FILLAZIONE. - È il rapporto giuridico tra genitori e figli o la relazione di figliolanza. Alla base del rapporto di f. sta nel diritto naturale un vincolo di sangue (consanguineità). Ma la legge civile conosce anche una forma di rapporto, che viene regolato come di f., benché manchi il fatto naturale della generazione (f. naturale e f. civile). Quest'ultimo adozione (v.), cui accede affiliazione (v.).
D'altra parte il fatto della generazione può aver luogo nel matrimonio di fuori. La legge, pur disapprovando il rapporto irregolare, disciplina non solo la f. secundum legem, ma anche tutti i diversi casi di figli procreati fuori del matrimonio, pur riconoscendo pienezza di diritti alla sola f. legittima, che costituisce la base della famiglia in senso proprio. Inoltre i figli illegittimi, cioè precari fuori del matrimonio, vengono considerati in modo diverso, secondo della diversa condizione in cui si possono venire a trovare. Il vocabolario è piuttosto di uso civilistico, mentre nel CIC e nella dottrina citata la materia è compresa sotto altri titoli (famiglia, figli, legittimazione, matrimonio, prole, ecc.).
Per un'instanzione unica al complesso dei rapporti giuridici ed etici di figliolanza, V. PROLE. Pietro Palazzini.