano) i C. si pre-
sentano come aule divise in due o tre navatelle coperte
da vòlte a crocera (con o senza costoloni) che si scaricano
su di una, due o più colonne o pilastri. Allorché in Italia,
specie durante il sec. XIV, le forme gotiche verranno ric-
laborate secondo il nostro sentimento artistico, e quindi
nel Rinascimento, anche nelle aule capitolari si tenderà
ad un senso più unitario dello spazio mediante l'abolizione
di pilastri e colonne e per i mutati rapporti di propor-
zione. Si veda, ad es., il C. di S. Maria Novella in Firenze,
della metà del Trecento, decorato da famosi affreschi.
p. 863; C. Enlart, Manuel d'archéologie française, II, Parigi
1904, p. 30.
IV. IL C. NELLA LITURGIA. - Si chiama così qualche
versicolo scritturale (Lectio brevis), che si dice nelle
ore canoniche dopo i salmi. Tale lezione breve, che
occorre già nella regola di s. Benedetto (capp. 10-
18), sostituisce nei monasteri l'antica lezione d'un C.
intero della Regola stessa nella 2a parte del-
l'ora di Prima; al principio della Compieta, invece,
una lezione ascetica o agiografica.
Nella Messa mozarabica è l'introduzione al canto
del «Pater noster»; nell'avo antico denota talvolta
l'Orazione della Messa (ad es., Vigilio papa, Epist.
ad Profuturum).
V. IL C. DELLA COLPA. - Uso monastico, ora sotto
varie forme comune a molte famiglie religiose, che
risale a s. Agostino (Epist. 211) e a s. Benedetto
(Regula, cap. 46) in cui i singoli religiosi ad uno ad
uno si accusavano delle mancanze esterne contro l'os-
servanza regolare di fronte a tutta la comunità reli-
giosa per riceverne la penitenza conveniente. Tra i
Benedettini ogni abbazia aveva i propri usi nell'ascol-
tare la colpa. Ordinariamente ciò avveniva al mattino
durante l'ufficiatura di Prima. Dopo la lettura del
martirologo, i monaci processionalmente si recavano
nella sala del C., di solito prossima al coro, e di-
nanziani all'abate si accusavano delle loro mancanze e ne
ricevevano parole di ammonimento e condagna pe-
nitenza. In qualche abbazia l'abate prendeva l'occa-
sione del C. della colpa per tenere la conferenza ai
monaci. Il C. della colpa non si teneva quotidiana-
mente, ma in determinati giorni della settimana. Tra
gli Ordini francescani si tiene tre volte la settimana
in refettorio prima della benedizione della mensa.
In altre Congregazioni vi sono usi diversi.
Bruges 1890, pp. 351-52, 362, 380-81, 437-38, 441, 728; T.
Schaefer, De religiosis ad normam CIC, 3a ed., Roma 1940, p. 706.
Emidio d'Ascoli