FELICE WILCHES
III. STORIA DEI RAPPORTI FRA CHIESA E STATO
Dai primi albori dell'indipendenza argentina (Assemblea del 1813) si manifestò l'intenzione del nuovo governo di intavolare relazioni stabili con la S. Sede. Il desiderio venne nuovamente espresso nel Congresso di Tucumán del 1817 e nella prima Costituente del 1824. Ma non si arrivò a trattative concrete.D'importanza capitale nella storia delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato argentino è l'anno 1834, quando Pedro J. Agrelo, procuratore della Repubblica, lanciò il suo «Memorial ajustado» (Buenos Aires, 1886): uno schema di concordato da proporre alla S. Sede, completamente permeato di regalismo. In questo clima (tendenza concordatoria e regalismo) fu sanzionata la costituzione del 1853, ancora in vigore.
In essa si fece menzione esplicita del concordato e lo si raccomandò al parlamento (art. 67, inc. 19) ed al potere esecutivo (art. 86, inc. 14). In conseguenza se ne iniziarono subito le trattative. Durante l'anno

Argentina - Veduta di Buenos Aires.
1854 un agente argentino ebbe parecchi contatti col card. Antonelli e ricevette perfino uno schema di concordato proposto da quegli, ma la cosa non ebbe seguito. Così fallirono anche le missioni di Juan Bautista Alberdi (1857), e Juan del Campillo (1858). Ultimo tentativo ufficiale fu quello del 1884, dopo un lungo periodo di quasi-ostilità (missione Vicente Quesada), fallito come tutti i precedenti per la decisa intenzione del governo argentino di salvare il contenuto regalistico della costituzione.
La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. La costituzione argentina, infatti, sebbene ammetta la religione cattolica come religione dello Stato e come tale la sostenga (art. 2), riserva però al Parlamento e al presidente della repubblica il diritto di patronato (art. 67, inc. 19; art. 86, inc. 8) e l'executur sull'arte, in particolare, la cultura religiosa e la religione cattolica. 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1889
ARGENTINA - ARGIRÒPOLO GIOVANNI
1880
Pee. Questo periodo culminerà nel Nexus, che, specialmente in pittura, vuol porre in valore l'arte argentina accordandola più direttamente che nei periodi precedenti con il sentimento e i modi dell'epoca. Questa tendenza già iniziata da Pio Collivadino (n. nel 1869 a Buenos Aires da progenitori italiani e formato in Italia col Sivori) con la partecipazione dei pittori Justo Lynch, Carlos P. Ripamonte, Alberto M. Rossi, Cesareo, Bernardo de Quiros, Fernando Fader e di uno scultore, Arturo Dresco, chiude il quadro storico dell'arte argentina per dare inizio all'attuale periodo in cui le correnti di avanguardia, comunali alle nazioni europee e dell'America del Nord, sono decisamente seguite.
Giorgio Luigi Bernucci
Per la letteratura dell'A. vedi: ISPANO-AMERICANA, LETTERATURA.