ESPOSITI. - Sono i figli di padre ignoto di madre che non consente di essere nominata, affidati alle cure della comunità (Stato e provincia) in un brefotrofi.
Nel mondo greco esistevano due termini: «ἐκθεσις», che indicava l'esposizione del bambino fatta in luogo pubblico perché fosse raccolto da altri, detta anche ἐγχωρίως = impenetrabile, dal recipiente a forma di pentola, in cui veniva ordinariamente fatta; ed «ἀπὸ» ἐκρως = che era il vero proprio abbandono della crea-tura senza curarsi della sua vita.
I Romani invece con la parola exponere intento di significare il fatto dell'abbandono, senza curarsi dell'intenzione di chi esponeva. Oggi il vocabolo è riservato, come si è detto, ai bambini affidati ad appositi ospizi, chiamati brefotrofi. L'esposizione è perciò qualche cosa di diverso dal puro e semplice abbandono dell'infanzia. Il fenomeno dell'esposizione della prole è una dolorosa realtà che accompagna le sorti dell'umanità stessa e storicamente è confusa con l'abbandono. Alcune figure della mitologia greca iniziano la loro comparsa figurando come e. scampati alla morte e la leggenda stessa della fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo, due e., ci mostra che sin dall'inizio della società romana era ammessa l'esposizione.
La quale nella pratica e nel diritto romano rientra in quello che è il diritto di vita e di morte del father familias. A Roma vi era anche un luogo particolarmente
indicato per esporre i figli, il foro Oltorio, dove soggeva la colonna lataria: spesso però si esponevano i nonnastille rive del Tevere. Alle porte dei templi. L'è veniva generalmente chiamato alumus, almeno se sopravviveva.
La condizione giuridica degli «alunni», per quanto simile a quella degli schiavi, era per sé intermediata tra quella e la condizione del libero. La semplice decreti non fu mai considerata come perdita di dominio, per cui il travestito giuridicamente restava un libero: praticamente diveniva proprietà di chi lo raccoglieva. Una mitigazione della piaga dell'esposizione si ebbe per opera della beneficenza pubblica imperiale. Ma furono soprattutto i Padri della Chiesa ed i concili combattere il costume dell'esposizione come antimaturale, a cominciare dai primi apologisti (S. Giustino, I, Apol., 27: PG 6, 370; Atenagora, Leg. pro Christ., 35: ibid. 6, 970). I concili stabilirono sanzioni contro i colpevoli di esposizione di bambini ed emanarono disposizioni pratiche in favore degli e. (cf. Conc. di Vaison, can. 9-10, a. 442, Conc. II di Arles, can. 51, a. 452; Mansi, VI, 455, 884). Contemporaneamente la Chiesa iniziò l'opera di salvataggio degli e.
«Noi — dice s. Agostino — per mezzo delle nostre vergini raccogliamo quei bimbi che i genitori crudelmente esporre» (Epist. 98: CSEL, XXXIV, p. 527).
L'influsso del pensiero cristiano si fece sentire nella legislazione. Costantino, vulnerando il principio romano della patria potestas, con la costituzione dell'apr. 331 stabilisce che chi avrà raccolto e mantenuto un e. lo potrà tenere nella condizione di figlio. Attraverso successivi interventi in materia di Valentiniano, Valente e Graziano, si giunge il Giustiniano che dà agli e. perfetta libertà, affrancandoli anche dalla condizione servile in cui fossero nati (Cod. Inst., IV, 24; VIII, 51; Legge del 529); Nov. 153 [a. 541]). Tale costituzione regolò la posizione giuridica degli e. 390 all'appropriazione dei codici moderni.
Più tardi per provvedere alla salvezza degli e. BREFOTROFIO (v.). Qui dapprima venivano ricoverati gli infanti realmente abbandonati: più tardi, con l'introduzione della ruota, si accettavano con la garanzia del segreto i figli che le madri non volevano allevare. Tale organizzazione era destinata unicamente a provvedere alla salvezza del bambino, proteggendolo dai pericoli prenatali e post-natali da parte dei genitori. Per speziali condizioni storiche gli e. venivano considerati legittimi.
Tutta l'opera a favore degli e. fu compiuta da istituti religiosi sotto l'impulso della Chiesa. Fu solo durante i secc. XVIII-XIX che gli Stati nazionali incamerarono anche i brefotrofi, considerandoli beni della Chiesa. Si iniziarono subito nuove riforme che portavano all'abolizione della ruota nei brefotrofi, senza peraltro cambiare il problema degli e.
Attualmente gli e. sono i figli illegittimi depositi al brefotrofi e per finzione giuridica considerati come figli di ignoti genitori; a questi vengono assi-milati i bambini trovati in stato di reale abbandono.
Le leggi civili si dividono in due gruppi: i riguardo degli e.: un gruppo di legislazioni non li ammette (Germania, Svizzera, Paesi Scandinavi, Inghilterra,

Bial: O. Andreucci, Della ruota e dei torci negli espici degli e., Firenze 1868: L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et déinistis, Parigi 1884: G. Tro
U.S.A., Giappone...), ma ogni madre deve riconoscere il proprio figlio; l'altro gruppo li ammette (Italia, Francia, Spagna, Olanda...), lasciando libertà alla madre di riconoscere o meno il suo bambino.
La prassi della Chiesa, che creò i brefotrofi, tende attualmente ad eliminare la figura dei figli e. facendo opera di persuasione perché la madre riconosca la propria prole illegittima, dandogli un nome agli alimenti, salvo sempre, com'è naturale, i diritti dell'integrità familiare. Su questo piano sembra porsi anche la costituzione della Repubblica Italiana (art. 30). L'esposizione della prole in senso odierno, senza parlare dell'abbandono assoluto, è di per sé sempre illecita, a meno che motivi di ordine superiore, quali l'integrità della famiglia o della società la giustificano. V. INFANZIA ABBANDONATA.